{"id":926,"date":"2017-04-13T13:01:30","date_gmt":"2017-04-13T11:01:30","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=926"},"modified":"2017-04-13T13:01:30","modified_gmt":"2017-04-13T11:01:30","slug":"926","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2017\/04\/13\/926\/","title":{"rendered":"discriminazione razza, Tribunale ordinario di Torino, sezione lavoro, sentenza del 28 dicembre 2016"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">SEZIONE LAVORO<\/p>\n<p>causa\u00a0 RGL n. \u2026\/\u2026.\u00a0 promossa da:<\/p>\n<p>E K N\u00a0 ass. avv. GIOVANNI ANANIA,<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">\u00a0 PARTE RICORRENTE<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">contro<\/p>\n<p>\u00a0P P S.P.A., con il patrocinio dell\u2019avv. ALBERTO MATTEO BORRIONE e dell\u2019avv. MARIO SCOPINICH<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 PARTE CONVENUTA<\/p>\n<p>Il Giudice<\/p>\n<p>Letti gli atti, sciogliendo la riserva, osserva quanto segue.<\/p>\n<p>La ricorrente , deducendo di aver lavorato nel corso del 2015 in favore della Pam Panorama spa inizialmente\u00a0 tramite un rapporto di lavoro somministrato e poi con un contratto a termine, chiede accertarsi il carattere discriminatorio della condotta posta in essere dalla convenuta concretizzatasi nella mancata assunzione a causa della sua nazionalit\u00e0 e chiede conseguentemente la condanna della convenuta a costituire un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con inquadramento come ausiliario alle vendita ed a risarcire il danno patrimoniale subito a causa della condotta discriminatoria pari a tutte le retribuzioni maturate dalla scadenza del contratto a termine sino all\u2019effettiva assunzione.<\/p>\n<p>A sostegno del proprio assunto la ricorrente deduce\u00a0 che nello stesso periodo altri 7 lavoratori italiani , come lei inizialmente addetti\u00a0 quali ausiliari alle vendite presso la Pam di Collegno per il tramite dell\u2019agenzia di somministrazione e poi\u00a0 assunti alle dipendenze della convenuta con contratti a termine, alla scadenza del termine sono stati tutti assunti con contratto a tempo indeterminato.\u00a0 Allega altres\u00ec\u00a0 la registrazione del colloquio intercorso con la sig. C C dal quale emerge con chiarezza che la ragione della mancata assunzione risiede nella sua nazionalit\u00e0 .<\/p>\n<p>Resiste la convenuta negando la condotta discriminatoria ,\u00a0 sostenendo\u00a0 che altri lavoratori assunti con contratto a termine non hanno ottenuto la conversione del rapporto e rilevando che le dichiarazioni della C sarebbero sostanzialmente irrilevanti in quanto rese da un\u2019impiegata di terzo livello priva di poteri direttivi e del tutto estranea al percorso assuntivo.<\/p>\n<p>E\u2019 necessario innanzitutto ricostruire sinteticamente\u00a0 il quadro normativo applicabile alla fattispecie oggetto di decisione.<\/p>\n<p>L\u2019art. 43 d.lgs. 286\/98 stabilisce che \u201c costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l\u2019ascendenza o l\u2019origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose(\u2026..) In ogni caso compie un atto di discriminazione\u00a0 (\u2026.) c) chiunque illegittimamente imponga condizioni pi\u00f9 svantaggiose o si rifiuti di fornire l\u2019accesso all\u2019occupazione, all\u2019alloggio , all\u2019istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalit\u00e0\u201d<\/p>\n<p>Il primo comma dell\u2019art. 28 d.lgs. 150\/11 espressamente dispone la soggezione al rito sommario\u00a0 delle controversie di cui all\u2019art. 44 d.lgs. 286\/88, cio\u00e8 quelle controversie -come quella in esame- volte a reprimere il comportamento del privato che produca una discriminazione per motivi razziali, etnici , linguistici, nazionali , di provenienza geografica o religiosi .