{"id":972,"date":"2017-10-09T16:34:26","date_gmt":"2017-10-09T14:34:26","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=972"},"modified":"2017-10-09T16:37:25","modified_gmt":"2017-10-09T14:37:25","slug":"972","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2017\/10\/09\/972\/","title":{"rendered":"Discriminazione per et\u00e0, Sentenza della Corte di Giustizia dell\u2019Unione Europea (Prima Sezione) 19 luglio 2017"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">19 luglio 2017 (*)<\/p>\n<p>\u00abRinvio pregiudiziale \u2013 Politica sociale \u2013 Direttiva 2000\/78\/CE \u2013 Parit\u00e0 di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro \u2013 Articolo 2, paragrafo 1 \u2013 Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) \u2013 Articolo 6, paragrafo 1 \u2013 Discriminazione fondata sull\u2019et\u00e0 \u2013 Contratto di lavoro intermittente che pu\u00f2 essere concluso con soggetti con meno di 25 anni di et\u00e0 \u2013 Cessazione automatica del contratto di lavoro quando il lavoratore compie 25 anni\u00bb<\/p>\n<p>Nella causa C-143\/16,<\/p>\n<p>avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell\u2019articolo 267 TFUE, dalla Corte suprema di cassazione (Italia), con ordinanza del 15 dicembre 2015, pervenuta in cancelleria il 9 marzo 2016, nel procedimento<\/p>\n<p>A &amp; F Italia Srl<\/p>\n<p>contro<\/p>\n<p>A B,<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">LA CORTE (Prima Sezione),<\/p>\n<p>composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di Sezione, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev (relatore), C.G. Fernlund e S. Rodin, giudici,<\/p>\n<p>avvocato generale: M. Bobek<\/p>\n<p>cancelliere: R. Schiano, amministratore<\/p>\n<p>vista la fase scritta del procedimento e in seguito all\u2019udienza del 12 gennaio 2017,<\/p>\n<p>considerate le osservazioni presentate:<\/p>\n<p>\u2013 per la A &amp; F Italia Srl, da G. Di Garbo, G. Brocchieri, G. Iorio Fiorelli ed E. Ceracchi, avvocati;<\/p>\n<p>\u2013 per A B, da A. Guariso, avvocato;<\/p>\n<p>\u2013 per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualit\u00e0 di agente, assistita da G. De Socio, avvocato dello Stato;<\/p>\n<p>\u2013 per la Commissione europea, da D. Martin e G. Gattinara, in qualit\u00e0 di agenti,<\/p>\n<p>sentite le conclusioni dell\u2019avvocato generale, presentate all\u2019udienza del 23 marzo 2017,<\/p>\n<p>ha pronunciato la seguente<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Sentenza<\/strong><\/p>\n<p>\u00a01 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull\u2019interpretazione dell\u2019articolo 2, paragrafo 1, dell\u2019articolo 2, paragrafo 2, lettera a), e dell\u2019articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000\/78\/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parit\u00e0 di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16), nonch\u00e9 dell\u2019articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell\u2019Unione europea (in prosieguo: la \u00abCarta\u00bb).<\/p>\n<p>2 Tale domanda \u00e8 stata proposta nell\u2019ambito di una controversia tra la A &amp; F Italia Srl (in prosieguo: la \u00abA\u00bb) ed il sig. A B in merito alla risoluzione del contratto di lavoro intermittente di quest\u2019ultimo, avvenuta in base al solo motivo che il convenuto aveva compiuto 25 anni.<\/p>\n<p><strong>Contesto normativo <\/strong><\/p>\n<p><strong>Diritto dell\u2019Unione<\/strong><\/p>\n<p>3 Ai sensi del suo articolo 1, la direttiva 2000\/78 \u00abmira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l\u2019et\u00e0 o le tendenze sessuali, per quanto concerne l\u2019occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parit\u00e0 di trattamento\u00bb.<\/p>\n<p>4 L\u2019articolo 2 della direttiva cos\u00ec recita:<\/p>\n<p>\u00ab1. Ai fini della presente direttiva, per \u201cprincipio della parit\u00e0 di trattamento\u201d si intende l\u2019assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all\u2019articolo 1.