{"id":651,"date":"2016-06-10T18:53:24","date_gmt":"2016-06-10T16:53:24","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=651"},"modified":"2016-06-10T18:53:24","modified_gmt":"2016-06-10T16:53:24","slug":"651","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2016\/06\/10\/651\/","title":{"rendered":"Discriminazione per motivi razziali, Corte Costituzionale sentenza del  27 febbraio 2015"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">REPUBBLICA ITALIANA<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">LA CORTE COSTITUZIONALE<\/p>\n<p>composta dai signori:<\/p>\n<p>&#8211; Alessandro CRISCUOLO Presidente<\/p>\n<p>&#8211; Paolo Maria NAPOLITANO Giudice<\/p>\n<p>&#8211; Giuseppe FRIGO &#8221;<\/p>\n<p>&#8211; Paolo GROSSI &#8221;<\/p>\n<p>&#8211; Giorgio LATTANZI &#8221;<\/p>\n<p>&#8211; Aldo CAROSI &#8221;<\/p>\n<p>&#8211; Marta CARTABIA &#8221;<\/p>\n<p>&#8211; Sergio MATTARELLA &#8221;<\/p>\n<p>&#8211; Mario Rosario MORELLI &#8221;<\/p>\n<p>&#8211; Giancarlo CORAGGIO &#8221;<\/p>\n<p>&#8211; Giuliano AMATO &#8221;<\/p>\n<p>&#8211; Silvana SCIARRA &#8221;<\/p>\n<p>&#8211; Daria de PRETIS &#8221;<\/p>\n<p>&#8211; Nicol\u00f2 ZANON &#8221;<\/p>\n<p>ha pronunciato la seguente<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">SENTENZA<\/p>\n<p>nel giudizio di legittimit\u00e0 costituzionale dell&#8217;art. 80, comma 19, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; legge finanziaria 2001), in combinato disposto con l&#8217;art. 9, comma 1, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell&#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall&#8217;art. 9, comma 1, della L. 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), poi sostituito dall&#8217;art. 1, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003\/109\/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo), promosso dalla Corte d&#8217;appello di Bologna con ordinanza del 20 settembre 2012 e nel giudizio di legittimit\u00e0 costituzionale del predetto art. 80, comma 19, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; legge finanziaria 2001), promosso dalla Corte di cassazione con ordinanza del 20 maggio 2014, iscritte rispettivamente al n. 4 del registro ordinanze 2013 e al n. 148 del registro ordinanze 2014 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2013 e n. 39, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2014.<\/p>\n<p>Visti gli atti di costituzione dell&#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);<\/p>\n<p>udito nell&#8217;udienza pubblica del 27 gennaio 2015 il Giudice relatore Paolo Grossi;<\/p>\n<p>udito l&#8217;avvocato Clementina Pulli per l&#8217;INPS.<\/p>\n<p>1.- Con ordinanza del 20 settembre 2012, la Corte d&#8217;appello di Bologna ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, primo comma, 32, 38 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all&#8217;art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libert\u00e0 fondamentali (CEDU) e all&#8217;art. 1 del relativo Primo Protocollo addizionale, questione di legittimit\u00e0 costituzionale del &#8220;combinato disposto&#8221; dell&#8217;art. 80, comma 19, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; legge finanziaria 2001) e dell&#8217;art. 9, comma 1, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell&#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall&#8217;art. 9, comma 1, della L. 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), poi sostituito dall&#8217;art. 1, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003\/109\/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo), &#8220;in correlazione&#8221; con l&#8217;art. 8 della L. 10 febbraio 1962, n. 66 (Nuove disposizioni relative all&#8217;Opera nazionale per i ciechi civili) e con l&#8217;art. 3, comma 1, della L. 21 novembre 1988, n. 508 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti).