{"id":714,"date":"2016-09-23T12:37:00","date_gmt":"2016-09-23T10:37:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=714"},"modified":"2016-09-23T12:37:00","modified_gmt":"2016-09-23T10:37:00","slug":"714","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2016\/09\/23\/714\/","title":{"rendered":"Esclusione da concorso per l&#8217;accesso alla professione infermieristica di un cittadino extracomunitario, Discriminazione in ragione della nazionalit\u00e0, Tribunale di Ferrara, sezione lavoro, ordinanza del 15 novembre 2010"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><strong>TRIBUNALE DI FERRARA<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE<strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Ordinanza ex art. 44 D.P.R. 286\/1998<\/strong><\/p>\n<p>Il giudice del lavoro dott.ssa Alessandra De Curtis,<\/p>\n<p>sciogliendo la riserva di cui al verbale del 15.11.2010,<\/p>\n<p>nel ricorso ex art. 44 d.p.r. 286\/1998 promosso da:<\/p>\n<p><strong>G M<\/strong><\/p>\n<p>(con Avv. S. Guglielmi)<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">contro<\/p>\n<p><strong>AZIENDA UNITA\u2019 SANITARIA LOCALE di FERRARA<\/strong><\/p>\n<p>(non costituita)<\/p>\n<p>osserva quanto segue.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">***<\/p>\n<ul>\n<li><strong> 1.<\/strong> Con ricorso depositato il 27.10.2010 G M, cittadina albanese, affermava di essere vittima di un atto di discriminazione in ragione della sua cittadinanza alla luce delle seguenti circostanze: aveva positivamente superato la procedura concorsuale indetta dalla AUSL in data 1.9.2009 per la copertura di 20 posti di collaboratore professionale sanitario \u2013 infermiere \u2013 cat. D (BUR n. 137 del 5.8.2009; GU del 1.9.2009); aveva partecipato alla procedura di selezione grazie a provvedimento di questo stesso Tribunale che imponeva alla controparte di ammetterla al concorso senza riserva alcuna della necessit\u00e0 del requisito della cittadinanza; successivamente in data 2.8.2010 aveva ricevuto comunicazione con la quale veniva notiziata della delibera n. 310 del 2.8.2010 che aveva disposto la sua esclusione dal concorso suddetto \u201cin quanto priva del requisito della cittadinanza italiana\u201d.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Dopo avere diffusamente illustrato in punto di diritto la fondatezza delle sue ragioni, la stessa chiedeva quindi a questo Ufficio l\u2019emissione di un provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione ed a consentire il suo inserimento nella graduatoria redatta a seguito della predetta procedura concorsuale.<\/p>\n<p>Il ricorso \u00e8 fondato.<\/p>\n<ul>\n<li><strong> 2.<\/strong> Avuto riguardo al quadro normativo di riferimento, si osserva che l\u2019AUSL di Ferrara basa l\u2019esclusione della cittadina extracomunitaria sulle seguenti fonti, cui essa si richiama (anche indirettamente) nel bando di pubblico concorso per titoli ed esami per cui \u00e8 causa (doc. 1):<\/li>\n<\/ul>\n<p>1) il D.P.R. 20.12.1979 n. 761 disciplinante lo Stato giuridico del personale delle unit\u00e0 sanitarie locali;<\/p>\n<p>2) il D.L.vo 30.12.1992 n. 502, dettante il riordino della disciplina in materia sanitaria;<\/p>\n<p>3) il D.P.R. 10.1.1957 n. 3, Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato;<\/p>\n<p>4) il D.P.R. 27.3.2001 n. 220, regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale.<\/p>\n<p>In particolare, l\u2019art. 18 co. 2\u00b0\u00a0 del D.L.vo n. 502\/92 ha stabilito che la disciplina concorsuale sarebbe stata disciplinata con apposito regolamento; il regolamento in questione, emanato nel 2001 (D.P.R. n. 220\/2001), ha stabilito all\u2019art. 2 co. 1\u00b0 lett. a) che tra i requisiti generali di ammissione ai concorsi vi fosse quello della cittadinanza italiana, \u201c<em>salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti<\/em>\u201d, o della cittadinanza di uno dei paesi dell\u2019Unione Europea. In tal modo il regolamento non ha fatto altro che recepire, allargandolo ai soli cittadini dell\u2019unione, quanto gi\u00e0 previsto dall\u2019art. 10 del D.P.R. n. 761\/1979 il quale a sua volta richiamava per l\u2019ammissione agli impieghi il T.U. n. 3 del 1957 sugli impiegati civili dello Stato che all\u2019art. 2 prevede appunto, tra i requisiti generali richiesti per l\u2019ammissione agli impieghi, la cittadinanza italiana.