{"id":774,"date":"2016-11-28T13:04:28","date_gmt":"2016-11-28T12:04:28","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=774"},"modified":"2016-11-28T13:04:28","modified_gmt":"2016-11-28T12:04:28","slug":"trib-voghera-sent-2005","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2016\/11\/28\/trib-voghera-sent-2005\/","title":{"rendered":"Lavoratrici in congedo per gravidanza, Discriminazione di genere, Tribunale di Voghera, sentenza del 25 maggio 2005"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">REPUBBLICA ITALIANA<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>IL TRIBUNALE DI VOGHERA<\/strong><\/p>\n<p>in persona del giudice del lavoro dr.ssa Giulia DOSSI, ha pronunciato la seguente<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>SENTENZA<\/strong><\/p>\n<p>nella causa n. 85 R.G.L. 2004, promossa da<\/p>\n<p><strong>E.S.<\/strong><\/p>\n<p>con i procc. avv.ti Alberto Guariso ed Eugenio Polizzi, elettivamente domiciliata presso la sede CISL, via Ricotti n. 5, Voghera,<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">&#8211; ricorrente &#8211;<\/p>\n<p>contro<\/p>\n<p><strong>SPVF s.a.s<\/strong><\/p>\n<p><strong>V C s.r.l.<\/strong><\/p>\n<p>con il proc. avv. Cristiana Sorasio, elettivamente domiciliate presso lo studio dell\u2019avv. Giampiero Armano, via Scovenna n. 5, Voghera,<\/p>\n<p><strong>V M s.a.s.<\/strong><\/p>\n<p>con il pro. avv. Paolo Simondi, elettivamente domiciliata presso lo studio dell&#8217;avv. Giampiero Armano, via Scovenna n. 5, Voghera<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">&#8211; convenute &#8211;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Oggetto: risarcimento dei danni per comportamento discriminatorio; impugnazione di licenziamento.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO<\/strong><\/p>\n<p>Con ricorso al Tribunale di Voghera, quale giudice del lavoro, depositato in cancelleria il 30.3.2004, E S espone di essere stata assunta alle dipendenze di V F s.a.s. a decorrere dal 2.8.1999 con mansioni di assistente socio assistenziale (ASA) e inquadramento nel IV livello CCNL personale del settore socio sanitario assistenziale educativo (ANASTE).<\/p>\n<p>V F s.a.s. gestiva una casa di riposo per anziani ed operava in modo fortemente integrato con le societ\u00e0 V C s.r.l. e V M s.a.s. (che svolgevano identica attivit\u00e0): le tre societ\u00e0 facevano capo agli stessi soggetti (i coniugi M A e G Z), le case di riposo avevano il medesimo direttore sanitario (la dr.ssa T) e talvolta i dipendenti dell\u2019una prestavano servizio all\u2019interno dell\u2019altra.<\/p>\n<p>Dal mese di luglio 2003 la ricorrente era rimasta assente dal lavoro perch\u00e9 in gravidanza.<\/p>\n<p>All\u2019inizio del mese di settembre 2003 M A aveva convocato una riunione con il personale di V F s.a.s. ed aveva comunicato che, entro breve tempo, l\u2019attivit\u00e0 sarebbe cessata. Aveva peraltro dichiarato che non intendeva licenziare alcun dipendente, in quanto presso le case di riposo gestite da V C s.r.l. e da V M s.a.s. vi era necessit\u00e0 di personale. Aveva quindi richiesto a ciascuna lavoratrice di formulare un\u2019opzione per l\u2019una o l\u2019altra delle strutture anzidette.<\/p>\n<p>Alla riunione avevano partecipato tutte le dipendenti di V F s.a.s. ad eccezione della ricorrente e di B M, entrambe in congedo per maternit\u00e0.<\/p>\n<p>Dopo qualche tempo le lavoratrici presenti alla riunione avevano cessato il rapporto di lavoro con V F s.a.s. e, subito dopo, erano state assunte, in base alle preferenze espresse, alle dipendenze di V C s.r.l. o di V M s.a.s.<\/p>\n<p>La ricorrente, venuta a conoscenza della riunione di cui si \u00e8 detto, aveva contattato A e quest\u2019ultimo l\u2019aveva rassicurata circa la futura ripresa del lavoro presso una delle due case di riposo.<\/p>\n<p>In data 26.11.2003 la ricorrente era stata convocata telefonicamente presso V M s.a.s. e qui le era stata consegnata una lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, datata 1.10.2003, nella quale era indicata come data di cessazione del rapporto il 16.11.2003.<\/p>\n<p>Aveva impugnato il licenziamento con lettera in data 15.12.2003.