{"id":667,"date":"2016-07-07T17:50:07","date_gmt":"2016-07-07T15:50:07","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=667"},"modified":"2017-02-09T16:03:34","modified_gmt":"2017-02-09T15:03:34","slug":"667","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2016\/07\/07\/667\/","title":{"rendered":"Congedo di paternit\u00e0 e dimissione volontarie, Corte di Cassazione, Sentenza del 9 maggio 2012, n. 11676"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\">SVOLGIMENTO DEL PROCESSO<\/p>\n<p>Con sentenza del 1.10.2007, la Corte d\u2019Appello di Torino, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava l\u2019invalidit\u00e0 delle dimissioni rassegnate da \u2026\u2026\u2026\u2026.. il 2.11.2002, in quanto, se pur presentate entro l\u2019anno della nascita del figlio, avvenuta il \u2026\u2026 non erano state convalidate a norma dell\u2019art 55, comma 4, del d.lgs. 151\/2001; la Corte condannava la societ\u00e0 a riammetterlo in servizio, nonch\u00e9 a corrispondergli le retribuzioni in misura di euro 1188,05 mensili dal 22.11.2002 alla data del rispristino del rapporto, oltre accessori di legge.<\/p>\n<p>Rilevava la stessa Corte che il comma 4 dell\u2019art 5 D.lgs 151\/2001 prescriveva che la richiesta di dimissioni, presentata dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino, dovesse essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente e che a detta convalida fosse condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro, ma che nella specie le dimissioni presentate dal \u2026\u2026\u2026. durante il primo anno di vita del bambino non erano state convalidate a norma di legge. Riteneva errata la tesi del Tribunale secondo cui l\u2019art. 55 si applicava solo al padre lavoratore che si trovasse nelle condizioni per fruire del congedo di paternit\u00e0 di cui all\u2019art 28, e cio\u00e8 in caso di morte o di grave infermit\u00e0 della madre ovvero di abbandono, nonch\u00e9 in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, atteso che la norma non conteneva alcun riferimento, per il padre, alla circostanza che avesse fruito del congedo di paternit\u00e0, con sintomatica differenza rispetto al comma 2.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Riteneva ancora che ci\u00f2 non fosse frutto di una dimenticanza del legislatore, in quanto il formalismo garantista per la validit\u00e0 delle dimissione fosse logicamente previsto per entrambi i genitori, considerando che entrambi potessero poi avvalersi dei congedi parentali di cui all\u2019art. 32 sino al compimento degli otto anni del minore. Osservava che le prove richieste in primo grado dalla societ\u00e0 in ordine alla mancata comunicazione al datore della nascita del figlio e la richiesta di produzione della documentazione fiscale relativa ai redditi 2002-2006, non erano state riproposte in appello.<\/p>\n<p>Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la societ\u00e0, con quattro motivi, avanzando, in subordine, questione di legittimit\u00e0 costituzionale della norma del testo unico esaminata.<\/p>\n<p>Resiste il \u2026\u2026\u2026\u2026 con controricorso.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">MOTIVI DELLA DECISIONE<\/p>\n<p>Con il primo motivo, la societ\u00e0 denunzia la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, in particolare, dell\u2019art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, degli artt. 28,32,54,55, 1, 2 3, e 4 comma, del d.lgs 151\/2001, ai sensi dell\u2019art. 360 n. 3 c.p.c.<\/p>\n<p>Osserva il legislatore, in virt\u00f9 della delega contenuta nell\u2019art 15 della l. 53\/2000, ha esteso al padre lavoratore le tutele di cui beneficia la lavoratrice madre, ivi comprese quelle disciplinanti il divieto di licenziamento fino al compimento del primo anno di vita del bambino e le relative indennit\u00e0 economiche in caso di violazione del divieto e che la ratio della norma \u00e8 chiaramente ricavabile dalle disposizioni di cui all\u2019art 54 comma 6 ed in particolare 7 comma del d.lgs 151\/2001, le quali sanciscono la nullit\u00e0 del licenziamento del lavoratore o della lavoratrice causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per malattia del bambino, ed, in caso di fruizione del congedo di paternit\u00e0 di cui all\u2019art 28, il divieto di licenziamento del padre lavoratore.