{"id":606,"date":"2016-04-26T18:27:37","date_gmt":"2016-04-26T16:27:37","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=606"},"modified":"2016-04-26T18:27:37","modified_gmt":"2016-04-26T16:27:37","slug":"606","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2016\/04\/26\/606\/","title":{"rendered":"Questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art 16 D.lgs 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui non prevede il differimento del periodo del congedo obbligatorio in caso di parto prematuro. Corte Costituzionale, sentenza  4 aprile 2011"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\">REPUBBLICA ITALIANA<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">LA CORTE COSTITUZIONALE<\/p>\n<p>\u00a0composta dai signori:<\/p>\n<p>Presidente: Ugo DE SIERVO;<\/p>\n<p>Giudici :<\/p>\n<p>Paolo MADDALENA,<\/p>\n<p>Alfio FINOCCHIARO,<\/p>\n<p>Alfonso QUARANTA,<\/p>\n<p>Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,<\/p>\n<p>Gaetano SILVESTRI,<\/p>\n<p>Sabino CASSESE,<\/p>\n<p>Giuseppe TESAURO,<\/p>\n<p>Paolo Maria NAPOLITANO,<\/p>\n<p>Giuseppe FRIGO,<\/p>\n<p>Alessandro CRISCUOLO,<\/p>\n<p>Paolo GROSSI,<\/p>\n<p>Giorgio LATTANZI,<\/p>\n<p>ha pronunciato la seguente<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">SENTENZA<\/p>\n<p>nel giudizio di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternit\u00e0 e della paternit\u00e0, a norma dell\u2019articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), promosso dal Tribunale di Palermo nel procedimento vertente tra C. C. e l\u2019INPS ed altra con ordinanza del 30 marzo 2010, iscritta al n. 215 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell\u2019anno 2010.<\/p>\n<p>Visto l\u2019atto di costituzione dell\u2019INPS;<\/p>\n<p>udito nell\u2019udienza pubblica del 22 marzo 2011 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;<\/p>\n<p>udito l\u2019avvocato Antonietta Coretti per l\u2019INPS.<\/p>\n<p>Ritenuto in fatto<\/p>\n<ol>\n<li>\u2014 Il Tribunale di Palermo, in funzioni di giudice del lavoro, con l\u2019ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 29, primo comma, 30, primo comma, 31 e 37 della Costituzione, questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternit\u00e0 e della paternit\u00e0, a norma dell\u2019articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), \u00abnella parte in cui non prevede, nell\u2019ipotesi di parto prematuro, qualora il neonato abbia necessit\u00e0 di un periodo di ricovero ospedaliero, la possibilit\u00e0 per la madre lavoratrice di usufruire del congedo obbligatorio o di parte di esso dalla data di ingresso del bambino nella casa familiare\u00bb.<\/li>\n<li>\u2014 Il giudice a quo premette di essere chiamato a pronunziarsi nel giudizio di merito, iniziato dalla signora C. C. nei confronti dell\u2019Istituto Nazionale della Previdenza sociale (INPS) e di T I M Spa ai sensi dell\u2019art. 669-octies del codice di procedura civile ed espone che l\u2019attrice, la cui figlia era stata ricoverata fin dalla nascita presso il Policlinico di Palermo in terapia intensiva, venendo dimessa soltanto l\u20198 agosto 2005, era stata posta in congedo obbligatorio dall\u2019INPS, in base all\u2019art. 16 d.lgs. n. 151 del 2001, a far tempo dalla data del parto medesimo. La lavoratrice aveva inoltrato all\u2019ente previdenziale la richiesta di usufruire del periodo obbligatorio di astensione con decorrenza dalla data presunta del parto, oppure dall\u2019ingresso della neonata nella casa familiare, offrendo al datore di lavoro la propria prestazione lavorativa fino ad una di tali date, ma l\u2019INPS aveva respinto detta richiesta. Pertanto \u2013 aggiunge il rimettente \u2013 la parte privata aveva promosso un procedimento cautelare ai sensi dell\u2019art. 700 cod. proc. civ., in esito al quale il Tribunale di Palermo, in accoglimento del ricorso, aveva dichiarato il diritto della donna ad astenersi dall\u2019attivit\u00e0 lavorativa a far data dall\u20198 agosto 2005 e per i cinque mesi successivi, fissando il termine perentorio di trenta giorni per l\u2019inizio del giudizio di merito, instaurato con domanda diretta ad ottenere la declaratoria del diritto della signora C. C. ad astenersi dal lavoro per il periodo di tempo suddetto. Ci\u00f2 premesso, il giudicante \u2013 ritenuta rilevante la questione sollevata, in quanto dalla dichiarazione d\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale della norma censurata dipenderebbe l\u2019accoglimento della domanda nel merito \u2013 richiama il dettato di tale norma