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>Ai fini del paragrafo 1:<\/li>\n<li>a) sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all\u2019articolo 1, una persona \u00e8 trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un\u2019altra in una situazione analoga;<\/li>\n<\/ol>\n<p>(&#8230;)\u00bb.<\/p>\n<p>5 L\u2019articolo 6, paragrafo 1, della direttiva \u00e8 cos\u00ec formulato:<\/p>\n<p>\u00ab1. Fatto salvo l\u2019articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparit\u00e0 di trattamento in ragione dell\u2019et\u00e0 non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell\u2019ambito del diritto nazionale, da una finalit\u00e0 legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalit\u00e0 siano appropriati e necessari.<\/p>\n<p>Tali disparit\u00e0 di trattamento possono comprendere in particolare:<\/p>\n<ol>\n<li>a) la definizione di condizioni speciali di accesso all\u2019occupazione e alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, onde favorire l\u2019inserimento professionale o assicurare la protezione degli stessi;<\/li>\n<li>b) la fissazione di condizioni minime di et\u00e0, di esperienza professionale o di anzianit\u00e0 di lavoro per l\u2019accesso all\u2019occupazione o a taluni vantaggi connessi all\u2019occupazione;<\/li>\n<\/ol>\n<p>(&#8230;)\u00bb.<\/p>\n<p><strong>Diritto italiano <\/strong><\/p>\n<p>6 L\u2019articolo 34 del decreto legislativo del 10 settembre 2003, n. 276 \u2013 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 (GURI n. 235 del 9 ottobre 2003 \u2013 Supplemento ordinario n. 159; in prosieguo: il \u00abdecreto legislativo n. 276\/2003\u00bb),<\/p>\n<p>nella versione vigente alla data della conclusione del contratto tra la A e il sig. B, ossia il 14 dicembre 2010, cos\u00ec disponeva:<\/p>\n<p>\u00ab1. Il contratto di lavoro intermittente pu\u00f2 essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente pi\u00f9 rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero per periodi predeterminati nell\u2019arco della settimana, del mese o dell\u2019anno ai sensi dell\u2019articolo 37.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>Il contratto di lavoro intermittente pu\u00f2 in ogni caso essere concluso con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di venticinque anni di et\u00e0 ovvero da lavoratori con pi\u00f9 di quarantacinque anni di et\u00e0, anche pensionati.<\/li>\n<\/ol>\n<p>(&#8230;)\u00bb.<\/p>\n<p>7 L\u2019articolo 34, paragrafo 2, del decreto legislativo n. 276\/2003, nella versione vigente al momento del licenziamento del sig. B, cos\u00ec disponeva:<\/p>\n<p>\u00abIl contratto di lavoro intermittente pu\u00f2 in ogni caso essere concluso con soggetti con pi\u00f9 di cinquantacinque anni di et\u00e0 e con soggetti con meno di ventiquattro anni di et\u00e0, fermo restando in tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di et\u00e0\u00bb.<\/p>\n<p>8 L\u2019articolo 34 del decreto legislativo n. 276\/2003 \u00e8 stato abrogato dal decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 81 (GURI n. 144 del 24 giugno 2015 \u2013 Supplemento ordinario n. 34). Le sue disposizioni sono state tuttavia sostanzialmente riprese all\u2019articolo 13 del decreto legislativo da ultimo citato, ai sensi del quale:<\/p>\n<p>\u00ab1. Il contratto di lavoro intermittente \u00e8 il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne pu\u00f2 utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilit\u00e0 di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell\u2019arco della settimana, del mese o dell\u2019anno. In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>Il contratto di lavoro intermittente pu\u00f2 in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di et\u00e0, purch\u00e9 le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con pi\u00f9 di 55 anni.