{"id":906,"date":"2017-03-07T14:15:25","date_gmt":"2017-03-07T13:15:25","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=906"},"modified":"2017-03-07T14:16:37","modified_gmt":"2017-03-07T13:16:37","slug":"molestia-sessuale-tribunale-torino-sentenza-del-28-luglio-2016","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2017\/03\/07\/molestia-sessuale-tribunale-torino-sentenza-del-28-luglio-2016\/","title":{"rendered":"Molestia sessuale, Tribunale di Torino, ordinanza del 28 luglio 2016"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\">TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">SEZIONE LAVORO<\/p>\n<p>causa\u00a0 RGL n.\u00a0 \/\u00a0 promossa da:<\/p>\n<p>C\u00a0 R, ass. avv. LANZILLI MARTA, PONZONE RUGGERO \u00a0C.SO SICCARDI, 11 BIS 10122 TORINO; GUASCO MARCO C.SO SICCARDI, 11 BIS 10122 TORINO;<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">PARTE RICORRENTE<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">contro<\/p>\n<p>GS SPA , ass. avv. PACCHIANA PARRAVICINI GIOVANNA,<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">PARTE CONVENUTA<\/p>\n<p>Il Giudice<\/p>\n<p>Letti gli atti, sciogliendo la riserva , osserva quanto segue.<\/p>\n<p>La ricorrente, dipendente part time di GS spa\u00a0 in qualit\u00e0 di addetta alle vendite presso il D Market di Nichelino, chiede accertarsi la discriminatoriet\u00e0 del trasferimento alla sede di Torino Lungo Stura Lazio con condanna della conventa a reintegrarla nell\u2019originario luogo di lavoro oltre al risarcimento del danno.<\/p>\n<p>Resiste la convenuta sostenendo la legittimit\u00e0 del trasferimento\u00a0 stante la situazione disfunzionale creatasi all\u2019interno del punto vendita a seguito della denuncia per molestie da parte del dipendente Risso presentata dalla ricorrente , della negazione della responsabilit\u00e0 da parte del R ( inizialmente sospeso cautelativamente e sanzionato) e della presenza presso lo stesso punto vendita di altri dipendenti facenti parte dei rispettivi nuclei familiari.<\/p>\n<p>In linea di fatto \u00e8 pacifico che:<\/p>\n<p>\uf0fc\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Il 4 febbraio 2016 la ricorrente informa\u00a0 il responsabile del punto vendita S M che il giorno precedente, mentre transitava nell\u2019area ricevimento merci per recarsi negli spogliatoi del piano superiore, incontrava il collega M R il quale, con atteggiamento ambiguo, la seguiva fino alla rampa delle scale; uscita dallo spogliatoio mentre scendeva le scale trovava il R che mostrava i genitali con i pantaloni e gli altri indumenti abbassati fino alle ginocchia ;<\/p>\n<p>\uf0fc\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Il direttore del punto vendita dava immediata comunicazione al direttore vendite della linea ingrosso ;<\/p>\n<p>\uf0fc\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La ricorrente, su sollecitazione dei superiori, redigeva quindi una relazione scritta descrittiva dell\u2019accaduto;<\/p>\n<p>\uf0fc\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Con raccomandata 23.2.2016 GS contestava al R i fatti riportati dalla C sospendendolo cautelativamente dal servizio;<\/p>\n<p>\uf0fc\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Il R negava i comportamenti contestati e nel corso dell\u2019audizione a difesa esibiva una querela per diffamazione presentata contro la C;<\/p>\n<p>\uf0fc\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Con provvedimento 26.3.2016 GS decideva quindi di trasferire entrambi i lavoratori rispettivamente la C in Torino, lungo Stura Lazio 97 ed il R in Pianezza via Di Francesco 13<\/p>\n<p>E\u2019 innanzitutto opportuno ricordare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, \u00e8 pacifico che le dichiarazioni della parte offesa di abusi sessuali che abbia piena capacit\u00e0 di intendere e di volere, possono esse sole fondare la prova della responsabilit\u00e0 dell&#8217;autore della condotta ove non sussistano elementi, anche solo indiziari, di segno opposto che possano indurre a dubitare dell&#8217;attendibilit\u00e0 di tali dichiarazioni; nel qual caso, il giudice di merito \u00e8 chiamato a valutarli criticamente e ad esprimere la ragione del suo convincimento. D&#8217;altra parte, come autorevolmente chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, le regole dettate dall&#8217;art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell&#8217;affermazione di penale responsabilit\u00e0 dell&#8217;imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilit\u00e0 soggettiva del dichiarante e dell&#8217;attendibilit\u00e0 intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere pi\u00f9 penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19\/07\/2012 &#8211; dep. 24\/10\/2012,)<\/p>\n<p>Se quindi la denuncia della parte offesa pu\u00f2 sorreggere\u00a0 da sola la condanna in sede penale alla denuncia stessa, ove\u00a0 attendibile, deve essere attribuito un rilievo\u00a0 ed un\u2019attenzione ben superiore a quella accordata da GS alla denuncia presentata dalla C.