{"id":897,"date":"2017-03-01T18:05:01","date_gmt":"2017-03-01T17:05:01","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=897"},"modified":"2017-03-01T18:06:49","modified_gmt":"2017-03-01T17:06:49","slug":"tribunale-di-rovereto-ordinanza-ex-art-702-ter-cpc","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2017\/03\/01\/tribunale-di-rovereto-ordinanza-ex-art-702-ter-cpc\/","title":{"rendered":"Discriminazione orientamento sessuale, Tribunale di Rovereto, ordinanza ex art 702 ter cpc del 21 giugno 2016"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><strong>TRIBUNALE DI ROVERETO<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ORDINANZA EX ART. 702 TER C.P.C.<\/strong><\/p>\n<p>Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha pronunciato la seguente<\/p>\n<p>ordinanza nella causa promossa con ricorso ex art. 4 D.L.vo 216\/2003 depositato il 15.12.2015 sub nr.<\/p>\n<p>XXXXX R.G. da:<\/p>\n<p>XXXXX YYYYYY e ASSOCIAZIONE RADICALE CERTI DIRITTI,<\/p>\n<p>rappresentati e difesi dall\u2019avv. Alexander Schuster del Foro di Trento giusta delega allegata al ricorso<\/p>\n<p>CGIL DEL TRENTINO, rappresentata e difesa dall\u2019avv. Alexander Schuster e dall\u2019avv. Stefano<\/p>\n<p>Giampietro del Foro di Trento giusta delega allegata al ricorso<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">RICORRENTI<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">contro<\/p>\n<p>ISTITUTO DELLE FIGLIE DEL SACRO CUORE DI GES\u00d9,<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Prati ed Alberto Raimondi del Foro di Trento e Claudio Damoli, Enrico Togni e Alessandra Testi del Foro di Verona giusta delega allegata alla memoria difensiva<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">CONVENUTA<\/p>\n<p>In punto: accertamento condotta discriminatoria<\/p>\n<p>CONCLUSIONI<\/p>\n<p>Ricorrente:<\/p>\n<p><em>\u201cvoglia l\u2019Ill.mo Tribunale di Rovereto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione\u00a0<\/em><em>in accoglimento del ricorso,<\/em><\/p>\n<p><em>In via principale:<\/em><\/p>\n<p><em>A accertare e dichiarare il carattere discriminatorio delle condotte realizzate e delle dichiarazioni rese\u00a0<\/em><em>dalla parte convenuta e consistenti nell\u2019avere in pi\u00f9 occasioni nel periodo 16 luglio \u2013 24 ottobre 2014\u00a0<\/em><em>affermato privatamente e pubblicamente di non voler assumere e mettere a contatto con minori docenti\u00a0<\/em><em>omosessuali o sospettati tali;<\/em><\/p>\n<p><em>B accertare e dichiarare il carattere discriminatorio delle condotte a danno della ricorrente XXXXX,\u00a0<\/em><em>consistite nella negata riassunzione o comunque discriminazione nella valutazione professionale della\u00a0<\/em><em>stessa e della condotta autonoma e indipendente consistita nel averne pubblicamente leso l\u2019onore\u00a0<\/em><em>attribuendole fatti falsi;<\/em><\/p>\n<p><em>C per gli effetti, ordinare ex art. 28, c. 7, d.lgs. n. 150\/2011 all\u2019Istituto convenuto di dare adeguata\u00a0<\/em><em>pubblicit\u00e0 alla decisione giudiziale tramite la pubblicazione a stampa su almeno un quotidiano a tiratura\u00a0<\/em><em>nazionale di un estratto, in formato idoneo a garantire un\u2019adeguata visibilit\u00e0, dell\u2019emananda ordinanza di\u00a0<\/em><em>condanna;<\/em><\/p>\n<p><em>D \u00a0ordinare alla convenuta di disporre un piano di rimozione ai sensi dell\u2019art. 28, 5\u00b0 comma, d.lgs. n.\u00a0<\/em><em>150\/11, con fissazione, ai sensi dell\u2019art. 614 bis c.p.c., della somma di denaro dovuta per ogni violazione o\u00a0<\/em><em>inosservanza successiva o per ogni ritardo nell\u2019esecuzione del provvedimento;<\/em><\/p>\n<p><em>E ordinare alla convenuta di formulare un\u2019offerta di lavoro a tempo indeterminato in favore della\u00a0<\/em><em>ricorrente XXXXX aventi le caratteristiche dell\u2019ultimo contratto a tempo determinato ovvero,\u00a0<\/em><em>alternativamente alla proposta di assunzione, che le sia riconosciuta una indennit\u00e0 pari a quindici\u00a0<\/em><em>mensilit\u00e0 calcolate sugli importi dell\u2019ultimo contratto di lavoro, pari a \u20ac 25.344,00, o di importo\u00a0<\/em><em>equitativamente determinato da codesto Tribunale;<\/em><\/p>\n<p><em>F condannare la convenuta