{"id":610,"date":"2016-05-04T23:28:33","date_gmt":"2016-05-04T21:28:33","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=610"},"modified":"2017-02-09T16:04:12","modified_gmt":"2017-02-09T15:04:12","slug":"corte-cassazione-sezioni-unite-civili-20-aprile-2016-carattere-discriminatorio-un-bando-selezione-esclude-gli-stranieri-residenti","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2016\/05\/04\/corte-cassazione-sezioni-unite-civili-20-aprile-2016-carattere-discriminatorio-un-bando-selezione-esclude-gli-stranieri-residenti\/","title":{"rendered":"Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 20 aprile 2016, n. 7951, carattere discriminatorio di un bando di selezione che esclude gli stranieri residenti"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\">Ritenuto in fatto<\/p>\n<p>1. &#8211; Il 20 settembre 2011 \u00e8 stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (n. 75, IV serie speciale) il bando per la selezione di 10.481 volontari da impiegare in progetti di servizio civile in Italia e all&#8217;estero presentati dagli enti inseriti nell&#8217;albo nazionale.<br \/>\nL&#8217;art. 3 del bando prevede tra i requisiti di ammissione la cittadinanza italiana. Esso recita: \u00abAd eccezione degli appartenenti ai corpi militari e alle forze di polizia, possono partecipare alla selezione i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di et\u00e0, in possesso dei seguenti requisiti: &#8211; essere cittadini italiani (&#8230;)\u00bb.<br \/>\nLa clausola del bando riproduce la previsione contenuta nell&#8217;art. 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell&#8217;articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64), il quale &#8211; nel testo anteriore all&#8217;intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 119 del 2015 &#8211; ammetteva \u00aba svolgere il servizio civile, a loro domanda, senza distinzioni di sesso i cittadini italiani che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo anno di et\u00e0 e non superato il ventottesimo\u00bb.<br \/>\n2. &#8211; Il signor S.S.T. \u00e8, al momento dell&#8217;introduzione del giudizio di merito, un cittadino pakistano di venticinque anni che da quindici anni vive in Italia: qui ha completato la scuola secondaria, di primo e di secondo grado, e frequenta l&#8217;universit\u00e0.<br \/>\nEgli ha presentato la domanda di ammissione al servizio civile presso la C. ambrosiana rimanendo in attesa di risposta ma venendo a sapere dai responsabili dell&#8217;ente che non avrebbe potuto essere inserito nella graduatoria ai fini della selezione in quanto privo della cittadinanza italiana.<br \/>\n3. &#8211; In data 21 ottobre 2011 il signor S.S.T., l&#8217;ASGI &#8211; Associazione studi giuridici sull&#8217;immigrazione e l&#8217;APN &#8211; Avvocati per niente onlus hanno presentato dinanzi al Tribunale di Milano, sezione lavoro, un ricorso ai sensi dell&#8217;art. 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell&#8217;immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero), denunciando la natura discriminatoria della clausola n. 3 del predetto bando, nella parte in cui ammette alla selezione i soli cittadini italiani. Si \u00e8 costituita la Presidenza del Consiglio dei ministri, resistendo.<br \/>\nCon ordinanza depositata il 12 gennaio 2012, la sezione lavoro del Tribunale di Milano ha dichiarato il carattere discriminatorio dell&#8217;art. 3 del bando, l\u00e0 dove richiede tra i requisiti e le condizioni di ammissione il possesso della cittadinanza italiana, e ha ordinato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (a) di sospendere le procedure di selezione, (b) di modificare il bando nella parte in cui richiede il requisito della cittadinanza italiana, consentendo l&#8217;accesso anche agli stranieri soggiornanti regolarmente in Italia, e (c) di fissare un nuovo termine per la presentazione delle domande.<br \/>\n4. &#8211; L&#8217;Amministrazione ha proposto appello deducendo:<br \/>\n&#8211; il difetto di giurisdizione con riferimento all&#8217;ordine, impartito dal giudice ordinario, di sospendere la procedura e di emettere un nuovo bando di selezione con riapertura dei termini per la presentazione delle domande da parte degli stranieri;<br \/>\n&#8211; l&#8217;illegittimit\u00e0 della decisione nel merito, in quanto l&#8217;esclusione degli stranieri \u00e8 imposta dall&#8217;art. 3 del d.lgs. n. 77 del 2002, il quale espressamente prevede tra i requisiti di ammissione al servizio civile la cittadinanza italiana, sicch\u00e9 il Tribunale avrebbe potuto, al pi\u00f9, rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimit\u00e0 costituzionale della norma stessa;<br \/>\n&#8211; la manifesta infondatezza, in ogni caso, del dubbio di legittimit\u00e0 costituzionale, essendo il servizio civile una forma di adempimento volontario del dovere di difesa della Patria (Corte cost., sentenza n. 228 del 2004), riservato ai soli cittadini. Il gravame \u00e8 stato resistito dagli appellati.