{"id":586,"date":"2016-03-31T19:17:07","date_gmt":"2016-03-31T17:17:07","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=586"},"modified":"2016-03-31T19:17:07","modified_gmt":"2016-03-31T17:17:07","slug":"corte-cost-sent-ott-2015-n-205","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2016\/03\/31\/corte-cost-sent-ott-2015-n-205\/","title":{"rendered":"L&#8217;indennit\u00e0 di maternit\u00e0 va riconosciuta a prescindere dall&#8217;et\u00e0 dell&#8217;adottato, Corte Costituzionale, sentenza 7 \u2013 22 ottobre 2015, n. 205"},"content":{"rendered":"<p>Presidente Criscuolo \u2013 Redattore Sciarra Sentenza<\/p>\n<p>Nel giudizio di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternit\u00e0 e della paternit\u00e0, a norma dell\u2019articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), promosso dal Tribunale ordinario di Verbania nel procedimento vertente tra P.S.C. e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza ragionieri e periti commerciali, con ordinanza del 30 giugno 2014, iscritta al n. 183 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell\u2019anno 2014. Visto l\u2019atto di costituzione di P.S.C.; udito nell\u2019udienza pubblica del 6 ottobre 2015 il Giudice relatore Silvana Sciarra; udito l\u2019avvocato Lorenzo Bertaggia per P.S.C.<\/p>\n<p>Ritenuto in fatto<\/p>\n<p>1.\u2013 Con ordinanza del 30 giugno 2014, iscritta al n. 183 del registro ordinanze 2014, il Tribunale ordinario di Verbania, in funzione di giudice del lavoro, solleva, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 31, secondo comma, e 37, primo comma, della Costituzione, questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternit\u00e0 e della paternit\u00e0, a norma dell\u2019articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui, per il caso di adozione nazionale, concede l\u2019indennit\u00e0 di maternit\u00e0 alla madre libera professionista solo se il bambino non abbia superato i sei anni di et\u00e0. Il giudice rimettente espone di dover valutare la legittimit\u00e0 del diniego che la giunta esecutiva della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, con provvedimento del 12 settembre 2013, confermato il 29 novembre 2013 dal consiglio di amministrazione della stessa Cassa di previdenza, ha opposto alla richiesta di P.S.C. di beneficiare dell\u2019indennit\u00e0 di maternit\u00e0. Il giudice a quo, in particolare, \u00e8 investito del ricorso proposto il 25 febbraio 2014 dalla professionista, che ha dedotto di essere iscritta dal 3 febbraio 2006 alla Cassa nazionale di previdenza e di avere presentato a quest\u2019ultima, il 24 luglio 2013, una domanda volta a conseguire l\u2019indennit\u00e0 di maternit\u00e0. A fondamento dell\u2019istanza, la ricorrente ha prodotto il decreto del 15-18 maggio 2013, con cui il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d\u2019Aosta ha disposto in favore suo e del coniuge, a decorrere dal 28 febbraio 2013, l\u2019affidamento preadottivo del minore D., nato il 14 luglio 2005. La ricorrente denuncia l\u2019illegittimit\u00e0 e il carattere discriminatorio del provvedimento di rigetto, incentrato sul rilievo che il minore avesse gi\u00e0 compiuto il sesto anno di et\u00e0 \u00aball\u2019atto di ingresso nel nucleo familiare\u00bb. La Cassa nazionale di previdenza si \u00e8 costituita nel giudizio principale, per eccepire preliminarmente la tardivit\u00e0 della domanda amministrativa, presentata il 24 luglio 2013, allorch\u00e9 sarebbe gi\u00e0 inutilmente trascorso il termine perentorio di centottanta giorni, che decorre dall\u2019ingresso del minore nel nucleo familiare affidatario. La parte resistente, inoltre, ha contestato la fondatezza della domanda, in quanto, dell\u2019indennit\u00e0 in questione, la madre pu\u00f2 beneficiare solo se il minore non abbia superato i sei anni di et\u00e0. A fronte di tali eccezioni preliminari, la ricorrente ha replicato che solo il decreto di affidamento preadottivo legittima a richiedere l\u2019indennit\u00e0 di maternit\u00e0 e che, nella specie, tale decreto, pronunciato il 15 maggio 2013, sancisce la decorrenza dell\u2019affidamento preadottivo dal 28 febbraio 2013. Alla stregua di tali considerazioni, dunque, la domanda sarebbe tempestiva. Il giudice rimettente assume che la normativa sull\u2019indennit\u00e0 di maternit\u00e0, nel prevedere il limite dei sei anni di et\u00e0 del bambino soltanto per la madre libera professionista che ricorra all\u2019adozione nazionale, contravvenga al fondamentale canone