{"id":759,"date":"2016-11-03T10:50:47","date_gmt":"2016-11-03T09:50:47","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=759"},"modified":"2016-11-03T10:50:47","modified_gmt":"2016-11-03T09:50:47","slug":"trib-milano-sent-ott-2010","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2016\/11\/03\/trib-milano-sent-ott-2010\/","title":{"rendered":"Discriminazione per et\u00e0, Tribunale di milano, sentenza del 5 ottobre 2010"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><strong>Tribunale Ordinario di Milano<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Sezione Lavoro<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Udienza del\u00a0 10.5.10<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Repubblica Italiana<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>In nome del Popolo Italiano<\/strong><\/p>\n<p><strong>Il Giudice di Milano <\/strong><\/p>\n<p>Il Dott. N. Di Leo quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Sentenza <\/strong><\/p>\n<p>nella causa promossa<\/p>\n<p>da<\/p>\n<p><strong>F S,\u00a0 <\/strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0con\u00a0 gli Avv.ti Gallo\u00a0 e De Rinanldis, V. dei Bossi 10, Milano.<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">RICORRENTE<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">contro<\/p>\n<p><strong>AGENZIA DELLE ENTRATE<\/strong>\u00a0 con i dott. Triglia e Furn\u00f2 ai sensi dell\u2019art. 417 <em>bis<\/em> cpc, V. Manin 25, Milano.<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">RESISTENTE<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">SVOLGIMENTO DEL PROCESSO<\/p>\n<p>Con ricorso, depositato il 25.1.10, F S \u00a0ha adito il Giudice del Lavoro ed ha esposto di essere dipendente dell\u2019AGENZIA DELL\u2019ENTRATE,\u00a0 con inquadramento nella categoria dirigenziale e che, con lettera del 22.9.09, \u00a0gli sarebbe stato comunicato il recesso dal rapporto di lavoro per il raggiungimento dell&#8217;anzianit\u00e0 massima contributiva di quaranta anni\u00a0 ai sensi dell\u2019art. 72, co. 11, \u00a0della legge n. 133\/08, come modificato dalla legge n. 15\/09 e, da ultimo, dalla legge n. 102\/09 del 4.8.09.<\/p>\n<p>La parte attorea ha argomentato l\u2019illegittimit\u00e0 del recesso per la violazione del termine di preavviso di cui al CCNL \u201cdirigenti\u201d, per il fatto che non si dovrebbero contare nei quarant\u2019anni di anzianit\u00e0 quelli oggetto di riscatto contributivo volontario, per la natura discriminatoria in ragione \u201cdel fattore di rischio dell\u2019et\u00e0\u201d della motivazione di risoluzione (in quanto avulsa da questioni organizzative, tecniche o produttive), per la violazione del principio di affidamento e per la mancata consultazione delle Organizzazioni Sindacali per stabilire i criteri applicativi della suddetta norma.<\/p>\n<p>In particolare, l\u2019applicazione di una norma che sarebbe discriminatoria determinerebbe\u00a0 la violazione dell\u2019art. 3 Cost. e della Direttiva 78\/00\/CE.<\/p>\n<p>In tal senso, F S ha chiesto l\u2019accertamento della nullit\u00e0 o illegittimit\u00e0 dell\u2019atto di licenziamento, con ordine di mantenere in servizio il dipendente o reintegrarlo (qualora la sentenza venisse pronunciata dopo il 2.6.10, data programmata per la cessazione del rapporto del ricorrente). Con vittoria di spese.<\/p>\n<p>Costituendosi ritualmente in giudizio, con articolata memoria difensiva, l\u2019AGENZIA DELL\u2019ENTRATE\u00a0 ha contestato la fondatezza delle domande, chiedendone il rigetto. Con vittoria di spese.<\/p>\n<p>Al riguardo, la difesa della resistente ha, in primo luogo, sostenuto la\u00a0 correttezza delle scelte amministrative in applicazione dell\u2019art. 72, co. 11, della legge n. 133\/08, come modificato dalla legge n. 15\/09 e, da ultimo, dalla legge n. 102\/09 del 4.8.09 che sarebbero state attuate sulla base di criteri precisi e trasparenti.