{"id":937,"date":"2017-05-10T17:55:08","date_gmt":"2017-05-10T15:55:08","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=937"},"modified":"2017-05-10T17:55:08","modified_gmt":"2017-05-10T15:55:08","slug":"937","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2017\/05\/10\/937\/","title":{"rendered":"Divieto di indossare burqa e niqab in uffici pubblici, Discriminazione per motivi religiosi, Tribunale di Milano, sentenza del 20 aprile 2017"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><strong>TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">PRIMA CIVILE<\/p>\n<p>Nella causa civile iscritta al n. r.g. &#8230;.<strong>\/2016<\/strong> promossa da:<\/p>\n<p><strong>ASGI \u2013 Associazioni degli Studi Giuridici sull\u2019Immigrazione, APN, Avvocati per Niente ONLUS, Fondazione Guido Piccini per i Diritti dell\u2019Uomo Onlus e NAGA \u2013 Associazione Volontaria di Assistenza Socio sanitaria e per i Diritti di Cittadini stranieri, Rom e Sinti<\/strong>, con il patrocinio dell\u2019avv. Livio Neri e dell\u2019avv. Alberto Guariso, elettivamente domiciliati in Milano, Viale Regina Margherita n. 30<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">Ricorrenti<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">contro<\/p>\n<p><strong>REGIONE LOMBARDIA,\u00a0 in persona del Presidente\u00a0 della Giunta Regionale pro-tempore, <\/strong>elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Citt\u00e0 di Lombardia 1 presso gli Uffici dell\u2019Avvocatura Regionale e rappresentata e difesa dall\u2019avv. Maria Lucia Tamborino<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">Resistente<\/p>\n<p><strong>OGGETTO<\/strong>: Discriminazione<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Fatto e Diritto<\/strong><\/p>\n<p>Con ricorso ex art. 44 D.Lgs. 286\/1998 l\u2019ASGI \u2013 Associazione degli Studi Giuridici sull\u2019Immigrazione -, l\u2019APN &#8211; Avvocati per Niente Onlus -, la Fondazione Guido Piccini per i Diritti dell\u2019Uomo Onlus e il NAGA &#8211; Associazione Volontaria di Assistenza Socio-sanitaria e per i diritti dei cittadini stranieri, rom e sinti (di seguito, solo ASGI, APN, Fondazione Guidi Piccini e NAGA), hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano la Regione Lombardia deducendo: che il 10.12.2015 la Giunta regionale Lombarda aveva approvato la delibera n. X\/4553, avente ad oggetto il \u201crafforzamento delle misure di accesso e permanenza nelle sedi della giunta regionale e degli enti societ\u00e0 facenti parte del sistema regionale\u201d; che nella predetta delibera &#8211; ricordati, in premessa, i gravi episodi di terrorismo e l\u2019esigenza conseguente di rafforzare le misure di sicurezza \u2013 si evidenziava come le tradizioni ed i costumi religiosi non potessero rappresentare giustificati motivi di eccezione, ai sensi dell\u2019art. 5 della l. 152\/1975, e si disponeva l\u2019\u201dadozione di misure idonee al rafforzamento del sistema di controllo, identificazione e sicurezza\u201d, vietando \u201cl\u2019uso di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona\u201d presso gli enti individuati dall\u2019art. 1 della l.r. 30\/2006 (tra i quali erano compresi, a titolo di esempio, anche le Aziende Ospedaliere, le ASST ed enti pubblici quali l\u2019Aler); che la delibera aveva demandato alle competenti strutture regionali l\u2019adozione degli atti dirigenziali necessari a dare attuazione a quanto previsto; che, nel gennaio del 2016, all\u2019ingresso di numerosi uffici pubblici ed ospedali della regione Lombardia erano stati affissi cartelli riportanti la scritta \u201cper ragioni di sicurezza \u00e8 vietato l\u2019ingresso con volto coperto\u201d, accompagnati da tre immagini con persone con casco, passamontagna e <em>burqa,<\/em> ciascuno barrato da una crocetta.