{"id":678,"date":"2016-07-18T17:30:25","date_gmt":"2016-07-18T15:30:25","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=678"},"modified":"2017-02-09T16:02:26","modified_gmt":"2017-02-09T15:02:26","slug":"678","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2016\/07\/18\/678\/","title":{"rendered":"Discriminazione Handicap, Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza del 26 aprile 2016, n. 8248"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\">REPUBBLICA ITALIANA<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">SEZIONE LAVORO<\/p>\n<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<\/p>\n<p>Dott. VENUTI Pietro &#8211; Presidente &#8211;<\/p>\n<p>Dott. MANNA Antonio &#8211; Consigliere &#8211;<\/p>\n<p>Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo &#8211; Consigliere &#8211;<\/p>\n<p>Dott. BERRINO Umberto &#8211; Consigliere &#8211;<\/p>\n<p>Dott. PATTI Adriano Piergiovanni &#8211; rel. Consigliere &#8211;<\/p>\n<p>ha pronunciato la seguente:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">SENTENZA<\/p>\n<p>sul ricorso 16775\/2013 proposto da:<\/p>\n<p>P.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, V.RENATO FUCINI 288, presso lo studio dell&#8217;avvocato ROBERTO RENZI, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato MANOLA DI PASQUALE, giusta delega in atti;<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">&#8211; ricorrente &#8211;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">contro<\/p>\n<p>UNIONE DEL COMMERCIO DEL TURISMO E SERVIZI PROVINCIA TERAMO, C.F. (OMISSIS), in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 44, presso lo studio dell&#8217;avvocato MATTIA PERSIANI, che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato FRANCO DI TEODORO, giusta delega in atti;<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">&#8211; controricorrente &#8211;<\/p>\n<p>avverso la sentenza n. 514\/2013 della CORTE D&#8217;APPELLO di L&#8217;AQUILA, depositata il 7\/05\/2013 R.G.N. 763\/2012;<\/p>\n<p>udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17\/02\/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;<\/p>\n<p>udito l&#8217;Avvocato DI PASQUALE MANOLA;<\/p>\n<p>udito l&#8217;Avvocato PERSIANI MATTIA;<\/p>\n<p>udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l&#8217;improcedibilit\u00e0 o in subordine l&#8217;inammissibilit\u00e0 del ricorso.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">SVOLGIMENTO DEL PROCESSO<\/p>\n<p>La Corte d&#8217;appello di L&#8217;Aquila, in parziale riforma della sentenza di primo grado (che aveva accertato la nullit\u00e0 del licenziamento intimato il 20 agosto 2007 dall&#8217;Unione del Commercio del Turismo e dei Servizi della provincia di Teramo nei confronti del proprio dipendente P.A., in quanto discriminatorio per la sua condizione di non vedente e condannato la prima alla reintegrazione del secondo nel posto di lavoro ed al pagamento, in suo favore a titolo risarcitorio, di somma pari alle retribuzioni maturate dal licenziamento all&#8217;effettiva reintegrazione, rigettandone tuttavia le domande di qualificazione dirigenziale e risarcitorie per danni biologico, patrimoniale e non, morale e all&#8217;immagine), con sentenza 7 maggio 2013, dichiarava il licenziamento illegittimo e condannava la societ\u00e0 datrice, al pagamento, in suo favore a titolo risarcitorio, di somma pari a sei mensilit\u00e0 dell&#8217;ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre rivalutazione ed interessi, rigettando nel resto l&#8217;appello principale della datrice ed integralmente quello incidentale del lavoratore e cos\u00ec compensando le spese di entrambi i gradi in misura della met\u00e0, con posizione della met\u00e0 residua a carico dell&#8217;Unione soccombente prevalente.