<\/p>\n<p>In particolare, l\u2019Amministrazione avrebbe deciso di intimare il licenziamento, senza distinzione alcuna, \u00a0a tutti i dirigenti che avessero il requisito dell&#8217;anzianita&#8217; massima contributiva di quaranta anni, attuando, in tal modo, una parit\u00e0 di trattamento e avrebbe giustificato l\u2019esercizio della propria discrezionalit\u00e0 in materia con esigenze di assicurare la piena evoluzione dei modelli organizzativi\u00a0 e l\u2019ottimale utilizzo delle tecnologie di supporto al rafforzamento della gestione del sistema fiscale che renderebbero necessario il pi\u00f9 ampio e rapido ricambio generazionale.<\/p>\n<p>Inoltre, ha argomentato come si dovrebbe rigettare ogni ulteriore tesi attorea, reputando tra l\u2019altro inapplicabile il CCNL cit., non essendo previste deroghe nell\u2019art. 72 cit. a favore della contrattazione collettiva, rilevando come alla fattispecie sarebbe, infatti, applicabile l\u2019art. 2, co. 2, del dlgs. n. 165\/01, come da ultimo modificato dall&#8217;articolo 1, comma 1, legge n. 15 del 2009 e dall&#8217;articolo 33, comma 1, decreto legislativo n. 150 del 2009.<\/p>\n<p>All\u2019udienza ex art 420 cpc, tentata inutilmente la conciliazione, non essendo necessaria attivit\u00e0 istruttoria, la causa \u00e8 stata oralmente discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">MOTIVI DELLA DECISIONE<\/p>\n<p>Le domande di parte attrice sono risultate fondate.<\/p>\n<p>Per motivare il dispositivo della presente sentenza, occorre, innanzitutto, osservare come l\u2019art. 72, co. 11, della legge n. 133\/08, come modificato dalla legge n. 15\/09 e, da ultimo, dalla legge n. 102\/09 del 4.8.09 disponga che<\/p>\n<p>\u201c<em>per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento dell&#8217;anzianita&#8217; massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell&#8217;esercizio dei poteri di cui all&#8217;articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata vigore della presente disposizione, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l&#8217;innovazione, di concerto con i Ministri dell&#8217;economia e delle finanze, dell&#8217;interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalita&#8217; applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarita&#8217; ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell&#8217;articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa<\/em>\u201d.<\/p>\n<ol>\n<li>a) Nell\u2019esaminare la norma, \u00e8, innanzitutto, da osservare come astrattamente non appaia porsi in contrasto con la Direttiva 78\/00\/CE, considerato come l\u2019art. 6 della stessa preveda \u201c<em>che le disparit\u00e0 di trattamento in ragione dell&#8217;et\u00e0 non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell&#8217;ambito del diritto nazionale, da una finalit\u00e0 legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro<\/em>\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Infatti, applicandosi, in relazione all\u2019art. 6 cit.,\u00a0 il criterio della verifica del \u201c<em>rapporto mezzo a scopo\u201d<\/em> (cfr., ad es., CGUE, C\u2011388\/07, <em>Age Concern England<\/em>), si pu\u00f2 ipotizzare come l\u2019art. 72, co. 11,\u00a0 della legge n. 133\/08 possa portare all\u2019effetto della realizzazione\u00a0 di un obiettivo di <em>risparmio di spesa nell\u2019ambito pubblico<\/em> (tramite la riduzione dei costi, considerandosi di maggior entit\u00e0 lo stipendio del ricorrente rispetto ai minori emolumenti pensionistici che gli spetterebbero o tramite la riduzione degli stessi organici dei dirigenti dell\u2019Amministrazione, del resto prevista dall\u2019art. 74 della stessa legge n. 133\/08) e, al contempo, o alternativamente, favorire <em>l\u2019obiettivo dell\u2019assunzione di lavoratori\u00a0 pi\u00f9 giovani<\/em>, potendo per entrambe le finalit\u00e0 giovare il recesso dal rapporto con lavoratori in possesso dei requisiti pensionistici<em>.