{"id":742,"date":"2016-10-20T14:47:55","date_gmt":"2016-10-20T12:47:55","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=742"},"modified":"2016-10-20T14:50:12","modified_gmt":"2016-10-20T12:50:12","slug":"tribunale-roma-12-marzo-2008","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2016\/10\/20\/tribunale-roma-12-marzo-2008\/","title":{"rendered":"Discriminazione di genere, sentenza del Tribunale Roma, 12 marzo 2008"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\">SVOLGIMENTO DEL PROCESSO<\/p>\n<p>Con ricorso depositato il 18 aprile 2007 B B conveniva in giudizio la C Italia Srl, esponendo che dal 18.1.2003 aveva prestato servizio di operatrice di <em>call center<\/em>, in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato (inquadramento al II liv. CCNL telecomunicazioni), dapprima in favore della O S I soc. coop. a r.l., successivamente, dal 1.5.2003, alle dipendenze della O R soc. coop. a r.l., e quindi, dal 1.3.2005, in favore della C srl; che, nonostante il mutamento del soggetto datore di lavoro, le sue mansioni erano rimaste invariate cos\u00ec come invariati erano rimasti il luogo di lavoro, in un edificio sito al km 29 della Statale Pontina, e l\u2019organizzazione aziendale e strumentale in cui era inquadrata.<\/p>\n<p>Allegava che la C nei primi mesi del 2005 aveva rilevato l\u2019intera azienda della coop. O R senza attivare le procedure previste dall\u2019art. 47 l. n. 428\/90 e dall\u2019art. 2112 c.c.; che la stessa societ\u00e0 aveva stipulato il 23.2.04 un accordo con le organizzazioni sindacali con cui, dissimulando il trasferimento di azienda, si impegnava a riassumere <em>ex nunc<\/em> il personale gi\u00e0 dipendente dalla O R, secondo le seguenti modalit\u00e0: 126 rapporti a tempo indeterminato in favore di lavoratori della ex O Roma di sesso maschile; 131 contratti di inserimento con termine di 18 mesi, in favore di dipendenti della disciolta O R di sesso femminile, tra cui la ricorrente.<\/p>\n<p>Deduceva che, assunta con contratto di inserimento a decorrere dal 1.3.2005, continuava a svolgere mansioni in precedenza espletate e che, alla scadenza dei 18 mesi, veniva allontanata dal lavoro.<\/p>\n<p>In punto di diritto B B assumeva che nella fattispecie si era verificato un trasferimento d\u2019azienda in violazione delle procedure di legge, e che conseguentemente il suo rapporto doveva considerarsi a tempo indeterminato; che nella fattispecie si era verificata anche un\u2019evidente discriminazione in base al sesso, con conseguente nullit\u00e0 del contratto di inserimento e diritto della ricorrente all\u2019assunzione a tempo indeterminato; che in ogni caso il contratto di inserimento era affetto da nullit\u00e0 perch\u00e9 utilizzato da lavoratore gi\u00e0 in possesso della professionalit\u00e0 da conseguire.<\/p>\n<p>La ricorrente domandava pertanto: in via principale, che fosse accertata la sussistenza di un trasferimento dell\u2019azienda nel cui ambito aveva svolto le mansioni di operatrice di <em>call center\/customer care<\/em> a partire dal 18.1.03, dalla O.S.I. Scrl alla O R Scrl, prima, e successivamente dalla O R alla C srl\u00a0 (che in seguito aveva mutato la denominazione in C Italia srl); e che pertanto fosse accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con diritto all\u2019inquadramento nel II livello CCNL Telecomunicazioni; in alternativa, che fosse accertata e dichiarata la discriminazione subita dalla ricorrente per la mancata assunzione a tempo indeterminato sin dal 1.3.05 e per l\u2019effetto, l\u2019esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dalla stessa data; in via ulteriormente alternativa, che fosse dichiarata l\u2019inefficacia e\/o nullit\u00e0 e\/o illiceit\u00e0 della clausola appositiva di un termine di 18 mesi al contratto di inserimento stipulato il 1\u00b0 marzo 2005 con la societ\u00e0 convenuta, o che fosse accertata la simulazione del medesimo contratto, con conseguente riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.