{"id":746,"date":"2016-11-08T18:01:04","date_gmt":"2016-11-08T17:01:04","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=746"},"modified":"2016-11-08T18:01:04","modified_gmt":"2016-11-08T17:01:04","slug":"discrim-genere-trib-ferrara-decr-giugno-2012","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2016\/11\/08\/discrim-genere-trib-ferrara-decr-giugno-2012\/","title":{"rendered":"Discriminazione genere, Tribunale di Ferrara, decreto del 21 giugno 2012"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\">TRIBUNALE DI FERRARA<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">DECRETO EX ART. 38 D.P.R.198\/2016<\/p>\n<p>Il giudice del lavoro dott.ssa Alessandra De Curtis,<\/p>\n<p>sciogliendo la riserva di cui al verbale del 24.5.2012, con assegnazione alle parti di termini per note sino al 15.6.2012, nel ricorso ex art. 38 d.p.r. 198\/2006 promosso da:<\/p>\n<p><strong>B G, M E, T D<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">(con Avv. L. Bugari)<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">contro<\/p>\n<p><strong>CONSORZIO PESCATORI DI GORO SOC. COOPERATIVA<\/strong><\/p>\n<p><strong>ASSOCIAZIONE PRODUTTORI PESCA SOC. COOPERATIVA<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">(con Avv. S. Guglielmi)<\/p>\n<p>osserva quanto segue.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">***<\/p>\n<ul>\n<li><strong> 1.<\/strong> Le tre ricorrenti in intestazione hanno adito il Tribunale di Ferrara in funzione di giudice del lavoro esponendo di avere tutte presentato nel 2007 domanda di ammissione al consorzio ed alla associazione convenute, trattandosi di enti che rappresentano tra le pi\u00f9 importanti realt\u00e0 imprenditoriali del settore della pesca nella zona territoriale denominata \u201cSacca di Goro\u201d.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Lamentavano, nonostante i solleciti, di non avere ancora ricevuto risposta in merito alle loro domande, mentre nel frattempo sono stati ammessi nuovi soci la cui domanda era stata presentata in epoca successiva.<\/p>\n<p>Esponevano che era stato violato il criterio cronologico di esame delle domande, sebbene esso fosse stato espressamente indicato alla ricorrente T D. Soggiungevano inoltre che i due enti decidevano le ammissioni senza alcuna trasparenza, oggettivit\u00e0 ed uguaglianza.<\/p>\n<p>In particolare le ricorrenti evidenziavano: 1) che vi era grande sproporzione tra il numero di soci maschi ed il numero di soci femmine (pari solo al 4%) in entrambe le cooperative; 2) che negli ultimi anni erano stati ammessi in prevalenza soci uomini, anche in giovanissima et\u00e0 ed addirittura minorenni, mentre la prevalenza delle socie donne ammesse aveva pi\u00f9 di 24 anni; 3) che il tempo di attesa degli aspiranti soci \u00e8 almeno quattro volte inferiore a quello delle aspiranti socie; 4) che venivano preferiti i candidati figli di soci e, tra questi, i candidati maschi i quali godevano di \u201cun vero e proprio diritto non codificato di prelazione\u201d all\u2019accesso alle cooperative; 5) che nel Consiglio di Amministrazione delle cooperative non vi erano mai state presenze femminili; 6) che esse ricorrenti avevano diritto ad essere trattate, per l\u2019accesso al lavoro, al pari di quanti si trovino in situazioni analoghe alla loro.<\/p>\n<p>Dopo avere diffusamente illustrato in punto di diritto la fondatezza delle sue ragioni, la parte ricorrente chiedeva quindi a questo Ufficio di ordinare la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti della discriminazione mediante provvedimento che producesse gli effetti, ex art. 2932 c.c., dei provvedimenti di ammissione omessi oltre alla condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alle condotte discriminatorie, da liquidarsi in via equitativa.<\/p>\n<ul>\n<li><strong> 2.