{"id":626,"date":"2016-05-17T21:51:11","date_gmt":"2016-05-17T19:51:11","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=626"},"modified":"2016-05-17T21:55:19","modified_gmt":"2016-05-17T19:55:19","slug":"del-velo-della-taglia-42-osservazioni-margine-dellordinanza-del-tribunale-lodi-3-7-2014-dott-elisabetta-tarquini-consigliera-presso-la-sezione-lavoro-della-corte-dappello","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2016\/05\/17\/del-velo-della-taglia-42-osservazioni-margine-dellordinanza-del-tribunale-lodi-3-7-2014-dott-elisabetta-tarquini-consigliera-presso-la-sezione-lavoro-della-corte-dappello\/","title":{"rendered":"Del velo e della taglia 42. Osservazioni a margine dell\u2019ordinanza del Tribunale di Lodi 3.7.2014. Dott. Elisabetta Tarquini, Consigliera presso la sezione lavoro della Corte d\u2019Appello di Firenze."},"content":{"rendered":"<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>\u201c<em>Fu in un grande magazzino americano, nel corso di un fallimentare tentativo di comprarmi una gonna di cotone, che mi sentii dire che i miei fianchi erano troppo larghi per la taglia 42. Ebbi allora la penosa occasione di sperimentare come l&#8217;immagine di bellezza dell&#8217;Occidente possa ferire fisicamente una donna e umiliarla tanto quanto il velo imposto da una polizia statale in regimi estremisti quali l&#8217;Iran, l&#8217;Afghanistan o l&#8217;Arabia Saudita&#8221;<\/em><em>.<\/em><\/p>\n<p>Fatema Mernissi, L\u2019harem e l\u2019Occidente<\/p>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La vicenda sottoposta all\u2019esame del Tribunale di Lodi dice molto, non solo delle complessit\u00e0 che abitano le societ\u00e0 multiculturali, ma anche e forse di pi\u00f9 della crudele banalit\u00e0 dell\u2019immagine femminile nel nostro paese (e probabilmente non solo).<\/p>\n<p>E\u2019 una storia semplice e accertata dal giudice senza alcun dubbio: una ragazza italiana di religione musulmana, partecipa a una selezione per l\u2019assunzione di personale per mansioni di volantinaggio, da svolgersi in occasione di una fiera della calzatura.<\/p>\n<p>La selezione \u00e8 operata, per conto di un committente, da una societ\u00e0 che si occupa professionalmente di fornire \u201cil servizio hostess\u201d in occasione di sfilate, fiere, manifestazioni sportive\u201d (cos\u00ec testualmente la decisione).<\/p>\n<p>La protagonista della storia invia foto e curriculum e riceve in risposta una mail del seguente contenuto: \u201c<em>ciao Sara, mi\u00a0 piacerebbe farti lavorare perch\u00e9 sei molto carina, ma sei disponibile a toglierti\u00a0 lo chador<\/em>?\u201d, cui risponde cos\u00ec: \u201c<em>ciao Jessica porto il velo per motivi religiosi e non sono disposta a toglierlo. Eventualmente potrei abbinarlo alla divisa<\/em>.\u201d<\/p>\n<p>La risposta \u00e8: \u201c<em>ciao Sara immaginavo, purtroppo i clienti non saranno mai cos\u00ec flessibili. Grazie comunque<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Sara conviene allora la societ\u00e0 selezionatrice davanti al Tribunale di Lodi ritenendo la sua esclusione discriminatoria per ragioni di religione e comunque di genere.<\/p>\n<p>Il Tribunale le d\u00e0 torto, con un percorso argomentativo che non pare condivisibile (e che da notizie di stampa si apprende non essere stato condiviso dalla Corte d\u2019Appello).<\/p>\n<p>Il Tribunale nega in primo luogo l\u2019esistenza di una discriminazione diretta per ragioni di religione, e quindi la relazione causale tra l\u2019esclusione della lavoratrice dalla selezione e il fattore protetto, seppure, ci si permette di rilevare, con una qualche imprecisione terminologica nella parte in cui la pronuncia dice dell\u2019assenza di un intento discriminatorio, cos\u00ec introducendo almeno sul piano lessicale nella descrizione della fattispecie un elemento di soggettivit\u00e0 (l\u2019intenzione dell\u2019agente) del tutto estraneo alla natura obiettiva e funzionale dei divieti di discriminazione (da ultimo affermata dalla Corte di Cassazione con una decisione di grande rilievo che immuta un precedente diverso indirizzo; cfr. Cass.