<\/p>\n<p>Alla luce dei princ\u00ecpi affermati nella giurisprudenza costituzionale, il giudice rimettente reputa manifestamente irragionevole subordinare &#8220;l&#8217;attribuzione di una prestazione assistenziale quale la indennit\u00e0 di accompagnamento riconosciuta al c.d. cieco civile ventesimista&#8221;, al possesso di un titolo alla permanenza nel territorio dello Stato che richiede, tra l&#8217;altro, la titolarit\u00e0 di un reddito; con &#8220;incidenza negativa&#8221;, anche, sul diritto alla salute (art. 32 Cost.), sui diritti riconosciuti dagli altri parametri evocati (artt. 2, 3 e 38 Cost.) nonch\u00e9 sui diritti inviolabili della persona tutelati dalle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute (art. 10, primo comma, Cost.), che vietano la discriminazione nei confronti degli stranieri legalmente soggiornanti; con violazione anche dell&#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all&#8217;art. 14 della CEDU e all&#8217;art. 1 del relativo Primo Protocollo addizionale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Tutti questi rilievi varrebbero &#8220;a maggiore ragione&#8221; anche per il diritto alla pensione; con la conseguenza che la subordinazione della attribuzione di tale prestazione al possesso di un titolo di soggiorno, a sua volta subordinato alla titolarit\u00e0 di un reddito, &#8220;rende ancora pi\u00f9 evidente la intrinseca irragionevolezza del complesso normativo in esame&#8221;.<\/p>\n<p>In punto di rilevanza, la questione appare pregiudiziale, posto che l&#8217;appellato possiederebbe tutti i requisiti per il riconoscimento delle prestazioni domandate, ad eccezione di quello richiesto dalla disposizione censurata.<\/p>\n<p>2.- Nel giudizio si \u00e8 costituito l&#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale, (d&#8217;ora in avanti &#8220;INPS&#8221;), chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.<\/p>\n<p>L&#8217;INPS osserva come, alla luce della stessa giurisprudenza costituzionale, debba considerarsi legittima l&#8217;introduzione di limitazioni all&#8217;attribuzione di prestazioni assistenziali e pensionistiche in relazione a taluni requisiti, come il reddito e la stabile permanenza nel territorio dello Stato.<\/p>\n<p>Quanto, poi, alla CEDU, nel suo ambito &#8220;(peraltro, di evidente contenuto politico-programmatico)&#8221;, non sarebbero &#8220;individuabili norme di rango costituzionale che impongano al legislatore di equiparare gli stranieri ai cittadini dell&#8217;Unione ai fini della concessione di provvidenze economiche di mera assistenza sociale&#8221;, mentre la condizione giuridica dello straniero, regolata dalla legge, rispetterebbe il parametro di cui all&#8217;art. 10, primo comma, Cost., &#8220;in quanto le diverse prestazioni di assistenza sociale, riconosciute ai possessori di carta di soggiorno rispetto ai possessori di permesso di soggiorno, appaiono ispirate al principio di ragionevolezza e di rispetto della condizione dello straniero&#8221;.<\/p>\n<p>La norma censurata, d&#8217;altra parte, &#8220;inserita nella legge finanziaria&#8221;, mirerebbe evidentemente anche a contemperare la concessione dei benef\u00ecci alle esigenze connesse alla limitatezza delle &#8220;risorse finanziarie disponibili&#8221;: da un lato, basandosi &#8220;sul presupposto della equiparazione del disabile straniero al disabile cittadino italiano ai fini dell&#8217;ottenimento delle provvidenze economiche di natura assistenziale&#8221; come quelle in discorso e, dall&#8217;altro, correlandosi al principio della non &#8220;esportabilit\u00e0&#8221; delle provvidenze medesime in sede comunitaria, ai fini, anche, della prevenzione del fenomeno del cosiddetto &#8220;turismo assistenziale&#8221;.<\/p>\n<p>3.- Con ordinanza depositata il 20 maggio 2014, la Corte di cassazione ha sollevato \u00adquestione di legittimit\u00e0 costituzionale dell&#8217;art. 80, comma 19, della richiamata L. n. 388 del 2000, &#8220;nella parte in cui subordina al requisito della titolarit\u00e0 della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione e della indennit\u00e0 di accompagnamento per ciechi assoluti e dell&#8217;assegno sociale maggiorato&#8221;.