<\/strong> Radicatosi il contraddittorio, le convenute eccepivano l\u2019inammissibilit\u00e0 della domanda, avendo le ricorrenti azionato uno strumento processuale (l\u2019art. 38 d.p.r. 198\/2006) inconferente rispetto alla pretesa vantata dal momento che trattavasi di cooperative di conferimento ed i soci potevano essere sia persone fisiche che persone giuridiche; evidenziavano che nel caso di specie non si instaurava un rapporto avente natura complessa, insieme associativo e di lavoro autonomo o subordinato, disciplinato per le cooperative di produzione e lavoro dalla L. 142\/2001. Contestavano altres\u00ec la sussistenza della urgenza di provvedere, stante la risalenza nel tempo delle domande di ammissione.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Nel merito evidenziavano che la Consigliera regionale di parit\u00e0 aveva gi\u00e0 esaminato il caso senza infine ritenere di dovere adottare alcun provvedimento. Contestavano la allegazione e la prova di elementi di fatto precisi e concordanti volti a sostenere la domanda avversaria in relazione alla discriminazione per motivi di genere rispetto alla quale i due enti stavano gi\u00e0 praticando una politica conforme al rispetto del principio di uguaglianza e parit\u00e0.<\/p>\n<p>Concludevano pertanto chiedendo il rigetto della domanda, contestando in particolare la possibilit\u00e0 di conseguire mediante il provvedimento invocato dalla controparte l\u2019ammissione diretta ed immediata delle ricorrenti tra i soci.<\/p>\n<ul>\n<li><strong> 3.<\/strong> Si deve preliminarmente disattendere l\u2019eccezione di inammissibilit\u00e0 sollevata dalla parte convenuta.<\/li>\n<\/ul>\n<p>L\u2019art. 27 D.L.vo 198\/2006 nel testo attualmente in vigore, la cui violazione legittima il ricorso ex art. 38 legge citata, \u00e8 rubricato: \u201c<em>Divieti di discriminazione nell\u2019<strong>accesso al lavoro<\/strong>, alla formazione e alla promozione professionali e nelle <strong>condizioni di lavoro<\/strong><\/em>\u201d. Il primo comma prevede: \u201c<em>E\u2019 vietata qualsiasi discriminazione per quanto riguarda l&#8217;<strong>accesso al lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma<\/strong>, compresi i <strong>criteri di selezione<\/strong> e le condizioni di assunzione, nonch\u00e9 la promozione, indipendentemente dalle modalit\u00e0 di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attivit\u00e0, a tutti i livelli della gerarchia professionale\u201d.<\/em> Appare dunque evidente da una piana lettura della norma in esame l\u2019estensione della operativit\u00e0 del divieto di discriminazione ivi contenuto, che deve operare in via generalizzata in ogni settore dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa intesa in senso lato, come forma di esplicazione della personalit\u00e0 dell\u2019individuo avente rilevanza economica e sociale. E\u2019 evidente che nel caso di specie non ha alcun rilievo l\u2019aspetto formale della possibilit\u00e0 di accesso alle due cooperative da parte delle persone giuridiche o la circostanza che si tratti di cooperative di conferimento, quanto piuttosto il fatto che l\u2019accesso alle stesse, denunciato come impedito, consentirebbe alle ricorrenti di svolgere attivit\u00e0 economicamente redditizia nelle forme del lavoro autonomo come da loro auspicato.<\/p>\n<p>Quanto alla urgenza di provvedere, essa discende invece proprio dal lungo perdurare della denunciata situazione di illegittimit\u00e0, consistente in una omissione continuata di esame delle domande di ammissione. Deve peraltro osservarsi che l\u2019azione in oggetto \u00e8 stata costruita seguendo lo schema dell\u2019art. 28 L. n. 300\/1970 (per la repressione della condotta antisindacale) che prevede un procedimento sommario non necessariamente di tipo cautelare.<\/p>\n<ul>\n<li><strong> 4.<\/strong> Ci\u00f2 posto ed avuto riguardo al quadro normativo di riferimento, si osserva che l\u2019Italia, in quanto facente parte dell\u2019Unione Europea, ha aderito ad un nucleo di valori fondamentali, previsti dall\u2019art. 2 del Trattato di Maastricht, secondo cui \u201c<em>l\u2019Unione si fonda sui valori del <strong>rispetto della dignit\u00e0 umana<\/strong>, della libert\u00e0, della democrazia<strong>, dell\u2019uguaglianza<\/strong>, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una societ\u00e0 caratterizzata dal pluralismo, dalla <strong>non discriminazione<\/strong>, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidariet\u00e0 e dalla <strong>parit\u00e0 tra donne e uomini<\/strong><\/em>\u201d.