{"id":622,"date":"2016-05-13T19:38:26","date_gmt":"2016-05-13T17:38:26","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=622"},"modified":"2016-05-13T19:38:26","modified_gmt":"2016-05-13T17:38:26","slug":"622","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2016\/05\/13\/622\/","title":{"rendered":"Discriminazioni per ragioni etniche, Tribunale di Milano, ordinanza del 16 aprile 2016. Materiale pubblicato grazie ad ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull&#8217;immigrazione)."},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\">Tribunale di Milano<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Sezione 1\u00b0 civile<\/p>\n<p>Dr.ssa Anna Cattaneo<\/p>\n<p>Nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. promosso con ricorso depositato il 3.7.2015<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">DA<\/p>\n<p>P L c.f.<\/p>\n<p>ASGI &#8211; Associazione Studi Giuridici sull\u2019Immigrazione<\/p>\n<p>NAGA &#8211; Associazione Volontaria di Assistenza Socio-sanitaria e per i Diritti di Cittadini Stranieri, Rom e Sinti<\/p>\n<p>tutti elettivamente domiciliati in Milano, viale Regina Margherita 30, presso lo studio degli avv. Alberto Guariso, Livio Neri e Mara Marzolla, che li rappresentano e difendono come da procura in calce al ricorso,<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">RICORRENTI<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">CONTRO<\/p>\n<p>B G c.f., rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Ginex del foro di Vercelli e Cristiano Cassamagnago del foro di Monza come da procura in calce alla comparsa di costituzione,<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">RESISTENTE<\/p>\n<p>a scioglimento della riserva assunta alla udienza del 14.3.2016<\/p>\n<p>letti gli atti ed i documenti di causa<\/p>\n<p>ha pronunciato la seguente<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">ORDINANZA<\/p>\n<p>Con ricorso depositato in data 3.7.2015 i ricorrenti hanno chiesto che venisse accertato e dichiarato il carattere discriminatorio e\/o molesto ai sensi dell\u2019art. 2 d.lgs. n. 215\/2003 del comportamento tenuto dall\u2019on. G B, esponente del partito Lega Nord e membro del Parlamentoeuropeo, consistente nell\u2019aver affermato, in data 2.3.2015 e per quattro volte, che \u201ci rom sono la feccia della societ\u00e0\u201d nel corso della trasmissione televisiva \u201cPiazzapulita\u201d in onda sulla rete \u201cLa 7\u201d; che, conseguentemente, venisse ordinato allo stesso di corrispondere a ciascuna ricorrente, a titolo di risarcimento del danno subito in conseguenza del dedotto comportamento discriminatorio e molesto, euro 6.000 o la diversa somma ritenuta di giustizia; che venisse ordinato all\u2019on. B di dare adeguata pubblicit\u00e0 all\u2019emanando provvedimento mediante pubblicazione su un quotidiano a tiratura nazionale nonch\u00e8 mediante la pubblicazione sulla pagina facebook dello stesso per un periodo minimo di mesi 6, o nelle diverse forme ritenute di giustizia; che venisse adottato ogni altro provvedimento ritenuto opportuno in conformit\u00e0 a quanto previsto dall\u2019art. 28 d.lgs. 150\/2011, ivi compreso un piano di rimozione della discriminazione; con vittoria di spese e compensi da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.<\/p>\n<p>Hanno dedotto che in data 2.3.2015 G B aveva preso parte alla trasmissione \u201cPiazzapulita\u201d condotta da Corrado Formigli nella quale erano presenti, anch\u2019essi in qualit\u00e0 di ospiti, la sig.ra Dijana Pavlovi\u0107, attivista politica di etnia rom, e Stefano Fassina, all\u2019epoca deputato del Partito Democratico e che, nel corso del dibattito televisivo, il B aveva pi\u00f9 volte affermato che i rom sono \u201cla feccia della societ\u00e0\u201d. Tale affermazione non era sfuggita nel corso di una concitata conversazione, ma era stata proferita a freddo e ripetuta quattro volte al di fuori di qualsiasi tentativo di argomentazione, pur nella consapevolezza di trovarsi in una trasmissione televisiva di prima serata con elevati livelli di ascolto, segno evidente della volont\u00e0 di diffondere una convinzione ragionata circa la natura del gruppo etnico, convinzione che peraltro era gi\u00e0 stata espressa in altre occasioni dal B nel corso di differenti trasmissioni televisive e radiofoniche nel 2014 e nel 2015.