\u00a0 6575\/2016).<\/p>\n<p>Ma l\u2019esclusione, secondo il giudice, non sarebbe neppure l\u2019esito di una discriminazione indiretta, cio\u00e8 l\u2019applicazione di una regola o di una prassi apparentemente neutre, ma in realt\u00e0 suscettibili di arrecare ai soggetti portatori dei fattori protetti un particolare svantaggio rispetto ad un terzo comparabile (che di quei fattori non sia invece portatore).<\/p>\n<p>E non lo \u00e8, prosegue il Tribunale, poich\u00e9 la committente dell\u2019impresa selezionatrice aveva richiesto che le lavoratrici selezionate avessero ben precise caratteristiche fisiche che merita riportare testualmente: \u201c<em>altezza di almeno m. 1,65, numero di scarpa 37, taglia 40\\42, capelli lunghi e vaporosi, disponibilit\u00e0 ad indossare la divisa fornita dall\u2019azienda con minigonna<\/em>\u201d, oltre alla conoscenza della lingua inglese parlata.<\/p>\n<p>Avere \u201c<em>capelli lunghi e vaporosi<\/em>\u201d \u00e8 allora, secondo la pronuncia che si commenta, un requisito essenziale della prestazione, per come essa \u00e8 apprezzata dal committente che chiede alle lavoratrici \u201c<em>non solo di\u00a0 distribuire volantini ma [di]\u00a0 farlo prestando la propria immagine con le caratteristiche volute dal datore di lavoro<\/em>\u201d e ci\u00f2 in un contesto (un evento fieristico nel settore della moda) \u201c<em>senz\u2019altro compatibile con la richiesta di una figura di donna piacevole ed attraente<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Con la conseguenza che dalla selezione sarebbe stata esclusa qualunque donna che avesse rifiutato per i motivi pi\u00f9 vari di scoprire i capelli, cos\u00ec che la circostanza che la ricorrente non avesse inteso farlo per motivi religiosi non l\u2019avrebbe posta in alcuna particolare situazione di svantaggio.<\/p>\n<p>Neppure infine la scelta della societ\u00e0 potrebbe dirsi discriminatoria per ragioni di genere, secondo il Tribunale, perch\u00e9 \u201c<em>il capo e la chioma possono essere elementi di seduzione e fascino anche del sesso maschile e potrebbero essere legittimamente richiesti, in un contesto analogo a quello del quale si discute, anche agli uomini<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Una conclusione quest\u2019ultima di cui c\u2019\u00e8 ragione di dubitare: se infatti i lavoratori da selezionare non fossero stati o non fossero stati tutti di sesso femminile non \u00e8 irragionevole pensare che i canoni estetici non sarebbero stati cos\u00ec precisi, per un lavoro, merita ribadire, di <u>distribuzione di volantini<\/u>.<\/p>\n<p>E allora forse il tema della discriminazione diretta di genere nella vicenda di causa non era stato erroneamente prospettato: \u00e8 difficile infatti negare che solo alle donne siano richiesti (come sono stati richiesti in questo caso) requisiti estetici per l\u2019accesso ad attivit\u00e0 rispetto alle quali la cosiddetta bella presenza ha ben poco (o nulla del tutto) a che vedere con la prestazione da eseguire.<\/p>\n<p>E si tratta spesso di requisiti assai dettagliati e generalmente omogenei (a partire dalla taglia 42, di cui parla Fatema Mernissi ricordando la sua disavventura in un grande magazzino americano), accompagnati dalla richiesta di un abbigliamento pure largamente omologato (minigonna, come in questo caso o tacchi o entrambi) ed avente chiari connotati di seduzione o ritenuta tale.<\/p>\n<p>Si \u00a0stenta a credere che qualcosa di simile avvenga con gli uomini, ai quali al pi\u00f9, in alcuni contesti lavorativi, \u00e8 richiesto di indossare un abbigliamento formale composto di giacca e cravatta, evidentemente ritenuto indizio di qualit\u00e0, quali la competenza, o almeno la seriet\u00e0 e l\u2019affidabilit\u00e0, preziose nei lavoratori uomini. Preziose quanto la bellezza e la seduzione per le donne probabilmente, anche quelle selezionate per fare lo stesso lavoro degli affidabili colleghi in giacca e cravatta.