che, disciplinando il congedo di maternit\u00e0, vieta di adibire al lavoro le donne: a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto dall\u2019art. 20 d.lgs. n 151 del 2001; b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; c) durante i tre mesi dopo il parto; d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora esso avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternit\u00e0 dopo il parto. Inoltre, richiama il successivo art. 17 che disciplina l\u2019estensione del divieto, nonch\u00e9 l\u2019art. 18 il quale sanziona con l\u2019arresto fino a sei mesi l\u2019inosservanza delle disposizioni de quibus. In questo quadro, il Tribunale osserva che l\u2019art. 16 d.lgs. n. 151 del 2001 trova un precedente nell\u2019art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), come modificato dall\u2019art. 11 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternit\u00e0 e della paternit\u00e0, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citt\u00e0). Il detto art. 4, poi abrogato con l\u2019intera legge n. 1204 del 1971 dall\u2019art. 86 d.lgs. n. 151 del 2001, stabiliva (tra l\u2019altro) il divieto di adibire al lavoro la donna durante i tre mesi dopo il parto. Questa Corte, con sentenza n. 270 del 1999, dichiar\u00f2 l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale della norma, \u00abnella parte in cui non prevede(va) per l\u2019ipotesi di parto prematuro una decorrenza dei termini del periodo dell\u2019astensione obbligatoria idonea ad assicurare una adeguata tutela della madre e del bambino\u00bb. Il rimettente osserva che, anche in base al tenore del citato art. 16, la domanda della attrice, diretta ad usufruire dell\u2019intero periodo di congedo (tre mesi pi\u00f9 due mesi) dalla data d\u2019ingresso della figlia nella casa familiare, ovvero dalla data presunta del parto, non potrebbe essere accolta, neppure in via parziale, restando l\u2019obbligo del datore di lavoro, sanzionato penalmente, di non adibire la donna al lavoro dopo il parto, per il periodo gi\u00e0 detto. Il Tribunale rileva che il giudice del procedimento cautelare ha dato luogo ad una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata, in guisa da consentire, nell\u2019ipotesi in esame, la decorrenza dell\u2019intero periodo di congedo obbligatorio dal momento dell\u2019ingresso in famiglia della neonata. Ritiene, per\u00f2, di non poter condividere la detta interpretazione, in quanto essa trova un ostacolo non aggirabile per effetto del citato art. 18 d.lgs. n. 151 del 2001, il quale punisce l\u2019inosservanza delle disposizioni contenute negli artt. 16 e 17 con l\u2019arresto fino a sei mesi. Pertanto, ad avviso del rimettente, la nuova disciplina della materia presenta gli stessi vizi di legittimit\u00e0 costituzionale riscontrati da questa Corte con riferimento all\u2019art. 4 della legge n. 1204 del 1971, perch\u00e9 il circoscritto intervento del legislatore non sarebbe sufficiente. La norma censurata, infatti, determinerebbe una ingiustificata disparit\u00e0 di trattamento, in violazione dell\u2019art. 3 Cost., tra il caso di parto a termine e quello di parto prematuro, consentendo soltanto nel primo caso un\u2019adeguata tutela della maternit\u00e0 e la salvaguardia dei diritti, costituzionalmente garantiti, dei minori e del nucleo familiare (artt. 29, 30, 31, 37 Cost.). Invero, come gi\u00e0 sottolineato da questa Corte nella sentenza citata, finalit\u00e0 dell\u2019istituto dell\u2019astensione obbligatoria (oggi congedo) dal lavoro sarebbe sia la tutela della puerpera, sia la tutela del nascituro e della speciale relazione tra madre e figlio, che si instaura fin dai primi attimi di vita in comune ed \u00e8 decisiva per il corretto sviluppo del bambino e per lo svolgimento del ruolo di madre. La norma censurata, non prevedendo la possibilit\u00e0 di differire il congedo obbligatorio fino al momento in cui il bambino pu\u00f2 fare ingresso in famiglia dopo il ricovero successivo alla nascita, non garantirebbe la suddetta esigenza di tutela, specialmente quando, come nel caso in esame, la dimissione del bambino coincide con il termine del congedo. Inoltre, la detta norma non consentirebbe alla puerpera di tornare al lavoro se non con il decorso di cinque mesi dal parto, anche quando, pur non potendo svolgere il suo ruolo di madre e di assistenza del minore affidato alle cure dei sanitari, le sue condizioni di salute lo permetterebbero. Sarebbe innegabile, dunque, che anche la norma in esame sia in contrasto con il principio di parit\u00e0 di trattamento e con i