<\/p>\n<p>L\u2019espressione utilizzata era palesemente lesiva della dignit\u00e0 degli appartenenti all\u2019etnia rom e costituiva discriminazione, in quanto \u201cmolestia\u201d, ai sensi dell\u2019art. 2, c. 3 del d.lgs. 215\/2003, in particolare, tale affermazione era idonea a creare un clima ostile, perch\u00e9 volta a creare disaggregazione ed a diffondere odio per gli appartenenti all\u2019etnia rom; un clima intimidatorio, perch\u00e9 il concetto espresso, fondandosi su una distinzione tra una parte della societ\u00e0 che merita rispetto e l\u2019altra &#8211; la feccia &#8211; che invece rispetto non merita a causa della sua asserita inferiorit\u00e0, aveva l\u2019effetto di intimorire i soggetti che ne erano colpiti; un clima degradante perch\u00e9 avviliva il popolo rom e violava il precetto di eguaglianza e di \u201cpari dignit\u00e0 sociale\u201d di cui all\u2019art. 3 Cost; un clima umiliante e offensivo, prospettando un paragone con un elemento spregevole quale la \u201cfeccia\u201d.<\/p>\n<p>Sotto diverso angolo visuale, tale affermazione era altres\u00ec discriminatoria perch\u00e9, creando ostilit\u00e0 nei confronti dei rom, ostacolava e comunque rendeva loro difficoltosa la piena partecipazione alla vita sociale e occupazionale.<\/p>\n<p>Si \u00e8 costituito G B chiedendo, in principalit\u00e0, il rigetto delle domande di parte ricorrente per insussistenza del preteso carattere discriminatorio, in subordine, con riferimento alla qualit\u00e0 di membro del Parlamento europeo attualmente ricoperta dallo stesso e, occorrendo, previa sospensione del presente giudizio per richiedere il parere ex art. 234 CE alla Corte di Giustizia Europea in merito all\u2019interpretazione dell\u2019art. 8 prot. n. 7 (Protocollo sui privilegi e sulle immunit\u00e0 dell\u2019Unione europea, allegato ai Trattati UE, FUE e CEEA), che venisse respinto l\u2019avversario ricorso sussistendo l\u2019immunit\u00e0 di cui all\u2019art. 8 del suddetto Protocollo.<\/p>\n<p>Ha dedotto di aver partecipato alla trasmissione televisiva \u201cPiazzapulita\u201d del 2.3.2015 nella propria veste di esponente del partito politico Lega Nord e di membro del Parlamento Europeo; in tale circostanza si era verificato uno \u201cscontro verbale\u201d scaturito da ovvie ed evidenti posizioni politiche antitetiche esistenti tra lo stesso, la sig.ra Pavlovi\u0107 e altri personaggi ivi presenti, l\u2019atmosfera era decisamente \u201csurriscaldata\u201d e tutte le parti presenti avevano utilizzato espressioni alquanto colorite. Nel corso della trasmissione egli aveva effettuato un\u2019importante premessa asserendo testualmente che \u201cio non ce l\u2019ho con gli zingari in quanto tali, se uno si comporta bene \u00e8 il benvenuto\u201d, chiarendo cos\u00ec che tutto quanto poi asserito non si riferiva a coloro che, accolti nel nostro paese, ne rispettano le leggi e le regole del vivere civile, ma si indirizzava solo ai soggetti che si macchiano di reati o di comportamenti illegittimi. Parimenti, gli altri spezzoni di dichiarazioni richiamati dai ricorrenti erano stati estrapolati da pi\u00f9 ampi discorsi in cui sempre aveva manifestato la volont\u00e0 di non generalizzare ma di rifarsi solo a quella parte dell\u2019etnia rom irrispettosa della legittimit\u00e0. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, la fattispecie in esame non integrava la previsione normativa invocata, poich\u00e9 non si era verificata alcuna \u201cmolestia\u201d nel senso preteso dai ricorrenti. In ogni caso, il quantum del danno preteso da parte ricorrente era frutto di unilaterali quantificazioni prive di qualsiasi base oggettiva, ed anzi fondate sul non condivisibile presupposto che la ricorrente P fosse direttamente parte offesa dell\u2019asserito comportamento discriminatorio.<\/p>\n<p>Alla udienza del 3.11.2015, rigettate le prove orali indicate da parte ricorrente in quanto irrilevanti ai fini del decidere, la causa veniva rinviata per la discussione; all\u2019udienza del 14.3.2016 le parti insistevano per l\u2019accoglimento delle rispettive domande, come sopra riportate, e il giudice riservava la decisione.<\/p>\n<p>Legittimazione ad agire<\/p>\n<p>Preliminarmente, deve ritenersi esclusa la legittimazione ad agire della ricorrente L P, non essendo la stessa direttamente ed immediatamente lesa dal dedotto comportamento discriminatorio.<\/p>\n<p>Occorre a tal proposito sottolineare che la legittimazione ad agire ex art. 28 d.lgs. n. 150\/2011 e art. 4 d.lgs n. 215\/2003 in relazione a comportamenti in ipotesi discriminatori spetta, ai sensi dell\u2019art. 5 co.1 d.lgs n. 215\/2003, al soggetto passivo della discriminazione che pu\u00f2 agire in proprio o rilasciare delega alle associazioni o agli enti che siano iscritti in apposito elenco approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunit\u00e0, ovvero, ai sensi del co. 3 nei casi di \u201cdiscriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto ed immediato le persone lese dalla discriminazione\u201d, alle associazioni o agli enti di cui sopra.<\/p>\n<p>Nel caso di specie, il comportamento della cui portata discriminatoria parte ricorrente si duole consiste nell\u2019avere il B reiteratamente affermato, nel corso della trasmissione televisiva \u201cPiazzapulita\u201d del 2.3.2015 in onda sull\u2019emittente televisiva \u201cLa 7\u201d, che \u201ci rom sono la feccia della societ\u00e0\u201d. Tale affermazione, lungi dall\u2019essere diretta immediatamente nei confronti della ricorrente P, la quale peraltro -come riferito dalla stessa difesa ricorrente- neppure era presente alla trasmissione, si riferisce genericamente alla collettivit\u00e0 rom e costituisce pertanto un\u2019ipotesi di discriminazione collettiva, che si configura, ai sensi dell\u2019art. 5 c. 3 d.lgs. 215\/2003, qualora non siano individuabili in modo diretto ed immediato le persone lese dalla discriminazione.<\/p>\n<p>In siffatta ipotesi, la legittimazione ad agire nell\u2019interesse della collettivit\u00e0 rom non spetta a qualsiasi soggetto appartenente a tale categoria, pur questi ritenendosi offeso quale membro della categoria in assunto discriminata, bens\u00ec \u00e8 rimessa dalla legge alle associazioni o agli enti individuati sulla base delle finalit\u00e0 programmatiche perseguite ed inseriti in un apposito elenco approvato con decreto Ministeriale (art. 5 cc. 1 e 3 d.lgs. n. 215\/2003).<\/p>\n<p>Deve pertanto escludersi che la ricorrente P abbia titolo per agire genericamente nell\u2019interesse della collettivit\u00e0 dei soggetti di etnia rom, non rilevando, ai fini della legittimazione, che la stessa abbia soggettivamente percepito, quale appartenente alla etnia rom, la portata diffamatoria e discriminatoria delle affermazioni dell\u2019onorevole B.<\/p>\n<p>Devono invece ritenersi certamente legittimati a proporre l\u2019odierna azione i ricorrenti ASGI -Associazione Studi Giuridici sull\u2019Immigrazione e NAGA &#8211; Associazione Volontaria di Assistenza Socio-sanitaria e per i Diritti di Cittadini Stranieri, Rom e Sinti.