<\/p>\n<p>Premessi tali elementi di fatto, le associazioni ricorrenti hanno evidenziato: che la regione Lombardia aveva posto a fondamento della direttiva in esame soltanto le esigenze di sicurezza pubblica, riservate alla competenza esclusiva dello Stato, e che, pertanto, sulla materia in esame la regione non aveva alcuna competenza; che non vi era alcuna connessione tra quanto statuito dalla regione e l\u2019art. 85 del R.D. 773\/1931, atteso che nella disposizione in esame vi era un esclusivo riferimento al divieto di comparire \u201cmascherato\u201d in luogo pubblico; che l\u2019art. 5 della l. 152\/1975 vietava l\u2019uso di mezzi atti a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, prevedendo espressamente la clausola generale dell\u2019esistenza di un giustificato motivo; che la delibera regionale, contrariamente rispetto a quanto previsto dal legislatore del 1975, aveva escluso che le tradizioni ed i costumi religiosi potessero costituire giustificati motivi; che il provvedimento adottato dalla regione Lombardia non era rispettoso del principio di proporzionalit\u00e0; che, sebbene non espressamente evocato, la delibera era principalmente rivolta a vietare l\u2019uso di copricapi dettati da motivi religiosi, come il <em>burqa<\/em> ed il <em>niqab<\/em>, simboli che rientravano nell\u2019ambito delle manifestazioni del credo religioso; che la misura adottata non rispettava i limiti di cui all\u2019art. 9 della Cedu; che la delibera oggetto di ricorso realizzava anche una discriminazione diretta per ragioni etniche, atteso che la religione era una parte integrante dell\u2019etnia e che il <em>burqa<\/em> ed il <em>niqab<\/em> erano diffusi prevalentemente in aree geografiche ove vivevano popolazioni appartenenti ad etnie diverse da quelle europee.<\/p>\n<p>Hanno quindi concluso chiedendo: accertare e dichiarare il carattere discriminatorio del comportamento tenuto dalle Regione Lombardia; ordinare alla regione di revocare la delibera e di impartire disposizioni agli enti regionali che avevano affisso i cartelli, affinch\u00e8 ne disponessero la rimozione; ordinare la pubblicazione integrale dell\u2019emanando provvedimento; disporre un piano di rimozione della discriminazione; condannare la Regione Lombardia al pagamento delle spese e compensi del procedimento, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.<\/p>\n<p>Ritualmente citata, la Regione Lombardia si \u00e8 costituita eccependo, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo. Nel merito ha dedotto: che, nella delibera, l\u2019ente locale non aveva posto in essere restrizioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla legislazione nazionale e che, invece, erano stati esplicitati e resi operativi i divieti \u2013 gi\u00e0 imposti a livello nazionale \u2013 nelle singole strutture di interesse; che, per rafforzare le misure di sicurezza e per garantire l\u2019incolumit\u00e0 dei cittadini, era stato previsto che, in determinati luoghi, era necessario sottoporsi all\u2019identificazione e non presentarsi a volto coperto; che l\u2019art.9 della Cedu, richiamato dai ricorrenti, prevedeva restrizioni della libert\u00e0 religiosa in ragione della necessit\u00e0 di garantire la sicurezza pubblica; che non vi era alcuna discriminazione per motivi religiosi, atteso che tutte le persone che accedevano agli uffici ed alle strutture indicate nella delibera dovevano essere identificate; che nessun atto applicativo delle strutture regionali\u00a0 aveva previsto l\u2019adozione dei cartelli contestati.<\/p>\n<p>All\u2019udienza del 18.10.2016 le parti hanno discusso e chiesto termine per note.