{"id":978,"date":"2017-11-10T15:06:16","date_gmt":"2017-11-10T14:06:16","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=978"},"modified":"2017-11-10T15:09:07","modified_gmt":"2017-11-10T14:09:07","slug":"discriminazione-razza-corte-dappello-torino-sentenza-del-13-09-2017","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2017\/11\/10\/discriminazione-razza-corte-dappello-torino-sentenza-del-13-09-2017\/","title":{"rendered":"Discriminazione razziale, negazione assegno nucleo familiare, Corte d\u2019Appello di Torino, sentenza del 13.09.2017"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><strong>REPUBBLICA ITALIANA<\/strong><br \/>\n<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/strong><br \/>\n<strong>LA CORTE D\u2019APPELLO DI TORINO<\/strong><br \/>\n<strong>SEZIONE LAVORO<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Composta da:<br \/>\nDott. Federico GRILLO PASQUARELLI\u00a0 PRESIDENTE Rel.<br \/>\nDott. Piero ROCCHETTI\u00a0 \u00a0CONSIGLIERE<br \/>\nDott.ssa Caterina BAISI\u00a0 \u00a0 CONSIGLIERE<br \/>\nha pronunciato la seguente<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">\u00a0<strong>S E N T E N Z A <\/strong><\/p>\n<p>nella causa di lavoro iscritta al n. <strong>496\/2017 <\/strong>R.G.L. promossa da:<\/p>\n<p><strong>B.G. S., <\/strong>c.f. rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Guariso e Livio Neri del foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, viale Regina Margherita n. 30, per procura depositata congiuntamente al ricorso introduttivo<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\"><strong>APPELLANTE<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>CONTRO<\/strong><\/p>\n<p><strong>I.N.P.S. &#8211; Istituto Nazionale della Previdenza Sociale<\/strong>, c.f., in persona del Presidente <em>pro tempore<\/em>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Tommaso Parisi e Franca Borla per procura generale alle liti del 21.7.2015 a rogito notaio Paolo Castellini di Roma, ed elettivamente domiciliato in Torino, via Arcivescovado n. 9, presso l\u2019Ufficio Legale della sede distrettuale dell\u2019Istituto<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\"><strong>APPELLATO <\/strong><\/p>\n<p><strong>Oggetto: altre ipotesi<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>CONCLUSIONI<\/strong><\/p>\n<p><strong>Per l\u2019appellante: <\/strong>come da ricorso depositato il 22.6.2017<\/p>\n<p><strong>Per l\u2019appellato: <\/strong>come da memoria depositata il 1\u00b0.8.2017<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO<\/strong><\/p>\n<p>S B G ha chiamato in giudizio l\u2019INPS davanti al Tribunale di Alessandria con ricorso ex art. 28 D.Lgs. 150\/2011 esponendo di essere cittadino extracomunitario, titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato dal 9.06.2011 e, dal 28.12.2015, di \u201cpermesso unico lavoro\u201d ex D.Lgs n. 40\/2014, attuativo della Direttiva UE 2011\/98; di avere lavorato come collaboratore familiare dal 1\u00b0.5.2013 al 31.12.2015; di avere presentato domanda all\u2019INPS in data 7.12.2015, chiedendo il pagamento dell\u2019assegno per il nucleo familiare per i periodi 1\u00b0.1 &#8211; 30.6.2014 e 1\u00b0.7.2014 &#8211; 30.06.2015, inserendo nel proprio nucleo familiare la moglie e i due figli minori, all\u2019epoca tutti residenti in Sri Lanka e, dal gennaio 2016, trasferitisi in Italia; di avere l\u2019INPS respinto la domanda e di avere vanamente proposto ricorso amministrativo.<\/p>\n<p>Affermando che il differente trattamento riservato dalla legge nazionale ai familiari residenti all\u2019estero, a seconda della nazionalit\u00e0 italiana o straniera del lavoratore beneficiario degli assegni, confligge con il principio di parit\u00e0 di trattamento sancito dall\u2019art. 12 della Direttiva UE 2011\/98, ha chiesto di dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall\u2019INPS consistente nell\u2019aver negato il suo diritto di percepire l\u2019ANF con riferimento alla moglie e ai due figli residenti in Sri Lanka e, per l\u2019effetto, di condannare l\u2019INPS al pagamento in suo favore di euro 4.649,94, a titolo di assegno per il nucleo familiare per il periodo 1\u00b0.1.2014 &#8211; 30.6.2015.