<\/p>\n<p>Tali associazioni, il cui scopo statutario \u00e8 rispettivamente \u201cla promozione e la tutela nella societ\u00e0 civile dell\u2019affermazione dei principi di pari dignit\u00e0 sociale, di uguaglianza delle persone senza distinzioni di razza, di lingua, di religione, di sesso di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali e di pari opportunit\u00e0 e di contrastare ogni fenomeno di odio o di violenza o di incitamento alla violenza per motivi razziali, etnici (\u2026)\u201d nonch\u00e9 il \u201cperseguimento di finalit\u00e0 di solidariet\u00e0 sociale attraverso la promozione dell\u2019impegno umano e sociale dei cittadini democratici senza alcuna discriminazione su base etnica, religiosa, politica (\u2026)\u201d sono iscritte negli elenchi di cui all\u2019art. 5 c. 1 del decreto n. 215\/2003 (cfr. doc. n. 1 di parte ricorrente) e, conseguentemente, sono pienamente legittimate ad agire autonomamente in relazione ad un\u2019ipotesi di discriminazione collettiva.<\/p>\n<p>Immunit\u00e0 di parlamentare europeo<\/p>\n<p>In via ulteriormente preliminare, si ritiene che nel caso di specie non trovi operativit\u00e0 l\u2019immunit\u00e0 di cui godono i Parlamentari europei ai sensi dell\u2019art. 8 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunit\u00e0 dell\u2019Unione europea, allegato ai Trattati UE, FUE e CEEA, che, nell\u2019ottica di tutelare la libert\u00e0 di espressione e l\u2019indipendenza dei deputati europei e dell\u2019organo legislativo della Unione Europea, disciplina l\u2019immunit\u00e0 in ragione delle opinioni e dei voti espressi nell\u2019esercizio delle funzioni parlamentari.<\/p>\n<p>Come espressamente chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, la portata dell\u2019immunit\u00e0 prevista da tale disposizione deve essere valutata dal giudice nazionale sulla scorta del diritto dell\u2019Unione, n\u00e9 \u00e8 necessario che il giudice sottoponga la questione al Parlamento europeo e sospenda il giudizio qualora, come nel caso di specie, non abbia ricevuto informazione di richieste presentate dal deputato al Parlamento europeo per ottenere la difesa della immunit\u00e0 di cui all\u2019artt. 8 e 9 del Protocollo (cfr., in tal senso, sent. Marra della Corte di Giustizia, Grande Sezione del 21.10.2008; sent. Patriciello della Corte di Giustizia, Grande Sezione del 6.9.2011).<\/p>\n<p>La giurisprudenza della Corte di Giustizia, pur interpretando in senso ampio la nozione di \u201copinione\u201d di cui all\u2019art. 8 Prot. -includendovi \u201ci discorsi e le dichiarazioni che, per il loro contenuto, corrispondono ad asserzioni costituenti valutazioni soggettive\u201d ed anche le dichiarazioni che siano state rese al di fuori delle aule parlamentari-, ha pi\u00f9 volte ribadito che, per poter beneficiare dell\u2019immunit\u00e0, un\u2019opinione deve essere stata espressa da un deputato europeo \u201cnell\u2019esercizio delle sue funzioni\u201d, ci\u00f2 che presuppone necessariamente l\u2019esistenza di un nesso tra l\u2019opinione formulata e le funzioni parlamentari, nesso che deve \u201cessere diretto e imporsi con evidenza\u201d (sent. CGUE Patricilello, par. 31-35). In sostanza, affinch\u00e9 operi la dedotta immunit\u00e0, deve sussistere una sostanziale corrispondenza e una diretta connessione funzionale tra le opinioni espresse e le attivit\u00e0 parlamentari concretamente svolte dal parlamentare, non essendo sufficiente una semplice comunanza di argomenti, n\u00e9 un mero \u201ccontesto politico\u201d entro cui le dichiarazioni possano collocarsi n\u00e9, a maggior ragione, il riferimento alla generica attivit\u00e0 parlamentare.<\/p>\n<p>La difesa di parte resistente non ha fornito alcuna allegazione specifica dalla quale possa ritenersi sussistente un collegamento tra le espressioni incriminate e l\u2019attivit\u00e0 parlamentare del B, limitandosi ad affermare che il predetto era presente alla trasmissione nella propria veste di esponente del partito politico Lega Nord e di membro del Parlamento Europeo, nulla allegando in merito ai contenuti dell\u2019attivit\u00e0 parlamentare da questi svolta n\u00e9 all\u2019esistenza di una qualsivoglia connessione tra le affermazioni di cui \u00e8 causa e l\u2019attivit\u00e0 parlamentare de qua.