al pagamento in favore della ricorrente XXXXX a titolo di risarcimento del\u00a0<\/em><em>danno patrimoniale subito dalla stessa per il periodo 1\u00b0 settembre 2014 \u2013 31 agosto 2015, della somma\u00a0<\/em><em>pari a \u20ac 10.293,27, e per il periodo dal 1\u00b0 settembre 2015 fino alla proposta di assunzione da parte della\u00a0<\/em><em>convenuta di una somma pari a \u20ac 56,32 per giorno, oltre alle contribuzioni accessorie dovute dal datore di\u00a0<\/em><em>lavoro, o per quegli importi maggiori o minori ritenuti di giustizia;<\/em><\/p>\n<p><em>G condannare la convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. e ex art. 28, c. 5 e\u00a0<\/em><em>6, d.lgs. 150\/2011, in favore della ricorrente XXXXX da quantificarsi rispettivamente in \u20ac 16.000,00 per\u00a0<\/em><em>la condotta discriminatoria ai fini della riassunzione, e in \u20ac 72.000,00 per gli atti discriminatori\u00a0<\/em><em>consistenti nell\u2019attribuzione di fatti falsi e diffamatori a mezzo stampa lesivi dell\u2019onore della ex\u00a0<\/em><em>dipendente XXXXX, ovvero nelle maggiori o minori somme ritenute di giustizia;<\/em><\/p>\n<p><em>H condannare la convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. e ex art. 28, c. 5,\u00a0<\/em><em>d.lgs. 150\/2011 in favore di CGIL del Trentino e di Associazione radicale Certi diritti di una somma\u00a0<\/em><em>quantificarsi in via equitativa in \u20ac 12.000 a ciascuna organizzazione, ovvero in una somma maggiore o\u00a0<\/em><em>minore ritenuta di giustizia.<\/em><\/p>\n<p><em>Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, da liquidarsi\u00a0<\/em><em>secondo i parametri ministeriali forensi ex DM 55\/2014\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Convenuto:<\/p>\n<p><em>\u201cIn via pregiudiziale: accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione attiva dell\u2019Associazione Radicale Certi Diritti e della C.G.I.L. del Trentino<\/em><\/p>\n<p><em>Nel merito: respingersi integralmente, per tutte le ragioni sopra esposte, le domande ex adverso proposte nei confronti dell\u2019Istituto delle Figlie del Sacro Cuore di Ges\u00f9 in quanto infondate in fatto ed in diritto.<\/em><\/p>\n<p><em>Con vittoria di spese, competenze di causa, oltre I.V.A. e C.P.A..<\/em><\/p>\n<p><em>In via istruttoria come in memoria di costituzione ed in note d\u2019udienza dd. 22.3.2016\u201d.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">FATTO E DIRITTO<\/p>\n<p>Con ricorso ex artt. 28 D.Lvo 150\/2011, 4 D.L.vo 216\/2003 e 702 bis c.p.c. depositato il 15.12.2015 XXXXX YYYYYY, l\u2019Associazione Radicale Certi Diritti e la CGIL del Trentino convenivano in giudizio innanzi a questo Tribunale l\u2019Istituto delle Figlie del Sacro Cuore di Ges\u00f9 al fine di far accertare l\u2019esistenza di atti discriminatori di matrice tanto individuale che collettiva e di farlo conseguentemente condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, all\u2019adozione di un piano di rimozione ai sensi dell\u2019art. 28, comma 5 D.L.vo 150\/11 ed alla pubblicazione della decisione giudiziale sulla stampa ai sensi del successivo comma 7.<\/p>\n<p>A sostegno della loro pretesa evidenziavano come la XXXXX \u2013 gi\u00e0 insegnante dipendente dell\u2019Istituto, gestore di una scuola paritaria di ispirazione religiosa cattolica, in forza di distinti rapporti di lavoro a tempo determinato \u2013 era stata convocata per essere valutata ai fini del rinnovo del contratto di lavoro per l\u2019anno scolastico 2014\/15 da parte della superiora dell\u2019Istituto suor ZZZZZ; in quella sede la religiosa le aveva chiesto di negare di avere una relazione di convivenza affettiva con un\u2019altra donna, asseritamente oggetto di voci all\u2019interno dell\u2019organizzazione o, comunque, di impegnarsi a risolvere il problema rappresentato dalla sua, del tutto presunta, omosessualit\u00e0; a fronte del rifiuto da parte dell\u2019insegnante di rivelare elementi della sua vita privata, il contratto di docenza non era stato rinnovato come era accaduto negli anni precedenti e non era stato dato corso alla promessa assunzione a tempo indeterminato una volta ottenuta l\u2019abilitazione; la vicenda, inoltre, era stata oggetto di importante rilevanza mediatica.