<\/p>\n<p>A motivo della decisione, la Corte territoriale escludeva, nel preliminare esame del primo profilo di appello incidentale, il riconoscimento della qualifica dirigenziale al lavoratore, per la non provata corrispondenza delle funzioni svolte (in difetto delle previste autonomia, discrezionalit\u00e0 e determinazione di indirizzo) alla qualifica dirigenziale rivendicata. Quanto al licenziamento, oggetto di appello principale della societ\u00e0 datrice, ne negava la nullit\u00e0, riconoscendone piuttosto l&#8217;illegittimit\u00e0, per essere la condizione di non vedente del lavoratore (non gi\u00e0 ragione di discriminazione, ma) presupposto di fatto del contestato non proficuo svolgimento della prestazione lavorativa, non integrante neppure giusta causa n\u00e8 giustificato motivo soggettivo: con la conseguente illegittimit\u00e0 del licenziamento e la coerente tutela obbligatoria, tenuto conto della natura e delle dimensioni della datrice, con liquidazione del danno alla stregua dei criteri indicati dalla\u00a0L. n. 604 del 1966,<em>\u00a0art.\u00a0<\/em><a href=\"http:\/\/bd01.leggiditalia.it\/cgi-bin\/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000114205ART8\"><em>8<\/em><\/a>; ribadita, infine, la carenza di prova degli ulteriori danni nuovamente domandati dal lavoratore in via di appello incidentale, interamente respinto. Con atto notificato il 4 (15) luglio 2013, P.A. ricorre per cassazione con tre motivi, cui resiste l&#8217;Unione del Commercio del Turismo e dei Servizi della provincia di Teramo con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi\u00a0dell&#8217;art. 378 c.p.c..<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">MOTIVI DELLA DECISIONE<\/p>\n<p>Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1 CCNL per i dirigenti di azienda del terziario del 27 maggio 1994, 26 dello Statuto di Confcommercio e vizio di motivazione in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per erronea esclusione della qualifica di direttore in proprio favore, avendo egli effettivamente svolto le funzioni ad essa corrispondenti, secondo la previsione statutaria ed essendo tale qualifica classificata dirigenziale dalla norma contrattuale collettiva: e ci\u00f2 anche per illogicit\u00e0 e contraddittoriet\u00e0 argomentativa, frutto di una non corretta valutazione probatoria, sulla base delle rappresentate risultanze istruttorie, criticamente illustrate.<\/p>\n<p>Con il secondo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione\u00a0dell&#8217;art. 2697 c.c.,\u00a0L. n. 300 del 1970,\u00a0<em>art.\u00a0<\/em>15,\u00a0L. n. 108 del 1990,\u00a0art.\u00a03, e vizio di motivazione in relazione\u00a0all&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per il mancato riconoscimento della natura discriminatoria del licenziamento in difetto di prova della non proficuit\u00e0 della prestazione lavorativa, di cui ravvisata la condizione di cecit\u00e0 del lavoratore presupposto di fatto, invece esclusiva ragione del licenziamento.<\/p>\n<p>Con il terzo, il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione\u00a0all&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per mancato riconoscimento di danni ulteriori (alla professionalit\u00e0 patrimoniale e non, all&#8217;immagine, biologico) rispetto a quelli risarcibili in conseguenza della illegittimit\u00e0 del licenziamento, denunciati e deducibili, anche in via presuntiva, di cui offerto,idonea prova documentale ed orale.<\/p>\n<p>Il primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 1 CCNL per i dirigenti di azienda del terziario del 27 maggio 1994, 26 dello Statuto di Confcommercio e vizio di motivazione, per erronea esclusione della qualifica di direttore in proprio favore, \u00e8 inammissibile.