{"id":866,"date":"2017-02-20T14:20:52","date_gmt":"2017-02-20T13:20:52","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=866"},"modified":"2017-02-20T14:20:52","modified_gmt":"2017-02-20T13:20:52","slug":"866","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2017\/02\/20\/866\/","title":{"rendered":"Discriminazione della lavoratrice a seguito di gravidanza, Tribunale di Pistoia, sentenza del 19 dicembre 2008"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><strong>TRIBUNALE DI PISTOIA<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>\u00a0REPUBBLICA ITALIANA<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/strong><\/p>\n<p>Il Tribunale di Pistoia, sezione lavoro, in persona del dott. Giuseppe De Marzo, ha pronunciato la seguente<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>SENTENZA<\/strong><\/p>\n<p>nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 808\/2008 del Ruolo della Sezione controversie di lavoro<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>TRA<\/strong><\/p>\n<p><strong>Consigliera di Parit\u00e0 della Provincia di Pistoia<\/strong>, in rappresentanza della signora L M, con l\u2019avv. Chiara Lensi<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">&#8211; Ricorrente &#8211;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>E<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>L. P. s.r.l.<\/strong>, con l\u2019avv. Marco Rossi<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">&#8211; Resistente-<\/p>\n<p><strong>OGGETTO: risarcimento danni<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO<\/strong><\/p>\n<p>Con ricorso depositato il 1\u00b0 agosto 2008, la Consigliera di parit\u00e0 della provincia di Pistoia, lamentando varie condotte discriminatorie in danno della lavoratrice in epigrafe indicata da parte del L. P. s.r.l., a seguito della comunicazione della sua gravidanza, ha chiesto ordinarsi la cessazione della condotta lesiva e condannarsi la datrice di lavoro al risarcimento del danno non patrimoniale.<\/p>\n<p>Nel costituirsi in giudizio, la societ\u00e0 convenuta ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della Consigliera e, nel merito, ha contestato il fondamento della pretesa.<\/p>\n<p>All\u2019udienza di discussione la causa \u00e8 stata decisa come da separato dispositivo<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019eccezione di difetto di legittimazione attiva della Consigliera di parit\u00e0 della Provincia di Pistoia \u00e8 destituita di fondamento.<\/p>\n<p>Ai sensi dell\u2019art. 36, comma 2, d. lgs. 198\/2006, ferme restando le azioni in giudizio di cui all&#8217;articolo 37, commi 2 e 4, le consigliere o i consiglieri di parit\u00e0 provinciali e regionali competenti per territorio hanno facolt\u00e0 di ricorrere innanzi al tribunale in funzione di giudice del lavoro o, per i rapporti sottoposti alla sua giurisdizione, al tribunale amministrativo regionale territorialmente competenti, su delega della persona che vi ha interesse, ovvero di intervenire nei giudizi promossi dalla medesima.<\/p>\n<p>L\u2019art. 38 del d. lgs. 198\/2006 dispone testualmente:<\/p>\n<ol>\n<li><em> Qualora vengano posti in essere comportamenti diretti a violare le disposizioni di cui all&#8217;articolo 27, commi 1, 2, 3 e 4, e di cui all&#8217;articolo 5 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, su ricorso del lavoratore o per sua delega delle organizzazioni sindacali, associazioni e organizzazioni rappresentative del diritto o dell&#8217;interesse leso o della consigliera o del consigliere di parit\u00e0 provinciale o regionale territorialmente competente, il tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo ove \u00e8 avvenuto il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, se ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova fornita, ordina all&#8217;autore del comportamento denunciato, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti. <\/em><\/li>\n<li><em> L&#8217;efficacia esecutiva del decreto non pu\u00f2 essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice definisce il giudizio instaurato a norma del comma seguente. <\/em><\/li>\n<li><em> Contro il decreto \u00e8 ammessa entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti opposizione