{"id":769,"date":"2016-11-23T13:56:52","date_gmt":"2016-11-23T12:56:52","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=769"},"modified":"2017-02-09T12:03:28","modified_gmt":"2017-02-09T11:03:28","slug":"discr-genitore-figlio-disabile-trib-milano-decr-sett-2016","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2016\/11\/23\/discr-genitore-figlio-disabile-trib-milano-decr-sett-2016\/","title":{"rendered":"Discriminazione di un genitore con figlio disabile, Tribunale ordinario di milano, sezione lavoro, ordinanza del 16 settembre 2010"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><strong>Tribunale Ordinario di Milano<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Sezione Lavoro<\/strong><\/p>\n<p>Il Collegio,<\/p>\n<p>letti gli atti e i documenti della causa iscritta al n. 7274\/2010 RGL pendente<\/p>\n<p>tra:<\/p>\n<p>N S. S.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">e<\/p>\n<p>VF ITALIA S.R.L.<\/p>\n<p>sciogliendo la riserva assunta in data 09.11.10 rileva:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>IN FATTO<\/strong><\/p>\n<p>N S S ha proposto reclamo, ai sensi degli artt. 4 del D.lgs 216\/2003 e 44 del D.Lgs 286\/1998, \u00a0per \u00a0la modifica dell\u2019ordinanza di rigetto delle\u00a0 proprie istanze\u00a0 del 4 agosto 2010 (R:G: N.6467\/10) emessa dal \u00a0Tribunale di Milano.<\/p>\n<p>La parte reclamante ha allegato come sarebbe stata discriminata dal comportamento datoriale della VF ITALIA S.R.L, lamentando la lesione dei propri diritti di donna e madre e, soprattutto, di genitore di un bambino disabile.<\/p>\n<p>Per sostenere la propria tesi, N S S ha narrato di essere stata adibita, con nuove mansioni di commessa, all\u2019<em>outlet<\/em> di Via Morimondo, dopo la soppressione del proprio \u00a0posto nella ristrutturazione dell\u2019ufficio <em>custmer<\/em>, ove era adibita quale impiegata.<\/p>\n<p>Inoltre, secondo quanto prospettato nel reclamo, la responsabile dell\u2019ufficio <em>custmer<\/em>, D Cin, avrebbe motivato \u00a0la scelta di adibire proprio N S S all\u2019<em>outlet<\/em> \u00a0come conseguenza della richiesta di congedo straordinario avanzata dalla stessa per assistere il figlio minore e disabile, evidenziando che, infatti, \u00a0in ragione dell\u2019assenza della lavoratrice, l\u2019ufficio <em>custmer<\/em> sarebbe stato, altrimenti, privato di tre risorse, anzich\u00e9 delle due programmate.<\/p>\n<p>Quale ulteriore doglianza, N S S ha addotto di essere stata trasferita dopo la successiva chiusura dell\u2019<em>outlet \u2013 avvenuta nel marzo del 2010 &#8211; <\/em>a Vicolungo (Novara), rilevando che, viceversa, \u00a0altre colleghe avevano ottenuto di essere riallocate nell\u2019ambito del Comune di Milano e \u00a0deducendo\u00a0 la violazione dell\u2019art. 33 della legge n. 104\/1992, per il quale le sarebbe stato garantito il mantenimento del posto di lavoro nella stessa sede.<\/p>\n<p>Pertanto, la parte attorea\u00a0 ha chiesto \u00a0all\u2019adito Tribunale una declaratoria di inefficacia del trasferimento intimato a Vicolungo (Novara) e l\u2019assegnazione a mansioni compatibili con l\u2019inquadramento contrattuale impiegatizio, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale che avrebbe, inoltre, subito.<\/p>\n<p>Si \u00e8 costituita\u00a0 in giudizio la societ\u00e0 VF ITALIA S.R.L. rilevando, in via preliminare, l\u2019incompetenza del Tribunale adito e la tardivit\u00e0 del reclamo proposto per violazione del termine di cui all\u2019art. 739, co. 2\u00b0, cpc.<\/p>\n<p>La reclamata, altres\u00ec, ha eccepito il difetto del <em>periculum in mora<\/em> e, quanto al <em>fumus boni iuris<\/em>, ha evidenziato l\u2019infondatezza delle argomentazioni avversarie, deducendo l\u2019assenza di qualsivoglia profilo discriminatorio per l\u2019applicazione di criteri aziendali sempre oggettivi.