valori costituzionali di protezione della famiglia e del minore, con conseguente violazione dei predetti parametri costituzionali. In definitiva, ad avviso del rimettente, la norma censurata non ha colmato il vuoto normativo gi\u00e0 posto in evidenza con la citata sentenza della Corte costituzionale; e, a sostegno della necessit\u00e0 di un ulteriore intervento del giudice delle leggi, andrebbe richiamato l\u2019art. 14, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163 (Recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003), alla stregua del quale \u00abIn caso di parto prematuro, al personale militare femminile spetta comunque il periodo di licenza di maternit\u00e0 non goduto prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessit\u00e0 di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha facolt\u00e0 di riprendere servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneit\u00e0 al servizio, la fruizione del restante periodo di licenza di maternit\u00e0 post-parto e del periodo ante-parto, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino\u00bb. 3. \u2014 Nel giudizio di legittimit\u00e0 costituzionale si \u00e8 costituito l\u2019Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), depositando il 3 settembre 2010 una memoria, con la quale ha chiesto che la questione sollevata dal rimettente sia dichiarata inammissibile o, comunque, non fondata. Dopo aver riassunto i fatti esposti nell\u2019ordinanza di rimessione, l\u2019INPS osserva che, ad avviso del rimettente, la disparit\u00e0 di trattamento sussisterebbe tra \u00abla fattispecie di parto e termine e quella di parto prematuro\u00bb, in quanto l\u2019art. 16, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 151 del 2001 (nonch\u00e9 le connesse disposizioni di cui agli artt. 17 e 18 dello stesso decreto), nel disporre che, in caso di parto prematuro, il congedo obbligatorio dal lavoro (cinque mesi) si colloca soltanto nel periodo immediatamente successivo al parto, consentirebbe che solo in caso di parto a termine si realizzi \u00abun\u2019adeguata tutela della maternit\u00e0 e una salvaguardia dei diritti, costituzionalmente garantiti, dei minori e del nucleo familiare (artt. 29, 30, 31, 37)\u00bb. Tale questione \u2013 prosegue l\u2019Istituto \u2013 fu gi\u00e0 affrontata da questa Corte con la sentenza n. 270 del 1999. Con tale pronuncia (cosiddetta additiva di principio), fu dichiarata l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 4, primo comma, lettera c) della legge n. 1204 del 1971 (ora art. 16 del d.lgs. n. 151 del 2001), nella parte in cui non prevedeva, per l\u2019ipotesi di parto prematuro, una decorrenza dei termini del periodo di astensione obbligatoria idonea ad assicurare un\u2019adeguata tutela della madre e del bambino. La citata sentenza indic\u00f2 \u00abdelle possibili soluzioni da adottare per risolvere la questione oggi in esame\u00bb, aggiungendo che la scelta spettava al legislatore. Orbene, la norma qui censurata prevede (tra l\u2019altro) il divieto di adibire al lavoro le donne \u00abdurante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternit\u00e0 dopo il parto\u00bb. Pertanto, ad avviso dell\u2019INPS, il legislatore, in caso di parto prematuro, avrebbe stabilito che il periodo di astensione obbligatoria sia comunque pari a cinque mesi complessivi, prescindendo dalla data del parto, e, qualora la nascita avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, avrebbe previsto che i giorni non goduti (cio\u00e8 quelli correnti tra la data presunta e quella effettiva) siano aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto. Tale soluzione sarebbe in armonia con altre disposizioni del d.lgs. n. 151 del 2001 e, in particolare, con l\u2019art. 18 dello stesso decreto, che sanziona con l\u2019arresto fino a sei mesi l\u2019inosservanza delle disposizioni contenute negli artt. 16 e 17. In altri termini, si sarebbe ritenuto inderogabile ancorare la decorrenza del congedo obbligatorio alla data del parto. In questo quadro l\u2019Istituto eccepisce, in primo luogo, l\u2019inammissibilit\u00e0 della questione di legittimit\u00e0 costituzionale. Infatti il legislatore del 2001, proprio a seguito della menzionata sentenza n. 270 del 1999, avrebbe adottato una delle possibili soluzioni idonee a porre rimedio all\u2019impossibilit\u00e0 di far decorrere, nel caso di parto prematuro, l\u2019intero congedo obbligatorio dopo il parto effettivo, equilibrando cos\u00ec la situazione tra il caso di parto a termine e quello di parto prematuro. Al contrario di