<\/p>\n<p>Passati in rassegna i motivi di ricorso ed enunciata la rilevanza della questione, il giudice rimettente ne illustra anche le ragioni di non manifesta infondatezza, richiamando la giurisprudenza costituzionale pi\u00f9 volte soffermatasi sulla disciplina di cui alla disposizione censurata, dichiarata costituzionalmente illegittima in riferimento ai diversi istituti assistenziali di volta in volta presi in considerazione.<\/p>\n<p>Viene, in particolare, rammentata la sentenza n. 40 del 2013, i cui princ\u00ecpi &#8211; enunciati in riferimento alla condizione di soggetti &#8220;portatori di handicap fortemente invalidanti&#8221; &#8211; si ritiene non possano &#8220;non valere anche con riferimento alle prestazioni assistenziali, richieste nel giudizio principale&#8221;: si tratterebbe, infatti, di prestazioni destinate a &#8220;fornire alla persona un minimo &#8220;sostentamento&#8221; idoneo ad assicurare la sopravvivenza&#8221;, in relazione a &#8220;una condizione fisica gravemente menomata&#8221;, e predisposte per &#8220;consentire il concreto soddisfacimento dei &#8220;bisogni primari&#8221; inerenti alla stessa sfera di tutela della persona umana, che \u00e8 compito della Repubblica promuovere e salvaguardare&#8221;.<\/p>\n<p>Si sottolinea, in particolare, la peculiarit\u00e0 propria dell&#8217;indennit\u00e0 di accompagnamento per ciechi rispetto all&#8217;omonima provvidenza prevista per altri invalidi e si osserva, quanto all&#8217;assegno sociale maggiorato, che nel giudizio principale risulta &#8220;inapplicabile &#8220;ratione temporis&#8221;&#8221; la disciplina di cui all&#8217;art. 20, comma 10, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivit\u00e0, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall&#8217;art. 1, comma 1, della L. 6 agosto 2008, n. 133.<\/p>\n<p>Si esclude, infine, sia la possibilit\u00e0 di &#8220;una interpretazione costituzionalmente orientata&#8221; sia una disapplicazione della disposizione censurata per contrasto con l&#8217;art. 14 della CEDU, &#8220;&#8221;norma di principio&#8221;&#8221; priva, come tutte &#8220;le previsioni della Convenzione&#8221;, di &#8220;efficacia diretta nel nostro ordinamento&#8221;.<\/p>\n<p>4.- Nel giudizio si \u00e8 costituito l&#8217;INPS, che ha chiesto dichiararsi infondata la proposta questione.<\/p>\n<p>Evidenziate le caratteristiche dell&#8217;assegno sociale, l&#8217;INPS osserva come, a seguito delle modifiche introdotte dall&#8217;art. 20, comma 10, del D.L. n. 112 del 2008, come convertito, questa provvidenza \u00e8 corrisposta a condizione che gli aventi diritto abbiano soggiornato legalmente in via continuativa nel territorio nazionale per almeno dieci anni, cos\u00ec che il trattamento riservato allo straniero dalla norma denunciata risulta &#8220;sicuramente pi\u00f9 favorevole rispetto a quello previsto per il cittadino italiano&#8221;.<\/p>\n<p>Effettivamente, peraltro, si sarebbero rimodulati &#8220;in senso restrittivo i requisiti costitutivi che consentono l&#8217;accesso alle provvidenze in questione&#8221;, senza, tuttavia, che la risultante disciplina possa ritenersi illogica o irrazionale.<\/p>\n<p>Quanto al profilo relativo alle norme CEDU come parametro interposto ed a quello concernente le esigenze di finanza pubblica alle quali riconnettere la norma censurata, l&#8217;INPS ripropone, in sostanza, gli argomenti gi\u00e0 esposti.<\/p>\n<p>5.- In una ulteriore memoria, depositata in prossimit\u00e0 dell&#8217;udienza, l&#8217;INPS ha insistito nella richiesta formulata, sottolineando, in particolare, &#8220;la differenza tra l&#8217;assegno sociale e le altre prestazioni assistenziali&#8221;, anche in ragione della &#8220;disciplina differenziata prevista dal Legislatore per l&#8217;accesso&#8221; alle medesime.<\/p>\n<p>1.