{"id":719,"date":"2016-09-26T14:44:53","date_gmt":"2016-09-26T12:44:53","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=719"},"modified":"2016-09-26T14:44:53","modified_gmt":"2016-09-26T12:44:53","slug":"corte-costituzionale-sentenza-del-5-luglio-2016","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2016\/09\/26\/corte-costituzionale-sentenza-del-5-luglio-2016\/","title":{"rendered":"Questione di legittimit\u00e0 costituzionale art 33, comma 3, L. 104\/1992, Corte Costituzionale, sentenza del 5 luglio 2016"},"content":{"rendered":"<p id=\"MEA1\" style=\"text-align: center;\">REPUBBLICA ITALIANA<\/p>\n<p id=\"MEA2\" style=\"text-align: center;\">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/p>\n<p id=\"MEA3\" style=\"text-align: center;\">LA CORTE COSTITUZIONALE<\/p>\n<p id=\"MEE\">composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicol\u00f2 ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,<\/p>\n<p id=\"IA1\">ha pronunciato la seguente<\/p>\n<p id=\"IA2\">SENTENZA<\/p>\n<p id=\"IT\">nel giudizio di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l\u2019assistenza, l\u2019integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), promosso dal Tribunale ordinario di Livorno nel procedimento vertente tra B.D. e l\u2019Azienda USL 6 di Livorno ed altro, con ordinanza del 15 settembre 2014, iscritta al n. 232 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell\u2019anno 2014.<\/p>\n<p id=\"IT\">Visto l\u2019atto di costituzione dell\u2019Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonch\u00e9 l\u2019atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<\/p>\n<p id=\"IT\">udito nell\u2019udienza pubblica del 5 luglio 2016 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;<\/p>\n<p id=\"IT\">uditi l\u2019avvocato Antonietta Coretti per l\u2019INPS e l\u2019avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.<\/p>\n<p id=\"FR\" style=\"text-align: center;\">Ritenuto in fatto<\/p>\n<p id=\"FT\">1.\u2013 Con ordinanza del 15 settembre 2014, il Tribunale ordinario di Livorno, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l\u2019assistenza, l\u2019integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), come modificato dall\u2019art. 24, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l\u2019impiego, di incentivi all\u2019occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonch\u00e9 misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), per violazione degli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione.<\/p>\n<p id=\"FT\">L\u2019art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, rubricato \u00abAgevolazioni\u00bb prevede, nel testo modificato dal cosiddetto Collegato lavoro, che: \u00abA condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravit\u00e0, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravit\u00e0 abbiano compiuto i sessantacinque anni di et\u00e0 oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non pu\u00f2 essere riconosciuto a pi\u00f9 di un lavoratore dipendente per l\u2019assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravit\u00e0. Per l\u2019assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravit\u00e0, il diritto \u00e8 riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente\u00bb.<\/p>\n<p id=\"FT\">Ad avviso del Tribunale rimettente, la norma contrasterebbe con i citati parametri costituzionali \u00abnella parte in cui non include il convivente more uxorio tra i soggetti beneficiari dei permessi di assistenza al portatore di handicap in situazione di gravit\u00e0\u00bb.<\/p>\n<p id=\"FT\">1.1.\u2013 Il giudizio principale ha ad oggetto il ricorso proposto da B.D., dipendente della Azienda USL 6 di Livorno, nei confronti di quest\u2019ultima per vedersi riconosciuto il diritto ad usufruire dei permessi di assistenza di cui all\u2019art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 a favore del proprio compagno, convivente more uxorio e portatore di handicap gravissimo e irreversibile (morbo di Parkinson) e, al contempo, per contrastare la pretesa della USL di recuperare nei suoi confronti \u2013 in tempo e in denaro \u2013 le ore di permesso di cui aveva usufruito per l\u2019assistenza gi\u00e0 prestata al proprio convivente nel periodo 2003-2010, su autorizzazione della stessa USL, poi revocata dalla Azienda, per l\u2019assenza di legami di parentela, affinit\u00e0 o coniugio con l\u2019assistito.<\/p>\n<p id=\"FT\">In particolare \u2013 riferisce il Tribunale rimettente \u2013 con ricorso depositato in data 23 aprile 2013, la ricorrente chiedeva, in via principale, che si accertasse e si dichiarasse il proprio diritto di usufruire dei permessi di assistenza previsti dall\u2019art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 e, conseguentemente, si condannasse la Azienda USL di Livorno a consentire alla medesima di usufruire dei detti permessi a favore del convivente P.F., conformemente alla domanda presentata in data 9 giugno 2011; si accertasse e si dichiarasse l\u2019insussistenza del diritto della USL a recuperare, attraverso importi trattenuti in busta paga e ore di lavoro, il goduto periodo di permessi ex art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e, per l\u2019effetto, si condannasse l\u2019Azienda ospedaliera: a) a restituire ad essa istante le somme indebitamente trattenute per il recupero delle ore di permesso fruite nel periodo 2003-2010, maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi dalla trattenuta al saldo; b) a remunerare le ore di lavoro svolte per il recupero delle ore di permesso godute nel periodo 2003-2010, oltre rivalutazione monetaria e interessi. In via subordinata, la ricorrente chiedeva che fosse sollevata questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, nella parte in cui non include il convivente more uxorio tra i beneficiari del permesso mensile retribuito, per violazione degli artt. 2, 3, 32 e 38 Cost. nonch\u00e9 dell\u2019art. 177 (recte: 117) Cost., in relazione agli artt. 1, 3, 7, 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell\u2019Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007.