{"id":519,"date":"2016-03-11T18:21:28","date_gmt":"2016-03-11T17:21:28","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=519"},"modified":"2016-03-11T18:21:28","modified_gmt":"2016-03-11T17:21:28","slug":"discriminazione-razziale-mancato-riconoscimento-dellassegno-di-maternita-tribunale-di-tivoli-15-novembre-2011","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2016\/03\/11\/discriminazione-razziale-mancato-riconoscimento-dellassegno-di-maternita-tribunale-di-tivoli-15-novembre-2011\/","title":{"rendered":"Discriminazione razziale, mancato riconoscimento dell&#8217;assegno di maternit\u00e0, Tribunale di Tivoli, 15 novembre 2011,"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\">TRIBUNALE DI TIVOLI \u2013 SEZIONE LAVORO<\/p>\n<p>Il Giudice, dott. Glauco Zaccardi, sciogliendo la riserva formulata nella camera di consiglio del 7 ottobre 2011,<\/p>\n<p>pronuncia la seguente<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">ORDINANZA<\/p>\n<p>Nel procedimento iscritto nel ruolo generale egli affari contenziosi al n. 747 dell\u2019anno 2011<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">TRA<\/p>\n<p>Xxx, con l\u2019avv. Fachile Salavatore,<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">ricorrente<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">E<\/p>\n<p>INPS, in persona del Presidente p.t., con l\u2019avv. Attanasio Maria Carla<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">Resistente<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Nonch\u00e9<\/p>\n<p>Comune di Castel Madama, in persona del sindaco p.t,<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">intimato<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">PREMESSO<\/p>\n<p>Con ricorso depositato il 9.3.2011 la ricorrente in epigrafe, cittadina del Regno del Marocco e titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato il 14.10.2008 fino al 14.4.2012 (documento 4 allegato in copia al ricorso), ha esposto di avere presentato al Comune di Castel Madama, in data 11.11.2010, domanda tesa ad ottenere il riconoscimento dell\u2019assegno di maternit\u00e0 in base all\u2019art 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, gi\u00e0 istituito e regolato dall\u2019art 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.<\/p>\n<p>All\u2019atto della presentazione dell\u2019istanza, infatti, non erano trascorsi ancora 6 mesi(termine massimo di presentazione della domanda introdotto con l\u2019articolo 49, comma 12, della legge 23 dicembre 1999,n. 448) dalla data di nascita della figlia, nata a Tivoli il 3.8.2010 (come si evince dallo stato di famiglia della ricorrente, prodotto in copia sub 5 della medesima).<\/p>\n<p>X, poi, \u00e8 coniugata con Y, titolare di carta di soggiorno rilasciata il 23.3.1996 e rinnovata il 28.11.2002 (documento 3 della stessa ricorrente); il coniuge dell\u2019istante lavora in Italia e il valore dell\u2019indicatore della situazione economica ISE del nucleo familiare, composto dall\u2019attuale istante, dal marito e dalla figlia (dato risultante dallo stato di famiglia) \u00e8 pari ad euro 5.189,43 nel 2009 (certificati dell\u2019INPS come da documento 6 allegato al ricorso), importo inferiore alla soglia massima prevista per il riconoscimento della prestazione richiesta, ai sensi dell\u2019art 74, comma 4, del menzionato decreto legislativo 151 del 2001 ( euro 32.448,22 per il 2010).<\/p>\n<p>L\u2019istanza era stata rigettata, con nota dell\u20191.12.2010 dal Comune di Castel Madama, per non essere l\u2019odierna ricorrente in possesso di carta di soggiorno, presupposto richiesto dal comma 1 dell\u2019invocato articolo 74 e confermato anche dall\u2019INPS con circolare 35 del 9.3.2010.