- La Corte \u00e8 chiamata a giudicare della legittimit\u00e0 costituzionale dell&#8217;art. 80, comma 19, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; legge finanziaria 2001), denunciato dalla Corte d&#8217;appello di Bologna, con ordinanza del 20 settembre 2012, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, primo comma, 32, 38 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all&#8217;art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libert\u00e0 fondamentali (CEDU) e all&#8217;art. 1 del relativo Primo Protocollo addizionale &#8211; in &#8220;combinato disposto&#8221; con l&#8217;art. 9, comma 1, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell&#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall&#8217;art. 9, comma 1, della L. 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), poi sostituito dall&#8217;art. 1, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003\/109\/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo), e &#8220;in correlazione&#8221; con l&#8217;art. 8 della L. 10 febbraio 1962, n. 66 (Nuove disposizioni relative all&#8217;Opera nazionale per i ciechi civili) e con l&#8217;art. 3, comma 1, della L. 21 novembre 1988, n. 508 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti) -; nonch\u00e9 dalla Corte di cassazione, con ordinanza depositata il 20 maggio 2014, &#8220;nella parte in cui subordina al requisito della titolarit\u00e0 della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione e della indennit\u00e0 di accompagnamento per ciechi assoluti e dell&#8217;assegno sociale maggiorato&#8221;.<\/p>\n<p>2.- Avendo ad oggetto una medesima disposizione, i giudizi vanno riuniti per essere definiti con un&#8217;unica pronuncia.<\/p>\n<p>La questione prospettata dalla Corte d&#8217;appello di Bologna relativamente all&#8217;art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 286 del 1998, come modificato, &#8220;in combinato disposto&#8221; con il predetto art. 80, comma 19, della L. n. 388 del 2000, appare priva di autonomia agli effetti del petitum perseguito, essendo quest&#8217;ultimo evidentemente diretto a rimuovere la preclusione prevista in linea generale per i cittadini extracomunitari e riferibile anche alle provvidenze in discorso.<\/p>\n<p>3.- Va preliminarmente rilevato che l&#8217;ordinanza rimessa dalla Corte di cassazione presenta insuperabili carenze nella motivazione, tanto in ordine all&#8217;esatta e specifica individuazione dei parametri costituzionali che si assumono violati, quanto in merito alle ragioni della non manifesta infondatezza, ponendo, dunque, una questione che va dichiarata manifestamente inammissibile. Il giudice rimettente si limita, infatti, ad operare un semplice rinvio, per relationem, all&#8217;eccezione sollevata dalla parte ricorrente e ad una rievocazione, peraltro generica, dei princ\u00ecpi posti a base di numerose pronunce di questa Corte relativamente alla stessa materia. Viene, in particolare, richiamata la sentenza n. 40 del 2013, con la quale fu dichiarata l&#8217;illegittimit\u00e0 costituzionale della disposizione qui all&#8217;esame, nella parte in cui subordinava al requisito della titolarit\u00e0 della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell&#8217;indennit\u00e0 di accompagnamento, di cui all&#8217;art. 1 della L. 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennit\u00e0 di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), e della pensione di inabilit\u00e0, di cui all&#8217;art. 12 della L. 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili).<\/p>\n<p>Occorre ribadire, al riguardo, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, che, ai fini del necessario scrutinio della rilevanza della questione sottoposta nonch\u00e9 dei profili della sua non manifesta infondatezza, il giudice rimettente non pu\u00f2 esimersi dal fornire, nell&#8217;atto di promovimento, un&#8217;esauriente ed autonoma motivazione (ordinanza n. 33 del 2014): dovendosi, invece, escludere che il mero recepimento o la semplice prospettazione di argomenti sviluppati dalle parti o rinvenuti nella giurisprudenza, anche costituzionale, equivalgano a chiarire, per s\u00e9 stessi, le ragioni per le quali &#8220;quel&#8221; giudice reputi che la norma applicabile in &#8220;quel&#8221; processo risulti in contrasto con il dettato costituzionale (nello stesso senso, sentenza n. 7 del 2014).