<\/p>\n<p>Tutto ci\u00f2 esposto, dedotto il carattere discriminatorio della mancata offerta di assunzione presso V C s.r.l. o presso V M s.a.s., nonch\u00e9 l\u2019illegittimit\u00e0 (e comunque la temporanea inefficacia, sino al termine del congedo per maternit\u00e0) del licenziamento intimato da V F s.a.s., la ricorrente chiede: accertarsi e dichiararsi il carattere discriminatorio ai sensi dell\u2019art. 3 d.lgs. 26.3.2001 n. 151 del comportamento tenuto dalle tre societ\u00e0 convenute e conseguentemente dichiararsi l\u2019obbligo di V C s.r.l. e di V M s.a.s. di assumere la ricorrente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e tempo pieno, qualifica di ASA e inquadramento al IV livello CCNL personale del settore socio sanitario assistenziale educativo (ANASTE), nonch\u00e9 condannarsi le tre societ\u00e0 convenute (in solido o in via disgiuntiva) a pagarle la somma mensile di \u20ac 1.376,88 per il periodo dal 16.11.2003 alla data di adempimento dell\u2019obbligo anzidetto e a risarcirle il danno esistenziale, indicato nell\u2019importo di \u20ac 3.000,00 o nella diversa somma da liquidarsi in via equitativa; dichiararsi nullo o annullarsi il licenziamento intimato da V F s.a.s. con lettera datata 1.10.2003, con tutte le conseguenze di cui all\u2019art. 18 legge 20.5.1970 n. 300; condannarsi V F s.a.s. a corrispondere alla ricorrente, in forza della temporanea inefficacia del licenziamento, \u20ac 9.284,72 a titolo di differenze retributive, \u20ac 664,70 a titolo di differenza sul trattamento di fine rapporto, \u20ac 1.465,06 a titolo di indennit\u00e0 sostitutiva del preavviso, per un totale di \u20ac 11.414,48.<\/p>\n<p>Il tutto con interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese, diritti e onorari, da distrarsi a favore dei procuratori anticipatari.<\/p>\n<p>Tutte le parti convenute si sono costituite ritualmente in giudizio.<\/p>\n<p>V F s.a.s. ha eccepito, in via preliminare, la decadenza della ricorrente dal termine di impugnazione del licenziamento.<\/p>\n<p>V C s.r.l. ha eccepito \u2013 sempre in via preliminare &#8211; l\u2019incompetenza territoriale del giudice adito (per essere competente il Tribunale di Pavia), nonch\u00e9 il difetto di interesse ad agire in capo alla ricorrente ed il proprio difetto di legittimazione passiva.<\/p>\n<p>V M s.a.s., a sua volta, ha dedotto la carenza di legittimazione attiva della ricorrente e la propria carenza di legittimazione passiva.<\/p>\n<p>Nel merito tutte le parti convenute hanno contestato la fondatezza delle deduzioni e domande avversarie, delle quali hanno chiesto il rigetto.<\/p>\n<p>Con vittoria di spese, diritti e onorari.<\/p>\n<p>All\u2019udienza <em>ex<\/em> art. 420 c.p.c. il legale della ricorrente ha dato atto che, nelle more, l\u2019INPS aveva corrisposto l\u2019indennit\u00e0 di maternit\u00e0 ed ha pertanto ridotto la domanda per differenze retributive \u2013 originariamente indicate in \u20ac 9.284,72 &#8211; all\u2019importo di \u20ac 640,90 (pari all\u2019indennit\u00e0 sostitutiva delle ferie maturate nel periodo di congedo per maternit\u00e0); ha ribadito la domanda di pagamento di \u20ac 664,70 (a titolo di differenza sul TFR in relazione a quanto maturato nel periodo anzidetto); ha inoltre rettificato l\u2019importo richiesto a titolo di indennit\u00e0 sostitutiva del preavviso da \u20ac 1.465,06 ad \u20ac 1.709,00.<\/p>\n<p>Interrogata liberamente la ricorrente (unica parte comparsa personalmente), ammessa ed espletata la prova testimoniale dedotta dalle parti, la causa \u00e8 stata oralmente discussa e quindi decisa.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>In via preliminare deve essere disattesa l\u2019eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla convenuta V C s.r.l..<\/li>\n<\/ol>\n<p>Deduce quest\u2019ultima che la competenza a conoscere delle domande proposte nei suoi confronti spetterebbe al Tribunale di Pavia e non al Tribunale di Voghera, poich\u00e9 la societ\u00e0 ha sede in Dorno, ossia nel circondario del Tribunale di Pavia; non potrebbero, d\u2019altra parte, trovare applicazione gli ulteriori criteri di individuazione della competenza dettati dall\u2019art. 413, comma 2, c.p.c. (quello del luogo in cui \u00e8 sorto il rapporto di lavoro e quello del luogo in cui si trova la dipendenza a cui \u00e8 addetto il lavoratore), in quanto tra la ricorrente e V C s.r.l. non \u00e8 intercorso alcun rapporto di lavoro.<\/p>\n<p>Il rilievo secondo cui, con riferimento alle domande proposte nei confronti di V C s.r.l., non possono trovare applicazione i criteri regolativi della competenza dettati dall\u2019art. 413, comma 2, c.p.c. (essendo tale norma operante solo con riguardo alle pretese inerenti ad un rapporto di lavoro gi\u00e0 costituito) \u00e8 corretto.<\/p>\n<p>Dovrebbe dunque trovare applicazione il criterio sussidiario posto dal penultimo comma dell\u2019art. 413 c.p.c., secondo cui \u201c<em>qualora non trovino applicazione le disposizioni dei commi precedenti, si applicano quelle dell\u2019art. 18<\/em>\u201d (e si ritiene, in via di interpretazione analogica, quelle dell\u2019art. 19 c.p.c.).<\/p>\n<p>In base a tale criterio la competenza a conoscere delle domande in esame spetterebbe allora al Tribunale di Pavia (essendo la sede della societ\u00e0 V C s.r.l. compresa nel circondario di quell\u2019ufficio giudiziario).