<\/p>\n<p>Parte ricorrente ha depositato note difensive e, all\u2019udienza del 28.3.2017 \u2013 in seguito all\u2019assegnazione della causa all\u2019odierna decidente \u2013 le parti hanno discusso la causa e il giudice ha riservato la decisione.<\/p>\n<p>1.Preliminarmente, si impone una pronuncia di rigetto dell\u2019eccezione di carenza di giurisdizione del giudice ordinario adito.<\/p>\n<p>Come da tempo chiarito dalla Suprema Corte, infatti, l\u2019indagine sulla sussistenza di un \u201ctrattamento favorevole connesso al fattore vietato\u201d rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, anche quando \u2013 come nel caso di specie &#8211; sia posta in essere mediante l\u2019adozione di atti amministrativi (cfr. Cass. SS.UU. 7186\/2011).<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>Del pari infondata deve ritenersi l\u2019eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva delle associazioni ricorrenti.<\/li>\n<\/ol>\n<p>L&#8217;ultimo comma dell&#8217;art. 5 d.lgs. 215\/03, stabilisce che &#8220;Le associazioni e gli enti inseriti nell&#8217;elenco di cui al comma 1 sono, altres\u00ec, legittimati ad agire ai sensi degli articoli 4 e 4- bis nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione&#8221; con ci\u00f2 prevedendo una legittimazione straordinaria delle associazioni qualora il comportamento discriminatorio sia collettivo e non siano individuabili in via immediata e diretta le vittime della discriminazione.<\/p>\n<p>Nel caso in esame, come risulta dall\u2019elenco prodotto da parte attrice (doc. 7 e 8), le associazioni ricorrenti sono inserite nell\u2019elenco di cui all\u2019art. 5 del d.lgs. 215\/2003 e, non essendo individuabili i soggetti destinatari del divieto contenuto nella delibera e nei cartelli per cui \u00e8 causa, deve ritenersi sussistente la loro legittimazione attiva.<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li>Il ricorso \u00e8 infondato e deve essere rigettato per i motivi che seguono.<\/li>\n<\/ol>\n<p>In via generale, non pare inutile ricordare che la nozione di discriminazione si ricava dalle disposizioni contenute negli art. 43 del D.Lgs. 286\/1998 e 2 del D.Lgs. 215\/2003. La prima disposizione introduce, in attuazione dei precetti costituzionali, una sorta di clausola generale di non discriminazione e definisce discriminatorio qualunque comportamento che \u2013 direttamente od indirettamente &#8211; abbia lo scopo o l&#8217;effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l&#8217;esercizio, in condizioni di parit\u00e0, dei diritti umani e delle libert\u00e0 fondamentali in campo politico economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica. L\u2019art. 2 del D.Lgs. 215\/2003 definisce, poi, la nozione di discriminazione, stabilendo che \u201cai fini del presente decreto, per principio di parit\u00e0 di trattamento si intende l\u2019assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell\u2019origine etnica\u201d (facendo salva, al secondo comma, la pi\u00f9 ampia nozione di discriminazione per nazionalit\u00e0, prevista dal citato D.Lgs. 286\/1998).<\/p>\n<p>La definizione di discriminazione (artt. 43 del D.Lgs. 286\/1998 e art. 2 del D.Lgs. 215\/2003) &#8211; nella parte in cui si definisce discriminatorio quel comportamento che, direttamente o indirettamente, abbia l\u2019effetto (solo l\u2019effetto e quindi non anche lo scopo) di vulnerare (distruggendolo o compromettendolo)\u00a0 il godimento, in condizioni di parit\u00e0, dei diritti umani &#8211; porta a ritenere che l\u2019imputazione della responsabilit\u00e0 non possa essere ancorata soltanto al tradizionale criterio della colpa (in questo senso \u00e8 orientata la giurisprudenza comunitaria e, in particolare, la sentenza della Corte di Giustizia 8.11.1990, <em>Dekker c. StichtingVormingscentrumvoor Jong Volwas-senen Plus<\/em>, causa C-177\/88, in Racc., 1990, p. 3941 e la giurisprudenza nazionale in tema di comportamento antisindacale: Cass. Civ. sez. lav. 26.2.2004 n. 3917 <em>ex<\/em> <em>aliis<\/em>). Secondo la disposizione legislativa, infatti, costituisce condotta discriminatoria anche quella che, pur senza essere animata da uno \u201cscopo\u201d di discriminazione, produca comunque un &#8220;effetto&#8221; di ingiustificata pretermissione per motivi razziali, etnici ecc.