<\/p>\n<p>Non sarebbe stato allora eccentrico nella storia che si \u00e8 raccontata ritenere Sara discriminata nell\u2019accesso alla selezione, prima che come donna musulmana, come donna, perch\u00e9 solo alle donne era richiesto di corrispondere ad un canone estetico del tutto estraneo alla natura della prestazione da svolgere.<\/p>\n<p>N\u00e9 in contrario rileva la circostanza che la selezione fosse rivolta esclusivamente a candidate di sesso femminile.<\/p>\n<p>E\u2019 noto infatti come la direttiva 2000\/78, e la normativa nazionale di recepimento (il D.L.vo 216\/2003) in materia di discriminazione diretta costruiscano il giudizio relazionale nel quale si articola l\u2019accertamento della discriminazione in termini di confronto tra due soggetti non necessariamente reali. Al contrario il lavoratore comparabile, non portatore del fattore di discriminazione e rispetto al quale deve operarsi il confronto (al fine di verificare il carattere assunto come deteriore del trattamento subito dall\u2019istante) pu\u00f2 essere un soggetto ipotetico o non pi\u00f9 esistente al momento del giudizio di comparazione<\/p>\n<p>Cos\u00ec che nella specie il confronto avrebbe potuto darsi tra Sara, ed ogni altra lavoratrice partecipante a quella selezione ed alla quale era richiesto di conformarsi ad un preciso modello estetico (quanto a caratteristiche fisiche ed abbigliamento), ed un ipotetico candidato uomo aspirante allo stesso lavoro.<\/p>\n<p>Sarebbe stato allora possibile chiedersi se cos\u00ec stringenti requisiti sarebbero stati richiesti anche ad un uomo: taglia, misura di piede, capigliatura, un abbigliamento seduttivo\u2026e tutto per distribuire volantini.<\/p>\n<p>La risposta sembra davvero a chi scrive scontata e non \u00e8 difficile pensare che un\u2019analisi anche sommaria di analoghe selezioni per lavori analoghi aperte anche agli uomini avrebbe potuto dare conferma statistica di un fatto che pare di comune esperienza.<\/p>\n<p>Avrebbe pertanto dovuto concludersi nel senso della discriminazione di genere perch\u00e9 il trattamento deteriore (l\u2019esclusione dalla selezione) patito da Sara era stato conseguenza del suo genere, per essere stati richiesti alle candidate donne requisiti estetici del tutto irrilevanti ai fini dell\u2019esecuzione della prestazione, diversamente da quanto invece richiesto, secondo dati di esperienza, agli uomini selezionati per lavori analoghi.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 naturalmente a meno di non ritenere quello che ritiene invece il Tribunale di Lodi: che l\u2019essenzialit\u00e0 di un carattere ai fini della prestazione, che costituisce deroga al divieto di discriminazione, sia connotato rimesso al datore di lavoro (in questo caso il committente della societ\u00e0 selezionatrice).<\/p>\n<p>Ed \u00e8 proprio questo l\u2019assunto meno condivisibile della motivazione: ove infatti dovesse darsi ad una tale affermazione un\u2019applicazione coerente <u>dovrebbe ritenersi la facolt\u00e0 del datore di lavoro di individuare come essenziale qualsiasi caratteristica personale del lavoratore per quanto del tutto estranea al contenuto obiettivo della prestazione richiestagli<\/u>, come era certamente estranea nella specie una \u201ccapigliatura folta e vaporosa\u201d o l\u2019indossare una minigonna rispetto al distribuire volantini per quanto ad una fiera della calzatura.<\/p>\n<p>Che si tratti di una conclusione inaccettabile \u00e8 agevole accorgersi ove solo si provi ad includere tra le caratteristiche richieste, per dire, la pelle bianca o l\u2019eterosessualit\u00e0. Meno facile \u00e8 invece apprezzare una simile inaccettabilit\u00e0 in un caso come il presente.<\/p>\n<p>E la ragione \u00e8 forse proprio la pervasivit\u00e0 del modello discriminatorio, che lo rende invisibile o naturale: \u00e8 naturale (magari criticabile, come sembra dire la decisione del Tribunale in un passaggio), ma naturale e quindi legittimo che alle donne si chieda di essere belle, in uno specifico e prefissato modo, e seduttive per distribuire volantini.