{"id":725,"date":"2016-09-29T21:57:33","date_gmt":"2016-09-29T19:57:33","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=725"},"modified":"2016-09-29T21:57:33","modified_gmt":"2016-09-29T19:57:33","slug":"725","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2016\/09\/29\/725\/","title":{"rendered":"Discriminazione handicap, Tribunale di Milano, ordinanza 11 febbraio 2013."},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\">TRIBUNALE MILANO<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">SEZIONE LAVORO<\/p>\n<p>Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Chiara COLOSIMO, nel procedimento <em>ex <\/em>art. 1, co. 47ss., Legge 92\/2012 promosso<\/p>\n<p>da<\/p>\n<p><strong>COGNOME Nome<\/strong>, con l\u2019Avv. XXX<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">contro<\/p>\n<p><strong>SOCIETA\u2019 s.r.l.<\/strong>, con l\u2019Avv. XXX<\/p>\n<p>letti gli atti, esaminati i documenti, a scioglimento della riserva assunta il xxxxxx, osserva,<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>IN FATTO<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>con ricorso <em>ex <\/em>art. 1, co. 47ss., Legge 92\/2012 depositato il 22 novembre 2012, Nome COGNOME (dipendente della convenuta dall&#8217;1\/4\/2010, con mansioni di <em>Regional Bussiness Manager <\/em>e qualifica dirigenziale C.C.N.L. Dirigenti Terziario) ha convenuto in giudizio SOCIETA\u2019 s.r.l., eccependo la discriminatoriet\u00e0 del licenziamento intimatole dalla convenuta il 4\/7\/2012 e chiedendo al Tribunale, in via principale, di condannare la societ\u00e0 convenuta all&#8217;immediata reintegrazione nel posto di lavoro e nelle mansioni di cui in precedenza, o altre equivalenti, oltre al risarcimento del danno in misura pari alla retribuzione globale di fatto dovuta dal giorno del licenziamento sino a quello di effettiva reintegrazione (e, in ogni caso, in misura non inferiore a cinque mensilit\u00e0), nonch\u00e9 al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal momento del licenziamento sino quello di effettiva<\/p>\n<p>reintegrazione.<\/p>\n<p>In subordine, ha chiesto di condannare SOCIETA\u2019 s.r.l. al pagamento, oltre che dell&#8217;indennit\u00e0 sostitutiva del preavviso e delle competenze di fine rapporto, dell&#8217;indennit\u00e0 supplementare nella misura di \u20ac 223.090,79.<\/p>\n<p>Il tutto oltre interessi e rivalutazione e, in ogni caso, con vittoria delle spese di lite.<\/p>\n<p>Si \u00e8 costituita ritualmente in giudizio SOCIETA\u2019 s.r.l., eccependo l\u2019infondatezza<\/p>\n<p>in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle<\/p>\n<p>avversarie pretese.<\/p>\n<p>Con vittoria delle spese di lite.<\/p>\n<p>Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la<\/p>\n<p>decisione, il Giudice ha invitato i procuratori alla discussione orale e, all\u2019esito, si \u00e8<\/p>\n<p>riservato di decidere.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>IN DIRITTO<\/strong><\/p>\n<p>Il ricorso \u00e8 fondato e, pertanto, deve essere accolto.<\/p>\n<p>Con lettera del 4 luglio 2012, SOCIETA\u2019 s.r.l. ha intimato a Nome COGNOME\u00a0 il licenziamento per ragioni cos\u00ec specificate: \u201c<em>i problemi di salute che ha, le stanno<\/em> <em>ostacolando il pieno esercizio delle sue funzioni da diversi mesi. Ha manifestato in pi\u00f9 occasioni il<\/em> <em>bisogno di un ambiente di lavoro meno stressante. A tal fine, essendo preoccupati per la sua salute<\/em> <em>che influiva sulla sua capacit\u00e0 lavorativa in Italia, l&#8217;abbiamo informata che avremmo cercato,<\/em> <em>proprio in Italia, un nuovo <\/em>Regional Bussiness Manager <em>e a lei abbiamo offerto un nuovo ruolo<\/em> <em>strategico come <\/em>Sales Manager Brand Owner <em>(Direttore Vendite del marchio), sempre per<\/em> <em>l&#8217;Italia con le medesime condizioni