<\/li>\n<li>In ogni caso, con l\u2019eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente \u00e8 ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell\u2019arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.<\/li>\n<li>Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilit\u00e0 a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta l\u2019indennit\u00e0 di disponibilit\u00e0 di cui all\u2019articolo 16.<\/li>\n<li>Le disposizioni della presente sezione non trovano applicazione ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni\u00bb.<\/li>\n<\/ol>\n<p>9 L\u2019articolo 38 del decreto legislativo n. 276\/2003 prevede quanto segue:<\/p>\n<p>\u00ab1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parit\u00e0 di mansioni svolte.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente \u00e8 riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l\u2019importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonch\u00e9 delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternit\u00e0, congedi parentali.<\/li>\n<\/ol>\n<p>(&#8230;)\u00bb.<\/p>\n<p><strong>Procedimento principale e questione pregiudiziale <\/strong><\/p>\n<p>10 Il sig. B ha lavorato presso la A a far data dal 14 dicembre 2010 sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato, convertito in contratto a tempo indeterminato il 1\u00b0 gennaio 2012, con mansioni di magazziniere notturno. A termini del contratto, l\u2019interessato doveva, senza carattere di continuit\u00e0, ad ogni richiesta in tal senso dell\u2019azienda, \u00abgarantire l\u2019assistenza ai clienti e operare i registratori di cassa\u00bb.<\/p>\n<p>11 Nel corso del rapporto, per i primi mesi di servizio il sig. B ha svolto tra i quattro e i cinque turni settimanali di lavoro notturno, e poi, dal 2011, tre o quattro turni settimanali. I turni venivano assegnati a tutto il personale mediante un prospetto quindicinale. Avendo constatato che il suo nome non figurava pi\u00f9 nel prospetto successivo a quello che terminava il 16 luglio 2012, e non avendo pi\u00f9 ricevuto nuove chiamate al lavoro, il sig. B si \u00e8 rivolto all\u2019Ufficio risorse umane della A. Con email del 30 luglio 2012 il responsabile di detto ufficio gli ha comunicato che il suo rapporto di lavoro con la A era terminato il 26 luglio 2012, data che corrispondeva al giorno del suo 25\u00b0 compleanno, \u00aba causa del venir meno [in tale data] del requisito soggettivo dell\u2019et\u00e0\u00bb.<\/p>\n<p>12 Il sig. B ha depositato ricorso presso il Tribunale di Milano (Italia) chiedendo fosse accertata l\u2019illegittimit\u00e0, per discriminazione in ragione dell\u2019et\u00e0, del suo contratto di lavoro intermittente a tempo determinato nonch\u00e9 del suo licenziamento. Avendo il Tribunale di Milano dichiarato improponibile detto ricorso, l\u2019interessato ha proposto appello dinanzi alla Corte d\u2019appello di Milano (Italia), la quale, con sentenza del 3 luglio 2014, ha accertato l\u2019esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e ha condannato la A a riammettere l\u2019interessato nel posto di lavoro e a pagargli il risarcimento del danno.<\/p>\n<p>13 La A ha proposto un ricorso per cassazione avverso detta sentenza dinanzi alla Corte suprema di Cassazione (Italia). Il sig. B ha proposto a sua volta un ricorso incidentale.<\/p>\n<p>14 Il giudice del rinvio s\u2019interroga circa la compatibilit\u00e0 dell\u2019articolo 34, paragrafo 2, del decreto legislativo n. 276\/2003, nelle versioni applicabili al procedimento principale, con la direttiva n. 2000\/78 nonch\u00e9 con il principio di non discriminazione in base all\u2019et\u00e0. In particolare, rileva che tale disposizione non pare contenere un\u2019esplicita ragione rilevante ai sensi dell\u2019articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva.<\/p>\n<p>15 In tali circostanze, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:<\/p>\n<p>\u00abSe la normativa nazionale di cui all\u2019articolo 34 del [decreto legislativo n. 276\/2003], secondo la quale il contratto di lavoro intermittente pu\u00f2 in ogni caso essere concluso con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di venticinque anni di et\u00e0, sia contraria al principio di non discriminazione in base all\u2019et\u00e0, di cui alla direttiva 2000\/78 e alla [Carta] (articolo 21, paragrafo 1)\u00bb.<\/p>\n<p><strong>Sulla questione pregiudiziale<\/strong><\/p>\n<p>16 Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l\u2019articolo 21 della Carta nonch\u00e9 l\u2019articolo 2, paragrafo 1, l\u2019articolo 2, paragrafo 2, lettera a), e l\u2019articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000\/78, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una disposizione, quale quella di cui al procedimento principale, che autorizza un datore di lavoro a concludere un contratto di lavoro intermittente con un lavoratore che abbia meno di 25 anni, qualunque sia la natura delle prestazioni da eseguire, e a licenziare detto lavoratore al compimento del venticinquesimo anno.<\/p>\n<p>17 A titolo preliminare, occorre ricordare che, quando adottano misure rientranti nell\u2019ambito di applicazione della direttiva 2000\/78, nella quale trova espressione concreta, in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, il principio di non discriminazione fondata sull\u2019et\u00e0, ora sancito dall\u2019articolo 21 della Carta, gli Stati membri e le parti sociali devono agire nel rispetto di tale direttiva (sentenze del 13 settembre 2011, Prigge e a., C-447\/09, EU:C:2011:573, punto 48; dell\u201911 novembre 2014, Schmitzer, C-530\/13, EU:C:2014:2359, punto 23, nonch\u00e9 del 21 dicembre 2016, Bowman, C-539\/15, EU:C:2016:977, punto 19).<\/p>\n<p>18 Occorre pertanto, in primo luogo, verificare se una disposizione quale quella oggetto del procedimento principale comporti una disparit\u00e0 di trattamento basata sull\u2019et\u00e0, ai sensi dell\u2019articolo 2 della direttiva 2000\/78. Al riguardo va rammentato che, ai fini di tale disposizione, per \u00abprincipio della parit\u00e0 di trattamento\u00bb si intende l\u2019assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all\u2019articolo 1 della medesima direttiva. L\u2019articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000\/78 precisa che, ai fini dell\u2019applicazione dell\u2019articolo 2, paragrafo 1, della stessa, sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all\u2019articolo 1 della direttiva, una persona \u00e8 trattata in modo meno favorevole di un\u2019altra in una situazione analoga.<\/p>\n<p>19 Per quanto concerne innanzitutto la questione, sollevata dalla Commissione europea, se il sig. B possa essere qualificato come \u00ablavoratore\u00bb ai sensi dell\u2019articolo 45 TFUE, va ricordato che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, tale nozione ha portata autonoma e non dev\u2019essere interpretata restrittivamente. Pertanto, deve essere qualificata come \u00ablavoratore\u00bb ogni persona che svolga attivit\u00e0 reali ed effettive, restando escluse quelle attivit\u00e0 talmente ridotte da risultare puramente marginali e accessorie. La caratteristica del rapporto di lavoro \u00e8, secondo tale giurisprudenza, la circostanza che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un\u2019altra e sotto la direzione di quest\u2019ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceva una retribuzione (sentenze del 3 luglio 1986, Lawrie-Blum, 66\/85, EU:C:1986:284, punti 16 e 17; del 23 marzo 2004, Collins, C-138\/02, EU:C:2004:172, punto 26, nonch\u00e9 del 3 maggio 2012, Neidel, C-337\/10, EU:C:2012:263, punto 23).