<\/p>\n<p>X, al riguardo, lamentando il carattere discriminatorio del diniego, ai sensi e per gli effetti dell\u2019art 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per essere stato fondato, il provvedimento del comune, sulla nazionalit\u00e0 extracomunitaria della medesima ricorrente (elemento dal quale sarebbe derivato all\u2019istante un trattamento deteriore rispetto a quello che le sarebbe riservato se ella fosse stata cittadina italiana), ha chiesto di ordinarsi ai convenuti in epigrafe, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di cessare a discriminazione e di erogarle l\u2019assegno oggetto della domanda dell\u201911.11.2010, nella misura di euro 311,27 per cinque mensilit\u00e0.<\/p>\n<p>Il ricorso \u00e8 stato notificato al Comune di Castel Madama il 27.6.2011, tempestivamente rispetto al termine fissato dal giudice (28.6.2011); rilavata, invece la tardivit\u00e0 della notificazione all\u2019INPS, \u00e8 stata ordinata la citazione del medesimo istituito per la camera di consiglio del 7.10.2011.<\/p>\n<p>Il resistente costituendosi solo il 18.10.2011, ha comunque dato atto di aver ricevuto tempestiva notifica del ricorso il 13.9.2011, quini entro il termine fissato dal giudice che scadeva il 25.9.2011).<\/p>\n<p>Nella propria memoria l\u2019INPS ha domandato rigettarsi il ricorso.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">RITENUTO<\/p>\n<p>Preliminarmente deve darsi atto della rituale costituzione del contraddittorio. Il ricorso, infatti, \u00e8 stato notificato tempestivamente: a) al comune di Castel Madama in relazione alla camera di consiglio del 5.7.2011; b) all\u2019INPS rispetto alla camera di consiglio del 7.10.2011.<\/p>\n<p>Ciascuno dei predetti convenuti, poi, \u00e8 passivamente legittimato.<\/p>\n<p>L\u2019assegno di cui all\u2019articolo 74 del decreto legislativo 151 del 2001, infatti, \u00e8 concesso dai comuni ai sensi del comma 3 del medesimo articolo (nella specie se la ricorrente ed i suo nucleo familiare risiedono a Castel Madama, come risulta dallo stato di famiglia) ed erogato dall\u2019INPS in base alla previsione del successivo comma8.<\/p>\n<p>\u00c8 evidente allora, come, nel presente procedimento, la domanda abbia ad oggetto un provvedimento suscettibile di incidere sulla sfera giuridica di entrambi i convenuti.<\/p>\n<p>Nel merito il ricorso \u00e8 fondato.<\/p>\n<p>La domanda amministrativa presentata l\u201911.11.2010, \u00e8 tempestiva rispetto al termine semestrale della nascita della figlia (3.8.2010), di cui all\u2019articolo 49, comma 12, legge 23 dicembre 1998, n 448; il coniuge della ricorrente, poi, \u00e8 operaio comune in Italia, come si evince, del resto, dalla carta di soggiorno in atti; il valore ISE del nucleo familiare \u00e8 conforme alla soglia prescritta per l\u2019ottenimento della prestazione richiesta.<\/p>\n<p>Ancora, la X non risulta avere beneficiato dell\u2019indennit\u00e0 (alternativa rispetto alla prestazione della quale si \u00a0controverte) di cui agli articoli 22, 47 e 70 del medesimo decreto 151, indennit\u00e0 che, del resto, presupporrebbe versamenti contributivi nella specie non effettuati, come si evince dall\u2019estratto conto documento 3 del resistente INPS , che dimostra la mancanza totale di contribuzione.<\/p>\n<p>L\u2019unico elemento ritenuto ostativo, dalla nota dell\u20191.12.210, \u00e8 costituito dalla cittadinanza marocchina dell\u2019istante, la quale non \u00e8 munita di carta di soggiorno (con permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti ai sensi dell\u2019art 9 del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3), come invece richiesto dall\u2019articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 151 del 2001 e della circolare INPS 35 del 9.3.2010.