<br \/>\n5. &#8211; Dopo avere sospeso, ai sensi degli art. 431 e 283 cod. proc. civ., &#8220;l&#8217;ordine di sospensione delle procedure di selezione&#8221; e &#8220;ogni conseguente pronuncia ordinatoria derivante&#8221;, la sezione lavoro della Corte d&#8217;appello di Milano, con sentenza depositata in cancelleria il 22 marzo 2013, ha respinto l&#8217;impugnazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.<br \/>\n5.1. &#8211; La Corte di Milano in primo luogo osserva che, poich\u00e9 rientra nella giurisdizione del giudice ordinario anche la cognizione del comportamento discriminatorio consistente nell&#8217;emanazione di un atto amministrativo, il giudice \u00e8 abilitato a decidere la controversia valutando il provvedimento amministrativo denunciato, disattendendolo, tamquam non esset, e adottando i conseguenti provvedimenti idonei a rimuoverne gli effetti. Questa opzione interpretativa &#8211; hanno soggiunto i giudici del gravame &#8211; \u00e8 stata confermata dall&#8217;art. 28 del d.lgs. 1\u00b0 settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell&#8217;articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), applicabile dal 6 ottobre 2011, il quale prevede che, con l&#8217;ordinanza che definisce il giudizio, il giudice pu\u00f2 adottare, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti della condotta o dell&#8217;atto discriminatorio pregiudizievole.<br \/>\nNel merito, la Corte d&#8217;appello sostiene che il servizio civile nazionale ha assunto una propria fisionomia a seguito della sospensione dell&#8217;obbligatoriet\u00e0 del servizio di leva. Il servizio civile risponde infatti ad una idea di difesa della Patria che ricomprende attivit\u00e0 aventi natura solidaristica, di cooperazione internazionale, di protezione del patrimonio storico, culturale, ambientale ed artistico, di promozione della cultura e della pace tra i popoli. Dalla lettura dell&#8217;art. 52 Cost. alla luce dell&#8217;art. 2 Cost. discende una interpretazione evolutiva della nozione di \u00abdifesa della Patria\u00bb, suscettibile di essere estesa al campo dei doveri di solidariet\u00e0 economica e sociale, e di tradursi in una sorta di &#8220;collaborazione civica&#8221; promossa e organizzata dallo Stato al fine di concorrere al progresso materiale e spirituale della societ\u00e0, ai sensi dell&#8217;art. 4, secondo comma, Cost.<br \/>\nLa conclusione che ne trae la Corte territoriale \u00e8 che non sussiste alcuna ragionevole correlazione &#8220;tra l&#8217;esclusione dei non cittadini stabilmente residenti nel territorio dello Stato e la finalit\u00e0 perseguita dal legislatore&#8221;. Secondo la Corte territoriale, l\u2019irragionevolezza&#8221; ed il &#8220;carattere discriminatorio&#8221; della scelta di escludere gli stranieri residenti nel nostro Paese dalla possibilit\u00e0 di accedere su base volontaria al servizio civile emergono dalla considerazione che l&#8217;adempimento dei doveri di solidariet\u00e0 cui fa riferimento l&#8217;art. 2 Cost. si riferisce a tutti i consociati: tutti coloro che in Italia hanno stabilito la propria permanente residenza sono &#8220;parti di una comunit\u00e0 di diritti e di doveri, pi\u00f9 ampia e comprensiva di quella fondata sul criterio della cittadinanza in senso stretto&#8221;.<br \/>\n6. &#8211; Per la cassazione della sentenza della Corte d&#8217;appello la Presidenza del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso, con atto notificato il 26 settembre 2013, sulla base di tre motivi.<br \/>\nIl signor S.S.T., l&#8217;ASGI &#8211; Associazione studi giuridici sull&#8217;immigrazione e l&#8217;APN &#8211; Avvocati per niente onlus hanno resistito con controricorso.<br \/>\n7. &#8211; Con il primo motivo (rubricato &#8220;illegittimit\u00e0 della sentenza per motivi attinenti alla giurisdizione, in relazione all&#8217;art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ.&#8221;) si deduce che il giudice ordinario avrebbe dovuto pronunciarsi esclusivamente in ordine alle questioni di interesse del ricorrente nei confronti del quale soltanto si \u00e8 realizzata l&#8217;effettiva discriminazione.<br \/>\nLa sentenza della Corte d&#8217;appello, invece, confermando la sospensione delle procedure di selezione e l&#8217;ordine di modifica del bando e di riapertura dei termini, avrebbe di fatto esteso erga omnes gli effetti della pronuncia, incorrendo in uno straripamento del proprio ambito cognitorio, e non avrebbe considerato che la possibilit\u00e0 di conoscere e disattendere l&#8217;atto amministrativo asseritamente discriminatorio \u00e8 riconosciuta entro i consueti limiti della disapplicazione incidentale.<br \/>\nCon il secondo mezzo (violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 3 del d.lgs. n. 77 del 2002, dell&#8217;art. 1 della legge n. 64 del 2001, nonch\u00e9 dell&#8217;art. 52 Cost., in relazione all&#8217;art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) la Presidenza del Consiglio dei ministri contesta l&#8217;assunto, su cui poggia la pronuncia impugnata, che il servizio civile costituirebbe una realt\u00e0 del tutto scollegata dalla difesa della Patria. Richiamata la sentenza n. 228 del 2004 della Corte costituzionale, la ricorrente ritiene che la stretta correlazione tra il servizio civile e quello militare, non venuta meno per il solo fatto che il servizio militare ha perso il carattere di obbligatoriet\u00e0, confermerebbe l&#8217;asservimento di entrambi al comune obiettivo della difesa della Patria, obiettivo rispetto al quale il primo si pone come alternativo al secondo. Ad avviso dell&#8217;Amministrazione, il perseguimento di finalit\u00e0 solidaristiche non sarebbe rilevante per condurre il servizio civile fuori dall&#8217;ambito di legittimazione dell&#8217;art. 52 Cost. La Presidenza del Consiglio ritiene, inoltre, che la riserva di cittadinanza in relazione al servizio civile nazionale sia oggetto di una scelta politica non illegittima: la difesa della Patria presuppone, infatti, uno stretto rapporto di lealt\u00e0 tra i cittadini e le istituzioni repubblicane, che, al di fuori di condizioni particolari, non pu\u00f2 essere richiesta ad un cittadino straniero. La ricorrente chiede, pertanto, che sia affermato il principio secondo cui l&#8217;allargamento del servizio civile, ormai non pi\u00f9 obbligatorio, a finalit\u00e0 solidaristiche, non ha determinato la &#8220;traslazione&#8221; del parametro costituzionale dell&#8217;istituto dall&#8217;alveo dell&#8217;art. 52 Cost. a quello dell&#8217;art. 2 Cost., sicch\u00e9 sarebbe giustificata l&#8217;esclusione dei non cittadini dal servizio civile, prevista dal bando di selezione per cui \u00e8 causa, in conformit\u00e0 dell&#8217;art. 3 del d.lgs. n. 77 del 2002, norma questa in vigore ed efficace e non in contrasto con i parametri costituzionali.<br \/>\nCon il terzo motivo (violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, nonch\u00e9 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in relazione all&#8217;art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) la ricorrente censura che la sentenza impugnata &#8211; a prescindere dal parametro costituzionale riferibile alla materia in esame, erroneamente identificato nell&#8217;art. 2 Cost. &#8211; abbia operato un travalicamento dei limiti propri della potest\u00e0 giurisdizionale, avendo direttamente disapplicato una norma di legge, l&#8217;art. 3 del d.lgs. n. 77 del 2002, anzich\u00e9 rimettere la questione al vaglio della Corte costituzionale.<br \/>\n8. &#8211; La difesa dei controricorrenti ha chiesto il rigetto del ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, previa eventuale sottoposizione alla Corte costituzionale della questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 77 del 2002, nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana al fine di accedere al servizio civile nazionale, per supposto contrasto con gli artt. 2, 3 e 76 Cost., quest&#8217;ultimo in relazione al criterio direttiva contenuto nell&#8217;art. 2, comma 3, lettera a), della legge delega per l&#8217;istituzione del servizio civile.