<\/p>\n<p>20 La valutazione globale del rapporto di lavoro del sig. B implica che siano presi in considerazione elementi relativi non solo alla durata del lavoro e al livello della retribuzione, ma anche all\u2019eventuale diritto a ferie retribuite, alla continuit\u00e0 della retribuzione in caso di malattia, all\u2019applicabilit\u00e0 al contratto di lavoro di un contratto collettivo, al versamento di contributi e, nel caso, alla natura di questi ultimi (v., in tal senso, sentenza del 4 febbraio 2010, Genc, C-14\/09, EU:C:2010:57, punto 27).<\/p>\n<p>21 A tal proposito va ricordato che il sig. B \u00e8 stato assunto il 14 dicembre 2010 con contratto di lavoro intermittente a tempo determinato per svolgere, a ogni richiesta in tal senso della A, mansioni di magazziniere notturno. Come risulta dal fascicolo in possesso della Corte, per i primi mesi di servizio egli ha svolto tra i quattro e i cinque turni settimanali di lavoro notturno e poi, dal 2011, tre o quattro turni settimanali. Inoltre, in sede di udienza dinanzi alla Corte, il sig. B ha precisato di essersi trovato nella stessa situazione di altri 400 dipendenti della A, il cui rapporto era disciplinato da contratti collettivi.<\/p>\n<p>22 Si deve pertanto constatare che, tenuto conto delle condizioni in cui \u00e8 stata esercitata, la cui esattezza spetta al giudice del rinvio verificare, non si pu\u00f2 ritenere che l\u2019attivit\u00e0 del sig. B siastata puramente marginale e accessoria, ai sensi della giurisprudenza richiamata al punto 19 della presente sentenza.<\/p>\n<p>23 \u00c8 dunque verosimile che il contratto di lavoro del sig. B sia tale da consentirgli di avvalersi della qualit\u00e0 di \u00ablavoratore\u00bb ai sensi dell\u2019articolo 45 TFUE. Spetta al giudice del rinvio, che \u00e8 l\u2019unico ad avere una conoscenza approfondita e diretta della controversia di cui al procedimento principale, valutare se si versi in tale ipotesi.<\/p>\n<p>24 Si deve poi esaminare se il sig. B possa sostenere di essere stato oggetto di una disparit\u00e0 di trattamento fondata sull\u2019et\u00e0.<\/p>\n<p>25 Per quanto concerne la comparabilit\u00e0 delle situazioni, si deve precisare che, da un lato, non \u00e8 necessario che le situazioni siano identiche, ma soltanto che siano comparabili e, dall\u2019altro, che l\u2019esame di tale comparabilit\u00e0 deve essere condotto non in maniera generale e astratta, bens\u00ec in modo specifico e concreto in riferimento alla prestazione di cui trattasi (sentenza del 12 dicembre 2013, Hay, C-267\/12, EU:C:2013:823, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).<\/p>\n<p>26 Nel caso di specie, si deve rilevare che l\u2019articolo 34 del decreto legislativo n. 276\/2003 ha introdotto due diversi regimi non solo per l\u2019accesso e le condizioni di lavoro, ma anche per il licenziamento dei lavoratori intermittenti, in funzione della fascia di et\u00e0 alla quale detti lavoratori appartengono. Infatti, nel caso di lavoratori di et\u00e0 compresa tra i 25 e i 45 anni, il contratto di lavoro intermittente pu\u00f2 essere concluso solo per l\u2019esecuzione di prestazioni a carattere discontinuo o intermittente, secondo le modalit\u00e0 specificate dai contratti collettivi e per periodi predeterminati, mentre, nel caso di lavoratori di et\u00e0 inferiore ai 25 anni o superiore ai 45, la conclusione di un simile contratto di lavoro intermittente non \u00e8 subordinata ad alcuna di tali condizioni e pu\u00f2 avvenire \u00abin ogni caso\u00bb, con la precisazione, come osservato dal governo italiano in sede di udienza, che i contratti conclusi con lavoratori di et\u00e0 inferiore ai 25 anni cessano automaticamente quando i medesimi compiono 25 anni.<\/p>\n<p>27 Ne consegue che, per l\u2019applicazione di disposizioni come quelle di cui al procedimento principale, la situazione di un lavoratore licenziato in ragione del solo compimento dei 25 anni di et\u00e0 \u00e8 oggettivamente comparabile con quella dei lavoratori che rientrano in un\u2019altra fascia di et\u00e0.