<\/p>\n<p id=\"FT\">L\u2019Azienda USL 6 di Livorno si costituiva nel giudizio a quo chiedendo il rigetto delle domande.<\/p>\n<p id=\"FT\">Il rimettente precisa che, con sentenza non definitiva dell\u20198 gennaio 2014, accoglieva la domanda di accertamento negativo della ricorrente dichiarando l\u2019insussistenza del diritto dell\u2019Azienda ospedaliera di recuperare, attraverso importi trattenuti in busta paga ed ore di lavoro, i gi\u00e0 usufruiti periodi di permesso ex art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 e, per l\u2019effetto condannava la USL alla restituzione in favore della ricorrente delle somme indebitamente trattenute nonch\u00e9 al pagamento, in suo favore, di una somma pari alla retribuzione ad essa spettante per le ore di lavoro svolto in esecuzione del piano di recupero predisposto dalla USL, oltre accessori di legge.<\/p>\n<p id=\"FT\">Chiamato in causa, su richiesta della USL, l\u2019Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) si costituiva nel giudizio principale, chiedendo il rigetto della domanda della ricorrente.<\/p>\n<p id=\"FT\">2.\u2013 In punto di rilevanza, il Tribunale ordinario di Livorno osserva che il giudizio principale \u2013 avente ad oggetto la domanda di accertamento del diritto della ricorrente, con decorrenza dal giugno 2011, a fruire dei permessi retribuiti di assistenza in favore del disabile grave, convivente more uxorio \u2013 non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della sollevata questione di legittimit\u00e0 costituzionale.<\/p>\n<p id=\"FT\">Il giudice a quo ritiene che, alla luce della normativa vigente, non possa farsi luogo ad una interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata.<\/p>\n<p id=\"FT\">Ad avviso del rimettente, il dettato normativo, tanto nella formulazione precedente che in quella successiva alla modifica di cui all\u2019art. 24, comma 1, lettera a), della legge n. 183 del 2010, applicabile al giudizio principale, \u00e8 chiaro nell\u2019escludere il convivente more uxorio dal novero dei fruitori dei permessi retribuiti di assistenza, precludendo l\u2019estensione, in via esegetica, a quest\u2019ultimo dei benefici in questione.<\/p>\n<p id=\"FT\">Il Tribunale a quo esclude, peraltro, che sussistano i presupposti per una disapplicazione parziale del censurato art. 33, comma 3, attesa la ritenuta inesistenza nell\u2019ordinamento dell\u2019Unione europea di disposizioni, rilevanti nella fattispecie, che abbiano efficacia diretta (non \u00e8, al riguardo, ritenuta pertinente la sentenza della Corte di giustizia, 12 dicembre 2013, in causa C-267\/12, Hay contro Cr\u00e9dit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-S\u00e8vres, avente ad oggetto il diritto al congedo matrimoniale di coloro che hanno stipulato un cosiddetto patto civile di solidariet\u00e0).<\/p>\n<p id=\"FT\">3.\u2013 In punto di non manifesta infondatezza, il Tribunale ordinario di Livorno dubita, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost., della legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, \u00abnella parte in cui non include il convivente more uxorio tra i soggetti beneficiari dei permessi di assistenza al portatore di handicap in situazione di gravit\u00e0\u00bb.<\/p>\n<p id=\"FT\">Il Tribunale a quo ricorda che la Corte costituzionale, con ordinanza n. 35 del 2009, ha dichiarato manifestamente inammissibile analoga questione di legittimit\u00e0 costituzionale sollevata dal Tribunale di Savona.<\/p>\n<p id=\"FT\">Il rimettente ritiene che la diversit\u00e0 delle fattispecie e i mutamenti normativi intervenuti medio tempore rendano rilevante e non manifestamente infondata la prospettata questione di costituzionalit\u00e0.<\/p>\n<p id=\"FT\">Il giudice a quo osserva che nel giudizio principale costituiscono circostanze incontestate che P.F., non ricoverato presso istituti specializzati o strutture sanitarie, sia un soggetto gravemente handicappato, con necessit\u00e0 di assistenza continua; che la ricorrente e P.F. convivano stabilmente dall\u2019ottobre del 2002; che la ricorrente sia l\u2019unica persona ad assistere il compagno nei continui ricoveri ospedalieri, nella riabilitazione motoria e logopedistica; che il figlio di P.F. viva con la madre, dalla quale il primo \u00e8 divorziato dal 2002, e abbia con il padre rapporti saltuari non prestandogli assistenza; che gli altri parenti o affini di P.F. vivano lontani e non abbiano mai prestato assistenza allo stesso; che P.F. non abbia, dunque, parenti o affini, entro il terzo grado, idonei a provvedere alla sua assistenza e a garantirgli il diritto alla salute.<\/p>\n<p id=\"FT\">Il rimettente sottolinea come, a seguito della citata pronuncia di manifesta inammissibilit\u00e0 della Corte costituzionale, il legislatore, modificando l\u2019art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, in forza dell\u2019art. 24, comma 1, lettera a), della legge n. 183 del 2010, abbia escluso espressamente la convivenza quale presupposto per la concessione del beneficio, subordinando la fruizione dello stesso alla sola esistenza di un vincolo di matrimonio, parentela, affinit\u00e0 (entro il secondo grado e, in casi particolari, entro il terzo grado) tra il lavoratore dipendente che domanda il permesso retribuito e la persona disabile necessitante di assistenza.<\/p>\n<p id=\"FT\">Il giudice a quo rileva che il mutato quadro normativo e il numero crescente di interventi legislativi e giurisprudenziali (da ultimo, Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 22 gennaio 2014, n. 1277) hanno attribuito sempre maggiore rilevanza alla famiglia di fatto.