<\/p>\n<p>Appare dunque evidente che la specifica disciplina prevista per l\u2019accesso alle procedure concorsuali del personale non dirigenziale del servizio sanitario nazionale non prevede la possibilit\u00e0 per i cittadini extracomunitari di parteciparvi.<\/p>\n<p>Senonch\u00e8 nell\u2019ambito del ordinamento giuridico si rinvengono una serie di norme di fonte primaria e secondaria che si pongono in contrasto con quelle sopra menzionate. Esaminandole in ordine cronologico, si tratta delle seguenti:<\/p>\n<p>1) la L. 10.4.1981 n. 158 di ratifica della convenzione OIL 24.6.1975 n. 143; in forza dell\u2019art. 10 della Convenzione: \u201c<em>Ogni Membro per il quale la convenzione sia in vigore s\u2019impegna a formulare e ad attuare una politica nazionale diretta a promuovere e garantire, con metodi adatti alle circostanze ed agli usi nazionali, <strong>la parit\u00e0 di opportunit\u00e0 e di trattamento in materia di occupazione e di professione<\/strong>, di sicurezza sociale, di diritti sindacali e culturali, nonch\u00e9 di libert\u00e0 individuali e collettive per le persone che, in quanto lavoratori migranti o familiari degli stessi, si trovino legalmente sul suo territorio<\/em>\u201d. L\u2019art. 14 prevede inoltre che ogni Stato membro pu\u00f2 \u201c<em>respingere<\/em><em> l\u2019accesso <strong>a limitate categorie<\/strong> di occupazione e di funzioni\u201d<\/em> ma solo \u201c<em>qualora tale restrizione sia necessaria nell\u2019interesse dello Stato<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>2) il D.P.R. 25.7.1998 n. 286 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell&#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero il quale all\u2019art. 2 prevede che: \u201c<em>1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. \/ 2. Lo straniero regolarmente soggiornante\u00a0 nel territorio dello Stato <strong>gode dei diritti in materia civile attribuiti al\u00a0 cittadino italiano<\/strong>,\u00a0 salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l&#8217;Italia e il presente testo unico dispongano diversamente<\/em>.[\u2026]\u201d. Mentre all\u2019art. 27 comma 1\u00b0 lett. r <em>bis<\/em>) prevede, tra gli altri, come caso particolare di ingresso al lavoro, proprio la categoria degli \u201c<em>infermieri\u00a0\u00a0 professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private\u201d<\/em> per la cui disciplina rimanda al regolamento di attuazione; si noti che la lettera r <em>bis<\/em>) \u00e8 stata introdotta dall\u2019art. 22 comma 1\u00b0 lett. a) L. 30.7.2002 n. 189.<\/p>\n<p>3) il D.P.R. 31.8.1999 n. 394 Regolamento recante norme di attuazione del T.U. dei cittadini extracomunitari il quale, nel disciplinare ai sensi e per gli effetti del precitato art. 27 l\u2019ingresso al lavoro degli infermieri professionali, all\u2019art. 40 comma 21 prevede che gli infermieri dotati di specifico titolo riconosciuto dal Ministero della salute possono essere assunti presso \u201c<em>le strutture sanitarie, sia pubbliche che private<\/em> [\u2026] <strong><em>anche a tempo indeterminato<\/em><\/strong><em>, tramite specifica procedura<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>L\u2019antinomia tra i due gruppi di norme va evidentemente risolta tenendo presenti i principi generali di rango costituzionale e sovranazionale i quali devono orientare il giudicante nell\u2019interpretazione.<\/p>\n<p>Parte ricorrente ha correttamente osservato che sovvengono nella fattispecie gli artt. 2, 3 e 10 comma 2\u00b0 Cost., cui si deve aggiungere anche l\u2019art. 4 Cost., i quali enunciano un principio di piena eguaglianza formale delle persone e piena dignit\u00e0 sociale, anche nell\u2019accesso al lavoro, dovendosi ritenere superato il riferimento testuale ai \u201ccittadini\u201d contenuto nell\u2019art. 3 Cost. sin dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 1967 (per la quale \u201c<em>non sussiste violazione del principio di eguaglianza, garantito anche allo straniero dall&#8217;art. 3 della Costituzione italiana in connessione, come si \u00e9 detto, con l&#8217;art. 2 della Costituzione stessa e con le norme di diritto internazionale<\/em>\u201d).