{"id":653,"date":"2016-06-14T19:29:40","date_gmt":"2016-06-14T17:29:40","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=653"},"modified":"2016-06-14T19:29:40","modified_gmt":"2016-06-14T17:29:40","slug":"653","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2016\/06\/14\/653\/","title":{"rendered":"Discriminazione indiretta di genere, Corte d\u2019Appello di Torino, sentenza del 10.04.2014, in riforma della sentenza del Tribunale di Torino 11 giugno 2013"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\">REPUBBLICA ITALIANA<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">\\LA CORTE D\u2019APPELLO DI TORINO<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">SEZIONE LAVORO<\/p>\n<p>Ha pronunciato la seguente<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">SENTENZA<\/p>\n<p>Nella causa di lavoro iscritta al n.ro 1003\/13 R.G.L.<\/p>\n<p>Promossa da:<\/p>\n<p>AGENZIA DELLE ENTRATE ( C.F. \u2026\u2026) in personale del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall\u2019Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria in Corso Stati Uniti n. 45<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">APPELLANTE<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">CONTRO<\/p>\n<p>R.M (C.F. \u2026\u2026), nata il \u2026\u2026, a \u2026\u2026, ed ivi residente in via \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026., rappresentanta e difesa dal\u2019avv. Alberto Biscaro ed elettivaelettivamente domiciliata presso lo studio di quest\u2019ultimo in Torino, via Cordero di Pamparato n. 6 in forza di procura\u00a0 margine del provvedimento d\u2019urgenza ex art. 38 del D.Lgs 198\/2006-<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">APPELLATA<\/p>\n<p>Oggetto: Altre ipotesi<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">CONCLUSIONI<\/p>\n<p>Per l\u2019appellante:<\/p>\n<p>Come da ricorso depositato il 07\/09\/2013<\/p>\n<p>Per l\u2019appellata:<\/p>\n<p>Come da memoria depositata il 31\/03\/2014<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">SVOLGIMENTO DEL PROCESSO<\/p>\n<p>Con ricorso ex art. 38 del D.Lgs 198\/06 R. G. conveniva in giudizio l\u2019Agenzia delle Entrate esponendo:<\/p>\n<p>-di essere stata assunta con contratto a tempo determinato in data 1\u00b0 marzo 2004 con qualifica di funzionario Tributario terza area F1 (ex C1) e \u2013dal 15.11.2004- di aver mutato il rapporto di lavoro in un contratto a tempo parziale verticale al 50% articolato su due giorni lavorativi di 9 ore l\u2019uno (lunedi e mercoledi) per motivi di studio;<\/p>\n<p>-di aver lavorato, a far data dal 15.11.2004, in regime di part-time al 50% presso l\u2019ufficio locale di Cuorgn\u00e9 e di aver svolto la pratica legale in Torino, di essersi abilitata alla professione di avvocato, di essersi sposata e di aver avuto \u2013in data 2.7.2008- la primogenita di nome R;<\/p>\n<p>-di aver successivamente trasferito, in data 18 marzo 2009, la propria sede di lavoro in Torino presso il neonato Ufficio GrandiContribuenti della Direzione Regionale del Piemonte e di aver ottenuto la modifica del proprio contratto di part-time la cui durata della prestazione passava, cosi, dal 50% per 18 ore a settimana con modalit\u00e0 verticale su due giorni lavorativi ad una prestazione di lavoro di 30 ore a settimana articolate su cinque giorni lavorativi di sei ore ciascuno pari all\u201983,33% del lavoro a tempo pieno;<\/p>\n<p>-di aver dato alla luce, in data 16 gennaio 2010, il suo secondogenito A;<\/p>\n<p>-di aver partecipato alla procedura selettiva di sviluppo economico del personale avviata dall\u2019Agenzia delle Entrate in data 30.12.2010;<\/p>\n<p>-che nel bando, alla voce \u2018esperienza di servizio maturata\u2019 