<\/p>\n<p>\u00c8 innanzitutto pacifico in causa che i rapporti tra la ricorrente ed il sig. R erano assolutamente normali e cordiali, tant\u2019e \u00e8 vero che i capi reparto dei due dipendenti coinvolti informati dell\u2019accaduto \u201c sono caduti dal cielo\u201d ( per usare le parole del teste C). Anche il teste M ha dichiarato che sia il capo settore del punto vendita sia il responsabile del reparto freschi sono rimasti sbalorditi ed i testi Z e P hanno dichiarato di non essere al corrente di problemi relazionali tra la ricorrente ed il R.<\/p>\n<p>E\u2019 altres\u00ec\u2019 provato che l\u2019azienda ha potuto constatare\u00a0 nell\u2019immediatezza dei fatti\u00a0 il particolare stato emotivo della ricorrente a seguito della molestia subita : il teste M, responsabile del punto vendita ove la ricorrente lavorava, ha infatti riferito di aver innanzitutto cercato di consolare la ricorrente che aveva visto scossa .<\/p>\n<p>Ulteriore dimostrazione della seriet\u00e0 ed attendibilit\u00e0 della denuncia emerge dalla querela presentata dalla C, circostanza che comporta l\u2019assunzione della piena responsabilit\u00e0 ( anche penale) di eventuali dichiarazioni non conformi al vero<\/p>\n<p>I due elementi\u00a0 prima indicati, inesistenza di ragioni di inimicizia o risentimento tra vittima e molestatore e turbamento emotivo della vittima, gi\u00e0 di per s\u00e9 soli avrebbero consentito all\u2019azienda di valutare in termini pienamente positivi la credibilit\u00e0 soggettiva della C a meno di voler ipotizzare una diabolica simulazione del turbamento emotivo che comunque, in mancanza di movente , resterebbe inspiegabile.<\/p>\n<p>E\u2019 inoltre provato che la ricorrente, oltre ad avere il coraggio di denunciare la molestia ( coraggio che avrebbe meritato miglior sorte), non ha nascosto in alcun modo il suo turbamento ed ha avuto l\u2019intrepidezza di raccontare l\u2019accaduto a due colleghi e di farsi accompagnare a spostare gli indumenti in altro spogliatoio proprio al fine di evitare contatti con il R, condotta che ulteriormente dimostra la sua piena attendibilit\u00e0 e la coerenza del suo agire ed avrebbe dovuto indurre l\u2019azienda a dare maggior credito alla sua denuncia.<\/p>\n<p>Ma vi \u00e8 di pi\u00f9. L\u2019azienda era stata informata dalla C del fatto\u00a0 che un\u2019altra dipendente era rimasta\u00a0 vittima di un episodio analogo sempre commesso dal R ( teste M) e, anzich\u00e9 attivarsi indagando a fondo , si \u00e8 limitata a delegare alla ricorrente il compito di indicare il nominativo della collega ovvero di mandarla dal direttore con ci\u00f2 venendo meno all\u2019obbligo di tutelare la salute psichica della dipendente attivandosi in prima persona.<\/p>\n<p>L\u2019istruttoria effettuata dall\u2019azienda \u00e8 stata peraltro molto\u00a0 superficiale essendosi\u00a0 concretizzata innanzitutto nel richiedere alla C descrizioni sempre pi\u00f9 dettagliate dell\u2019accaduto e successivamente\u00a0 nell\u2019interrogare il Risso , nel prendere atto della sua negazione dell\u2019evento e nella comunicazione dell\u2019accaduto ai due\u00a0 superiori gerarchici diretti che ben difficilmente potevano offrire elementi utili di valutazione.<\/p>\n<p>L\u2019azienda non ha interrogato neanche una collega della ricorrente, indagine che avrebbe portato con poca fatica ad ottenere i riscontri indiretti emersi nel corso del giudizio. Il teste Z\u00a0 che ha accompagnato la ricorrente la sera stessa a spostare gli indumenti in un altro spogliatoio ed ha raccolto il\u00a0 doloroso racconto della molestia, ha confermato di non essere stato interrogato dall\u2019azienda .