<\/p>\n<p>Occorre tuttavia considerare che le domande proposte nei confronti di V C s.r.l. sono oggettivamente connesse a quelle proposte nei confronti di V F s.a.s. e di V M s.a.s., avendo almeno in parte identico oggetto e titolo (risarcimento del danno conseguente a condotta discriminatoria).<\/p>\n<p>E\u2019 pacifica, d\u2019altra parte, la competenza del Tribunale di Voghera, quale giudice del lavoro, a conoscere delle domande proposte nei confronti di V F s.a.s. e di V M s.a.s..<\/p>\n<p>Deve pertanto ritenersi che, ai sensi dell\u2019art. 33 c.p.c., anche le domande svolte nei confronti di V C s.r.l. possano essere proposte avanti al medesimo giudice, territorialmente competente relativamente alle prime.<\/p>\n<p>L\u2019art. 33 c.p.c. non trova invero applicazione qualora venga in rilievo la competenza territoriale inderogabile.<\/p>\n<p>Si ritiene tuttavia che, in relazione alle disposizioni dettate dall\u2019art. 413 c.p.c., siano inderogabili solo i criteri posti dai commi 2, 3 e 4 e non quello sussidiario dettato dal penultimo comma, proprio perch\u00e9 la norma contenuta in tale comma indica il foro generale delle persone fisiche (e, deve ritenersi in via interpretativa, il foro generale delle persone giuridiche).<\/p>\n<p>Ne deriva allora che, qualora la competenza per territorio in una controversia di lavoro debba essere determinata facendo riferimento &#8211; come nel caso in esame \u2013 al suddetto criterio sussidiario, non sussiste alcun divieto per l\u2019applicabilit\u00e0 dell\u2019art. 33 c.p.c. (in questi termini cfr. Cass., sez. lav., 8.5.1998 n. 4707).<\/p>\n<p>Alla luce di quanto esposto deve essere dunque affermata la competenza di questo giudice a conoscere delle cause promosse dall\u2019odierna ricorrente nei confronti di tutte le parti convenute.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>Nel merito le domande svolte dalla S sono parzialmente fondate e meritano accoglimento nei limiti di seguito esposti.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>2.1. <\/strong>Sotto un primo profilo la ricorrente deduce che la condotta posta in essere dalle tre societ\u00e0 convenute &#8211; consistita nel non avere formulato alla medesima, dopo la cessazione dell\u2019attivit\u00e0 di V F s.a.s., proposta di assunzione presso V M s.a.s. o presso V C s.r.l. &#8211; avrebbe carattere discriminatorio ai sensi dell\u2019art. 1 legge 9.12.1977 n. 903 e dell\u2019art. 3 d.lgs. 26.3.2001 n. 151, essendo stata determinata unicamente dallo stato di gravidanza della lavoratrice.<\/p>\n<p>Tutte le dipendenti di V F s.a.s., in concomitanza con la chiusura della casa di riposo gestita da quest\u2019ultima, erano infatti state assunte presso l\u2019una o l\u2019altra delle due societ\u00e0 (V M s.a.s. o V C s.r.l.), ad eccezione della ricorrente e di altra lavoratrice (B M) che si trovavano entrambe in maternit\u00e0.<\/p>\n<p>Secondo la prospettazione della ricorrente le tre societ\u00e0 \u2013 che costituirebbero nel loro complesso, in ragione dei collegamenti tra gli assetti proprietari, della sostanziale identit\u00e0 degli amministratori, e della gestione integrata delle rispettive attivit\u00e0, un \u201cgruppo di imprese\u201d &#8211; avrebbero agito congiuntamente nell\u2019ambito di un unitario disegno discriminatorio e sarebbero pertanto tutte egualmente responsabili dei danni cagionati alla lavoratrice.<\/p>\n<p>Le convenute contestano, in primo luogo, sia la propria appartenenza ad un unico gruppo di imprese sia la possibilit\u00e0 di qualificare il gruppo come soggetto giuridico autonomo rispetto alle societ\u00e0 che lo compongono, con conseguente impossibilit\u00e0 di estendere ad una societ\u00e0 del gruppo obblighi derivanti da rapporti giuridici imputabili ad altra societ\u00e0 del medesimo gruppo.<\/p>\n<p>Contestano, in ogni caso, la sussistenza di condotte discriminatorie a danno della ricorrente. In particolare, tanto V \u00a0M s.a.s. quanto V C s.r.l. deducono che l\u2019unico criterio adottato nella selezione per l\u2019assunzione delle lavoratrici ex dipendenti di V F s.a.s. era stato quello dell\u2019esperienza e della professionalit\u00e0 acquisite: le lavoratrici assunte vantavano, cio\u00e8, un\u2019esperienza professionale maggiore rispetto a quella della ricorrente.<\/p>\n<p>Alla luce delle difese svolte dalle parti, della documentazione in atti e delle risultanze dell\u2019istruttoria orale (in merito alla quale si osserva che non possono essere utilizzate le dichiarazioni rese da B M, in quanto la medesima non era stata previamente indicata quale teste), possono ritenersi come acquisiti i seguenti dati di fatto:<\/p>\n<ol start=\"21\">\n<li>V F s.a.s. ha quale socio accomandante D A e quale socio accomandatario M A (cfr. atto costitutivo e successivo atto di cessione di quote in data 21.12.1994); V C s.r.l. ha quali soci Domenico A e Sara A e quale amministratore Marcello A (cfr. atto costitutivo nonch\u00e9 delibera dell\u2019assemblea dei soci in data 27.3.2002); V M s.a.s. ha quale amministratore (e dunque, si presume, quale socio accomandatario) la moglie di M A, G Z (indicata nella memoria di costituzione come legale rappresentante e dai testi escussi come amministratrice della societ\u00e0), e tra i propri soci, D A (cfr. dichiarazioni della teste C C, dipendente dello studio di consulenza del lavoro delle tre societ\u00e0).