quanto sostenuto dal giudice a quo, la richiesta di pronuncia additiva non sarebbe costituzionalmente obbligata. Nella vicenda in esame, la possibilit\u00e0 di diverse soluzioni con le quali risolvere il problema della decorrenza dell\u2019astensione obbligatoria in caso di parto prematuro sarebbe stata posta in evidenza dalla stessa Corte costituzionale; circostanza, quest\u2019ultima, che confermerebbe come la questione sollevata rientri nell\u2019ambito della discrezionalit\u00e0 del legislatore. In ogni caso, la detta questione sarebbe non fondata. La soluzione adottata dal legislatore sarebbe idonea a porre rimedio all\u2019impossibilit\u00e0 di far decorrere, nel caso di parto prematuro, l\u2019intero congedo obbligatorio dopo il parto effettivo. In realt\u00e0, proprio l\u2019invocato intervento additivo \u00abnon solo comporterebbe un inammissibile esercizio della discrezionalit\u00e0 politica riservato al legislatore, ma darebbe anche origine ad effettive disparit\u00e0 di trattamento\u00bb. Infatti, un\u2019eventuale diversa disciplina della decorrenza del congedo obbligatorio per il caso di parto prematuro, con degenza ospedaliera del neonato, determinerebbe un\u2019effettiva discriminazione rispetto al caso di parto a termine con neonato affetto da malattia necessitante di ricovero ospedaliero. I principi costituzionali richiamati dal rimettente sarebbero ben salvaguardati sia dalla norma denunciata sia dagli altri istituti contemplati dal vigente ordinamento, come il congedo per malattia del figlio e il congedo facoltativo. Sarebbe vero che la ratio dell\u2019astensione obbligatoria \u00e8 volta alla tutela del nascituro e della speciale relazione tra madre e figlio, che s\u2019instaura fin dai primi atti della vita in comune, ma sarebbe vero del pari che tale istituto \u00e8 diretto anche a favorire il recupero psico-fisico della partoriente. Consentire alla puerpera di rientrare al lavoro subito dopo il parto potrebbe dar luogo ad un abbassamento della tutela della sua salute. Infine, il richiamo all\u2019art. 14, comma 5, d.P.R. n. 163 del 2002 non sarebbe pertinente, in quanto tale normativa non potrebbe costituire un idoneo tertium comparationis, dato il suo carattere eccezionale, \u00absiccome riferita ad una categoria di lavoratrici che presta prestazioni lavorative del tutto speciali (personale militare), non estensibile, pertanto, fuori del sistema considerato\u00bb. Il Presidente del Consiglio dei ministri non \u00e8 intervenuto nel presente giudizio. Considerato in diritto 1. \u2014 Il Tribunale di Palermo, in funzioni di giudice del lavoro, con l\u2019ordinanza indicata in epigrafe, dubita \u2013 in riferimento agli articoli 3, 29, primo comma, 30, primo comma, 31 e 37 della Costituzione \u2013 della legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternit\u00e0 e della paternit\u00e0, a norma dell\u2019art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), \u00abnella parte in cui non prevede, nell\u2019ipotesi di parto prematuro, qualora il neonato abbia necessit\u00e0 di un periodo di ricovero ospedaliero, la possibilit\u00e0 per la madre lavoratrice di usufruire del congedo obbligatorio o di parte di esso dalla data di ingresso del bambino nella casa familiare\u00bb. 2. \u2014 Il giudice a quo premette che una lavoratrice dipendente \u2013 avendo avuto un parto prematuro perch\u00e9 la figlia, la cui nascita era prevista per il primo luglio 2005, era venuta alla luce il 25 marzo 2005, con immediato ricovero in terapia intensiva presso il Policlinico di Palermo, da cui era stata dimessa soltanto l\u20198 agosto 2005 \u2013 aveva chiesto all\u2019Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di usufruire del periodo obbligatorio di astensione con decorrenza dalla data presunta del parto, oppure dall\u2019ingresso della neonata nella casa familiare, offrendo al datore di lavoro la propria prestazione lavorativa fino ad una di tali date, ma l\u2019INPS aveva respinto la richiesta. Pertanto la lavoratrice aveva promosso, nei confronti del detto Istituto e di Telecom Italia Mobile (TIM) Italia Spa, un procedimento cautelare ai sensi dell\u2019art. 700 del codice di procedura civile, in esito al quale il Tribunale di Palermo, accogliendo il ricorso, aveva dichiarato il diritto della donna ad astenersi dall\u2019attivit\u00e0 lavorativa a far data dall\u20198 agosto 2005 e per i cinque mesi successivi, fissando il termine perentorio di trenta giorni per l\u2019inizio del giudizio di merito, che era stato instaurato con domanda diretta ad ottenere la