<\/p>\n<p>Se, quindi, la ricorrente fosse stata cittadina italiana, o comunque, se fosse stata in possesso del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti, nelle sue condizioni amministrative e reddituali ella avrebbe percepito il trattamento oggetto del presente procedimento.<\/p>\n<p>Pertanto la X, lamenta il carattere discriminatorio, in base alla cittadinanza, del diniego oppostole, il quale sarebbe contrario all\u2019art 65 dell\u2019Accordo Euromediterraneo che istituisce un\u2019associazione tra le comunit\u00e0 europee e i loro stati membri, da una parte, e il regno del Marocco, dall\u2019altra, stipulato a Bruxelles il 26 febbraio 1996 e reso esecutivo in Italia con legge 2 agosto 1999, n. 302.<\/p>\n<p>Il citato articolo 65, al comma 1, primi due periodi, stabilisce che: \u201c\u00a0 1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi seguenti, <em>\u201c i lavoratori di cittadinanza marocchina ed i loro familiari conviventi\u00a0 godono\u00a0 in materia\u00a0 di\u00a0 previdenza\u00a0 sociale,\u00a0\u00a0 di\u00a0\u00a0 un\u00a0\u00a0 regime\u00a0\u00a0 caratterizzato dall&#8217;assenza di qualsiasi discriminazione basata\u00a0 sulla\u00a0 cittadinanza rispetto\u00a0 ai\u00a0 cittadini\u00a0 degli\u00a0 Stati\u00a0 membri\u00a0 nei\u00a0 quali\u00a0 essi\u00a0 sono occupati.<\/em><\/p>\n<p><em>\u00a0L&#8217;espressione &#8220;previdenza sociale&#8221; copre gli aspetti della previdenza sociale\u00a0 attinenti\u00a0 alle\u00a0 prestazioni\u00a0 in\u00a0 caso\u00a0 di\u00a0 malattia\u00a0 e\u00a0\u00a0 di maternit\u00e0, di\u00a0 invalidit\u00e0,\u00a0 di\u00a0 vecchiaia,\u00a0 di\u00a0 reversibilit\u00e0,\u00a0 le<\/em><\/p>\n<p><em>prestazioni per infortuni sul lavoro e per malattie professionali, le indennit\u00e0\u00a0 in\u00a0 caso\u00a0 di\u00a0 decesso,\u00a0 i\u00a0 sussidi\u00a0 di\u00a0 disoccupazione\u00a0 e prestazioni familiari.\u201d<\/em><\/p>\n<p>Circa il concetto di previdenza sociale di cui al menzionato accordo, vale certamente il principio affermato dalla Corte di Giustizia con la sentenza 15 gennaio 1998, pronunciata nella causa C-113\/97, Babahenini. In quell\u2019occasione, la Corte era stata chiamata a pronunciarsi sull\u2019esatta definizione della portata dell\u2019espressione \u201cprevidenza sociale\u201d contenuta in un accordo, di contenuto del tutto analogo a quello all\u2019epoca vigente tra le Comunit\u00e0 europee e d il Marocco del 27.4.1976 (poi sostituito dall\u2019Accordo Euromediterraneo del 26.2.1996) stipulato tra le medesime Comunit\u00e0 e l\u2019Algeria, sempre nel 1976.<\/p>\n<p>Ebbene, la Corte, coerentemente con il proprio consolidato orientamento, e, con affermazione chiaramente espressa in via generale, ossia relativa a tutti gli accordi tesi ad eliminare le discriminazioni, in materia assistenziale e previdenziale, tra i cittadini comunitari e stranieri, ha enunciato il principio secondo il quale: \u201c per quanto riguarda\u2026.., la nozione di previdenza sociale che figura in questa disposizione, dalla citata sentenza Krid (punto 32) e, per analogia, delle citate sentenze\u00a0 KRiber (punto 25), Yousfi (punto 24) e Hallouzi \u2013 Choco (punto 25) risulta che essa va intesa allo stesso modo dell\u2019identica nozione contenuta nel regolamento n. 1408\/71.\u201d<\/p>\n<p>Il predetto regolamento, all\u2019articolo 4, paragrafo1, lettere a) e b) allude inequivocabilmente alle prestazioni di maternit\u00e0.