{"id":727,"date":"2016-10-06T13:54:09","date_gmt":"2016-10-06T11:54:09","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=727"},"modified":"2016-10-06T13:54:09","modified_gmt":"2016-10-06T11:54:09","slug":"727","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2016\/10\/06\/727\/","title":{"rendered":"Discriminazione indiretta lavoratori a tempo parziale, Tribunale di Roma, ordinanza del 3 ottobre 2011."},"content":{"rendered":"<h4 style=\"text-align: center;\"><strong>TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA<\/strong><\/h4>\n<h3 style=\"text-align: center;\">Sezione III Lavoro<\/h3>\n<p>Il giudice del lavoro, nel procedimento n. 25221 del Ruolo affari contenziosi civili dell\u2019anno 2011, vertente<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>TRA<\/strong><\/p>\n<p>P O e R F\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 (avv. V. Di Trani, A. Latino e F. Codognotto)<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 ricorrenti<\/p>\n<p>e<\/p>\n<p><strong>Agenzia delle Dogane, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore <\/em><\/strong><\/p>\n<p>(Dott.sse E. Visciani e A. Manicastri)<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 resistente<\/p>\n<p>NONCHE\u2019<\/p>\n<p><strong>C C, M Ro e altri<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">chiamati in causa<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>sciogliendo la riserva formulata all\u2019udienza del 20.9.2011, ha pronunciato la seguente<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">ORDINANZA<\/p>\n<p>ai sensi dell\u2019art. 38 del D.Lgs. n. 198\/2006:<\/p>\n<p>con ricorso d\u2019urgenza depositato in corso di causa il 7.7.2011, P O e R F hanno esposto:<\/p>\n<ul>\n<li>di essere dipendenti a tempo indeterminato dell\u2019Agenzia delle Dogane e di avere, in passato, prestato servizio a <em>part time;<\/em><\/li>\n<li>che il 27.5.2010 \u00e8 stato pubblicato un Bando di concorso dell\u2019Agenzia per la progressione economica dalla posizione F4 alla posizione F5 all\u2019interno della seconda area (prot. 14846\/RI);<\/li>\n<li>che l\u2019art. 3 di tale Bando prevedeva quale titolo valutabile, oltre ai titoli di studio, <em>\u201cl\u2019esperienza professionale in proporzione della percentuale di tempo lavorato ogni anno\u201d;<\/em><\/li>\n<li>che pertanto le ricorrenti non si sono classificate utilmente in graduatoria, mentre, se il servizio prestato durante il periodo <em>part time <\/em>fosse stato considerato, quale titolo, come il servizio a tempo pieno, esse sarebbero risultate vincitrici;<\/li>\n<li>che \u00e8 dato notorio e comunque riscontrato statisticamente che il <em>part time <\/em>\u00e8 in massima parte utilizzato dalle donne, di tal che la clausola citata dell\u2019art. 3 del Bando costituisce discriminazione di genere indiretta a danno delle ricorrenti;<\/li>\n<li>che infatti, ed a conferma di ci\u00f2, altre cause di interruzione della prestazione lavorativa in costanza di rapporto (malattia, aspettativa, congedi, permessi) sono stati invece valutati quale effettivo servizio svolto dall\u2019amministrazione, che ha dato rilievo alla circostanza che in tali casi il dipendente \u00e8 stato retribuito.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ha chiesto, pertanto, in via di urgenza, di accertare il carattere discriminatorio della clausola e, per l\u2019effetto, di ordinare all\u2019Agenzia delle entrate la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti, nella specie di considerare e valutare quale titolo di \u201cesperienza professionale\u201d l\u2019anzianit\u00e0 di servizio svolto dalle ricorrenti, ancorch\u00e9 in parte maturata con prestazione a tempo parziale, con vittoria di spese.<\/p>\n<p>L\u2019Agenzia delle Dogane si \u00e8 costituita con memoria contestando il fondamento del ricorso e, in particolare, esponendo che nella procedura selettiva in parola si tiene conto dell\u2019effettivo servizio reso dal dipendente, dal momento che solo il servizio effettivamente espletato pu\u00f2 implicare l\u2019acquisizione di esperienza professionale e quindi di un maggior grado di abilit\u00e0 professionale, anche tenuto conto delle ampie, complesse e delicate mansioni proprie del personale della seconda area dell\u2019Agenzia: con esclusione, pertanto, oltre che dei periodi non lavorati dai dipendenti a <em>part time, <\/em>dei periodi di aspettativa e di malattia non retribuiti.