<\/em><\/p>\n<p>La previsione appare, quindi, poter essere valutabile come dettata da \u201c<em>giustificati obiettivi di politica del lavoro\u201d <\/em>ai sensi dell\u2019art. 6 della Direttiva 78\/00\/CE.<\/p>\n<p>Applicando una verifica di \u201cproporzionatezza tra mezzo e scopo\u201d secondo i principi proposti dalla Corte di Giustizia in relazione all\u2019art. 6 menzionato\u00a0 (cfr., ad es., CGUE, C\u2011388\/07, <em>Age Concern England<\/em>), non risulta, dunque, esservi violazione della stessa normativa comunitaria\u00a0 e, perci\u00f2, non vi sono ragioni per sollevare un\u2019eccezione di costituzionalit\u00e0 per violazione dell\u2019art. 117 Cost..<\/p>\n<ol>\n<li>b) Ma ancor di pi\u00f9, la questione non \u00e8 da sottoporre alla Corte Costituzionale, essendo nel caso ammissibile e doverosa un\u2019interpretazione costituzionalmente orientata della norma ai sensi degli artt. 3 e 97 Cost..<\/li>\n<li>c) Preliminarmente, per\u00f2, per entrare nel merito dell\u2019analisi, \u00e8 necessario osservare come, non essendo prevista alcuna disposizione volta ad escludere la tutela reale di cui all\u2019art. 18 SL per la fattispecie di cui all\u2019art. 72 cit., non si debba ritenere che la norma individui un\u2019ipotesi di recesso <em>ad nutum<\/em> o \u201c<em>acausale<\/em>\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Il che a differenza di quanto, invece, si debba ritenere per l\u2019art. 4 del d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092, in virt\u00f9 del quale \u201c<em>gli impiegati civili di ruolo e non di ruolo sono collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di et\u00e0<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Infatti, per quest\u2019ultima previsione \u00e8 chiara la facolt\u00e0 di recesso <em>ad nutum<\/em>\u00a0 per il solo compimento del sessantacinquesimo anno di et\u00e0\u00a0 (con collocamento della stessa nell\u2019area del recesso \u201cacausale\u201d) anche in virt\u00f9 delle statuizioni in materia di \u201ctrattenimento in servizio\u201d di cui all\u2019art. 16\u00a0 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 e di cui all\u2019art. 72, co. 7, della legge n. 133\/08 per le quali \u00e8 solo una \u201cfacolt\u00e0\u201d dell&#8217;amministrazione l\u2019accogliere la relativa\u00a0 richiesta di \u201cpermanere in servizio\u201d del lavoratore in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia, escludendosi ogni maggior diritto e tutela per il dipendente\u00a0 (cfr., nello stesso senso, le analoghe norme per la risoluzione <em>ad nutum<\/em> nell\u2019ambito privatistico\u00a0 quali l&#8217;art. 4, co. 2, della\u00a0 legge n. 108\/90, l&#8217;art. 6 del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, l&#8217;art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 o l&#8217;art. 1, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503).<\/p>\n<ol>\n<li>d) Dunque, l\u2019art. 72 cit., essendo sottoposto al regime vincolistico di cui all\u2019art. 18 SL, non si colloca nell\u2019area della \u201c<em>recedibilit\u00e0 acausale<\/em>\u201d ed \u00e8, perci\u00f2, a tal punto, necessario verificare quali siano <em>i presupposti legali<\/em> che legittimino il licenziamento.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Il primo \u00e8 certamente costituito dal possesso dei <em>quarant\u2019anni di anzianit\u00e0 contributiva, <\/em>il secondo \u00e8 rappresentato <em>dall\u2019esercizio da parte dell\u2019amministrazione dei propri poteri discrezionali<\/em> in modo da poter perseguire l\u2019interesse pubblico.