<\/li>\n<li>Nel settembre del 2003 A ed A convocarono una riunione con le dipendenti di V F s.a.s. comunicando loro che entro breve la struttura avrebbe cessato l\u2019attivit\u00e0; nel corso della riunione venne prospettata alle lavoratrici la possibilit\u00e0, almeno entro certi limiti, di essere ricollocate presso le case di riposo gestite da V C s.r.l. o da V M s.a.s.. Tale ultima circostanza \u00e8 sostanzialmente riconosciuta dalla stessa V F s.a.s.: nella memoria di costituzione della societ\u00e0 si afferma infatti che, nel corso della riunione con le dipendenti di cui si \u00e8 detto, \u201c<em>il signor A informava che nelle case di cura di V M e V C era necessario incrementare il personale e che avrebbe potuto consigliare ai soci di assumere alcune tra loro<\/em>\u201d. L\u2019intenzione di collocare le dipendenti di V F s.a.s. presso le case di riposo gestite dalle altre due societ\u00e0 era stata, d\u2019altra parte, espressa da D A (socio di tutte le tre societ\u00e0) al proprio consulente del lavoro (cfr. dichiarazioni della teste C: \u201c<em>A [&#8230;] disse che voleva cercare di ricollocare presso le altre strutture il numero maggiore possibile di dipendenti di V F. Concordammo che vi sarebbe stata una riunione con tutto il personale, nella quale si sarebbe detto al personale che l\u2019azienda avrebbe chiuso e, se i dipendenti avessero voluto continuare a collaborare, per qualcuno si sarebbe potuto trovare un posto presso V C o V M<\/em>\u201d. La teste B G (all\u2019epoca dei fatti dipendente di V F s.a.s. con mansioni di ASA) ha inoltre riferito: \u201c<em>alla riunione il sig. A ci disse che la struttura chiudeva e che potevamo o trovarci un altro lavoro oppure scegliere se andare a V M o a V C.<\/em>\u201d. La teste L M (all\u2019epoca dei fatti dipendente di V F s.a.s. con mansioni di infermiera professionale), non presente personalmente alla riunione anzidetta, ha dichiarato: \u201c<em>nel settembre del 2003 il signor A mi disse che V F chiudeva e che c\u2019era la possibilit\u00e0 per me di lavorare a V C o V M. Io ho scelto V M. [&#8230;] Le colleghe di V F con cui avevo parlato mi dissero che nella riunione del settembre 2003 il sig. A aveva formulato loro la stessa offerta che aveva fatto a me<\/em>\u201d. Le testi P Pe M \u00a0G hanno riferito circostanze parzialmente diverse in merito a ci\u00f2 che fu detto nel corso della riunione tenutasi nel settembre 2003; in particolare le due testimoni hanno negato che A ed A avessero prospettato alle lavoratrici la possibilit\u00e0 di essere assunte presso V M s.a.s. o presso V C s.r.l.; tale affermazione contrasta per\u00f2, oltre che con le dichiarazioni delle testi G e M, anche con quanto riferito dalla teste C, nonch\u00e9 con le stesse difese svolte da V Fs.a.s. (secondo cui, come detto in precedenza, nel corso della riunione A aveva informato le lavoratrici del fatto che V C s.r.l. e V M s.a.s. avrebbero incrementato l\u2019organico ed aveva dichiarato che avrebbe consigliato ai soci delle due societ\u00e0 \u2013 amministrate rispettivamente dallo stesso A e dalla moglie &#8211; l\u2019assunzione di un certo numero di dipendenti). Deve pertanto ritenersi sostanzialmente provato che, durante la riunione tenutasi nel mese di settembre 2003, i soci di V F s.a.s., A e AR, abbiano informato le lavoratrici della possibilit\u00e0 di un\u2019assunzione presso V C s.r.l. o V M s.a.s..<\/li>\n<li>Successivamente alla riunione anzidetta, tutte le dipendenti con mansioni di ASA (ad eccezione della ricorrente e di B M, entrambe in maternit\u00e0), nonch\u00e9 L M, infermiera professionale, hanno cessato il rapporto di lavoro con V Fs.a.s. e sono state effettivamente assunte alle dipendenze di V C s.r.l. o di V M s.a.s.. Tale circostanza \u00e8 sostanzialmente incontestata tra le parti e comunque confermata dall\u2019istruttoria (cfr. in particolare le dichiarazioni della teste M). Dai libri matricola in atti risulta che le lavoratrici ASA assunte alle dipendenze di V M s.a.s. (G, P e P) avevano maturato un\u2019anzianit\u00e0 di servizio presso V F s.a.s. superiore a quella dell\u2019odierna ricorrente. Delle lavoratrici ASA assunte da V C s.r.l. (G, B, G, L, L, M), due (B e L) avevano maturato un\u2019anzianit\u00e0 di servizio alle dipendenze di V F s.a.s. inferiore a quella della ricorrente; quest\u2019ultima era stata infatti assunta il 2.8.1999, mentre la B il 6.10.1999 e la LOMBARDI il 4.9.2000.