<\/p>\n<p id=\"FT\">Inoltre \u2013 osserva il rimettente \u2013 la legge n. 104 del 1992, significativamente rubricata \u00abLegge-quadro per l\u2019assistenza, l\u2019integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate\u00bb, nel rafforzare gli strumenti volti a sostenere il disabile e il suo nucleo familiare, ha attribuito alla famiglia un ruolo essenziale nei confronti della persona con handicap grave, garantendo una molteplicit\u00e0 di funzioni (assistenza, affetto e solidariet\u00e0) altrimenti difficilmente attuabili nella loro pienezza ed effettivit\u00e0.<\/p>\n<p id=\"FT\">Il Tribunale a quo evidenzia come, dal tenore letterale dell\u2019art. 33 della legge n. 104 del 1992, il concetto di famiglia preso in considerazione dalla norma non sia quello di famiglia nucleare tutelata dall\u2019art. 29 Cost. quanto quello di famiglia estesa nella quale sono ricompresi i parenti e gli affini sino al terzo grado, anche se non conviventi con l\u2019assistito.<\/p>\n<p id=\"FT\">La famiglia che viene in rilievo nell\u2019art. 33 \u2013 aggiunge il rimettente \u2013 \u00e8 dunque quella intesa come \u00abformazione sociale\u00bb ai sensi dell\u2019art. 2 Cost., strumento di attuazione e garanzia dei diritti fondamentali dell\u2019uomo e luogo deputato all\u2019adempimento di doveri inderogabili di solidariet\u00e0 politica, economica e sociale.<\/p>\n<p id=\"FT\">Da questa premessa il giudice a quo desume \u00abuna discrasia tra la norma in parola, nella parte in cui non attribuisce alcun diritto di assistenza al convivente more uxorio, e i principi sanciti a pi\u00f9 riprese dalla giurisprudenza nazionale (tanto costituzionale che di legittimit\u00e0) e sovranazionale in punto di tutela della famiglia di fatto retta dalla convivenza more uxorio e dei diritti e doveri connessi all\u2019appartenenza a tale formazione sociale\u00bb.<\/p>\n<p id=\"FT\">Il rimettente richiama, al riguardo, sul piano sovranazionale, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell\u2019uomo in merito all\u2019art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u2019uomo e delle libert\u00e0 fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 sulla tutela del diritto alla vita familiare, intesa come ricomprensiva non solo delle relazioni basate sul matrimonio ma anche di altri legami familiari di fatto (sentenza 24 giugno 2010, Schalk e Kopf contro Austria).<\/p>\n<p id=\"FT\">A questo indirizzo corrisponde \u2013 prosegue il giudice a quo \u2013 un orientamento giurisprudenziale nazionale, sia costituzionale che di legittimit\u00e0, che valorizza il riconoscimento ai sensi dell\u2019art. 2 Cost. delle formazioni sociali, nelle quali va ricondotta \u00abogni forma di comunit\u00e0, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione\u00bb (sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2010; sulla convivenza more uxorio, quale formazione sociale, sono richiamate, altres\u00ec, la sentenza della Corte costituzionale n. 404 del 1988 e la sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, n. 1277 del 2014).<\/p>\n<p id=\"FT\">Nella nozione di formazione sociale, la giurisprudenza sia costituzionale che di legittimit\u00e0 \u2013 ricorda il rimettente \u2013 ha ricondotto la stabile convivenza tra due persone, anche dello stesso sesso (sono richiamate la sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2010 e la sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 15 marzo 2012, n. 4184).<\/p>\n<p id=\"FT\">In particolare, il rimettente sottolinea come la Corte costituzionale, sin dagli anni \u201980, abbia affermato espressamente che l\u2019art. 2 Cost. \u00e8 riferibile altres\u00ec \u00aballe convivenze di fatto, purch\u00e9 caratterizzate da un grado accertato di stabilit\u00e0\u00bb (sentenza n. 237 del 1986).<\/p>\n<p id=\"FT\">Anche nella giurisprudenza di legittimit\u00e0 \u2013 osserva il giudice a quo \u2013 si rinvengono significative pronunce in merito alla rilevanza di formazione sociale della convivenza more uxorio, fonte di diritti e doveri morali e sociali del convivente nei confronti dell\u2019altro (sono richiamate, con riguardo all\u2019affermazione della responsabilit\u00e0 aquiliana nei rapporti interni alla convivenza, Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 10 maggio 2005, n. 9801; nelle lesioni arrecate da terzi, Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenze, 21 marzo 2013, n. 7128; 16 settembre 2008, n. 23725; con riguardo alla rilevanza della convivenza del coniuge separato o divorziato ai fini dell\u2019assegno di mantenimento o di quello di divorzio, Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenze 12 marzo 2012, n. 3923; 11 agosto 2011, n. 17195; 10 agosto 2007, n. 17643; 10 novembre 2006, n. 24056; con riguardo alla tutela possessoria, Corte di cassazione, sezione seconda civile, sentenza 21 marzo 2013, n. 7214).<\/p>\n<p id=\"FT\">Il Tribunale a quo rileva, altres\u00ec, come nella stessa legislazione nazionale, ferma la diversit\u00e0 dei rapporti personali e patrimoniali nascenti dalla convivenza di fatto rispetto a quelli originati dal matrimonio, siano emersi segnali nel senso di una sempre maggiore rilevanza della famiglia di fatto.<\/p>\n<p id=\"FT\">Avuto riguardo al richiamato quadro legislativo e giurisprudenziale sulla cosiddetta famiglia di fatto, ad avviso del rimettente, l\u2019art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, nell\u2019escludere dal novero dei possibili beneficiari dei permessi retribuiti il convivente more uxorio, violerebbe l\u2019art. 2 Cost., non consentendo alla persona affetta da handicap grave di beneficiare della piena ed effettiva assistenza nell\u2019ambito di una formazione sociale che la stessa ha contribuito a creare e che \u00e8 sede di svolgimento della propria personalit\u00e0.