<\/p>\n<p>L\u2019applicazione del rito sommario comporta l\u2019inversione dell\u2019onere probatorio: ai sensi dell\u2019art. 28 comma 4 \u201c quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, dai quali si pu\u00f2 presumere l\u2019esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori spetta al convenuto l\u2019onere di provare l\u2019insussistenza della discriminazione\u201d.<\/p>\n<p>Occorre quindi\u00a0 valutare se la ricorrente abbia fornito elementi di fatto idonei e sufficienti a determinare\u00a0 l\u2019inversione dell\u2019onere probatorio.<\/p>\n<p>Sotto il\u00a0 profilo della prova statistica la ricorrente afferma di essere stata l\u2019unica del suo gruppo di assumendi a non aver ottenuto l\u2019assunzione a tempo indeterminato. Gli esiti istruttori dimostrano che effettivamente i sette lavoratori indicati nel capo 7 del ricorso sono stati tutti assunti con contratto a tempo indeterminato. La\u00a0 circostanza \u00e8 peraltro irrilevante al fine della prova statistica della discriminazione essendo\u00a0 emerso che, in occasione dell\u2019apertura del punto vendita di Collegno,\u00a0 P aveva un accordo con il centro per l\u2019impiego di Rivoli in forza del quale si era impegnata a provare tutti i lavoratori che potenzialmente avessero i requisiti . La selezione del personale si \u00e8 quindi realizzata\u00a0 con una prima prova delle capacit\u00e0 degli assumendi per i l tramite dell\u2019agenzia di somministrazione, successivamente con l\u2019assunzione diretta con contratto\u00a0 a termine con eventuali proroghe ed infine con l\u2019assunzione a tempo indeterminato. E\u2019 peraltro provato che i dipendenti D S, G e T assunti con contratti a termine poi prorogati hanno cessato i rapporti di lavoro alla scadenza del termine, circostanza che priva di significato presuntivo l\u2019omessa assunzione della ricorrente.<\/p>\n<p>L\u2019istruttoria ha tuttavia o evidenziato un altro dato rilevante dal punto di vista statistico, non allegato in quanto non conosciuto n\u00e9 conoscibile\u00a0 dalla ricorrente : i testi G e Mi hanno infatti riferito che presso il punto vendita Pam di Collegno non lavorano dipendenti extracomunitari, elemento che ha certamente un valore presuntivo significativo.<\/p>\n<p>In quest\u2019ottica va sottolineato\u00a0 che la documentazione prodotta dalla convenuta, lungi dal fugare i dubbi di discriminazione razziale, evidenziano che in tutto i l territorio nazionale i dipendenti extracomunitari sono davvero pochi e che un\u00a0 solo dipendente extracomunitario lavora nel territorio torinese.<\/p>\n<p>Come\u00a0 orgogliosamente dichiarato da P\u00a0 sul sito web, la societ\u00e0 conta 135 punti vendita ed oltre 7000 dipendenti mentre dalla documentazione versata in atti , (elenco dipendenti extracomunitari predisposto dalla stessa convenuta) in tutto il territorio nazionale\u00a0\u00a0\u00a0 risultano solo 43 dipendenti extracomunitari e\u00a0 nell\u2019area nord ovest lavorano pi\u00f9 di dieci dipendenti extracomunitari ( cfr. teste G): si tratta di\u00a0 numeri talmente modesti,se paragonati ad una forza lavoro di 7000 dipendenti , da non poter essere trascurati nell\u2019esame della condotta qui denunciata.<\/p>\n<p>Ulteriori e significativi elementi sorreggono l\u2019assunto di parte ricorrente.