{"id":709,"date":"2016-09-21T18:48:13","date_gmt":"2016-09-21T16:48:13","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=709"},"modified":"2016-09-21T18:48:13","modified_gmt":"2016-09-21T16:48:13","slug":"tribunale-civile-di-lodi-ordinanza-30-ottobre-2009","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2016\/09\/21\/tribunale-civile-di-lodi-ordinanza-30-ottobre-2009\/","title":{"rendered":"Licenziamento a seguito di fruizione di permessi ex art 33, l 104\/92. Tribunale Civile di Lodi, Ordinanza 30 ottobre 2009"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><strong>TRIBUNALE CIVILE DI LODI<\/strong><\/p>\n<p>Il Giudice del Lavoro\u00a0 Dr. Elena Giuppi<\/p>\n<p>ha pronunciato la seguente<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 ORDINANZA<\/strong><\/p>\n<p>nel procedimento proposto ex art.4 Dlgs 216\\2003 da<\/p>\n<p>G.C. L. -ricorrente-<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">contro<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">FONDAZIONE EDUCATORI DEL TERZO MILLENNIO \u2013CENTRO SCOLASTICO GIOVANNI PAOLO II &#8211; resistente-<\/p>\n<p>letti gli atti<\/p>\n<p>a scioglimento della riserva formulata all&#8217;udienza del 4 marzo 2009<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">OSSERVA<\/p>\n<p>La ricorrente, insegnante di quarto livello presso l&#8217;istituto resistente, con mansioni di insegnante di scuola materna, ha agito ex articolo 4 decreto legislativo n. 216 \\2003 per sentir accertare la natura discriminatoria della condotta tenuta nei suoi confronti dal datore di lavoro con condanna alla cessazione della predetta condotta e la riammissione all&#8217;insegnamento nella classe della sezione &#8220;primavera&#8221; con l&#8217;espletamento del relativo orario scolastico e per sentir condannare l&#8217;istituto al risarcimento del danno biologico e morale conseguente alla illiceit\u00e0 della predetta condotta.<\/p>\n<p>L&#8217;istituto si \u00e8 costituito chiedendo il rigetto del ricorso e \u00a0contestando la natura discriminatoria della condotta assunta nei confronti della ricorrente.<\/p>\n<p>A parere del giudice non \u00e8 necessario istruire la causa con l&#8217;assunzione di testimoni.<\/p>\n<p>E\u2019infatti pacifico che:<\/p>\n<p>la ricorrente ha diritto a godere dei permessi ex articolo 33 comma 3 L. 104 \\92 in quanto coniugata e convivente con persona con handicap\u00a0 in situazione di gravit\u00e0;<\/p>\n<p>a settembre 2008 le era stato affidato l&#8217;insegnamento nella classe\u201d primavera&#8221; composta da bambini di 2\\3 anni e con orario di lavoro dalle h. 8.30 alle h.15.45 in tutti giorni della settimana ad eccezione del mercoled\u00ec in cui il termine della giornata lavorativa era fissato alle 13.15;<\/p>\n<p>nel corso del mese di ottobre 2008 la ricorrente aveva goduto dei permessi per tre giorni alla settimana (dalle h 8,30 alle 9,10, dovendo accompagnare il marito presso la palestra di riabilitazione);<\/p>\n<p>a partire dal mese di novembre 2008 era stata allontanata dalla classe &#8220;prima vera&#8221; ed assegnata ad altri compiti (dapprima di assistenza ad un bambino problematico e poi di assistenza al riposo dei bambini della scuola materna e alla vigilanza nelle ore del doposcuola) e successivamente-dal 7 gennaio 2009- era stato modificato anche l&#8217;orario di lavoro, con impegno dalle 12 30 alle 18 45.<\/p>\n<p>L&#8217;istituto resistente ha riconosciuto che il mutamento di mansioni e di orario \u00e8 stato determinato dalla richiesta dei permessi ex lege 104\\92, che avevano creato problemi di organizzazione del lavoro ai colleghi della ricorrente e all&#8217;utenza.<\/p>\n<p>In diritto la normativa di riferimento \u00e8 costituito dal Dlgs numero 216\\2003 &#8220;attuazione della direttiva 2000\\ 78\\Ce per la parit\u00e0 di trattamento in materia di occupazioni e di condizioni di lavoro\u201d.<\/p>\n<p>La legge, come previsto dall&#8217;art.1 reca le disposizioni relative all&#8217;attuazione della parit\u00e0 di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione dalle convinzioni personali, dagli handicap, dall\u2019 et\u00e0 e dall&#8217;orientamento sessuale, per quanto concerne l&#8217;occupazione e le condizioni di lavoro, disponendo le misure necessarie affinch\u00e9 tali fattori non siano causa di discriminazione, in un&#8217;ottica che tenga conto anche del diverso impatto che le stesse forme di discriminazione possono avere su donne e uomini.<\/p>\n<p>Occorre in primo luogo verificare la legittimazione attiva della ricorrente a proporre il ricorso ex art.4, essendo pacifico che nel caso in esame, secondo le stesse allegazioni della medesma parte , la discriminazione non \u00e8 avvenuta ai danni di una persona handicappata ma a causa dell&#8217;esercizio del diritto ai permessi \u00a0riconosciuto alla ricorrente in quanto convivente di persona handicappata.