<\/p>\n<p>Ora, poich\u00e9 si ripete, dalla lettura della citata sentenza e da quelle dalla medesima richiamate, si evince senza ombra d dubbio che la Corte abbia inteso estendere, la nozione di previdenza sociale di cui al regolamento 140871, a tutti gli accordi bilaterali stipulati nel corso del tempo tra le Comunit\u00e0 e vari paesi dell\u2019arca mediterranea, volti a equiparare il regime di protezione sociale dei cittadini dei paesi aderenti a quello dei comunitari, nel caso di specie deve concludersi che le prestazioni di maternit\u00e0, a prescindere dalla circostanza se le stesse siano o meno fondate su presupposti contributivi, rientrano nella previsione dell\u2019articolo 65 dell\u2019accordo Euromediterraneo stipulato a Bruxelles il 26 febbraio 1996 e reso esecutivo in Italia con legge due agosto 1999, n. 302.<\/p>\n<p>Ne deriva che, giacch\u00e9 il predetto articolo 65 legittima direttamente alla pretesa, non solo i lavoratori, ma anche i loro familiari, la ricorrente, coniuge di \u2026\u2026\u2026, cittadino marocchino e operaio comune in Italia, in virt\u00f9 dell\u2019Accordo Euromediterraneo avrebbe diritto alla prestazione di cui all\u2019articolo 74 del decreto legislativo n. 151 del 2001.<\/p>\n<p>N\u00e9, a diverse conclusioni sembra che possa giungersi, almeno nel caso di specie, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione 29 settembre 2008, n. 24278, secondo la quale la nozione di previdenza sociale, di cui agli accordi in materia di protezione sociale tra Comunit\u00e0 e paesi dell\u2019aera mediterranea, essendo distinta, in base alle categorie giuridiche del nostro ordinamento, da quella di assistenza sociale, presupporrebbe pur sempre il riferimento della prestazione ad una forma di contribuzione. Cosicch\u00e9 i predetti accordi non potrebbero essere invocati al fine di ottenere il riconoscimento di provvidenze come quella oggetto del presente procedimento, la quale non \u00e8 legata ad alcun presupposto contributivo.<\/p>\n<p>Al riguardo, deve osservarsi che la nozione di previdenza sociale, che qui rileva, attiene all\u2019interpretazione dell\u2019Accordo Euromediterraneo del 26.2.1996, approvato con decisione n.2000\/204 CE del Consiglio e della Commissione. Si verte, in altri termini, in tema di attivit\u00e0 interpretativa di norme poste da fonti comunitarie (oggi europee): ne deriva che, sul punto, il giudice nazionale \u00e8 vincolato alle decisioni della Corte di Giustizia le quali, nella fattispecie, includono inequivocabilmente le prestazioni assistenziali nell\u2019ambito della nozione di previdenza sociale.<\/p>\n<p>Inoltre, con specifico riferimento alla maternit\u00e0, della quale si controverte nel presente procedimento, \u00e8 proprio l\u2019articolo 65 dell\u2019accordo euro mediterraneo, reso esecutivo in Italia con legge 302 del 1999, che vi si riferisce, legittimando i lavoratori marocchini e i loro familiari a richiedere le medesime prestazioni che sarebbero riconosciute ai cittadini italiani.<\/p>\n<p>In altri termini, vi \u00e8 un chiaro contrasto tra l\u2019articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 151 del 2001, il quale subordina, indistintamente per tutti gli stranieri extracomunitari, il riconoscimento dell\u2019assegno di maternit\u00e0 in base al possesso della carta di soggiorno per lungo soggiornanti e l\u2019articolo 65 dell\u2019Accordo Euromediterraneo, reso esecutivo con la legge 302 citata, il quale, equiparando, ai fini dell\u2019ottenimento delle prestazioni di previdenza sociale, da intendersi comprensive di quelle di maternit\u00e0 (anche se non prevedono come presupposto il versamento di una contribuzione), cittadini marocchini e italiani, preclude discriminazioni \u2013 ne confronti di cittadini del Regno del Marocco \u2013 fondate sulla nazionalit\u00e0 della persona richiedente.