<\/p>\n<p>Nel costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, il convenuto eccepiva il difetto di legittimazione ex art. 5 D.L.vo 216\/2003 dell\u2019O.S. CGIL e dell\u2019Associazione Radicale Certi Diritti; evidenziava l\u2019inesistenza di un\u2019aspettativa e, tantomeno, di un diritto della XXXXX ad essere riassunta per l\u2019anno scolastico 2014\/2015 (tenuto anche conto della carenza dei requisiti per accedere all\u2019insegnamento); sottolineava che a seguito dell\u2019incontro del 16.7.2014 era anche venuto meno il carattere di lealt\u00e0 reciproca e di fiducia caratterizzante qualsiasi rapporto di lavoro (avuto riguardo al fatto che il pubblico dissenso manifestato dalla XXXXX nei confronti del progetto educativo e formativo dell\u2019Istituto la poneva in insanabile contrasto con l\u2019Istituto stesso quale organizzazione di tendenza); negava di avere mai posto in essere qualsivoglia discriminazione in relazione all\u2019orientamento sessuale della docente, essendosi limitata a valutare l\u2019impegno che la stessa si era assunta nell\u2019adesione al progetto educativo della scuola; affermava che l\u2019ordinamento italiano, pur riconoscendo il principio di parit\u00e0 di trattamento, prevede \u2013 ai commi da 3 a 6 dell\u2019art. 3 del D.L.vo 216\/2003 ed in perfetta sintonia con il diritto europeo \u2013 delle limitazioni ed eccezioni dello stesso certamente ricorrenti nel caso qui in esame; escludeva, da ultimo, la ricorrenza di danni risarcibili, tanto di natura individuale, che collettiva.<\/p>\n<p>Esperito senza esito un tentativo di conciliazione, veniva effettuato l\u2019interrogatorio libero delle parti.<\/p>\n<p>All\u2019udienza odierna, precisate dalle parti le conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva decisa come da dispositivo letto pubblicamente, con contestuale deposito della presente ordinanza.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">****<\/p>\n<p>Discriminazione individuale.<\/p>\n<p>Le domande meritano in gran parte accoglimento.<\/p>\n<p>Il 16.7.2014 vi fu tra la prof.ssa XXXXX ed il Gestore dell\u2019Istituto convenuto prof.ssa Ida Libratore (suor \u00a0ZZZZZ) un colloquio, ricostruito dalle parti in sede di interrogatorio libero nei seguenti termini:<\/p>\n<p>ricorrente: <em>\u201cil fatto \u00e8 avvenuto mercoled\u00ec 16 luglio 2014, verso le 10:30 del mattino; io avevo ricevuto una settimana prima una telefonata da parte di suor ZZZZZ ZZZZZ, la quale mi chiedeva di recarmi presso l\u2019Istituto con una certa urgenza, dal momento che aveva bisogno di parlarmi di alcune questioni legate alla sfera professionale; immaginando che ella volesse propormi ulteriori ore sulle superiori in aggiunta a quelle gi\u00e0 effettuate sulle medie, le dissi che non vi erano problemi; tuttavia mi vedevo costretta a posticipare l\u2019incontro dal momento che in quei giorni stavo svolgendo degli esami per l\u2019abilitazione PAS, di cui l\u2019istituto era a conoscenza; chiesi quindi a suor ZZZZZ se poteva spostare l\u2019incontro alla settimana successiva; lei mi disse che era d\u2019accordo; tuttavia, avendomi anticipato l\u2019urgenza di parlare con me, le proposi, se ne aveva necessit\u00e0, di anticiparmi l\u2019oggetto del nostro colloquio; lei mi rispose negativamente, dicendomi che era sua intenzione parlarne di persona; la settimana seguente mi recai all\u2019Istituto; al momento del mio arrivo presso il portone venni bloccata dall\u2019addetta alla portineria; la cosa mi risult\u00f2 piuttosto strana; le dissi che ero attesa da suor ZZZZZ in amministrazione; ella mi replic\u00f2 di essere a conoscenza del fatto che suor ZZZZZ stava attendendo una persona, ma non le era stato specificato chi fosse ed aggiunse che aveva ricevuto ordini precisi di far accomandare tale persona sul corridoio antistante la sala di ricevimento delle famiglie quando queste si recavano a ricevimento presso i docenti; la cosa mi risult\u00f2 piuttosto insolita, dal momento che sapevo che i colloqui non avvenivano l\u00ec,quantomeno non i colloqui tra il personale e la dirigenza; mi recai nel luogo indicatomi dalla portinaia erestai in attesa per circa 5-10 minuti, non credo di pi\u00f9; in quel lasso di tempo ebbi modo