<\/p>\n<p>Lo spirito del legislatore \u00e8 ribadito nell\u2019art 55, commi 1 e 2, che ha previsto il diritto della lavoratrice a percepire l\u2019indennit\u00e0 prevista per il caso di licenziamento nell\u2019ipotesi di dimissioni volontarie nel periodo in cui opera il divieto di licenziamento, stabilendo che tale diritto \u00e8 esteso al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternit\u00e0. Evidenzia che proprio la portata delle norme richiamate rende palese che la disposizione di cui all\u2019art. 55 comma 4 non pu\u00f2 che essere letta in coordinamento con le disposizioni precedenti ed, in particolare, con il comma 7 dell\u2019art 54, quale norma di chiusura delle stesse, considerando che anche il successivo articolo 56, disciplinante il diritto al rientro ed alla conservazione del posto di lavoro, fa riferimento al lavoratore che abbia usufruito del congedo di paternit\u00e0. Non esiste, pertanto, secondo la ricorrente, un autonomo diritto di convalida delle dimissioni da parte del padre lavoratore finalizzato a tutelare il padre in quanto tale, rispetto al quale non vi sarebbe alcuna necessit\u00e0 di verificare la volont\u00e0 dimissionaria al fine di pervenire pregiudizi a suo carico, posto che nessun datore avrebbe interesse a favorire le dimissioni del lavoratore quando diventa padre se questi non chieda di usufruire dei congedi o dei permessi previsti dagli art.. 28 e 32 del citato testo unico.<\/p>\n<p>In ipotesi di mancata richiesta di congedo non esiste alcuna esigenza di tutela, n\u00e9 di una tutela ancora pi\u00f9 incisiva di quella prevista in caso di licenziamento. All\u2019esito della parte argomentativa, la ricorrente formula quesito, con il quale domanda se l\u2019art 55, comma 4, del D.lgs 151\/2002 vada interpretato nel senso che il regime di convalida si applichi esclusivamente al lavoratore che abbia fruito di congedo di paternit\u00e0 o lavoratore in quanto tale.<\/p>\n<p>Con il secondo motivo, la societ\u00e0 lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento all\u2019art 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, agli artt.28,32,54,e 55, primi quattro commi, del d.lgs 151\/2001, agli artt. 1175, 1735 e 2697 c.c., all\u2019art. 3 Cost., ai sensi dell\u2019art 360 n. 3 c.p.c., rilevando che il lavoratore non \u00e8 obbligato a effettuare alcuna comunicazione della gravidanza della moglie o della compagna, n\u00e9 a comunicare al datore ed agli enti previdenziali e di assistenza la notizia dell\u2019avvenuto parto, sicch\u00e9, aderendo all\u2019impostazione avallata in sentenza, il datore dovrebbe cautelativamente, in modo paradossale, richiedere sempre la convalida delle dimissioni volontarie rassegnate dal lavoratore, per mettersi al riparo dal rischio di successiva impugnazione strumentale delle dimissioni, con affermazione della relativa invalidit\u00e0 per nascita di un figlio, magari sconosciuta all\u2019azienda. Sarebbe, pertanto, onere del lavoratore almeno quello di rendere nota la nascita del figlio. Il motivo si conclude con quesito, con il quale si domanda se, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata della norma e per l\u2019esigenza di certezza de rapporti giuridici, le dimissioni devono essere convalidate solo laddove il datore o gli enti pubblici competenti siano a conoscenza della circostanza che il lavoratore \u00e8 divenuto padre e se l\u2019onere di provare che il datore sia stato preventivamente informato gravi sullo stesso lavoratore.