{"id":578,"date":"2016-03-29T18:30:49","date_gmt":"2016-03-29T16:30:49","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=578"},"modified":"2016-03-30T18:31:38","modified_gmt":"2016-03-30T16:31:38","slug":"578","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2016\/03\/29\/578\/","title":{"rendered":"Diritto della Consigliera di Parit\u00e0 a costituirsi parte civile nei procedimenti penali relativi ai maltrattamenti sul lavoro.Corte di Cassazione, Sentenza del 16 aprile 2009"},"content":{"rendered":"<p>Corte di Cassazione &#8211; Sentenza del 16 aprile 2009, n. 16031<\/p>\n<p>Ritenuto in fatto<\/p>\n<ol>\n<li>Con la sentenza in epigrafe indicata, il giudice per le indagini preliminari ha applicato ex art. 444 ss. c.p.p. nei confronti di C.A. e in relazione all\u2019accusa di maltrattamenti &#8211; per avere, nella qualit\u00e0 di \u201csupervisore\u201d, ripetutamente maltrattato cinque operatrici di sala, dipendenti della S. e in servizio presso l\u2019aeroporto di Caselle di Torino &#8211; la pena richiesta dalle parti e ha inoltre condannato l\u2019imputato alla rifusione delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza in favore delle costituite parti civili, tra le quali, oltre alle persone offese, vi erano l\u2019avv.to A. V. quale Consigliera delle parit\u00e0 regionale del Piemonte e la Filt CGIL, in persona del suo segretario generale pro-tempore.<\/li>\n<li>La difesa del ricorrente impugna e l\u2019ordinanza 10 maggio 2007 e la sentenza de qua nella parte in cui, l\u2019una ha ammesso la costituzione di parte civile della Consigliera regionale di parit\u00e0 e, l\u2019altra, ha condannato l\u2019imputato alla refusione delle spese in favore in suo favore.<\/li>\n<\/ol>\n<p>In sintesi deduce<\/p>\n<ol>\n<li>inosservanza o erronea applicazione della legge penale e di norme processuali, poich\u00e9 la Consigliera regionale di parit\u00e0 non avrebbe potuto essere ammessa a costituirsi parti civile, essendo priva della legitimatio ad causam. Premesse le ragioni a fondamento dell\u2019ammissibilit\u00e0 dell\u2019impugnazione proposta, il ricorrente pone in rilevo che, nell\u2019atto di costituzione, l\u2019ente regionale persegue un interesse pubblico, in s\u00e9 astratto e diffuso, che non avrebbe potuto giustificare la legitimatio ad causam: gli interessi diffusi, comuni a tutti gli individui in generale non possono che essere privi di tutela giurisdizionale poich\u00e9 configurano un a pluralit\u00e0 di situazioni pregiudicate o messe in pericolo e da un comportamento. La specifica caratterizzazione della titolarit\u00e0 di tale situazione giuridica soggettiva sostanziale &#8211; distinta sia rispetto ai diritti individuali dei rappresentati che rispetto ai diritti propri degli enti rappresentativi &#8211; richiede che sia una legge a definire, in relazione alla specificit\u00e0 dei casi, la legittimazione ad agire. La disciplina processuale vigente, alla stregua del combinato disposto degli artt. 74 c.p.p.e 185 c.p., richiede che presupposti della costituzione sono la sussistenza del danno criminale e del danno civile. Gli enti e le associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato sono legittimati ex art.91 c.p.p. a esercitare diritti e facolt\u00e0 propri della persona offesa e ci\u00f2 non \u00e8 implicito riconoscimento a costituirsi parte civile. La non sovrapponibilit\u00e0 tra l\u2019istituto di cui all\u2019art.91 c.p.p. e la costituzione di parte civile discende dall\u2019art.212 disp. coord. c.p.p. per il quale il fondamento dell\u2019esercizio dell\u2019azione civile nel processo penale non pu\u00f2 che essere individuato dall\u2019art. 74 c.p.p.. Si pone in rilievo che il codice delle pari opportunit\u00e0, con riguardo al Consigliere regionale di parit\u00e0, non prevede alcuna legittimazione alla costituzione di parte civile. La legittimazione \u00e8 circoscritta ad ambiti precisi e diversi dal processo penale. La legittimazione processuale prevista dagli artt.36 e 37 d.lgs. n. 198 del 2006, fa riferimento all\u2019azione in giudizio volta a ottenere la dichiarazione o l\u2019accertamento di discriminazioni, eventualmente anche a carattere collettivo. Si tratta di legittimazione specifica e caratterizzata da situazioni ben definite e vincolata all\u2019azione giudiziale intrapresa in campo giuslavoristico e che, al di l\u00e0 delle ipotesi di azione diretta all\u2019accertamento di pratiche discriminatorie a carattere