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La Carta dei diritti fondamentali dell\u2019Unione Europea, entrata in vigore il 1.12.2009, ha espressamente codificato rispettivamente agli artt. 21 e 23 il principio di non discriminazione fondata sul sesso nonch\u00e9 la parit\u00e0 tra donne e uomini che \u201c<em>deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>L\u2019ordinamento aveva peraltro gi\u00e0 riconosciuto a livello costituzionale la parit\u00e0 di trattamento e l\u2019effettivit\u00e0 del diritto al lavoro di cui agli artt. 3 e 4 della Costituzione.<\/p>\n<p>Con riferimento alle cooperative a mutualit\u00e0 prevalente come quelle in esame vige altres\u00ec l\u2019art. 2516 c.c. secondo cui \u201c<em>nella costituzione e nell&#8217;esecuzione\u00a0dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parit\u00e0 di trattamento<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>A livello processuale si osserva altres\u00ec che l\u2019azione individuale di cui all\u2019art. 38 della legge citata poggia su un meccanismo di distribuzione dell\u2019onere probatorio se non completamente invertito quantomeno alleggerito a favore della parte ricorrente. Secondo il successivo art. 40 \u201c<em>Quando il ricorrente fornisce <strong>elementi di fatto<\/strong> desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi retributivi, all&#8217;assegnazione\u00a0di mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai licenziamenti, <strong>idonei a fondare, in termini precisi e concordanti<\/strong>, <strong>la presunzione dell\u2019esistenza<\/strong> <strong>di atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso<\/strong>, spetta al convenuto l\u2019onere della prova sull&#8217;insussistenza\u00a0della discriminazione<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Giova a tal proposito evidenziare che l\u2019articolo non richiede il requisito della \u201cgravit\u00e0\u201d degli elementi di fatto da addurre, ma solo la \u201cprecisione\u201d e la \u201cconcordanza\u201d e che la interpretazione della norma non pu\u00f2 prescindere dalla normativa comunitaria sul punto. Senonch\u00e9 l\u2019art. 19 della direttiva 2006\/54\/CE del 5.7.2006, riguardante l&#8217;attuazione del principio delle pari opportunit\u00e0 e della parit\u00e0 di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, prevede al primo comma che: <em>\u201c<\/em><em>Gli Stati membri, secondo i loro sistemi giudiziari, adottano i provvedimenti necessari affinch\u00e9 spetti alla parte convenuta provare l&#8217;insussistenza della violazione del principio della parit\u00e0 di trattamento <strong>ove chi si ritiene leso<\/strong> dalla mancata osservanza nei propri confronti di tale principio <strong>abbia prodotto<\/strong> dinanzi ad un organo giurisdizionale, ovvero dinanzi ad un altro organo competente, <strong>elementi di fatto<\/strong> in base ai quali si possa <strong>presumere<\/strong> che ci sia stata discriminazione diretta o indiretta\u201d<\/em>. Come si vede, la norma comunitaria non richiede nemmeno il requisito della precisione e concordanza. Si deve pertanto ritenere che la lettura della norma interna debba essere effettuata in senso favorevole alla parte ricorrente senza applicare un regime di estremo rigore nella valutazione dei principi di prova, come invece pare chiedere la parte convenuta secondo la quale gli elementi offerti dalla controparte non sono idonei a ritenere fondata la domanda.<\/p>\n<ul>\n<li><strong> 5.