<\/p>\n<p>La difesa dei ricorrenti, di contro ha prodotto documentazione, non contestata dal convenuto, attestante l\u2019attivit\u00e0 di parlamentare europeo dello stesso dal quale non risulta alcun intervento che possa qualificarsi come attestante una posizione politica in linea con la sostanza dell\u2019intervento televisivo del 2.3.2015 (risulta, al contrario, una discussione in data 25.3.2015 relativa al riconoscimento da parte della UE della giornata del genocidio dei rom durante la seconda guerra mondiale).<\/p>\n<p>In ogni caso, \u00e8 doveroso rilevare che il preteso nesso funzionale tra la condotta contestata e l\u2019esercizio delle attribuzioni proprie del rappresentante parlamentare non possa riconoscersi in tutte quelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, le parole utilizzate non siano espressione di opinioni politiche, seppur manifestate con toni aspri e duramente critici, ma abbiano come unica finalit\u00e0 la denigrazione e l\u2019offesa, dovendosi certamente ritenere che l\u2019uso del turpiloquio trascenda in ogni caso dai contenuti riconducibili all\u2019attivit\u00e0 parlamentare assistiti dalle immunit\u00e0 in parola ( Cass. sentenza n. 35523\/2007; Corte Cost. sentenza n. 249\/2006 che ha chiarito che \u201cl&#8217;uso del turpiloquio non fa parte del modo del modo di essere delle funzioni parlamentari\u201d).<\/p>\n<p>In conclusione, nel caso di specie, deve escludersi la sussistenza di un nesso diretto ed evidente tra le affermazioni di cui al ricorso e l\u2019attivit\u00e0 di parlamentare europeo svolta dal B e quindi non opera l\u2019immunit\u00e0 de qua.<\/p>\n<p>Nel merito, la domanda \u00e8 fondata e merita accoglimento.<\/p>\n<p>La natura discriminatoria del comportamento contestato<\/p>\n<p>Si ritiene che l\u2019affermazione dell\u2019odierno resistente \u201ci rom sono la feccia della societ\u00e0\u201d costituisca un comportamento discriminatorio ai sensi dell\u2019 art. 2. C. 3 d.lgs. n. 215\/2003, che considera come discriminazioni \u201cle molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l&#8217;effetto di violare la dignit\u00e0 di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo\u201d (si veda per un caso simile l\u2019ordinanza di questo Tribunale del 24-26.5.2012 nel procedimento n. r.g. 34318\/2011 relativa all\u2019uso dell\u2019espressione \u201czingaropoli\u201d).<\/p>\n<p>Come correttamente ritenuto da parte ricorrente, il termine \u201cfeccia\u201d, assume nella lingua italiana il significato di \u201cgentaglia, marmaglia, plebaglia, popolaglia\u201d e viene utilizzato con valenza negativa per indicare \u201cla parte peggiore e pi\u00f9 spregevole, con particolare riferimento a una comunit\u00e0 o a un gruppo sociale\u201d. L\u2019utilizzo di tale espressione con riferimento all\u2019etnia rom non solo \u00e8 grandemente offensivo e lesivo della dignit\u00e0 dei destinatari, ma assume altres\u00ec assume un\u2019indubbia valenza discriminatoria ai sensi di quanto disposto dal suddetto art. 2. c. 3 d.lgs. n. 215\/2003: in primo luogo, tale espressione \u00e8 offensiva e umiliante, poich\u00e9 il paragone con un elemento spregevole quale la \u201cfeccia\u201d \u00e8 tale da mortificare, e dunque offendere, la dignit\u00e0 dell\u2019etnia rom; in secondo luogo, tale affermazione \u00e8 idonea a creare un clima ostile e intimidatorio nei confronti della collettivit\u00e0 rom, veicolando l\u2019idea negativa che tale collettivit\u00e0 costituisca la \u201cparte peggiore della societ\u00e0\u201d e che, in quanto tale, rappresenti una minaccia per la societ\u00e0 medesima. Infine, essa presenta altres\u00ec valenza degradante poich\u00e9, gettando discredito sul popolo rom, \u00e8 idonea a ingenerare infondate distinzioni su base sociale del tutto estranee e contrarie ai precetti di eguaglianza e di pari dignit\u00e0 sociale di cui all\u2019art. 3 della Carta Costituzionale, ostacolando la libera e serena partecipazione degli stessi alla vita sociale.