di eguaglianza e al principio di tutela della maternit\u00e0 e dell\u2019infanzia. Quanto al primo profilo, il giudice a quo evidenzia che, soltanto per la madre libera professionista che scelga la via dell\u2019adozione nazionale, permane quel limite dei sei anni di et\u00e0 del bambino, che il legislatore ha superato per i lavoratori dipendenti (legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante \u00abDisposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato \u00ac legge finanziaria 2008\u00bb) e la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo per la madre libera professionista, che opti per l\u2019adozione internazionale (sentenza n. 371 del 2003). Tale disparit\u00e0 di trattamento sarebbe priva di ogni ragion d\u2019essere, anche alla luce della \u00abnotevole durata\u00bb, che contraddistingue la procedura di adozione nazionale e implica di frequente, allorch\u00e9 interviene il decreto di affidamento preadottivo, il superamento del limite dei sei anni di et\u00e0 del bambino. La normativa impugnata, inoltre, sarebbe disarmonica rispetto ai precetti costituzionali, che impongono di \u00absupportare in modo effettivo le famiglie e soprattutto le donne, le quali si trovano a sostenere l\u2019arduo compito di far coesistere il loro ruolo di lavoratrici con quello di madri e di conseguire l\u2019interesse dei minori, i quali hanno diritto ad una crescita serena\u00bb. L\u2019interesse dei minori \u2013 soggiunge il giudice rimettente \u2013 non \u00e8 meno meritevole di tutela nella procedura di adozione nazionale, che registra, al pari della procedura di adozione internazionale, difficolt\u00e0 e \u00abproblematiche sociali e psicologiche\u00bb anche quando il minore abbia superato i sei anni di et\u00e0. In punto di rilevanza, il giudice a quo argomenta che \u00e8 proprio la disposizione censurata, dal tenore letterale insuperabile in via di interpretazione costituzionalmente compatibile, a precludere l\u2019accoglimento della domanda.<\/p>\n<p>2.\u2013 Nel giudizio \u00e8 intervenuta P.S.C., chiedendo l\u2019accoglimento della questione di legittimit\u00e0 costituzionale sollevata dal Tribunale ordinario di Verbania. La norma, ad avviso della parte intervenuta, riserverebbe un trattamento deteriore alle madri libere professioniste che scelgono le procedure dell\u2019adozione nazionale, rispetto alle madri lavoratrici dipendenti e autonome, per un verso, e, per altro verso, rispetto alle madri libere professioniste che ricorrono all\u2019adozione internazionale. La norma, inoltre, violerebbe il diritto del minore a godere della presenza effettiva della madre, nel momento delicato dell\u2019inserimento in un nuovo nucleo familiare, e vanificherebbe quella finalit\u00e0 di tutela del minore, che il legislatore persegue con l\u2019istituire tali provvidenze. La parte intervenuta, quanto all\u2019eccezione di tardivit\u00e0 della domanda, ha ribadito che il termine di centottanta giorni decorre dallo stabile ingresso del minore nel nucleo familiare, avvenuto il 28 febbraio 2013, come attesta lo stesso decreto di affidamento preadottivo.<\/p>\n<p>3.\u2013 In prossimit\u00e0 dell\u2019udienza, la parte intervenuta ha depositato una memoria illustrativa, ripercorrendo le tappe salienti della legislazione, fino alle novit\u00e0 introdotte dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 (Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell\u2019articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), inapplicabile ratione temporis alla vicenda controversa. All\u2019esito di tale analisi, la parte intervenuta ha posto nuovamente in risalto la mancanza di ogni apprezzabile ragione giustificatrice del diverso trattamento riservato alla madre libera professionista in caso di adozione nazionale, rispetto all\u2019ipotesi di adozione internazionale, e delle differenze che ancora intercorrono, per l\u2019ipotesi di adozione nazionale, tra il trattamento della madre libera professionista e quello della madre lavoratrice dipendente o della madre lavoratrice autonoma iscritta alla gestione separata presso l\u2019Istituto nazionale della previdenza sociale.<\/p>\n<p>Considerato in diritto<\/p>\n<p>1.\u2013 Il Tribunale ordinario di Verbania, in funzione di giudice del lavoro, sospetta di illegittimit\u00e0 costituzionale l\u2019art. 