collettivo, la partecipazione del Consigliere non pu\u00f2 essere autonoma ma vincolata all\u2019iniziativa della persona interessata e al conferimento di delega allo stesso ente ovvero \u00e8 riconosciuta la possibilit\u00e0 di un intervento adadiuvandum ex art. 105 c.p.c. In tale contesto, non pu\u00f2 trovare applicazione l\u2019art. 212 disp. coord. c.p.p., poich\u00e9 non vi \u00e8 una legge o regolamento che preveda la costituzione di parte civile della Consigliera delle parit\u00e0. Peraltro, anche l\u00e0 dove dovesse ritenersi applicabile l\u2019anzidetta disposizione, la costituzione di parte civile o l\u2019intervento nel processo al di fuori delle ipotesi stabilite dall\u2019art.74 c.p.p., detto intervento pu\u00f2 essere ammesso nei limiti e alle condizioni previste negli artt.91 ss c.p.p. e, pertanto, solo l\u00e0 dove vi sia il consenso della persona offesa ex art. 94 c.p.p., risultante da atto scritto o da scrittura privata autenticata. Altro profilo che il ricorrente pone in rilievo \u00e8 la mancanza di una lesione alla tutela del patrimonio morale e al perseguimento dello scopo istituzionale derivanti dalla diminuzione del prestigio e dal discredito nei confronti dei lavoratori. Posto che dato incontrovertibile \u00e8 che l\u2019interesse pubblico cui \u00e8 collegato la posizione della Consigliera di parit\u00e0 \u00e8 quello della promozione e del controllo dell\u2019attuazione dei principi di uguaglianza di opportunit\u00e0 e di non discriminazione, il ricorrente ritiene che il delitto di maltrattamenti, nella configurazione giuridica riconosciutagli, consiste nell\u2019offesa indubbiamente individuale e ci\u00f2 esclude che l\u2019interesse cui \u00e8 preordinato l\u2019ente regionale possa essere leso dalla condotta incriminatrice de qua. La fondatezza della pretesa risarcitoria deve derivare da un diretta e immediata lesione al diritto di personalit\u00e0 dell\u2019ente e non pu\u00f2 derivare da un mero collegamento ideologico. Il delitto di maltrattamenti potrebbe arrecare alla Consigliera esclusivamente un danno morale che nella specie non pu\u00f2 coincidere con una generica lesione dell\u2019interesse dell\u2019ente al raggiungimento dei propri scopi. Infine, per il ricorrente \u00e8 da escludere che configuri un danno \u201criflesso\u201d, inteso nel senso della propagazione delle conseguenze dell\u2019illecito alle cd. vittime secondarie. Affinch\u00e9 ci\u00f2 possa essere ammesso e necessario che vi sia una lesione etiologicamente collegata con il fatto illecito. Connessione tra una condotta illecita che incida sulla integrit\u00e0 psicofisica e sul patrimonio morale di un lavoratore, rispetto alla lesione dello scopo statutario di un ente che si proponga finalit\u00e0 di tutela dell\u2019uguaglianza di opportunit\u00e0 e della parit\u00e0 di trattamento nel mondo del lavoro.<\/li>\n<li>La difesa della consigliera di parit\u00e0 della regione Piemonte rileva la corretta applicazione della disciplina in tema di costituzione parte civile degli enti esponenziali. Pone in rilievo la non operativit\u00e0 degli artt.212 disp.coord.c.p.p. e 91 c.p.p, in quanto la consigliera di parit\u00e0 si \u00e8 costituita ex art.74 c.p.p. quale soggetto danneggiato. Il codice delle pari opportunit\u00e0 prevede agli artt.36 e 37, oltre che per la costituzione in giudizio con delega dell\u2019interessato, anche l\u2019azione collettiva diretta della consigliera di parit\u00e0 volta a ottenere il risarcimento di danni non patrimoniali in caso di discriminazione in ambiente di lavoro. 3. Tale \u00e8 la sintesi ex art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p. dei termini delle questioni poste.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Considerato in diritto<\/p>\n<ol>\n<li>Il ricorso \u00e8 infondato. Il giudice di merito ha correttamente riconosciuto alla Consigliera regionale di parit\u00e0 la legitimatio ad causarti in ragione degli scopi istituzionali di intervento. In particolare, alla Consigliera di parit\u00e0 l\u2019ordinamento riconosce la tutela alla promozione dei principi di pari opportunit\u00e0 e di non discriminazione sessuale tra uomini e donne nell\u2019ambiente di lavoro. Mette conto rilevare che l\u2019art. 15 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, recante \u201cil codice delle pari opportunit\u00e0\u201d ridefinisce, rispetto alla legge 125 del 1991, compiti e funzioni della Consigliera o Consigliere di parit\u00e0, riproducendo