<\/p>\n<p>Innanzitutto, contrariamente a quanto affermato da P in comparsa costitutiva e ripetuto nel corso della discussione orale, non corrispondono\u00a0 al vero n\u00e8 la pretesa estraneit\u00e0 della C al percorso assuntivo n\u00e9\u00a0 l\u2019assenza in capo alla predetta di poteri direttivi ed organizzativi. Le testi V\u00a0 e C hanno concordemente riferito che la C nei fatti esercitava le funzioni di capo del reparto casse coordinando le addette, predisponendo i turni, assegnando le ferie e valutando la loro prestazione lavorativa : evidentemente la circostanza che l\u2019organigramma non preveda la posizione di capo reparto alle casse \u00e8 del tutto irrilevante dovendosi applicare il principio di effettivit\u00e0,. Non solo la C \u00e8 la coordinatrice delle cassiere e loro diretta superiore gerarchica ma ha anche voce in capitolo nel percorso assuntivo, circostanza che peraltro risultava gi\u00e0 evidente dal tenore della conversazione registrata. La teste C ha cos\u00ec descritto il suo intervento: \u201c io comunico al direttore se le cassiere possono essere potenzialmente brave o se non vanno bene: io non mi occupo di assunzioni. Tra me e M c\u2019\u00e8 un rapporto di fiducia e collaborazione: l\u2019opinione si esprime \u201c<\/p>\n<p>La circostanza che la C fosse la superiore gerarchica diretta delle cassiere comporta la diretta riferibilit\u00e0 alla societ\u00e0 convenuta delle affermazioni rese dalla stessa in occasione del colloquio con la ricorrente tenuto conto\u00a0 altres\u00ec dell\u2019assenza di qualunque reazione o iniziativa disciplinare\u00a0 da parte della societ\u00e0 convenuta pur dopo aver\u00a0 appreso la gravit\u00e0 delle affermazioni.<\/p>\n<p>La conversazione, ascoltata pi\u00f9 volte nel contraddittorio delle parti, contiene alcuni passi illuminanti che di seguito si trascrivono sinteticamente \u201c come marocchina hai delle agevolazioni da parte dello stato tipo un mese di ferie all\u2019anno cosa che in Italia non esiste capisci? Per\u00f2 noi non possiamo assumerti tra virgolette con quella clausola l\u00ec perch\u00e9 non ci possiamo permettere che manchi un mese (\u2026\u2026) che sono le regole anche di un\u2019apertura di un supermercato magari la tua cittadinanza marocchina non lo so per\u00f2 magari come mussulmana hai delle particolarit\u00e0 tipo quando c\u2019\u00e8 il ramadan non puoi lavorare alle 8 di sera \u201c. La conversazione si conclude poi con l\u2019affermazione lapidaria \u201c l\u2019importante [\u00e8] che ci sia la cittadinanza italiana\u201d. Le dichiarazioni rese dalla C, direttamente imputabili alla societ\u00e0 convenuta, hanno un contenuto confessorio talmente evidente da rendere inutile ogni ulteriore indagine: la ragione della mancata assunzione della ricorrente risiede nella sua appartenenza ad un\u2019altra nazionalit\u00e0 e ad un\u2019altra religione.<\/p>\n<p>E\u2019 inoltre\u00a0 provato in causa che , in concomitanza della scadenza del contratto a termine della ricorrente, l\u2019organico delle cassiere non era saturo. Ci\u00f2 risulta sia dalla deposizione della C, la quale ha riferito che la ricorrente alle casse sarebbe servita perch\u00e9 non c\u2019era personale in eccedenza,\u00a0 sia dalla circostanza, documentata in causa ( doc. 48 di parte convenuta) , che M L Di S \u00e8 stata assunta il 3 novembre 2015 e destinata alle casse\u00a0 ( cfr deposizione\u00a0 teste V) in sospetta coincidenza con la scadenza del contratto a termine della ricorrente. Inoltre la teste B ha riferito che anche dopo la scadenza del termine del contratto della ricorrente son ostati effettati nuovi inserimenti lavorativi, tutti con contratti a termine, circostanza che ulteriormente dimostra l\u2019esistenza di un posto di lavoro quale addetta cassa che avrebbe potuto essere attribuito alla ricorrente.<\/p>\n<p>Infine\u00a0 \u00e8 provato che la prestazione lavorativa della ricorrente alle casse era soddisfacente.