<\/p>\n<p>In via subordinata la B chiedeva che, in esecuzione dell\u2019accordo stipulato tra le OO.SS e la C il 23.2.05 \u2013 il quale prevedeva, tra l\u2019altro, che i lavoratori assunti con contratto di inserimento fossero, alla scadenza di questo, assunti a tempo indeterminato -,\u00a0 fosse emanata sentenza costitutiva di assunzione della ricorrente presso la C con decorrenza 1.9.06; in via ulteriormente subordinata, che fosse accertata e dichiarata l\u2019esistenza di un obbligo di assunzione a tempo indeterminato a carico della convenuta sempre con decorrenza 1.9.06, e per l\u2019effetto che fosse ordinato alla convenuta di riassumere la ricorrente.<\/p>\n<p>In ogni caso, la ricorrente chiedeva condanna della C al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dal 1.9.2006 sino alla data dell\u2019effettivo ripristino del rapporto sulla base di \u20ac 1212,20 mensili, nonch\u00e9 al risarcimento del danno non patrimoniale subito a causa dell\u2019illegittima discriminazione attuata nei suoi confronti.<\/p>\n<p>Si costituiva in giudizio la C Italia srl deducendo l\u2019inapplicabilit\u00e0 dell\u2019art. 2112 c.c. al caso di specie; la legittimit\u00e0 del contratto di inserimento stipulato <em>inter partes<\/em>; la legittimit\u00e0 dell\u2019accordo sindacale del 23.2.2005; l\u2019inesistenza di una discriminazione per sesso. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.<\/p>\n<p>All\u2019udienza del 26.9.2007 veniva infruttuosamente esperito il tentativo di conciliazione. All\u2019udienza odierna la causa veniva discussa e decisa come da separato dispositivo di cui si dava lettura.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">MOTIVI DELLA DECISIONE<\/p>\n<ol>\n<li>Il ricorso \u00e8 fondato, per le ragioni di seguito esposte.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Sulla base della documentazione in atti, il Tribunale ritiene che la ricorrente abbia provato che nei primi mesi del 2005 la C s.r.l. \u00e8 subentrata alla O R scrl nella gestione del complesso funzionale di beni materiali e immateriali insediato presso l\u2019edificio sito al Km 29 della Statale Pontina, deputato allo svolgimento di servizi telefonici di <em>call center<\/em>, <em>customer care<\/em> ed elaborazione dati; e che pertanto nel caso di specie si \u00e8 verificato il trasferimento in capo alla resistente dell\u2019azienda di cui era titolare la disciolta O R scrl, con conseguente diritto dei lavoratori gi\u00e0 dipendenti dal cedente al proseguimento del rapporto alle dipendenze del cessionario.<\/p>\n<p>A tale riguardo si osserva che la C non ha contestato che, dopo lo scioglimento della O R avvenuto il 28.2.2005, tutto il personale della disciolta cooperativa abbia proseguito senza cesure la sua attivit\u00e0 \u2013 sebbene sulla base di un diverso inquadramento contrattuale \u2013 alle dipendenze della societ\u00e0 resistente; che negli uffici siti al Km 29 della Pontina\u00a0 il servizio di elaborazione dati e di customer care \u2013 affidato alla coop. Opera Roma sino al 28.2.05 e alla C dal 1.3.05 &#8211;\u00a0 sia proseguito senza alcuna interruzione in favore dello stesso committente (Telecom Italia Spa), contestualmente all\u2019aggiudicazione a C dell\u2019appalto avente ad oggetto lo svolgimento di tale servizio (appalto la cui esecuzione \u00e8 iniziata il 1\u00b0 marzo 2005).<\/p>\n<p>Dalla documentazione prodotta dalla societ\u00e0 resistente \u00e8 emerso inoltre che, proprio in coincidenza con il subentro nel servizio di <em>customer care<\/em> e pur in assenza di una formale cessione di beni o di rapporti giuridici da O a C, quest\u2019ultima ha preso in locazione da R F Italia i locali siti sulla Pontina, sino a quel momento utilizzati dalla cooperativa per l\u2019attivit\u00e0 di <em>customer care<\/em> (all. 5 alla memoria difensiva).