<\/p>\n<p id=\"FT\">La norma in oggetto contrasterebbe anche con l\u2019art. 3 Cost. stante la irragionevole disparit\u00e0 di trattamento, in punto di assistenza da prestarsi attraverso i permessi retribuiti, tra il portatore di handicap inserito in una stabile famiglia di fatto e il soggetto in identiche condizioni facente parte di una famiglia fondata sul matrimonio, diversit\u00e0 che non trova ragione \u2013 secondo il Tribunale a quo \u2013 nella ratio della norma che \u00e8 quella di garantire, attraverso la previsione delle agevolazioni, la tutela della salute psico-fisica della persona affetta da handicap grave (art. 32 Cost.), nonch\u00e9 la tutela della dignit\u00e0 umana e quindi dei diritti inviolabili dell\u2019uomo di cui all\u2019art. 2 Cost., beni primari non collegabili geneticamente ad un preesistente rapporto di matrimonio ovvero di parentela o affinit\u00e0.<\/p>\n<p id=\"FT\">Il giudice a quo precisa che il dubbio di costituzionalit\u00e0 non riguarda la perfetta equiparabilit\u00e0 della convivenza di fatto al rapporto di coniugio, ma la ragionevolezza, ex art. 3 Cost., della diversit\u00e0 di trattamento per quanto attiene alla particolare disciplina dei diritti di assistenza alle persone con handicap.<\/p>\n<p id=\"FT\">Nel caso di specie \u2013 ad avviso del rimettente \u2013 non rileverebbe, la diversit\u00e0 rispetto al rapporto di coniugio della convivenza more uxorio, fondata sulla affectio quotidiana, liberamente e in ogni istante revocabile, di ciascuna delle parti, in quanto la norma censurata non \u00e8 finalizzata ad assicurare a colui che assiste una persona con handicap grave un trattamento pensionistico o di natura patrimoniale, bens\u00ec, a garantire, attraverso la previsione di agevolazioni, la tutela del soggetto disabile.<\/p>\n<p id=\"FT\">Il Tribunale a quo ritiene, quindi, che, in considerazione della riferibilit\u00e0 dell\u2019art. 2 Cost. anche alle convivenze di fatto, purch\u00e9 caratterizzate da un grado accertato di stabilit\u00e0 (sono richiamate le sentenze della Corte costituzionale n. 310 del 1989 e n. 237 del 1986) nonch\u00e9 della riconducibilit\u00e0 dei diritti sottesi alla norma censurata nel novero dei diritti inviolabili dell\u2019uomo presidiati dall\u2019art. 2 Cost., non siano ragionevoli la diversit\u00e0 di trattamento denunciata e il conseguente vuoto di tutela.<\/p>\n<p id=\"FT\">4.\u2013 Con memoria depositata in data 12 gennaio 2015 si \u00e8 costituito in giudizio l\u2019INPS chiedendo che la sollevata questione di legittimit\u00e0 costituzionale sia dichiarata non fondata.<\/p>\n<p id=\"FT\">Preliminarmente, l\u2019INPS eccepisce il difetto di legittimazione passiva nel giudizio a quo, stante la pacifica natura pubblica del rapporto di lavoro che lega la ricorrente all\u2019USL di Livorno, con conseguente obbligo di corresponsione dell\u2019indennit\u00e0 ai sensi dell\u2019art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 esclusivamente a carico dell\u2019amministrazione pubblica di riferimento. Al riguardo, l\u2019Istituto precisa che solo per i lavoratori dipendenti privati l\u2019indennit\u00e0 \u00e8 anticipata dal datore di lavoro e poi a quest\u2019ultimo rimborsata dall\u2019ente previdenziale attraverso il sistema del conguaglio con i contributi allo stesso dovuti.<\/p>\n<p id=\"FT\">A sostegno della non fondatezza della questione, l\u2019INPS richiama la giurisprudenza costituzionale che ritiene non assimilabili la famiglia di fatto e quella fondata sul matrimonio, l\u2019una caratterizzata dall\u2019affectio quotidiana, liberamente e in ogni caso revocabile, e l\u2019altra dalla stabilit\u00e0, certezza, reciprocit\u00e0 e corrispettivit\u00e0 dei diritti e dei doveri da essa scaturenti, con conseguente ragionevolezza della non automatica parificazione delle due situazioni e dunque della diversit\u00e0 di trattamento fra i rispettivi regimi (sentenza n. 2 del 1998; in materia previdenziale, sentenze n. 86 del 2009 e n. 461 del 2000).<\/p>\n<p id=\"FT\">In particolare \u2013 osserva l\u2019INPS \u2013 la mancata inclusione del convivente more uxorio tra i beneficiari dei permessi retribuiti mensili troverebbe una ragionevole giustificazione nella necessaria correlazione tra l\u2019erogazione dei fondi pubblici e la preesistenza di un rapporto giuridico certo qual \u00e8 quello della famiglia fondata sul matrimonio.<\/p>\n<p id=\"FT\">L\u2019Istituto esclude, altres\u00ec, la violazione del \u00abprincipio della tutela delle formazioni sociali in cui si sviluppa la persona umana\u00bb (sentenza n. 461 del 2000), in quanto, da un lato, l\u2019ostacolo al riconoscimento del permesso retribuito dipende dalla autonoma scelta dei conviventi di non conformarsi allo statuto della famiglia legittima e, dall\u2019altro, tale beneficio di carattere meramente economico risulta di difficile inquadramento tra i diritti inviolabili dell\u2019uomo presidiati dall\u2019art. 2 Cost. Peraltro \u2013 precisa l\u2019INPS \u2013 il mancato riconoscimento del permesso mensile di assistenza al convivente di fatto non vulnererebbe neanche indirettamente il diritto di salute del disabile, potendo beneficiare della prestazione in esame parenti ed affini, esistenti nel caso di specie.<\/p>\n<p id=\"FT\">In ultimo, l\u2019Istituto sottolinea l\u2019inammissibilit\u00e0 della pronuncia di carattere additivo in quanto \u00able esigenze solidaristiche evidenziate dal rimettente possono trovare la sede idonea alla loro realizzazione nell\u2019attivit\u00e0 del legislatore e non gi\u00e0 nel giudizio di legittimit\u00e0 costituzionale\u00bb (sentenza n. 461 del 2000).<\/p>\n<p id=\"FT\">5.