<\/p>\n<p>Gli elementi indicati\u00a0 rappresentano fatti precisi e concordanti che univocamente depongono per il comportamento discriminatorio, ben al\u00a0 di l\u00e0 degli elementi presuntivi che la ricorrente era tenuta ad offrire.<\/p>\n<p>A fronte degli elementi di prova offerti dalla ricorrente la convenuta si \u00e8 limitata a negare la discriminazione ed a ridicolizzare le dichiarazioni rese dalla C senza peraltro assumere alcun provvedimento , neppure un semplice richiamo, nei confronti della dipendente e non ha assolto neppure sotto il profilo dell\u2019allegazione l\u2019onere probatorio su di lei gravante.<\/p>\n<p>Era onere della convenuta infatti dimostrare di aver interrotto il percorso preassuntivo della ricorrente per\u00a0 ragioni diverse dalla nazionalit\u00e0 ed in particolare per ragioni inerenti la valutazione della prestazione lavorativa e tale onere non \u00e8 stato assolto.<\/p>\n<p>Innanzitutto \u00e8 provata l\u2019inesistenza di criteri oggettivi e predefiniti per la selezione del personale interamente demandata alle percezioni\u00a0 del responsabile del punto vendita, con l\u2019unico accorgimento dell\u2019avallo del responsabile del personale. L\u2019omessa predeterminazione di criteri selettivi , scelta imprenditoriale che non pu\u00f2 essere sindacata dalla scrivente , espone comunque l\u2019azienda al rischio del verificarsi di episodi di discriminazione razziale quale quello oggetto di causa ( tenuto conto della scarsa sensibilit\u00e0 dei preposti ) e denota comunque un certo disinteresse al puntuale rispetto dell\u2019obbligo di fornire l\u2019accesso all\u2019occupazione senza distinguere o accordare preferenze in base alla razza ovvero all\u2019origine nazionale sancito dall\u2019art. 43 d.lgs. 286\/98.<\/p>\n<p>L\u2019unico dato selettivo obiettivo riferito dal teste M, lungi dal provare la valutazione negativa della qualit\u00e0 della prestazione lavorativa resa dalla ricorrente, dimostra semai la volont\u00e0 di escludere proprio lei dall\u2019assunzione. M ha riferito di aver formulato una valutazione negativa della ricorrente ritenendola\u00a0 non rapida nell\u2019apprendimento e inidonea a svolgere altre mansioni:\u00a0\u00a0 la presunta lentezza nell\u2019apprendimento \u00e8 smentita dalla valutazione di segno contrario operata dalla diretta superiore gerarchica della ricorrente\u00a0 mentre la pretesa inidoneit\u00e0 a svolgere altre mansioni &#8211; pacifico essendo che la ricorrente \u00e8 sempre e solo stata utilizzata alle casse- \u00e8 frutto\u00a0 di pregiudizio.<\/p>\n<p>Le conseguenze dell\u2019accertata condotta discriminatoria non possono peraltro esser quelle invocate in ricorso.<\/p>\n<p>Se \u00e8 vero che l\u2019art. 28 d.lgs. 150\/11 impone l\u2019adozione di un provvedimento che rimuova gli effetti della condotta \u00e8 altrettanto vero che il presupposto per la costituzione coattiva del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dovrebbe necessariamente essere a monte il diritto all\u2019assunzione , diritto pacificamente inesistente stante la libert\u00e0 di impresa\u00a0 costituzionalmente protetta\u00a0 dall\u2019art. 41 cost. e stante l\u2019accertata diffusione dell\u2019interruzione del percorso preassuntivo. Come gi\u00e0 sottolineato infatti\u00a0\u00a0 non corrisponde al vero la circostanza che tutte le cassiere siano state poi assunte con contratto a tempo indeterminato con la sola eccezione della ricorrente. I testi hanno infatti concordemente riferito che la Di S, addetta alle casse assunta con contratto a termine, dopo aver fruito di una proroga del termine non \u00e8 stata assunta. E\u2019 poi provato che altri lavoratori, non addetti alle casse, hanno effettuato lo stesso percorso della ricorrente e non sono stati poi assunti con contratto a tempo indeterminato.