<\/p>\n<p>L\u2019INPS, costituendosi, ha contestato il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto.<\/p>\n<p>Il Tribunale, con ordinanza del 26.5.2017, ha respinto il ricorso.<\/p>\n<p>Propone appello il sig. B G; l\u2019INPS resiste al gravame.<\/p>\n<p>All\u2019udienza del 13.9.2017 la causa \u00e8 stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.<\/p>\n<p>MOTIVI DELLA DECISIONE<\/p>\n<p>Il Tribunale ha respinto il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8211; in relazione all\u2019assegno per il nucleo familiare, l\u2019art. 2, co. 6 bis, del D.L. 69\/1988, conv. in L. 153\/1988, stabilisce che \u201c<em>Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero \u00e8 cittadino sia riservato un trattamento di reciprocit\u00e0 nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata <\/em><\/p>\n<p><em>convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia<\/em>\u201d: mentre al cittadino familiare \u00e8 consentito risiedere all\u2019estero e per ci\u00f2 solo far parte del nucleo familiare, per poter ottenere il beneficio economico in questione, lo stesso non pu\u00f2 dirsi per lo straniero, cui viene richiesta o una condizione di reciprocit\u00e0 col Paese d\u2019origine o la stipula di una convenzione internazionale tra Italia e relativo Stato in materia di trattamenti di famiglia;<\/p>\n<p>&#8211; la presentazione della domanda amministrativa per l\u2019ANF \u00e8 basata su autocertificazioni relative alla sussistenza dei requisiti di vivenza a carico e di reddito necessari al<\/p>\n<p><em>convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia<\/em>\u201d: mentre al cittadino familiare \u00e8 consentito risiedere all\u2019estero e per ci\u00f2 solo far parte del nucleo familiare, per poter ottenere il beneficio economico in questione, lo stesso non pu\u00f2 dirsi per lo straniero, cui viene richiesta o una condizione di reciprocit\u00e0 col Paese d\u2019origine o la stipula di una convenzione internazionale tra Italia e relativo Stato in materia di trattamenti di famiglia;<\/p>\n<p>&#8211; la presentazione della domanda amministrativa per l\u2019ANF \u00e8 basata su autocertificazioni relative alla sussistenza dei requisiti di vivenza a carico e di reddito necessari al riconoscimento della prestazione: il presupposto dell\u2019efficacia probante di tali dichiarazioni \u00e8 che su di esse possano essere effettuati controlli a campione dall\u2019Amministrazione;<\/p>\n<p>&#8211; questo meccanismo pu\u00f2 operare nei confronti dei cittadini, verso cui l\u2019Amministrazione spiega le proprie verifiche, anche se residenti all\u2019estero (essendovi anagrafe della popolazione italiana ivi residente e potendo essere svolte indagini verso cittadini attraverso ambasciate e consolati); lo stesso non pu\u00f2 dirsi per gli stranieri residenti all\u2019estero, verso i quali l\u2019autorit\u00e0 italiana non ha alcun potere di verifica;<\/p>\n<p>&#8211; la differenziazione legislativa rimane, dunque, nei limiti della ragionevolezza e non costituisce discriminazione;<\/p>\n<p>&#8211; nemmeno in giudizio il ricorrente ha provato i requisiti<\/p>\n<p>reddituali e di vivenza a carico dei propri familiari.<\/p>\n<p>Con il primo motivo di appello il sig. B G denuncia l\u2019erroneit\u00e0 dell\u2019ordinanza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha operato una valutazione di ragionevolezza delle differenze di trattamento tra italiani e stranieri nell\u2019accesso agli ANF, pur in presenza di un vincolo alla parit\u00e0 di trattamento previsto da una norma comunitaria direttamente applicabile (l\u2019art. 12 della Direttiva UE 2011\/98): deduce che la clausola di parit\u00e0 di trattamento invocata impone un trattamento paritario nella erogazione degli ANF e, dunque, anche nella possibilit\u00e0 di inserire nel nucleo i familiari residenti all\u2019estero, non residuando alcun margine per un apprezzamento circa le ragioni che hanno mosso il legislatore nazionale ad introdurre il regime differenziato.