<\/p>\n<p>In particolare, per quel che rileva nel presente procedimento, l\u2019art. 43 del D.Lgs. 286\/1998 dispone che: \u201cai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l&#8217;ascendenza o l&#8217;origine nazionale o etnica, <em>le convinzioni e le pratiche religiose<\/em>, e che abbia lo scopo o l&#8217;effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l&#8217;esercizio, in condizioni di parit\u00e0, dei diritti umani e delle libert\u00e0 fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica\u201d.<\/p>\n<p>Quanto alla prova della discriminazione, l\u2019art. 28 del D.Lgs. 150\/2001\u2013 che, per disposizione dell\u2019art. 8 <em>sexies<\/em> del d.l. n. 59\/2008 contenente disposizioni urgenti per l\u2019attuazione degli obblighi comunitari, ha introdotto un\u2019agevolazione probatoria pi\u00f9 significativa di quella originariamente contenuta nel comma 9 dell\u2019art. 44 del D.Lgs. 286\/1998, che\u00a0 consentiva solo la possibilit\u00e0 per l&#8217;istante di offrire elementi presuntivi anche di natura statistica &#8211; prevede un\u2019evidente \u201calleggerimento\u201d (cos\u00ec, Cass. Sez. lav. 5.6.2013 n. 14206) del relativo onere.<\/p>\n<p>Chi chiede tutela deve offrire elementi idonei a far dedurre l\u2019esistenza della condotta vietata dalla norma, mentre la parte convenuta ha l\u2019onere di dimostrare non soltanto il fatto posto a base dell\u2019eventuale eccezione, ma, in positivo, tutte le circostanze idonee a giustificare il trattamento differenziato o ad escludere l\u2019esistenza stessa di una differenziazione di trattamento (in tal senso Tribunale di Roma, Sez. III lavoro, ord. 21.6.2012).<\/p>\n<p>Orbene, nel caso in esame le associazioni ricorrenti deducono la sussistenza di una discriminazione diretta nella delibera della regione Lombardia n. X\/4553, approvata il 10.12.2015, e nei cartelli apposti, dal gennaio 2016, in numerosi uffici ed ospedali presenti nella regione.<\/p>\n<p>Con riferimento alla delibera, si osserva quanto segue.<\/p>\n<p>L\u2019atto amministrativo in esame si fonda sulle seguenti premesse: \u201ci gravi episodi di terrorismo verificatosi lo scorso 13 novembre a Parigi, che hanno acutizzato lo stato di tensione con il quale i Paesi Occidentali gi\u00e0 convivono da numerosi anni, hanno inevitabilmente indotto gli stessi Paesi a rafforzare ulteriormente le misure di sicurezza, per quanto riguarda, in particolare, i presidi strategici, al fine di garantire\u00a0 il pi\u00f9 possibile l\u2019incolumit\u00e0 dei cittadini\u201d; l\u2019esigenza di rafforzare gli standard di sicurezza nelle strutture pubbliche regionali \u201c\u00e8 stata raccolta da un\u2019interrogazione consiliare che ha posto l\u2019accento sulla necessit\u00f2 di assicurare massima efficacia ai controlli, prevedendo\u2026.l\u2019attuazione di misure idonee a precludere la possibilit\u00e0, per chi accede e permane all\u2019interno degli edifici in questione, di occultare\u2026i propri connotati fisici e di celare la propria identit\u00e0\u201d (interrogazione avente ad oggetto il \u201cdivieto di <em>burqa<\/em> e <em>niqab<\/em> negli edifici\u201d).<\/p>\n<p>Nella delibera in esame si legge, inoltre, che \u201cle tradizioni o i costumi religiosi\u2026.non possono rappresentare giustificati motivi di eccezione ai sensi dell\u2019art. 5 della legge 152\/1975 rispetto alle esigenze di sicurezza all\u2019Interno delle strutture regionali\u201d.