<\/p>\n<p>Il profilo di formale denuncia di violazione di norme di diritto non integra gli appropriati requisiti di erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta regolata dalla disposizione di legge, mediante specificazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l&#8217;interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimit\u00e0 o dalla prevalente dottrina (Cass. 26 giugno 2013, n. 16038; Cass. 28 febbraio 2012, n. 3010; Cass. 31 maggio 2006, n. 12984).<\/p>\n<p>Pi\u00f9 specificamente, l&#8217;art. 1 CCNL per i dirigenti di azienda del terziario del 27 maggio 1994 (indicato come prodotto sub doc. n. 17 in fascicolo di primo grado e debitamente trascritto a pg. 8 del ricorso l&#8217;art. 1, secondo cui: &#8220;1. Sono dirigenti a norma\u00a0dell&#8217;art. 2094 c.c<em><u>.<\/u><\/em>, ed agli effetti del presente contratto, coloro che, rispondendo direttamente all&#8217;imprenditore o ad altro dirigente a ci\u00f2 espressamente delegato, svolgono funzioni aziendali di elevato grado di professionalit\u00e0, con ampia autonomia e discrezionalit\u00e0 e iniziativa e col potere di imprimere direttive a tutta l&#8217;impresa o ad una sua parte autonoma. 2. La qualifica di dirigente comporta la partecipazione e la collaborazione, con la responsabilit\u00e0 inerente al proprio ruolo, all&#8217;attivit\u00e0 diretta a conseguire l&#8217;interesse dell&#8217;impresa ed il fine della sua utilit\u00e0 sociale. 3. Sono dirigenti, a titolo esemplificativo: i direttori; i condirettori; i vice direttori; gli institori, a norma\u00a0dell&#8217;art. 2203 c.c.\u00a0e ss.; i procuratori, di cui\u00a0all&#8217;art. 2209 c.c., con stabile mandato ad negotia; i capi di importanti servizi e uffici, sempre che le loro funzioni si esercitino nelle condizioni specificate nei commi precedenti&#8221;) non \u00e8 stato contestato nella sua interpretazione in diritto.<\/p>\n<p>Essa \u00e8 stata, d&#8217;altro canto, corretta nell&#8217;individuazione (all&#8217;ultimo capoverso di pg. 3 della sentenza) delle caratteristiche della qualifica dirigenziale nella preposizione, come alter ego dell&#8217;imprenditore, alla direzione dell&#8217;intera organizzazione aziendale ovvero ad una branca o settore autonomo di essa, con investitura di attribuzioni che, per la loro ampiezza e per i poteri di iniziativa e di discrezionalit\u00e0 comportati, gli consentano, sia pure nell&#8217;osservanza delle direttive programmatiche del datore di lavoro, di imprimere un indirizzo ed un orientamento al governo complessivo dell&#8217;azienda, assumendo la corrispondente responsabilit\u00e0 ad alto livello (Cass. 16 settembre 2015, n. 18165; Cass. 22 dicembre 2006, n. 17464); ovvero nella sufficienza dell&#8217;ampia responsabilit\u00e0 demandata, nell&#8217;ambito della sua qualificazione professionale, al dipendente che operi con un corrispondente grado di autonomia e responsabilit\u00e0, con riferimento, in considerazione della complessit\u00e0 della struttura dell&#8217;azienda, alla molteplicit\u00e0 delle dinamiche interne e alle diversit\u00e0 delle forme di estrinsecazione della funzione dirigenziale (non sempre riassumibili a priori in termini compiuti) ed alla contrattazione collettiva di settore (Cass. 24 giugno 2009, n. 14835).<\/p>\n<p>Oggetto di effettiva contestazione \u00e8 stata piuttosto la valutazione probatoria dei poteri di iniziativa e discrezionalit\u00e0 goduti da P.A. ai fini dell&#8217;integrazione del suo effettivo esercizio delle mansioni di direttore (come esposto ai primi tre capoversi di pg. 4 della sentenza): ma ci\u00f2 integra un accertamento in concreto della sussistenza delle condizioni necessarie per l&#8217;inquadramento del funzionario in una o altra categoria, che costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimit\u00e0 soltanto per vizi di motivazione (Cass. 22 dicembre 2006, n. 17464). Ed oggi, neppure pi\u00f9 deducibili alla luce dell&#8217;attuale testo\u00a0dell&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (di denuncia &#8220;per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che \u00e8 stato oggetto di discussione tra le parti&#8221;), applicabile ratione temporis per la pubblicazione della sentenza impugnata in data posteriore (7 maggio 2013) al trentesimo giorno successivo a quella di entrata in vigore della\u00a0L. 