<br \/>\n9. &#8211; In prossimit\u00e0 dell&#8217;udienza pubblica, fissata per il 16 settembre 2014, la difesa dei controricorrenti ha depositato una memoria illustrativa con la quale ha chiesto che in via principale sia dichiarata la sopravvenuta cessazione materia del contendere: (a) per avere il S. acquisito medio tempore la cittadinanza italiana e raggiunto, comunque, l&#8217;et\u00e0 massima per essere ammesso allo svolgimento del servizio civile nazionale; (b) per avere il bando da cui era originato il contenzioso esaurito i propri effetti secondo le regole invocate dalla Amministrazione ricorrente, essendo il dispositivo della sentenza della Corte d&#8217;appello intervenuto allorch\u00e9 tutti i giovani cittadini italiani selezionati avevano gi\u00e0 concluso il servizio (che, in base all&#8217;art. 5, comma 4, della legge n. 64 del 2001, ha la durata di dodici mesi). La difesa dei controricorrenti ha depositato documenti comprovanti l&#8217;intervenuto mutamento dello stato di fatto.<br \/>\nAll&#8217;udienza di discussione del 16 settembre 2014, l&#8217;Avvocatura erariale, concordando sull&#8217;intervenuto mutamento dello stato di fatto nei termini indicati dalla difesa dei controricorrenti, ha concluso, in via principale, per l&#8217;accoglimento del ricorso e, in via incidentale, per la rimessione della questione alla Corte costituzionale.<br \/>\n10. &#8211; Con ordinanza 1\u00b0 ottobre 2014, n. 20661, queste Sezioni Unite hanno sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 76 della Costituzione, la questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 77 del 2002, nella parte in cui, prevedendo il requisito della cittadinanza italiana, esclude i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nello Stato italiano dalla possibilit\u00e0 di essere ammessi a prestare il servizio civile nazionale.<br \/>\n11. &#8211; La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno 2015, n. 119, ha dichiarato l&#8217;illegittimit\u00e0 costituzionale del citato art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 77 del 2002, &#8220;nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana ai fini dell&#8217;ammissione allo svolgimento del servizio civile&#8221;, mentre ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalit\u00e0 della stessa norma con riferimento all&#8217;art. 76 Cost.<br \/>\n12. &#8211; Il ricorso \u00e8 stato nuovamente discusso dinanzi alle Sezioni Unite nell&#8217;udienza pubblica del 5 aprile 2016.<br \/>\nIn prossimit\u00e0 di detta udienza la Presidenza del Consiglio dei ministri ricorrente e i controricorrenti hanno depositato memorie illustrative.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Considerato in diritto<\/p>\n<p>1. &#8211; Il sopravvenuto acquisto, da parte della persona fisica ricorrente nel giudizio di merito, della cittadinanza italiana e l&#8217;integrale svolgimento degli effetti dell&#8217;impugnato bando del 20 settembre 2011 secondo le regole originarie (i giovani italiani selezionati hanno preso servizio nel febbraio 2012, ultimandolo nel febbraio 2013) hanno determinato la sopravvenuta perdita di ogni utilit\u00e0 concreta derivabile alle parti dall&#8217;accoglimento o dal rigetto del ricorso per cassazione. La vicenda concreta che la clausola del bando oggetto di contestazione era destinata a regolare appare &#8211; come risulta dai documenti prodotti dai controricorrenti &#8211; del tutto esaurita con la prestazione del servizio civile da parte dei giovani volontari selezionati; n\u00e9 vi \u00e8 spazio per un accertamento dell&#8217;illegittimit\u00e0 del bando a fini risarcitori, non avendo i ricorrenti nel giudizio di merito avanzato domanda in tal senso.<br \/>\nIn una situazione siffatta, ritiene il Collegio che siano venute meno le condizioni per pronunciare sul fondo del ricorso per cassazione, il quale va definito &#8211; secondo quanto gi\u00e0 prospettato con l&#8217;ordinanza n. 20661 del 2014, di rimessione degli atti alla Corte costituzionale &#8211; con una pronuncia in rito di inammissibilit\u00e0 per sopravvenuto difetto di interesse (cfr. Sez. un., 18 maggio 2000, n. 368; Sez. un., 15 novembre 2002, n. 16160; Sez. un., 21 giugno 2007, n. 14385; Sez. un., 4 agosto 2010, n. 18047; Sez. I, 28 maggio 2012, n. 8448).<br \/>\nDeve essere disposta la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio di cassazione, attesa la novit\u00e0 e la complessit\u00e0 delle questioni giuridiche sollevate con il ricorso.