<\/p>\n<p>Si deve inoltre ricordare che grazie al rinvio contenuto negli artt. 11 e 117 co. 1\u00b0 Cost. i trattati internazionali (tra cui anche la sopra citata convenzione OIL n. 143 del 1975) operano unitamente alle norme dell\u2019Unione Europea come un parametro interposto di costituzionalit\u00e0, cosicch\u00e9 il giudice deve individuare una interpretazione conforme alla norma sovranazionale, avvalendosi di tutti i normali strumenti di ermeneutica giuridica e solo nel caso non sia possibile comporre il contrasto tra la norma interna e quella internazionale deve attivare il controllo di costituzionalit\u00e0, laddove il contrasto non coinvolga una norma dell\u2019Unione Europea <em>self executing<\/em> per la quale \u00e8 consentito al giudice di procedere alla disapplicazione della norma interna contrastante.<\/p>\n<p>Ed invero, l\u2019Italia, in quanto facente parte dell\u2019Unione Europea, ha aderito ad un nucleo di valori fondamentali, previsti dall\u2019art. 2 del Trattato di Maastricht, secondo cui \u201c<em>l\u2019Unione si fonda sui valori del <strong>rispetto della dignit\u00e0 umana<\/strong>, della libert\u00e0, della democrazia<strong>, dell\u2019uguaglianza<\/strong>, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una societ\u00e0 caratterizzata dal pluralismo, dalla <strong>non discriminazione<\/strong>, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidariet\u00e0 e dalla parit\u00e0 tra donne e uomini<\/em>\u201d. Detti valori, essendo riferibili alla persona umana in quanto tale, trovano evidentemente applicazione anche nei rapporti tra lo Stato membro e i cittadini extracomunitari. A ci\u00f2 si aggiunga che la Carta dei diritti fondamentali dell\u2019Unione Europea, entrata in vigore il 1.12.2009, all\u2019art. 15 comma 3\u00b0 prevede espressamente che \u201c<strong><em>I cittadini dei paesi terzi<\/em><\/strong><em> che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri <strong>hanno<\/strong> <strong>diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell\u2019Unione<\/strong><\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Tanto premesso, si deve osservare che<\/p>\n<p><strong>A) <\/strong>il P.R. 27.3.2001 n. 220, regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale, impositivo del requisito della cittadinanza \u00e8 fonte di normazione secondaria la cui emanazione \u00e8 stata prevista dall\u2019art. 18 L. 502\/1992; esso si richiama implicitamente al D.P.R. n. 761 del 1979 a sua volta richiamante il T.U. n. 3 del 1957. Al momento della emanazione del regolamento n. 220 dette norme legislative erano tuttavia gi\u00e0 state superate dalla successiva norma di rango primario contenuta nell\u2019art. 2 D.P.R. 286\/98 (norma generale); la successiva norma, incompatibile rispetto alle precedenti, trova un fondamento nei principi costituzionali e sovranazionali sopra menzionati e comporta una abrogazione per incompatibilit\u00e0 delle norme pregresse, secondo il meccanismo previsto dall\u2019art. 15 delle preleggi al codice civile.<\/p>\n<p>N\u00e9 detta interpretazione pu\u00f2 essere esclusa dall\u2019art. 27 co. 3\u00b0 D.P.R. 286\/98, in forza del quale \u201c<em>r<\/em><em>imangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attivit\u00e0<\/em>\u201d. La locuzione \u201cdeterminate attivit\u00e0\u201d ha un chiaro senso limitativo e derogatorio rispetto ad alla regola generale e deve ovviamente interpretarsi in senso restrittivo, alla luce dei principi di rilevanza costituzionale sopra menzionati.<\/p>\n<p><strong>B)<\/strong> In ogni caso, nell\u2019ipotesi in cui non si voglia accedere alla tesi di una efficacia abrogatrice dell\u2019art. 2 D.P.R. 286\/98, si osserva comunque che, quantomeno in relazione alla figura dell\u2019infermiere professionale, vi \u00e8 l\u2019art. 27 co. 1\u00b0 della lettera r <em>bis<\/em>), introdotto dall\u2019art. 22 comma 1\u00b0 lett. a) della L. 30.7.2002 n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), entrata in vigore il 10.9.2002, il quale costituisce una legge speciale che ha comportato senza dubbio una deroga alle norme che richiedono il requisito della cittadinanza.