declaratoria del diritto dell\u2019attrice all\u2019astensione dal lavoro per il periodo di tempo suddetto. Ci\u00f2 premesso, il Tribunale osserva che la norma censurata trova un precedente nell\u2019art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), come modificato dall\u2019articolo 11 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternit\u00e0 e della paternit\u00e0, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citt\u00e0). Il detto art. 4, poi abrogato con l\u2019intera legge n. 1204 del 1971 dall\u2019art. 86 del d.lgs. n. 151 del 2001, stabiliva (tra l\u2019altro) il divieto di adibire al lavoro la donna durante i tre mesi dopo il parto. Il rimettente ricorda che la Corte costituzionale, con sentenza n. 270 del 1999, dichiar\u00f2 l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale del medesimo art. 4, \u00abnella parte in cui non prevede(va) per l\u2019ipotesi di parto prematuro una decorrenza dei termini del periodo dell\u2019astensione obbligatoria idonea ad assicurare una adeguata tutela della madre e del bambino\u00bb. Osserva che, anche in base al tenore del citato art. 16, la domanda dell\u2019attrice, diretta ad usufruire dell\u2019intero periodo di congedo (tre mesi pi\u00f9 due mesi) dalla data d\u2019ingresso della figlia nella casa familiare, ovvero dalla data presunta del parto, non potrebbe essere accolta, restando l\u2019obbligo del datore di lavoro, sanzionato penalmente (art. 18 d.lgs. n. 151 del 2001), di non adibire la donna al lavoro dopo il parto, per il periodo gi\u00e0 detto. Inoltre egli rileva di non poter condividere l\u2019interpretazione compiuta dal giudice cautelare, avuto riguardo alla sanzione penale prevista dal citato art. 18 per l\u2019inosservanza delle disposizioni contenute nell\u2019art. 16 del d.lgs. n. 151 del 2001, e solleva questione di legittimit\u00e0 costituzionale dello stesso art. 16, in riferimento ai parametri sopra indicati (come esposto in narrativa).<\/li>\n<li>\u2014 In via preliminare, la difesa dell\u2019INPS ha eccepito l\u2019inammissibilit\u00e0 della questione di legittimit\u00e0 costituzionale, sostenendo che il legislatore del 2001, a seguito della sentenza di questa Corte n. 270 del 1999, avrebbe adottato \u00abuna delle possibili soluzioni idonee a porre rimedio all\u2019impossibilit\u00e0 di far decorrere, nel caso di parto prematuro, l\u2019intero congedo obbligatorio dal lavoro dopo il parto effettivo, equilibrando cos\u00ec la situazione tra la fattispecie di parto a termine e quella di parto prematuro\u00bb. Pertanto, la richiesta pronuncia additiva non sarebbe costituzionalmente obbligata, ma rientrerebbe tra le scelte possibili rimesse alla discrezionalit\u00e0 del legislatore, come, del resto, proprio questa Corte avrebbe posto in evidenza con la statuizione sopra indicata. L\u2019eccezione non \u00e8 fondata. E\u2019 vero che la sentenza n. 270 del 1999, dopo aver rilevato \u00abl\u2019incongruenza della disposizione in parola nell\u2019ipotesi di parto prematuro\u00bb, osserv\u00f2 che si proponevano diverse soluzioni \u00abcon specifico riguardo alla decorrenza del periodo di astensione, spostandone l\u2019inizio o al momento dell\u2019ingresso del neonato nella casa familiare, o alla data presunta del termine fisiologico di una gravidanza normale\u00bb (punto 5 del Considerato in diritto). La stessa sentenza mise in luce che la prima soluzione era analoga a quella relativa all\u2019ipotesi di affidamento preadottivo del neonato (sentenza n. 332 del 1998), mentre la seconda era parsa meritevole di essere seguita dal disegno di legge n. 4624, recante \u00abDisposizioni per sostenere la maternit\u00e0 e la paternit\u00e0 e per armonizzare i tempi di lavoro, di cura e della famiglia\u00bb, presentato dal Governo alla Camera dei Deputati in data 3 marzo 1998. Essa aggiunse che \u00abLa scelta tra le diverse possibili soluzioni spetta al legislatore\u00bb, pervenendo comunque alla declaratoria d\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 4, primo comma, lettera c) della legge n. 1204 del 1971, nella parte in cui non prevedeva per l\u2019ipotesi di parto prematuro una decorrenza dei termini del periodo dell\u2019astensione obbligatoria idonea ad assicurare una adeguata tutela della madre e del bambino. Ci\u00f2 posto, a parte quanto sar\u00e0 detto di qui a poco, allorch\u00e9 si esaminer\u00e0 il merito della questione, una riflessione ulteriore va compiuta in ordine al carattere, vincolato o discrezionale, dell\u2019individuazione della data dalla quale far decorrere il congedo