<\/p>\n<p>28 Pertanto, si deve constatare che la disposizione di cui al procedimento principale, nella parte in cui prevede che un contratto di lavoro intermittente possa essere concluso \u00abin ogni caso\u00bb con un lavoratore di et\u00e0 inferiore a 25 anni e cessi automaticamente quando il lavoratore compie 25 anni, introduce una disparit\u00e0 di trattamento basata sull\u2019et\u00e0, ai sensi dell\u2019articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000\/78.<\/p>\n<p>29 In seconda battuta, occorre esaminare se tale disparit\u00e0 di trattamento possa essere giustificata.<\/p>\n<p>30 A tal proposito, l\u2019articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2000\/78 enuncia che gli Stati membri possono prevedere che disparit\u00e0 di trattamento in ragione dell\u2019et\u00e0 non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell\u2019ambito del diritto nazionale, da una finalit\u00e0 legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalit\u00e0 siano appropriati e necessari.<\/p>\n<p>31 Si deve ricordare che gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalit\u00e0 non solo nella scelta di perseguire uno scopo determinato fra altri in materia di politica sociale e di occupazione, ma altres\u00ec nella definizione delle misure atte a realizzarlo (sentenza dell\u201911 novembre 2014, Schmitzer, C-530\/13, EU:C:2014:2359, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).<\/p>\n<p>32 Per quanto concerne la questione se la disposizione di cui al procedimento principale sia giustificata da una finalit\u00e0 legittima, ai sensi dell\u2019articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000\/78, risulta dalle osservazioni del governo italiano che tale disposizione si inserisce in un contesto normativo finalizzato a valorizzare la flessibilit\u00e0 nel mercato del lavoro, quale strumento per incrementare l\u2019occupazione.<\/p>\n<p>33 Per quanto concerne, in particolare, la categoria dei lavoratori di et\u00e0 inferiore ai 25 anni, emerge infatti dalle osservazioni del governo italiano che la facolt\u00e0 accordata ai datori di lavoro di concludere un contratto di lavoro intermittente \u00abin ogni caso\u00bb e di risolverlo quando il lavoratore di cui trattasi compia 25 anni di et\u00e0 ha l\u2019obiettivo di favorire l\u2019accesso dei giovani al mercato del lavoro. Il governo italiano ha sottolineato che l\u2019assenza di esperienza professionale, in un mercato del lavoro in difficolt\u00e0 come quello italiano, \u00e8 un fattore che penalizza i giovani. Inoltre, la possibilit\u00e0 di entrare nel mondo del lavoro e di acquisire un\u2019esperienza, anche se flessibile e limitata nel tempo, pu\u00f2 costituire un trampolino verso nuove possibilit\u00e0 d\u2019impiego.<\/p>\n<p>34 In udienza, il governo italiano ha chiarito che l\u2019obiettivo principale e specifico della disposizione controversa nel procedimento principale non \u00e8 quello di consentire ai giovani un accesso al mercato del lavoro su base stabile, bens\u00ec unicamente di riconoscere loro una prima possibilit\u00e0 di accesso a detto mercato. Si tratterebbe, con tale disposizione, di fornire loro una prima esperienza che possa successivamente metterli in una situazione di vantaggio concorrenziale sul mercato del lavoro. Pertanto, tale disposizione sarebbe relativa ad uno stadio precedente al pieno accesso al mercato del lavoro.<\/p>\n<p>35 Si deve constatare che dette considerazioni legate all\u2019accesso al mercato del lavoro e alla mobilit\u00e0 sono applicate ai giovani alla ricerca di un primo impiego, vale a dire ad una delle categorie di popolazione pi\u00f9 esposte al rischio di esclusione sociale. In udienza, lo stesso sig. B ha attirato l\u2019attenzione sul fatto che il tasso di occupazione dei giovani \u2013 per giovani intendendosi coloro che rientrano nella fascia di et\u00e0 compresa tra i 15 e i 25 anni \u2013 \u00e8 passato dal 51% al 39% negli anni compresi tra il 2004 e il 2016.