<\/p>\n<p>Abrogate dunque le norme predette nella parte in cui richiedono il requisito della cittadinanza italiana, o quantomeno derogate tramite legge speciale per la categoria degli infermieri professionali, deve pertanto ritenersi che il cittadino extracomunitario sia titolare di un vero e proprio diritto soggettivo ad essere ammesso all\u2019impiego in questione, a parit\u00e0 di tutti gli altri requisiti, con il cittadino italiano o comunitario, trattandosi peraltro di lavoro che non implica esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri e che non attiene alla tutela dell\u2019interesse nazionale, secondo i criteri limitativi introdotti nell\u2019art. 38 D.L.vo n. 165 del 2001, recante la disciplina del lavoro nelle P.A., con il quale sono stati recepiti gli orientamenti della Corte di Giustizia dell\u2019Unione Europea in relazione ai cittadini degli stati membri.<\/p>\n<p><strong>C) <\/strong>Ad analoghe conclusioni si deve comunque pervenire anche nel caso in cui si ravvisi che nella fattispecie in esame non ricorra un\u2019ipotesi di abrogazione implicita, ovvero di deroga alle norme, dal momento che l\u2019art. 2 del regolamento 27.3.2001 n. 220, nel fare \u201c<em>salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti<\/em>\u201d, ha inteso comunque introdurre una clausola di apertura. Essa infatti consente di considerare operative a tutti gli effetti le norme previste dal T.U. sui cittadini extracomunitari o almeno quella relativa agli infermieri professionali nell\u2019accesso alle procedure di selezione, atteso che nel concetto di equiparazione si possono e si devono fare rientrare tutte le norme sopra menzionate attuative della piena parit\u00e0 nell\u2019ingresso al lavoro tra i cittadini e gli stranieri migranti.<\/p>\n<p>Le diverse interpretazioni sopra prospettate risultano conformi ai principi generali ed ai parametri di rango costituzionale sopra citati, cosicch\u00e9 si ritiene superata la questione del conflitto delle norme di cui al D.P.R. 20.12.1979 n. 761; al D.L.vo 30.12.1992 n. 502 nonch\u00e9 al D.P.R. 10.1.1957 n. 3 con gli articoli della Costituzione sopra richiamati e con le norme di diritto internazionale e comunitario.<\/p>\n<p>Per completezza d\u2019esame \u00e8 opportuno infine osservare che le predette soluzioni ermeneutiche non possono ritenersi ostacolate dall\u2019art. 38 D.L.vo 30.3.2001 n. 165, il quale consente espressamente l\u2019accesso nelle amministrazioni pubbliche ai soli cittadini degli Stati Membri. In primo luogo, si osserva che anche tale norma, di carattere generale, \u00e8 anteriore alla legge speciale ex art. 27 co. 1\u00b0 lett. r <em>bis<\/em>) del T.U. 286\/98; in ogni caso, si ritiene che la norma in questione, laddove nulla espressamente statuisce in senso restrittivo in relazione ai cittadini extracomunitari, non possa essere interpretata in senso contrario ai principi generali sopra ricordati.<\/p>\n<p>Inoltre, il decreto legislativo in esame si deve in realt\u00e0 considerare anteriore anche alle norme sui cittadini extracomunitari del 1998 (e dunque all\u2019art. 2 del D.P.R. 286\/98): \u00e8 stato infatti osservato in dottrina che il D.L.vo 165 del 2001 costituisce il frutto della mera riproduzione, in sede di attuazione di una delega legislativa, dell\u2019art. 2 co. 1\u00b0 n. 1) del D.P.R. 9.5.1994 n. 487 (Regolamento recante norme sull\u2019accesso agli impieghi nelle P.A. e le modalit\u00e0 di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi); riproduzione avvenuta senza alcuna innovazione e frutto di una svista per la quale il legislatore delegato del 2001 non ha effettuato il dovuto coordinamento con il T.U. sull\u2019immigrazione, riproducendo una norma abrogata.<\/p>\n<ul>\n<li><strong> 3.