{"id":618,"date":"2016-05-09T14:58:38","date_gmt":"2016-05-09T12:58:38","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=618"},"modified":"2020-05-05T18:08:04","modified_gmt":"2020-05-05T16:08:04","slug":"rifiuto-togliersi-velo-mancata-assunzione-hostess-fiera-commerciale-comportamento-non-integra-discriminazione-tribunale-lodi-ordinanza-3-luglio-2014","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2016\/05\/09\/rifiuto-togliersi-velo-mancata-assunzione-hostess-fiera-commerciale-comportamento-non-integra-discriminazione-tribunale-lodi-ordinanza-3-luglio-2014\/","title":{"rendered":"Rifiuto di togliersi il velo e mancata assunzione come hostess in una fiera commerciale, comportamento che non integra discriminazione. Tribunale di Lodi, ordinanza 3 luglio 2014."},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0TRIBUNALE DI LODI<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Sezione Lavoro<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il Giudice del Lavoro<\/p>\n<p>Nel procedimento iscritto al n.298\\2013\u00a0 promosso da<\/p>\n<p>M.S.<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">-ricorrente &#8211;<\/p>\n<p>contro<\/p>\n<p>E E SRL<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 &#8211; resistente &#8211;<\/p>\n<p>Sciogliendo la riserva assunta all&#8217;udienza del 11 marzo 2014<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">OSSERVA<\/p>\n<p>Con ricorso ex artt. 44 d.lgs. n. 286\/98, e 702 <em>bis<\/em> c.p.c., depositato il 12 aprile 2013 la ricorrente in epigrafe indicata, cittadina italiana, figlia di genitori egiziani, studentessa di scienza dei beni culturali , di religione musulmana, ha esposto:<\/p>\n<p>-di avere presentato la propria candidatura in risposta ad una proposta di lavoro della societ\u00e0 resistente(il cui oggetto sociale \u00e8 la collaborazione e consulenza per qualsiasi evento,fiere,meeting,convention ,cene aziendali)che ricercava personale per mansioni di volantinaggio da svolgersi in occasione della Fiera MICAM(fiera della calzatura)a Rho Fiera per due giorni(3 e 4 marzo 2013);<\/p>\n<p>&#8211; di avere inviato curriculum e fotografia;<\/p>\n<p>&#8211; di essere stata contattata tramite posta elettronica con mail del seguente contenuto:\u201d ciao Sara,mi\u00a0 piacerebbe farti lavorare perch\u00e9 sei molto carina, ma sei disponibile a toglierti\u00a0 lo chador?\u201d<\/p>\n<p>&#8211; di avere immediatamente risposto con il seguente messaggio i \u201cciao Jessica porto il velo per motivi religiosi e non sono disposta a toglierlo. Eventualmente potrei abbinarlo alla divisa.\u201d<\/p>\n<ul>\n<li>di avere ricevuto,in risposta, il seguente messaggio \u201cciao Sara immaginavo, purtroppo i clienti non saranno mai cos\u00ec flessibili. Grazie comunque\u201d.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La ricorrente ,invocando l\u2019applicazione dell\u2019art.43 TU immigrazione ed il dlgs 216\\2003,oltre ai principi costituzionali ,all\u2019art.14 Cedu e all\u2019art.21 della Carta dei diritti fondamentali dell\u2019UE,assume di essere stata discriminata per motivi religiosi e comunque di genere.<\/p>\n<p>Ella ha dunque concluso chiedendo che venisse accertato il carattere discriminatorio del comportamento della convenuta consistito nel non aver ammesso al lavoro la ricorrente nei giorni 3 e 4 marzo 2013 a causa della sua decisione di non togliere il velo; che venisse ordinato alla societ\u00e0 di immediatamente cessare il comportamento denunciato offrendo altres\u00ec alla ricorrente entro il termine di tre mesi dalla pronuncia analoga opportunit\u00e0 di lavoro consentendole di prestare servizio senza togliere il hijab, condannasse venuta al risarcimento del danno non patrimoniale da liquidarsi in euro 1000, ordinasse altres\u00ec la pubblicazione del provvedimento.