<\/p>\n<p>I citati elementi sono sufficienti ad affermare che, prescindendo dalla forma giuridica utilizzata, si \u00e8 verificato nel caso in esame il trasferimento di un complesso di funzionale di beni e di rapporti giuridici soggetto alla disciplina di cui all\u2019art. 2112 c.c.; a tale riguardo va evidenziato che le modifiche apportate alla norma codicistica dal D.Lgs. n. 18 del 2001, prima, e dal d. lgs. n. 276\/03, poi, ne hanno notevolmente ampliato il perimetro applicativo, introducendo nel nostro ordinamento una nozione di trasferimento che prescinde del tutto dalla sussistenza di un rapporto contrattuale diretto tra l\u2019imprenditore uscente e quello che subentra, ed in cui risulta attenuata l\u2019importanza del trapasso di elementi materiali tra le due imprese; in altri termini, nell\u2019accezione \u2018dematerializzata\u2019 e \u2018leggera\u2019 di trasferimento recepita dal legislatore, ci\u00f2 che conta \u00e8 che sia trasferito un complesso organizzativo funzionalmente autonomo, idoneo all\u2019esercizio di un\u2019attivit\u00e0 d\u2019impresa, in cui ben possono gli elementi immateriali, come il <em>know how<\/em>, la clientela e la forza lavoro essere preponderanti rispetto a quelli materiali (Cass. 23.7.2002, n. 10761; Id. 12.1.2005 n. 493; Id. 9.3.2005, n. 5138).<\/p>\n<p>Peraltro nel caso di specie, accanto al trapasso di tutto il personale della disciolta O R scrl, si \u00e8 accertata anche la cessione di significativi elementi materiali tra le due imprese, primo tra tutti lo stabile di cui si \u00e8 detto. Al riguardo, non pare che possa ostare alla qualificazione della vicenda come trasferimento di azienda la circostanza che lo stabile di Pomezia e gli altri impianti e beni strumentali siano stati dati in locazione alla C da parte di societ\u00e0 terze; \u00e8 evidente infatti che sul dato formale dell\u2019assenza di cessioni di contratti dalla O R alla C, deve prevalere il dato sostanziale dell\u2019identit\u00e0 dell\u2019immobile e dei beni utilizzati, irrilevante restando la modalit\u00e0 giuridica di acquisizione di tali strumenti.<\/p>\n<p>1.1. La societ\u00e0 convenuta ha altres\u00ec richiamato in punto di diritto il disposto dell\u2019art. 29, 3\u00b0 co., D. Lgs. n. 276\/03 che, come noto, esclude l\u2019ipotesi di trasferimento di azienda o di una sua parte nel caso di acquisizione del personale gi\u00e0 impiegato nell\u2019appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore; e ne ha fatto discendere che, poich\u00e9 nel caso di specie si \u00e8 appunto verificata una successione nell\u2019appalto \u2013 la T, a seguito di gara espletata da C Spa sua controllata, ha infatti affidato alla C la gestione dei servizi di <em>customer care <\/em>prima affidati alla O R \u00a0-, deve per ci\u00f2 solo escludersi la configurabilit\u00e0 di un trasferimento ex art. 2112 c.c.<\/p>\n<p>La norma citata prevede in effetti che l\u2019acquisizione del personale gi\u00e0 impiegato nell\u2019appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore, in forza di legge, di CCNL, o di clausola del contratto d\u2019appalto, non costituisce trasferimento d\u2019azienda o di parte d\u2019azienda. Tuttavia, secondo l\u2019interpretazione seguita dalla prima giurisprudenza formatasi sulla norma e che questo giudice ritiene di condividere, il disposto in esame deve essere inteso nel senso che in caso di cambio di appalto il mero trapasso di lavoratori dall\u2019originario appaltatore al subentrante non sia di per s\u00e9 sufficiente a configurare un trasferimento di azienda; il che tuttavia non esclude che la fattispecie di cui all\u2019art. 2112 sia integrata quando, come nel caso che ci occupa, insieme alla successione nell\u2019appalto e al trapasso di lavoratori, si verifichi il subentro del nuovo appaltatore nella titolarit\u00e0 dell\u2019entit\u00e0 economica gestita dal primo (Trib. Roma 9 giugno 2005; .Id. 14 novembre 2007).<\/p>\n<p>La correttezza di questa interpretazione trova avallo negli orientamenti espressi dalla Corte di Giustizia che, se riconosce per un verso l\u2019estraneit\u00e0 della mera successione in un appalto rispetto alla fattispecie del trasferimento d\u2019azienda, afferma tuttavia l\u2019esistenza di un trasferimento d\u2019azienda quando il soggetto che subentra nell\u2019appalto utilizzi rilevanti elementi patrimoniali di cui si \u00e8 avvalso l\u2019originario appaltatore (Corte Giust. 20.11.2003, C-340\/2001, Abler; Id. 24.1.2002, C-51\/2000, Temco).