davanti al giudice che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile. <\/em><\/li>\n<li><em> L&#8217;inottemperanza al decreto di cui al primo comma o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione \u00e8 punita ai sensi dell&#8217;articolo 650 del codice penale. <\/em><\/li>\n<li><em> Ove le violazioni di cui al primo comma riguardino dipendenti pubblici si applicano le norme previste in materia di sospensione dell&#8217;atto dall&#8217;articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. <\/em><\/li>\n<li><em> Ferma restando l&#8217;azione ordinaria, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano in tutti i casi di azione individuale in giudizio promossa dalla persona che vi abbia interesse o su sua delega da un&#8217;organizzazione sindacale o dalla consigliera o dal consigliere provinciale o regionale di parit\u00e0.\u00a0<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>Il comma 6 appena menzionato dimostra in modo evidente che anche la domanda risarcitoria di cui al comma 1 pu\u00f2 essere proposta all\u2019interno delle controversie individuali dalla consigliera di parit\u00e0.<\/p>\n<p>Ed \u00e8 del resto evidente che l\u2019azione risarcitoria relativa al danno non patrimoniale pu\u00f2 essere esercitata sia all\u2019interno dell\u2019ordinario processo di cognizione (l\u2019<em>azione ordinaria <\/em>di cui al comma 6 dell\u2019art. 38) sia all\u2019interno del pi\u00f9 spedito modulo processuale delineato dai precedenti commi 1 a 5.<\/p>\n<p>Poich\u00e9 infatti viene in questione un rimedio di carattere sostanziale rispetto ad una peculiare forma di illecito, sarebbe inammissibile, per violazione dell\u2019art. 3 Cost., qualunque interpretazione che discriminasse l\u2019esperibilit\u00e0 dello stesso in relazione al tipo di istituto processuale.<\/p>\n<p>Riprova di ci\u00f2 si trae dal carattere generale della norma sul risarcimento del danno contenuta nell\u2019art. 18 della direttiva 2006\/54 CE (per la quale si veda <em>infra, <\/em>a proposito della liquidazione del pregiudizio), la quale individua i caratteri della proporzionalit\u00e0 e della dissuasivit\u00e0, senza correlare la quantificazione e <em>a fortiori <\/em>il riconoscimento a questo o quel modello processuale.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 posto, esaminando il merito della questione, si rileva che, secondo l\u2019art. 25 del d. lgs. 198\/2006, costituisce discriminazione diretta, ai sensi del presente titolo, qualsiasi atto, patto o comportamento, nonch\u00e9 l&#8217;ordine di porre in essere un atto o un comportamento, che produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un&#8217;altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga.<\/p>\n<p>Ai sensi del successivo art. 40 d. lgs. 198\/2006, quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi retributivi, all&#8217;assegnazione di mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai licenziamenti, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell&#8217;esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso, spetta al convenuto l&#8217;onere della prova sull&#8217;insussistenza della discriminazione.<\/p>\n<p>E, tuttavia, nella specie, sono ravvisabili comportamenti che, letti nella loro oggettivit\u00e0 e nel loro complesso e riguardati alla luce del comportamento processuale della societ\u00e0 convenuta, dimostrano in modo lampante l\u2019esistenza di una discriminazione.<\/p>\n<p>Nella specie, \u00e8 vero che il 21 ottobre 2005 \u00e8 stata spedita al datore di lavoro dalla lavoratrice la documentazione relativa alla sua richiesta di astensione anticipata dal lavoro; \u00e8 vero che tale documentazione \u00e8 stata ricevuta dal datore il 24 ottobre 2005; \u00e8 altres\u00ec vero che sempre il 21 ottobre 2005, e quindi prima della formale conoscenza di tale documentazione, era stata spedita dal datore di lavoro la comunicazione di licenziamento. Ma certo \u00e8 significativa la coincidenza temporale che non viene in alcun modo spiegata dalla resistente, la quale, a pag. 3 della comparsa, allude genericamente ad un licenziamento imputabile a \u201cmotivi diversi\u201d (dalla discriminazione) e a pag. 6 al fatto che la lavoratrice era stata pi\u00f9 volte richiamata \u201cper scarso rendimento, sia per la negligenza con cui svolgeva la sua mansione, sia per le numerose, spesso improvvise e ingiustificate assenze\u201d.