obbligatorio di maternit\u00e0 nell\u2019ipotesi di parto prematuro. Essa non pu\u00f2 decorrere dalla data presunta del termine fisiologico di una gravidanza normale. Questo criterio \u00e8 giustificato per calcolare i due mesi precedenti la data presunta del parto (art. 16, lettera a, d.lgs. n. 151 del 2001), perch\u00e9 \u00e8 l\u2019unico utilizzabile in relazione ad un evento non ancora avvenuto, il cui avveramento per\u00f2 \u00e8 ragionevolmente certo e riscontrabile. Non altrettanto pu\u00f2 dirsi nel caso di parto prematuro, perch\u00e9 in detta circostanza con il richiamo alla data presunta si opera un riferimento ipotetico ad un evento che, in realt\u00e0, \u00e8 gi\u00e0 avvenuto, onde il criterio si risolve in una mera fictio che non consente la verifica della sua idoneit\u00e0 ad assicurare una tutela piena ed adeguata della madre e del bambino per l\u2019intero periodo di spettanza del congedo. Del resto, lo stesso legislatore, collegando rigidamente il decorso del congedo post partum alla data del parto, mostra di volere per la detta decorrenza un riferimento certo. Pertanto, per individuare il dies a quo della decorrenza del periodo di astensione in caso di parto prematuro, resta la soluzione di ancorare \u2013 al termine del ricovero \u2013 la relativa data all\u2019ingresso del neonato nella casa familiare, vale a dire ad un momento certo, sicuramente idoneo a stabilire tra madre e figlio quella comunione di vita che l\u2019immediato ricovero del neonato nella struttura ospedaliera non aveva consentito. Tale soluzione, dunque, appare l\u2019unica percorribile, con conseguente infondatezza dell\u2019eccezione sollevata dall\u2019ente previdenziale.<\/li>\n<li>\u2014 Nel merito, la questione \u00e8 fondata. Va premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 270 del 1999, n. 332 del 1988, n. 1 del 1987), il congedo obbligatorio, oggi disposto dall\u2019art. 16 d.lgs. n. 151 del 2001, senza dubbio ha il fine di tutelare la salute della donna nel periodo immediatamente susseguente al parto, per consentirle di recuperare le energie necessarie a riprendere il lavoro. La norma, tuttavia, considera e protegge anche il rapporto che in tale periodo si instaura tra madre e figlio, e ci\u00f2 non soltanto per quanto attiene ai bisogni pi\u00f9 propriamente biologici, ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale e affettivo collegate allo sviluppo della personalit\u00e0 del bambino. Il citato art. 16, che apre il capo recante la disciplina del congedo di maternit\u00e0, vieta di adibire al lavoro le donne: a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all\u2019art. 20 (che contempla la flessibilit\u00e0 del detto congedo); b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all\u2019art. 20. La lettera d), infine, dispone che il divieto opera anche durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora esso avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternit\u00e0 dopo il parto. Come si vede, il principio secondo cui il congedo obbligatorio post partum decorre comunque dalla data di questo \u00e8 rimasto immutato, anche in relazione ai casi, come la fattispecie in esame, nei quali il parto non \u00e8 soltanto precoce rispetto alla data prevista, ma avviene con notevole anticipo (cosiddetto parto prematuro), tanto da richiedere un immediato ricovero del neonato presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, dove deve restare per periodi anche molto lunghi. In siffatte ipotesi \u2013 come questa Corte ha gi\u00e0 avuto occasione di rilevare (sentenza n. 270 del 1999) \u2013 la madre, una volta dimessa e pur in congedo obbligatorio, non pu\u00f2 svolgere alcuna attivit\u00e0 per assistere il figlio ricoverato. Nel frattempo, per\u00f2, il periodo di astensione obbligatoria decorre, ed ella \u00e8 obbligata a riprendere l\u2019attivit\u00e0 lavorativa quando il figlio deve essere assistito a casa. N\u00e9 per porre rimedio a tale situazione pu\u00f2 considerarsi sufficiente aggiungere al periodo di congedo di maternit\u00e0 dopo il parto gli ulteriori giorni non goduti prima di esso, trattandosi comunque di un periodo breve (al massimo due mesi), che non garantisce la realizzazione di entrambe le finalit\u00e0 (sopra richiamate) dell\u2019istituto dell\u2019astensione obbligatoria dal lavoro. Basta considerare che, nel caso di specie, rispetto alla data prevista per il 1\u00b0 luglio 2005, la bambina venne alla luce il 25 marzo 2005 e rimase ricoverata in ospedale fino all\u20198 agosto 2005, vale a dire quasi per l\u2019intera