\u2013 Con memoria depositata in data 13 gennaio 2015, \u00e8 intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u2019Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la sollevata questione di legittimit\u00e0 costituzionale sia dichiarata non fondata.<\/p>\n<p id=\"FT\">In primo luogo, la difesa statale ritiene non meritevole di pregio la censura di violazione dell\u2019art. 3 Cost. per assunta disparit\u00e0 di trattamento tra il coniuge e il convivente more uxorio. Sul punto, deduce la non assimilabilit\u00e0, per giurisprudenza costituzionale, della convivenza more uxorio al vincolo coniugale, considerato il diverso fondamento rispettivamente nell\u2019art. 2 e nell\u2019art. 29 Cost., nonch\u00e9 la diversit\u00e0 dell\u2019una dall\u2019altra forma di vita comune tra uomo e donna, tale da giustificare una non uniformit\u00e0 di trattamento tra i rispettivi regimi (sentenze n. 140 e n. 86 del 2009; n. 8 del 1996; ordinanza n. 7 del 2010).<\/p>\n<p id=\"FT\">L\u2019Avvocatura generale sottolinea come il legislatore abbia inteso correlare il diritto ai permessi retribuiti agli obblighi giuridici di assistenza che si impongono nell\u2019ambito della famiglia fondata sul matrimonio. Al riguardo, la difesa statale rileva anche che la Corte costituzionale ha evidenziato l\u2019essenziale ruolo della famiglia nella cura e nella socializzazione del soggetto disabile (sentenza n. 350 del 2003), estendendo l\u2019ambito di applicazione delle varie disposizioni dirette ad assicurare particolare assistenza al portatore di handicap sempre nell\u2019ambito dell\u2019istituto della famiglia legittima (con riguardo all\u2019istituto del congedo straordinario \u2013 che si assume abbia la stessa funzione e ratio della norma censurata \u2013 sono richiamate le sentenze n. 203 del 2013; n. 19 del 2009; n. 158 del 2007 e n. 233 del 2005). L\u2019istituto del permesso mensile retribuito, ugualmente al congedo straordinario \u2013 osserva l\u2019Avvocatura generale \u2013 troverebbe un corrispettivo nei particolari obblighi giuridici che il coniuge assume con il matrimonio e non solo in un generale dovere di solidariet\u00e0 sociale.<\/p>\n<p id=\"FT\">Da qui la ritenuta non contrariet\u00e0 della norma censurata al principio di eguaglianza, ai principi costituzionali che riconoscono le formazioni sociali e al diritto alla salute, stante la particolare idoneit\u00e0 della famiglia fondata sul matrimonio ad assicurare le forme di assistenza riconosciute ed incentivate dal legislatore nella sua discrezionalit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Considerato in diritto<\/p>\n<p id=\"DT\">1.\u2013 Il Tribunale ordinario di Livorno, in funzione di giudice del lavoro, dubita della legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l\u2019assistenza, l\u2019integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), come modificato dall\u2019art. 24, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l\u2019impiego, di incentivi all\u2019occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonch\u00e9 misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro) \u00abnella parte in cui non include il convivente more uxorio tra i soggetti beneficiari dei permessi di assistenza al portatore di handicap in situazione di gravit\u00e0\u00bb, per violazione degli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione.<\/p>\n<p id=\"DT\">L\u2019art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, rubricato \u00abAgevolazioni\u00bb, nel testo modificato dal cosiddetto Collegato lavoro, prevede che: \u00abA condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravit\u00e0, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravit\u00e0 abbiano compiuto i sessantacinque anni di et\u00e0 oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non pu\u00f2 essere riconosciuto a pi\u00f9 di un lavoratore dipendente per l\u2019assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravit\u00e0. Per l\u2019assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravit\u00e0, il diritto \u00e8 riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente\u00bb.<\/p>\n<p id=\"DT\">Ad avviso del giudice rimettente, la norma censurata nell\u2019escludere dal novero dei possibili beneficiari dei permessi retribuiti il convivente more uxorio, si porrebbe in contrasto con l\u2019art. 2 Cost., in quanto non consentirebbe alla persona affetta da handicap grave di beneficiare della piena ed effettiva assistenza nell\u2019ambito di una formazione sociale che la stessa ha contribuito a creare e che \u00e8 sede di svolgimento della propria personalit\u00e0; con l\u2019art. 3 Cost., unitamente agli artt. 2 e 32 Cost., poich\u00e9 darebbe luogo ad una irragionevole disparit\u00e0 di trattamento, in punto di assistenza da prestarsi attraverso i permessi retribuiti, tra il portatore di handicap inserito in una stabile famiglia di fatto e il soggetto in identiche condizioni facente parte di una famiglia fondata sul matrimonio. Tale diversit\u00e0, infatti, non troverebbe ragione nella ratio della norma che \u00e8 quella di garantire, attraverso la previsione delle agevolazioni, la tutela della salute psico-fisica della persona affetta da handicap grave ex art. 32 Cost., nonch\u00e9 la tutela della dignit\u00e0 umana e quindi dei diritti inviolabili dell\u2019uomo di cui all\u2019art. 2 Cost., beni primari non collegabili geneticamente ad un preesistente rapporto di matrimonio ovvero di parentela o affinit\u00e0.<\/p>\n<p id=\"DT\">2.\u2013 Il Tribunale rimettente sottopone all\u2019esame di questa Corte una richiesta di pronuncia additiva volta a colmare una lacuna nella legislazione, ritenuta contraria ai principi costituzionali invocati.<\/p>\n<p id=\"DT\">2.1.