<\/p>\n<p>Circa gli effetti del descritto conflitto di norme, ben conosce questo giudice il consolidato orientamento della Corte Costituzionale, di recente ribadito con le sentenze 236 del 22.6.2011 e 181 del 10.5.2011, secondo il quale, in caso di contrasto tra una norma promanente da legge ordinaria ed un\u2019altra introdotta dalla legge di esecuzione di una convenzione internazionale, il giudice dovrebbe sollevare questione di legittimit\u00e0 costituzionale della prima in contrasto con l\u2019articolo 117, comma 1, della Costituzione, rispetto al quale la fonte di recepimento del trattato fungerebbe quale parametro interposto.<\/p>\n<p>Ritiene il giudicante che tale principio non sia conferente con il caso di specie.<\/p>\n<p>L\u2019accordo euromediterraneo del 26.2.1996, infatti, \u00e8 atto d espressione della soggettivit\u00e0 di diritto internazionale, non gi\u00e0 dello Stato, bens\u00ec delle (allora) Comunit\u00e0 Europea e Comunit\u00e0 Europea del Carbone e dell\u2019Acciaio. Esso fu approvato con decisione 2000\/204 del Consiglio e della Commissione, adottata ai sensi degli articoli 310 e 300 del Trattato Istitutivo della Comunit\u00e0 Europea.<\/p>\n<p>Decisioni di tale tipo, secondo il consolidato e ormai risalente orientamento della Corte di Giustizia (tra le altre, sentenza 30.9.1987 in causa 12\/86 e sentenza 30.4.74 in causa 181\/73), rappresentano atti compiuti da una delle istituzioni (all\u2019epoca) Comunit\u00e0 Economica Europea ai sensi dell\u2019articolo 177, paragrafo primo lettera b) del Trattato Istitutivo della medesima.<\/p>\n<p>In altre parole, alla stregua della richiamata giurisprudenza comunitaria, nel sistema delle fonti della CEE (oggi UE), le decisioni del Consiglio e della Commissione, con le quali sono approvati trattati internazionali conclusi dai competenti organi delle Comunit\u00e0 (oggi dell\u2019unione), sono collocate, nel sistema delle fonti, nella stessa posizione propria delle direttive.<\/p>\n<p>Ne consegue che, anche per le norme poste da tali fonti, vale, in caso di contrasto con la normativa nazionale, l\u2019obbligo (di cui alle sentenze 170\/1984 e 113\/1985 della Corte Costituzionale, tra le altre) di disapplicazione della norma interna da parte del giudice dello stato membro, ove la disposizione derivante dall\u2019ordinamento comunitario(oggi europeo) sia chiara, precisa, incondizionata.<\/p>\n<p>Nella specie, per le ragioni sopra esposte, l\u2019articolo 65 dell\u2019Accordo Euromediterraneo del 26.2.1996, approvato dal Consiglio e dalla Commissione con decisione 2000\/204, attribuisce in modo chiaro e preciso ai cittadini marocchini soggiornanti in Italia, a prescindere dal possesso di permesso di soggiorno per lungo soggiornanti (gi\u00e0 carta di soggiorno), il diritto al riconoscimento \u2013 alle stesse condizioni degli italiani \u2013 ad una serie di prestazioni previdenziali e assistenziali tra le quali certamente rientra l\u2019assegno di maternit\u00e0 di base di cui all\u2019art 74 del decreto legislativo 151 del 2001.<\/p>\n<p>Pertanto, il comma 1 di quest\u2019ultimo, nella parte in cui condiziona il riconoscimento della prestazione, anche per i cittadini del Regno del Marocco, al previo ottenimento della carta di soggiorno, deve essere disapplicato, con conseguente applicazione diretta della normativa di profanazione comunitaria.<\/p>\n<p>Ne consegue che, il rigetto comunicato all\u2019attuale ricorrente con nota dell\u20191.12.2010 del Comune di Castel Madama si risolve in una discriminazione fondata su ragioni di nazionalit\u00e0 in violazione dell\u2019art 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.<\/p>\n<p>Pertanto il ricorso deve essere accolto.<\/p>\n<p>Tenuto conto della situazione reddituale del nucleo familiare al quale appartiene X, con valore ISE pari a solo euro 5.189,43 nel 2009, si ritiene congruo stabilire la misura della prestazione dovuta alla ricorrente nell\u2019entit\u00e0 massima, pari ad euro 311,27 al mese moltiplicati per 5 mensilit\u00e0.