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternit\u00e0 e della paternit\u00e0, a norma dell\u2019articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53). La norma censurata, per l\u2019ipotesi di adozione nazionale, accorda l\u2019indennit\u00e0 di maternit\u00e0 alla libera professionista, a condizione che il bambino non abbia superato i sei anni di et\u00e0. Con riguardo a tale limite di et\u00e0, il giudice rimettente prospetta, in primo luogo, la violazione del principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) e lamenta l\u2019irragionevole disparit\u00e0 di trattamento della madre libera professionista, che proceda all\u2019adozione nazionale, rispetto alla madre libera professionista, che scelga la via dell\u2019adozione internazionale, e alla madre lavoratrice dipendente, che abbia dato impulso alla procedura di adozione nazionale. Solo la madre libera professionista, che decida di adottare un bambino di nazionalit\u00e0 italiana e rivendichi l\u2019indennit\u00e0 di maternit\u00e0, \u00e8 assoggettata al limite dei sei anni di et\u00e0 del bambino. Una tale singolarit\u00e0 sarebbe priva di ogni ragione giustificatrice, anche in considerazione della \u00abnotevole durata\u00bb della procedura di adozione nazionale, non meno laboriosa e problematica dell\u2019adozione internazionale. Non \u00e8 infrequente, difatti, che il decreto di affidamento preadottivo, indispensabile per accedere al beneficio, sopraggiunga quando il bambino ha gi\u00e0 compiuto i sei anni di et\u00e0. La disciplina impugnata, per altro verso, confliggerebbe con i princ\u00edpi di tutela della maternit\u00e0 e dell\u2019infanzia (art. 31, secondo comma, Cost.) e di speciale adeguata protezione, assicurata dalla Carta fondamentale alla donna lavoratrice e al bambino (art. 37, primo comma, Cost.). La limitazione normativa sarebbe lesiva dei diritti della donna lavoratrice, chiamata a conciliare il ruolo di madre con il ruolo di lavoratrice, e del diritto del minore a una \u00abcrescita serena\u00bb, che non \u00e8 meno bisognoso di protezione nell\u2019ipotesi di adozione nazionale e di superamento del sesto anno di et\u00e0.<\/p>\n<p>2.\u2013 La questione \u00e8 fondata.<\/p>\n<p>3.\u2013 Sul presente giudizio non incidono le novit\u00e0 introdotte dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 (Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell\u2019articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183). Come si evince dalla relazione illustrativa che accompagna il decreto, la normativa si prefigge di armonizzare la disciplina dell\u2019indennit\u00e0 di maternit\u00e0 e di recepire le indicazioni della giurisprudenza di questa Corte, anche con riferimento al limite di et\u00e0 del bambino adottato. In tale quadro si inscrive l\u2019art. 20 del d.lgs. n. 80 del 2015, che, con previsione di carattere generale, svincola l\u2019erogazione dell\u2019indennit\u00e0 dal requisito del mancato superamento dei sei anni di et\u00e0 del bambino. Per effetto della norma transitoria dell\u2019art. 28, tale disciplina si applica soltanto a partire dal 25 giugno 2015, giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le novit\u00e0 normative, che non dispiegano alcuna influenza sul giudizio in corso, non alterano, pertanto, i termini della questione e non richiedono che il giudice rimettente rinnovi la valutazione di rilevanza che ha compiuto, con motivazione articolata e convincente, anche con riguardo alle questioni preliminari sulla tempestivit\u00e0 della domanda.<\/p>\n<p>4.\u2013 La soluzione del dubbio di costituzionalit\u00e0 non pu\u00f2 prescindere dall\u2019inquadramento delle finalit\u00e0 dell\u2019istituto, crocevia di molteplici valori costituzionalmente rilevanti (artt. 31, secondo comma, e 37, primo comma, Cost.). Nell\u2019indennit\u00e0 di maternit\u00e0, all\u2019originaria funzione di tutela della donna, scolpita nella stessa denominazione del beneficio, si affianca una finalit\u00e0 di tutela dell\u2019interesse del minore, che l\u2019opera del legislatore e dell\u2019interprete ha enucleato in maniera sempre pi\u00f9 nitida. \u00c8 proprio tale finalit\u00e0 che ispira, sul versante legislativo, la progressiva estensione del trattamento di maternit\u00e0 anche alle ipotesi di affidamento e adozione. Tale estensione, dapprima circoscritta alle madri lavoratrici dipendenti (art. 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, in tema di \u00abParit\u00e0 di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro\u00bb), ha coinvolto successivamente le madri lavoratrici autonome (art. 