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Ci\u00f2 posto in punto di fatto, ci si limita brevemente ad osservare, quanto al contenuto e all\u2019ambito di applicazione del principio di non discriminazione per ragioni di genere nell\u2019accesso al lavoro (del quale costituisce evidente corollario il divieto di discriminazione in ragione dello stato di gravidanza), che tale principio &#8211; sancito nella normativa comunitaria dalle Direttive 75\/117 e 76\/207 e nella legislazione italiana dalle leggi 9.12.1977 n. 903 e 10.4.1991 n. 125, nonch\u00e9 dal d.lgs. 26.3.2001 n. 151 &#8211; si riferisce non solo all\u2019ipotesi di discriminazioni attuate nel corso di un rapporto di lavoro gi\u00e0 costituito, ma anche all\u2019ipotesi di discriminazioni attuate nella fase di assunzione.<\/p>\n<p>Il principio in esame, nel vietare qualsiasi disparit\u00e0 di trattamento fondata sul sesso, incide anche sulle fasi che precedono la costituzione del rapporto di lavoro e limita in tal senso il potere imprenditoriale di scelta del personale da assumere.<\/p>\n<p>Ove si riscontri l\u2019esistenza di obiettivi trattamenti differenziali pregiudizievoli tra soggetti femminili e maschili (cos\u00ec come tra soggetti in stato di gravidanza e non), il datore di lavoro deve dimostrare, al fine di escludere il carattere discriminatorio di tali differenze, che esse trovino fondamento in ragioni oggettive e soggettive diverse dal fattore (quale l\u2019appartenenza ad un sesso o lo stato di gravidanza) che la legge vieta di porre a base di trattamenti diversi.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 \u00e8 quanto si ricava anche dall\u2019art. 4 legge 10.4.1991 n. 125, secondo cui, quando il ricorrente fornisce elementi di fatto idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell\u2019esistenza di atti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso, spetta al convenuto l\u2019onere della prova sulla insussistenza della discriminazione. Si ritiene che la norma delinei una presunzione legale relativa (che opera a condizione che il ricorrente abbia fornito elementi di fatto tali da far apparire verosimile l\u2019esistenza della discriminazione), con l\u2019effetto di porre a carico del convenuto l\u2019onere della prova contraria.<\/p>\n<p>Venendo ad esaminare la fattispecie oggetto di causa, si osserva che, a fronte della cessazione dell\u2019attivit\u00e0 di V F s.a.s., la decisione di ricollocare il personale dipendente ASA di tale societ\u00e0 presso V C s.r.l. e V M s.a.s., nei limiti del fabbisogno occupazionale di queste ultime, \u00e8 stata attuata secondo modalit\u00e0 che hanno prodotto un indubbio effetto pregiudizievole nei confronti delle lavoratrici che si trovavano in stato di gravidanza (le uniche a non avere ricevuto un\u2019offerta di assunzione).<\/p>\n<p>A tale riguardo non appare rilevante stabilire se tra le tre societ\u00e0 sussistessero collegamenti tali da poter ritenere le stesse quali parti di un unico \u201cgruppo di imprese\u201d, qualificabile come centro autonomo di imputazione di effetti giuridici; ci\u00f2 che rileva \u00e8 unicamente che le tre societ\u00e0 abbiano assunto la decisione anzidetta (del che non pu\u00f2 ragionevolmente dubitarsi, considerati gli elementi in fatto sopra evidenziati) e vi abbiano dato concreta attuazione.<\/p>\n<p>Considerato dunque che le modalit\u00e0 di attuazione della scelta imprenditoriale in esame hanno condotto ad una obiettiva disparit\u00e0 di trattamento, con effetti pregiudizievoli nei confronti delle lavoratrici che si trovavano in stato di gravidanza, le convenute erano gravate dell\u2019onere di dimostrare che tale disparit\u00e0 di trattamento era fondata non sul fattore vietato (ossia, appunto, lo stato di gravidanza), bens\u00ec su fattori diversi, cos\u00ec da rendere la stessa giustificata.<\/p>\n<p>In particolare VILLA CHIARA s.r.l. e VILLA MATER s.a.s. avrebbero dovuto dimostrare che la selezione delle lavoratrici da assumere era stata operata secondo criteri oggettivi e verificabili, estranei alla considerazione dello stato di gravidanza; VILLA FERRARI s.a.s., a sua volta, avrebbe dovuto allegare e dimostrare le ragioni giustificatrici della condotta dei propri soci e amministratori, consistita nell\u2019aver dato a tutte le dipendenti presenti alla riunione tenutasi nel settembre 2003 &#8211; e non invece alle due dipendenti assenti per maternit\u00e0 &#8211; l\u2019opportunit\u00e0 di trovare una futura collocazione presso le strutture gestite da VILLA CHIARA s.r.l. o da VILLA MATER s.a.s., dopo la cessazione dell\u2019attivit\u00e0 da parte di VILLA FERRARI s.a.s. stessa.