<\/p>\n<p>Alla luce delle circostanze del caso di specie, inoltre, non si ritiene idoneo ad elidere o attenuare la valenza discriminatoria del comportamento di cui \u00e8 causa il fatto che l\u2019odierno resistente avesse affermato, nel corso della medesima trasmissione \u201cio non ce l\u2019ho con gli zingari in quanto tali, se uno si comporta bene \u00e8 il benvenuto\u201d atteso che l\u2019asserita volont\u00e0 dello stesso di \u201cnon generalizzare ma di rifarsi solo a quella parte dell\u2019etnia rom irrispettosa della legittimit\u00e0\u201d risulta nei fatti smentita dalla successiva affermazione de qua la quale peraltro, come si \u00e8 detto, \u00e8 stata ripetuta ben quattro volte nel corso della trasmissione, del tutto sganciata dal collegamento con coloro che commettono reati e non.<\/p>\n<p>Si sottolinea che, quando al B \u00e8 stato chiesto dal conduttore se si volesse scusare per l\u2019affermazione proferita egli ha risposto di no che non aveva nulla di cui scusarsi.<\/p>\n<p>Se \u00e8 vero che la trasmissione ha registrato toni concitati e di aspra polemica, ci\u00f2 \u00e8 accaduto essenzialmente dopo la prima affermazione del B circa l\u2019assimilazione dei rom alla feccia della umanit\u00e0, dovendosi escludere, anche in punto di fatto, che \u201cl\u2019atmosfera surriscaldata\u201d abbia potuto ridimensionare in qualche modo la portata denigratoria e discriminatoria della frase in esame.<\/p>\n<p>La pubblicazione del presente provvedimento<\/p>\n<p>Quanto alle sanzioni applicabili all\u2019accertato comportamento discriminatorio, in considerazione delle concrete modalit\u00e0 attraverso le quali la discriminazione \u00e8 stata attuata, in particolare essendo consistita in una affermazione espressa in un programma televisivo e quindi essendosi manifestata con un unico atto istantaneo, il rimedio della adozione di un piano di rimozione volto ad evitare il ripetersi della discriminazione non pu\u00f2 trovare luogo.<\/p>\n<p>Sussiste per\u00f2 la possibilit\u00e0 di dare parziale ristoro alla categoria offesa e discriminata mediante la pubblicazione ai sensi dell\u2019art. 28, c. 7 d.lgs. 150\/2011 della intestazione e del dispositivo della presente ordinanza con le modalit\u00e0 meglio indicate in dispositivo.<\/p>\n<p>Il risarcimento del danno<\/p>\n<p>I principi comunitari -anche nelle ipotesi in cui, trattandosi di discriminazione collettiva, non vi siano vittime specificamente identificabili- impongono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive (art. 15 direttiva 2000\/43\/CE del 29.6.2000) e, secondo l\u2019orientamento della Corte di Giustizia, una sanzione meramente simbolica non pu\u00f2 essere considerata compatibile con un\u2019attuazione corretta ed efficace delle direttive stesse (cfr., in tal senso, sent. Asocia\u0163ia Accept della Corte di Giustizia del 25.4.2013 e sent. Centrum voor gelijkheid della Corte di Giustizia del 10.7.2008).<\/p>\n<p>Si ritiene che l\u2019ordine di pubblicazione del presente provvedimento non costituisca sanzione sufficiente e non sia adeguatamente dissuasivo.<\/p>\n<p>Si sottolinea altres\u00ec, che le associazioni legittimate ad agire in quanto portatrici degli interessi e dei diritti della collettivit\u00e0 dei soggetti appartenenti alla etnica diffamata e discriminata hanno subito in proprio un danno non patrimoniale per aver visto frustrato l\u2019oggetto della propria attivit\u00e0 e le finalit\u00e0 perseguite.