<\/p>\n<p>Con il terzo motivo, la societ\u00e0 si duole della omessa pronuncia, con conseguente nullit\u00e0 della sentenza, ex art. 360 n. 4 c.p.c., in relazione agli artt. 161, 112, e 277\u00a0 c.p.c e\/o dell\u2019omessa insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, ex art. 360, n. 5, c.p.c., evidenziando come appaia lesivo dell\u2019autonomia negoziale dei privati subordinare l\u2019efficacia o validit\u00e0 di un negozio giuridico alla convalida di una amministrazione terza, senza porre contestualmente a carico del soggetto tutelato da tale regime il minimo onere di informazione, se non del datore di lavoro, almeno dell\u2019organo politico deputato all\u2019accertamento cui \u00e8 subordinata l\u2019efficacia e validit\u00e0 del negozio.<\/p>\n<p>Con il quarto motivo, ascrive alla decisione impugnata la violazione e \/o falsa applicazione di norme di diritto \u2013 artt 343, 421 e 434 c.p.pc \u2013 nonch\u00e9 l\u2019omessa e\/o insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, ai sensi dell\u2019art 360, nn. 3 e 5, c.p.c, assumendo che la Corte territoriale non avrebbe considerato che le difese erano state ritualmente riproposte e che le istanze istruttorie non erano state reiterate perch\u00e9 mai dedotto dall\u2019intimato di avere ritualmente informato il datore o gli enti competenti della sua paternit\u00e0. In ogni caso, doveva ritenersi che sussistesse l\u2019obbligo, ex art 421 c.p.c., di esercizio da parte del giudice dei poteri ufficiosi e non anche l\u2019onere di riproposizione da parte dell\u2019appellata di domande ed eccezioni non accolte in primo grado rimaste assorbite. Formula specifico quesito con il quale chiedere se, in caso di pluralit\u00e0 di domande o di eccezioni proposte non in via cumulativa ma alternativa e subordinata, si presuppone la soccombenza con riguardo ad alcune di esse ai fini dell\u2019onere di riproposizione di quelle rimaste assorbite, sollevate dalla parte che nella specie \u00e8 rimasta vittoriosa totalmente in primo grado.<\/p>\n<p>Infine, la societ\u00e0 chiede che, in caso di mancato accoglimento della interpretazione della norma proposta, si sospenda il giudizio con remissione alla Corte Costituzionale della questione della legittimit\u00e0 costituzionale della norma sotto il profilo della violazione dell\u2019art 3 della Costituzione, sostenendo al riguardo che si verrebbero irragionevolmente a parificare situazione diverse, non essendo conoscibile da parte del datore l\u2019evento nascita in difetto di una sua comunicazione, sotto il profilo dell\u2019eccesso di delega (art. 77 Cost.), in ragione\u00a0 del difetto di coordinamento dell\u2019art. 55, 4 comma, con il comma 7 del precedente art 54 del d. lgs. 151\/2001, essendosi preceduto non ad una semplice ricognizione di una disciplina gi\u00e0 esistente, ma ad un ampliamento dei contenuti della stessa in termini incoerente con il principio di ragionevolezza, logicit\u00e0, organicit\u00e0 e sistematicit\u00e0 e sotto il profilo della violazione del principio di certezza dei rapporti giuridici (art.. 24, 101, 102, e 104 Cost.)<\/p>\n<p>Il ricorso \u00e8 fondato.<\/p>\n<p>I primi due motivi di impugnazione, che si fondano, da un lato, sulla affermazione di una diversa interpretazione della norma (art. 55 comma 4 del d. lgs 151\/20019) e, dall\u2019altro, sulla considerazione che la norma, cos\u00ec come interpretata dal giudice del gravame, presupponga il verificarsi di una determinata situazione di conoscibilit\u00e0 dell\u2019evento nascita da parte del datore di lavoro destinato alle dimissioni del padre lavoratore, vanno trattati congiuntamente, involgendo l\u2019esame di profili comuni.<\/p>\n<p>Nello specifico, a ben considerare, non si \u00e8 al cospetto di una norma equivoca, quanto piuttosto di una norma da leggersi in stretta connessione con le disposizioni dei precedenti commi del medesimo articolo, ed in particolare, con quello (comma 2 dell\u2019art 55 d.lgs 151\/2001) che prevede che la disposizione di cui al precedente comma ( che sancisce che in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui \u00e8 previsto, a norma dell\u2019art 54 il divieto di licenziamento, l lavoratrice ha diritto alla indennit\u00e0 previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento) si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternit\u00e0.