si richiedeva di indicare 2,5 punti per ogni anno o frazione di anno di esperienza maturata nell\u2019area di appartenenza e 1,5 punti di esperienza di servizio maturata nell\u2019area di appartenenza in fasce retributive diverse da quella attuale;<\/p>\n<p>-che inoltre, al diploma di laurea specialistico (vecchio ordinamento) venivano riconosciuti 22 punti mentre alle abilitazioni professionali 1,5 punti;<\/p>\n<p>-di essersi vista assegnare, in sede di graduatoria, il punteggio di 35,25 a fronte di quello di 37,76 a seguito del riproporzionamento al rialzo della propria anzianit\u00e0 di servizio a causa del part-time risultando, per l\u2019effetto, esclusa dalla progressione economica dalla fascia retributiva di appartenenza F2 a quella in F3, con conseguente mancato riconoscimento degli arretrati tutti a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2010;<\/p>\n<p>\u2026\u2026.<\/p>\n<p>-di aver presentato reclamo, respinto dalla Agenzia delle Entrate;<\/p>\n<p>-di essersi visto poi, a seguito di conteggio di rettifica, ulteriormente ridurre il proprio punteggio a punti 32,75 mentre, a suo dire, glie ne sarebbero spettati cinque in pi\u00f9;<\/p>\n<p>-di ritenere che il punteggio minore riconosciutole sia discriminatorio in quanto l\u2019Agenzia delle Entrate opera un calcolo (diverso da quello operato dalla ricorrente ed a lei pi\u00f9 sfavorevole) dei tempi di acquisizione del requisito della \u201cesperienza di servizio maturata\u201d, nei confronti de lavoratori a part-time, che si basa sulla applicazione della nota D.C. Personale (prot. 2012\/35465) del 5.3.2012 a firma del direttore generale dott. Pastorello e successive note di chiarimento, comportante la valutazione del requisito della \u201cesperienza di servizio maturata\u201d in modo proporzionale alla percentuale del tempo lavorato ogni anno, dal che consegue, con evidenza, che chi ha lavorato part-time si vede conteggiato un tempo utile minore rispetto a chi ha lavorato full-time e, per tale ragione, sussisterebbe la discriminazione tra lavoratori part-time e lavoratori full-time, discriminazione di cui la ricorrente sarebbe in concreto vittima;<\/p>\n<p>-conseguentemente ella chiedeva l\u2019accertamento della sussistenza di una discriminazione di genere ex art. 25 del D.Lgs 198\/06, l\u2019ordine alla Agenzia delle Entrate di cessare immediatamente tale condotta discriminatoria e, per l\u2019effetto, riconoscerle il superiore punteggio di 37,76, dichiarandola vincitrice della procedura per la progressione economica da F2 ad F3 con conseguente e contestuale erogazione a suo favore delle differenze retributive dal 1\u00b0 gennaio 2010.<\/p>\n<p>Il tribunale, con sentenza in data 11.6\/23.7.2013, accoglieva, in parte, le domande, ritenendo di non poter procedere a dichiarare la ricorrente vincitrice della graduatoria, ma accertava la discriminazione di genere, ordinava alla Agenzia delle Entrate di cessare immediatamente dalla suddetta condotta discriminatoria e cio\u00e8 di riconoscere alla ricorrente il punteggio per l\u2019esperienza di servizio che le sarebbe spettato senza l\u2019abbattimento di punti percentuale parametrato al part-time, ordinando la pubblicazione della sentenza.<\/p>\n<p>Propone appello contro questa sentenza l\u2019Agenzia delle Entrate con ricorso depositato in data 7.9.2013; si costituisce la R che resiste all\u2019appello.<\/p>\n<p>La Corte decide la causa in data 10.4.2014 come da dispositivo in calce.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">MOTIVI DELLA DECISIONE<\/p>\n<p>Occorre affrontare in primis il problema della eventuale necessit\u00e0 di integrare il contraddittorio con C M.