\u2013 Il giudice a quo \u00e8 chiamato a decidere sulla domanda di accertamento del diritto della ricorrente ad usufruire dei permessi di assistenza di cui all\u2019art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, conformemente all\u2019istanza presentata da quest\u2019ultima alla Azienda USL di Livorno nel giugno del 2011.<\/p>\n<p id=\"DT\">La questione \u00e8 rilevante, in quanto la norma applicabile ratione temporis al giudizio principale \u00e8, dunque, l\u2019art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, come modificato dal cosiddetto Collegato lavoro, senza che rilevi la successiva novella di cui all\u2019art. 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 (Attuazione dell\u2019art. 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi), disciplinante, peraltro, una fattispecie particolare \u2013 quella del possibile cumulo del permessi nel caso di assistenza a pi\u00f9 persone in situazione di handicap grave \u2013 non ricorrente nel caso di specie.<\/p>\n<p id=\"DT\">3.\u2013 Nel merito, la questione \u00e8 fondata.<\/p>\n<p id=\"DT\">3.1.\u2013 Per un adeguato inquadramento della stessa, occorre, preliminarmente, ricostruire la ratio legis dell\u2019istituto del permesso mensile retribuito di cui all\u2019art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, alla luce dei suoi presupposti e delle vicende normative che lo hanno caratterizzato.<\/p>\n<p id=\"DT\">Invariate sono rimaste nel tempo le condizioni oggettive per il riconoscimento del permesso mensile retribuito ravvisabili nella situazione di disabilit\u00e0 grave, ai sensi dell\u2019art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, riconosciuta, con certificazione o verbale, dalla apposita Commissione Medica Integrata ex art. 4, comma 1, della legge n. 104 del 1992, nonch\u00e9 \u2013 fatte salve specifiche eccezioni \u2013 nel mancato ricovero a tempo pieno del portatore di handicap da assistere.<\/p>\n<p id=\"DT\">La formulazione originaria dell\u2019art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 riconosceva il diritto a fruire dei tre giorni di permesso mensile, anche in maniera continuativa, alla lavoratrice madre o, in alternativa al lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravit\u00e0 che avesse compiuto i tre anni di et\u00e0, nonch\u00e9 a colui (lavoratore dipendente) che assistesse una persona con handicap in situazione di gravit\u00e0, parente o affine entro il terzo grado, convivente.<\/p>\n<p id=\"DT\">L\u2019art. 19, comma 1, lettera a), della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternit\u00e0 e della paternit\u00e0, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citt\u00e0), modificando l\u2019art. 33 della legge n. 104 del 1992, ha previsto la copertura da \u00abcontribuzione figurativa\u00bb dei giorni di permesso retribuito di cui al comma 3 dello stesso articolo.<\/p>\n<p id=\"DT\">L\u2019art. 20 della medesima legge n. 53 del 2000 ha sancito l\u2019applicabilit\u00e0 delle disposizioni dell\u2019art. 33 della legge n. 104 del 1992 \u00abai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuit\u00e0 e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorch\u00e9 non convivente\u00bb.<\/p>\n<p id=\"DT\">Dalla lettura congiunta dell\u2019art. 33 della legge n. 104 del 1992 con l\u2019art. 20 della legge n. 53 del 2000, la prevalente giurisprudenza amministrativa (ex plurimis, Consiglio di Stato, sezione quarta, 22 maggio 2012, n. 2964; Consiglio di Stato, sezione sesta, 1\u00b0 dicembre 2010, n. 8382) ha desunto la eliminazione del requisito della \u201cconvivenza\u201d anche per i permessi mensili retribuiti di cui al comma 3 dell\u2019art. 33, nonch\u00e9 l\u2019introduzione dei diversi requisiti della \u201ccontinuit\u00e0 ed esclusivit\u00e0\u201d dell\u2019assistenza ai fini della concessione delle agevolazioni in questione.<\/p>\n<p id=\"DT\">L\u2019art. 24, comma 1, lettera a), della legge n. 183 del 2010 ha modificato sensibilmente la portata dell\u2019art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992.<\/p>\n<p id=\"DT\">In particolare, il legislatore, nel ridefinire la categoria dei lavoratori legittimati a fruire dei permessi per assistere persone in situazione di handicap grave, ha ristretto la platea dei beneficiari.<\/p>\n<p id=\"DT\">Infatti, se, da un lato, ha eliminato la limitazione del compimento del terzo anno di et\u00e0 del bambino per la fruizione del permesso mensile retribuito da parte del lavoratore dipendente genitore del minore in situazione di disabilit\u00e0 grave (potendo i genitori, in forza della modifica, fruire, alternativamente, del permesso mensile retribuito anche per assistere figli portatori di handicap in et\u00e0 inferiore ai tre anni), dall\u2019altro, ha riconosciuto il diritto a fruire dei tre giorni di permesso mensile al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravit\u00e0, coniuge, parente o affine entro il secondo grado.<\/p>\n<p id=\"DT\">Solo in particolari situazioni l\u2019agevolazione in questione pu\u00f2 essere estesa ai parenti e agli affini di terzo grado delle persone da assistere.<\/p>\n<p id=\"DT\">Infatti, l\u2019estensione del diritto a fruire dei benefici in questione ai parenti e affini di terzo grado \u00e8 stata prevista nei casi in cui il coniuge o i genitori della persona affetta da grave disabilit\u00e0: a) abbiano compiuto i sessantacinque anni di et\u00e0; b) siano affetti da patologie invalidanti; c) siano deceduti o mancanti.