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del\u00a0decreto legge 22 giugno 2012, n. 83\u00a0(12 agosto 2012), secondo la previsione dell&#8217;art. 54, comma 3, del D.L. citato.<\/p>\n<p>Ed infatti, esso introduce nell&#8217;ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all&#8217;omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia): con la conseguenza della doverosa indicazione dal ricorrente del &#8220;fatto storico&#8221;, il cui esame sia stato omesso, del &#8220;dato&#8221;, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, del &#8220;come&#8221; e del &#8220;quando&#8221; tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e della sua &#8220;decisivit\u00e0&#8221;; fermo restando che l&#8217;omesso esame di elementi istruttori non integra, di per s\u00e8, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorch\u00e8 la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Sicch\u00e8, detta riformulazione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati\u00a0dall&#8217;art. 12 preleggi, come riduzione al &#8220;minimo costituzionale&#8221; del sindacato di legittimit\u00e0 sulla motivazione (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053).<\/p>\n<p>Quanto, infine, all&#8217;art. 26 dello Statuto di Confcommercio, esso \u00e8 insindacabile in sede di legittimit\u00e0 quale atto negoziale, in difetto, come appunto nel caso di specie, di deduzione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale violati, ai sensi degli artt. 1362 ss. c.c. (Cass. 18 aprile 2008, n. 10218; Cass. 1 novembre 2007, n. 23569).<\/p>\n<p>Il secondo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione\u00a0dell&#8217;art. 2697 c.c.,\u00a0L. n. 300 del 1970,\u00a0art.\u00a015,\u00a0L. n. 108 del 1990,<em>\u00a0art.\u00a0<\/em>3, e vizio di motivazione, per il mancato riconoscimento della natura discriminatoria del licenziamento in difetto di prova della non proficuit\u00e0 della prestazione lavorativa, \u00e8 invece fondato.<\/p>\n<p>Ed infatti, il licenziamento \u00e8 stato intimato al lavoratore sulla base della contestazione di avere appreso l&#8217;ente datore in ritardo, rispetto all&#8217;accertamento, il riconoscimento al proprio dipendente dello status di invalido civile, in quanto non vedente. E da ci\u00f2 la conseguenza tratta, senza disposizione di alcun accertamento sanitario a norma della\u00a0L. n. 300 del 1970,\u00a0art.\u00a05, u.c., del non avere &#8220;almeno a far data dal riconoscimento della&#8230; patologia,&#8230;<\/p>\n<p>pi\u00f9 reso proficuamente le prestazioni per le quali&#8230; assunto e dedotte in contratto, attuando artifizi per occultare tale condizione&#8221;, con la conclusione apodittica, per cui: In ogni caso se \u00e8 vero che Lei \u00e8 stato riconosciuto invalido civile in quanto non vedente e che per tale ragione beneficia delle provvidenze di legge, \u00e8 indubbio come tale condizione La renda inidoneo alle mansioni dedotte in contratto&#8221;.<\/p>\n<p>Il tenore letterale della lettera, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale e secondo quanto invece a suo tempo accertato dal Tribunale, radica il convincimento che proprio la condizione di non vedente del lavoratore sia stata la ragione esclusiva del licenziamento intimatogli: tanto pi\u00f9 che la stessa Corte aquilana ha contraddittoriamente rilevato che &#8220;la incapacit\u00e0 a rendere proficuamente la prestazione di lavoro \u00e8 correlata non ad effettive disfunzioni rilevate nello svolgimento dei compiti di pertinenza del P., posto che nessun fatto specifico gli viene rimproverato, ma alla sua condizione di invalidit\u00e0&#8230; che non ha impedito per\u00f2 al P., almeno fino a che \u00e8 durato il rapporto, di svolgere le sue attivit\u00e0&#8221; (cos\u00ec all&#8217;ultimo capoverso di pg. 4 della sentenza).