<\/p>\n<p>Sulla base delle dette esigenze, la Giunta \u201cin attuazione dell\u2019art 85 del R.D. 773\/1931 e dell\u2019art. 5 della l. 152\/1975 e del regolamento regionale 8 agosto 2002 n. 6\u201d ha disposto \u201cl\u2019adozione di misure idonee al rafforzamento del sistema di controllo, di identificazione e di sicurezza\u201d che vieta \u201cl\u2019uso di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona\u201d presso gli enti individuati dall\u2019art. 1 della l. r. 30\/2006.<\/p>\n<p>Occorre pertanto valutare se, dalla disposizione che vieta l\u2019uso di mezzi atti a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona \u2013 e dunque se in un divieto che riguarda tutti coloro che entrano in un determinato luogo pubblico occultando i propri connotati fisici o rendendo pi\u00f9 difficoltoso il proprio riconoscimento -, emerga un trattamento meno favorevole di un gruppo sociale qualificato per l\u2019appartenenza ad un determinato credo religioso.<\/p>\n<p>E\u2019 necessario premettere che l\u2019art. 9 della Cedu e l\u2019art. 10 della Carta dei diritti fondamentali attribuiscono alla nozione di \u201creligione\u201d un\u2019estensione molto ampia<em>,<\/em> che comprende sia il <em>forum internum<\/em>\u00a0 &#8211; ossia la libert\u00e0 interiore di religione, alla quale \u00e8 accordata una tutela espressa in modo assoluto, in quanto pietra angolare del pluralismo religioso e culturale (cfr. CEDU, <em>Kokkinakis v. Greece<\/em>, sent. 25 maggio 1993; CEDU, <em>Buscarini and Others v. San Marino<\/em>, ric. n. 24645\/94; CEDU, G.C., <em>Leyla Sahin c. Turchia <\/em>, sent. 10 novembre 2005 ric. n. 44774\/98) &#8211; , sia il <em>forum externum<\/em>, ossia la manifestazione pubblica della fede religiosa, al quale la Convenzione garantisce una tutela relativa (cfr. CEDU, <em>Drogu v. Francia <\/em>ric. n. 27058\/05 del 2008; <em>Kervanci v. Francia<\/em>, ric n. 31645\/04 del 2008. Sulla nozione di religione, cfr. anche Corte Giust. UE, Grande Sezione, sentenza 14 marzo 2017, causa C-157\/15).<\/p>\n<p>Deve pertanto ritenersi che \u2013 a prescindere dall\u2019interpretazione del dettato del Corano in merito all\u2019obbligatoriet\u00e0 o meno del velo \u2013 la scelta di indossare il velo, nelle diverse forme dello stesso, rientri nell\u2019ambito della manifestazione del credo religioso e costituisca, altres\u00ec un comportamento che attiene alla <em>vita privata <\/em>della persona e quindi meritevole di tutela ex articolo 8 della Cedu (cfr. Corte Europea dei diritti dell\u2019Uomo S.A.S vs France, 1.7.2014).<\/p>\n<p>Tanto premesso, occorre esaminare <em>funditus<\/em> il contenuto della delibera in esame.<\/p>\n<p>In primo luogo, con riferimento alle censure relative alla violazione dell\u2019art. 117, comma 2 della Cost., basti osservare come la Giunta della regione Lombardia \u2013 in attuazione delle disposizioni legislative statali contenute nella l. 152 del 1975 \u2013 ha previsto esclusivamente l\u2019adozione di misure idonee a rafforzare il sistema di controllo, identificazione e sicurezza in determinati luoghi pubblici. L\u2019art. 5 della l. 153\/1975, infatti, espressamente richiamato nella delibera impugnata, vieta l\u2019\u201duso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico senza giustificato motivo\u201d.<\/p>\n<p>Si rileva, invece, come sia del tutto inconferente il riferimento al divieto di comparire mascherato in luogo pubblico, di cui all\u2019art. 85 del R.D. n. 773\/1931,\u00a0 in quanto \u00e8 evidente che il burqa non costituisce una maschera, ma un tradizionale capo di abbigliamento femminile di alcune popolazioni, utilizzato come manifestazione del proprio credo religioso (cfr. Consiglio di Stato 3076\/2008).