{"id":695,"date":"2016-09-12T11:32:53","date_gmt":"2016-09-12T09:32:53","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=695"},"modified":"2016-09-12T11:32:53","modified_gmt":"2016-09-12T09:32:53","slug":"trib-pisa-ord-set-2014-discr-minore-disabile-mancato-accoglimento-istituto-scolastico","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2016\/09\/12\/trib-pisa-ord-set-2014-discr-minore-disabile-mancato-accoglimento-istituto-scolastico\/","title":{"rendered":"Discriminazione minore disabile, mancato accoglimento in un istituto scolastico, Tribunale di Pisa, ordinanza 4 settembre 2014."},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\">TRIBUNALE DI PISA<\/p>\n<p>Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 4744\/2014 promosso da<\/p>\n<p>C.M. con il patrocinio dell\u2019avv. RIGHINI ALESSIO e dell\u2019avv. elettivamente domiciliato in VIA TOSCO ROMAGNO-LA 191 \u2013 CASCINA presso il difensore avv. RIGHINI ALESSIO<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">RICORRENTE\/I<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">contro<\/p>\n<p>LICEO STATALE C. CARDUCCI &#8211; MIUR (C.F. ) con il patrocinio dell\u2019avv. e dell\u2019avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">RESISTENTE\/I<\/p>\n<p>Il Giudice dott. Eleonora Polidori,<\/p>\n<p>a scioglimento della riserva assunta all\u2019udienza del 29\/08\/2014,<\/p>\n<p>ha pronunciato la seguente<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">ORDINANZA<\/p>\n<p>Con ricorso ai sensi dell\u2019art. 3 e 4 L. n. 67\/2006, la sig.ra C M (e successivamente il sig. C M) nella loro qualit\u00e0 di genitori esercenti la potest\u00e0 legale sul figlio minore, A C, adivano questo Tribunale chieden-do l\u2019accoglimento delle seguenti conclusioni:<\/p>\n<p>\u201cVoglia Il Tribunale di Pisa, ritenuto e dichiarato, in via preliminare, per le causali esposte in narrativa, che il mancato accoglimento del minore nel Liceo Musicale costituisce atto e\/o comportamento discriminatorio, ordinare la cessazione del comportamento e\/o della condotta e\/o dell&#8217;atto discriminatorio pregiudizievole, adottando ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. Con vittoria di spese ed onorari di causa.\u201d.<\/p>\n<p>Ricorso e decreto di fissazione dell\u2019udienza di comparizione delle parti venivano ritualmente notificati alle parti convenute Ministero dell\u2019Istruzione dell\u2019Universit\u00e0 e della Ricerca Scientifica e al Liceo Statale G. Carducci di Pisa.<\/p>\n<p>A sostegno del ricorso i ricorrenti espongono quanto segue:<\/p>\n<p>1) Sono genitori di A C, ragazzino affetto da una disabilit\u00e0 grave, ai sensi e per gli effetti dell\u2019art. 3, comma 3, legge n. 104\/92 (v. verbale di visita collegiale ex art. 4 della citata legge prodotto sub allegato n. 1), in quanto affetto da una grave forma di autismo per la quale \u00e8 seguito sin dall&#8217;anno 2002 dalla USL di Pisa, reparto neuropsichiatria infantile, oggi nella persona del Dott. B;<\/p>\n<p>2) Il Dott. B, nella sua qualit\u00e0 di neuropsichiatra infantile dell\u2019ASL di Pisa, ha partecipato alla redazione del piano educativo individualizzato (P.E.I.) al fine di elaborare un progetto didattico adeguato alla personalit\u00e0 del minore nonch\u00e9 alle sue inclinazioni scolastiche; nei P.E.I. redatti nel corso degli ultimi anni e nella relazione del Dott. B datata 2 luglio 2014 (allegati), \u00e8 sempre stata sottolineata ed evidenziata l\u2019importanza della musica per il ragazzo, input verso il quale Andrea mostra interesse e mezzo attraverso il quale egli riesce ad integrarsi ed esprimersi. Il predetto specialista ha altres\u00ec sottolineato come il ragazzo, durante lo svolgimento di attivit\u00e0 connesse all&#8217;educazione musicale, abbia dimostrato di essere maggiormente in grado &#8220;di rispettare le regole della classe, di controllare i tic e di entrare in relazione con i compagni&#8221;, ritenendo conseguentemente fondamentale per lo stesso &#8220;la realizzazione di un Piano Educativo Individualizzato che preveda prevalentemente le attivit\u00e0 motivanti sopradescritte, con