economiche. Ci dispiace che lei non abbia accettato la nostra<\/em> <em>offerta di assumere il ruolo di \u201c<\/em>Sales Manager Brand Owner<em>, per l&#8217;Italia\u201d, che le avrebbe<\/em> <em>garantito che il suo pacchetto retributivo sarebbe stato mantenuto al livello attuale. Ci vediamo<\/em> <em>costretti a terminare il suo rapporto di lavoro con effetto immediato, a partire dal ricevimento da<\/em> <em>parte sua della presente comunicazione. Le pagheremo nei termini di legge le spettanze a lei dovute,<\/em> <em>compreso il pagamento del mancato preavviso. La preghiamo di restituire tutti i beni e le<\/em> <em>attrezzature aziendali ancora in suo possesso entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione<\/em>\u201d (doc. 24, fascicolo ricorrente).<\/p>\n<p>Nome COGNOME eccepisce la discriminatoriet\u00e0 del licenziamento, affermando che lo stesso sarebbe stato intimato per il solo fatto di aver comunicato al datore di lavoro di essere affetta da una patologia grave e permanente.<\/p>\n<p>Ritiene il giudicante, per le ragioni di seguito precisate, che la doglianza sia fondata.<\/p>\n<p>Deve preliminarmente rammentarsi che in materia di licenziamenti, siano essi intimati per ragioni oggettive ovvero soggettive, vige la fondamentale e ineludibile regola dell&#8217;immodificabilit\u00e0 delle ragioni comunicate come motivo di licenziamento.<\/p>\n<p>Il principio dell&#8217;immodificabilit\u00e0 delle ragioni del licenziamento opera \u201c<em>come fondamentale garanzia giuridica per il lavoratore, il quale vedrebbe altrimenti frustrata la possibilit\u00e0 di contestare la risoluzione unilateralmente attuata e la validit\u00e0 dell&#8217;atto di recesso<\/em>\u201d, e \u201c<em>ha carattere generale, e vale quindi per tutti i casi di assoggettamento del rapporto di lavoro a norme limitatrici del potere di recesso del datore di lavoro, quali sono sia le norme della legge n. 604 del 1966 sia<\/em><\/p>\n<p><em>quella di cui all&#8217;art. 2110, secondo comma, cod. civ.<\/em>\u201d (Cass. Civ., Sez. Lav., 13 agosto 2009, n. 18283).<\/p>\n<p>Al fine di valutare la legittimit\u00e0 dell&#8217;operato della SOCIETA\u2019 s.r.l., dunque, possono essere prese in considerazione esclusivamente le motivazioni che la societ\u00e0 ha formalmente posto a giustificazione della risoluzione del rapporto per cui \u00e8 causa.<\/p>\n<p>Dunque, tutte le deduzioni di cui alla memoria difensiva volte a dimostrare presunte lamentele nei confronti della ricorrente, cos\u00ec come la diminuzione dei risultati economici aziendali, sono del tutto irrilevanti ai fini del decidere: come chiarito anche dalla parte convenuta nel proprio scritto difensivo, il licenziamento sarebbe stato determinato, esclusivamente, \u201c<em>dal rifiuto espresso dalla dott.ssa<\/em> <em>COGNOME di accettare il nuovo ruolo offerto di Account Executive Sales for Brand Owner per<\/em> <em>il mercato italiano che\u2026 avrebbe garantito alla ricorrente le medesime prerogative e lo stesso livello<\/em> <em>salariale<\/em>\u201d (pag. 19, memoria).<\/p>\n<p>La pretestuosit\u00e0 del licenziamento cos\u00ec giustificato emerge <em>per tabulas<\/em>, atteso che l&#8217;11\/6\/2012 Nome COGNOME ha rappresentato all&#8217;azienda, tra l&#8217;altro, quanto segue: \u201c<em>ci\u00f2 chiarito, ritengo che la posizione di Account Executive Brand Owner per l\u2019Italia non<\/em> <em>possa essere in alcun modo paragonata in termini di importante responsabilit\u00e0 con quella di RBM,<\/em> <em>attualmente da me ricoperta. La mia assegnazione a tale posizione, dunque, costituirebbe un<\/em> <em>demansionamento, illegittimo ai sensi della legge italiana applicabile al mio rapporto di lavoro con la<\/em><\/p>\n<p><em>Societ\u00e0. Non posso dunque accettare tale offerta. Tuttavia, desidero comunicarvi che se la Societ\u00e0 mi ordiner\u00e0 di assumere la posizione di Account Executive Brand Owner for Italy non avr\u00f2 alternative se non quella di conformarmi a tale direttiva e, al contempo, adottare le pi\u00f9 opportune iniziative per difendere i miei diritti ed interessi<\/em>\u201d (doc. 23, fascicolo ricorrente \u2013 traduzione della parte non contestata).