<\/p>\n<p>Ed inoltre, neppure \u00e8 emerso, secondo l&#8217;accertamento condotto dalla Corte territoriale, che il predetto facesse lavorare al proprio posto altri impiegati (come illustrato al primo capoverso di pg. 5 della sentenza): con ci\u00f2 neppure configurandosi gli &#8220;artifizi&#8221; contestati, certamente non integrati da un&#8217;omessa rivelazione della propria condizione di handicap visivo, nel perdurante svolgimento della prestazione lavorativa.<\/p>\n<p>L&#8217;assunto della consistenza dello stato di cecit\u00e0 del lavoratore, non gi\u00e0 quale ragione esclusiva del licenziamento, ma quale presupposto di fatto della non proficuit\u00e0 della prestazione lavorativa appare poi smentito dall&#8217;accertato difetto di prova al riguardo: &#8220;atteso che l&#8217;Unione non ha dato prova del fatto che la condizione di carenza visiva abbia ostacolato la capacit\u00e0 del P. di rendere proficuamente la prestazione, avendo ci\u00f2 affermato come ipotetica conseguenza della cecit\u00e0, ma mai provato&#8221; (cos\u00ec in fine del primo periodo di pg. 5 della sentenza).<\/p>\n<p>Ed allora appaiono integrate le violazioni di legge denunciate, per la non corretta sussunzione della concreta fattispecie accertata in quella astratta regolata dalla\u00a0<em>L. n. 108 del 1990,\u00a0art.\u00a03<\/em>, e\u00a0L. n. 300 del 1970,\u00a0<em>art.15<\/em>, in ordine al licenziamento per ragioni di discriminazione da handicap. Ed infatti, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi\u00a0<em>dell&#8217;art. 360 c.p.c.<\/em>, comma 1, n. 3, ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione (che pu\u00f2 concernere soltanto una questione di fatto e mai di diritto) posta dal giudice a fondamento della decisione (id est: del processo di sussunzione), per l&#8217;esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata male applicata (Cass. 15 dicembre 2014, n. 26307; Cass. 24 ottobre 2007, n. 22348). Sicch\u00e8, il processo di sussunzione, nell&#8217;ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata: come appunto nel caso di specie, in cui \u00e8 risultata invece controversa l&#8217;applicazione della norma di diritto.<\/p>\n<p>A ci\u00f2 provveder\u00e0, in ragione della cassazione della sentenza in relazione al motivo qui scrutinato e (per le superiori ragioni) accolto, con assorbimento del terzo (vizio di motivazione, per mancato riconoscimento di danni ulteriori rispetto a quelli risarcibili in conseguenza della illegittimit\u00e0 del licenziamento), la Corte d&#8217;appello di L&#8217;Aquila, in diversa composizione, in sede di rinvio, che pure provveder\u00e0 alla regolazione delle spese del giudizio di legittimit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">P.Q.M<\/p>\n<p>La Corte rigetta il primo motivo; accoglie il secondo, assorbito il terzo; cassa la sentenza con rinvio, anche per le spese del giudizio, alla Corte d&#8217;appello di L&#8217;Aquila, in diversa composizione.<\/p>\n<p>Cos\u00ec deciso in Roma, il 17 febbraio 2016.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott.<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":679,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[37,5],"tags":[24],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Discriminazione handicap, licenziamento,prestazione meno proficua<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"E&#039; nullo il licenziamento per discriminazione da handicap che risulta quando sia stato intimato sull&#039;affermazione che l&#039;invalidit\u00e0 del lavoratore abbia impedito di 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