<\/p>\n<p>All\u2019udienza del giorno 8 settembre 2010, \u00e8 stato esperito inutilmente il tentativo di conciliazione; si \u00e8, quindi, proceduto \u00a0alla discussione orale ed il Collegio si \u00e8 riservato \u00a0di decidere.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">IN DIRITTO<\/p>\n<ol>\n<li><strong>SULL\u2019AMMISSIBILIT\u00c0 DEL RICORSO<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Occorre, in via preliminare, osservare come le questioni eccepite dalla VF ITALIA S.R.L. in ordine all\u2019ammissibilit\u00e0 del reclamo risultino prive di fondamento.<\/p>\n<ol>\n<li>a) In primo luogo, deve essere rigettata l\u2019eccezione di incompetenza del Tribunale, poich\u00e9 l\u2019art. 44, co 6\u00b0, del D.lgs 286\/1998, come modificato dalla legge n. 189\/02, espressamente identifica quale organo competente il Tribunale adito, prevedendo che \u201c<em>contro i provvedimenti del tribunale in composizione monocratica \u00e8 ammesso reclamo al tribunale nei termini di cui all&#8217;articolo 739, secondo comma, del codice di procedura civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e 739 del codice di procedura civile<\/em>\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>In particolare, nel disposto della nuova norma, si chiarisce espressamente come il giudice competente per i reclami per i provvedimenti pronunciati ai sensi dell\u2019art. 44\u00a0 <em>dal giudice monocratico <\/em>sia lo stesso Tribunale in composizione collegiale e, quindi, non risulta pi\u00f9 compatibile l\u2019applicazione dell\u2019art. 739, co. 1,\u00a0 cpc per quanto riguarda le possibilit\u00e0 di reclamo alla Corte d\u2019Appello.<\/p>\n<p>Attesa, cio\u00e8, la regolamentazione diretta della competenza del giudice del reclamo, il rinvio dell\u2019art. 44 all\u2019art. 739 c.p.c. (e, in particolare, al suo secondo comma) \u00e8 da intendersi riferito solo alla disciplina sui termini\u00a0 e alle altre disposizioni applicabili nei limiti della compatibilit\u00e0.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li>b) Deve, altres\u00ec, essere rigettata l\u2019eccezione di tardivit\u00e0, per violazione dei termini procedimentali statuiti dall\u2019art. 739, co. 2, p.c. che prevedono la sua presentazione nel termine di dieci giorni dalla comunicazione dell\u2019atto reclamato, posto come detta comunicazione sia avvenuta il 4.8.10 (cfr. avviso telematico) e come il giorno di scadenza fosse perci\u00f2 il 14.8.10, che cadeva di sabato, con conseguente proroga del termine al luned\u00ec successivo (il 16.8.10) ai sensi dell\u2019art. 155, co. 5, cpc, giorno\u00a0 ultimo in cui\u00a0 N S S ha tempestivamente depositato in cancelleria il proprio atto.<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol>\n<li><strong>B) SUI PRESUPPOSTI DEL PROCEDIMENTO EX ART. 44 D.LGS 286\/1998<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p><em>&#8211; Il Periculum in mora.<\/em><\/p>\n<p>Deve, altres\u00ec, essere rigettata l\u2019eccezione proposta dalla parte reclamata in ordine al difetto del <em>periculum in mora<\/em>.<\/p>\n<p>La <em>ratio<\/em> dell\u2019art. 44 D.Lgs 286\/1998 \u00e8 quella di garantire una sollecita tutela del soggetto vittima di comportamenti discriminatori, ancorch\u00e8 \u00a0attraverso una disciplina che risulta sotto diversi aspetti conformata a quella del procedimento cautelare uniforme.<\/p>\n<p>In particolare, occorre osservare come, in difetto di una previsione sull\u2019irreparabilit\u00e0 del pregiudizio, possa ragionevolemente escludersi che il legislatore abbia richiesto la prova del <em>periculum in mora<\/em>, considerato come si tratti di un procedimento volto ad evitare che comportamenti discriminatori possano \u00a0incidere su diritti fondamentali.