<\/p>\n<p>Il danno subito dalla ricorrente \u00e8 quindi da valutare come perdita delle chances di essere assunta a tempo indeterminato alle dipendenze della convenuta.<\/p>\n<p>Secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte in tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere i danni derivanti dalla perdita di &#8220;chance&#8221; &#8211; che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non \u00e8 una mera aspettativa di fatto ma un&#8217;entit\u00e0 patrimoniale a s\u00e8 stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione &#8211; ha l&#8217;onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilit\u00e0, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev&#8217;essere conseguenza immediata e diretta ( cos\u00ec cass.18945 del 11\/12\/2003)<\/p>\n<p>Le chances di assunzione erano nella specie consistenti stante l\u2019accertata esistenza di posti liberi nell\u2019organico delle cassiere e la valutazione positiva della qualit\u00e0 della prestazione resa dalla ricorrente operata dalla sua superiore gerarchica.<\/p>\n<p>Ritiene quindi questo giudice di dover liquidare il danno in via equitativa utilizzando quali parametri da un lato l\u2019art. 18 st. lav come modificato dalla legge 92\/12 nella parte in cui prevede che il licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo soggettivo venga sanzionato con la condanna del datore di lavoro al pagamento di un\u2019indennit\u00e0 determinata da un minimo di 12 ad un massimo di 24 mensilit\u00e0 della retribuzione globale di fatto e dall\u2019altro l\u2019art. 2 d.lgs. 23\/15 ( astrattamente applicabile alla fattispecie ratione temporis) che in caso di licenziamento discriminatorio attribuisce al lavoratore il diritto alla reintegra nel posto di lavoro ovvero alla corresponsione di un\u2019indennit\u00e0 pari a 15 mensilit\u00e0 dell\u2019ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r.<\/p>\n<p>Le norme richiamate sostanzialmente definiscono il costo che il datore di lavoro deve sostenere qualora decida di interrompere un rapporto di lavoro in difetto dei presupposti del recesso e possono\u00a0 quindi\u00a0 essere applicati in via analogica al\u00a0 risarcimento del danno da perdita\u00a0 di chances di ottenere un\u2019assunzione con contratto a termine indeterminato.<\/p>\n<p>Considerati da un lato la brevit\u00e0 del rapporto di lavoro e dall\u2019altro la gravit\u00e0 dell\u2019illecito si ritiene equo liquidare il danno in 20 mensilit\u00e0 dell\u2019ultima retribuzione globale di fatto ( parti ad euro 647,47 mensili).<\/p>\n<p>La convenuta va quindi condannata a pagare alla ricorrente euro 13.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da oggi al saldo.<\/p>\n<p>Le spese seguono la soccombenza<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">P.Q. M.<\/p>\n<p>visto l\u2019art. 28 d.lgs. 150\/11<\/p>\n<p>Accerta il carattere discriminatorio della condotta posta in essere dalla societ\u00e0 convenuta e per l\u2019effetto condanna la societ\u00e0 convenuta a risarcire alla ricorrente il danno subito, liquidato in euro 13.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria da oggi al saldo;<\/p>\n<p>condanna la convenuta soccombente a rimborsare le spese di lite liquidate in euro 5.000,00 oltre rimborso forfettario, Iva e cpa.<\/p>\n<p>Torino, 28\/12\/2016<\/p>\n<p>Il Giudice<\/p>\n<p>Drssa Clotilde FIERRO<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE LAVORO causa\u00a0 RGL n. \u2026\/\u2026.\u00a0 promossa da: E K N\u00a0 ass. avv. 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