<\/p>\n<p>Il motivo \u00e8 fondato.<\/p>\n<p>L\u2019art. 2 del D.L. 69\/1988, conv. in L. 153\/1988 \u2013 che ha abolito gli assegni familiari ed istituito l\u2019assegno per il nucleo familiare, prestazione che \u201c<em>compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare<\/em>\u201d (comma 2) \u2013 stabilisce, al comma 6, che \u201c<em>Il nucleo familiare \u00e8 composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati (\u2026) di et\u00e0 inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di et\u00e0, qualora si trovino, a causa di infermit\u00e0 o difetto fisico o mentale, nell\u2019assoluta e permanente impossibilit\u00e0 di dedicarsi ad un proficuo lavoro (\u2026)<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Tale nozione legale di \u201cnucleo familiare\u201d fa riferimento al solo legame familiare, senza alcun richiamo alla residenza o alla convivenza: il familiare fa parte del nucleo, ai fini del diritto agli ANF, per il solo fatto di avere un determinato grado di parentela (coniuge non separato, figlio minore, ecc.) e per la sussistenza di un reddito complessivo del nucleo familiare inferiore al limite stabilito dalla legge, indipendentemente dal fatto che il familiare sia convivente e sia residente sul territorio nazionale.<\/p>\n<p>L\u2019irrilevanza sia della convivenza anagrafica, sia della residenza del familiare sul territorio nazionale \u00e8 confermata dal fatto che, in sede di conversione in legge, le parole \u201c<em>ed \u00e8 concesso per i componenti del nucleo familiare che abbiano la residenza nel territorio nazionale<\/em>\u201d, contenute nel testo originario dell\u2019art. 2, comma 2, del Decreto Legge 69\/1988, sono state soppresse (v. art. 1, comma 1, della legge di conversione 153\/1988): ci\u00f2 rende evidente che l\u2019assegno per il nucleo familiare viene concesso anche in relazione ai familiari non residenti sul territorio nazionale, purch\u00e9 titolari di un reddito inferiore ai limiti di legge.<\/p>\n<p>Diversa, per\u00f2, \u00e8 la situazione degli stranieri residenti in Italia: per essi la disciplina \u00e8 contenuta nell\u2019art. 2, comma 6 bis, che, come detto, cos\u00ec dispone: \u201c<em>Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero \u00e8 cittadino sia riservato un trattamento di reciprocit\u00e0 nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia (\u2026)<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Risulta, dunque, evidente che il regime dell\u2019ANF, per quanto riguarda i familiari residenti all\u2019estero, \u00e8 oggettivamente diverso per gli italiani e per gli stranieri, ed \u00e8 meno favorevole per questi ultimi, i quali \u2013 a differenza dei primi \u2013 non possono percepire l\u2019assegno nel caso in cui il loro familiare, bench\u00e9 rientrante tra quelli di cui al comma 6 dell\u2019art. 2, risieda all\u2019estero.<\/p>\n<p>La legittimit\u00e0 di tale oggettiva disparit\u00e0 di trattamento tra italiani e stranieri deve essere valutata alla luce della Direttiva 2011\/98\/UE in materia di permesso unico di soggiorno, che ha stabilito \u201c<em>un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>L\u2019art. 12 (\u201c<em>Diritto alla parit\u00e0 di trattamento<\/em>\u201d) della Direttiva prevede che \u201c<em>1. I lavoratori dei paesi terzi di cui all\u2019articolo 3, paragrafo 1, lettere b e c), beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne:<\/em>\u201d, tra l\u2019altro, \u201c<em>e) i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883\/2004<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>I \u201c<em>lavoratori dei paesi