<\/p>\n<p>L&#8217;enunciata carenza, d&#8217;altra parte, non appare, nella specie, emendabile neppure attraverso una sorta di &#8220;interpretazione contenutistica&#8221; del provvedimento: se si esclude, infatti, un fugace accenno alla violazione del principio di solidariet\u00e0, non risultano additati, con autonomo apprezzamento, specifici &#8220;vizi&#8221; della normativa censurata, n\u00e9 risulta operata alcuna autonoma selezione di profili di illegittimit\u00e0, in riferimento a specifici parametri, rispetto a quelli complessivamente rintracciati nelle &#8220;fonti&#8221; richiamate.<\/p>\n<p>Nel dubitare della legittimit\u00e0 della norma denunciata, la Corte rimettente non sembra abbia, d&#8217;altra parte, considerato significativo, sotto alcun profilo, un eventuale problema di compatibilit\u00e0 &#8211; astrattamente riguardante i cittadini extracomunitari cos\u00ec come gli italiani &#8211; tra le varie misure assistenziali in discussione (e, in particolare, tra l&#8217;assegno sociale e la pensione di inabilit\u00e0): le quali appaiono immotivatamente accomunate sul versante delle garanzie di &#8220;non discriminazione&#8221;, peraltro solo implicitamente evocate, nonostante le differenze nella ratio, nella disciplina positiva e nelle finalit\u00e0 &#8211; in ipotesi, appunto, perfino alternative &#8211; che le caratterizzano.<\/p>\n<p>4.- \u00c8 fondata, invece, la questione sollevata dalla Corte d&#8217;appello di Bologna e riferita alla previsione che subordina alla titolarit\u00e0 della carta di soggiorno la concessione, in favore dei ciechi extracomunitari, della pensione di cui all&#8217;art. 8 della L. n. 66 del 1962, a norma del quale &#8220;Tutti coloro che siano colpiti da cecit\u00e0 assoluta o abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, hanno diritto alla corresponsione della pensione a decorrere dal compimento del 18 anno di et\u00e0&#8221; nonch\u00e9 della speciale indennit\u00e0 di cui all&#8217;art. 3, comma 1, della L. n. 508 del 1988, secondo cui &#8220;A decorrere dal 1 gennaio 1988, ai cittadini riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, \u00e8 concessa una speciale indennit\u00e0 non reversibile al solo titolo della minorazione di L. 50.000 mensili per dodici mensilit\u00e0&#8221;.<\/p>\n<p>Al riguardo, appare utile, anzitutto, muovere dal precedente specifico costituito dalla gi\u00e0 richiamata sentenza n. 40 del 2013.<\/p>\n<p>In questa decisione, prendendo in esame l&#8217;identica condizione ostativa della necessaria titolarit\u00e0 della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, a norma del D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3, recante &#8220;Attuazione della direttiva 2003\/109\/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo&#8221;), ai fini del riconoscimento agli stranieri extracomunitari dell&#8217;indennit\u00e0 di accompagnamento (di cui all&#8217;art. 1 della L. n. 18 del 1980) e della pensione di inabilit\u00e0 (di cui all&#8217;art. 12 della L. n. 118 del 1971) (provvidenze del tutto simili a quelle in esame), la Corte rilev\u00f2 in particolare, sulla scia di proprie analoghe precedenti pronunce, come, nell&#8217;ipotesi in cui vengano in rilievo provvidenze destinate al sostentamento della persona nonch\u00e9 alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il disabile si trova inserito, &#8220;qualsiasi discrimine fra cittadini e stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi da quelli previsti per la generalit\u00e0 dei soggetti, finisce per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all&#8217;art. 14 della CEDU&#8221;, per come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo.<\/p>\n<p>Questi princ\u00ecpi dovevano trovare applicazione &#8211; si osserv\u00f2 &#8211; anche in riferimento alle misure assistenziali prese in considerazione nel frangente, in riferimento a benef\u00ecci rivolti a soggetti in gravi condizioni di salute, portatori di impedimenti fortemente invalidanti, la cui tutela implicava il coinvolgimento di una serie di valori di essenziale risalto e tutti di rilievo costituzionale, a cominciare da quello della solidariet\u00e0, enunciato all&#8217;art. 2 Cost. Del resto &#8211; si disse &#8211; anche le diverse convenzioni internazionali, che parimenti presidiano i corrispondenti valori, rendevano &#8220;priva di giustificazione la previsione di un regime restrittivo (ratione temporis, cos\u00ec come ratione census) nei confronti di cittadini extracomunitari, legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato da tempo apprezzabile ed in modo non episodico&#8221;.<\/p>\n<p>I rilievi appena richiamati debbono, a fortiori, essere riaffermati in riferimento allo stato delle persone non vedenti. La specificit\u00e0, infatti, dei connotati invalidanti &#8211; resa evidente dalla particolare attenzione e dal favor che caratterizzano, da epoca ormai risalente, la normativa di settore, con la previsione di diverse provvidenze per le persone che risultino averne titolo &#8211; renderebbe ancora pi\u00f9 arduo giustificare, nella dimensione costituzionale della convivenza solidale, una condizione ostativa &#8211; inevitabilmente discriminatoria &#8211; che subordini al possesso della carta di soggiorno la fruizione di benef\u00ecci intrinsecamente raccordati alla necessit\u00e0 di assicurare a ciascuna persona, nella pi\u00f9 ampia e compatibile misura, condizioni minime di vita e di salute.<\/p>\n<p>Ove cos\u00ec non fosse, d&#8217;altra parte, specifiche provvidenze di carattere assistenziale &#8211; inerenti alla sfera di protezione di situazioni di inabilit\u00e0 gravi e insuscettibili di efficace salvaguardia al di fuori degli interventi che la Repubblica prevede in adempimento degli inderogabili doveri di solidariet\u00e0 (art. 2 Cost.) &#8211; verrebbero fatte dipendere, nel caso degli stranieri extracomunitari, da requisiti di carattere meramente &#8220;temporale&#8221;, del tutto incompatibili con l&#8217;indifferibilit\u00e0 e la pregnanza dei relativi bisogni: i quali requisiti ineluttabilmente finirebbero per innestare nel tessuto normativo condizioni incoerenti e incompatibili con la natura stessa delle provvidenze, generando effetti irragionevolmente pregiudizievoli rispetto al valore fondamentale di ciascuna persona.<\/p>\n<p>La disposizione denunciata, pertanto, risultando in contrasto con gli evocati parametri costituzionali e con i relativi princ\u00ecpi &#8211; oltre che con quelli pi\u00f9 volte affermati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo -, deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">P.Q.M.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">LA CORTE COSTITUZIONALE<\/p>\n<p>riuniti i giudizi,<\/p>\n<p>1) dichiara l&#8217;illegittimit\u00e0 costituzionale dell&#8217;art. 80, comma 19, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; legge finanziaria 2001), nella parte in cui subordina al requisito della titolarit\u00e0 della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione di cui all&#8217;art. 8 della L. 10 febbraio 1962, n. 66 (Nuove disposizioni relative all&#8217;Opera nazionale per i ciechi civili) e dell&#8217;indennit\u00e0 di cui all&#8217;art. 3, comma 1, della L. 21 novembre 1988, n. 508 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti);<\/p>\n<p>2) dichiara la manifesta inammissibilit\u00e0 della questione di legittimit\u00e0 costituzionale sollevata dalla Corte di cassazione con l&#8217;ordinanza in epigrafe.<\/p>\n<p>Cos\u00ec deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 2015.<\/p>\n<p>Depositata in Cancelleria il 27 febbraio 2015.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: &#8211; Alessandro CRISCUOLO Presidente<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":474,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[36,5],"tags":[8],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Pensione di invalidit\u00e0 extracomunitari subordinata alla titolarit\u00e0 del permesso di soggiorno<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"costituzionalmente illegittimo l&#039;art. 80, della L. n. 388\/2000 nella parte in cui subordina al requisito della 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