<\/p>\n<p>Con la delibera per cui \u00e8 causa, la giunta regionale ha disposto il divieto di accesso per tutti coloro che indossino caschi protettivi o altri mezzi atti a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona. Si deve pertanto ritenere che detta disposizione tratti, in modo identico, tutti coloro che accedono a determinati uffici pubblici, imponendo loro, in modo generale ed indiscriminato, allo scopo di tutelare esigenze di pubblica sicurezza, di accedere ai detti luoghi con il capo scoperto.<\/p>\n<p>Occorre poi verificare se il predetto obbligo, apparentemente neutro, comporti, di fatto, un particolare svantaggio per le persone che aderiscono ad una determinata religione.\u00a0 E, una volta verificato tale elemento, occorre poi verificare se tale svantaggio sia oggettivamente giustificato da una finalit\u00e0 legittima e se i mezzi impiegati siano appropriati e necessari.<\/p>\n<p>Ad avviso di questo giudice, il divieto di accesso presso uffici ed enti pubblici \u2013 quali, ad esempio, ASL ed ospedali \u2013 a viso coperto comporta, in fatto, uno svantaggio per le donne che, per ragioni di tradizione e per professare il proprio credo religioso, indossano il velo, prevalentemente nelle forme del <em>burqa<\/em> (velo che copre interamente il volto della donna, con una griglia all\u2019altezza degli occhi) e del <em>niqab<\/em> (velo che copre tutto il volto, lasciando scoperti solo gli occhi).<\/p>\n<p>Ci\u00f2 posto, si osserva come il predetto svantaggio appaia oggettivamente giustificato da una finalit\u00e0 legittima, costituita dalla necessit\u00e0 di garantire l\u2019identificazione ed il controllo al fine di pubblica sicurezza. Nella delibera impugnata, infatti, \u00e8 stato previsto un divieto, specifico, di accesso e di permanenza, all\u2019interno di enti e societ\u00e0 del Sistema Regionale (espressamente individuati), che appare giustificato e ragionevole alla luce dell\u2019esigenza di identificare coloro che accedono ai detti enti \u2013 identificazione che, in caso di donne che indossano il velo che copre interamente il volto, sarebbe del tutto preclusa. Si tratta, infatti, di luoghi pubblici \u2013 quali, a titolo di esempio, le Aziende lombarde per l\u2019edilizia residenziale, l\u2019Agenzia regionale per la protezione dell\u2019ambiente, le Aziende ospedaliere, le Aziende sociosanitarie territoriali \u2013 nei quali, in ragione dell\u2019elevato numero di persone che quotidianamente vi accedono per richiedere ed usufruire dei servizi prestati dai predetti enti pubblici (fatto notorio, valutato ex art. 115 c.p.c.), appare del tutto ragionevole e giustificato consentire la possibilit\u00e0 di identificare i predetti fruitori di servizi.<\/p>\n<p>Le misure indicate dalla regione \u2013 peraltro in modo del tutto generico, con un rinvio per l\u2019adozione degli atti dirigenziali necessari alle competenti strutture regionali \u2013 appaiono, altres\u00ec, appropriate\u00a0 e necessarie. Il divieto di indossare qualsiasi mezzo che renda difficoltoso il riconoscimento della persona \u2013 qualsiasi mezzo e, dunque, lo si ribadisce, non solo il velo, integrale o meno \u2013 interessa, esclusivamente, le persone che accedono e permangono all\u2019interno di determinati luoghi pubblici e per il tempo strettamente necessario alla permanenza in detti luoghi.<\/p>\n<p>Il capo di abbigliamento per cui \u00e8 causa non \u00e8 interpretato come segno di una qualche appartenenza confessionale, ma nella sua oggettivit\u00e0 \u2013 come risulta dal fatto che, nella delibera, il divieto non riguarda il velo, ma \u201cl\u2019uso di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona\u201d \u2013 in grado di impedire, come ogni altro indumento, l\u2019identificazione delle persone e dunque di pregiudicare la sicurezza pubblica.