<\/p>\n<p>36 Va ricordato che, ai sensi dell\u2019articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), della direttiva 2000\/78, la disparit\u00e0 di trattamento pu\u00f2 consistere nella \u00abdefinizione di condizioni speciali di accesso all\u2019occupazione e alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i lavoratori pi\u00f9 anziani e i lavoratori con persone a carico, onde favorire l\u2019inserimento professionale o assicurare la protezione degli stessi\u00bb.<\/p>\n<p>37 Inoltre, va ricordato che la promozione delle assunzioni costituisce incontestabilmente una finalit\u00e0 legittima di politica sociale e dell\u2019occupazione degli Stati membri, in particolare quando si tratta di favorire l\u2019accesso dei giovani all\u2019esercizio di una professione (sentenza del 21 luglio 2011, Fuchs e K\u00f6hler, C-159\/10 e C-160\/10, EU:C:2011:508, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).<\/p>\n<p>38 Allo stesso modo, la Corte ha dichiarato che l\u2019obiettivo di favorire il collocamento dei giovani nel mercato del lavoro onde promuovere il loro inserimento professionale e assicurare la protezione degli stessi pu\u00f2 essere ritenuto legittimo ai sensi dell\u2019articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000\/78 (sentenza del 10 novembre 2016, de Lange, C-548\/15, EU:C:2016:850, punto 27). In particolare, \u00e8 stato anche dichiarato come rappresenti una finalit\u00e0 legittima l\u2019agevolazione dell\u2019assunzione di giovani lavoratori aumentando la flessibilit\u00e0 nella gestione del personale (v., in tal senso, sentenza del 19 gennaio 2010, K\u00fcc\u00fckdeveci, C-555\/07, EU:C:2010:21, punti 35 e 36).<\/p>\n<p>39 In tali circostanze, si deve constatare che la disposizione nazionale di cui al procedimento principale, avendo la finalit\u00e0 di favorire l\u2019accesso dei giovani al mercato del lavoro, persegue una finalit\u00e0 legittima, ai sensi dell\u2019articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000\/78.<\/p>\n<p>40 Occorre pertanto esaminare se i mezzi adoperati per il conseguimento di siffatta finalit\u00e0 siano appropriati e necessari.<\/p>\n<p>41 Per quanto concerne l\u2019adeguatezza di una disposizione come quella di cui al procedimento principale, si deve rilevare che una misura che autorizza i datori di lavoro a concludere contratti di lavoro meno rigidi, tenuto conto dell\u2019ampio potere discrezionale di cui godono gli Stati membri in materia, pu\u00f2 essere considerata come idonea a ottenere una certa flessibilit\u00e0 sul mercato del lavoro. \u00c8 immaginabile, infatti, che le aziende possano essere sollecitate dall\u2019esistenza di uno strumento poco vincolante e meno costoso rispetto al contratto ordinario e, quindi, incentivate ad assorbire maggiormente la domanda d\u2019impiego proveniente da giovani lavoratori.<\/p>\n<p>42 Per quanto concerne il carattere necessario della disposizione di cui al procedimento principale, va osservato, come fa valere la A, che, in un contesto di perdurante crisi economica e di crescita rallentata, la situazione di un lavoratore che abbia meno di 25 anni e che, grazie ad un contratto di lavoro flessibile e temporaneo, quale il contratto intermittente, possa accedere al mercato del lavoro \u00e8 preferibile rispetto alla situazione di colui che tale possibilit\u00e0 non abbia e che, per tale ragione, si ritrovi disoccupato.<\/p>\n<p>43 A sua volta, il governo italiano ha spiegato, in udienza, che dette forme flessibili di lavoro sono necessarie per favorire la mobilit\u00e0 dei lavoratori, rendere gli stipendi pi\u00f9 adattabili al mercato del lavoro e facilitare l\u2019accesso a tale mercato delle persone minacciate dall\u2019esclusione sociale, eliminando allo stesso tempo le forme di lavoro illegali.