<\/p>\n<p>Dunque, Nome COGNOME non ha rifiutato di assumere la posizione di <em>Account Executive Brand Owner <\/em>per l&#8217;Italia, come affermato nella lettera di licenziamento, e peraltro ribadito anche in sede di discussione, ma si \u00e8 al contrario resa disponibile ad adeguarsi alle direttive aziendali, fermo il diritto di agire al fine di tutelare i propri interessi a fronte di un cambio di ruolo ritenuto demansionante.<\/p>\n<p>Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, la riserva della lavoratrice non pu\u00f2 in alcun modo essere considerata un rifiuto di fatto ad attenersi alle direttive datoriali, poich\u00e9 costituisce null&#8217;altro se non l&#8217;esercizio \u2013 con modalit\u00e0 del tutto legittime \u2013 di un diritto espressamente riconosciutole dall&#8217;ordinamento.<\/p>\n<p>Alla luce di quanto sin qui osservato, non pu\u00f2 che concludersi per l&#8217;ingiustificatezza del licenziamento intimato alla ricorrente.<\/p>\n<p>Tale rilievo, tuttavia, non \u00e8 sufficiente a concludere altres\u00ec per la natura discriminatoria del recesso datoriale.<\/p>\n<p>Il licenziamento ingiustificato, infatti, non pu\u00f2 per ci\u00f2 solo essere ritenuto discriminatorio poich\u00e9 quest&#8217;ultimo esige un quid pluris, ossia la prova che, in assenza di un&#8217;obiettiva ragione di licenziamento, la scelta del lavoratore da licenziare sia stata dettata da un\u2019ingiustificata differenza di trattamento che trova la propria ragion d&#8217;essere in una delle fattispecie discriminatorie contemplate dalla legge.<\/p>\n<p>Il licenziamento ingiustificato \u00e8 un mero arbitrio, il licenziamento discriminatorio<\/p>\n<p>\u00e8 invece quello fondato su un motivo odioso: sulla volont\u00e0 di escludere dalla compagine sociale un soggetto per il solo fatto di una sua caratteristica personale che lo contraddistingue, per un puro pregiudizio di non identit\u00e0 e omologazione che guarda alla condizione psico-fisica ovvero alla personalit\u00e0 complessivamente intesa del lavoratore.<\/p>\n<p>Le argomentazioni di parte ricorrente secondo cui le ragioni di discriminazione rilevanti nell&#8217;ambito di un rapporto di lavoro costituirebbero una categoria aperta non possono essere condivise.<\/p>\n<p>Al riguardo, tuttavia, deve rammentarsi che i referenti normativi non sono costituiti esclusivamente dall\u2019art. 4 Legge 604\/1966 (1) e dall\u2019art. 15 Statuto Lavoratori (2), ma anche dal Decreto Legislativo 216\/2003 \u2013 attuazione della Direttiva 2000\/78\/CE per la parit\u00e0 di trattamento in materia di occupazione di condizioni di lavoro \u2013 che, all\u2019art. 2, co. 1, precisa che \u201cai fini del presente decreto e salvo quanto disposto dall&#8217;articolo 3, commi da 3 a 6, per principio di parit\u00e0 di trattamento si intende<\/p>\n<p>l&#8217;assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della religione, delle convinzioni personali, degli handicap, dell&#8217;et\u00e0 o dell&#8217;orientamento sessuale. Tale principio comporta che non sia<\/p>\n<p>praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, cos\u00ec come di seguito definite: a) discriminazione<\/p>\n<p>diretta quando, per religione, per convinzioni personali, per handicap, per et\u00e0 o per orientamento<\/p>\n<p>sessuale, una persona \u00e8 trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata<\/p>\n<p>un&#8217;altra in una situazione analoga; b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un<\/p>\n<p>criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le<\/p>\n<p>persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di<\/p>\n<p>handicap, le persone di una particolare et\u00e0 o di un orientamento sessuale in una situazione di<\/p>\n<p>particolare svantaggio rispetto ad altre persone\u201d.