di sentireprovenire dall\u2019altra parte del corridoio delle voci che fuoriuscivano dalla segreteria; non ero, tuttavia, ingrado di percepire il senso delle frasi; riconobbi per\u00f2 la voce di suor ZZZZZ; quest\u2019ultima dopo unadecina di minuti circa usc\u00ec dalla segreteria, mi venne incontro, mi salut\u00f2; apr\u00ec la porta della sala diricevimento, mi fece accomodare e chiuse la porta dietro di s\u00e9; faccio presente come quella porta sia di norma chiusa a chiave; Suor ZZZZZ incominci\u00f2 parlando del pi\u00f9 e del meno; mi disse qualcosa a proposito della sua salute; mi chiese della mia; successivamente prese a rinnovarmi i suoi complimenti circa il mio operato quale docente di arte presso l\u2019Istituto; io la ringraziai e colsi l\u2019occasione per metterla a conoscenza dei primi risultati raggiunti negli esami PAS atteso che le valutazioni erano risultate tutte pi\u00f9 che positive; lei ne fu contenta, tuttavia mi disse che l\u2019oggetto della nostra conversazione era di tutt\u2019altra natura; lei mi aveva chiesto di passare l\u00ec a scuola poich\u00e9 era venuta a conoscenza di alcune voci secondo le quali io avevo una compagna con la quale intrattenevo una relazione affettiva-sentimentale e con la quale vivevo assieme; io rimasi letteralmente basita; la suora prosegu\u00ec dicendo che il problema non era tanto quello di avere dei compagni, ma la natura dei rapporti che si intrattenevano con essi, dal momento che lei dirigeva un istituto religioso nel quale si trovavano dei minori che lei doveva assolutamente tutelare; io balbettai qualcosa circa l\u2019assoluta estraneit\u00e0 di queste voci, dal momento che la cosa mi giungeva assolutamente nuova; suor ZZZZZ mi interruppe dicendomi che per risolvere il problema sarebbe stato sufficiente che io confermassi o negassi queste voci, cos\u00ec da garantire una continuit\u00e0 professionale presso l\u2019Istituto; a quel punto cominciai a capire qual era esattamente il senso delle parole della suora e le risposi che non ero assolutamente tenuta a rispondere alle sue domande e che il problema non era la mia presunta omosessualit\u00e0, ma che lei si permettesse di pormi simili domande, le quali devono riguardare unicamente la sfera privata delle persone; le dissi, pertanto, che io non ero tenuta n\u00e9 a confermare n\u00e9 a negare e che anzi mi ritenevo molto dispiaciuta del fatto che lei avesse inteso convocarmi in istituto per rispondere a simili domande; suor ZZZZZ si arrabbi\u00f2 molto; il suo tono si fece pi\u00f9 concitato; ella insisteva nel fatto che io avrei dovuto assolutamente rispondere, dal momento che non brispondere a quella domanda equivaleva ad asserire di essere omosessuale; a quel punto io le feci presente che non avevo intenzione di essere l\u00ec ad essere ulteriormente umiliata e che per quanto mi riguardava la conversazione poteva chiudersi l\u00ec, dal momento che la suora aveva evidentemente gi\u00e0 deciso il mio futuro professionale volendo dare peso a queste voci, a sostenere la sua posizione circa l\u2019ordinamento dell\u2019Istituto; io feci per alzarmi; la suora, che evidentemente non si aspettava questa reazione da parte mia, mi chiese di fermarmi ancora e tent\u00f2 di nuovo di avere un tono e dei modi pi\u00f9 affabili; mi disse nuovamente che aveva problemi come dirigente dell\u2019Istituto a rinnovare il contratto ad una persona ritenuta omosessuale e che tuttavia lei in particolare sarebbe stata disponibile a chiudere un occhio nei miei confronti qualora io mi fossi impegnata a risolvere il problema, cominciando con ci\u00f2 ad alludere al fatto che l\u2019omosessualit\u00e0 \u00e8 un problema, una malattia o comunque qualcosa che vi \u00e8 la necessit\u00e0 di curare; a quel punto io le dissi fermamente che non avrei mai, mai e poi mai risposto alla sua domanda, anche a costo di perdere il posto di lavoro, perch\u00e9 \u00e8 un mio diritto mantenere la privacy circa la mia vita privata, la quale non deve essere oggetto di alcun datore di lavoro; le dissi anche che l\u2019inquisizione era terminata secoli prima; a quel punto suor ZZZZZ si arrabbi\u00f2 molto, alz\u00f2 la voce e mi disse: \u201ccome si permette? Lei \u00e8 ancora una nostra dipendente\u201d; io