<\/p>\n<p>Con riferimento a tale secondo presupposto, \u00e8 d\u2019uopo, infatti, osservare come l\u2019art. 72 cit. <em>non imponga<\/em>, in modo vincolato, ad ogni amministrazione di risolvere i rapporti di lavoro con tutti coloro che abbiano il requisito dell&#8217;anzianit\u00e0 massima contributiva di quaranta anni, ma, al contrario, con la parola \u201c<em>possono<\/em>\u201d, mostra come detto provvedimento sia <em>oggetto di opzione facoltativa<\/em> degli enti pubblici.<\/p>\n<p><em>Ad abundantiam<\/em>, si rilevi anche che la circostanza che la norma consenta una discrezionalit\u00e0 al datore di lavoro apparirebbe, poi, ulteriormente confermata dal fatto che la disposizione presupponga la\u00a0 <em>definizione degli specifici criteri e delle modalita&#8217; applicative <\/em>(ancorch\u00e8, infatti, detta previsione sia esplicitata solo relativamente <em>al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri<\/em>, si deve ritenere che detta locuzione non sia una limitazione del potere discrezionale\u00a0 per le restanti amministrazioni, bens\u00ec solo \u201cuna chiarificazione\u201d che lo stesso, per le PA citate, sarebbe stato disciplinato con <em>decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata vigore della presente disposizione<\/em>).<\/p>\n<ol>\n<li>e) Se, dunque, l\u2019art. 72 cit. conferisce alla pubblica amministrazione la <em>facolt\u00e0<\/em> di risolvere il rapporto di lavoro di chi abbia i quarant\u2019anni di anzianit\u00e0 contributiva <em>con opzione discrezionale<\/em>, \u00e8 agevole meditare come un tale potere, secondo gli ordinari principi in materia, non possa che essere <em>esercitato con riferimento alla \u201csituazione concreta\u201d dell\u2019amministrazione<\/em> in relazione alla quale l\u2019ente sia chiamato ad <em>individuare<\/em> <em>l\u2019interesse pubblico<\/em> diretto a guidare le proprie scelte.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Infatti, l\u2019art. 97 della Costituzione stabilisce che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che sia assicurato \u201c<em>il buon andamento dell\u2019amministrazione<\/em>\u201d e presuppone che si tenga conto, almeno in generale, delle \u201cesigenze concrete\u201d degli uffici pubblici nelle scelte organizzative discrezionali.<\/p>\n<p>In pi\u00f9, la lettura combinata dell\u2019art. 97 Cost. con l\u2019art. 3 Cost., che presuppone l\u2019adeguamento dell\u2019agire della PA<em> a scelte di razionalit\u00e0 operativa<\/em>, induce ad un\u2019interpretazione costituzionalmente orientata nel senso che &#8211; per quanto l\u2019art. 72 cit. rientri nei limiti di tollerabilit\u00e0 dell\u2019art. 6 della Direttiva 78\/00\/CE &#8211; sia, comunque, richiesto che le possibilit\u00e0 di recesso offerte dalla previsione siano utilizzate in relazione allo <em>scopo effettivo pubblico<\/em> perseguito dalla singola amministrazione (<em>rapporto mezzo a scopo del caso concreto<\/em>), per descrivere il quale e perseguirlo\u00a0 inevitabilmente non si pu\u00f2 che far riferimento alla situazione concreta della singola Amministrazione in cui si vada ad attuare la norma.<\/p>\n<p>Cos\u00ec, il corretto uso della statuizione tramite una valutazione discrezionale che non sia \u201caprioristica\u201d, ma tragga elementi di giudizio dalla realt\u00e0 fattuale della PA, consente, tra l\u2019altro, una fruizione della previsione nei limiti leciti di \u201cmezzo a scopo\u201d, mentre ogni astrattezza giustificativa nel richiamo della fattispecie per motivare il licenziamento espone alla seria possibilit\u00e0 che l\u2019art. 72 cit. sia utilizzato effettivamente solo con intento discriminatorio, senza alcun rapporto con gli scopi di politica del lavoro che possano reputarsi\u00a0 consentiti dalla nostra Costituzione e dalla normativa europea e che si vogliano concretamente attuare presso la singola amministrazione.