<\/p>\n<p>Pertanto deve condannarsi la parte resistente al risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti delle associazioni ricorrenti.<\/p>\n<p>Quanto alla quantificazione del danno, deve tenersi conto dell\u2019elevato contenuto discriminatorio delle affermazioni pronunciate dal B della loro portata diffamatoria e denigratoria, della reiterazione per ben quattro volte della frase offensiva, della assoluta convinzione con la quale sono state pronunciate tanto da non indurre alle scuse malgrado la espressa possibilit\u00e0 offerta dal \u00a0conduttore, del fatto che le offese sono state pronunciate nel corso di una trasmissione televisiva in onda su di una importante emittente televisiva, con un buon indice di ascolto (4-5% di share \u2013circostanza non contestata dal convenuto) in prima serata e quindi con ampia diffusione mediatica ed infine del ruolo politico e pubblico del B e della sua notoriet\u00e0.<\/p>\n<p>Alla luce dei parametri indicati, si ritiene di dover condannare parte resistente al pagamento della somma che viene equitativamente determinata in euro 6.000,00 in favore di ciascuna delle due associazioni ricorrenti.<\/p>\n<p>Le spese del presente giudizio seguono la sostanziale soccombenza e vengono liquidate, d\u2019ufficio, in assenza di nota spese, come in dispositivo ai sensi del DM 55\/2014, tenuto conto del valore della causa, dei criteri di cui all\u2019art. 4 commi 1,2,5 del citato DM, e dell\u2019assenza di attivit\u00e0 istruttoria.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">P.Q.M.<\/p>\n<ol>\n<li>Dichiara la carenza di legittimazione attiva di P L,<\/li>\n<li>Dichiara il carattere discriminatorio ai sensi dell\u2019art. 2 c. 3 d.lgs 215\/2003 del comportamento di G B consistente nell\u2019aver affermato per quattro volte che \u201ci rom sono la feccia della societ\u00e0\u201d nel corso della trasmissione televisiva \u201cPiazzapulita\u201d in onda sull\u2019emittente televisiva \u201cLa 7\u201d del 2.3.2015,<\/li>\n<li>Ordina la pubblicazione della intestazione e del dispositivo della presente ordinanza per una sola volta ed a spese del B, in caratteri doppi del normale ed in formato idoneo a garantirne adeguata pubblicit\u00e0, sul quotidiano \u201cIl Corriere della Sera\u201d entro 30 giorni dalla notifica in forma esecutiva della presente ordinanza, autorizzando parte ricorrente a provvedervi autonomamente, in caso di inosservanza da parte del B, e con diritto di rivalsa in favore del resistente per le spese sostenute,<\/li>\n<li>Condanna G B al pagamento nei confronti di ASGI &#8211; Associazione studi giuridici sull\u2019immigrazione, e di NAGA &#8211; ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA E PER I DIRITTI DI CITTADINI STRANIERI, ROM E SINTI, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di euro 6.000,00 ciascuno in moneta attuale, oltre agli interessi legali dalla presente sentenza al saldo,<\/li>\n<li>Condanna G B alla rifusione delle spese del giudizio a favore dei ricorrenti che si liquidano in \u20ac 3.882,00 per compensi professionali, oltre spese generali forfetarie, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore degli avvocati Alberto Guariso, Livio Neri e Mara Marzolla, dichiaratisi antistatari.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Cosi deciso in Milano, il 16.4.2016<\/p>\n<p>Il Giudice<\/p>\n<p>Dr. Anna Cattaneo<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tribunale di Milano Sezione 1\u00b0 civile Dr.ssa Anna Cattaneo Nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. promosso con ricorso depositato<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":623,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[36,5],"tags":[53,21],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>\u00c8 discriminatorio affermare &quot; 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