<\/p>\n<p>Come precedentemente esposto, tanto VILLA CHIARA s.r.l. quanto VILLA MATER s.a.s. hanno dichiarato, nelle proprie difese, che il criterio adottato per la scelta del personale era stato quello dell\u2019esperienza professionale maturata.<\/p>\n<p>Tale criterio pu\u00f2 astrattamente costituire ragione giustificatrice di un differente trattamento nella selezione del personale da assumere.<\/p>\n<p>Le assunzioni operate da VILLA MATER s.a.s. appaiono effettivamente conformi a tale criterio: le lavoratrici assunte avevano tutte un\u2019anzianit\u00e0 di servizio presso VILLA FERRARI s.a.s. superiore di circa sette anni rispetto a quella della ricorrente.<\/p>\n<p>Le assunzioni operate da VILLA CHIARA s.r.l. non rispondono invece al criterio enunciato: come precedentemente evidenziato, ben due lavoratrici assunte (B e L) avevano, infatti, un\u2019anzianit\u00e0 di servizio alle dipendenze di V Fs.a.s. inferiore a quella della ricorrente.<\/p>\n<p>V C s.r.l., nelle proprie difese, sostiene di avere considerato anche la professionalit\u00e0 acquisita in precedenza dalla lavoratrici, presso datori di lavoro diversi da V Fs.a.s. ed afferma a tale proposito che la B aveva \u201c<em>un\u2019esperienza in campo socio assistenziale dal 30.5.1998 e un\u2019esperienza lavorativa nel complesso a partire dal 5.7.1991<\/em>\u201d, mentre la L \u201c<em>risultava avere<\/em> <em>un\u2019esperienza in campo socio assistenziale dal 4.9.2000 e un\u2019esperienza lavorativa nel complesso a partire dal 19.2.1987<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Anche volendo considerare l\u2019esperienza professionale globalmente maturata dalle lavoratrici (anche al di fuori di V F s.a.s.), risulterebbe comunque che, quantomeno con riferimento ad un caso \u2013 quello di D L \u2013, V C s.r.l. ha certamente disatteso il criterio di selezione enunciato: \u00e8 pacifico, infatti, che la L, all\u2019epoca dell\u2019assunzione, aveva maturato un\u2019esperienza in campo socio assistenziale inferiore a quella della ricorrente (la generica attivit\u00e0 lavorativa svolta in settori del tutto differenti \u00e8 evidentemente irrilevante ai fini di una valutazione condotta alla stregua del criterio dell\u2019esperienza professionale).<\/p>\n<p>Risulta dunque smentito l\u2019assunto di V C s.r.l. in ordine ai motivi che avevano determinato la non assunzione della S (ossia la minore esperienza professionale di quest\u2019ultima rispetto alle colleghe).<\/p>\n<p>La societ\u00e0 non ha pertanto assolto all\u2019onere di provare la sussistenza di valide ragioni giustificatrici della disparit\u00e0 di trattamento tra la ricorrente e tutte le altre dipendenti di V F s.a.s. che, all\u2019epoca dei fatti, non erano in stato di gravidanza.<\/p>\n<p>Poich\u00e9, come sopra evidenziato, la disparit\u00e0 di trattamento \u00e8 indubbia e la ricorrente ha fornito elementi di fatto (<em>in primis<\/em> il dato statistico della non assunzione di tutte e sole le lavoratrici che si trovavano in gravidanza) idonei a far apparire verosimile l\u2019esistenza della discriminazione, il mancato raggiungimento della prova contraria da parte della convenuta onerata determina la soccombenza di quest\u2019ultima.<\/p>\n<p>Deve dunque affermarsi il carattere discriminatorio della condotta tenuta da V C s.r.l., consistita nel non avere formulato offerta di assunzione alla ricorrente (in ragione dello stato di gravidanza di quest\u2019ultima), dopo la cessazione dell\u2019attivit\u00e0 da parte di V F s.a.s..<\/p>\n<p>Alla realizzazione della condotta discriminatoria e alla causazione dell\u2019effetto pregiudizievole ha cooperato anche V F s.a.s., attraverso l\u2019azione dei propri soci e del proprio amministratore, i quali, come precedentemente evidenziato, hanno negato alla ricorrente la <em>chance<\/em> (offerta invece a tutte le lavoratrici presenti alla riunione tenutasi nel settembre 2003) di trovare una nuova collocazione, dopo la cessazione dell\u2019attivit\u00e0 di V F s.a.s., presso le altre due societ\u00e0. Anche in tal caso deve ritenersi che il trattamento differenziale sia stato determinato dallo stato di gravidanza della S, atteso il rilevante dato statistico dell\u2019esclusione di tutte le lavoratrici in gravidanza e non essendo stata fornita dalla convenuta alcuna altra valida ragione giustificatrice al riguardo.<\/p>\n<p>Accertato dunque il carattere discriminatorio delle condotte evidenziate e la concorrente responsabilit\u00e0 di V C s.r.l. e di V F s.a.s., deve essere dichiarato, a titolo di rimozione degli effetti delle condotte stesse e dunque di risarcimento del danno in forma specifica, l\u2019obbligo di V C s.r.l. di formulare alla ricorrente proposta di assunzione con mansioni di assistente socio assistenziale (ASA).