<\/p>\n<ol>\n<li>f) Dopo una siffatta analisi dell\u2019istituto, \u00e8 possibile giungere alla verifica del caso sottoposto a giudizio e rilevare che l\u2019AGENZIA DELL\u2019ENTRATE ha giustificato l\u2019esercizio della propria discrezionalit\u00e0 in materia unicamente con l\u2019esigenza pubblica, che si riscontrerebbe nella propria organizzazione, <em>di assicurare la piena evoluzione dei modelli organizzativi e l\u2019ottimale utilizzo delle tecnologie di supporto al rafforzamento della gestione del sistema fiscale che renderebbero necessario il pi\u00f9 ampio e rapido ricambio generazionale<\/em>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Tuttavia, al di l\u00e0 di tale <em>astratta<\/em> <em>locuzione<\/em>, n\u00e9 nella memoria, n\u00e9 nei documenti prodotti si rinvengono riferimenti di qualunque tipo a quale sia stata la <em>situazione concreta<\/em> che la convenuta abbia potuto considerare per giungere alla propria determinazione di risolvere i rapporti di lavoro con ogni dirigente che si trovasse in possesso del requisito dei quarant\u2019anni di anzianit\u00e0 contributiva.<\/p>\n<p>La resistente, cos\u00ec, non ha dimostrato di aver fatto uso <em>effettivo<\/em> e\u00a0 corretto del proprio potere discrezionale tenendo conto della \u201csituazione esistente\u201d in capo alla stessa per\u00a0 individuare l\u2019interesse pubblico concreto, per il cui perseguimento si sarebbe potuto decidere di procedere ai licenziamenti in parola.<\/p>\n<p>Per meglio chiarire si sottolinei che, per\u00a0 quanto, infatti, si debba reputare che l\u2019art. 72 cit. abbia conferito all\u2019Amministrazione <em>un\u2019ampia discrezionalit\u00e0 per valutare se procedere ai recessi di cui si tratta<\/em>, in ragione delle considerazioni esposte non si pu\u00f2 prescindere dal fatto che la stessa sia esercitata in relazione alla situazione concreta e occorre, perci\u00f2, osservare come l\u2019AGENZIA DELL\u2019ENTRATE, nel proprio atto e nei documenti allegati, non abbia minimamente\u00a0 illustrato nella sua concretezza\u00a0 di quali modelli organizzativi si dovrebbe\u00a0 assicurare la piena evoluzione e\u00a0 quali\u00a0 tecnologie di supporto al rafforzamento della gestione del sistema fiscale renderebbero necessario il pi\u00f9 ampio e rapido ricambio generazionale (cfr. doc. 1 e 7 res.).<\/p>\n<p>La Determinazione n. 44276 del 18.3.08 \u00e8 anch\u2019essa muta sul punto (come, del resto, l\u2019atto n. 164144 del 31.10.08: doc. 1 res.) e dal contenuto della\u00a0 memoria di causa, anche tenendosi conto di tale documento, non \u00e8 dato comprendere in che termini (numerici e di percentuale) la risoluzione del rapporto di lavoro con il ricorrente potrebbe eventualmente giovare almeno per raggiungere le soglie di riduzione degli organici di cui all\u2019art. 74 della legge n. 133\/08 o gli obiettivi di spostamento dei dirigenti \u201cin ambito locale\u201d menzionati nello stesso\u00a0 doc. 7 res..<\/p>\n<p>Sicch\u00e8, non \u00e8 dato evincere in alcun modo come la resistente abbia preso in esame e valutato la situazione concreta dei propri uffici e <em>se mai effettivamente\u00a0 abbia fatto uso del potere discrezionale conferitole<\/em> individuando, con le modalit\u00e0 esposte, l\u2019interesse pubblico da perseguirsi e che giustificherebbe i licenziamenti ai sensi dell\u2019art. 72 cit..<\/p>\n<p>Gli stessi atti, piuttosto,\u00a0 mostrano\u00a0 solo come l\u2019AGENZIA DELL\u2019ENTRATE, non prendendo in considerazione la situazione concreta di alcun ufficio, abbia solo richiamato la generica ed astratta motivazione delle <em>esigenze di assicurare la piena evoluzione dei modelli organizzativi\u00a0 e l\u2019ottimale utilizzo delle tecnologie di supporto al rafforzamento della gestione del sistema fiscale che renderebbero necessario il pi\u00f9 ampio e rapido ricambio generazionale<\/em>.