<\/p>\n<p>La societ\u00e0 convenuta si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.Dopo avere chiarito che \u00a0l\u2019oggetto dell\u2019attivit\u00e0 svolta dalla societ\u00e0 \u00e8 quello di fornire \u201cil servizio hostess\u201d in occasione di sfilate ,fiere , manifestazioni sportive ,mettendo a disposizione personale avente determinate caratteristiche di sesso,estetiche e\u00a0 di professionalit\u00e0 ,Evolutions Events srl ha precisato \u00a0di avere svolto la \u00a0selezione preliminare delle candidate da sottoporre al cliente sulla base di caratteristiche fisiche ed estetiche prederminate dal cliente stesso (altezza di almeno m. 1,65,numero di scarpa 37,taglia 40\\42,capelli lunghi e vaporosi,disponibilit\u00e0 ad indossare la divisa fornita dall\u2019azienda con minigonna ,conoscenza della lingua inglese parlata);di avere escluso la ricorrente proprio perch\u00e9 il velo avrebbe coperto i capelli e comunque non sarebbe stato \u00a0compatibile con la divisa.<\/p>\n<p>I fatti esposti dalle parti ed il contenuto dei messaggi di posta elettronica non sono contestati.<\/p>\n<p>E\u2019 dunque acclarato che la ricorrente non \u00e8 stata ammessa alla selezione proprio perch\u00e9 ha riferito di non essere disponibile a scoprire i capelli,togliendo il velo e che la stessa ha giustificato il rifiuto adducendo l\u2019appartenenza religiosa.<\/p>\n<p>In diritto appare necessario richiamare la norma che l\u2019art.2 Dlgs 216\\2013,che \u00a0cos\u00ec definisce la discriminazione : \u201c <em>Nozione di discriminazione. <\/em><\/p>\n<ol>\n<li><em> Ai\u00a0\u00a0 fini\u00a0\u00a0 del\u00a0 presente\u00a0 decreto\u00a0 e\u00a0 salvo\u00a0 quanto\u00a0 disposto dall&#8217;articolo\u00a0 3,\u00a0 commi\u00a0 da\u00a0 3\u00a0 a\u00a0 6,\u00a0 per\u00a0 principio\u00a0 di parita&#8217; di trattamento si intende l&#8217;assenza di qualsiasi discriminazione diretta o\u00a0 indiretta\u00a0 a\u00a0 causa\u00a0 della religione, delle convinzioni personali,degli\u00a0\u00a0 handicap,\u00a0\u00a0 dell&#8217;eta&#8217;\u00a0\u00a0 o\u00a0 dell&#8217;orientamento\u00a0 sessuale.\u00a0 Tale principio\u00a0 comporta\u00a0 che\u00a0 non\u00a0 sia\u00a0 praticata\u00a0 alcuna discriminazione diretta o indiretta, cosi&#8217; come di seguito definite:\u00a0\u00a0\u00a0 a) discriminazione diretta quando, per religione, per convinzioni personali,\u00a0 per\u00a0 handicap,\u00a0 per eta&#8217; o per orientamento sessuale, una persona\u00a0 e&#8217;\u00a0 trattata\u00a0 meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un&#8217;altra in una situazione analoga;<\/em><\/li>\n<li><em> b) discriminazione\u00a0\u00a0 indiretta\u00a0\u00a0 quando\u00a0 una\u00a0 disposizione,\u00a0 un criterio,\u00a0\u00a0 una\u00a0\u00a0 prassi,\u00a0 un\u00a0 atto,\u00a0 un\u00a0 patto\u00a0 o\u00a0 un\u00a0 comportamento apparentemente\u00a0 neutri\u00a0 possono mettere le persone che professano una determinata\u00a0 religione\u00a0 o\u00a0 ideologia\u00a0 di\u00a0 altra\u00a0 natura,\u00a0 le\u00a0 persone portatrici\u00a0 di\u00a0 handicap,\u00a0 le persone di una particolare eta&#8217; o di un orientamento\u00a0 sessuale\u00a0 in\u00a0 una\u00a0 situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.<\/em><\/li>\n<li><em> E&#8217;\u00a0 fatto\u00a0 salvo\u00a0 il disposto dell&#8217;articolo 43, commi 1 e 2 del testo\u00a0\u00a0\u00a0 unico\u00a0\u00a0 delle\u00a0\u00a0 disposizioni\u00a0\u00a0 concernenti\u00a0\u00a0 la\u00a0\u00a0 disciplina dell&#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.<\/em><\/li>\n<li><em> Sono,\u00a0 altresi&#8217;, considerate come discriminazioni, ai sensi del comma\u00a0 1,\u00a0 anche\u00a0 le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati,posti\u00a0 in\u00a0 essere per uno dei motivi di cui all&#8217;articolo 1, aventi lo scopo\u00a0 o\u00a0 l&#8217;effetto di violare la dignita&#8217; di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.