<\/p>\n<p>Non vi sarebbe, dunque, alcuna discriminazione di genere nella disposizione che impone che, per il personale a tempo parziale, la valutazione della relativa esperienza professionale debba essere riproporzionata in rapporto alla percentuale di tempo lavorato, ossia in base agli stessi criteri alla luce dei quali tale personale viene retribuito.<\/p>\n<p>All\u2019udienza del 3 agosto 2011 il giudice ha disposto l\u2019integrazione del contraddittorio nei riguardi dei contro interessati al ricorso medesimo, da attuarsi mediante notifica per pubblici proclami ai sensi dell\u2019art. 150 c.p.c..<\/p>\n<p>All\u2019udienza del 20 settembre 2011, rilevata la regolarit\u00e0 della notifica, i procuratori hanno discusso la controversia e il giudice si \u00e8 riservato di decidere.<\/p>\n<p>Il ricorso va accolto.<\/p>\n<p>Recita il primo comma dell\u2019art. 38 del decreto legislativo n. 198\/2006 che \u201c<em>qualora vengano poste in essere discriminazioni in violazione dei divieti di cui al capo II del presente titolo o di cui all&#8217;articolo 11 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o comunque discriminazioni nell&#8217;accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonch\u00e9 in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, su ricorso del lavoratore o, per sua delega, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni e delle organizzazioni rappresentative del diritto o dell&#8217;interesse leso, o della consigliera o del consigliere di parit\u00e0 provinciale o regionale territorialmente competente, il tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo ove e&#8217; avvenuto il comportamento denunziato, o il tribunale amministrativo regionale competente, nei due giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, se ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova fornita, ordina all&#8217;autore del comportamento denunciato, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Nel caso di specie appare evidente che la clausola censurata dell\u2019art. 3 del Bando prot. 14846\/RI del 27.5.2010 abbia quale effetto una discriminazione indiretta a danno del genere femminile.<\/p>\n<p>La clausola in contestazione recita, infatti: <em>\u201cA) Esperienza professionale: fa riferimento al servizio effettivamente svolto dal dipendente; ci\u00f2 che rileva nell\u2019ambito delle presenti procedure selettive \u00e8, quindi, l\u2019inquadramento economico del dipendente \u2013 e non quello meramente giuridico, ove eccezionalmente non coincidente con quello economico \u2013 in quanto solo quest\u2019ultimo \u00e8 connesso alle funzioni effettivamente svolte e implica l\u2019acquisizione di un\u2019effettiva esperienza professionale\u2026E\u2019 valutabile il servizio a tempo parziale in proporzione alla percentuale di tempo lavorato ogni anno\u201d. <\/em><\/p>\n<p>Orbene, l\u2019identificazione tra periodo di servizio effettivamente prestato e periodo di servizio retribuito non \u00a0appare un mezzo ragionevole ed appropriato in relazione agli obiettivi legittimamente perseguiti dall\u2019Agenzia di <em>\u201cevitare di considerare la mera anzianit\u00e0 di servizio ed altri riconoscimenti puramente formali nell\u2019ottica di realizzare le capacit\u00e0 reali dei dipendenti e le loro effettive conoscenze\u201d<\/em> (art. 5 del CCNL di comparto del 10.4.2008, all. 7 del fascicolo di parte resistente)<em>. <\/em><\/p>\n<p>Se infatti, come sembra voler sostenere l\u2019Agenzia, fosse questa una ipotesi in cui l\u2019entit\u00e0 effettiva della prestazione resa fosse un indice imprescindibile dell\u2019esperienza professionale effettivamente maturata, la clausola impugnata avrebbe dovuto non soltanto valutare <em>pro quota <\/em>i periodi lavorati in <em>part time, <\/em>ed escludere (come l\u2019Agenzia sostiene di avere fatto, in ottemperanza al principio posto dalla clausola) gli altri periodi non retribuiti, ma altres\u00ec escludere <em>tout court <\/em>dalla valutazione i periodi in cui, ancorch\u00e9 la prestazione lavorativa non venga resa, il lavoratore viene retribuito: astensione obbligatoria, aspettativa e permessi retribuiti, malattia retribuita.<\/p>\n<p>L\u2019inclusione, invece, di tali ultimi periodi nella nozione di \u201cesperienza professionale\u201d, che discende dal riferimento alla avvenuta retribuzione di questi, si pone invece quale chiaro indice di irragionevolezza del criterio adottato.