<\/strong> Tanto premesso sul piano normativo, l\u2019esclusione della ricorrente G M dalla graduatoria scaturita dal concorso per titoli ed esami da lei favorevolmente superato, va senza alcun dubbio qualificata come un atto discriminatorio in ragione della sua nazionalit\u00e0, sicuramente stigmatizzato dall\u2019art. 43 co. 1\u00b0 T.U. 286\/98, secondo cui \u201c<em>costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente\u00a0 o\u00a0 indirettamente,\u00a0 <strong>comporti\u00a0 una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata su<\/strong>lla razza, il\u00a0 colore,\u00a0 l&#8217;ascendenza\u00a0 o\u00a0 <strong>l&#8217;origine\u00a0 nazionale<\/strong>\u00a0\u00a0 o\u00a0\u00a0 etnica,\u00a0\u00a0 le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l&#8217;effetto di\u00a0 distruggere\u00a0 o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l&#8217;esercizio, in condizioni di parit\u00e0,\u00a0 dei\u00a0 diritti\u00a0 umani\u00a0 e\u00a0 delle libert\u00e0\u00a0\u00a0 fondamentali\u00a0\u00a0 in\u00a0 campo\u00a0 politico\u00a0 economico,\u00a0 sociale\u00a0 e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica<\/em>\u201d.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Atto che, in quanto successivo al precedente provvedimento di questo Tribunale del 4.2.2010 che aveva imposto all\u2019AUSL di consentire l\u2019accesso della odierna ricorrente al concorso in questione, si appalesa ancor pi\u00f9 censurabile ed ingiustificabile, con i conseguenti inevitabili riflessi sulla regolamentazione delle spese di lite.<\/p>\n<p>Non va peraltro sottaciuto che la ricorrente \u00e8 gi\u00e0 stata impiegata per pi\u00f9 periodi presso l\u2019Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara con tre contratti a termine negli anni 2007, 2008 e 2009 con le medesime mansioni di collaboratore professionale sanitario \u2013 infermiere \u2013 cat. D, il che rende ancor pi\u00f9 illogica la condotta della AUSL, dal momento che nessuna differenza \u00e8 dato ravvisare tra lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 di operatore sanitario assunto a tempo determinato ed operatore sanitario assunto a tempo indeterminato.<\/p>\n<p>Quanto poi alla circostanza che l\u2019art. 40 comma 21 del regolamento di attuazione del T.U. 286\/98 prevede che l\u2019art. 27 si applichi solo agli infermieri dotati di specifico titolo riconosciuto dal Ministero della salute, si deve ritenere che detta specificazione, nella misura in cui eventualmente contenga ed imponga un ulteriore requisito non previsto per i cittadini italiani o comunitari, debba ritenersi illegittima ed in quanto tale disapplicabile dal giudice ordinario trattandosi di norma regolamentare. Va peraltro osservato che nel caso di specie la ricorrente \u00e8 gi\u00e0 stata valutata dall\u2019AUSL non solo in relazione agli esami svolti, ma anche in relazione ai titoli professionali posseduti, sicch\u00e9 non v\u2019\u00e8 dubbio della sussistenza in capo alla stessa di tutti i restanti requisiti previsti e richiesti per gli altri partecipanti al concorso.<\/p>\n<ul>\n<li><strong> 4.<\/strong> Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in ragione delle motivazioni esposte al \u00a7 3.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>P.Q.M.<\/strong><\/p>\n<p>Visto l\u2019art. 44 comma 4\u00b0 D.P.R. 25.7.1998 n. 286<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ORDINA<\/strong><\/p>\n<p>che l\u2019AUSL cessi nel suo comportamento discriminatorio ai danni di G M;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ORDINA<\/strong><\/p>\n<p>l\u2019immediato definitivo inserimento della predetta nella graduatoria predisposta a seguito del concorso indetto in data 1.9.2009 per la copertura di 20 posti di collaboratore professionale sanitario \u2013 infermiere \u2013 cat. D (BUR n. 137 del 5.8.2009; GU del 1.9.2009), secondo il punteggio dalla stessa conseguito.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>CONDANNA<\/strong><\/p>\n<p>l\u2019AUSL di Ferrara al pagamento delle spese di lite di parte ricorrente che liquida in complessivi \u20ac 1.000 per diritti ed onorari, oltre a spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.<\/p>\n<p>Ferrara, 15.11.2010<\/p>\n<p>IL GIUDICE<\/p>\n<p>Alessandra De Curtis<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>TRIBUNALE DI FERRARA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE\u00a0 Ordinanza ex art. 44 D.P.R. 286\/1998 Il giudice del lavoro dott.ssa Alessandra<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":717,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[36,5],"tags":[8],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - 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