<\/p>\n<p>Deve pertanto ritenersi che quanto previsto dalla regione resistente sia strettamente necessario per il conseguimento delle finalit\u00e0 perseguite.<\/p>\n<p>Con riferimento alle censure svolte da parte ricorrente \u2013 e, in particolare alla necessit\u00e0 di valutare la sussistenza dei limiti di cui all\u2019art. 9 secondo comma della Cedu ed alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell\u2019uomo &#8211; si osserva quanto segue.<\/p>\n<p>L\u2019art. 9, comma 2, della Cedu prevede che \u201cla libert\u00e0 di manifestare la propria religione o il proprio credo non pu\u00f2 essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono misure necessarie, in una societ\u00e0 democratica, per la <em>pubblica sicurezza<\/em>, la protezione dell&#8217;ordine, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libert\u00e0 altrui\u201d.<\/p>\n<p>La \u00abpubblica sicurezza\u00bb, pertanto, \u00e8 uno dei limiti che la Convenzione prevede per l\u2019esercizio dei diritti enunciati negli articoli 8e 9.<\/p>\n<p>Come evidenziato poco sopra, l\u2019esigenza di garantire la pubblica sicurezza \u2013 come ragione che giustifica, per il tempo necessario e nei luoghi specificamente individuati, il divieto di presentarsi con indosso mezzi che rendono difficoltoso il riconoscimento, e dunque anche con il velo che copre interamente il volto, lasciando scoperti solo gli occhi &#8211; \u00e8 prevista dal legislatore nazionale (nell\u2019art. 5 della l. 152\/1975) ed attuata, con disposizioni di dettaglio, dalla delibera in oggetto, nel rispetto della riserva di legge.<\/p>\n<p>La delibera in esame, inoltre, non pone un divieto generalizzato di indossare capi di abbigliamento che coprono il volto, ma si limita a prevedere che in luoghi pubblici \u2013 specificamente individuati \u2013 e per il limitato tempo di permanenza in detti luoghi, vengano indossati capi che impediscano l\u2019identificazione delle persone che ai detti luoghi hanno accesso.<\/p>\n<p>Lo specifico divieto previsto nella delibera della giunta della regione Lombardia appare, pertanto, del tutto coerente con quanto affermato dalla Corte Edu (cfr. caso\u00a0 <em>El Morsli v. Francia<\/em>, ric. n. 15585\/06 del 2008;\u00a0 caso <em>Phull v. Francia <\/em>del 2005, in cui la rimozione del turbante o del velo \u00e8 stata ritenuta legittima per permettere i controlli di sicurezza nei consolati e negli aeroporti; nel caso <em>Mann Singh v. Francia <\/em>ric. 24479\/07 del 2008, la rimozione del turbante rispondeva ad esigenze di sicurezza, per permettere l\u2019identificazione fotografica sulla patente di guida). Pi\u00f9 di recente, nella sentenza S.A.S. <em>vs. France<\/em> del 1\u00b0 luglio 2014, i giudici di Strasburgo, nel decidere sulla legge francese dell\u201911 ottobre 2010 n. 1192 \u2013 ai sensi della quale \u00abnessuno pu\u00f2 indossare negli spazi pubblici capi di abbigliamento che nascondono il volto\u00bb &#8211; hanno affermato che un divieto generalizzato di indossare capi di abbigliamento che coprono il volto costituisce una misura <em>sproporzionata <\/em>rispetto al principio da tutelare. Nella medesima pronuncia hanno poi chiarito che la necessit\u00e0 di garantire la \u00abpubblica sicurezza \u00bb pu\u00f2 infatti consentire la compressione dei diritti garantiti dagli articoli 8 e 9 solo quando ci sia effettivamente un rischio per la incolumit\u00e0 dei cittadini, e dunque soltanto in quei luoghi dove \u00e8 effettivamente necessario, ai fini della \u00abpubblica sicurezza\u00bb, verificare l\u2019identit\u00e0 di coloro che li occupano.