feci un sorriso amaro e le dissi che lei si sbagliava su questo, dal momento che da 15 giorni a quella parte io ero in stato di disoccupazione, cosa che avveniva tutti gli anni per via della tipologia di contratto a tempo determinato; a quel punto mi alzai e la lasciai seduta nella sala; sentii che continuava a borbottare qualcosa, ma io ero decisa ad andarmene e cos\u00ec feci\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Convenuto: <em>\u201cin quel periodo in cui \u00e8 avvenuto il fatto io ero impegnata nel capitolo generale della congregazione che vedeva riuniti tutti i rappresentanti delle varie nazioni per l\u2019elezione della nuova generale e del suo consiglio; per tale ragione io non potevo assentarmi; io ho appreso del fatto attraverso i giornali e gli altri media; ci\u00f2, in quanto ero presente, quando la madre provinciale suor E M, presente con me al capitolo generale, chiese il silenzio stampa; tutto ci\u00f2 \u00e8 quanto io so di scienza diretta; come detto, tutto il resto io ho appreso dalle notizie di stampa; quanto al rapporto di lavoro io posso dire che personalmente ho fatto un contratto di consulenza esterna con la signora F P nell\u2019anno 2012; era in programma un progetto di revisione di quella che era la gestione e l\u2019amministrazione della scuola; essendoci stato un cambio di amministrazione, mi premeva in particolare che l\u2019aspetto concernente il rapporto di lavoro rispecchiasse veramente quello che il contratto AGIDAE prevede e ci\u00f2 in tutte le sue fasi, dall\u2019assunzione fino all\u2019estinzione del rapporto di lavoro; in tutte le nostre scuole in Italia la prassi che sosteniamo ed alla quale siamo fedeli \u00e8 quella di passare per l\u2019assunzione attraverso il primo colloquio con la preside o comunque la responsabile del settore interessato, successivamente col gestore che si identifica generalmente con la superiora (nel caso concreto suor ZZZZZ) e successivamente ancora con l\u2019amministratore e ci\u00f2 affinch\u00e9 la persona che intratteneva il colloquio ai fini dell\u2019assunzione avesse un quadro chiaro e completo di quanto veniva richiesto; sempre per prassi, alla fine di questi tre colloqui, vi era una sospensione temporale affinch\u00e9 le tre persone coinvolte potessero confrontarsi tra loro riguardo alle varie persone che avevano esaminato e potessero scegliere quella pi\u00f9 idonea, anche con riferimento all\u2019identit\u00e0 specifica delle nostre scuole, le quali contengono uno specifico progetto religiosoeducativo; su quest\u2019aspetto dell\u2019identit\u00e0 della scuola il gestore \u00e8 il primo responsabile al fine di assicurare il rispetto di esso; per quanto conosco io suor ZZZZZ, nel frattempo deceduta, posso riferire come ella fosse una persona molto appassionata nella scuola, non solo nella veste di gestore, ma anche in quella di preside; ribadisco come ella avesse non solo la responsabilit\u00e0 ma anche il dovere di vigilare affinch\u00e9 il progetto educativo fosse rispettato; faccio peraltro presente come il contratto AGIDAE, il quale si riferisce a tutte le scuole dipendenti dall\u2019autorit\u00e0 ecclesiastica, individua tra i documenti di assunzione l\u2019accettazione da parte di tutto il personale, non solo docente ma anche non docente, del progetto educativo ed il rispetto di esso. Con riferimento a quanto riferito in sede di interrogatorio della ricorrente escludo che corrisponde al vero la circostanza che quella sala sia sempre chiusa; essa, al contrario, \u00e8\u00a0sempre aperta; si tratta, invero, di una sala di accesso che, ove fosse chiusa, impedirebbe l\u2019accesso alle suore\u201d.<\/em><\/p>\n<p>La circostanza che suor ZZZZZ ebbe a porre nel corso del colloquio insistenti domande circa l\u2019inclinazione sessuale della XXXXX ed a ritenere la sua (del tutto presunta) omosessualit\u00e0 in contrasto con la matrice cattolica della scuola paritaria da lei diretta trova inequivoca conferma nelle plurime dichiarazioni rese dalla medesima suor ZZZZZ a vari organi di stampa, che sono state allegate al ricorso e sono rimaste prive di contestazione da parte del convenuto. Valga richiamare, per tutte, l\u2019intervista pubblicata sul quotidiano trentino \u201cL\u2019Adige\u201d in data 24.10.2014 (recante il sottotitolo \u201cProf lesbica non confermata? Lo rifarei\u201d): <em>\u201cQuest\u2019estate lei non ha confermato il contratto ad una docente lesbica, che lavorava nella scuola media del Sacro Cuore. Pentita? O lo rifarebbe?