<\/p>\n<p>A titolo di risarcimento per equivalente del danno (patrimoniale e non patrimoniale) subito dalla ricorrente in conseguenza delle condotte accertate, V C s.r.l. e V FERRARI s.a.s. devono essere altres\u00ec condannate, in solido tra loro, a corrispondere alla S l\u2019importo mensile di \u20ac 1.376,88 (pari alla retribuzione dalla medesima percepita alle dipendenze di V Fs.a.s.) dalla data di cessazione del congedo per maternit\u00e0 (ossia dal 25 luglio 2004) sino all\u2019adempimento dell\u2019obbligo anzidetto, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.<\/p>\n<p>Non si evidenziano invece, per quanto precedentemente esposto, comportamenti discriminatori da parte di V M s.a.s., n\u00e9 un diretto coinvolgimento della medesima nelle condotte poste in essere da V C s.r.l. e da V F s.a.s., cosicch\u00e9 le pretese risarcitorie avanzate nei confronti di detta societ\u00e0 non possono essere accolte.<\/p>\n<p>2.2. Quanto alle domande aventi ad oggetto il licenziamento intimato da V F s.a.s., la ricorrente ne afferma in primo luogo l\u2019illegittimit\u00e0 in quanto anch\u2019esso sarebbe parte del disegno discriminatorio realizzato dalle convenute.<\/p>\n<p>La tesi non pu\u00f2 essere condivisa.<\/p>\n<p>Secondo quanto precedentemente esposto, il comportamento discriminatorio posto in essere in danno della ricorrente ha riguardato essenzialmente la mancata offerta di assunzione presso V C s.r.l., in concomitanza con la cessazione dell\u2019attivit\u00e0 di V F s.a.s. ed in presenza della dichiarata intenzione di ricollocare presso V M s.a.s. o presso V C s.r.l. il maggior numero possibile di dipendenti della prima (intenzione manifestata dal socio di tutte le tre societ\u00e0 convenute D A, alla quale hanno fatto seguito conformi offerte di assunzione rivolte a tutte le lavoratrici che non si trovavano in stato di gravidanza).<\/p>\n<p>La cessazione in quanto tale dell\u2019attivit\u00e0 di V F s.a.s. non \u00e8 stata oggetto di specifica contestazione nell\u2019ambito del presente giudizio (la ricorrente ha bens\u00ec adombrato che l\u2019attivit\u00e0 non sia effettivamente cessata ma sia in realt\u00e0 proseguita in capo a V CHIARA s.r.l. e a V M s.a.s. e, tuttavia, ha dichiarato di riservare ad altro giudizio la ricostruzione dell\u2019operazione sotto il profilo del trasferimento di azienda ai sensi dell\u2019art. 2112 c.c.).<\/p>\n<p>Se dunque la cessazione dell\u2019attivit\u00e0 non \u00e8 posta in dubbio in questa sede, il licenziamento della ricorrente appare giustificato e legittimo (non operando, come noto, il divieto di licenziamento in gravidanza nell\u2019ipotesi di cessazione dell\u2019attivit\u00e0 dell\u2019azienda, ai sensi dell\u2019art. 54 d.lgs. 26.3.2001 n. 151), n\u00e9 esso configura in s\u00e9 comportamento discriminatorio, n\u00e9 si pone in correlazione con le condotte discriminatorie accertate al paragrafo che precede, le quali attengono ad una fase diversa ed autonoma (quella, appunto, dell\u2019assunzione presso le altre due societ\u00e0 convenute del personale proveniente da V F s.a.s., in coincidenza con la chiusura della casa di riposo gestita da quest\u2019ultima).<\/p>\n<p>Le domande di annullamento del licenziamento e di reintegrazione, con tutti gli effetti di cui all\u2019art. 18 legge 20.5.1970 n. 300, devono essere pertanto rigettate.<\/p>\n<p>Quanto esposto \u00e8 assorbente rispetto all\u2019eccezione di tardiva impugnazione del licenziamento, formulata da V F s.a.s..<\/p>\n<p>Devono essere parimenti rigettate le domande aventi ad oggetto il pagamento di differenze sul trattamento di fine rapporto e sull\u2019indennit\u00e0 sostitutiva delle ferie, sull\u2019assunto che il licenziamento, quand\u2019anche legittimo, sarebbe comunque inefficace sino alla cessazione del congedo per maternit\u00e0 <em>ex<\/em> art. 16 d.lgs. 26.3.2001 n. 151 (ossia sino alla data del 25.7.2004).<\/p>\n<p>L\u2019assunto non \u00e8 condivisibile, dovendosi ritenere che il licenziamento legittimamente intimato in periodo di gravidanza, per una delle ipotesi previste dall\u2019art. 54 d.lgs. 26.3.2001 n. 151, sia immediatamente efficace, salvo, ove sussistente, l\u2019obbligo di preavviso. La sanzione della temporanea inefficacia del licenziamento, ai sensi dell\u2019art. 2110 c.c., \u00e8 infatti superata dalla sanzione della nullit\u00e0, sancita dalla successiva legislazione speciale a tutela della maternit\u00e0; laddove tale sanzione non trovi applicazione, per non essere operante il divieto di licenziamento, non si vede perch\u00e9 l\u2019efficacia del recesso debba rimanere sospesa sino allo scadere del periodo di congedo.<\/p>\n<p>Si ritiene invece dovuto il pagamento dell\u2019indennit\u00e0 sostitutiva del preavviso.<\/p>\n<p>Nell\u2019ipotesi di licenziamento per cessazione dell\u2019attivit\u00e0 vige l\u2019obbligo di preavviso.