<\/p>\n<p>Tanto premesso, deve osservarsi come, nel caso in esame, l\u2019individuazione degli specifici luoghi pubblici (fondata sulla implicita distinzione delle tipologie di luogo pubblico) e la previsione di un divieto di accedere con mezzi che impediscano l\u2019identificazione solo per il tempo legato alla permanenza nei detti spazi costituiscano elementi che consentono di ritenere che il divieto\u00a0 &#8211; e dunque il sacrificio dei diritti di cui agli artt. 8 e 9 della Cedu &#8211; , sia <em>ragionevole<\/em> e <em>proporzionato<\/em> rispetto al valore invocato dal legislatore &#8211; la pubblica sicurezza -, che risulta concretamente minacciata dall\u2019impossibilit\u00e0 di identificare (senza attendere procedure di identificazione che richiedono la collaborazione di tutte le persone che entrano a volto scoperto) le numerose persone che fanno ingresso nei luoghi pubblici individuati.<\/p>\n<p>Con riferimento ai cartelli &#8211; riportanti la scritta \u201cper ragioni di sicurezza \u00e8 vietato l\u2019ingresso con volto coperto\u201d, accompagnati da tre immagini con persone con casco, passamontagna e <em>burqa<\/em>, ciascuno barrato da una crocetta \u2013 si osserva quanto segue.<\/p>\n<p>In primo luogo si osserva che, come risulta dalle fotografie depositate dalla difesa di parte ricorrente (cfr. doc. 14, 15 e 16), i cartelli in esame \u2013 sui quali compare la denominazione \u201cRegione Lombardia\u201d nonch\u00e9 il logo della stessa &#8211; sono senza dubbio riferibili alla delibera oggetto di causa e ne costituiscono attuazione.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 posto, deve ritenersi che le medesime considerazioni svolte in riferimento alla delibera impugnata consentano di affermare che i cartelli affissi nelle strutture ospedaliere della regione Lombardia non determinano alcuna discriminazione diretta o indiretta.<\/p>\n<p>Si tratta, infatti, della previsione di un divieto di ingresso in strutture sanitarie con il volto coperto e della raffigurazione di tre ipotesi di volto coperto (il velo, il passamontagna ed il casco protettivo). Le esigenze di pubblica sicurezza, poco sopra ricordate, sono anche nel caso in esame, ritenute necessarie e proporzionate a garantire il predetto valore.<\/p>\n<p>In conclusione, si impone una pronuncia di rigetto del ricorso.<\/p>\n<p>Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">P.Q.M.<\/p>\n<p>Visti gli artt. 43 e 44 D.L.vo 286\/98, nonch\u00e9\u00a0\u00a0 2 e 4 D.L.vo 215\/03:<\/p>\n<ul>\n<li>rigetta il ricorso;<\/li>\n<li>condanna l\u2019ASGI \u2013 Associazione degli Studi Giuridici sull\u2019Immigrazione -, l\u2019APN Avvocati per Niente Onlus, la Fondazione Guido Piccini per i Diritti dell\u2019Uomo Onlus e il NAGA &#8211; Associazione Volontaria di Assistenza Socio-sanitaria e per i diritti dei cittadini stranieri, rom e sinti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore della Regione Lombardia che liquida in complessivi euro 2.430,00, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO PRIMA CIVILE Nella causa civile iscritta al n. r.g. &#8230;.\/2016 promossa da: ASGI \u2013 Associazioni degli<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":938,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[63,5],"tags":[58],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Divieto di indossare burqa e niqab in uffici pubblici da parte di una delibera della regione Lombardia<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"divieto di accesso in uffici pubblici indossando il burqa o il niqab costituisce uno svantaggio giustificato da una finalit\u00e0 legittima, costituita dalla necessit\u00e0 di garantire l\u2019identificazione ed il controllo al fine di pubblica sicurezza\" \/>\n<link rel=\"canonical\" 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