<\/p>\n<p>Vero \u00e8 per\u00f2 che tali negligenze, talmente diffuse e gravi da giustificare il recesso datoriale, non hanno mai lasciato alcuna traccia scritta, non si sono mai tradotte in alcuna contestazione e in alcun provvedimento disciplinare, ancorch\u00e9 di tipo conservativo.<\/p>\n<p>Ma, si ripete, anche volendo dare al licenziamento del 21 ottobre 2005 \u2013 poi immediatamente ritirato con efficacia retroattiva \u2013 un valore di mero, isolato indizio, resta tutta la condotta susseguente alla fine dell\u2019astensione dal lavoro che dimostra l\u2019esistenza di un evidente fine espulsivo della lavoratrice. E tale finalit\u00e0 non pu\u00f2 certo collegarsi a reali inadempimenti della stessa, per le ragioni che si esamineranno, talch\u00e9, a meno di non ipotizzare una condotta irragionevole del datore di lavoro (ci\u00f2 che la difesa di quest\u2019ultimo pur tenta di fare, parlando di una condotta un po\u2019 confusionaria), non pu\u00f2 che ascriversi alla condizione di donna che rientra, dopo un ampio, ma assolutamente legittimo periodo di astensione, al lavoro.<\/p>\n<p>E\u2019 questa non diversamente motivata condotta, sulla quale si soffermer\u00e0 la motivazione nel prosieguo, che, saldandosi con l\u2019indizio iniziale del quale s\u2019\u00e8 detto restituisce ragionevolezza, ma anche plateale illegittimit\u00e0, alla condotta datoriale.<\/p>\n<p>Ed, infatti, terminato il periodo di astensione facoltativa il 1\u00b0 marzo 2007, la ricorrente viene collocata in ferie inizialmente sino al 12 aprile 2007.<\/p>\n<p>Il 16 aprile 2007 il datore di lavoro, con una lettera avente ad oggetto: contestazione disciplinare, per motivi tecnico \u2013 organizzativi, autorizza la lavoratrice \u201ca rimanere a casa, fino a nuova prossima comunicazione\u201d. Si tratta evidentemente di una sospensione unilaterale del rapporto che il datore di lavoro, ancora con formula generica, spiega \u2013 ma solo nella comparsa di risposta &#8211; con \u201calcune modifiche dei propri assetti produttivi\u201d. Va immediatamente rilevato l\u2019assenza di una motivazione del provvedimento e la sua incongruente intestazione sono certamente idonei a creare, secondo un ordinario apprezzamento, un clima di sospensione sulle reali intenzioni del datore.<\/p>\n<p>Sul punto della modifica degli assetti produttivi viene anche chiesta prova testimoniale, ma ci\u00f2 non identifica una deduzione specifica su quali fossero le modifiche dell\u2019assetto che impedivano di far svolgere alla ricorrente le mansioni originarie di orditrice.<\/p>\n<p>Non viene allora in questione un sindacato del potere datoriale di organizzare liberamente i fattori della produzione, ma l\u2019impossibilit\u00e0, attesa la evanescenza delle deduzioni, di valutare la reale rispondenza al vero e la non pretestuosit\u00e0, s\u00ec da rendere rilevante la prova richiesta.<\/p>\n<p>Il rito del lavoro richiede infatti una precisa puntualizzazione delle circostanze di fatto, al fine di giungere ad una motivata decisione sulla necessit\u00e0 dei mezzi istruttori e, in difetto, ad una sollecita decisione del merito della controversia.<\/p>\n<p>La successiva comunicazione datoriale del 30 maggio, nel comunicare la data della ripresa della prestazione (4 giugno 2007), contiene anche un invito alla ricorrente a partecipare ad un incontro in data anteriore per la definizione formale del nuovo incarico \u201ce ulteriori valutazioni alternative\u201d. Frase sibillina che, in assenza di speficazioni da parte del datore, altro non significa se non la possibilit\u00e0 di dimissioni.<\/p>\n<p>In ogni caso, le considerazioni sopra svolte sulla genericit\u00e0 della deduzione concernente la modifica degli assetti organizzativi, consentono di concludere nel senso che non \u00e8 stato assicurato il diritto della lavoratrice di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti, di cui all\u2019art. 56 d. lgs. 151\/2001.