<\/p>\n<p>1.2. Sostiene la societ\u00e0 convenuta che il trasferimento d\u2019azienda non sarebbe configurabile, essendo intervenuta una interruzione del rapporto di lavoro instaurato tra la ricorrente e la O R in virt\u00f9 delle dimissioni che B B avrebbe rassegnato da quest\u2019ultima in data 28.2.2005.<\/p>\n<p>L\u2019assunto non \u00e8 condivisibile.<\/p>\n<p>Va osservato, in primo luogo, che la circostanza relativa alle dimissioni \u00e8 stata meramente affermata e non provata dalla C s.r.l., la quale, al riguardo, ha articolato una prova per testi (punto E delle conclusioni rassegnate nella memoria difensiva: \u201cVero che la ricorrente in qualit\u00e0 di socio lavoratore della O R Scarl, presentava le proprie dimissioni dalla stessa Societ\u00e0 cooperativa, con decorrenza dal 28.2.05\u201d). Tale articolazione probatoria \u00e8 inammissibile, non venendo specificato in che circostanze, in quale luogo e soprattutto, nei confronti di chi la ricorrente avrebbe verbalmente espresso la propria chiara volont\u00e0 di interrompere il rapporto.<\/p>\n<p>A ci\u00f2 si aggiunga che, secondo i principi generali, del recesso del socio lavoratore deve essere data prova scritta: trattandosi infatti di recesso da un rapporto societario, costituitosi per atto pubblico, tale recesso pu\u00f2 validamente intervenire solo in forma scritta, e non verbalmente.<\/p>\n<p>Da ultimo, va osservato che, alla luce dei fatti che non sono contestati, la considerata prova per testi \u00e8 comunque superflua.<\/p>\n<p>E\u2019 pacifico che il 28.2.2005, giorno delle presunte dimissioni, la O R Scarl sia stata sciolta e messa in liquidazione: pertanto la cessazione del rapporto sociale \u00e8 da ricondurre esclusivamente alla intervenuta estinzione della societ\u00e0, e non ad una volont\u00e0 del socio di interrompere il rapporto.<\/p>\n<p>D\u2019altronde \u00e8 provato che la O R si \u00e8 sciolta subito dopo e in conseguenza della cessione ad altro soggetto dell\u2019attivit\u00e0 imprenditoriale svolta sino a quel momento: \u00e8 sufficiente a dimostrare tale consequenzialit\u00e0 la coincidenza temporale tra lo scioglimento della cooperativa e il subentro nella gestione dell\u2019azienda (28.2.-1.3.2005). Ma la correlazione emerge anche da altre circostanze, prima tra tutte l\u2019accordo sindacale stipulato anteriormente e in funzione del passaggio della titolarit\u00e0 dell\u2019azienda: il contenuto di tale accordo &#8211; bench\u00e9 eviti accortamente di qualificare la vicenda come un trasferimento d\u2019azienda &#8211; fa chiaro riferimento alla decisione di O R di sciogliersi anticipatamente e all\u2019intento della C di rilevare l\u2019entit\u00e0 economica da quella gestita.<\/p>\n<p>Questi essendo i fatti accertati, non \u00e8 in alcun modo possibile far discendere dalla risoluzione del rapporto sociale l\u2019estinzione del rapporto di lavoro, che invece, in forza della cessione dell\u2019azienda, doveva proseguire in capo al cessionario.<\/p>\n<p>Non \u00e8 pertanto corretto sostenere che al caso di specie possano applicarsi le norme della l. n. 142 del 2001, come modificata dalla l. n. 30\/2003, che prevedono l\u2019estinzione del rapporto di lavoro in caso di recesso o esclusione del socio lavoratore, cos\u00ec come non \u00e8 corretto invocare il principio della c.d. preminenza del rapporto associativo su quello di lavoro. Precisato che tale principio non esclude l\u2019autonomia dei due rapporti, che rimangono giuridicamente distinti, \u00e8 evidente che quando lo scioglimento della cooperativa di lavoro sia conseguenza della cessione dell\u2019azienda ad un diverso soggetto, deve trovare applicazione l\u2019art. 2112 c.c., con conseguente mantenimento dei rapporti di lavoro; mentre non ha motivo di operare l\u2019art. 5, co. 2 l. n. 142\/2001, perch\u00e9 \u00e8 chiaro e logico che la regola dell\u2019estinzione del rapporto di lavoro in caso di recesso o esclusione del socio lavoratore non pu\u00f2 porre nel nulla le finalit\u00e0 e gli effetti propri della disciplina dei trasferimenti d\u2019azienda.