<\/p>\n<p>In ordine alla portata da attribuire al concetto di handicap nell&#8217;ambito della disciplina in commento, la Corte di Giustizia ha chiarito che \u201cla nozione di \u201chandicap\u201d va intesa come un limite che deriva, in particolare, da minorazioni fisiche, mentali psichiche e che ostacola la partecipazione della persona considerata alla vita professionale\u201d, e che \u201cutilizzando la nozione di \u201chandicap\u201d all&#8217;art. 1 della direttiva di cui trattasi, il legislatore ha deliberatamente scelto un termine diverso da quello di \u201cmalattia\u201d\u201d.<\/p>\n<p>La Corte ha quindi escluso \u201cun\u2019assimilazione pura e semplice delle due nozioni\u201d, precisando che \u201cperch\u00e9 una limitazione possa rientrare nella nozione di \u201chandicap\u201d deve quindi essere probabile che essa sia di lunga durata\u201d e che abbia l&#8217;attitudine a incidere od ostacolare la vita professionale per un lungo periodo (Corte Giustizia, Navas vs. Eurest Colectivadades SA, C-13\/05).<\/p>\n<p>A tale nozione deve farsi riferimento anche nel presente giudizio poich\u00e9, come rammentato dallo stesso Giudice Europeo, \u201cdall\u2019imperativo tanto dell&#8217;applicazione uniforme del diritto comunitario quanto del principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione di diritto comunitario che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata devono di norma essere oggetto nell&#8217;intera comunit\u00e0 di un&#8217;interpretazione autonoma e uniforme da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e della finalit\u00e0 perseguita dalla normativa di cui trattasi\u201d (Corte Giustizia, Navas vs. Eurest Colectivadades SA, C-13\/05, cit.).<\/p>\n<p>Sicch\u00e9, sotto un profilo di ordine generale, se deve escludersi che possa essere richiamato il divieto di discriminazione fondata sull\u2019handicap non appena si manifesti una qualunque malattia, di handicap pu\u00f2 invece parlarsi ogniqualvolta la malattia sia di lunga durata e abbia l&#8217;attitudine a incidere negativamente sulla vita professionale del lavoratore.<\/p>\n<p>Ritiene il giudicante che tale sia la nozione di handicap da richiamare nel caso di specie poich\u00e9, con lettera del 5\/3\/2012, Nome COGNOME ha rappresentato al datore di lavoro quanto segue: <em>\u201cvorrei dirvi che, nonostante io continui a venire in ufficio ogni giorno, non sono ancora al 100%. I risultati delle analisi di Gennaio dicono che ho una patologia molto grave per cui dovr\u00f2 rimanere in cura per tutto il resto della mia vita. Sembra che sia in una forma lieve e che, con un po&#8217; di fortuna, dovrei riuscire a condurre la stessa vita di prima; ma neanche i medici possono fare delle previsioni certe. Sto ancora cercando di digerire tutto questo. A met\u00e0 febbraio ho cominciato i trattamenti. Un inconveniente di ci\u00f2 \u00e8 che mi sento molto stanca e perci\u00f2 cerco di guidare il meno possibile per non rischiare di addormentarmi mentre guido. Questo dovrebbe via via migliorare e gi\u00e0 \u00e8 migliorato in realt\u00e0; tuttavia non sono ancora al 100%. I medici mi hanno consigliato di evitare lo stress, nei limiti del possibile. Sto facendo un grande sforzo per tenermi al passo e svolgere i miei ordinari compiti; l&#8217;unica cosa che cortesemente vi chiedo \u00e8 di non ricevere compiti ulteriori in aggiunta alle mie ordinarie mansioni. Mi farebbe piacere se riuscissimo a mantenere riservata la vicenda\u201d<\/em> (doc. 13, fascicolo ricorrente \u2013 traduzione della parte non contestata).