<\/p>\n<p id=\"DT\">L\u2019art. 24 della legge n. 183 del 2010, inoltre, se da un lato, nel novellare l\u2019art. 20, comma 1, della legge n. 53 del 2000, ha eliminato i requisiti della \u201ccontinuit\u00e0 ed esclusivit\u00e0\u201d dell\u2019assistenza per fruire dei permessi mensili retribuiti, dall\u2019altro, nel modificare l\u2019art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, ha introdotto il principio del \u201creferente unico\u201d per ciascun disabile, ovvero del riconoscimento del permesso mensile retribuito a non pi\u00f9 di un lavoratore dipendente per l\u2019assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravit\u00e0, fatta salva la possibilit\u00e0 per i genitori, anche adottivi, di fruirne alternativamente, per l\u2019assistenza dello stesso figlio affetto da grave disabilit\u00e0. Nella formulazione dell\u2019art. 33, comma 3, come sostituito dall\u2019art. 24, comma 1, lettera a), della legge n. 183 del 2010, \u00e8 stato, peraltro, espunto espressamente il requisito della \u201cconvivenza\u201d.<\/p>\n<p id=\"DT\">Il legislatore \u00e8 intervenuto nuovamente nella materia dei permessi mensili retribuiti spettanti per l\u2019assistenza a persone con disabilit\u00e0 grave, in sede di attuazione della delega contenuta nell\u2019art. 23 della legge n. 183 del 2010. Tale delega \u00e8 stata attuata dal d.lgs. n. 119 del 2011, in particolare dall\u2019art. 6.<\/p>\n<p id=\"DT\">L\u2019art. 6, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 119 del 2011 ha aggiunto un periodo al comma 3 dell\u2019art. 33 della legge n. 104 del 1992, relativo alla disciplina della particolare fattispecie del cumulo dei permessi mensili retribuiti in capo al dipendente che presti assistenza nei confronti di pi\u00f9 persone in situazione di handicap grave, allorquando ricorrano determinate situazioni ivi elencate.<\/p>\n<p id=\"DT\">3.2.\u2013 Quanto all\u2019ammontare e alle modalit\u00e0 di godimento dei permessi mensili retribuiti ex art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, l\u2019indennit\u00e0 \u2013 fruibile in maniera continuativa o frazionata \u2013 \u00e8 pari all\u2019intero ammontare della retribuzione ed \u00e8 a carico dell\u2019ente assicuratore; viene anticipata dal datore di lavoro ed \u00e8 portata a conguaglio con gli apporti contributivi dovuti all\u2019ente assicuratore (ai sensi dell\u2019art. 43 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante \u00abTesto unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternit\u00e0 e della paternit\u00e0, a norma dell\u2019articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53\u00bb, nel quale sono contenute le disposizioni dell\u2019art. 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, recante \u00abParit\u00e0 di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro\u00bb, abrogato dall\u2019art. 86 del d.lgs. n. 151 del 2001).<\/p>\n<p id=\"DT\">Inoltre, i periodi di fruizione dei permessi ex art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, sono computabili nell\u2019anzianit\u00e0 di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilit\u00e0 (ai sensi dell\u2019art. 34, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, richiamato dall\u2019art. 43, comma 2, del medesimo decreto legislativo).<\/p>\n<p id=\"DT\">Il permesso mensile retribuito di cui al censurato art. 33, comma 3, \u00e8, dunque, espressione dello Stato sociale che eroga una provvidenza in forma indiretta, tramite facilitazioni e incentivi ai congiunti che si fanno carico dell\u2019assistenza di un parente disabile grave. Trattasi di uno strumento di politica socio-assistenziale, che, come quello del congedo straordinario di cui all\u2019art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, \u00e8 basato sul riconoscimento della cura alle persone con handicap in situazione di gravit\u00e0 prestata dai congiunti e sulla valorizzazione delle relazioni di solidariet\u00e0 interpersonale ed intergenerazionale.<\/p>\n<p id=\"DT\">3.3.\u2013 La tutela della salute psico-fisica del disabile, costituente la finalit\u00e0 perseguita dalla legge n. 104 del 1992, postula anche l\u2019adozione di interventi economici integrativi di sostegno alle famiglie \u00abil cui ruolo resta fondamentale nella cura e nell\u2019assistenza dei soggetti portatori di handicap\u00bb (sentenze n. 203 del 2013; n. 19 del 2009; n. 158 del 2007 e n. 233 del 2005).<\/p>\n<p id=\"DT\">Nel novero di tali interventi si iscrive il diritto al permesso mensile retribuito in questione.<\/p>\n<p id=\"DT\">Infatti, alla luce dei suoi presupposti e delle vicende normative che lo hanno caratterizzato, la ratio legis dell\u2019istituto in esame consiste nel favorire l\u2019assistenza alla persona affetta da handicap grave in ambito familiare.<\/p>\n<p id=\"DT\">Risulta, pertanto, evidente che l\u2019interesse primario cui \u00e8 preposta la norma in questione \u2013 come gi\u00e0 affermato da questa Corte con riferimento al congedo straordinario di cui all\u2019art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001 \u2013 \u00e8 quello di \u00abassicurare in via prioritaria la continuit\u00e0 nelle cure e nell\u2019assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare, indipendentemente dall\u2019et\u00e0 e dalla condizione di figlio dell\u2019assistito\u00bb (sentenze n. 19 del 2009 e n. 158 del 2007).<\/p>\n<p id=\"DT\">Tanto pi\u00f9 che i soggetti tutelati sono portatori di handicap in situazione di gravit\u00e0, affetti cio\u00e8 da una compromissione delle capacit\u00e0 fisiche, psichiche e sensoriali tale da \u00abrendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione\u00bb, secondo quanto letteralmente previsto dall\u2019art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.<\/p>\n<p id=\"DT\">L\u2019istituto del permesso mensile retribuito \u00e8 dunque in rapporto di stretta e diretta correlazione con le finalit\u00e0 perseguite dalla legge n. 104 del 1992, in particolare con quelle di tutela della salute psico-fisica della persona portatrice di handicap.<\/p>\n<p id=\"DT\">La salute psico-fisica del disabile quale diritto fondamentale dell\u2019individuo tutelato dall\u2019art. 32 Cost., rientra tra i diritti inviolabili che la Repubblica riconosce e garantisce all\u2019uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalit\u00e0 (art. 2 Cost.).