<\/p>\n<p>1.3. Accertato che \u00e8 intervenuto un trasferimento d\u2019azienda dalla O R Scrl alla C Italia srl, deve essere dichiarata l\u2019esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dall\u2019origine, mai validamente interrotto. Non pu\u00f2 essere considerata atto idoneo a risolvere il rapporto l\u2019avvenuta assunzione della ricorrente a decorrere dal 1.5.05 in virt\u00f9 di contratto di inserimento con durata di 18 mesi; persistendo l\u2019originario rapporto a tempo indeterminato, tale atto deve infatti essere considerato nullo e comunque del tutto inefficace.<\/p>\n<p>La ricorrente ha pertanto diritto al ripristino del rapporto di lavoro con la C Italia srl e al pagamento della retribuzione contrattualmente prevista a far data dalla messa in mora della societ\u00e0, perfezionatasi il 4 ottobre 2006 con la ricezione da parte della convenuta dell\u2019istanza ex art. 410 cpc. La misura della retribuzione risulta pari ad \u20ac 1212,20 netti mensili; la C deve essere pertanto condannata al pagamento di \u20ac 1212,20 mensili dal 4.10.2006 fino all\u2019effettivo ripristino del rapporto di lavoro, oltre rivalutazione ed interessi.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>Dichiaratasi l\u2019esistenza, per le ragioni esposte, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, risultano assorbite le ulteriori domande articolate, in via alternativa o subordinata, da Barbara Belli.<\/li>\n<li>Resta da esaminare la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale che la ricorrente deduce di aver subito in conseguenza della discriminazione che la C avrebbe messo in atto nei suoi confronti come verso gli altri ex dipendenti di sesso femminile della cooperativa O R.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Al fine di verificare la sussistenza di tale discriminazione, \u00e8 necessario ripercorrere analiticamente gli eventi attraverso cui si \u00e8 snodato il subentro della C nell\u2019attivit\u00e0 economica gestita dalla disciolta cooperativa.<\/p>\n<p>3.1. B B, a decorrere dall\u20191.5.2003, \u00e8 stata assunta con contratto a tempo indeterminato dalla O R come operatrice di call center addetta all\u2019unit\u00e0 produttiva sita sulla Pontina.<\/p>\n<p>Il 24.2.2004 la C e le segreterie regionali di SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL hanno stipulato un accordo sindacale nelle cui premesse si legge: \u201cLa societ\u00e0 O R scarl, attualmente composta da 257 soci lavoratori, ha programmato la scioglimento anticipato ex art. 2359 c.c. \u2026 A seguito dello scioglimento della cooperativa, gli ex soci si troverebbero nella condizione di non avere, nell\u2019immediatezza, opportunit\u00e0 di trovare occupazione. La C, intendendo integrare strategicamente le proprie attivit\u00e0 e le offerte ai clienti, era ed \u00e8 interessata all\u2019apertura di un\u2019unit\u00e0 produttiva nel Lazio per la gestione di attivit\u00e0 in outsourcing in ambito di customer care\u2026. Vista la situazione creatasi C dichiara che \u00e8 disposta, a determinate condizioni, ad offrire una valida opportunit\u00e0 di occupazione agli ex soci della cooperativa \u2026\u201d.<\/p>\n<p>Nelle \u2018linee operative\u2019 dell\u2019accordo vengono quindi enunciate le modalit\u00e0 che si sarebbero seguite nell\u2019assunzione degli ex dipendenti della cooperativa di servizi: in particolare la C si impegnava \u201cad attivare 126 rapporti di lavoro con la forma contrattuale a tempo indeterminato, escludendo fin d\u2019ora, per questi rapporti di lavoro, l\u2019applicazione del periodo di prova\u201d; si impegnava \u201caltres\u00ec ad attivare 131 contratti di inserimento\u201d specificando che la selezione delle persone da assumere con tale tipologia contrattuale sarebbe avvenuta tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui alla lett. e) dell\u2019art. 54 D. Lgs. n. 276\/2003 (donne di qualsiasi et\u00e0 residenti in un\u2019area geografica ove \u00e8 pi\u00f9 elevata la disoccupazione femminile).<\/p>\n<p>\u00c8 significativo che nel citato accordo la convenuta garantisse comunque l\u2019assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori assunti con contratto di inserimento e che si impegnasse \u201ca trattare la forza lavoro nella sua integrit\u00e0 senza disomogeneit\u00e0 circa le modalit\u00e0 di assunzione\u201d.