<\/p>\n<p>La convenuta ha altres\u00ec violato l\u2019art. 4 del\u00a0 codice etico che nell\u2019ambito della tutela dalle molestie sessuali prevede una specifica procedura\u00a0 disciplinata dall\u2019accordo sindacale del 25 febbraio 1999. L\u2019art. 7 del predetto accordo introduce una procedura informale con l\u2019intervento dei Consiglieri di fiducia cui compete, tra l\u2019altro, il compito di accertare come effettivamente si siano svolti i fatti redigendo un promemoria scritto degli accertamenti eseguiti.<\/p>\n<p>L\u2019azienda quindi aveva tutti gli elementi per poter valutare l\u2019assoluta attendibilit\u00e0 della denunciante ed agire di conseguenza.<\/p>\n<p>La decisione di trasferire entrambi i lavoratori per incompatibilit\u00e0 ambientale -oltre ad essere dettata\u00a0 da un\u00a0 desiderio di terziet\u00e0 ponziopilatesca talmente evidente da rendere dubbia l\u2019osservanza dell\u2019obbligo di tutelare la salute dei propri dipendenti- \u00e8 in ogni caso illegittima poich\u00e9 l\u2019esigenza di evitare incontri tra i due lavoratori era pienamente soddisfatta dal trasferimento di uno solo dei due e la scelta sul destinatario del trasferimento incombeva sull\u2019azienda e doveva necessariamente ricadere sul Risso.<\/p>\n<p>E\u2019 pacifico in causa che il trasferimento della ricorrente si pone in diretta correlazione causale con la denuncia per molestia da lei presentata ed \u00a0\u00e8 indubbio che il trasferimento ha comportato per la ricorrente disagi consistenti stante l\u2019allontanamento dal suo luogo di residenza.<\/p>\n<p>L\u2019art. 41 bis codice pari opportunit\u00e0 stabilisce che \u201cLa tutela giurisdizionale di cui al presente capo si applica, altres\u00ec, avverso ogni comportamento pregiudizievole posto in essere, nei confronti della persona lesa da una discriminazione o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attivit\u00e0 diretta ad ottenere il rispetto del principio di parit\u00e0 di trattamento tra uomini e donne.\u201d<\/p>\n<p>La norma deve necessariamente essere letta unitamente all\u2019art . 26 del codice pari opportunit\u00e0\u00a0 che recita: \u201c1. Sono considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l&#8217;effetto di violare la dignit\u00e0 di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.2. Sono, altres\u00ec, considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l&#8217;effetto di violare la dignit\u00e0 di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.\u201d<\/p>\n<p>Le molestie\u00a0 sono quindi equiparate dal legislatore alle discriminazioni pur presupponendo da parte dell\u2019autore una condotta materiale del tutto differente. La scelta normativa\u00a0 di equiparare le molestie alla discriminazioni indirette comporta quindi sia\u00a0 l\u2019applicazione alla molestia sessuale\u00a0 dell\u2019art. 41bis codice pari opportunit\u00e0 sia dell\u2019art. 40 che sostanzialmente introduce l\u2019inversione dell\u2019onere della prova.<\/p>\n<p>Il trasferimento della C \u00e8 illegittimo in quanto\u00a0 si configura come atto di vittimizzazione e la parte convenuta, pur in presenza di elementi di fatto idonei a fondare in termini precisi e concordanti la natura discriminatoria del trasferimento, non ha fornito la prova contraria posto che la pretesa incompatibilit\u00e0 ambientale non pu\u00f2 sorreggere ambedue i trasferimenti.<\/p>\n<p>In accoglimento del ricorso e nell\u2019ottica della rimozione degli effetti del provvedimento lesivo il trasferimento va quindi annullato e la convenuta va condannata a reintegrare la ricorrente nel suo originario luogo di lavoro\u00a0 D Market di Nichelino .<\/p>\n<p>La domanda di risarcimento del danno anche non patrimoniale, non pu\u00f2 esser accolta in quanto totalmente indimostrata sia nell\u2019an che nel quantum.<\/p>\n<p>le spese seguono la soccombenza<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">P.Q.M.<\/p>\n<p>Visto l\u2019art. 38 d.lgs. 198\/2006<\/p>\n<p>Ordina alla GS spa di cessare il comportamento discriminatorio e per l\u2019effetto<\/p>\n<p>Dichiara l\u2019illegittimit\u00e0 del trasferimento della ricorrente presso il punto vendita di Lungo Stura Lazio 97 e condanna la convenuta a reintegrare la ricorrente nella sua originaria sede\u00a0 di lavoro ( D Market di Nichelino)<\/p>\n<p>Condanna la convenuta a rimborsare le spese del giudizio liquidate in euro 5.500,00 oltre rimborso forfettario, Iva e cpa.<\/p>\n<p>Torino , 28\/07\/2016<\/p>\n<p>Il Giudice<\/p>\n<p>Drssa Clotilde Fierro<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE LAVORO causa\u00a0 RGL n.\u00a0 \/\u00a0 promossa da: C\u00a0 R, ass. avv. 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