<\/p>\n<p id=\"DT\">L\u2019assistenza del disabile e, in particolare, il soddisfacimento dell\u2019esigenza di socializzazione, in tutte le sue modalit\u00e0 esplicative, costituiscono fondamentali fattori di sviluppo della personalit\u00e0 e idonei strumenti di tutela della salute del portatore di handicap, intesa nella sua accezione pi\u00f9 ampia di salute psico-fisica (sentenze n. 158 del 2007 e n. 350 del 2003).<\/p>\n<p id=\"DT\">Il diritto alla salute psico-fisica, ricomprensivo della assistenza e della socializzazione, va dunque garantito e tutelato, al soggetto con handicap in situazione di gravit\u00e0, sia come singolo che in quanto facente parte di una formazione sociale per la quale, ai sensi dell\u2019art. 2 Cost., deve intendersi \u00abogni forma di comunit\u00e0, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico\u00bb (sentenza n. 138 del 2010).<\/p>\n<p id=\"DT\">3.4.\u2013 Alla luce delle premesse sopra svolte, se tale \u00e8 la ratio legis della norma in esame, \u00e8 irragionevole che nell\u2019elencazione dei soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito ivi disciplinato, non sia incluso il convivente della persona con handicap in situazione di gravit\u00e0.<\/p>\n<p id=\"DT\">L\u2019art. 3 Cost. va qui invocato, dunque, non per la sua portata eguagliatrice, restando comunque diversificata la condizione del coniuge da quella del convivente, ma per la contraddittoriet\u00e0 logica della esclusione del convivente dalla previsione di una norma che intende tutelare il diritto alla salute psico-fisica del disabile (v. sia pure per profili diversi, la sentenza n. 404 del 1988).<\/p>\n<p id=\"DT\">E ci\u00f2 in particolare \u2013 ma non solo \u2013 nei casi in cui la convivenza si fondi su una relazione affettiva, tipica del \u201crapporto familiare\u201d, nell\u2019ambito della platea dei valori solidaristici postulati dalle \u201caggregazioni\u201d cui fa riferimento l\u2019art. 2 Cost.<\/p>\n<p id=\"DT\">Questa Corte ha, infatti, pi\u00f9 volte affermato che la distinta considerazione costituzionale della convivenza e del rapporto coniugale non esclude la comparabilit\u00e0 delle discipline riguardanti aspetti particolari dell\u2019una e dell\u2019altro che possano presentare analogie ai fini del controllo di ragionevolezza a norma dell\u2019art. 3 Cost. (sentenze n. 416 e n. 8 del 1996; ordinanza n. 121 del 2004).<\/p>\n<p id=\"DT\">In questo caso l\u2019elemento unificante tra le due situazioni \u00e8 dato proprio dall\u2019esigenza di tutelare il diritto alla salute psico-fisica del disabile grave, nella sua accezione pi\u00f9 ampia, collocabile tra i diritti inviolabili dell\u2019uomo ex art. 2 Cost.<\/p>\n<p id=\"DT\">D\u2019altra parte, ove cos\u00ec non fosse, il diritto \u2013 costituzionalmente presidiato \u2013 del portatore di handicap di ricevere assistenza nell\u2019ambito della sua comunit\u00e0 di vita, verrebbe ad essere irragionevolmente compresso, non in ragione di una obiettiva carenza di soggetti portatori di un rapporto qualificato sul piano affettivo, ma in funzione di un dato \u201cnormativo\u201d rappresentato dal mero rapporto di parentela o di coniugio.<\/p>\n<p id=\"DT\">3.5.\u2013 Se, dunque, l\u2019art. 3 Cost. \u00e8 violato per la non ragionevolezza della norma censurata, gli artt. 2 e 32 Cost. lo sono, quanto al diritto fondamentale alla salute psico-fisica del disabile grave, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalit\u00e0.<\/p>\n<p id=\"DT\">La norma in questione, nel non includere il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito, v\u00ecola, quindi, gli invocati parametri costituzionali, risolvendosi in un inammissibile impedimento all\u2019effettivit\u00e0 dell\u2019assistenza e dell\u2019integrazione.<\/p>\n<p id=\"DT\">3.6.\u2013 Il carattere residuale della fruizione dell\u2019agevolazione in questione da parte del parente o affine entro il terzo grado, induce questa Corte ad includere il convivente tra i soggetti beneficiari, in via ordinaria, del permesso mensile retribuito (coniuge, parente o affine entro il secondo grado).<\/p>\n<p id=\"DT\">3.7.\u2013 Va, pertanto, dichiarata l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l\u2019assistenza alla persona con handicap in situazione di gravit\u00e0, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado.<\/p>\n<p id=\"MOA1\" style=\"text-align: center;\">Per Questi Motivi<\/p>\n<p id=\"MOA2\" style=\"text-align: center;\">LA CORTE COSTITUZIONALE<\/p>\n<p id=\"MOT\">dichiara l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l\u2019assistenza, l\u2019integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), come modificato dall\u2019art. 24, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l\u2019impiego, di incentivi all\u2019occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonch\u00e9 misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro) nella parte in cui non include il convivente \u2013 nei sensi di cui in motivazione \u2013 tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l\u2019assistenza alla persona con handicap in situazione di gravit\u00e0, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado.<\/p>\n<p id=\"MOT\">Cos\u00ec deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2016.<\/p>\n<p id=\"MOFTO\">F.to:<\/p>\n<p id=\"MOFTO\">Paolo GROSSI, Presidente<\/p>\n<p id=\"MOFTO\">Alessandro CRISCUOLO, Redattore<\/p>\n<p id=\"MOFTO\">Roberto MILANA, Cancelliere<\/p>\n<p id=\"MOFTO\">Depositata in Cancelleria il 23 settembre 2016.<\/p>\n<p id=\"MOFTO\">Il Direttore della Cancelleria<\/p>\n<p id=\"MOFTO\">F.to: Roberto MILANA<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai 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