durata dell\u2019astensione obbligatoria della madre ante e post partum. In simili casi, com\u2019\u00e8 evidente, il fine di proteggere il rapporto, che dovrebbe instaurarsi tra madre e figlio nel periodo immediatamente successivo alla nascita, rimane di fatto eluso. Tale situazione \u00e8 inevitabile quando la donna, per ragioni di salute (alla cui tutela il congedo obbligatorio post partum \u00e8 anche finalizzato), non possa riprendere l\u2019attivit\u00e0 lavorativa e, quindi, debba avvalersi subito del detto congedo. Non altrettanto pu\u00f2 dirsi quando sia la stessa donna, previa presentazione di documentazione medica attestante la sua idoneit\u00e0 alle mansioni cui \u00e8 preposta, a chiedere di riprendere l\u2019attivit\u00e0 per poter poi usufruire del restante periodo di congedo a decorrere dalla data d\u2019ingresso del bambino nella casa familiare. In detta situazione l\u2019ostacolo all\u2019accoglimento di tale richiesta, costituito dal rigido collegamento della decorrenza del congedo dalla data del parto, si pone in contrasto sia con l\u2019art. 3 Cost., sotto il profilo della disparit\u00e0 di trattamento \u2013 privo di ragionevole giustificazione \u2013 tra il parto a termine e il parto prematuro, sia con i precetti costituzionali posti a tutela della famiglia (artt. 29, primo comma, 30, 31 e 37, primo comma, Cost.). La tesi dell\u2019ente previdenziale, secondo cui i principi dettati sarebbero ben salvaguardati da altri istituti contemplati nel vigente ordinamento, come il congedo per malattia del figlio e il congedo facoltativo, non pu\u00f2 essere condivisa. Si tratta, infatti, d\u2019istituti diversi, diretti a garantire una tutela diversa e ulteriore, che per\u00f2 non possono essere invocati per giustificare la carenza di protezione nella situazione ora evidenziata. Quanto alla decorrenza del congedo obbligatorio dopo il parto, in caso di parto prematuro con ricovero del neonato presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, essa va individuata nella data d\u2019ingresso del bambino nella casa familiare al termine della degenza ospedaliera. Si richiamano, al riguardo, le considerazioni svolte nel punto 3 che precede. 5. \u2014 Pertanto, deve essere dichiarata l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 16, lettera c), d.lgs. n. 151 del 2001, nella parte in cui non consente, in caso di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data d\u2019ingresso del bambino nella casa familiare. Infine, \u00e8 il caso di chiarire, con riguardo all\u2019art. 18 d.lgs. n. 151 del 2001, che punisce con l\u2019arresto fino a sei mesi l\u2019inosservanza delle disposizioni contenute negli artt. 16 e 17 del medesimo decreto, che la suddetta pronuncia non estende l\u2019area della punibilit\u00e0 della fattispecie penale. Essa, infatti, non modifica i destinatari della norma n\u00e9 la sanzione, limitandosi ad introdurre per la donna lavoratrice la facolt\u00e0 di ottenere una diversa decorrenza del congedo obbligatorio, che rimane pur sempre nell\u2019ambito applicativo della norma censurata.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019articolo 16, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternit\u00e0 e della paternit\u00e0, a norma dell\u2019articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non consente, nell\u2019ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data d\u2019ingresso del bambino nella casa familiare.<\/p>\n<p>Cos\u00ec deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2011<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE \u00a0composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":607,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[33,5],"tags":[52,11],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>\u00c8 incostituzionale il divieto di differire il periodo di congedo obbligatorio in caso di parto prematuro<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"il congedo obbligatorio protegge anche il rapporto che in tale periodo si instaura tra madre e figlio in riferimento alle esigenze di carattere relazionale\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2016\/04\/26\/606\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"\u00c8 incostituzionale il divieto di differire il periodo di congedo obbligatorio in caso di parto prematuro\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"il congedo obbligatorio protegge anche il rapporto che in tale periodo si instaura tra madre e figlio in riferimento alle esigenze di carattere relazionale\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2016\/04\/26\/606\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Osservatorio Sulle Discriminazioni\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/osservatoriodiscriminaz\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2016-04-26T16:27:37+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/congedo-maternit\u00e0.