{"id":569,"date":"2016-03-24T18:48:33","date_gmt":"2016-03-24T17:48:33","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=569"},"modified":"2016-03-24T18:48:33","modified_gmt":"2016-03-24T17:48:33","slug":"569","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2016\/03\/24\/569\/","title":{"rendered":"Discriminazione, diritto al congedo di paternit\u00e0 come diritto autonomo, Tribunale di Firenze, sentenza 16 Novembre 2009"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\">TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">SEZIONE LAVORO<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/p>\n<p>Il dr Giampaolo Muntoni in funzione del giudice del lavoro ha pronunziato la seguente<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">SENTENZA<\/p>\n<p>Nella causa n. \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.<\/p>\n<p>Promossa da \u2026\u2026\u2026\u2026<\/p>\n<p>Con l\u2019avv\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026<\/p>\n<p>Contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del leg. Rapp.te pro tempore<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">E<\/p>\n<p>Con l\u2019avv\u2026\u2026\u2026<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI<\/p>\n<p>Nel ricorso introduttivo il ricorrente chiedeva accertarsi il proprio diritto al pagamento dell\u2019indennit\u00e0 ex art 28 T.U n. 151\/2001 e quindi la condanna dell\u2019INPS alla prestazione, tenuto conto di quanto gi\u00e0 percepito. Esponeva di essere coniuge di \u2026\u2026 libera professionista, e di essere lavoratore dipendente. In seguito alla nascita della loro figlia \u2026\u2026..(il\u2026..), la madre non aveva chiesto l\u2019erogazione di alcuna indennit\u00e0 (art 68 T.U), atteso il suo cattivo stato di salute, e quindi era stato il ricorrente stesso a chiedere il congedo di paternit\u00e0. Il ricorrente lamentava per\u00f2 il fatto che l\u2019INPS avesse riconosciuto l\u2019indennit\u00e0 soltanto per i tre mesi successivi al parto nell\u2019importo dell\u201980% della retribuzione (oltre due mesi al 30%) ma non per il periodo di cinque mesi all\u201980%, come da lui richiesto, oltre ai 15 giorni per parto prematuro.<\/p>\n<p>L\u2019INPS si costituiva osservando che la madre non aveva presentato alcuna domanda di indennit\u00e0 di maternit\u00e0 per i due mesi antecedenti alla data del parto e cio\u00e8 dal 20\/6\/2007 al 20\/8\/2007 e che, in ogni caso, per tale periodo non risultavano versati contributi nella gestione artigiani \/commercianti. Mancava quindi il presupposto fondamentale per l\u2019attribuzione dell\u2019indennit\u00e0 in astratto alla madre e poich\u00e9 il diritto del padre esisteva solo nei limiti in cui era attribuito alla madre non potevano essere riconosciuti periodi ulteriori rispetto a quello gi\u00e0 a lui concessi. Concludeva quindi per il rigetto della domanda.<\/p>\n<p>La causa veniva discussa e decisa in data odierna dal Giudice dando lettura della presente sentenza contestuale.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">MOTIVI DELLA DECISIONE<\/p>\n<p>L\u2019art 28 T.U riconosce al padre lavoratore \u00a0Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternit\u00e0 o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermit\u00e0 della madre ovvero di abbandono, nonch\u00e9 in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. Nel caso in esame l\u2019ipotesi che ricorre \u00e8 quella di grave infermit\u00e0 della madre, come dimostrato da certificazione medica accettata anche dall\u2019INPS.<\/p>\n<p>La circolare dell\u2019INPS n. 8 del 17-1-2003 al punto 10, con riferimento al cit. art 28, recita:<\/p>\n<p>Il tenore letterale della norma sembrerebbe escludere il diritto del padre al congedo in questione nell\u2019ipotesi in cui la madre non sia (o non sia stata) lavoratrice.<\/p>\n<p>Tuttavia, la \u201dratio\u201d dell\u2019astensione obbligatoria post- partum vuole garantire al neonato, proprio nei primi tre mesi di vita, l\u2019assistenza materiale ed affettiva di un genitore (vedi sent. Corte Costituzionale n.1 del 19.1.1987).