<\/p>\n<p>Deve, ai fini della comprensione del quadro normativo delineatosi con l\u2019emanazione del testo unico di cu al d. lgs 151\/2001, considerarsi che l\u2019art 11 del regolamento di esecuzione ( d.p.r. n. 1026 del 1976) della legge 1204 del 1971 (sulla tutela della lavoratrice madre) \u2013 norma che, durante il periodo in cui \u00e8 previsto dall\u2019art 2 della legge il divieto di licenziamento della lavoratrice madre, condiziona l\u2019efficacia delle dimissioni di quest\u2019ultima alla successiva convalida delle stesse ad opera dell\u2019ispettorato del lavoro \u2013 \u00e8 stato ritenuto, da orientamento giurisprudenziale espresso da questa corte prima dell\u2019entrata in vigore del citato d. lgs 151\/2001, illegittimo e da disapplicare dal giudice ordinario perch\u00e9, nell\u2019introdurre tale condizione di efficacia della dimissioni, detta una disciplina diversa e confliggente rispetto a quella prevista dall\u2019art 12 della legge, che non subordina ad alcuna condizione o verifica esterna l\u2019idoneit\u00e0 di tale dichiarazione unilaterale di recesso a risolvere immediatamente il rapporto di lavoro (cfr. Cass. 14.12.1996 n. 11181 ed, in senso conforme, Cass. 17.4.200 n. 4941). La norma introdotta dall\u2019art 18 della legge 53\/2000 ha, successivamente, previsto, al 2 comma, che \u201cLa richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento deve essere convalidata dal Servizio Ispezione della direzione provinciale del lavoro\u201d. Tale norma \u00e8 stata trasfusa nel testo unico delle disposisizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternit\u00e0 e paternit\u00e0, e a norma dell\u2019art 15 della stessa legge 8 Marzo 200, n. 53, che ha previsto, tra l\u2019altro, che nel testo unico dovesse provvedersi al coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo\u00a3.<\/p>\n<p>L\u2019evoluzione normativa suindicata deve essere considerata ai fini della corretta soluzione della questione, evidenziandosi che l\u2019estensione delle tutele previste per il caso di licenziamento in periodo di fruizione del congedo e fino al compimento di un anno di et\u00e0 del bambino anche al padre lavoratore, per il caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo di divieto di licenziamento, \u00e8 condizionata alla fruizione, appunto, del congedo di paternit\u00e0 e che risulterebbe priva di coordinamento con le norme che hanno previsto il divieto di licenziamento e disciplinato le dimissioni volontarie del lavoratore padre (art. 54 comma 7 ed art 55 commi 1 e 2 ) la previsione della necessit\u00e0 di convalida delle dimissioni del lavoratore a prescindere dalla fruizione del congedo da parte del predetto, prevista dalle precedenti disposizioni dello stesso testo unico, o a prescindere dalla conoscenza, da parte del datore della nascita del figlio del proprio dipendente. Ed invero, la disposizione, ove letta nel suo stretto tenore letterale, senza completarne la portata precettiva attraverso il criterio ermeneutico del significato alla stessa attribuibile in base all\u2019intenzione del legislatore, sarebbe anche in contrato con il principio della certezza dei rapporti giuridici, precludendo al datore di lavoro di accettare le dimissioni del lavoratore senza cautelativamente disporne la convalida dinnanzi al Servizio familiare del primo. N\u00e9 potrebbe considerarsi parificabile la situazione a quella della lavoratrice, per la quale la conoscibilit\u00e0 dello stato di gravidanza \u00e8 necessaria ai fini della fruizione del periodo di astensione obbligatoria del lavoro. Di qui la necessit\u00e0 di interpretare la norma in questione in stretta correlazione con le previsioni di cui alle precedenti disposizioni normative o, quanto meno, in modo costituzionalmente