terzi di cui all\u2019articolo 3, paragrafo 1, lettere b e c)<\/em>\u201d sono, rispettivamente, \u201c<em>b) i cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall\u2019attivit\u00e0 lavorativa a norma del diritto dell\u2019Unione o nazionale, ai quali \u00e8 consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030\/2002<\/em>\u201d e \u201c<em>c) i cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Il sig. B G rientra indubbiamente nel campo di applicazione della Direttiva ai sensi della lettera c), in quanto \u2013 alla data di presentazione della domanda amministrativa di ANF (7.12.2015) \u2013 era titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato il 15.09.2013, poi sostituito, dal 28.12.2015, dal \u201cpermesso unico lavoro\u201d ex D.Lgs n. 40\/2014 (v. doc. 2 appellante).<\/p>\n<p>Parimenti, \u00e8 indubbio che l\u2019ANF \u00e8 prestazione che rientra nei \u201c<em>settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883\/2004<\/em>\u201d: l\u2019art. 1 del Regolamento, lett. z), infatti, cos\u00ec definisce la nozione di \u201c<em>prestazione familiare<\/em>\u201d: \u201c<em>tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni di nascita o di adozione (\u2026)<\/em>\u201d. Pare pertanto evidente che l\u2019assegno per il nucleo familiare rientri nella categoria delle prestazioni familiari previste dal citato Regolamento, essendo destinato, specificamente, \u201c<em>a compensare i carichi familiari<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Se ne trae conferma dalla sentenza 21.6.2017, C-449\/16, <em>Martinez Silva<\/em>, della Corte di Giustizia UE che \u2013 pronunciandosi<\/p>\n<p>sull\u2019assegno previsto dall\u2019art. 65 L. 448\/1998 a favore dei nuclei familiari con tre figli minori \u2013 ha chiarito che \u201c<em>una prestazione pu\u00f2 essere considerata come una prestazione di sicurezza sociale qualora sia attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione definita per legge, e siriferisca a uno dei rischi espressamente elencati nell\u2019articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento n. 883\/2004<\/em>\u201d, ed ha ricordato \u201c<em>che le modalit\u00e0 di finanziamento di una prestazione e, in particolare, il fatto che la sua attribuzione non sia subordinata ad alcun presupposto contributivo sono irrilevanti per la sua qualificazione come prestazione di sicurezza sociale<\/em>\u201d; occupandosi, in particolare, dell\u2019ANF previsto dall\u2019art. 65 L. 448\/1998, la CGUE ha rilevato che \u201c<em>tale prestazione (\u2026) viene concessa prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali del richiedente, in base a una situazione definita per legge. Dall\u2019altro lato, l\u2019ANF consiste in una somma di denaro versata ogni anno ai suddetti beneficiari e destinata a compensare i carichi familiari. Si tratta dunque proprio di una prestazione in denaro destinata, attraverso un contributo pubblico al bilancio familiare, ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento dei figli<\/em>\u201d ed ha pertanto concluso che \u201c<em>l\u2019ANF costituisce una prestazione di sicurezza sociale, rientrante nelle prestazioni familiari di cui all\u2019articolo 3, paragrafo 1, lettera j) <\/em>(recte, <em>lettera z)<\/em>, n.d.e.)<em>, del Regolamento n. 883\/2004<\/em>\u201d (v. par. 20-25 della sentenza).<\/p>\n<p>Le stesse considerazioni possono svolgersi, evidentemente, per la prestazione per cui \u00e8 causa, ossia per l\u2019ANF previsto dall\u2019art. 2 del D.L. 69\/1988, conv. in L. 153\/1988, che \u00e8 del tutto affine all\u2019altro ANF di cui sopra: anch\u2019esso, infatti, \u00e8 concesso \u201c<em>in base a una situazione definita per legge<\/em>\u201d, ossia sulla base di requisiti oggettivi (la vivenza a carico di familiari entro un determinato grado di parentela ed il mancato superamento di limiti di reddito stabiliti per legge) e \u201c<em>prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale<\/em>\u201d