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1987, n. 546, che racchiude la disciplina della \u00abIndennit\u00e0 di maternit\u00e0 per le lavoratrici autonome\u00bb) e le madri libere professioniste (art. 3, comma 1, della legge 11 dicembre 1990, n. 379, avente ad oggetto la \u00abIndennit\u00e0 di maternit\u00e0 per le libere professioniste\u00bb). La tutela del preminente interesse del minore traspare anche dalla giurisprudenza di questa Corte, che ha contribuito a definirne i multiformi contenuti (da ultimo, sentenza n. 257 del 2012, in merito alla modulazione temporale del trattamento di maternit\u00e0 delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all\u2019art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante \u00abRiforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare\u00bb, che abbiano adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore). In questa prospettiva, l\u2019interesse del minore, che trascende le implicazioni meramente biologiche del rapporto con la madre, reclama una tutela efficace di tutte le esigenze connesse a un compiuto e armonico sviluppo della personalit\u00e0. Nel caso di affidamento e di adozione, tali esigenze si atteggiano come necessit\u00e0 di assistenza nella delicata fase dell\u2019inserimento in un nuovo nucleo familiare. Proprio per questa nuova pienezza di significato, che trae ispirazione e coerenza dai precetti costituzionali, l\u2019interesse del minore non pu\u00f2 patire discriminazioni arbitrarie, legate al dato accidentale ed estrinseco della tipologia del rapporto di lavoro facente capo alla madre o delle particolarit\u00e0 del rapporto di filiazione che si instaura. Inquadrato in tali coordinate, il beneficio dell\u2019indennit\u00e0 di maternit\u00e0 costituisce attuazione del dettato costituzionale, che esige per la madre e per il bambino \u00abuna speciale adeguata protezione\u00bb (art. 37, primo comma, Cost.). \u00c8 questa stessa formulazione letterale, non priva di enfasi, che illumina di significati il principio enunciato dalla Costituzione. La specialit\u00e0 e l\u2019adeguatezza della protezione non sono aspetti irrelati ed eterogenei, che possano essere disgiunti l\u2019uno dall\u2019altro. L\u2019assenza di congiunzioni tra i due aggettivi \u201cspeciale\u201d e \u201cadeguata\u201d dimostra che si tratta di profili inscindibili, che si compenetrano e si rafforzano a vicenda. L\u2019adeguatezza della tutela non pu\u00f2 che essere valutata al banco di prova della specificit\u00e0 della posizione di chi dovr\u00e0 beneficiarne. Inoltre, nell\u2019affermare l\u2019esigenza di una tutela incisiva, la Carta fondamentale associa la madre e il bambino e sceglie di collocarli in un orizzonte comune. Anche il punto di vista della tutela, pertanto, non pu\u00f2 che rispecchiare e rispettare l\u2019unicit\u00e0 della relazione esistenziale che lega la madre al bambino. L\u2019indennit\u00e0 di maternit\u00e0 \u00e8 emblematica dell\u2019indissolubile intreccio d\u2019interessi della madre e del minore, che presuppongono, anche secondo il dettato costituzionale, una considerazione unitaria.<\/p>\n<p>5.\u2013 La normativa censurata si discosta dai princ\u00edpi costituzionali richiamati. Nel negare l\u2019indennit\u00e0 di maternit\u00e0 soltanto alle madri libere professioniste che adottino un minore di nazionalit\u00e0 italiana, quando il minore abbia gi\u00e0 compiuto i sei anni di et\u00e0, la disciplina si pone in insanabile contrasto con il principio di eguaglianza e con il principio di tutela della maternit\u00e0 e dell\u2019infanzia, declinato anche come tutela della donna lavoratrice e del bambino. Quanto al primo profilo, la normativa impugnata \u00e8 foriera di una discriminazione arbitraria a danno della libera professionista che adotti un minore di nazionalit\u00e0 italiana. Soltanto per tale fattispecie la disciplina in esame continua a subordinare il godimento dell\u2019indennit\u00e0 a un limite (i sei anni di et\u00e0 del minore), che \u00e8 stato gi\u00e0 superato dal legislatore per le madri lavoratrici dipendenti (art. 2, comma 452, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante \u00abDisposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato \u2014 legge finanziaria 2008\u00bb in tema di congedo di maternit\u00e0) e da questa Corte, con la sentenza n. 371 del 2003, per le madri libere professioniste che privilegino l\u2019adozione internazionale. La singolarit\u00e0 del trattamento riservato alla libera professionista che opti per l\u2019adozione nazionale \u00e8 carente di ogni giustificazione razionale, idonea