\u201d \u201cquello \u00e8 stato un temporale estivo, conclusosi in maniera tranquilla. E\u2019 come aver dato una mano di lucido all\u2019istituzione. Oggi sono convinta pi\u00f9 di prima che sia stata fatta la scelta giusta. Non c\u2019\u00e8 stata discriminazione. Lo ha confermato anche la Provincia (ho avuto dei colloqui ufficiali con il governatore Rossi). La docente non \u00e8 stata cacciata. Il suo contratto era scaduto. Ho ricevuto tantissime email e telefonate di sostegno di genitori. Io avevo sentito delle eco su di lei da parte di famiglie e colleghi insegnanti. Ho voluto sentire la docente, chiedendo una smentita che non \u00e8 arrivata. Ho avuto la conferma di una tipologia di persona non adatta a questo ambiente. E\u2019 una persona che ha una sua identit\u00e0 e che si dovrebbe collocare da sola in un posto a lei adatto. E\u2019 come se una donna che volesse abortire si rivolgesse all\u2019ospedale (cattolico) San Camillo. So che la mia decisione ha causato anche dei mal di pancia, ma la cosa andava fatta. Io a scuola le cose voglio semplificarle, non complicarle\u201d.<\/em><\/p>\n<p>L\u2019intervista non risulta essere stata oggetto di smentita e si pone, come prima anticipato, sulla stessa linea di plurimi altri interventi resi dalla religiosa tra l\u2019estate e l\u2019autunno del 2014 su organi mediatici.<\/p>\n<p>La circostanza secondo la quale il gestore dell\u2019Istituto suor ZZZZZ avrebbe \u201csentito delle eco su di lei da parte di famiglie e colleghi insegnanti\u201d appare niente pi\u00f9 che una giustificazione difensiva a posteriori, tenuto conto che \u2013 a fronte di un totale silenzio nel comunicato stampa dell\u2019Istituto dd. 17.7.2014 \u2013 la versione emerge per la prima volta solo nel comunicato del 21.7.2014.<\/p>\n<p>Tale cambio di impostazione da parte dell\u2019Istituto \u00e8 stato ben colto dai giornali dell\u2019epoca. Si confronti, ad es., articolo del 22.7.2015 del quotidiano \u201cTrentino\u201d: \u201cAl quarto giorno da quando il caso della docente non confermata al Sacro Cuore perch\u00e9 &lt;&gt; di essere lesbica, arriva la quarta versione dell\u2019Istituto scolastico. &lt;&gt;, scrive la scuola in una nota diffusa ieri mattina \u2026\u201d.<\/p>\n<p>Alla luce di quanto sin qui sintetizzato, appare in tutta chiarezza come il punto centrale del colloquio del 16.7.2014 fosse stato per suor ZZZZZ quello dell\u2019orientamento sessuale della XXXXX.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 ha determinato una patente violazione del principio di parit\u00e0 di trattamento di cui all\u2019art. 2, comma 1 D.L.vo 216\/03, secondo cui \u201cAi fini del presente decreto e salvo quanto disposto dall\u2019articolo 3, commi da 3 a 6, per principio di parit\u00e0 di trattamento si intende l\u2019assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della religione, delle convinzioni personali, degli handicap, dell\u2019et\u00e0 o dell\u2019orientamento sessuale. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, cos\u00ec come di seguito definite: a) discriminazione diretta quando, per religione, per convinzioni personali, per handicap, per et\u00e0 o per orientamento sessuale, una persona e\u2019 trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un\u2019altra in una situazione analoga \u2026\u201d.<\/p>\n<p>La tesi di parte convenuta secondo la quale la fattispecie rientrerebbe nella clausola di salvaguardia prevista dai commi da 3 a 6 dell\u2019art. 3 per le cd. organizzazioni di tendenza non pu\u00f2 essere accolta, dal momento che nel caso qui in esame \u00e8 stata perpetrata una discriminazione per orientamento sessuale e non per motivi religiosi.