<\/p>\n<p>Su tale importo competono, ai sensi dell\u2019articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, gli interessi legali dal centuventunesimo giorno successivo alla domanda.<\/p>\n<p>Quanto alle spese di lite, con deliberazione del Consiglio dell?Ordine degli avvocati di Tivoli del 18.3.2011, l\u2019odierna istante \u00e8 stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.<\/p>\n<p>Pertanto, ai sensi dell\u2019articolo 130 D.P.R. 30.5.2002, n. 115, tutti gli importi dovuti al difensore della ricorrente sono ridotti alla met\u00e0 e da tale diminuzione deriva la liquidazione nella misura di cui in dispositivo (misura commisurata al valore della causa, relativo ad una domanda che ha ad oggetto il pagamento di una somma pari ad euro 311,27, moltiplicata per 5).<\/p>\n<p>Ai sensi del successivo articolo 133 del medesimo decreto, il pagamento delle spese di lite a carico dei soccombenti \u00e8 disposto a favore dello Stato, essendo l\u2019anticipazione delle stesse a carico dell\u2019erario ai sensi dell\u2019art 131, comma 4, lett a) dello stesso D.P.R.<\/p>\n<p>Non si ritiene di dover ordinare, infine, la pubblicazione della presente ordinanza su quotidiani nazionali o siti internet, come richiesto dalla ricorrente.<\/p>\n<p>L\u2019obbligo di procedere a tale pubblicazione, infatti, \u00e8 espressamente previsto dall\u2019art 28, comma 7 del decreto legislativo 11 settembre 2011, n. 150, il quale ha introdotto la nuova disciplina del procedimento in materia di discriminazione, ma la novella si applica alle domande proposte dopo l\u2019entrata in vigore del menzionato decreto, mentre, nella specie, ragioni peculiari che impongono tale onere, l\u2019adempimento del medesimo non viene ordinato.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">PQM<\/p>\n<p>Il giudice dichiara il carattere discriminatorio della condotta posta in essere dal Comune di Castel Madama con la nota del 9.3.2010 adottata in attuazione della circolare dell\u2019INPS n. 35 del 9.3.2010;<\/p>\n<p>ordina al comune di Castel Madama e all\u2019INPS, ciascuno per quanto di propria competenza, di riconoscere ed erogare alla ricorrente l\u2019assegno di maternit\u00e0 di cui all\u2019articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n 74, nella misura di euro 311,27 al mese per cinque mensilit\u00e0, oltre agli interessi legali dal centoventunesimo giorno successivo all\u201911.11.2010 al saldo;<\/p>\n<p>condanna il Comune di Castel Madama e l\u2019INPS in solido a pagamento delle spese di lite in favore dello Stato, liquidate in euro 225 per onorari e diritti, oltre spese generali, iva e cpa.<\/p>\n<p>Si comunichi.<\/p>\n<p>Tivoli 15.11.2011.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>TRIBUNALE DI TIVOLI \u2013 SEZIONE LAVORO Il Giudice, dott. 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previdenza sociale, da intendersi comprensive di quelle di maternit\u00e0 (anche se non prevedono come presupposto il versamento di una contribuzione), cittadini marocchini e italiani, preclude discriminazioni \u2013 ne confronti di cittadini del Regno del Marocco \u2013 fondate sulla nazionalit\u00e0 della persona richiedente.\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2016\/03\/11\/discriminazione-razziale-mancato-riconoscimento-dellassegno-di-maternita-tribunale-di-tivoli-15-novembre-2011\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"mancato riconoscimento assegno maternit\u00e0 extracomunitari\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"vi \u00e8 un chiaro contrasto tra l\u2019articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 151 del 2001, il quale subordina, indistintamente per tutti gli stranieri extracomunitari, il 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