<\/p>\n<p><em>&#8211; Il Fumus<\/em>.<\/p>\n<p>Occorre, allora, muovere all\u2019esame del <em>fumus boni iuris<\/em>, prendendo in esame i comportamenti della VF ITALIA S.R.L. censurati dalla parte reclamante, ovvero la modifica delle mansioni a far data dal 15 giugno 2009 e l\u2019intimazione di trasferimento con lettera del 26 marzo 2010.<\/p>\n<p>1) <em>Mutamento in peius delle mansioni nello spostamento all\u2019outlet.<\/em><\/p>\n<p>Per la riorganizzazione dell\u2019<em>ufficio custmer<\/em>, con la soppressione di due posizioni lavorative e spostamento delle impiegate all\u2019<em>outlet<\/em>, la parte reclamante ha rilevato come l\u2019adozione in via esclusiva del <em>criterio della minore anzianit\u00e0<\/em> denuncerebbe l\u2019esistenza di profili di discriminazione ai danni della stessa, avendo il datore di lavoro del tutto pretermesso la considerazione del primo parametro indicato dalla legge (art. 5, lett. a, della legge n. 223\/1991), ovvero quello dei <em>carichi familiari<\/em>.<\/p>\n<p>Dal canto suo, al contrario, la reclamata ha rilevato l\u2019oggettivit\u00e0 del criterio legale, applicato nella scelta delle due risorse (N e D D) da ricollocare presso l\u2019<em>outlet<\/em> dopo il ridimensionamento dell\u2019<em>ufficio custmer<\/em>.<\/p>\n<p>Per risolvere la questione proposta, si rende necessario verificare la conformit\u00e0 della condotta datoriale al principio generale della buona fede ( art 1175 e 1375 c.c.).<\/p>\n<p>Detto principio, nel caso, richiedeva che il datore di lavoro dovesse scegliere i criteri di individuazione delle due posizioni da sopprimere presso l\u2019<em>ufficio custmer\u00a0 <\/em>e da trasferire all\u2019<em>outlet<\/em> in modo <em>oggettivo e congruo<\/em> (garantendo, cio\u00e8,\u00a0 il migliore contemperamento tra le esigenze organizzative del datore di lavoro e le istanze dei lavoratori alla luce della fattispecie specifica), nel senso che il criterio non solo doveva essere trasparente ed imparziale, ma doveva <em>anche essere adeguato alla situazione concreta.<\/em><\/p>\n<p>E il parametro della minor anzianit\u00e0 appare nel caso non solo certamente oggettivo e trasparente, ma, altres\u00ec, corrispondente\u00a0 ad un caso concreto nel quale lo spostamento all\u2019<em>outlet<\/em> non veniva di fatto a <em>variare il luogo di lavoro del personale ivi trasferito<\/em> \u2013 posto che sia l\u2019<em>ufficio custmer <\/em>che <em>l\u2019outlet sono situati nella stessa via Morimndo<\/em> &#8211;\u00a0 e,\u00a0 dunque, detto spostamento\u00a0 non poteva determinare alcun sensibile mutamento nelle possibilit\u00e0 organizzative delle lavoratrici nell\u2019accudire la propria famiglia fuori dal lavoro, non richiedendo cambiamenti logistici di rilievo (anche considerandosi l\u2019esigenza della reclamante\u00a0 di condurre il bambino disabile presso il centro specializzato di Lodi, con la frequenza di tre volte alla settimana).<\/p>\n<p>Cosicch\u00e8, correttamente, la reclamata non ha considerato il criterio dei carichi familiari che nell\u2019ipotesi <em>non aveva ragione di trovare applicazione<\/em> secondo il parametro della ragionevolezza e buona fede, posto che lo spostamento presso l\u2019<em>outlet<\/em> non richiedeva maggiori tempi di percorrenza dall\u2019abitazione di ciascun prestatore al posto di impiego.<\/p>\n<p>Peraltro, in aggiunta, la reclamante ha allegato solo il <em>mutamento in peius<\/em> delle mansioni \u2013 che, per\u00f2,\u00a0 deve reputarsi giustificato dalla esigenza di conservare il posto di lavoro &#8211;\u00a0 e non ha dedotto alcuna circostanza ulteriore di natura pregiudizievole per l\u2019assolvimento dei suoi doveri assistenziali che possa, in qualche modo, essere ricondotta al suo spostamento all\u2019<em>outlet<\/em>.