<\/em><\/li>\n<li><em> L&#8217;ordine di discriminare persone a causa della religione, delle convinzioni\u00a0 personali,\u00a0 dell&#8217;handicap, dell&#8217;eta&#8217; o dell&#8217;orientamento sessuale e&#8217; considerata una discriminazione ai sensi del comma 1.\u201d<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>E\u2019 anche opportuno richiamare l\u2019art.4 Direttiva 2000\\78:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li>Fatto salvo l&#8217;articolo 2, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono stabilire che una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata a uno qualunque dei motivi di cui all&#8217;articolo 1 non costituisca discriminazione laddove, per la natura di un&#8217;attivit\u00e0 lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell&#8217;attivit\u00e0 lavorativa, purch\u00e9 la finalit\u00e0 sia legittima e il requisito proporzionato.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Deve escludersi che la societ\u00e0 abbia voluto escludere la ricorrente in quanto musulmana,ponendo in essere una discriminazione diretta ai sensi dell\u2019art.2 Dlgs 216\\2003:l\u2019assenza di discriminazione diretta,di per s\u00e9 insufficiente per escludere la fondatezza del ricorso, consente tuttavia di escludere che vi sia stata da parte della societ\u00e0\u00a0 la volont\u00e0 di discriminare la ricorrente in quanto appartenente all\u2019Islam (neppure la ricorrente ipotizza che proprio la fede religiosa sia stata il motivo dell\u2019esclusione).<\/p>\n<p>Resta ora da giudicare se l\u2019uso del hijab abbia connotazione religiosa e ,in caso positivo,se nel caso in esame la esclusione della ricorrente\u00a0 dalla selezione proprio in ragione del copricapo,possa dirsi indirettamente discriminatoria per averla messa in una situazione <strong>ingiustificata<\/strong> di svantaggio .<\/p>\n<p>Quanto alla connotazione religiosa del velo ,parte ricorrente ha assolto(si veda l\u2019ampia ricostruzione di cui al punto 3B delle note autorizzate depositate in data 10 febbraio 2014) all\u2019onere di allegazione e prova,richiamando il testo sacro del Corano ed illustrando il senso religioso del jiab ,che le donne credenti sono invitate ad indossare per farsi riconoscere come appartenenti alla comunit\u00e0 islamica e per coprirsi ,per evitare atti sconvenienti.Pu\u00f2 dunque affermarsi che il jiab abbia \u00a0una connotazione religiosa ed appartenga \u00a0alla pratica consigliata dal Corano.<\/p>\n<p>Ritiene tuttavia il giudice che la condotta della societ\u00e0 non possa definirsi neppure indirettamente discriminatoria in quanto l\u2019esclusione della ricorrente dalla selezione non pu\u00f2 dirsi ingiustificata ma trova ragione nella legittima richiesta del selezionatore di presentare al cliente candidate aventi caratteristiche di immagine non compatibili con la richiesta di indossare \u00a0durante la prestazione lavorativa un copricapo,qualunque esso fosse.<\/p>\n<p>E\u2019 pacifico che la selezione fosse \u00a0finalizzata ad avviare al lavoro giovani donne per mansioni di distribuzione di volantini nell\u2019ambito di un evento fieristico nel settore calzaturiero a diretto contatto con il pubblico;i requisiti richiesti per la candidatura (altezza minima,taglia di indumenti,numero di piede,disponibilit\u00e0 ad indossare una divisa con minigonna) evidenziano la centralit\u00e0 ed essenzialit\u00e0 dell\u2019immagine della candidata rispetto alla sua professionalit\u00e0.Il contesto nel quale si sarebbe svolta la prestazione(una fiera nel settore della moda) \u00e8 senz\u2019altro compatibile con la richiesta di una figura di donna piacevole ed attraente.La indicazione puntuale di altezza