<\/p>\n<p>Successivamente la O R si scioglieva a decorrere dal 28.2.2005. Contestualmente la C assumeva, a decorrere dal 1.3.05, 126 ex dipendenti e soci della cooperativa, tutti di sesso maschile, a tempo indeterminato; e gli altri 131 ex dipendenti della stessa cooperativa, di sesso femminile, con contratto di inserimento della durata di 18 mesi a decorrere dal 1.3.05. Alla scadenza dei 18 mesi, trasformava a tempo indeterminato solo 100 dei 131 contratti di inserimento, escludendo, tra le altre, la ricorrente.<\/p>\n<p>Questa essendo la scansione di eventi che ha connotato la vicenda da cui \u00e8 scaturito il giudizio, questo giudice ritiene di dover qualificare come discriminatoria la condotta tenuta dalla C nei confronti di B B e delle altre ex dipendenti della O R.<\/p>\n<p>Prescindendo dalla finalit\u00e0 elusiva della disciplina dei trasferimenti d\u2019azienda \u2013 che \u00e8 possibile cogliere tanto nei contratti stipulati a tempo indeterminato\u00a0 che in quelli di inserimento \u2013, la scelta di riservare ai soli ex soci uomini la certamente pi\u00f9 favorevole opzione del contratto a tempo indeterminato imponendo invece alle donne la meno vantaggiosa alternativa del contratto di inserimento, pare integrare un obiettivo pregiudizio arrecato alla lavoratrice in ragione del sesso.<\/p>\n<p>Rispetto ad una scelta del datore di lavoro univocamente indirizzata a rendere pi\u00f9 difficile per i dipendenti di sesso femminile il mantenimento del rapporto di lavoro, risulta integrata la nozione di discriminazione di genere cristallizzata nell\u2019art. 4 della l. n. 125\/91, che ricomprende qualsiasi atto, patto o comportamento che produca in effetto pregiudizievole discriminando anche in via indiretta le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso.<\/p>\n<p>Giova ricordare che per ritenere provata natura discriminatoria dell\u2019atto \u00e8 sufficiente, ai sensi dell\u2019art. 4, co. 6. l n. 125\/91, che il ricorrente fornisca elementi di fatto \u2013 desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle assunzioni o da altri elementi \u2013 idonei a fondare in termini precisi e concordanti la presunzione dell\u2019esistenza della discriminazione, spettando in tal caso al convenuto l\u2019onere della prova dell\u2019insussistenza della discriminazione.<\/p>\n<p>E nel caso di specie la condotta discriminatoria si desume in effetti dal dato statistico, non contestato, che tutti gli ex soci di sesso maschile della cooperativa sono stati assunti a tempo indeterminato; mentre tutti gli ex soci di sesso femminile sono stati assunti con contratto di inserimento, alla scadenza del quale sono stati per una parte espulsi dal lavoro. Non risulta invece dimostrato, e l\u2019onere ricadeva sul datore, che il trattamento diseguale sia dipeso da obiettive necessit\u00e0 di impresa.<\/p>\n<p>\u00c8 evidente, in particolare, che non pu\u00f2 rappresentare valida giustificazione delle scelte della C il richiamo all\u2019art. 54, lett. e) della legge Biagi con cui l\u2019accordo sindacale motiva il ricorso alla forma del contratto di inserimento per le sole ex socie lavoratrici. Tale norma \u2013 che, come noto, individua nelle donne di qualsiasi et\u00e0 residenti in zone ad elevato tasso di disoccupazione una delle categorie di persone per cui \u00e8 giustificata l\u2019assunzione del contratto di inserimento \u2013 non pu\u00f2 fornire alcuna copertura normativa alla decisione di riservare nelle modalit\u00e0 di assunzione un trattamento deteriore alle lavoratrici per il solo fatto di essere donne.<\/p>\n<p>Deve osservarsi che la gravit\u00e0 della discriminazione operata risulta vieppi\u00f9 accentuata dalla circostanza che essa \u00e8 stata posta in essere attraverso una serie di atti coordinati (l\u2019accordo sindacale del febbraio 2004, le assunzioni dell\u2019anno successione) che avevano il contestuale scopo di eludere la disciplina sui trasferimenti di azienda ed il connesso obbligo di mantenere, con le originarie caratteristiche, tutti i rapporti di lavoro instaurati dalla societ\u00e0 cessionaria.