{"id":590,"date":"2016-04-05T17:14:45","date_gmt":"2016-04-05T15:14:45","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=590"},"modified":"2016-04-05T17:14:45","modified_gmt":"2016-04-05T15:14:45","slug":"al-padre-lavoratore-spettano-riposi-giornalieri-la-madre-casalinga-tar-piemonte-sentenza-18-ottobre-2012","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2016\/04\/05\/al-padre-lavoratore-spettano-riposi-giornalieri-la-madre-casalinga-tar-piemonte-sentenza-18-ottobre-2012\/","title":{"rendered":"Al  padre lavoratore spettano i riposi giornalieri se la madre \u00e8 casalinga, Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte , sentenza 18 ottobre 2012."},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\">REPUBBLICA ITALIA<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">(Sezione Prima)<\/p>\n<p>Ha pronunciato la seguente<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">SENTENZA<\/p>\n<p>Ex art 60 cod. proc. Amm.;<\/p>\n<p>sul ricorso numero di registro generale 927 del 2012, proposto da:<\/p>\n<p>xxxxx, rappresentato e difeso dal\u2019avv. \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026., con domicilio eletto presso lo studio della medesima in Torino,<\/p>\n<p><strong><em>contro<\/em><\/strong><\/p>\n<p>MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore,<\/p>\n<p>rappresentato e difeso per legge dall\u2019Avvocatura Dstrettuale dello Stato di Torino, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>nei confronti di<\/em><\/strong><\/p>\n<p>CONSIGLIERA DI PARITA\u2019 DELLA PROVINCIA DI CUNEO \u2013 AVV.<\/p>\n<p>Rappresentata e difesa dall\u2019avv\u2026.., con domicilio eletto presso lo studio della medesima in Torino,<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>per l\u2019annullamento<\/em><\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Del provvedimento di cui alla nota prot. n. 535\/10 in data 27.4.2012, comunicata in data 10.5.2012, a firma del Comandante del Comando Legione Carabinieri Piemonte e Valle d\u2019Aosta, con la quale \u00e8 stata respinta la domanda presentata in data 1.2.2012 dal ricorrente, volta ad ottenere i riposi giornalieri spettanti al padre, ai sensi dell\u2019art 40 del d.lgs n. 151\/2000<\/li>\n<li>Del preavviso di rigetto dell\u2019istanza, comunicato con nota prot. n. 535\/12 in data 6.3.2012 a firma del comandante del Comando Legione Carabinieri Piemonte e Valle d\u2019Aosta;<\/li>\n<li>Della direttiva n. m- DGM1L1II610227643 in data 29.4.2010 del Ministero della difesa \u2013Direzione Generale del personale militare, diramata con circolare n. 72\/50-2-2001 in data 9.6.2010 del Comando Generale dell\u2019Arma dei Carabinieri \u2013 SM \u2013 ufficio Legislazione;<\/li>\n<li>&#8211; delle \u201clinee di inirizzo\u201d elaborate dallo Stato Maggiore della Difesa \u2013I Reparto Personale \u2013 Ufficio condizione militare diramata con circolare 72\/59-7-2001 in data 10.2.2012 del Comando Generale dell\u2019Arma dei Carabinieri \u2013 SM \u2013 ufficio Legislazione;<\/li>\n<li>Degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali, e comunque connessi;<\/li>\n<li>Per l\u2019accertamento del diritto del ricorrente a fruire dei periodi di riposo giornalieri richiesti con relativo trattamento economico sino al compimento di un anno di vita del figlio;<\/li>\n<li>Per il risarcimento dei danni<\/li>\n<\/ul>\n<p>Visti il ricorso e i relativi allegati<\/p>\n<p>Visti gli articoli di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e della Consigliera di Parit\u00e0 della Provincia di Cuneo<\/p>\n<p>Visti tutti gli atti di causa;<\/p>\n<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2012 il dott\u2026..<\/p>\n<p>E uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale<\/p>\n<p>Sentite le stesse parti ai sensi dell\u2019art. 60 cod. proc. Amm., in ordine ad una possibile immediata definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti di legge;<\/p>\n<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">FATTO E DIRITTO<\/p>\n<ol>\n<li>Con ricorso in riassunzione notificato il 20.09.2012 e depositato il 28.09.2012 (a seguito di declinatoria di competenza del TAR Lazio-Roma) il sig. xxxx in servizio presso il Comando Provinciale Carabinieri di\u2026, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con cui il comandante della Legione Carabinieri Piemonte e Valle d\u2019Aosta gli ha negato la concessione dei riposi giornalieri spettanti al padre ai sensi dell\u2019art 40 del D.Lgs n. 151\/2000, in relazione figlio ultimogenito nato in data 01.02.2012.