quanto gi\u00e0 stabilito dal decreto legislativo n. 196 del 2000. Tra le molteplici funzioni spiccano, oltre alla rilevazione di \u201csituazioni di squilibrio\u201d per la garanzia contro le discriminazioni, i compiti di promozione di progetti di azioni positive, anche attraverso l\u2019impiego di risorse comunitarie, nazionali e locali per raggiungere le finalit\u00e0 \u201c\u2026di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunit\u00e0\u201d\u2026azioni positive dirette\u2026 a favorire l\u2019occupazione femminile e realizzare l\u2019uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro\u201d (art.42 d. lgs. n. 198 del 2006). Tale complessivo contesto normativo, ritiene il Collegio, riconosce alla Consigliera o al Consigliere di parit\u00e0 un rafforzamento di strumenti per realizzare la pari dignit\u00e0 dei lavoratori negli ambienti di lavoro ed impedire che si crei un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Non \u00e8 da revocare in dubbio che i comportamenti, sui quali si fonda l\u2019accusa formulata all\u2019odierno ricorrente, abbiano concretizzato il delitto di maltrattamenti rispetto al quale si configura una posizione soggettiva giuridicamente tutelata della consigliera di parit\u00e0, quale soggetto danneggiato dal reato. A conclusioni analoghe si \u00e8 pervenuti per le organizzazioni sindacali, rappresentative degli iscritti vittime di violenza sessuale commessa sul luogo di lavoro che possono costituirsi parte civile ed ottenere il risarcimento del danno, in quanto tale delitto lede l\u2019integrit\u00e0 psico-fisica del lavoratore e provoca un grave turbamento che viola la personalit\u00e0 morale e la salute della vittima, compromettendone la stabilit\u00e0 psicologica ed il rapporto con la realt\u00e0 lavorativa e la percezione del luogo. Ed \u00e8 cos\u00ec ritenuta legittima la costituzione di parte civile \u201ciure proprio\u201d dell\u2019organizzazione sindacale di appartenenza del lavoratore vittima del reato di violenza sessuale posto in essere sul luogo di lavoro, in quanto la condotta integrante tale reato \u00e8 idonea a provocare un danno sia alle persone offese che ai sindacato, per la concomitante incidenza sulla dignit\u00e0 lavorativa e sulla serenit\u00e0 del lavoratore che ne \u00e8 vittima e, inoltre, perch\u00e9 tale condotta \u00e8 in contrasto con il fine perseguito dal sindacato, costituito dalla tutela della condizione lavorativa e di vita degli iscritti sui luoghi di lavoro (Sez. III, 7 febbraio 2008, dep. 26 marzo 2008, n. 12738). Ritiene il Collegio che la Consigliera o il Consigliere regionale di parit\u00e0 siano legittimati a costituirsi parte civile, non quale ente rappresentativo di interessi diffusi ma quale \u201cdanneggiato\u201d dal reato di maltrattamenti commessi nei confronti di pi\u00f9 lavoratori, al fine di ottenere il ristoro del danno non patrimoniale subito.<\/li>\n<li>La legittimano ad causarti e la costituzione \u201ciure proprio\u201d, quale parte civile, della Consigliera o del Consigliere regionale delle parit\u00e0 &#8211; e nei casi di rilievo nazionale anche della Consigliera o Consigliere nazionale -non \u00e8 altro che la pretesa volta a ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale che l\u2019art. 37, commi 1 e 2, d.lgs. n.198 del 2006 \u201d codice delle pari opportunit\u00e0\u201d espressamente riconosce loro, mediante ricorso davanti al tribunale in funzione di giudice del lavoro o al tribunale amministrativo regionale competenti per territorio, nell\u2019ipotesi in cui sia rilevata \u201c\u2026l\u2019esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori diretti o indiretti di carattere collettivo\u201d. Pretesa risarcitoria che &#8211; oltre ad essere rivolta a ottenere la liquidazione del danno non patrimoniale, qualora richiesto e nel caso ne ricorrano le condizioni &#8211; \u00e8 diretta all\u2019adozione di provvedimenti idonei a alla rimozione delle discriminazioni accertate. Una pretesa risarcitoria che legittima i titolari di essa &#8211; e dunque non solo i singoli lavoratori, ma anche la Consigliera o il Consigliere di parit\u00e0 &#8211; a costituirsi parte civile nel caso di procedimenti per fatti delittuosi commessi a danno di pi\u00f9 lavoratori e dai quali emergano comportamenti diretti o indiretti di carattere discriminatorio \u201ccollettivo\u201d. Non \u00e8 da revocare in dubbio che i maltrattamenti &#8211; consistiti nel pronunciare