<\/p>\n<p>3.2. Essendo provata la sussistenza di una discriminazione di genere, la ricorrente ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale subito per effetto di tale discriminazione.<\/p>\n<p>A tale riguardo, il Tribunale osserva che, non essendo stato allegato nessuno specifico pregiudizio di natura psico-fisica o esistenziale, la domanda risarcitoria pu\u00f2 trovare accoglimento limitatamente al danno c.d. morale.<\/p>\n<p>La situazione giuridica soggettiva lesa dall\u2019illegittimo comportamento discriminatorio riveste sicuramente rilievo costituzionale, con riferimento agli artt. 2, 3, 37 e 51 Cost. E\u2019 noto che la giurisprudenza pi\u00f9 recente ha superato il radicato principio che riteneva configurabile un danno morale risarcibile solo in caso di illecito configurante gli estremi di un reato, ed ha riconosciuto la risarcibilit\u00e0 di tale pregiudizio, identificato nella sofferenza e nel transeunte turbamento psicologico conseguente all\u2019illecito, ogniqualvolta ricorra la lesione di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona (Cass. 12.5.2003 n. 7281; Id. 20.10.2005 n. 20323; Id. 21.10.2005, n. 20355).<\/p>\n<p>Ritiene questo giudice che a tale ipotesi debba essere ricondotto il caso in esame, in cui vi \u00e8 stata un illecito afferente a diritti della persona di cui pu\u00f2 ragionevolmente presumersi l\u2019attitudine a provocare disagio e sofferenza interiore: una condotta discriminatoria, soprattutto se posta in essere non occasionalmente ma attraverso una serie preordinata di atti, risulta infatti per sua natura lesiva della dignit\u00e0 del lavoratore e, come tale, \u00e8 sicuramente capace di arrecare profondo turbamento.<\/p>\n<p>Si considerino, nel caso di specie, i disagi cui \u00e8 andata incontro la lavoratrice, consistenti nella evidente preoccupazione riguardate la stabilit\u00e0 del proprio posto di lavoro, garantite ai colleghi uomini e invece poste a rischio nel suo caso personale. Si consideri, altres\u00ec, che la B ha effettivamente perso il posto di lavoro in quanto, in applicazione della forma contrattuale discriminatoria adottata, quest\u2019ultima \u00e8 stata espulsa dal lavoro il 31 agosto 2006, nonostante le previsioni contenute nell\u2019accordo sindacale con cui la C garantiva l\u2019assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori (<em>rectius<\/em>: delle lavoratrici) assunti con contratto di inserimento.<\/p>\n<p>In ordine al <em>quantum<\/em>, la natura del pregiudizio rende imprescindibile il ricorso a criteri equitativi. Tenuto conto della gravit\u00e0 del fatto e del tempo per cui si \u00e8 protratta la discriminazione, il danno non patrimoniale patito da Barbara Belli pu\u00f2 essere liquidato nella misura di \u20ac 5.000 in moneta attuale.<\/p>\n<p>Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.<\/p>\n<p>Tali i motivi della decisione in epigrafe.<\/p>\n<p>Cos\u00ec deciso in Roma il 12 marzo 2008.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>IL GIUDICE<\/p>\n<p>D.ssa Loredana Miccich\u00e8<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La presente sentenza \u00e8 stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott. Gaetano Dimartino.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 18 aprile 2007 B B conveniva in giudizio la C Italia Srl, esponendo<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":433,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[33,5],"tags":[11],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Discriminazione di genere, difficolt\u00e0 nel mantenimento del lavoro per le dipendenti donna.<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"la scelta del datore di lavoro indirizzata a rendere difficile per le donne il mantenimento del rapporto di lavoro, integra una discriminazione di genere\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2016\/10\/20\/tribunale-roma-12-marzo-2008\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" 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