a dar conto del permanere, soltanto per questa fattispecie, di un limite rimosso per tutte le altre ipotesi. Nel corso di questo giudizio, che non ha visto intervenire il Presidente del Consiglio dei ministri, non sono state addotte giustificazioni a sostegno di tale trattamento difforme e non \u00e8 senza significato che, all\u2019incongruenza segnalata, il legislatore abbia successivamente posto rimedio, con l\u2019art. 20 del d.lgs. n. 80 del 2015. Non vi \u00e8 ragione di condizionare al limite dei sei anni di et\u00e0 del figlio l\u2019erogazione del beneficio soltanto alle madri che adottino un minore di nazionalit\u00e0 italiana. Ci\u00f2 rende il contrasto con il principio di eguaglianza ancora pi\u00f9 stridente, poich\u00e9, determinando diversificazioni sprovviste di una precisa ragion d\u2019essere, si pregiudica a un tempo l\u2019interesse della madre e del minore e la funzione stessa dell\u2019indennit\u00e0 di maternit\u00e0, da riconoscersi senza distinzioni tra categorie di madri lavoratrici e tra figli. Vi \u00e8 inoltre da considerare che la posizione della madre e del minore di nazionalit\u00e0 italiana non risulta meno meritevole di tutela per il solo fatto che il minore abbia superato i sei anni di et\u00e0, nel momento in cui il decreto di affidamento preadottivo interviene a formalizzarne l\u2019ingresso nel nucleo familiare. L\u2019inserimento del minore nella nuova famiglia non \u00e8 meno arduo e bisognoso di \u00abuna speciale adeguata protezione\u00bb se il minore \u00e8 di nazionalit\u00e0 italiana e per il dato contingente, e legato a fattori imponderabili, che il minore abbia superato i sei anni di et\u00e0. Nel limitare la concessione di un beneficio, che tutela il preminente interesse del minore, la norma censurata si traduce, in ultima analisi, in una discriminazione pregiudizievole non solo per la madre libera professionista che imbocchi la strada dell\u2019adozione nazionale, ma anche e soprattutto per il minore di nazionalit\u00e0 italiana, coinvolto in una procedura di adozione. Da tali considerazioni discende l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale della norma, per violazione di tutti i parametri evocati dal giudice rimettente.<\/p>\n<p>Per Questi Motivi<\/p>\n<p>la Corte Costituzionale dichiara l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternit\u00e0 e della paternit\u00e0, a norma dell\u2019articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella versione antecedente alle novit\u00e0 introdotte dall\u2019art. 20 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 (Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell\u2019articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nella parte in cui, per il caso di adozione nazionale, prevede che l\u2019indennit\u00e0 di maternit\u00e0 spetti alla madre libera professionista solo se il bambino non abbia superato i sei anni di et\u00e0.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Presidente Criscuolo \u2013 Redattore Sciarra Sentenza Nel giudizio di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":588,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[5],"tags":[50],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>INDENNIT\u00c0 DI MATERNIT\u00c0 VA RICONOSCIUTA A PRESCINDERE DALL&#039;ET\u00c0 DELL&#039;ADOTTATO.<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"La norma censurata, per l\u2019ipotesi di adozione nazionale, accorda l\u2019indennit\u00e0 di maternit\u00e0 alla libera professionista, a condizione che il bambino non abbia superato i sei anni di et\u00e0. Con riguardo a tale limite di et\u00e0, il giudice rimettente prospetta, in primo luogo, la violazione del principio di eguaglianza e lamenta l\u2019irragionevole disparit\u00e0 di trattamento della madre libera professionista, che proceda all\u2019adozione nazionale, rispetto alla madre libera professionista, che scelga la via dell\u2019adozione internazionale.\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2016\/03\/31\/corte-cost-sent-ott-2015-n-205\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"INDENNIT\u00c0 DI MATERNIT\u00c0 VA RICONOSCIUTA A PRESCINDERE DALL&#039;ET\u00c0 DELL&#039;ADOTTATO.\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"La norma censurata, per l\u2019ipotesi di adozione nazionale, accorda l\u2019indennit\u00e0 di maternit\u00e0 alla libera professionista, a condizione che il bambino non abbia superato i sei anni di et\u00e0. 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