ripetutamente frasi scurrili, indirizzate alle dipendenti, del tipo \u201c\u2026\u2026\u2026\u201d, nel fare riferimento alle proprie doti sessuali, lasciando intendere, con espressioni come \u201ctutto a un prezzo\u201d, che non sarebbero stati concessi permessi o ferie se non dietro prestazioni sessuali, umiliando le lavoratrici davanti ai colleghi con frasi come \u201c\u2026\u2026\u2026\u2026\u201d, nel fare ripetute avances e imponendo alle dipendenti mansioni pi\u00f9 gravose, ripetitive e\/o inutili rispetto a quanto ordinato agli altri lavoratori &#8211; ledano la dignit\u00e0 personale e l\u2019integrit\u00e0 psicofisica delle lavoratrici o dei lavoratori. Si \u00e8 in presenza di atti che realizzano per un verso una \u201cdiscriminazioni diretta\u201d ex art. 25, comma 1, del codice delle pari opportunit\u00e0, trattandosi di comportamenti che producono un effetto pregiudizievole discriminatorio rispetto alle lavoratrici. Per altro verso, realizzano indubbi \u201ccomportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso e in ogni caso aventi\u201d lo scopo o l\u2019effetto di violare la dignit\u00e0 di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo\u201d(art. 26, comma 1, del codice).<\/li>\n<li>La diversit\u00e0 di sedi giudiziarie davanti alle quali far valere la pretesa risarcitoria e indubbiamente correlata alla tutela richiesta per ottenere il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale. Come noto, il danno non patrimoniale \u00e8 risarcibile nei soli casi \u201cprevisti dalla legge\u201d, e cio\u00e8, secondo un\u2019interpretazione costituzionalmente orientata dell\u2019art. 2059 cod. civ.: a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato; in tal caso la vittima avr\u00e0 diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall\u2019ordinamento, ancorch\u00e9 privo di rilevanza costituzionale; b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avr\u00e0 diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; in tal caso la vittima avr\u00e0 diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati \u201cex ante\u201d dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice (Sez. un. civ., 11 novembre 2008, 26972). Una azione collettiva, dunque, che la Consigliera di parit\u00e0 della regione Piemonte ha promosso, allo scopo di sentirsi riconosce il diritto a ottenere il danno patrimoniale iure proprio, nell\u2019ambito del processo penale per la realizzazione di diritti e interessi che la legge espressamente le riconosce e tutela. Si \u00e8, infatti, in presenza di un vero e proprio danneggiato dal reato, cui \u00e8 consentito azionare l\u2019art. 74 c.p.p. per il ristoro del danno subito. Per tal motivo, \u00e8 da escludere l\u2019operativit\u00e0 nella concreta fattispecie dell\u2019art.212 disp.di coord. c.p.p. &#8211; pi\u00f9 volte richiamato dal ricorrente a fondamento dell\u2019impugnazione proposta &#8211; l\u00e0 dove l\u2019ente rivesta, in ragione del ruolo e finalit\u00e0 che l\u2019ordinamento gli riconosce, la posizione di soggetto danneggiato dal reato tutelata dagli artt.185 c.p. e 74 c.p.p.. 4. Il ricorso \u00e8 infondato e va rigettato. Il ricorrente, a norma dell\u2019art. 616 c.p.p., va condannato al pagamento delle spese processuali, nonch\u00e9 al rimborso in favore della parte civile, Consigliera regionale di parit\u00e0, delle spese del grado che si liquidano in complessive euro 2.000,00, oltre IVA e CPA.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\">P.Q.M.<\/p>\n<p>\u00a0Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna altres\u00ec a rimborsare alla parte civile, Consigliera regionale di parit\u00e0, le spese del grado che si liquidano in complessive euro 2.000,00, oltre IVA e CPA.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Corte di Cassazione &#8211; Sentenza del 16 aprile 2009, n. 16031 Ritenuto in fatto Con la sentenza in epigrafe indicata,<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":579,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[5],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Consigliera di Parit\u00e0 costituzione parte civile nei processi penali<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"alla Consigliera di parit\u00e0 l\u2019ordinamento riconosce la tutela alla promozione dei principi di pari opportunit\u00e0 e di non discriminazione sessuale tra uomini e donne nell\u2019ambiente di 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