minima,di taglia,di numero di piede ,di disponibilit\u00e0 ad indossare la divisa con minigonna indicano che la societ\u00e0 non stava ricercando solo una figura gradevole\u00a0 ma un certo \u201ctipo\u201d di persona,con determinate caratteristiche fisiche ,disponibile anche a presentarsi e vestirsi (con divisa e minigonna) secondo dettami imposti \u00a0dal datore di lavoro.La richiesta di mostrare i capelli e il divieto di coprirli con un velo ,seppure intonato con la divisa,rientra nelle esigenze \u00a0preventivamente esplicitate \u00a0dal datore di lavoro e nell\u2019oggetto della prestazione di lavoro che non si esaurisce nel\u00a0 distribuire volantini ma nel\u00a0 farlo prestando la propria immagine con le caratteristiche volute dal datore di lavoro(a capo scoperto,con una divisa, ma si potrebbe aggiungere con o senza trucco ,portando un certo colore di capelli&#8230;.). Il problema dunque non \u00e8 la essenzialit\u00e0 -o non-\u00a0 di stare a capo scoperto a distribuire volantini ma la essenzialit\u00e0 che l\u2019immagine della lavoratrice durante l\u2019esecuzione della prestazione sia conforme alla richiesta del datore di lavoro.<\/p>\n<p>In altre parole il datore di lavoro non chiede in cambio della retribuzione solo lo svolgimento di un servizio ma la disponibilit\u00e0 della lavoratrice ad assecondare le richieste sul come presentare la propria immagine,in una attivit\u00e0 di promozione e vendita di beni .<\/p>\n<p>E\u2019 del tutto verosimile che se si fosse presentata una donna,che per motivi non religiosi ma culturali ,etnici o pi\u00f9 semplicemente di gusto o di salute( si pensi per esempio ad una calvizie o alla perdita dei capelli conseguente a cure chemioterapiche) ,si fosse rifiutata o non avesse potuto \u00a0lavorare a capo scoperto sarebbe stata scartata al pari della ricorrente perch\u00e9 la sua immagine non corrisponde al canone estetico prescelto.<\/p>\n<p>L\u2019assenza di intento discriminatorio per motivi religiosi,emerge,a contrario,proprio dal fatto che l\u2019interlocutrice della ricorrente,manifestandole l\u2019intenzione di farla lavorare perch\u00e9 \u201ccarina\u201d le ha chiesto se fosse disponibile a togliersi il velo mostrando i capelli:l\u2019elemento ostativo\u00a0 per la societ\u00e0 non \u00e8 dato dalla la religione della ricorrente,n\u00e9 dal \u00a0velo ma solo ed esclusivamente dal \u00a0fatto che la chioma fosse coperta. L\u2019elemento ostativo non \u00e8 dato dal velo in s\u00e9 ma dalla immagine di donna che ,agli altri \u00a0elementi di fascino e seduzione,non voglia aggiungere anche la capigliatura.<\/p>\n<p>Non \u00e8 questa ,evidentemente ,la sede per giudicare del valore culturale e sociale del modello di figura femminile che viene richiesto e proposto in simili contesti lavorativi,ma deve escludersi che nel caso si sia in presenza di una discriminazione indiretta per motivi religiosi.<\/p>\n<p>Del pari infondata la questione relativa alla discriminazione di genere,poich\u00e9 non se ne comprende la portata; il capo e la chioma possono essere elementi di seduzione e fascino anche del sesso maschile e potrebbero essere legittimamente richiesti,in un contesto analogo a quello del quale si discute ,anche agli uomini.<\/p>\n<p>Per i motivi esposti il ricorso deve essere rigettato.<\/p>\n<p>La novit\u00e0 delle questioni trattate consente la integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 PQM<\/p>\n<p>Rigetta il ricorso.<\/p>\n<p>Compensa fra le parti le spese di lite.<\/p>\n<p>Lodi,\u00a0 3 luglio 2014<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0TRIBUNALE DI LODI \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Sezione Lavoro &nbsp; Il Giudice del Lavoro Nel procedimento iscritto al n.298\\2013\u00a0 promosso da 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