le quali sostenere l&#8217;autostima, il raggiungimento del successo e stimolare le potenzialit\u00e0 di sviluppo cognitivo ed affettivo&#8221;;<\/p>\n<p>3) per le suddette motivazioni la madre iscriveva suo figlio al costituendo Liceo Musicale di Pisa;<\/p>\n<p>in data 5 aprile 2014 A C veniva sottoposto ad un test di ammissione predisposto direttamente dall&#8217;insegnante di sostegno e senza che il ragazzo (n\u00e9 la commissione esaminatrice) fossero preventivamente preparati alla prova, in spregio ai numerosi P.E.I. del disabile ed alla sua condizione; infatti, da una attenta lettura dei P.E.I. e della relazione del Dott. B, la disabilit\u00e0 del ragazzo si manifesta prevalentemente in disturbi di tipo comportamentale, essendo segnalate &#8220;gravi difficolt\u00e0 di regolazione, scarso controllo degli impulsi, ansia prestazionale, tendenza all&#8217;isolamento, stereotipie motorie, disagio in situazioni nuove e poco strutturate&#8221;;<\/p>\n<p>Tanto premesso, assumono i ricorrenti che le condizioni di disabilit\u00e0 del ragazzo erano (e sono) tali per cui lo stesso non avrebbe dovuto essere sottoposto a prova alcuna, pur se diversificata, in quanto quest&#8217;ultimo, soprattutto sotto stress ed in ambienti a lui non familiari e davanti a persone sconosciute, tende a chiudersi ancor di pi\u00f9 in se stesso e a non interagire in alcuna maniera con i presenti, isolandosi dal contesto ed accentuando le stereotipie motorie.<\/p>\n<p>A conferma, evidenziano che i problemi comportamentali del ragazzo erano emersi chiaramente nel corso della prova a cui \u00e8 stato sottoposto, come risulta dal verbale di scrutinio che producevano.<\/p>\n<p>Rilevano inoltre che l&#8217;art. 20 della L. 104\/92, come modificato dal D.L. 90\/14, relativamente alle prove d&#8217;esame nei concorsi pubblici e per l&#8217;abilita-zione alle professioni, stabilisce che &#8220;la persona handicappata affetta da invalidit\u00e0 uguale o superiore all&#8217;80% non \u00e8 tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista&#8221;, principio questo che, assumevano i ricorrenti, a maggior ragione, \u00e8 da ritenersi applicabile in un ambito, quale quello scola-stico, in cui il disabile forma la propria personalit\u00e0.<\/p>\n<p>Tutto ci\u00f2 premesso, lamentano pertanto i ricorrenti che la condotta tenuta dalle amministrazioni integra una discriminazione da parte delle Amministrazioni convenute.<\/p>\n<p>In giudizio si costituivano ritualmente entrambe le parti resistenti con il ministero dell\u2019Avvocatura Distrettuale di Firenze, che sostenevano l\u2019infondatezza del ricorso e ne chiedevano il rigetto.<\/p>\n<p>La materia \u00e8 disciplinata dalla Legge 1 marzo 2006, n. 67 che ha assicurato la tutela giudiziaria delle persone con disabilit\u00e0 vittime di discriminazioni e che \u00e8 stata recentemente modificata dall\u2019art. 28 d. lvo. 150\/11, secondo cui le controversie in materia di discriminazione di cui all&#8217;articolo 3 della legge 1\u00b0 marzo 2006, n. 67, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dalla stessa norma ed \u00e8 competente il tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio.<\/p>\n<p>\u00c8 la stessa norma dell\u2019art. 28 cit. che testualmente prevede che \u201ccon l&#8217;ordinanza che definisce il giudizio il giudice pu\u00f2 (..) ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell&#8217;atto discriminatorio pregiudizievole, adottando, <strong><em>anche nei confronti della pubblica amministrazione<\/em><\/strong>, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. Al fine di impedire la ripetizione della discriminazione, il giudice pu\u00f2 ordinare di adottare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. Nei casi di comportamento discriminatorio di carattere collettivo, il piano e&#8217; adottato sentito l&#8217;ente collettivo ricorrente\u201d.<\/p>\n<p>\u00c8 bene richiamare il quadro normativo in materia di integrazione scolastica dei minori diversamente abili.