<\/p>\n<p>Verificato, dunque, che nel caso di specie il potere organizzativo del datore di lavoro non ha inciso in modo alcuno sulle esigenze famigliari della reclamante, appare corretta l\u2019applicazione del parametro della minore anzianit\u00e0 come esclusivo criterio di scelta nell\u2019 individuazione dei lavoratori interessati dal repechage.<\/p>\n<p>Infatti, in assenza di interessi famigliari da salvaguardare, l\u2019opzione del parametro dei carichi famigliari non sarebbe risultata congrua, presentandosi del tutto disancorata dall\u2019apprezzamento degli interessi effettivi delle lavoratrici incisi dal potere organizzativo dell\u2019azienda.<\/p>\n<p>Ritiene, perci\u00f2,\u00a0 il Collegio \u00a0che, una volta verificata la assoluta correttezza, oggettivit\u00e0 e soprattutto congruit\u00e0 dei criteri di scelta aziendali,, debbano ritenersi del tutto irrilevanti le eventuali dichiarazioni ascritte dalla lavoratrice alla Dal Cin.<\/p>\n<p>Tali dichiarazioni, infatti, per quanto certamente inopportune e sconvenienti ove fossero state effettivamente pronunciate, resterebbero, comunque,\u00a0 esterne alla fattispecie e non incisive sulla stessa, posto come la reclamata <em>abbia, poi, in realt\u00e0,\u00a0 mantenuto il comportamento corretto di cui si \u00e8 fatta parola. <\/em><\/p>\n<p>Si conferma, pertanto, la statuizione del provvedimento reclamato, emesso in data 4 agosto 2010, che ha escluso qualsiasi comportamento discriminatorio, o altrimenti illecito, della VF ITALIA S.R.L. nell\u2019attuazione dell\u2019obbligo di <em>repechage<\/em> della parte reclamante presso l\u2019<em>outlet<\/em> di Via Morimondo.<\/p>\n<p><em>2)Trasferimento da Milano a Vicolungo (Novara).<\/em><\/p>\n<p>La difesa di N S S ha dedotto, altres\u00ec, il carattere discriminatorio del trasferimento nella sede di Vicolungo in quanto la VF ITALIA S.R.L. <em>\u201c in spregio dell\u2019art. 33 della L: 104 \/1992 <\/em>\u2026<em>decideva di trasferire solo la ricorrente fuori dal Comune di Milano, cio\u00e8 proprio l\u2019unica che non poteva trasferire, avendo l\u2019obbligo di tutelare di pi\u00f9\u201d. <\/em><\/p>\n<p>E\u2019 noto che l\u2019art. 33, co. 5, cit. prevede che il \u201c<em>genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuit\u00e0 un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro pi\u00f9 vicina al proprio domicilio e non pu\u00f2 essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede<\/em>\u201d e per valutare la fattispecie dedotta dalle parti si rende \u00a0necessario procedere all\u2019analisi dei comportamenti aziendali sia precedenti che contemporanei alla fase di \u00a0chiusura dell\u2019<em>outlet<\/em> di Via Morimondo presso cui risultavano occupate N S S e le colleghe V e L.<\/p>\n<p>Con riferimento all\u2019<em>outle<\/em>t, si deve rilevare che la parte reclamata ha, in primo luogo, \u00a0rappresentato nella propria memoria difensiva (cfr. cap. da 18 a 23) che il punto vendita presentava <em>un andamento estremamente negativo<\/em>, avendo dovuto prendere atto di un dimezzamento del suo fatturato con analisi svolta <em>agli inizi del 2010, ma che era fondata su un confronto esteso con l\u2019intero \u00a0fatturato medio mensile del 2009<\/em> (cfr. cap. 18 res.).<\/p>\n<p>La VF ITALIA S.R.L. ha, poi,\u00a0 allegato che dopo detta analisi economica \u2013 contabile<em>, nonostante risultati tanto negativi<\/em>,\u00a0 non avrebbe deciso la \u201c<em>chiusura\u201d<\/em> dell\u2019outlet, ma la sua \u201c<em>conservazione\u201d<\/em>, tramite la soppressione di un\u2019unica posizione di commessa, individuata in quella della V, ricollocata presso il Coin di Milano.