<\/p>\n<p>Infatti, per quanto il Tribunale affermi, nella sentenza, concordando in ci\u00f2 con quanto asserito dalla appellata nella memoria di costituzione in questo grado, che nel caso di specie non si verte in ipotesi di annullamento della graduatoria con conseguente suo integrale rifacimento, tuttavia la decisione di riconoscere alla ricorrente il maggiore punteggio da lei richiesto comporta l\u2019effetto di modificare, di fatto la graduatoria, facendo salire la ricorrente a posizioni diverse e superiori, con conseguente e correlativa discesa dei concorrenti che la precedevano fino a punti 37,76 e, in particolare, incedendo decisivamente sulla posizione del C che, ultimo dei vincitori, per effetto del riposizionamento davanti a lui della R, dovr\u00e0 necessariamente essere escluso dal novero dei vincitori.<\/p>\n<p>E\u2019 di tutta evidenza, infatti, che se l\u2019Agenzia delle Entrate deve attribuire alla R il punteggio di 37,76 in luogo di quello di 32,75 in precedenza riconosciutole, proprio al fine di dare attuazione alla sentenza e rimuovere gli effetti conseguenti a quel primo punteggio ritenuto (forse a torto, ma di questo oggi non si pu\u00f2 discettare) discriminatorio la R dovr\u00e0 essere collocata in posizione di graduatoria pi\u00f9 avanzata, come confacente con il nuovo punteggio, provocando cosi lo scorrimento verso il basso, di una posizione, di tutti coloro che hanno conseguito punteggi tra 32,50 e 37,76.<\/p>\n<p>Per costante giurisprudenza, i litisconsorti necessari sono sempre e tutti coloro nei cui confronti la decisione \u00e8 destinata a produrre effetti diretti in ragione della comunanza della situazione giuridica, complessa ma unitaria, e della domanda implicita di riformulazione della graduatoria che esplica i suoi effetti nei confronti di tutti i partecipanti coinvolti dai necessari raffronti.<\/p>\n<p>Nel caso di specie la ricorrente proprio questo ha chiesto e non si \u00e8 limitata a formulare una domanda meramente risarcitoria.<\/p>\n<p>Sostenere che ci si pu\u00f2 limitare a rettificare il punteggio della R senza incidere sulla graduatoria che non verrebbe quindi modificata \u00e8, oltre che una assurdit\u00e0 logica, una mera finzione giuridica atta a camuffare un risultato che non \u00e8 consentito, in queste condizioni, dalla legge.<\/p>\n<p>La causa deve pertanto essere rimessa al Tribunale di Torino.<\/p>\n<p>L\u2019appellante deve conseguentemente al mancato accoglimento della sua domanda essere condannata al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio a favore della parte appellata vittoriosa, spese che si liquidano come da dispositivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">P.Q.M.<\/p>\n<p>Visti gli artt. 354 e 437 c.p.c.,<\/p>\n<p>in accoglimento dell\u2019appello, rimette le parti avanti al tribunale di Torino per l\u2019integrazione del contraddittorio con C M;<\/p>\n<p>condanna l\u2019appellata a rimborsare all\u2019appellante le spese d entrambi i gradi liquidate per il primo grado in euro 3.000,00 e per il presente in euro 4.000,00 oltre Iva e Cpa.<\/p>\n<p>Cos\u00ec deciso all\u2019udienza del 10.4.2014<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO \\LA CORTE D\u2019APPELLO DI TORINO SEZIONE LAVORO Ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":654,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[5],"tags":[11,39],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>discriminazione indiretta di genere lavoratore part time<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"al lavoratore part-time \u00e8 conteggiato un tempo utile minore rispetto a chi ha lavorato full-time, per tale ragione, sussisterebbe discriminazione\" \/>\n<link rel=\"canonical\" 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