<\/p>\n<p>La Legge 5 febbraio 1992, n. 104, &#8220;Legge-quadro per l&#8217;assistenza, l&#8217;integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate&#8221;, all\u2019art. 12, sancisce il diritto all&#8217;educazione e all&#8217;istruzione, prevedendo al comma secondo che \u201c\u00e8 garantito il diritto all&#8217;educazione e all&#8217;istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie\u201d e ai commi successivi che \u201cl&#8217;integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialit\u00e0 della persona handicappata nell&#8217;apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. L&#8217;esercizio del diritto all&#8217;educazione e all&#8217;istruzione non pu\u00f2 essere impedito da difficolt\u00e0 di apprendimento n\u00e9 da altre difficolt\u00e0 derivanti dalle disabilit\u00e0 connesse all&#8217;handicap\u201d.<\/p>\n<p>Tale norma prevede poi la predisposizione di piani di studio individualizzati con l\u2019obiettivo di porre in rilievo sia le difficolt\u00e0 di apprendimento conseguenti alla situa-zione di handicap e le possibilit\u00e0 di recupero, sia le capacit\u00e0 possedute che devono esse-re sostenute, sollecitate, progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.<\/p>\n<p>Il successivo articolo 13 garantisce poi l\u2019integrazione scolastica, mentre, per quanto in questa particolarmente interessa l\u2019art. 16 disciplina la \u201cvalutazione del rendimento e prove d&#8217;esame\u201d, prevedendo che \u201cnella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti \u00e8 indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attivit\u00e0 integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline\u201d e che \u201cnell&#8217;ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi pi\u00f9 lunghi per l&#8217;effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l&#8217;autonomia e la comunicazione\u201d.<\/p>\n<p>Come si vede, la legge ammette che il disabile sia sottoposto a prove d\u2019esame, ma ritiene questo Giudice che, rispetto alla prova d\u2019esame, diverso sia il caso della prova d\u2019ingresso come quella cui \u00e8 stato sottoposto il C.<\/p>\n<p>Ed invero, con la prova cui \u00e8 stato sottoposto il disabile A C non si mirava a valutare l\u2019esito dello specifico percorso di apprendimento scolastico, quanto piuttosto a verificare, sia pure a mezzo dell\u2019insegnante di sostegno, il previo possesso da parte del ragazzo di \u201cspecifiche competenze musicali o coreutiche\u201d cos\u00ec come previsto per tutti i candidati dall\u2019art. 7 del DPR n. 89 del 15.3.2010, richiamato anche da parte resistente.<\/p>\n<p>In sostanza, mentre la prova d\u2019esame di cui al citato art. 13 \u00e8 volta a valutare i risultati raggiunti (anche attraverso il lavoro dei docenti specializzati nel sostegno) all\u2019esito del percorso scolastico individualizzato nell\u2019interesse esclusivo del disabile (percorso che deve essere stato realizzato con l\u2019osservanza di tutte le norme specifiche), diversamente la prova d\u2019ingresso in questione, con il diverso obiettivo anche di limitare il numero degli allievi, mirava a valutare competenze gi\u00e0 insite nei candidati (frutto quindi di loro specifiche doti naturali, interessi, inclinazioni), competenze che, all\u2019evidenza, possono non ricorrere nei soggetti portatori di handicap proprio a causa essenzialmente della propria disabilit\u00e0.<\/p>\n<p>In sintesi, quello che appare effettivamente discriminante \u00e8 l\u2019avere sottoposto un minore gravemente disabile come A C non gi\u00e0 a una prova d\u2019esame all\u2019esito di un ciclo scolastico, quanto piuttosto ad una prova preliminare, ad una selezione preliminare di ingresso dichiaratamente \u201cpreordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche\u201d, senza previamente interrogarsi se il ragazzo fosse per la sua patologia in grado di possedere tali prerequisiti ovvero se il lavoro scolastico affrontato dal disabile in precedenza lo avesse effettivamente posto in condizioni di ambi-re anch\u2019egli, e nonostante il suo handicap, al possesso di specifiche competenze musi-cali o coreutiche.