<\/p>\n<p>Qualora, infatti, la richiesta del padre di fruire del congedo di paternit\u00e0 venisse riconosciuta solo subordinatamente al fatto che la madre sia o (sia stata) una lavoratrice, non solo si arrecherebbe un danno al neonato, ma ci\u00f2 risulterebbe in contrasto con l\u2019ordinanza n. 144 del 16\/4\/1987 con cui la Corte Costituzionale ha stabilito a proposito della suddetta sentenza n. 1\/1987: \u201d<em>in luogo di lavoratrice madre\u00a0 leggasi\u00a0 madre, lavoratrice o meno\u201d<\/em><\/p>\n<p>Per tali ragioni, \u00e8 da ritenere che, in tutti i casi previsti dall\u2019art. 28 del T.U., il padre lavoratore abbia un diritto autonomo alla fruizione del congedo di paternit\u00e0, correlato, quanto alla sola durata,\u00a0 alla eventuale fruizione del congedo di maternit\u00e0 da parte della madre (ovviamente lavoratrice). <u>In tale ipotesi, la durata del congedo di paternit\u00e0 \u00e8 pari\u00a0 al periodo di astensione obbligatoria non fruito in tutto o in parte dalla madre, compresi quindi i periodi di astensione obbligatoria post-partum di maggiore durata conseguenti alla flessibilit\u00e0 e\/o al parto prematuro.<\/u><\/p>\n<p>La circolare, come si vede, correttamente legge la disposizione dell\u2019art 28 del T.U alla luce dell\u2019ordinanza n.144 del 16\/4\/1987 della Corte Costituzionale, nel senso che deve essere riconosciuto al padre lavoratore un diritto autonomo alla fruizione del congedo di paternit\u00e0, a prescindere dal fatto che la madre sia o sia stata una lavoratrice, e dunque anche dal di lei diritto al trattamento connesso al regolare pagamento dei contributi nella gestione artigiani\/commercianti.<\/p>\n<p>Altrettanto correttamente la Circolare individua, dal punto di vista della durata, l\u2019estensione del diritto del padre correlandolo a quello del periodo di astensione che sarebbe spettato alla madre.<\/p>\n<p>Nel caso in esame, la figlia \u2026.. \u00e8 nata con parto prematuro e cio\u00e8 il 20.8.2007 anzich\u00e9 nella dato originariamente prevista per il 3.9.2007.<\/p>\n<p>L\u2019astensione obbligatoria della madre avrebbe dunque dovuto veder aggiungere ai cinque mesi ordinari anche i giorni dal 28.8.2007 al 3.9.2007 (per parto prematuro).<\/p>\n<p>Nei fatti, l\u2019INPS ha riconosciuto al ricorrente un\u2019indennit\u00e0 per un periodo di tre mesi (da agosto a novembre 2007) pari all\u201980% della retribuzione maturata dal ricorrente nel mese antecedente al parto.<\/p>\n<p>L\u2019istituito ha altres\u00ec riconosciuto al ricorrente un\u2019indennit\u00e0 per congedo parentale per i due mesi successivi (dal dicembre 2007 a gennaio 2008) in misura pari al 30% della retribuzione. Ma tale riconoscimento \u00e8 stato effettuato a titolo diverso da quello di congedo obbligatorio su cui verte la presente causa e peraltro in modo parziale rispetto a quanto previsto dalla normativa in materia. Comunque questo aspetto non tocca la questione dei due mesi all\u201980% di congedo obbligatorio negato dall\u2019istituto e per cui \u00e8 causa (oltre 15 giorni per parto prematuro).<\/p>\n<p>Il ricorrente, infatti, domanda che gli sia riconosciuta un\u2019indennit\u00e0 dell\u201980% per un periodo di cinque mesi, equivalente a quello che la legge riconosce come congedo obbligatorio per maternit\u00e0 (oltre 15 giorni per parto prematuro).<\/p>\n<p>Il giudice ritiene che, ferma l\u2019esistenza di un diritto autonomo in capo al padre, la durata del congedo cui ha diritto deve essere riferita a quella del congedo per maternit\u00e0 cui entrambi i genitori hanno automaticamente diritto.<\/p>\n<p>Nel caso in esame i genitori hanno diritto al seguente periodo di congedo:<\/p>\n<ol>\n<li>15 giorni per il parto prematuro (periodo che pacificamente deve essere aggiunto a quello del congedo obbligatorio)<\/li>\n<li>Cinque mesi per il periodo di congedo obbligatorio all\u201980%<\/li>\n<\/ol>\n<p>Il ricorso deve dunque essere accolto. Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">PQM<\/p>\n<p>Il giudice dichiara il diritto di \u2026\u2026\u2026\u2026 ad ottenere l\u2019indennit\u00e0 di maternit\u00e0 ex art 28 T.U n. 151\/2001 all\u201980% per la durata di quattro mesi e 15 goiorni di cui in motivazione;<\/p>\n<p>condanna l\u2019INPS a pagare quanto dovuto per il trattamento previdenziale come sopra determinato detratto quanto gi\u00e0 pagato al ricorrente per il periodo di cui sopra,<\/p>\n<p>condanna l\u2019INPS al pagamento delle spese di causa che liquida in eur0 1000,00 per diritti, euro 1500,00 per onorari, oltre 12,5% per spese generali, IVA e CPA.<\/p>\n<p>Firenze, 16 novembre 2009<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE SEZIONE LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il dr Giampaolo Muntoni in funzione del giudice 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