<\/strong> Venendo all\u2019esame degli elementi di fatto emersi e dato atto che la parte convenuta non contesta di non avere ancora preso in esame le domande presentate dalle tre ricorrenti ben 5 anni or sono si osserva sinteticamente quanto segue:<\/li>\n<\/ul>\n<ol>\n<li>a) Il doc. 4 di parte ricorrente d\u00e0 conto del fatto che entrambe le cooperative, per mezzo dell\u2019Avv. R. Anselmi, hanno comunicato alla ricorrente D T che la domanda era stata inserita in apposita lista e che sarebbe stata esaminata con criterio di cronologicit\u00e0. Se tale \u00e8 stata la risposta data alla ricorrente T deve presumersi che uguale trattamento doveva essere riservato alle altre due ricorrenti. E\u2019 invece circostanza non contestata che altre domande, proposte successivamente, sono state vagliate dalle cooperative, in violazione di tale dichiarato criterio.<\/li>\n<li>b) E\u2019 elemento pacifico ed incontestato che nelle due cooperative vi \u00e8 ancor oggi una netta prevalenza di soci uomini rispetto alle socie donne (si v. anche il doc. 30 di parte ricorrente); orbene, il principio di non discriminazione e di uguaglianza prevede che a parit\u00e0 di condizioni il trattamento debba essere uguale, mentre a condizioni diverse deve corrispondere un diverso trattamento teso a colmare la disuguaglianza; ci\u00f2 impone che le due cooperative avrebbero dovuto adottare comportamenti tesi ad escludere il divario tra le presenze maschili e quelle femminili, favorendo in particolare l\u2019accesso delle donne senza solamente limitarsi a consentire negli ultimi anni un accesso quasi paritetico tra i due sessi.<\/li>\n<li>c) Peraltro, dall&#8217;elenco nominativo dei soci ammessi dall&#8217;anno 2004 sino al 2009 redatto dal Consorzio dei Pescatori di Goro in data 19.6.2009 (doc. 18 di parte ricorrente) emerge che in tale arco temporale sono entrati nella cooperativa 38 soci, di cui 10 donne e 28 uomini. Di queste donne, almeno 5 hanno dovuto attendere tempi lunghi rispetto alla domanda (B M A, C S, T J, R S, T M); l\u2019et\u00e0 media delle donne ammesse superava quella degli uomini; 8 uomini sono invece entrati in cooperativa giovanissimi ed in tempi brevissimi rispetto al conseguimento del necessario ed indispensabile requisito della c.d. \u201cimbarcabilit\u00e0\u201d (cio\u00e8 la iscrizione al registro della Gente di mare) che pu\u00f2 essere conseguita solo al compimento del 15 anno di et\u00e0 (v. le dichiarazioni dei presidenti delle due cooperative). Va precisato che costituisce circostanza incontestata che anche le tre ricorrenti possedevano tutte il requisito in questione sin dall\u2019epoca delle domande di ammissione (v. doc. 31 ricorso).<\/li>\n<li>d) Le due cooperative, adottando un comportamento contrario all\u2019obbligo di correttezza e buona fede precontrattuale <em>ex<\/em> 1337 c.c., essendo le domande parificabili a proposte contrattuali, non hanno mai offerto una plausibile e logica spiegazione circa il mancato esame in tempi ragionevoli delle domande delle tre ricorrenti: i due presidenti delle cooperative hanno per contro confermato l\u2019esistenza in epoca recente (a partire dal 2011) di una prassi connotata dalla pi\u00f9 totale arbitrariet\u00e0 nell&#8217;esame delle domande che si basa semplicemente e solamente sulla verifica del requisito della \u201cimbarcabilit\u00e0\u201d, prescindendo dunque dalle norme statutarie; si deve presumere che tale ambiguit\u00e0 e scarsa trasparenza valga anche per il passato: essa, oltre a desumersi da tutte le circostanze sopra esposte \u00e8 peraltro chiaramente evincibile anche dal fatto, evidenziato dalla parte ricorrente, che le domande di ammissione prodotte su ordine del giudice non risultano numerate in stretto ordine progressivo, cosa che pu\u00f2 favorire condotte discriminatorie di genere nella fase dell\u2019esame delle domande. Peraltro tale circostanza contrasta inspiegabilmente con il riferimento ad \u201capposite liste\u201d menzionate nella lettera del 16.1.2008 diretta alla T.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Si ritiene dunque che tali elementi di fatto siano sufficientemente precisi e concordanti ed idonei a far presumere l\u2019esistenza di comportamenti discriminatori tra aspiranti soci uomini ed aspiranti soci donne ed era onere della parte convenuta dimostrare in maniera convincente la insussistenza della violazione denunciata, cosa che tuttavia non \u00e8 avvenuta, non essendo stati allegati significativi elementi di segno opposto, a nulla peraltro rilevando in questa sede la natura delle determinazioni della Consigliera regionale di parit\u00e0.