<\/p>\n<p>E che l\u2019interpretazione pi\u00f9 corretta della nozione di \u201cprove d\u2019esame\u201d di cui al cit. art. 16, sia quella ora detta (e limitata quindi alla valutazione degli esiti del percorso mirato di studi) e non possa estendersi a ricomprendere anche la prova preliminare di ingresso, si ricava anche implicitamente da tutta la ratio della legge medesima, cos\u00ec come esplicitata anche dal successivo art. 20 che disciplinando il diverso settore delle \u201cprove d&#8217;esame nei concorsi pubblici e per l&#8217;abilitazione alle professioni\u201d, al comma 2-bis dispone \u201cLa persona handicappata affetta da invalidit\u00e0 uguale o superiore all&#8217;80% non \u00e8 tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista\u201d.<\/p>\n<p>\u00c8 quindi corretta l\u2019osservazione dei ricorrenti: se un invalido grave non pu\u00f2 essere sottoposto a una prova preselettiva per l\u2019accesso ad un\u2019attivit\u00e0 lavorativa (nella quale solitamente \u00e8 richiesta pur sempre una prestazione anche al disabile), a maggior ragione un invalido grave non deve poter essere sottoposto ad una prova d\u2019ingresso preselettiva per accedere ad una scuola secondaria finalizzata esclusivamente al completamento della sua educazione e della sua istruzione.<\/p>\n<p>In sintesi, si ritiene che la condotta delle amministrazioni convenute abbia integrato una discriminazione anche alla luce dei principi fissati dalla legge 1\/3\/2006 n. 67, (volta appunto a promuovere \u201cla piena attuazione del principio di parit\u00e0 di trattamento e delle pari opportunit\u00e0 nei confronti delle persone con disabilit\u00e0 (..) al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali\u201d).<\/p>\n<p>In particolare, l\u2019art. 2 della medesima legge che definisce la nozione di discriminazione, tra l\u2019altro cos\u00ec si esprime: \u201csi ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilit\u00e0 in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone\u201d.<\/p>\n<p>Ebbene \u00e8 proprio questo che \u00e8 accaduto nel caso di specie: un atto apparentemente neutro, la prova di ingresso ad una scuola secondaria, ha posto un disabile grave in una posizione di svantaggio rispetto alle persone normodotate, perch\u00e9 era tesa alla verifica del possesso di prerequisiti gi\u00e0 in possesso del candidato (e all\u2019evidenza non presenti purtroppo nel giovane disabile A C) e non gi\u00e0 dell\u2019esito di un percorso di studi elaborato su misura per la sua patologia.<\/p>\n<p>In conclusione, il Tribunale ritiene chiaramente sussistente la discriminazione perpetrata ai danni del figlio dei ricorrenti per averlo sottoposto alla prova preordinata alla verifica del previo possesso di specifiche competenze musicali e coreutiche.<\/p>\n<p>Il ricorso deve essere quindi accolto nei termini di cui al dispositivo, ordinando al Mini-stero dell\u2019Istruzione, dell\u2019Universit\u00e0 e della ricerca scientifica (MIUR) e al Liceo Carducci di consentire l\u2019iscrizione, l\u2019ammissione e la frequenza da parte di C A del Liceo Musicale.<\/p>\n<p>Spese secondo soccombenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">P.Q.M.<\/p>\n<p>Il Tribunale di Pisa, in persona del Giudice dott. E. Polidori, decidendo sul ricorso, cos\u00ec provvede:<\/p>\n<p>Dichiara che il mancato accoglimento del minore A C nel Liceo Musicale costituisce atto e\/o comportamento discriminatorio;<\/p>\n<p>ordina la cessazione della condotta discriminatoria e per l\u2019effetto ordina alle parti convenute di consentire immediatamente e comunque entro il giorno 10 settembre 2014 a C A l\u2019iscrizione, l\u2019ammissione e la frequenza del Liceo Musicale G. Carducci per l\u2019anno scolastico in procinto di cominciare;<\/p>\n<p>condanna le parti resistenti alle spese che liquida in \u20ac. 2.500,00 per compensi ai difensori ed \u20ac 125,00 per esborsi, oltre accessori di legge.<\/p>\n<p>Pisa, 4 settembre 2014<\/p>\n<p>Il Giudice<\/p>\n<p>dott. Eleonora Polidori<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>TRIBUNALE DI PISA Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 4744\/2014 promosso da C.M. con il patrocinio dell\u2019avv. 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