<\/p>\n<p>Nel caso di specie V F s.a.s. non ha rispettato tale obbligo.<\/p>\n<p>Dall\u2019istruttoria svolta \u00e8 emerso infatti che la lettera di licenziamento, datata 1.10.2003 e nella quale \u00e8 indicata come data di cessazione del rapporto il 16.11.2003, \u00e8 stata in realt\u00e0 consegnata alla ricorrente il 26.11.2003.<\/p>\n<p>Il teste M C, marito della ricorrente, ha dichiarato di avere accompagnato la moglie in tale data presso la sede di V M s.a.s., dove le era stata consegnata la lettera di licenziamento datata 1.10.2003; proprio in ragione della discordanza tra data indicata sulla lettera a data di effettiva consegna della medesima, la ricorrente si era rivolta al sindacato.<\/p>\n<p>Le dichiarazioni del teste C non possono ritenersi smentite da quanto riferito della teste C, la quale ha dichiarato di avere predisposto la lettera di licenziamento della ricorrente alla fine di settembre 2003 e di averla consegnata all\u2019amministratore di V F s.a.s., M A, negli stessi giorni. La teste non \u00e8 stata infatti in grado di riferire con sufficiente precisione quando A le aveva effettivamente restituito la lettera sottoscritta dalla lavoratrice, essendosi limitata ad affermare in proposito: \u201c<em>non ricordo quando <\/em>[la lettera]<em> mi sia stata restituita sottoscritta per accettazione; in genere i documenti ritornano dopo una ventina di giorni e credo che questo sia accaduto anche in questa occasione<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Poich\u00e9 dunque il licenziamento risulta intimato senza il rispetto del termine di preavviso, spetta alla ricorrente il pagamento della relativa indennit\u00e0 sostitutiva, pari all\u2019importo lordo di \u20ac 1.709,00.<\/p>\n<p>V F s.a.s. deve essere conseguentemente condannata a corrispondere alla ricorrente l\u2019anzidetto l\u2019importo, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di comunicazione del licenziamento (ossia, per quanto esposto, dal 26.11.2003) al saldo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il parziale accoglimento delle domande svolte nei confronti di V C s.r.l. e di S P V F s.a.s. giustifica la condanna delle due societ\u00e0 in solido a rifondere alla ricorrente due terzi delle spese di giudizio (secondo gli importi liquidati in dispositivo e con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari) e la compensazione tra dette parti delle ulteriori spese.<\/p>\n<p>Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio tra la ricorrente e V M s.a.s..<\/p>\n<p>La presente sentenza \u00e8 dichiarata <em>ex lege<\/em> provvisoriamente esecutiva.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>P.Q.M.<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa od assorbita, cos\u00ec provvede:<\/p>\n<ul>\n<li>dichiara il carattere discriminatorio del comportamento tenuto da V C s.r.l. e da S P V F s.a.s., consistito nella mancata offerta alla ricorrente (in ragione dello stato di gravidanza di quest\u2019ultima) dell\u2019assunzione presso V C s.r.l., dopo la cessazione dell\u2019attivit\u00e0 da parte di S P V F s.a.s.;<\/li>\n<li>a titolo di risarcimento del danno conseguente al comportamento discriminatorio di cui al capo che precede, dichiara l\u2019obbligo di V C s.r.l. di formulare alla ricorrente proposta di assunzione con mansioni di assistente socio assistenziale e condanna V C s.r.l. e S P V F s.a.s., in solido tra loro, a corrispondere alla ricorrente l\u2019importo mensile di \u20ac 1.376,88 dalla data del 25 luglio 2004 sino all\u2019adempimento dell\u2019obbligo anzidetto, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;<\/li>\n<li>condanna V F s.a.s. a corrispondere alla ricorrente l\u2019importo lordo di \u20ac 1.709,00 a titolo di indennit\u00e0 sostitutiva del preavviso, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal 26 novembre 2003 al saldo;<\/li>\n<li>condanna V C s.r.l. e S P V F s.a.s., in solido tra loro, a rifondere alla ricorrente due terzi delle spese di giudizio che, in tale proporzione, liquida in \u20ac 4.000,00 (100,00+1.200,00+2.700,00) oltre accessori di legge e distrae a favore dei difensori dichiaratisi antistatari, dichiarandole compensate per la restante parte;<\/li>\n<li>compensa integralmente le spese di giudizio tra la ricorrente e V M s.a.s.;<\/li>\n<li>dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Voghera, 25 maggio 2005<\/p>\n<p>IL GIUDICE<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Giulia DOSSI<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VOGHERA in persona del giudice del lavoro dr.ssa Giulia<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":292,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[33,5],"tags":[52,11],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin 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