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 comporta che questo giudicante debba adottare il provvedimento richiesto dalla parte ricorrente volto a far cessare la condotta illecita. Tuttavia non pu\u00f2 trovare accoglimento la richiesta di emissione di un provvedimento che tenga luogo della accettazione delle domande delle aspiranti socie; anche a voler prescindere dall&#8217;aspetto formale per cui l\u2019art. 2932 c.c. prevede la forma della sentenza, mentre in questa sede si provvede con decreto motivato, si osserva che non si pu\u00f2 allo stato ravvisare in capo alle cooperative un \u201cobbligo di accettare\u201d le domande, bens\u00ec unicamente un \u201cobbligo di esaminare\u201d in tempi congrui le stesse mediante l\u2019applicazione dei criteri previsti dallo statuto con correlativo \u201cobbligo di motivare\u201d il loro eventuale mancato accoglimento, secondo quanto espressamente previsto dall\u2019art. 2528 c.c., con conseguente diritto delle interessate di contestare la delibera di diniego del Consiglio di amministrazione secondo la procedura prevista nel 4\u00b0 comma di tale articolo.<\/p>\n<p>Si ritiene pertanto che l\u2019ordine di cessazione della condotta discriminatoria possa consistere unicamente nell&#8217;ordine rivolto alle cooperative di esaminare al pi\u00f9 presto e comunque entro un congruo termine le domande di ammissione proposte nel 2007 dalle ricorrenti.<\/p>\n<ul>\n<li><strong> 6.<\/strong> Quanto al risarcimento del danno richiesto dalla parte ricorrente si osserva da un lato che non \u00e8 stata fornita alcuna allegazione circa la sussistenza di un danno non patrimoniale del quale non vengono nemmeno indicate la natura e le caratteristiche.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Analogamente destinata al rigetto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, per la semplice ragione che non \u00e8 allo stato possibile stabilire se le ricorrenti sarebbero state senz&#8217;altro ammesse secondo i criteri previsti dallo statuto ed a partire da quando (anche tenuto conto dell\u2019estensione territoriale degli allevamenti e del complessivo numero di soci gi\u00e0 dediti al loro sfruttamento).<\/p>\n<ul>\n<li><strong> 7.<\/strong> Stante il rigetto della domanda risarcitoria si ritiene di dover parzialmente compensare le spese tra le parti nella misura del 40%, ponendo il restante 60% delle spese delle ricorrenti a carico solidale delle due cooperative. Le stesse vengono liquidate per l\u2019intero come in dispositivo.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>P.Q.M.<\/strong><\/p>\n<p>Visto l\u2019art. 38 D.L.vo 11.4.2006 n. 198<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ORDINA<\/strong><\/p>\n<p>al <strong>CONSORZIO PESCATORI DI GORO SOC. COOPERATIVA ed alla ASSOCIAZIONE PRODUTTORI PESCA SOC. COOPERATIVA <\/strong>di <strong>cessare <\/strong>nel loro comportamento discriminatorio ai danni di <strong>B G, M E, T D<\/strong>\u00a0e di <strong>esaminare<\/strong> quanto prima e comunque entro e non oltre il 10.8.2012 le domande di ammissione proposte dalle tre ricorrenti nel 2007 nel rispetto di quanto previsto dall\u2019art. 2528 c.c.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>CONDANNA<\/strong><\/p>\n<p>le due cooperative in solido tra loro a pagare il 60% delle spese di lite delle ricorrenti che liquida per l\u2019intero in complessivi \u20ac 5.462,10, di cui \u20ac 2.862,00 per onorario, \u20ac 1.993,20 per diritti ed \u20ac 606,90 per spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.<\/p>\n<p>Dichiara compensato tra le parti il restante 40% delle spese.<\/p>\n<p>Si comunichi.<\/p>\n<p>Ferrara, 21.6.2012<\/p>\n<p>IL GIUDICE<\/p>\n<p>Alessandra De Curtis<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>TRIBUNALE DI FERRARA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE 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