<\/p>\n<p>Segue la paradossale comunicazione di ingiustificata assenza dal lavoro per il giorno 11 giugno 2007 (paradossale, poich\u00e9 trova causa nel rifiuto della corrispondenza con la quale la lavoratrice trasmetteva il certificato di malattia: circostanza incontroversa e comunque risultante dai documenti prodotti), non seguita da alcuna conseguenza disciplinare, a dimostrazione del suo carattere pretestuoso.<\/p>\n<p>Nel frattempo \u2013 e siamo giunti all\u2019undici settembre 2007 \u2013 il datore di lavoro continuava a non erogare le retribuzioni spettanti alla lavoratrice: ci\u00f2 che avrebbe fatto solo a seguito dell\u2019accordo conciliativo del 22 ottobre 2007, nel quale il datore di lavoro riconosce le rivendicazioni della lavoratrice. Si badi che anche il licenziamento del settembre 2007 \u00e8 stato al pari del primo annullato, a riprova dell\u2019assoluta inconsistenza delle motivazioni sulle quali deve riposare l\u2019atto di recesso datoriale.<\/p>\n<p>Ora, \u00e8 vero che i licenziamenti sono stati revocati, che le contestazioni disciplinari non hanno sortito effetto, che alla fine la lavoratrice non \u00e8 stata adibita ai telai, che alla fine ha riscosso le mensilit\u00e0 arretrate di retribuzione, ma \u00e8 anche vero che l\u2019attuazione di quelli che appaiono, in difetto di alcuna reale giustificazione, meri diritti della lavoratrice (si badi che in tutti gli accordi non \u00e8 dato cogliere alcuna concessione della lavoratrice, alcun <em>aliquid datum<\/em> sostanziale, sicch\u00e9 si \u00e8 in presenza di clamorose retromarce del datore di lavoro) sono seguiti ad uno stillicidio di provocazione e inadempimenti durati nel tempo e tesi evidentemente a fiaccare la resistenza della lavoratrice, cercando di orientarne la volont\u00e0 verso le dimissioni (obiettivo che, come s\u2019\u00e8 sopra visto, traspare in pi\u00f9 occasioni nelle comunicazioni intercorse tra le parti)<\/p>\n<p>L\u2019art. 18 della direttiva 2006\/54 CE, ricognitiva delle precedenti fonti comunitarie dispone che gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali le misure necessarie per garantire, per il danno subito da una persona lesa a causa di una discriminazione fondata sul sesso, un indennizzo o una riparazione reali ed effettivi, da essi stessi stabiliti in modo tale da essere dissuasivi e proporzionati al danno subito. Tale indennizzo o riparazione non pu\u00f2 avere un massimale stabilito a priori, fatti salvi i casi in cui il datore di lavoro pu\u00f2 dimostrare che l&#8217;unico danno subito dall&#8217;aspirante a seguito di una discriminazione ai sensi della presente direttiva \u00e8 costituito dal rifiuto di prendere in considerazione la sua domanda.<\/p>\n<p>Il contesto sopra analiticamente descritto rivela non solo un palese intento discriminatorio, ma soprattutto una pluralit\u00e0 di condotte estremamente incisive, per la loro idoneit\u00e0 a fiaccare la volont\u00e0 della lavoratrice di continuare a lavorare alle dipendenze della resistente. La reiterazione delle condotte, la loro gravit\u00e0, l\u2019assoluta loro pretestuosit\u00e0, la loro incidenza in una sfera personalissima e in un momento estremamente delicato dell\u2019esistenza dell\u2019individuo impongono di liquidare equitativamente il danno nella misura di euro 30.000,00.<\/p>\n<p>Le spese seguono la soccombenza. Tenuto conto della natura e del valore della controversia nonch\u00e9 delle questioni trattate,\u00a0 si liquidano come da dispositivo.<strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><strong>P.Q.M.<\/strong><\/p>\n<p>Il giudice, dott. Giuseppe De Marzo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Consigliera di Parit\u00e0 della Provincia di Pistoia nei confronti del L P s.r.l. l\u2019accoglie e, per l\u2019effetto, condanna la societ\u00e0 convenuta al risarcimento del danno subito dalla lavoratrice L M e liquidato in euro 30.000,00, all\u2019attualit\u00e0, oltre interessi dal d\u00ec della sentenza al saldo, nonch\u00e9 al pagamento delle spese del processo, liquidate in euro 5.000,00, per diritti e onorari, cui devono aggiungersi rimborso spese generali, iva e cap come per legge.<\/p>\n<p>Pistoia, 19 dicembre 2008<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>TRIBUNALE DI PISTOIA \u00a0REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Pistoia, sezione lavoro, in persona del 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