orientato, in funzione della evidenziata esigenza probatoria, il cui onere, evidentemente, non pu\u00f2 che ricadere sul lavoratore che intenda far valere le invalidit\u00e0 delle dimissioni non convalidate nei modi di legge. Peraltro, la possibilit\u00e0 per il lavoratore di avvalersi degli ulteriori congedi parentali previsti dall\u2019art 32 del decreto citato fino al compimento di otto anni del minore non rileva nei sensi sostenuti dal lavoratore ai fini della interpretazione della norma di cui all\u2019art 55 comma 4 dello stesso decreto, che diversamente dalla prima, non prevede in modo testuale, in caso di dimissioni, alcun collegamento con la nascita del figlio.<\/p>\n<p>Ogni altro rilievo avanzato nel terzo e quarto motivo di ricorso risulta assorbito dalle considerazioni che precedono nelle quali rifluiscono quelle sollecitate dalle ulteriori questioni, anche di costituzionalit\u00e0, prospettate in relazione agli oneri probatori ravvisabili in capo alle parti ed alle relativa ripartizione.<\/p>\n<p>Ne pu\u00f2 ritenersi fondato il rilievo del controricorrente di una non condivisibile apodittica presunzione di immunit\u00e0 del padre d ogni suggestione e \/o coercizione, ove non si colleghi in qualche modo la invalidit\u00e0 delle dimissioni non assistite dalla procedura garantistica della convalida alla conoscenza da parte del datore della situazione familiare del predetto, questa sola potendo giustificare una atteggiamento del datore che faciliti in qualche modo l\u2019intento dimissionario del lavoratore in un periodo di particolare debolezza, meritevole di maggiore tutela giuridica.<\/p>\n<p>Un\u2019interpretazione che sia aderente al principio di uguaglianza e alle esigenze di solidariet\u00e0 sociale invocate dal \u2026\u2026\u2026. Impone, pertanto, che si tenga conto della preventiva conoscenza dello stato che giustifica la tutela apprestata in favore anche del lavoratore padre.<\/p>\n<p>Essendo pacifico nel caso esaminato che la nascita del figlio del \u2026.. non sia stata resa nota al datore di lavoro all\u2019epoca delle dimissioni rassegnate dal predetto, e che quest\u2019ultimo non abbia neanche presentato istanza di fruizione del congedo per paternit\u00e0, deve ritenersi sussistente la denunziata erroneit\u00e0 dell\u2019interpretazione della norma di diritto, onde la sentenza va cassata in relazione all\u2019accoglimento dei motivi indicati, senza rinvio ( ai sensi dell\u2019articolo 384 c.p.c., comma1, ultimo periodo), in quanto la causa pu\u00f2 essere decisa nel merito, sulla base dell\u2019enunciata interpretazione della norma censurata \u2013 senza che siano necessari all\u2019uopo accertamenti di fatto \u2013 e, per l\u2019effetto, va rigettata la domanda del \u2026 intesa alla declatoria della invalidit\u00e0 delle dimissioni non convalidate.<\/p>\n<p>La peculiarit\u00e0\u00a0 della questione esaminata e la mancanza di precedenti giurisprudenziali di legittimit\u00e0 giustificano la compensazione integrale tra le parti delle spese dell\u2019intero processo.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">P.Q.M<\/p>\n<p>La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda del M. Compensa tra le parti le spese dell\u2019intero processo.<\/p>\n<p>Cos\u00ec deciso in ROMA, il 9.5.2012.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 1.10.2007, la Corte d\u2019Appello di Torino, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":668,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[5],"tags":[49],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>fruizione del congedo di paternit\u00e0 e dimissioni volontarie<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"l\u2019estensione delle tutele dell\u2019art 54 D.lgs 151\/2001 durante il periodo di divieto di licenziamento, per il caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo di divieto di licenziamento \u00e8 condizionata alla fruizione del congedo di 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