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"275\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"183\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@ossdiscriminaz\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@ossdiscriminaz\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Tempo di lettura stimato\">\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"23 minuti\">\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/#website\",\"url\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/\",\"name\":\"Osservatorio Sulle Discriminazioni\",\"description\":\"Monitoraggio della giurisprudenza italiana in tema di diritto antidiscriminatorio\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?s={search_term_string}\",\"query-input\":\"required name=search_term_string\"}],\"inLanguage\":\"it-IT\"},{\"@type\":\"ImageObject\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2016\/04\/26\/606\/#primaryimage\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"url\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/congedo-maternit\\u00e0.jpg\",\"contentUrl\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/congedo-maternit\\u00e0.jpg\",\"width\":275,\"height\":183,\"caption\":\"gravidanza\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2016\/04\/26\/606\/#webpage\",\"url\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2016\/04\/26\/606\/\",\"name\":\"\\u00c8 incostituzionale il divieto di differire il periodo di congedo obbligatorio in caso di parto prematuro\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2016\/04\/26\/606\/#primaryimage\"},\"datePublished\":\"2016-04-26T16:27:37+00:00\",\"dateModified\":\"2016-04-26T16:27:37+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/#\/schema\/person\/6ab94f9e22fe6d45aa358019825cfff0\"},\"description\":\"il congedo obbligatorio protegge anche il rapporto che in tale periodo si instaura tra madre e figlio in riferimento alle esigenze di carattere relazionale\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2016\/04\/26\/606\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"it-IT\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2016\/04\/26\/606\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2016\/04\/26\/606\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"item\":{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/\",\"url\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/\",\"name\":\"Home\"}},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"item\":{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2016\/04\/26\/606\/\",\"url\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2016\/04\/26\/606\/\",\"name\":\"Questione di legittimit\\u00e0 costituzionale dell\\u2019art 16 D.lgs 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui non prevede il differimento del periodo del congedo obbligatorio in caso di parto prematuro. Corte Costituzionale, sentenza 4 aprile 2011\"}}]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/#\/schema\/person\/6ab94f9e22fe6d45aa358019825cfff0\",\"name\":\"Jennifer Michelotti\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/#personlogo\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"url\":\"http:\/\/0.gravatar.com\/avatar\/c6485836d0e47edbb733e5a03fce9730?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"http:\/\/0.gravatar.com\/avatar\/c6485836d0e47edbb733e5a03fce9730?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Jennifer Michelotti\"}}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","_links":{"self":[{"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/606"}],"collection":[{"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=606"}],"version-history":[{"count":1,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/606\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":608,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/606\/revisions\/608"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/607"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=606"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=606"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=606"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}