<\/p>\n<p>2. &#8211; E tuttavia &#8211; come indicato nell&#8217;ordinanza interlocutoria di queste Sezioni Unite n. 20661 del 2014, in sede di motivazione della rilevanza del dubbio di legittimit\u00e0 costituzionale &#8211; sussistono le condizioni per una pronuncia d&#8217;ufficio ai sensi dell&#8217;art. 363, terzo comma, cod. proc. civ., con l&#8217;enunciazione, nell&#8217;esercizio della funzione nomofilattica assegnata a questa Corte dalla citata disposizione del codice di rito, del principio di diritto nell&#8217;interesse della legge sulla questione trattata nella causa di merito e che il ricorso divenuto inammissibile propone. Infatti, la questione del carattere discriminatorio o meno di un bando di selezione che esclude gli stranieri regolarmente residenti dalla possibilit\u00e0 di avanzare la domanda di partecipazione al servizio civile, \u00e8 nuova nella giurisprudenza di questa Corte ed investe un settore nevralgico della vita sociale, nel quale sono coinvolti numerosi giovani, operatori ed enti e dove vengono in gioco i diritti fondamentali della persona umana e il suo modo di essere nell&#8217;ambito del rapporto con gli altri. Su tale questione inoltre si registrava &#8211; prima dell&#8217;intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 119 del 2015 &#8211; un contrasto tra i giudici di merito.<br \/>\n3. &#8211; Con la sentenza n. 119 del 2015, la Corte costituzionale &#8211; accogliendo il dubbio di legittimit\u00e0 costituzionale sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., dalle Sezioni Unite &#8211; ha dichiarato l&#8217;illegittimit\u00e0 costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 77 del 2002, &#8220;nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana ai fini dell&#8217;ammissione allo svolgimento del servizio civile&#8221;.<br \/>\nA tale esito la Corte costituzionale \u00e8 giunta rilevando che:<br \/>\n&#8211; &#8220;l&#8217;ammissione al servizio civile consente oggi di realizzare i doveri inderogabili di solidariet\u00e0 e di rendersi utili alla propria comunit\u00e0, il che corrisponde, allo stesso tempo, ad un diritto di chi ad essa appartiene&#8221;;<br \/>\n&#8211; il concetto di \u00abdifesa della Patria\u00bb, nell&#8217;ambito del quale \u00e8 stato tradizionalmente collocato l&#8217;istituto del servizio civile, evidenzia &#8220;una significativa evoluzione, nel senso dell&#8217;apertura a molteplici valori costituzionali&#8221;; tale dovere &#8220;non si risolve soltanto in attivit\u00e0 finalizzate a contrastare o prevenire un&#8217;aggressione esterna, ma pu\u00f2 comprendere anche attivit\u00e0 di impegno sociale non armato. Accanto alla difesa militare, che \u00e8 solo una delle forme di difesa della Patria, pu\u00f2 dunque ben collocarsi un&#8217;altra forma di difesa, che si traduce nella prestazione di servizi rientranti nella solidariet\u00e0 e nella cooperazione a livello nazionale ed internazionale (sentenza n. 228 del 2004)&#8221;;<br \/>\n&#8211; attesa &#8220;la necessit\u00e0 di una lettura dell&#8217;art. 52 Cost. alla luce dei doveri inderogabili di solidariet\u00e0 sociale di cui all&#8217;art. 2 Cost. (sentenza n. 309 del 2013)&#8221;, &#8220;l&#8217;esclusione dei cittadini stranieri, che risiedono regolarmente in Italia, dalle attivit\u00e0 alle quali tali doveri si riconnettono appare di per s\u00e9 irragionevole&#8221;;<br \/>\n&#8211; &#8220;l&#8217;estensione del servizio civile a finalit\u00e0 di solidariet\u00e0 sociale, nonch\u00e9 l&#8217;inserimento in attivit\u00e0 di cooperazione nazionale ed internazionale, di salvaguardia e tutela del patrimonio nazionale, concorrono a qualificarlo &#8211; oltre che come adempimento di un dovere di solidariet\u00e0 &#8211; anche come un&#8217;opportunit\u00e0 di integrazione e di formazione alla cittadinanza&#8221;. Da una parte, infatti, &#8220;l&#8217;attivit\u00e0 di impegno sociale che la persona \u00e8 chiamata a svolgere nell&#8217;ambito del servizio civile \u00abdeve essere ricompresa tra i valori fondanti dell&#8217;ordinamento giuridico, riconosciuti, insieme ai diritti inviolabili dell&#8217;uomo, come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente\u00bb (sentenza n. 309 del 2013)&#8221;; dall&#8217;altra, per espressa previsione normativa (art. 2, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell&#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, &#8220;il godimento \u00abdei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano \u00bb, \u00e8 riconosciuto agli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato&#8221;;<\/p>\n<p>&#8211; &#8220;l&#8217;esclusione dei cittadini stranieri dalla possibilit\u00e0 di prestare il servizio civile nazionale, impedendo loro di concorrere a realizzare progetti di utilit\u00e0 sociale e, di conseguenza, di sviluppare il valore del servizio a favore del bene comune, comporta (&#8230;) un&#8217;ingiustificata limitazione al pieno sviluppo della persona e all&#8217;integrazione nella comunit\u00e0 di accoglienza&#8221;.