<\/p>\n<p>Da ci\u00f2 discende che non possono ritenersi operanti le limitazioni ed eccezioni al principio generale previste dal comma 3 (\u201cnel rispetto dei principi di proporzionalit\u00e0 e ragionevolezza e purch\u00e9 la finalit\u00e0 sia legittima\u201d) e dal comma 5 (\u201cnon costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell\u2019articolo 2 le differenze di trattamento basate sulla professione di una determinata religione o di determinate convinzioni personali che siano praticate nell\u2019ambito di enti religiosi o altre organizzazioni pubbliche o private, qualora tale religione o tali convinzioni personali, per la natura delle attivit\u00e0 professionali svolte da detti enti o organizzazioni o per il contesto in cui esse sono espletate, costituiscano requisito essenziale, legittimo e giustificato ai fini dello svolgimento delle medesime attivit\u00e0\u201d, atteso che l\u2019orientamento sessuale di un\u2019insegnante \u2013 per di pi\u00f9 di educazione WWWWWW quale era la ricorrente \u2013 \u00e8 certamente estraneo alla tendenza ideologica dell\u2019Istituto.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 senza considerare che anche per le organizzazioni di tendenza i margini di manovra sono piuttosto limitati, come riconosciuto, ad es., dalla sentenza 23 settembre 2010, proc. 1620\/03 della Corte Europea dei Diritti dell\u2019Uomo che ha considerato illegittimo il licenziamento operato da una parrocchia della Chiesa cattolica di Essen (Germania) nei confronti del proprio organista dopo che questi aveva divorziato e aveva avuto un figlio da un\u2019altra relazione.<\/p>\n<p>Deve dunque affermarsi che la ricorrente ha subito una condotta discriminatoria tanto nella valutazione di professionalit\u00e0, quanto nella lesione all\u2019onore.<\/p>\n<p>Nessun dubbio pu\u00f2 sorgere, invero, circa il fatto che il colloquio del 16.7.2014 avesse ad oggetto una possibile conferma dell\u2019incarico di insegnamento anche per l\u2019anno successivo, posto che non si comprenderebbe altrimenti la ragione per cui \u2013 a fronte di un contratto scaduto il precedente 30.6.2014 \u2013 la responsabile dell\u2019Istituto si sarebbe preoccupata di convocare la XXXXX presso la scuola.<\/p>\n<p>Parimenti \u00e8 incontestabile che l\u2019ampia risonanza mediatica della vicenda abbia leso l\u2019onore della ricorrente, la quale si \u00e8 vista costretta a prendere pubblica posizione a difesa del diritto costituzionalmente tutelato alla libera espressione della sua identit\u00e0 sessuale.<\/p>\n<p>Tali conclusioni non consentono, tuttavia, di accogliere nella loro interezza le pretese della ricorrente XXXXX.<\/p>\n<p>In particolare, non pu\u00f2 accedersi alla richiesta di condannare l\u2019Istituto convenuto a formulare un\u2019offerta di lavoro a tempo indeterminato, non essendovi in atti alcun elemento anche solo di tipo presuntivo idoneo a far ipotizzare che lo sbocco dei plurimi incarichi di insegnamento avuti negli anni precedenti sarebbe stato quello di un\u2019assunzione in via definitiva. A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi in riferimento alla perdita di chance di assunzione a tempo determinato per i successivi anni scolastici.<\/p>\n<p>La XXXXX era stata ininterrottamente incaricata dell\u2019insegnamento della materia di educazione artistica a partire dall\u2019anno scolastico 2009. E\u2019 ben vero, come osservato dal convenuto, che ci\u00f2 non determinava un diritto o un\u2019aspettativa alla conferma del contratto per gli anni successivi. Tuttavia la XXXXX aveva certamente la fondata chance di vedersi offrire nuovi incarichi, anche perch\u00e9 l\u2019originario difetto della cd. abilitazione PAS o la mancanza di una domanda scritta non costituivano certo ostacoli insuperabili alla stipula di un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato.<\/p>\n<p>Parimenti non pu\u00f2 essere attribuito rilievo alla perdita di fiducia nei confronti della XXXXX che sarebbe derivata all\u2019Istituto convenuto a seguito del colloquio del 16.7.2014 dal momento che, ancora una volta, la presunta omosessualit\u00e0 dell\u2019insegnante nulla aveva a che vedere con la sua adesione o meno al progetto educativo della scuola.<\/p>\n<p>Tenuto conto dell\u2019importo dei pregressi contratti (pari a circa 10.000 euro per anno scolastico), appare equo determinare in \u20ac 10.000, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo, l\u2019importo da riconoscersi alla ricorrente a titolo di danno patrimoniale da condotta discriminatoria nella valutazione di professionalit\u00e0.