<\/p>\n<p>Secondo la tesi aziendale, solo nel successivo mese di marzo, poi, vista l\u2019ulteriore riduzione dei guadagni dell\u2019<em>outlet<\/em>, la societ\u00e0 avrebbe mutato le proprie scelte organizzative e deciso la definitiva chiusura di quest\u2019ultimo (cfr. cap. 23 res.).<\/p>\n<p>Le circostanze appena menzionate evidenziano profili di incongruenza, in quanto appare non persuasivo e credibile che la VF ITALIA S.R.L. dopo un\u2019analisi approfondita del fatturato dell\u2019<em>outlet<\/em>, con il confronto dei guadagni al gennaio del 2010 <em>con l\u2019intero anno precedente<\/em> e\u00a0 la presa d\u2019atto del <em>dimezzamento delle entrate monetarie<\/em>, dapprima possa aver deciso a febbraio del 2010 la \u201cconservazione\u201d del negozio\u00a0 con la sola soppressione della posizione di una commessa su tre e, poi, <em>mutato radicalmente la propria scelta<\/em> a marzo, stabilendone la \u201cdefinitiva chiusura\u201d,\u00a0 dopo solo un mese e mezzo circa e sulla base della riduzione dei guadagni (la cui entit\u00e0, tra l\u2019altro, non \u00e8 nota) che vi sarebbe stata in tale ulteriore limitatissimo periodo.<\/p>\n<p>Appare, cio\u00e8, seriamente improbabile che la decisione aziendale possa essere maturata improvvisamente, nell\u2019arco di un solo mese, considerando che, ormai, dall\u2019inizio dell\u2019anno, era chiara la criticit\u00e0 della situazione economica, dovuta al dimezzamento del fatturato medio mensile rispetto all\u2019anno precedente.<\/p>\n<p>Piuttosto, si deve sottolineare come l\u2019andamento sicuramente negativo del fatturato, gi\u00e0 agli inizi dell\u2019anno, il modestissimo lasso temporale intercorso tra la soppressione del posto della sola V e la decisione di chiusura dell\u2019outlet, il fatto che quest\u2019ultima opzione\u00a0 con\u00a0 <em>mutamento radicale<\/em> delle scelte\u00a0 organizzative aziendali\u00a0 (dalla conservazione dell\u2019<em>outlet<\/em> alla sua eliminazione) sia stato basato solo sull\u2019ulteriore valutazione di un mese e mezzo di fatturato (tra il provvedimento di trasferimento della V al Coin\u00a0 del 4.2.10 e quello della ricorrente a Novara del 26.3.10 intercorrono 50 giorni),\u00a0 costituiscano <em>indizi gravi, precisi e concordanti,<\/em> ex art. 2729 cc, di come presumibilmente gi\u00e0 nel gennaio 2010 fosse proposito finale della reclamata la chiusura di detto negozio e che evidenziano <em>l\u2019esistenza di un disegno riorganizzativo unitario<\/em> dell\u2019azienda, al quale tutti i diversi \u201cspostamenti\u201d delle risorse, sia antecedenti che successivi alla soppressione del punto vendita, devono essere ricondotti.<\/p>\n<p>Diversamente argomentando, risulterebbe davvero inspiegabile e priva di una ragionevole giustificazione la decisione dell\u2019azienda di chiudere l\u2019<em>outlet<\/em> nel mese di marzo, dopo soli 50 giorni dalla scelta della sua conservazione e sulla base di un tanto limitato periodo di ulteriore osservazione del fatturato.<\/p>\n<p>Occorre, dunque, meditare come le operazioni di \u201cricollocamento\u201d della V, della L e della N costituiscano fasi non dissociabili di un piano aziendale organizzativo pi\u00f9 ampio ed unitario e che &#8211; al di l\u00e0 di ogni intento elusivo o illecito ed anche nel caso non fosse sussistente &#8211; l\u2019azienda avrebbe, comunque,\u00a0 dovuto valutare unitariamente (cio\u00e8, qualora anche la VF ITALIA S.R.L. avesse improvvisamente e in buona fede mutato al propria decisione nel marzo del 2010, passando dalla \u201cconservazione\u201d alla \u201cchiusura\u201d dell\u2019<em>outlet<\/em>, attesa la strettissima prossimit\u00e0 temporale delle due opposte decisioni organizzative e la revoca della prima di queste, avrebbe conseguentemente <em>dovuto riconsiderare la situazione nel suo insieme<\/em>, come un unico problema organizzativo, revocando al limite anche il trasferimento della V al Coin, per poi valutare nuovamente e unitariamente le posizioni delle lavoratrici).