<\/li>\n<li>Il diniego \u00e8 stato adottato sul rilievo che, alla luce della normativa vigente, \u201ci permessi in argomento non possono essere concessi laddove la moglie del richiedente sia casalinga ovvero non sia gravata da oggettivi impedimenti quali gravi infermit\u00e0, come nel caso di specie\u201d.<\/li>\n<li>Attraverso un unico, articolato, motivo di ricorso, il ricorrente ha dedotto l\u2019illegittimit\u00e0 del diniego impugnato sotto plurimi profili di violazione di legge, eccesso di potere, lamentando in particolare:<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>La mancata equiparazione della madre casalinga alla lavoratrice dipendente, anche alla luce dei principi espressi dalla pi\u00f9 recente giurisprudenza e recepiti dalla stessa Amministrazione in alcune recenti circolari del Ministero del Lavoro e dell\u2019INPS;<\/li>\n<li>La mancata considerazione del peculiare contesto familiare del ricorrente, padre di otto figli in tenera et\u00e0;<\/li>\n<li>La ingiustificata tardiva definizione del procedimento amministrativo, avviato a seguito dell\u2019istanza presentata dal ricorrente in data 01.02.2012 e conclusa solo il 10.05.2012, oltre il termine di 30 giorni previsto dall\u2019art 2 L.241\/90, con conseguente danno per il ricorrente, privato del diritto di fruire i permessi allorch\u00e9 ne aveva maggiore bisogno.<\/li>\n<\/ul>\n<ol start=\"4\">\n<li>Il ricorrente ha chiesto conclusivamente l\u2019annullamento dell\u2019atto impugnato e, occorrendo, degli ulteriori atti generali e regolamentari presupposti; l\u2019accertamento del proprio diritto a fruire dei permessi ex art 40, comma 1 lett. c) D.Lgs n. 151\/2001; la condanna dell\u2019Amministrazione della Difesa al risarcimento dei danni patiti e patendi, e, in particolare, al pagamento di un importo commisurato al numero di permessi non fruiti.<\/li>\n<li>Si \u00e8 costituito il Ministero della Difesa, resistendo al gravame con memoria.<\/li>\n<li>\u00c8 intervenuta <em>ad adiuvandum<\/em> la Consigliera di parit\u00e0 della Provincia di Cuneo avv\u2026., instando per l\u2019accoglimento del ricorso.<\/li>\n<li>All\u2019udienza in camera di consiglio del 18 ottobre 2012, fissata per la trattazione della domanda cautelare proposta dal ricorrente, la causa \u00e8 stata trattenuta per la decisione.<\/li>\n<li>Il ricorso \u00e8 fondato e va accolto e pu\u00f2 essere definito con sentenza in forma semplificata mediante il riferimento a precedenti giurisprudenziali conformi, cos\u00ec come consentito dall\u2019art 74 del codice del processo amministrativo.<\/li>\n<li>Osserva il collegio che secondo il pi\u00f9 recente e prevalente indirizzo giurisprudenziale, condiviso dalla Sezione, \u201c in ossequio al principio della paritetica partecipazione di entrambi i coniugi alla cura ed all\u2019educazione della prole, quale espressione dei precetti costituzionali contenuti negli artt. 3,29,30,31 Cost., l\u2019art 40 comma 1 lett. c), d.lgs 26 marzo 2001 n. 151, ai sensi del quale i periodi di riposo giornalieri di cui all\u2019art 39 spettano al padre lavoratore nell\u2019ipotesi in cui la madre svolga l\u2019attivit\u00e0 di casalinga \u201c(T.A.R. Palermo Sicilia sez I, 07 aprile 2011, n. 680).<\/li>\n<\/ol>\n<p>Analogamente \u00e8 stato affermato che\u201d ai fini della fruizione dei riposi giornalieri, ove vi sia un genitore(e, ovviamente, non solo madre) \u201ccasalingo\u201d, l\u2019altro genitore pu\u00f2 avvalersi della facolt\u00e0 di accudire i figli nell\u2019interesse stesso dei\u00a0 minori e senza alcun effetto sulla posizione dell\u2019altro datore di lavoro in tesi inesistente; infatti, in ragione del fatto che numerosi settori dell\u2019ordinamento considerano la figura della casalinga come lavoratrice, va valorizzata la ratio dell\u2019art 40 D.Lgs 26 marzo 2001 n. 151, volto\u00a0 a beneficiare il padre di permessi per la cura del figlio allorquando la madre non ne abbia diritto in quanto lavoratrice non dipendente e pur tuttavia impegnata in attivit\u00e0 che la distolgano dalla cura del neonato \u201c( T.A.R. Abruzzo L\u2019Aquila, sez I, 10 maggio 2012, n. 332).