{"id":648,"date":"2016-06-09T19:02:16","date_gmt":"2016-06-09T17:02:16","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=648"},"modified":"2016-06-09T19:02:16","modified_gmt":"2016-06-09T17:02:16","slug":"648","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2016\/06\/09\/648\/","title":{"rendered":"Tribunale di Udine,  decreto del 9 luglio 2014, discriminazione di genere fondata sul sesso"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\">Tribunale Ordinario di Udine<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Decreto<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Il giudice del lavoro,<\/p>\n<p>sciogliendo la riserva,<\/p>\n<p>rilevato che la ricorrente, con ricorso ex art 38 L. n. 198\/2006, ha dedotto che il riproporzionamento previsto nella determina 21.12.2010 dell\u2019Agenzia del territorio in relazione ad una procedura per la progressione economica, nella parte in cui stabilisce che nel caso di personale in part time il punteggio da attribuire sia calcolato in proporzione alla percentuale di lavoro parziale lavorato ogni anno, costituisce\u00a0 discriminazione indiretta di genere, e ha quindi chiesto che venga ordinata dall\u2019Agenzia delle Entrate la cessazione di tale condotta discriminatoria, riconoscendole il punteggio per l\u2019anzianit\u00e0 di servizio maturata che le sarebbe spettato senza l\u2019abbattimento di punti percentuali parametrati al part time;<\/p>\n<p>rilevato che la ricorrente ha contestato la discriminatoriet\u00e0, per discriminazione indiretta di genere, del criterio adottato in quanto comportante effetti svantaggiosi e \u00a0pregiudizievoli per il personale con rapporto di lavoro part time, costituito in misura nettamente prevalentemente femminile;<\/p>\n<p>rilevato \u00e8 stata disposta l\u2019integrazione del contraddittorio nei confronti di colui che si trova in graduatoria in posizione tale da essere pregiudicata da una modifica del punteggio attribuito alla ricorrente e che il terzo G. R. non si \u00e8 costituito;<\/p>\n<p>rilevato che secondo Cass. N. 14206\/2013 in tema di comportamenti datoriali discriminatori, l\u2019art 40 del d.lgs 11 aprile 2006, n. 198 \u2013 nel fissare un principio applicabile sia nei casi di procedimento speciale antidiscriminatorio che di azione ordinaria, promossi\u00a0 dal lavoratore ovvero dal consigliere di parit\u00e0 \u2013 non stabilisce un\u2019inversione dell\u2019onere probatorio, ma solo un\u2019attenuazione del regime probatorio ordinario, prevedendo a carico del soggetto convenuto, in linea con quanto disposto dall\u2019art 19 della Direttiva CE n. 2006\/54 (come interpretato da Corte di Giustizia Ue 21 Luglio 2011, C- 104\/10), l\u2019onere di fornire la prova dell\u2019inesistenza della discriminazione, ma ci\u00f2 solo dopo che il ricorrente abbia fornito al giudice elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, relativi ai comportamenti discriminatori lamentati, purch\u00e9 idonei a fondare, in termini precisi (ossia determinati nella loro realt\u00e0 storica) e concordanti (ossia fondati su una pluralit\u00e0 di fatti noti convergenti nella dimostrazione del fatto ignoto), anche se non gravi, la presunzione dell\u2019esistenza di atti, patti, o comportamenti discriminatori in ragione del sesso;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">osserva quanto segue:<\/p>\n<p>Premessa l\u2019astratta ammissibilit\u00e0 del ricorso alla procedura di cui alla L. 198\/2006, nel caso di specie i dati statistici da parte resistente con nota depositata in data 15.4.2014 depongono per una discriminazione di genere.<\/p>\n<p>Infatti, da essi pu\u00f2 evincersi che i lavoratori full time di entrambi i sessi sono risultati vincitori in misura superiore ai dipendenti part time.<\/p>\n<p>\u00c8 pacifico perch\u00e9 indicato anche dalla resistente che il part time sia uno strumento utilizzato in prevalenza da dipendenti di sesso femminile.<\/p>\n<p>Dai dati statistici dimessi risultano non vincitori donne part time 119 su 3.390 donne partecipanti e non vincitori uomini part time 82 su 4.788 uomini partecipanti.<\/p>\n<p>Pertanto su 3.390 donne complessivamente partecipanti alla procedura sarebbero state colpite dalla condotta denunciata come discriminatoria 119 in part time non vincitrici (pari al 3,51 delle donne) su 4.788 uomini complessivamente partecipanti alla procedura sarebbero stati colpiti 82 part time non vincitori (pari al 1,71% degli uomini)<\/p>\n<p>La percentuale di donne che devono ritenersi presuntivamente e a livello statistico escluse sulla base del criterio denunciato come discriminatorio \u00e8 quindi pi\u00f9 che doppia rispetto a quella degli uomini ugualmente penalizzati, e in tale scostamento sta ad avviso di questo giudice la discriminazione indiretta.