<\/p>\n<p>Per come prospettata al datore di lavoro, la malattia sofferta da Nome COGNOME ha inequivocabilmente assunto il contenuto di un handicap: da un lato, la lavoratrice ha rappresentato di avere una \u201cuna patologia molto grave\u201d che la costringer\u00e0 a <em>\u201crimanere in cura per tutto il resto della mia vita\u201d<\/em>; dall&#8217;altro, ha dato conto degli effetti delle cure obbligate: \u201c<em>a met\u00e0 febbraio ho cominciato i trattamenti. Un inconveniente di ci\u00f2 \u00e8 che mi sento molto stanca e perci\u00f2 cerco di guidare il meno possibile per non rischiare di addormentarmi mentre guido\u2026 I medici mi hanno consigliato di evitare lo stress, nei limiti del possibile. Sto facendo un grande sforzo per tenermi al passo svolgere i miei ordinari compiti\u2026\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Sotto questo profilo, \u00e8 del tutto irrilevante che Nome COGNOME non abbia comunicato alla societ\u00e0 l&#8217;esatta natura della malattia che l&#8217;affligge poich\u00e9, con la propria missiva del 5\/3\/2012, ha comunque delineato in maniera oltremodo chiara la gravit\u00e0 della situazione e gli effetti della stessa, e il quadro emergente dalla sua descrizione \u00e8 senz\u2019altro quello di una patologia grave e invalidante.<\/p>\n<p>A tale comunicazione non pu\u00f2 che essere ricondotta la decisione datoriale di risolvere immediatamente il rapporto di lavoro in essere con Nome COGNOME.<\/p>\n<p>\u00c8 questa una conclusione cui il giudicante perviene considerando, da un lato, il brevissimo arco temporale in cui le vicende per cui \u00e8 causa si sono svolte e, dall&#8217;altro, il tenore della stessa lettera di licenziamento.<\/p>\n<p>Sotto il profilo temporale, si osserva che dalla comunicazione della lavoratrice al licenziamento sono decorsi solo quattro mesi durante i quali, peraltro, Nome COGNOME \u00e8 stata a lungo assente per malattia (22\/3\/2012-28\/5\/2012 \u2013 docc. 7, 8 e 9, fascicolo convenuta).<\/p>\n<p>Quanto alla lettera di licenziamento, si evidenzia che la stessa fa riferimento ai <em>\u201cproblemi di salute\u201d<\/em> che avrebbero ostacolato <em>\u201cil pieno esercizio delle sue funzioni da diversi mesi\u201d<\/em> e al fatto che la ricorrente avrebbe manifestato \u201c<em>in pi\u00f9 occasioni il bisogno di un ambiente di lavoro meno stressante\u201d.<\/em> Nella medesima comunicazione, inoltre, il datore di lavoro rappresenta la propria preoccupazione per lo stato di salute della ricorrente che <em>\u201cinfluiva sulla sua capacit\u00e0 lavorativa in Italia\u201d<\/em> (doc. 23, fascicolo ricorrente \u2013<\/p>\n<p>traduzione della parte non contestata).<\/p>\n<p>Fermo restando che \u00e8 documentalmente provato che Nome COGNOME non ha formulato alcuna richiesta di cambio di mansioni, limitandosi a chiedere di <em>\u201cnon ricevere compiti ulteriori in aggiunta alle mie ordinarie mansioni\u201d<\/em>, \u00e8 oltremodo significativa la preoccupazione manifestata dalla parte datoriale a soli quattro mesi dalla comunicazione dell\u2019insorgenza della malattia e dopo una prima e prolungata assenza della lavoratrice.<\/p>\n<p>Per tutti questi motivi, il licenziamento intimato da SOCIETA\u2019 s.r.l. a Nome COGNOME \u00e8 discriminatorio.<\/p>\n<p>Ai sensi dell&#8217;art. 3, Legge 108\/1990, \u201cil licenziamento determinato da ragioni discriminatorie ai sensi dell&#8217;articolo 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e dell&#8217;articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall&#8217;articolo 13 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, \u00e8 nullo indipendentemente dalla motivazione addotta e comporta, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, le conseguenze previste dall&#8217;articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dalla presente legge. Tali disposizioni si applicano anche ai dirigenti\u201d.