<br \/>\n4. &#8211; In questo contesto, deve essere pronunciato il seguente principio di diritto nell&#8217;interesse della legge: \u00abPer effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 119 del 2015, che ha dichiarato l&#8217;illegittimit\u00e0 costituzionale, in parte qua, dell&#8217;art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 77 del 2002, ove la P.A., nell&#8217;emanare un bando per la selezione di volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale, inserisca, tra i requisiti e le condizioni di ammissione, il possesso della cittadinanza italiana, e non consenta per tal modo l&#8217;accesso ai cittadini stranieri che risiedono regolarmente in Italia, essa pone in essere un comportamento discriminatorio, per ragioni di nazionalit\u00e0, avverso il quale \u00e8 esperibile dinanzi al giudice ordinario, da parte del soggetto leso, l&#8217;azione ex art. 44 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell&#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con il d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286\u00bb.<br \/>\nInvero, l&#8217;esclusione del cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato dalla possibilit\u00e0 di prestare il servizio civile nazionale realizza una discriminazione diretta per ragioni di nazionalit\u00e0, perch\u00e9 &#8211; impedendogli di concorrere a realizzare progetti di utilit\u00e0 sociale nell&#8217;ambito di un istituto rivolto a favorire la partecipazione e la condivisione dei valori costituzionali della Repubblica &#8211; preclude allo stesso non-cittadino, in violazione del principio di parit\u00e0 di trattamento, il pieno sviluppo della sua persona e l&#8217;integrazione nella comunit\u00e0 di accoglienza. Ai fini dell&#8217;accesso al servizio civile nazionale, non pu\u00f2 richiedersi una particolare intensit\u00e0 del vincolo tra stranieri regolari e comunit\u00e0 di accoglienza, del tipo di quella derivante dal possesso di un determinato tipo di permesso di soggiorno o dalla durata della residenza in Italia. Infatti, la motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 119 del 2015, nel punto 4.1. del Considerato in diritto, si riferisce, espressamente, ai &#8220;cittadini stranieri, che risiedono regolarmente in Italia&#8221;: \u00e8 questa la categoria di soggetti presa in considerazione quando \u00e8 stata giudicata irragionevole l&#8217;esclusione dalle attivit\u00e0 alle quali i doveri inderogabili di solidariet\u00e0 sociale si riconnettono.<br \/>\nL&#8217;apertura dell&#8217;accesso al servizio civile \u00e8, dunque, per tutti i cittadini stranieri che risiedono regolarmente in Italia. Non sono pertanto applicabili, in tema di servizio civile, limitazioni ulteriori, tratte in via analogica dalla disciplina che il legislatore ha introdotto per l&#8217;accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni (in relazione al quale l&#8217;art. 38, comma 3-bis, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, aggiunto dall&#8217;art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97, richiede, per i cittadini di Paesi terzi, la titolarit\u00e0 del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria).<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">P.Q.M.<\/p>\n<p>(a) dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse;<br \/>\n(b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione;<br \/>\n(c) pronuncia nell&#8217;interesse della legge il principio di diritto di cui al punto 4. del Considerato in diritto.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ritenuto in fatto 1. &#8211; Il 20 settembre 2011 \u00e8 stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (n. 75, IV serie speciale)<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":613,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[36,5],"tags":[12,8],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>carattere discriminatorio di un bando che esclude gli stranieri<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"l&#039;esclusione del cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato dalla possibilit\u00e0 di prestare il servizio civile realizza una discriminazione diretta per ragioni di nazionalit\u00e0\" \/>\n<link rel=\"canonical\" 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