<\/p>\n<p>Oltre che irragionevole, il criterio \u00e8 altres\u00ec discriminatorio, alla luce della definizione di \u201cdiscriminazione indiretta\u201d fornita dall\u2019art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 198\/2006: \u201c<em>Si ha discriminazione indiretta, ai sensi del presente titolo, quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell&#8217;altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell&#8217;attivit\u00e0 lavorativa, purch\u00e9 l&#8217;obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari\u201d; <\/em>nonch\u00e9 dell\u2019art. 29, che vieta le discriminazioni per genere per quanto riguarda l\u2019attribuzione delle qualifiche e la progressione nella carriera.<\/p>\n<p>La discriminazione indiretta si ritrae dalla circostanza notoria, e confermata anche in esito alle pi\u00f9 recenti rilevazioni statistiche (cfr. gli allegati da A a D del fascicolo delle ricorrenti; nonch\u00e9 il dato, pacifico tra le parti, che oltre l\u201980% dei lavoratori in <em>part time <\/em>sia di sesso femminile), che \u00e8 il genere femminile a ricorrere in misura preponderante allo strumento del lavoro a tempo parziale, poich\u00e9 questo intende in tal modo contemperare l\u2019impegno lavorativo con i propri oneri familiari, notoriamente pi\u00f9 gravosi.<\/p>\n<p>Nel caso di specie \u00e8 pacifico che proprio la considerazione <em>pro quota <\/em>dell\u2019esperienza professionale ha impedito alle ricorrenti di collocarsi utilmente in graduatoria.<\/p>\n<p>Che si versi in una ipotesi di <em>\u201crequisito essenziale allo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa\u201d, <\/em>\u00e8 poi da escludere anche alla luce della circostanza che, nel caso di specie, l\u2019esperienza professionale nel suo complesso (comprensiva quindi non solo della anzianit\u00e0 di servizio nella fascia retributiva F4 ma, come nel caso delle ricorrenti, di quella maturata nelle fasce retributive inferiori e, nel caso della Orecchia, del punteggio aggiuntivo attribuito per particolari incarichi) vale per la met\u00e0 rispetto alla complessiva valutazione dei titoli; se si fosse trattato di un requisito essenziale, poi, l\u2019Agenzia avrebbe dovuto stabilire una anzianit\u00e0 di servizio minima ai fini della considerazione dell\u2019esperienza acquisita come sufficiente in relazione alle sole ore di lavoro effettuate, mentre, come si \u00e8 detto, i titoli di studio concorrono a formare il punteggio finale in egual misura rispetto ai titoli professionali, potendo quindi risultare in concreto determinanti nell\u2019accordare la preferenza ad un candidato rispetto ad un altro pure (sebbene di poco) pi\u00f9 anziano.<\/p>\n<p>Le conclusioni qui raggiunte si pongono in diretta continuit\u00e0 con le sentenze della Corte di giustizia europea in causa C-184\/89 (Nimz) ed in causa C-196\/2002 (Nikoloudi), rese in fattispecie del tutto analoghe. Ivi la Corte ha statuito che <em>\u201cspetta al giudice nazionale\u2026stabilire, alla luce di tutte le circostanze, se ed in quale misura una disposizione\u2026come quella controversa sia giustificata da fattori obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso\u201d; \u201cun conteggio <\/em>pro quota <em>dell\u2019impiego a tempo parziale\u2026\u00e8 altres\u00ec contrario a detta direttiva, a meno che il datore di lavoro non provi che esso \u00e8 giustificato da fattori la cui obbiettivit\u00e0 dipende segnatamente dallo scopo perseguito attraverso la presa in considerazione dell\u2019anzianit\u00e0 e, nel caso si tratti di remunerare l\u2019esperienza acquisita, dal rapporto tra la natura delle mansioni svolte e l\u2019esperienza che l\u2019espletamento di tali mansioni fa maturare dopo un determinato numero di ore effettuate\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">P.Q.M.<\/p>\n<p>&#8211; dichiara che la clausola di cui all\u2019art. 3 del Bando dell\u2019Agenzia delle Dogane prot. N. 14846\/RI del 25.5.2010 \u00e8 discriminatoria nella parte in cui, quanto all\u2019esperienza professionale, specifica che \u201c\u00e8<em> valutabile il servizio a tempo parziale in proporzione alla percentuale di tempo lavorato ogni anno\u201d;<\/em><\/p>\n<p>&#8211; per l\u2019effetto, ordina all\u2019Agenzia delle Dogane di valutare nuovamente la posizione delle ricorrenti nel senso esposto in motivazione;<\/p>\n<p>&#8211; condanna l\u2019Agenzia delle dogane a rifondere alle ricorrenti le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi \u20ac 600,00 per diritti e 400,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA.<\/p>\n<p>Roma, 3 ottobre 2011.<\/p>\n<p>il giudice<\/p>\n<p>Maria Giulia Cosentino<\/p>\n<h2><\/h2>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Sezione III Lavoro Il giudice del lavoro, nel procedimento n. 25221 del Ruolo affari contenziosi 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