<\/p>\n<p>Anche il Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare che l\u2019espressione madre \u201cnon lavoratrice dipendente\u201d contenuta nell\u2019art 6 ter l.9 dicembre 1977 n. 903 (introdotto dall\u2019art 13 l. 8marzo 2000 n, 53) ai sensi del quale i periodi di riposo di cui all\u2019art 10 l. 30 dicembre 1971 n 1204 e successive modificazioni e i relativi trattamenti economici sono riconosciuti al padre lavoratore\u2026.nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente, deve ritenersi comprensiva anche della \u201clavoratrice\u201d casalinga (Cons. Stato, sez. VI, 9 settembre 2008, n. 4293, conf. Tar Toscana 25 novembre 2002 n 2737).<\/p>\n<ol start=\"10\">\n<li>La sezione condivide tali principi, i quali costituiscono espressione di un indirizzo giurisprudenziale del tutto maggioritario e prevalente rispetto all\u2019isolato parere del Consiglio di Stato sez. I 22 ottobre 2009 n. 2732 recepito quale esclusivo parametro di riferimento nelle circolari, direttive e linee di indirizzo elaborate dall\u2019Amministrazione della Difesa nella materia qui in esame e richiamate quali atti presupposti nel preambolo dell\u2019impugnato diniego.<\/li>\n<li>Peraltro, il principio della integrale equiparazione della casalinga lavoratrice non dipendente ai fini della fruizione da parte del padre dei permessi di cui all\u2019art. 39 D. Lgs 151\/2001, \u00e8 oramai condiviso da rilevanti branche della stessa Pubblica Amministrazione, come attestano chiaramente le circolari del Ministero del Lavoro C72009 del 16.11.2009 e dell\u2019INPS 25.11.2009 n. 118\/2009 richiamate negli scritti difensivi di parte ricorrente.<\/li>\n<li>Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va accolto con il conseguente annullamento dell\u2019atto di diniego impugnato, previa disapplicazione della prassi interpretativa interna all\u2019Amministrazione della Difesa richiamata nel preambolo dell\u2019atto stesso.<\/li>\n<li>Per effetto, va accertato il diritto del ricorrente di fruire dei permessi di cui all\u2019art 40 comma 1 lett c) del D.Lgs 151\/2001.<\/li>\n<li>Non pu\u00f2 invece essere accolta la domanda risarcitoria formulata dal ricorrente, dal momento che la scarsa chiarezza della normativa applicata e l\u2019oggettiva esistenza di un (sia pur minimo) contrasto giurisprudenziale sul tema oggetto del contendere escludono la configurabilit\u00e0 di profili di \u201ccolpa\u201d dell\u2019Amministrazione, la quale costituisce presupposto essenziale della responsabilit\u00e0 per fatto illecito delineata dagli artt 2043 c.c.<\/li>\n<li>La soccombenza dell\u2019Amministrazione sulle domande principali di annullamento e di accertamento giustifica la condanna della parte resistente alla refusione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo. Le stesse spese possono essere invece compensate tra la stessa parte resistente e il soggetto interveniente, ricorrendone i giusti motivi.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\">P.Q.M<\/p>\n<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), decidendo definitivamente<\/p>\n<ol start=\"27\">\n<li>Accoglie la domanda di annullamento, e per l\u2019effetto annulla il provvedimento di cui alla nota prot. n. 535\/10 in data 27.04.2012 a firma del Comandante Legione Carabinieri Piemonte e Valle d\u2019Aosta \u2013 SM \u2013 Ufficio Personale \u2013 Sezione Avanzamento e Documentazione;<\/li>\n<li>Accetta il diritto del ricorrente di fruire dei permessi di cui all\u2019art 40 comma 1 lettera c) del D.Lgs 151\/2001;<\/li>\n<li>Respinge la domanda risarcitoria;<\/li>\n<li>Condanna il Ministero della Difesa a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida forfettariamente in 4.000 (quattromila ), oltre accessori di legge;<\/li>\n<li>Compensa le spese tra il Ministero della Difesa e l\u2019interveniente.<\/li>\n<li>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall\u2019autorit\u00e0 amministrativa.<\/li>\n<li>Cos\u00ec deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2012 con l\u2019intervento dei magistrati:<\/li>\n<\/ol>\n<p>Lanfranco Balucani, Presiente<\/p>\n<p>Paola Malanetto, Referendario<\/p>\n<p>Ariberto Sabino Limongelli, Refendario, Estensore<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>REPUBBLICA ITALIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) Ha pronunciato la seguente<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":591,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[5],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Se la madre \u00e8 casalinga al padre spettano i riposi 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