<\/p>\n<p>In tal modo, la convenuta ha solo evocato una motivazione stereotipata, che, essendo scollegata dall\u2019individuazione di un interesse pubblico concreto,\u00a0 appare <em>volta unicamente a giustificare il licenziamento<\/em> dei lavoratori <em>pi\u00f9 anziani<\/em>, non potendosi che collocare tra questi coloro che hanno un anzianit\u00e0 contributiva di quarant\u2019anni.<\/p>\n<p>Cio\u00e8, mentre l\u2019art. 72 cit. lasciava a ciascun lavoratore con detta anzianit\u00e0 contributiva la possibilit\u00e0 di evitare il licenziamento, qualora lo stesso non fosse stato conforme all\u2019esigenze di interesse pubblico concretamente valutate con uso corretto ed adeguato dei poteri discrezionali\u00a0 in relazione alla situazione degli uffici della singola PA, viceversa le scelte attuative dell\u2019AGENZIA DELL\u2019ENTRATE hanno reso inevitabile il recesso per ognuno di detti lavoratori e senza possibilit\u00e0 neppure di verifica della correttezza dell\u2019opzione amministrativa, essendo la stessa totalmente scollegata dalla situazione fattuale dell\u2019ente.<\/p>\n<p>Il \u201c<em>comportamento<\/em>\u201d adottato dalla resistente, pertanto, non \u00e8 stato esercizio corretto dei poteri conferiti dall\u2019art. 72 della legge n. 133\/08 e, per di pi\u00f9,\u00a0 prescindendo dalla situazione concreta degli uffici, per quanto appena osservato, si pone, nella sua fattivit\u00e0, come violativo dell\u2019art. 2, lettera b), del dlgs. n\u00b0 216\/03, attuativo della direttiva 2000\/78\/CE, che stabilisce che \u00e8 operata una\u00a0 \u201c<em>discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere (&#8230;) le persone di una particolare et\u00e0 (&#8230;) in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Ne deriva come non possa che considerasi illegittimo il licenziamento intimato al ricorrente.<\/p>\n<p>Per lo stesso vi sarebbe la tutela della reintegrazione come chiarito dalla Suprema Corte (cfr., ad es., Cass. SU, Sentenza n. 25254 del 2009), ma, non avendo ad oggi ancora prodotto i propri effetti la lettera di recesso del 22.9.09, che ha previsto la risoluzione del rapporto solo dalla data del\u00a0 2.6.10, si deve accogliere la domanda principale attorea ed ordinare all\u2019AGENZIA DELL\u2019ENTRATE di mantenere in servizio il dipendente.<\/p>\n<p>Per la soccombenza, l\u2019AGENZIA DELL\u2019ENTRATE deve essere condannata\u00a0 a rimborsare le spese di lite alla parte ricorrente, liquidate in complessivi \u20ac 3000,00, oltre accessori, in ragione della durata e della natura del giudizio.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">P.Q.M<\/p>\n<p>In accoglimento della domanda principale, accertata l\u2019illegittimit\u00e0 del licenziamento intimato con lettera del 22.9.09, dispone che il ricorrente, alla data del 2.6.10, programmata per l\u2019efficacia dell\u2019atto di recesso, sia mantenuto in servizio. Condanna la parte convenuta a risarcire al ricorrente per le spese di lite\u00a0 la somma complessiva di \u20ac 3000,00, oltre accessori.\u00a0 Motivazione a 60 giorni.<\/p>\n<p>Milano, 10.5.10<\/p>\n<p>Il Giudice<\/p>\n<p>dott.\u00a0 N. Di Leo<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tribunale Ordinario di Milano Sezione Lavoro &nbsp; Udienza del\u00a0 10.5.10 Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Il Giudice di<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":761,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[43,5],"tags":[17],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>illegittimit\u00e0 e natura discriminatoria recesso basato sull&#039;et\u00e0<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"illegittimit\u00e0 e natura discriminatoria del recesso in ragione del fattore di rischio et\u00e0 indicato nella motivazione di risoluzione\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2016\/11\/03\/trib-milano-sent-ott-2010\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" 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