<\/p>\n<p>Per questi motivi, SOCIETA\u2019 s.r.l. deve essere condannata ex art. 18 Legge 300\/1970 all&#8217;immediata reintegrazione di Nome COGNOME nel posto di lavoro e nelle mansioni di cui in precedenza, o altre equivalenti.<\/p>\n<p>La convenuta, inoltre, deve essere condannata a risarcire alla lavoratrice il danno determinato nella retribuzione mensile globale di fatto (pari a \u20ac 12.100,00 lordi mensili, come congiuntamente precisato dalle parti in udienza) da corrispondersi dalla data del licenziamento a quella di effettiva reintegrazione \u2013 detratto l\u2019aliunde perceptum \u2013 e, comunque, in misura non inferiore a cinque mensilit\u00e0, oltre interessi e rivalutazione.<\/p>\n<p>SOCIETA\u2019 s.r.l. deve essere condannata, infine, a versare i contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell\u2019effettiva reintegrazione.<\/p>\n<p>*<\/p>\n<p>La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, la societ\u00e0 convenuta deve essere condannata al pagamento delle stesse liquidate come in dispositivo.<\/p>\n<p>Ordinanza immediatamente esecutiva ex art. 1, co. 49, Legge 92\/2012.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>P.Q.M.<\/strong><\/p>\n<p>accerta e dichiara la natura discriminatoria e, conseguentemente, la nullit\u00e0 del licenziamento intimato a Nome COGNOME il 4\/7\/2012 e, per l\u2019effetto, ordina a SOCIETA\u2019 s.r.l. l\u2019immediata reintegrazione della lavoratrice nel posto e nelle mansioni di cui in precedenza, o altre equivalenti.<\/p>\n<p>Condanna la convenuta a risarcire a Nome COGNOME il danno determinato nelle retribuzioni globali di fatto (pari a \u20ac 12.100,00 lordi mensili) maturate dalla data del licenziamento a quella di effettiva reintegrazione \u2013 detratto l\u2019aliunde perceptum \u2013 e, comunque, in misura non inferiore a cinque mensilit\u00e0, oltre interessi e rivalutazione.<\/p>\n<p>Condanna SOCIETA\u2019 s.r.l. a versare i contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell\u2019effettiva reintegrazione.<\/p>\n<p>Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi \u20ac 5.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A.<\/p>\n<p>Ordinanza immediatamente esecutiva <em>ex lege<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>MANDA<\/strong><\/p>\n<p>alla Cancelleria per la tempestiva comunicazione alle parti costituite.<\/p>\n<p>Milano, 11 febbraio 2013<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>(1) Che dispone che \u201cil licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dell&#8217;appartenenza ad un sindacato e dalla partecipazione ad attivit\u00e0 sindacabili \u00e8 nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata\u201d.<\/p>\n<p>(2) Che prevede che \u201c\u00e8 nullo qualsiasi patto od atto diretto a: a) subordinare l&#8217;occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte; b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attivit\u00e0 sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altres\u00ec ai patti o atti diretti a fini di discriminazione<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>TRIBUNALE MILANO SEZIONE LAVORO Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Chiara COLOSIMO, nel procedimento ex art. 1, co. 47ss., Legge 92\/2012<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":479,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[37,5],"tags":[24],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>\u00e8 discriminatorio il licenziamento derivante da malattia di lunga durata<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Di handicap pu\u00f2 parlarsi ogniqualvolta la malattia sia di lunga durata e abbia l&#039;attitudine a incidere negativamente sulla vita professionale del lavoratore\" \/>\n<link rel=\"canonical\" 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