<\/p>\n<p>La risposta a tale interrogativo \u00a0perviene dalla giurisdizione della Corte europea, citata da parte ricorrente.<\/p>\n<p>La Corte di Giustizia della Comunit\u00e0 Europea,infatti, con sentenza 17 luglio 2008, chiamata a pronunciarsi sull&#8217;applicabilit\u00e0 della normativa comunitaria sulla discriminazione in una fattispecie analoga a quella per cui si procede (licenziamento della lavoratrice madre\u00a0 di un soggetto disabile, asseritamente a causa dell\u2019 handicap del figlio) ha affermato il seguente principio:\u201dLa direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2078 CEE, che stabilisce un quadro generale per la parit\u00e0 di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e, in particolare i suoi articoli 1e 2 ,lett.a), devono essere interpretate nel senso che il divieto di discriminazione diretta ivi previsto non \u00e8 limitato alle sole persone che siano esse stesse disabili, qualora un datore di lavoro tratti un lavoratore, che non sia esso stesso disabile, in modo meno favorevole rispetto al modo in cui \u00e8, \u00e8 stato o sarebbe trattato un altro lavoratore in una situazione analoga, e sia provato che il trattamento sfavorevole di cui tale lavoratore \u00e8 vittima \u00e8 causato dalla disabilit\u00e0 del figlio, al quale presta la parte essenziale delle cure di cui quest&#8217;ultimo ha bisogno, un siffatto trattamento viola il divieto di discriminazione diretta\u00a0 enunciato al detto art.2 n.2 lett. a)\u201d.<\/p>\n<p>Nella motivazione della predetta sentenza,punti 47 e 48, si legge:<\/p>\n<ol start=\"47\">\n<li><em> Riguardo agli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2078, quest&#8217;ultima, come risulta dai punti 34 e 38 della presente sentenza mira, per quanto concerne l&#8217;occupazione e le condizioni di lavoro a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate su uno dei motivi di cui al suo articolo uno, tra i quali figura, tra l&#8217;altro, la disabilit\u00e0, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parit\u00e0 di trattamento. Dal 36\u00ba &#8220;considerando&#8221; di tale direttiva risulta che essa mira altres\u00ec alla realizzazione di una base omogenea all&#8217;interno della comunit\u00e0 per quanto riguarda la parit\u00e0 in materia di occupazione e condizioni di lavoro.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"48\">\n<li><em> Come rilevano la signora, i governi&#8230;., i detti obiettivi al pari dell&#8217;effetto utile della direttiva 2078, sarebbero compromessi se un lavoratore che si trovi in una situazione come quella della ricorrente nella causa principale non possa far valere il divieto di discriminazione diretta prevista dall&#8217;articolo due, numero due, lettera a, di tale direttiva quando sia stato provato che egli \u00e8 stato trattato in modo meno favorevole rispetto al modo in cui \u00e8, \u00e8 stato o sarebbe trattato un altro lavoratore in una situazione analoga, a causa della disabilit\u00e0 di suo figlio e ci\u00f2 quand&#8217;anche non sia esso stesso disabile&#8221;<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>nel successivo punto 50 la corte afferma:<\/p>\n<p><em>50.&#8221;Or bene, anche se in una situazione come quella di cui alla causa principale la persona oggetto di una discriminazione diretta fondata sulla disabilit\u00e0 non \u00e8 essa stessa disabile, resta comunque il fatto che proprio la disabilit\u00e0 a costituire, secondo la signora, il motivo del trattamento meno favorevole del quale essa afferma di essere stata vittima. Come risulta dal punto 38 della presente sentenza, la direttiva 2078, che mira, per quanto concerne l&#8217;occupazione e le condizioni di lavoro, a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulle handicap, l&#8217;et\u00e0 o le tendenze sessuali, si applica non in relazione ad una determinata categoria di persone, bens\u00ec sulla scorta dei motivi indicati al suo art.1 &#8220;.<\/em><\/p>\n<p>Alla luce della normativa comunitaria e della interpretazione fornita dalla corte di giustizia non pu\u00f2 dunque dubitarsi che la ricorrente sia legittimata ad esercitare l&#8217;azione di cui all&#8217;art.4 decreto legislativo numero 216\\2003 per far accertare la natura discriminatoria della condotta assunta nei suoi confronti dalla datrice di lavoro.<\/p>\n<p>Occorre ora accertare se nel caso in esame la condotta denunciata costituisca una violazione del principio di divieto di discriminazione fondato sulla disabilit\u00e0.<\/p>\n<p>La nozione di discriminazione assunta dal legislatore nazionale ricalca quella del legislatore comunitario: in particolare ai sensi dell&#8217;art.2 lettera a) si ha \u00a0discriminazione diretta quando, per religione, per convinzioni personali per handicap, per et\u00e0 o per orientamento sessuale\u00a0 una persona \u00e8 trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un&#8217;altra in una situazione analoga.