<\/p>\n<p>Il criterio adottato nella Determina contestata dalla ricorrente, con riguardo al part time, \u00e8 quindi discriminatorio, alla luce della definizione \u00a0di \u201cdiscriminazione indiretta \u201c fornita dall\u2019art 25, comma 2, del D. Lgs n. 198\/2006: <em>\u201csi ha discriminazione indiretta, ai sensi del presente titolo,\u00a0 quando una disposizione, un <u>criterio,<\/u> una prassi, un atto, un patto, o un comportamento apparentemente neutri <u>mettono o possono<\/u> <u>mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto ai lavoratori dell\u2019altro sesso salvo<\/u> che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa, purch\u00e9 l\u2019obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo comportamento siano appropriati e necessari\u201d<\/em>; nonch\u00e9 dell\u2019art 29, che vieta le discriminazioni per genere per quanto riguarda l\u2019attribuzione delle qualifiche e la progressione nella carriera.<\/p>\n<p>Nel caso di specie \u00e8 pacifico che proprio la considerazione pro quota dell\u2019esperienza professionale ha impedito alla ricorrente di collocarsi utilmente in graduatoria.<\/p>\n<p>Deve anche escludersi che si tratti di una ipotesi di \u201crequisito essenziale allo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa\u201d, alla luce della circostanza che, nel caso di specie, all\u2019anzianit\u00e0 di servizio non \u00e8 attribuito un valore preponderante rispetto agli altri criteri.<\/p>\n<p>La Corte di Giustizia con sentenza 10,3.2005, nella causa C-196\/02 ha stabilito il seguente principio:<\/p>\n<p>\u201c<em><u>Quando colpisca un numero molto pi\u00f9 alto di lavoratori di sesso femminile che di lavoratori di sesso maschile<\/u>, l\u2019esclusione totale dell\u2019impego a tempo parziale in sede di calcolo dell\u2019anzianit\u00e0 di servizio costituisce una discriminazione indiretta fondata sul sesso contraria alla direttiva 76\/207, a meno che tale conclusione non si fondi su fattori obiettivamente giustificati e estranei a qualsiasi discriminazione a motivo del sesso. Spetta al giudice nazionale verificare se sia questo il caso. <u>Un conteggio pro quota dell\u2019impiego\u00a0 a tempo parziale, in occasione del suddetto calcolo, \u00e8 altres\u00ec contrario a detta<\/u> <u>direttiva<\/u>, a meno che il datore di lavoro non provi che esso \u00e8 giustificato da fattori la cui obiettivit\u00e0 dipende segnatamente dallo scopo perseguito attraverso la presa in considerazione dell\u2019anzianit\u00e0 e, nel caso si tratti di remunerare l\u2019esperienza acquisita, dal rapporto tra la natura delle mansioni svolte e l\u2019esperienza che l\u2019espletamento di tali mansioni fa maturare dopo un determinato numero di ore effettuate.\u201d<\/em><\/p>\n<p>Il ricorso deve essere pertanto accolto; le spese di lite come di seguito liquidate seguono la soccombenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">P.Q.M.<\/p>\n<p>Visto l\u2019art. 38 L. n. 198\/2006,<\/p>\n<ul>\n<li>Accerta e dichiara che il riproporzionamento nella determina 31.12.2010 a firma del Direttore Generale dell\u2019agenzia del Territorio Direzione risorse umane nella parte in cui si stabilisce che nel caso di personale in part time il punteggio da attribuire sar\u00e0 calcolato in proporzione alla percentuale di lavoro parziale lavorato ogni anno, costituisce discriminazione indiretta di genere;<\/li>\n<li>Ordina all\u2019Agenzia delle Entrate \u2013 Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia, la cessazione immediata di tale condotta discriminatoria ordinando di riconoscere alla ricorrente il punteggio per l\u2019anzianit\u00e0 di servizio maturata che le sarebbe spettato senza l\u2019abbattimento di punti percentuali parametrati al part time;<\/li>\n<li>Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in complessivi euro 3.000,00 oltre IVA e CAP e spese generali.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Si comunichi.<\/p>\n<p>Cos\u00ec deciso in Udine il 9 luglio 2014<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il GIUDICE DEL LAVORO<\/p>\n<p>Dott.ssa Marina Vitulli<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tribunale Ordinario di Udine Decreto Il giudice del lavoro, sciogliendo la riserva, rilevato che la ricorrente, con ricorso ex art<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":649,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[33,5],"tags":[11,39,54],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Conteggio pro quota dell\u2019impiego part time nel calcolo anzianit\u00e0<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"l\u2019esclusione totale dell\u2019impego part time in sede di calcolo dell\u2019anzianit\u00e0 di servizio costituisce una discriminazione indiretta fondata sul