<\/p>\n<p>Il danno non patrimoniale all\u2019onore della ricorrente va, invece, quantificato in \u20ac 15.000 (sempre espressi in moneta attuale), tenuto conto della gi\u00e0 sottolineata ampia risonanza mediatica della vicenda, dell\u2019ostinata reiterazione delle affermazioni offensive e dell\u2019assenza di qualsivoglia forma di resipiscenza.<\/p>\n<p>Il riconoscimento di una tutela di tipo solo economico esclude la necessit\u00e0 \u2013 o anche solo l\u2019utilit\u00e0 \u2013 di disporre il piano di rimozione richiesto al punto D) delle conclusioni attoree.<\/p>\n<p>L\u2019Istituto va, invece, condannato, ai sensi del comma 7 dell\u2019art. 28 D.L.vo 150\/2011, a pubblicizzare adeguatamente \u2013 ed omettendo ogni riferimento al nominativo della ricorrente \u2013 la presente ordinanza sui quotidiani locali \u201cL\u2019Adige\u201d e \u201cTrentino\u201d, come richiesto al punto C) delle conclusioni.<\/p>\n<p>Discriminazione collettiva.<\/p>\n<p>L\u2019eccezione di carenza di legittimazione formulata dal convenuto va disattesa, non essendo dubbio:<\/p>\n<ol>\n<li>a) che sia la CGIL del Trentino che l\u2019Associazione radicale Certi diritti costituiscono organizzazioni rappresentative dell\u2019interesse leso;<\/li>\n<\/ol>\n<ol>\n<li>b) che in ricorso sono state lamentate condotte discriminatorie non solo nei confronti della XXXXX, ma anche dell\u2019indistinta platea dei lavoratori interessati a non subire discriminazioni in ragione della loro identit\u00e0 sessuale.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Nel merito la pretesa va accolta, dal momento che la condotta posta in essere dall\u2019Istituto attraverso la sua legale rappresentante \u2013 con particolare riferimento alle dichiarazioni rese agli organi mediatici dopo il colloquio del 16.7.2014 \u2013 ha colpito non solo la ricorrente, ma anche ogni lavoratore potenzialmente interessato all\u2019assunzione presso l\u2019Istituto.<\/p>\n<p>Secondo quanto gi\u00e0 ritenuto dalla Corte d\u2019appello di Brescia nella sentenza 11.12.2014, invero, \u201cil contenuto discriminatorio di una condotta lesiva delle disposizioni normative in discussione va valutato in considerazione del pregiudizio, anche soltanto potenziale, che una categoria di soggetti potrebbero subire in termini di svantaggio o di maggiore difficolt\u00e0, rispetto ad altri non facenti parte di quella categoria, nel reperire un bene della vita, quale l\u2019occupazione\u201d.<\/p>\n<p>Affermata, quindi, l\u2019esistenza anche di una discriminazione collettiva, appare equo quantificare in \u20ac 1.500 per ciascun ente l\u2019importo da porre a carico del convenuto a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.<\/p>\n<p>Spese.<\/p>\n<p>Le spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>P.Q.M.<\/strong><\/p>\n<p>Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto, visto l\u2019art. 28 D.L.vo 150\/2011 accertata la natura discriminatoria, tanto individuale che collettiva, della condotta posta in essere dal convenuto a decorrere dal 16.7.2014, condanna lo stesso:<\/p>\n<p>a) al pagamento in favore della ricorrente XXXXX dell\u2019importo di \u20ac 25.000, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo, a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali<\/p>\n<p>b) al pagamento in favore dei rimanenti ricorrente di un importo pari ad \u20ac 1.500 ciascuno, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo, a titolo di risarcimento danni non patrimoniali<\/p>\n<p>c) a pubblicizzare adeguatamente \u2013 ai sensi del comma 7 dell\u2019art. 28 D.L.vo 150\/2011 ed omettendo ogni riferimento al nominativo della ricorrente \u2013 la presente ordinanza sui quotidiani locali \u201cL\u2019Adige\u201d e \u201cTrentino\u201d;<\/p>\n<p>d) al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in \u20ac 4.000 oltre I.V.A., C.N.P.A. e 15% in favore della ricorrente XXXXX ed in \u20ac 1.800 complessivi, oltre I.V.A., C.N.P.A. e 15%, in favore dei rimanenti ricorrenti.<\/p>\n<p>Rovereto, 21 giugno 2016<\/p>\n<p>Il Giudice<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>TRIBUNALE DI ROVERETO ORDINANZA EX ART. 702 TER C.P.C. 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