<\/p>\n<p>Nel caso in esame \u00e8 pacifico che il mutamento di mansioni e di orario disposto dal datore di lavoro nei confronti della ricorrente \u00e8 stato conseguente alla richiesta dei permessi ex art 33, comma 3,l.104\\92 per assistere il marito invalido, riconosciuto persona con stato di handicap grave: lo ius variandi da parte del datore di lavoro \u00e8 stato esercitato a causa degli effetti asseritamente negativi sull\u2019organizzazione del lavoro della ricorrente derivati dalla disabilit\u00e0 del marito. In particolare la datrice di lavoro ha assunto che l&#8217;esercizio del diritto a godere dei permessi non era compatibile con le mansioni e con l&#8217;orario precedentemente assegnato alla lavoratrice, poich\u00e9 cagionava disagio ai colleghi e all&#8217;utenza . In altre parole il ritardato avvio di 40 minuti dell&#8217;attivit\u00e0 lavorativa per tre mattine alla settimana, aveva cagionato la protesta dei colleghi e quella dei genitori dei bambini frequentanti la scuola materna, costringendo la datrice di lavoro a modificare del tutto le mansioni attribuite e l&#8217;orario di lavoro della ricorrente.<\/p>\n<p>A parere del giudice la condotta datoriale deve qualificarsi discriminatoria perch\u00e9 dichiaratamente\u00a0 adottata a fronte dell\u2019esercizio di un diritto della ricorrente conseguente alla disabilit\u00e0 del coniuge.<\/p>\n<p>Non pu\u00f2 dubitarsi che se un&#8217; insegnante avesse richiesto,in una o pi\u00f9 occasioni, il permesso di\u00a0 prendere servizio con un ritardo di quaranta minuti per un motivo di carattere personale(per esempio un esame clinico,una vista medica urgente)il permesso le sarebbe stato accordato senza conseguenze negative sulle mansioni e sull\u2019orario di lavoro:per la \u00a0ricorrente,invece,attesa la disabilit\u00e0 del marito,dalla quale consegue la possibilit\u00e0 che la richiesta di permessi sia\u00a0 reiterata nei limiti di legge(tre giornate lavorative anche non continuative) ,la ritardata presa di servizio ha comportato la reazione del datore di lavoro,che esercitando il preteso diritto ala organizzazione del lavoro,ha modificato unilateralmente orario di lavoro e mansioni.<\/p>\n<p>Le allegate esigenze di organizzazione del lavoro(sulle quali,nonostante la invero\u00a0 modesta incidenza negativa,il giudice non intende soffermarsi) ,non escludono la discriminazione.<\/p>\n<p>In primo luogo deve osservarsi che il godimento di permessi,per sua natura,impedendo l\u2019adempimento della prestazione influisce \u00a0negativamente sull\u2019organizzazione dell\u2019impresa e del lavoro: il datore di lavoro,tuttavia, non pu\u00f2 rifiutare il permesso o condizionarne l\u2019esercizio alle proprie esigenze.E\u2019dunque illegittima e discriminatoria \u00a0ogni condotta che in qualche modo limiti il libero esercizio del diritto previsto dall\u2019art.33,3 comma l.104\\92.<\/p>\n<p>Alla illegittimit\u00e0 della condotta discriminatoria consegue la condanna della datrice di lavoro a reintegrare la ricorrente nelle mansioni di insegnante della scuola materna\u00a0 e con espletamento del relativo orario scolastico (dalle 8.30 alle 15,45 per le giornate di luned\u00ec marted\u00ec gioved\u00ec e venerd\u00ec e dalle\u00a0 h.8.30 alle 13,15 nella giornata di mercoled\u00ec).<\/p>\n<p>La domanda risarcitoria non pu\u00f2 invece trovare accoglimento in difetto di allegazioni e prova sufficienti in ordine all&#8217;esistenza del danno lamentato.<\/p>\n<p>Poich\u00e9, a quanto risulta, la resistente \u00e8 incorsa\u00a0 per la prima volta nella violazione delle norme a tutela della parit\u00e0 di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, non sembra necessario, ai fini della rimozione degli effetti negativi della condotta, dare pubblicit\u00e0 alla sentenza mediante pubblicazione su quotidiani.<\/p>\n<p>Le spese di lite liquidate in euro 1900,00 oltre Iva cpa, seguono la soccombenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">P.Q.M<\/p>\n<p>visti gli artt.4 L.216| 2003,44,Dlgs286\\1998<\/p>\n<p>in accoglimento del ricorso proposto da C. L. G ,.<\/p>\n<p>Condanna Fondazione Educatori del Terzo Millennio-Centro Scolastico Giovanni Paolo II di Melegnano, a riassegnare alla ricorrente le mansioni di insegnante di scuola materna della classe primavera con espletamento del relativo orario scolastico ;<\/p>\n<p>condanna la predetta Fondazione al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio liquidate in euro 1900 oltre Iva cpa.<\/p>\n<p>Lodi ,30 ottobre 2009\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Il Giudice<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>TRIBUNALE CIVILE DI LODI Il Giudice del Lavoro\u00a0 Dr. Elena Giuppi ha pronunciato la seguente \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 ORDINANZA nel procedimento 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