sesso\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2016\/06\/09\/648\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Conteggio pro quota dell\u2019impiego part time nel calcolo anzianit\u00e0\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"l\u2019esclusione totale dell\u2019impego part time in sede di calcolo dell\u2019anzianit\u00e0 di servizio costituisce una discriminazione indiretta fondata sul sesso\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2016\/06\/09\/648\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Osservatorio Sulle Discriminazioni\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/osservatoriodiscriminaz\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2016-06-09T17:02:16+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/wp-content\/uploads\/2016\/06\/part-time.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"640\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"321\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@ossdiscriminaz\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@ossdiscriminaz\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Tempo di lettura stimato\">\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"5 minuti\">\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/#website\",\"url\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/\",\"name\":\"Osservatorio Sulle Discriminazioni\",\"description\":\"Monitoraggio della giurisprudenza italiana in tema di diritto antidiscriminatorio\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?s={search_term_string}\",\"query-input\":\"required name=search_term_string\"}],\"inLanguage\":\"it-IT\"},{\"@type\":\"ImageObject\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2016\/06\/09\/648\/#primaryimage\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"url\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/wp-content\/uploads\/2016\/06\/part-time.jpg\",\"contentUrl\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/wp-content\/uploads\/2016\/06\/part-time.jpg\",\"width\":640,\"height\":321,\"caption\":\"part time\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2016\/06\/09\/648\/#webpage\",\"url\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2016\/06\/09\/648\/\",\"name\":\"Conteggio pro quota dell\\u2019impiego part time nel calcolo anzianit\\u00e0\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2016\/06\/09\/648\/#primaryimage\"},\"datePublished\":\"2016-06-09T17:02:16+00:00\",\"dateModified\":\"2016-06-09T17:02:16+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/#\/schema\/person\/6ab94f9e22fe6d45aa358019825cfff0\"},\"description\":\"l\\u2019esclusione totale dell\\u2019impego part time in sede di calcolo dell\\u2019anzianit\\u00e0 di servizio costituisce una discriminazione indiretta fondata sul sesso\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2016\/06\/09\/648\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"it-IT\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2016\/06\/09\/648\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2016\/06\/09\/648\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"item\":{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/\",\"url\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/\",\"name\":\"Home\"}},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"item\":{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2016\/06\/09\/648\/\",\"url\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2016\/06\/09\/648\/\",\"name\":\"Tribunale di Udine, decreto del 9 luglio 2014, discriminazione di genere fondata sul sesso\"}}]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/#\/schema\/person\/6ab94f9e22fe6d45aa358019825cfff0\",\"name\":\"Jennifer Michelotti\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/#personlogo\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"url\":\"http:\/\/0.gravatar.com\/avatar\/c6485836d0e47edbb733e5a03fce9730?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"http:\/\/0.gravatar.com\/avatar\/c6485836d0e47edbb733e5a03fce9730?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Jennifer Michelotti\"}}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","_links":{"self":[{"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/648"}],"collection":[{"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=648"}],"version-history":[{"count":1,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/648\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":650,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/648\/revisions\/650"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/649"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=648"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=648"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=648"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}