<\/p>\n<p>Non pu\u00f2 allora che darsi ragione a Fatima Mernissi e riconoscere che: \u201cmentre l\u2019uomo musulmano usa lo spazio per stabilire il dominio maschile escludendo le donne dalla pubblica arena, l\u2019uomo occidentale manipola il tempo e la luce\u2026Il potere dell\u2019uomo occidentale risiede nel dettare quello che una donna deve indossare e l\u2019aspetto che deve avere\u201d, avvolgendo le altre, quelle che non corrispondono al modello, \u201cnel chador della bruttezza\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0 \u201cFu in un grande magazzino americano, nel corso di un fallimentare tentativo di comprarmi una gonna di cotone, che<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":627,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[5],"tags":[11,12,39],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Dal velo alla taglia 42, commento al Tribunale di Lodi<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"l&#039;immagine di bellezza dell&#039;Occidente possa ferire fisicamente una donna e umiliarla tanto quanto il velo imposto in regimi estremisti\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2016\/05\/17\/del-velo-della-taglia-42-osservazioni-margine-dellordinanza-del-tribunale-lodi-3-7-2014-dott-elisabetta-tarquini-consigliera-presso-la-sezione-lavoro-della-corte-dappello\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Dal velo alla taglia 42, commento al Tribunale di Lodi\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"l&#039;immagine di bellezza dell&#039;Occidente possa ferire fisicamente una donna e umiliarla tanto quanto il velo imposto in regimi estremisti\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2016\/05\/17\/del-velo-della-taglia-42-osservazioni-margine-dellordinanza-del-tribunale-lodi-3-7-2014-dott-elisabetta-tarquini-consigliera-presso-la-sezione-lavoro-della-corte-dappello\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Osservatorio Sulle Discriminazioni\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/osservatoriodiscriminaz\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2016-05-17T19:51:11+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2016-05-17T19:55:19+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/velo.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"310\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"207\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@ossdiscriminaz\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@ossdiscriminaz\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Tempo di lettura stimato\">\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"8 minuti\">\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/#website\",\"url\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/\",\"name\":\"Osservatorio Sulle Discriminazioni\",\"description\":\"Monitoraggio della giurisprudenza italiana in tema di diritto antidiscriminatorio\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?s={search_term_string}\",\"query-input\":\"required name=search_term_string\"}],\"inLanguage\":\"it-IT\"},{\"@type\":\"ImageObject\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2016\/05\/17\/del-velo-della-taglia-42-osservazioni-margine-dellordinanza-del-tribunale-lodi-3-7-2014-dott-elisabetta-tarquini-consigliera-presso-la-sezione-lavoro-della-corte-dappello\/#primaryimage\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"url\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/velo.jpg\",\"contentUrl\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/velo.jpg\",\"width\":310,\"height\":207,\"caption\":\"taglia 42 e velo