<\/p>\n<p>E una valutazione unitaria delle posizioni delle lavoratrici e di quelle disponibili, avrebbe richiesto in primo luogo che per N S S fosse preservato un posto di lavoro nello stesso Comune di Milano ove disponibile nel rispetto dell\u2019art. 33, co. 5, della legge n. 104\/1992.<\/p>\n<p>Cos\u00ec, qualora si proceda ad una comparazione congiunta delle lavoratrici e delle posizioni disponibili,\u00a0 si deve meditare come\u00a0 non si possano considerare persuasive le argomentazioni giustificative della VF ITALIA S.R.L..<\/p>\n<p>Per quanto, infatti,\u00a0 la postazione lavorativa presso il Coin di Milano \u00a0richiedesse l\u2019impiego di una sola risorsa, era consentito all\u2019azienda assegnarne,\u00a0 comunque, la titolarit\u00e0 a N S S, inviando provvisoriamente la V o la L o altra sostituta\u00a0 in temporanea trasferta nella stessa posizione presso il Coin\u00a0 fino al rientro della reclamante.<\/p>\n<p>Ugualmente, anche nell\u2019ipotesi in cui N S S\u00a0 non avesse avuto sufficiente autonomia nelle mansioni di commessa (circostanza, peraltro, non facilmente dimostrabile), ma necessitasse di una fase di affiancamento ed apprendimento, nulla vietava di stabilire un periodo di formazione di tal fatta, magari anche a Novara, per poi disporre la sua assegnazione presso il Coin, una volta raggiunta la capacit\u00e0 necessaria (si rammenti che la ricorrente, del resto, era stata gi\u00e0 valutata come idonea per svolgere le mansioni nell\u2019ambito dell\u2019<em>outlet<\/em> alla chiusura dell\u2019<em>ufficio custmer<\/em>).<\/p>\n<p>La scelta di collocare la V presso il Coin, dunque, non trova giustificazione nell\u2019assenza della N per congedo straordinario, quanto piuttosto conferma che ci si trova di fronte ad una fattispecie discriminatoria, posto che, per le stesse esposte considerazioni presenti nella memoria della reclamata (pag. 28), la lavoratrice, qualora non avesse goduto del congedo straordinario\u00a0 in parola, avrebbe avuto un trattamento differente potendo ambire ad occupare la posizione presso il Coin.<\/p>\n<p>Ossia, <em>l\u2019opzione dichiarata nella memoria della VF ITALIA S.R.L. (cfr. pag. 28) di non trasferire la reclamante al Coin perch\u00e9 sarebbe stata assente fino al 31.12.10\u00a0 per il godimento del congedo straordinario<\/em> <em>per assistere il figlio disabile<\/em>, mostra come la stessa sia stata vittima di un comportamento oggettivamente discriminatorio.<\/p>\n<p>La reclamante ha, perci\u00f2, subito una discriminazione diretta ai sensi dell\u2019art. 2 del Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 216, visto come, per una ragione collegata alla sua assistenza al figlio disabile, sia stata trattata\u00a0 meno favorevolmente di quanto sarebbe trattata un&#8217;altra persona \u00a0in una situazione analoga.<\/p>\n<p>E che si rientri nell\u2019ambito delle discriminazioni \u00e8 confermato anche dall\u2019orientamento della Corte di Giustizia (C-303\/06) che\u00a0 ha chiarito che \u201c<em>la direttiva 2000\/78\/Ce deve essere interpretata nel senso che il divieto di discriminazione diretta ivi previsto non \u00e8 limitato alle sole persone che siano esse stesse disabili\u2026..Qualora un datore di lavoro tratti in modo discriminatorio una lavoratrice, non disabile, ma impegnata nella cura del figlio disabile si rientra nel campo di applicazione della direttiva.\u201d.<\/em><\/p>\n<p>La Corte di Giustizia ha, infatti, interpretato l\u2019ambito di tutela in materia di disabilit\u00e0 come dedicato anche alla protezione dei soggetti che pur non presentando personalmente un fattore di rischio, siano comunque pregiudicati, nel rapporto di lavoro, dalla relazione con altra persona che questa caratteristica presenti.