<\/p>\n<p>44 Il governo italiano ha anche sottolineato, in udienza, che \u00e8 necessario che il maggior numero possibile di giovani possa far ricorso a tale tipo di contratto, al fine di raggiungere l\u2019obiettivo perseguito dalla disposizione nazionale di cui al procedimento principale. Orbene, se i contratti di lavoro conclusi ai sensi dell\u2019articolo 34, paragrafo 2, del decreto legislativo n. 276\/2003 fossero stabili, le imprese non potrebbero offrire lavoro a tutti i giovani, con la conseguenza che un numero considerevole di giovani non potrebbe accedere a tali forme di lavoro.<\/p>\n<p>45 Peraltro, il governo italiano ha evidenziato che la misura di cui al procedimento principale \u00e8 accompagnata da un certo numero di tutele. Infatti, l\u2019articolo 38 del decreto legislativo n. 276\/2003 stabilisce che \u00abil lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parit\u00e0 di mansioni svolte\u00bb.<\/p>\n<p>46 Alla luce di tali considerazioni, si deve ritenere, considerato l\u2019ampio margine discrezionale riconosciuto agli Stati membri non solo nella scelta di perseguire uno scopo determinato in materia di politica sociale e dell\u2019occupazione, ma altres\u00ec nella definizione delle misure atte a realizzarlo, che il legislatore nazionale abbia potuto ragionevolmente considerare come necessaria l\u2019adozione di una disposizione quale l\u2019articolo 34, paragrafo 2, del decreto legislativo n. 276\/2003.<\/p>\n<p>47 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione sollevata dichiarando che l\u2019articolo 21 della Carta nonch\u00e9 l\u2019articolo 2, paragrafo 1, l\u2019articolo 2, paragrafo 2, lettera a), e l\u2019articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000\/78 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una disposizione, quale quella di cui al procedimento principale, che autorizza un datore di lavoro a concludere un contratto di lavoro intermittente con un lavoratore che abbia meno di 25 anni, qualunque sia la natura delle prestazioni da eseguire, e a licenziare detto lavoratore al compimento del venticinquesimo anno, giacch\u00e9 tale disposizione persegue una finalit\u00e0 legittima di politica del lavoro e del mercato del lavoro e i mezzi per conseguire tale finalit\u00e0 sono appropriati e necessari.<\/p>\n<p><strong>Sulle spese <\/strong><\/p>\n<p>48 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.<\/p>\n<p>Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:<\/p>\n<p><strong>L\u2019articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell\u2019Unione europea nonch\u00e9 l\u2019articolo 2, paragrafo 1, l\u2019articolo 2, paragrafo 2, lettera a), e l\u2019articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000\/78\/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parit\u00e0 di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una disposizione, quale quella di cui al procedimento principale, che autorizza un datore di lavoro a concludere un contratto di lavoro intermittente con un lavoratore che abbia meno di 25 anni, qualunque sia la natura delle prestazioni da eseguire, e a licenziare detto lavoratore al compimento del venticinquesimo anno, giacch\u00e9 tale disposizione persegue una finalit\u00e0 legittima di politica del lavoro e del mercato del lavoro e i mezzi per conseguire tale finalit\u00e0 sono appropriati e necessari. <\/strong><\/p>\n<p><strong>Cos\u00ec deciso e pronunciato a Lussemburgo il 19 luglio 2017. <\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 19 luglio 2017 (*) \u00abRinvio pregiudiziale \u2013 Politica sociale \u2013 Direttiva 2000\/78\/CE \u2013 Parit\u00e0<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":977,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[43,5],"tags":[17],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Discriminazione per et\u00e0, licenziamento lavoratore intermittente al compimento del 25esimo anno<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Non comporta discriminazione per ragioni 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