islamico\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2016\/05\/17\/del-velo-della-taglia-42-osservazioni-margine-dellordinanza-del-tribunale-lodi-3-7-2014-dott-elisabetta-tarquini-consigliera-presso-la-sezione-lavoro-della-corte-dappello\/#webpage\",\"url\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2016\/05\/17\/del-velo-della-taglia-42-osservazioni-margine-dellordinanza-del-tribunale-lodi-3-7-2014-dott-elisabetta-tarquini-consigliera-presso-la-sezione-lavoro-della-corte-dappello\/\",\"name\":\"Dal velo alla taglia 42, commento al Tribunale di Lodi\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2016\/05\/17\/del-velo-della-taglia-42-osservazioni-margine-dellordinanza-del-tribunale-lodi-3-7-2014-dott-elisabetta-tarquini-consigliera-presso-la-sezione-lavoro-della-corte-dappello\/#primaryimage\"},\"datePublished\":\"2016-05-17T19:51:11+00:00\",\"dateModified\":\"2016-05-17T19:55:19+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/#\/schema\/person\/6ab94f9e22fe6d45aa358019825cfff0\"},\"description\":\"l'immagine di bellezza dell'Occidente possa ferire fisicamente una donna e umiliarla tanto quanto il velo imposto in regimi estremisti\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2016\/05\/17\/del-velo-della-taglia-42-osservazioni-margine-dellordinanza-del-tribunale-lodi-3-7-2014-dott-elisabetta-tarquini-consigliera-presso-la-sezione-lavoro-della-corte-dappello\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"it-IT\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2016\/05\/17\/del-velo-della-taglia-42-osservazioni-margine-dellordinanza-del-tribunale-lodi-3-7-2014-dott-elisabetta-tarquini-consigliera-presso-la-sezione-lavoro-della-corte-dappello\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2016\/05\/17\/del-velo-della-taglia-42-osservazioni-margine-dellordinanza-del-tribunale-lodi-3-7-2014-dott-elisabetta-tarquini-consigliera-presso-la-sezione-lavoro-della-corte-dappello\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"item\":{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/\",\"url\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/\",\"name\":\"Home\"}},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"item\":{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2016\/05\/17\/del-velo-della-taglia-42-osservazioni-margine-dellordinanza-del-tribunale-lodi-3-7-2014-dott-elisabetta-tarquini-consigliera-presso-la-sezione-lavoro-della-corte-dappello\/\",\"url\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2016\/05\/17\/del-velo-della-taglia-42-osservazioni-margine-dellordinanza-del-tribunale-lodi-3-7-2014-dott-elisabetta-tarquini-consigliera-presso-la-sezione-lavoro-della-corte-dappello\/\",\"name\":\"Del velo e della taglia 42. Osservazioni a margine dell\\u2019ordinanza del Tribunale di Lodi 3.7.2014. Dott. Elisabetta Tarquini, Consigliera presso la sezione lavoro della Corte d\\u2019Appello di Firenze.\"}}]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/#\/schema\/person\/6ab94f9e22fe6d45aa358019825cfff0\",\"name\":\"Jennifer Michelotti\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/#personlogo\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"url\":\"http:\/\/0.gravatar.com\/avatar\/c6485836d0e47edbb733e5a03fce9730?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"http:\/\/0.gravatar.com\/avatar\/c6485836d0e47edbb733e5a03fce9730?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Jennifer Michelotti\"}}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","_links":{"self":[{"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/626"}],"collection":[{"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=626"}],"version-history":[{"count":1,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/626\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":629,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/626\/revisions\/629"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/627"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=626"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=626"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=626"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}