<\/p>\n<p>Si aggiunga, inoltre, <em>ad abundantiam<\/em>, come nelle determinazioni aziendali \u201cil criterio organizzativo\u201d aziendale sia erroneamente\u00a0 prevalso sull\u2019applicazione dell\u2019art. 33, co. 5,\u00a0 della legge n. 104\/1992.<\/p>\n<p>Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno, infatti,\u00a0 motivato che <em>\u201c il diritto del genitore o del familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, cha assista con continuit\u00e0 un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, di non essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede, mentre non pu\u00f2 subire limitazioni in caso di mobilit\u00e0 connessa ad ordinarie esigenze tecnico produttive dell\u2019azienda, ovvero della pubblica amministrazione, non \u00e8 invece attuabile ove sia accertata la incompatibilit\u00e0 della permanenza del lavoratore nella sede di lavoro\u201d<\/em> (cfr. Cass. SU n. 16102\/09)<em>.<\/em><\/p>\n<p>Posta, quindi, la discriminatoriet\u00e0 del trasferimento a Novara di N S S, occorre rimuoverne gli effetti ed ordinare alla VF ITALIA S.R.L. di ricollocare la ricorrente presso un punto <em>outlet<\/em> o un ufficio sito nell\u2019ambito del Comune di Milano, in mansioni almeno equivalenti a quelle proprie presso l\u2019outlet di cui si \u00e8 trattato in causa.<\/p>\n<p>Per quanto concerne, infine, l\u2019asserito\u00a0 danno patito dalla reclamante, non \u00e8 possibile accogliere la domanda attesa la genericit\u00e0 delle allegazioni e l\u2019assenza di qualsiasi elemento di prova.<\/p>\n<p>Le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, sono liquidate come da dispositivo, in ragione della soccombenza parziale della reclamata.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>PQM<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Accertata la legittimit\u00e0 del mutamento delle mansioni nello spostamento della reclamante dall<em>\u2019ufficio custmer<\/em> all\u2019<em>outlet<\/em>, rigetta la richiesta della lavoratrice di ripristino della situazione pregressa;<\/li>\n<li>Accertata la discriminatoriet\u00e0 del trasferimento a Novara di N S S, ordina di ricollocare la ricorrente presso un punto <em>outlet<\/em> o un ufficio sito nell\u2019ambito del Comune di Milano in mansioni almeno equivalenti a quelle presso l\u2019<em>outlet<\/em> di cui si \u00e8 trattato in causa;<\/li>\n<li>Rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale.<\/li>\n<li>Compensate per 1\/2 le spese di lite, condanna la VF ITALIA S.R.L. a rifondere le stesse a N S S nella misura di Euro 1500,00, oltre accessori.<\/li>\n<li>Milano, 16.9.10<\/li>\n<li>Il PRESIDENTE DEL COLLEGIO<\/li>\n<li>dot.ssa S. Ravazzoni<\/li>\n<li style=\"text-align: right;\">IL GIUDICE RELATORE<\/li>\n<li style=\"text-align: right;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 N. Di Leo<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tribunale Ordinario di Milano Sezione Lavoro Il Collegio, letti gli atti e i documenti della causa iscritta al n. 7274\/2010<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":322,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[5],"tags":[61,12],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Discriminazione nei confronti di un genitore di un disabile<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Qualora un datore di lavoro tratti in modo discriminatorio una lavoratrice, non disabile, genitore di disabile si rientra nella discriminazione diretta\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2016\/11\/23\/discr-genitore-figlio-disabile-trib-milano-decr-sett-2016\/\" \/>\n<meta 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