della pubblica Amministrazione; anch\u2019esso consiste in \u201c<em>una prestazione in denaro destinata, attraverso un contributo pubblico al bilancio familiare, ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento<\/em>\u201d dei familiari a carico del beneficiario; anch\u2019esso, conseguentemente, \u00e8 una prestazione di sicurezza sociale \u201c<em>rientrante nelle prestazioni familiari di cui all\u2019articolo 3, paragrafo 1, lettera z), del Regolamento n. 883\/2004<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>A tutto ci\u00f2 consegue, indiscutibilmente, che l\u2019ANF di cui all\u2019art. 2 D.L. 69\/1988, conv. in L. 153\/1988, rientra fra le prestazioni in relazione alle quali deve essere assicurato \u2013 ai lavoratori di Paesi terzi che siano titolari, come l\u2019appellante, di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato \u2013 \u201c<em>lo stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano<\/em>\u201d, ai sensi della clausola di parit\u00e0 di trattamento contenuta nel sopra riportato art. 12 della Direttiva 2011\/98\/UE.<\/p>\n<p>La norma nazionale che, solo per gli stranieri, concede l\u2019ANF unicamente in relazione ai familiari residenti sul territorio nazionale (mentre, agli italiani, la stessa prestazione \u00e8 concessa anche in relazione ai familiari residenti all\u2019estero) si pone, oggettivamente, in contrasto frontale con il principio di parit\u00e0 di trattamento sancito dal citato art. 12 della Direttiva 2011\/98\/UE.<\/p>\n<p>Compito del giudice nazionale, in casi come questo, non \u00e8 quello di valutare la \u201cragionevolezza\u201d della disparit\u00e0 di trattamento riscontrata, come ha ritenuto di fare il Tribunale, ma di verificare se la norma comunitaria sia direttamente applicabile, di valutare la possibilit\u00e0 di dare alla norma nazionale un\u2019interpretazione conforme alla norma comunitaria e, in caso negativo, quello di disapplicare la norma nazionale contrastante con il precetto comunitario.<\/p>\n<p>A questi fini, occorre considerare che l\u2019Italia ha dato solo una parziale attuazione alla Direttiva 2011\/98\/UE, con il D.Lgs. 40\/2014, senza recepire il disposto dell\u2019art. 12 della Direttiva ed omettendo, quindi, di garantire la parit\u00e0 di trattamento ivi prevista; tale omissione non pu\u00f2, ovviamente, vanificare l\u2019efficacia diretta dell\u2019art. 12, trattandosi di una norma assolutamente chiara (\u201c<em>I lavoratori dei paesi terzi \u2026 beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano<\/em>\u201d), di una norma incondizionata, non richiedendo alcuna espressa disposizione nazionale per la sua attuazione nell\u2019ordinamento interno, e di una norma che verte in tema di rapporti verticali, tra lo Stato e i soggetti privati; infine, il termine per il recepimento della Direttiva negli ordinamenti nazionali (che era il 25 dicembre 2013: v. art. 16) \u00e8 scaduto da tempo.<\/p>\n<p>\u00c8 vero che la Direttiva mantiene in capo agli Stati membri una limitata facolt\u00e0 di deroga, perch\u00e9 lo Stato pu\u00f2 decidere che la parit\u00e0 di trattamento, proprio \u201c<em>per quanto concerne i sussidi familiari, non si applichi ai cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi<\/em>\u201d (v. art. 12, par. 2, lettera <em>b) <\/em>della Direttiva): ma, da un lato, lo Stato italiano non si \u00e8 avvalso di tale facolt\u00e0 di deroga (e ci\u00f2 \u00e8 confermato da CGUE 21.6.2017, C-449\/16, <em>Martinez Silva<\/em>, cit.: v. par. 28-30) e, d\u2019altro lato, la deroga non avrebbe potuto riguardare l\u2019appellante che, gi\u00e0 alla data di presentazione della domanda amministrativa, era titolare di un permesso di soggiorno che gli consentiva di lavorare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi.<\/p>\n<p>Deve pertanto riconoscersi che la clausola di parit\u00e0 di trattamento di cui all\u2019art. 12 della Direttiva 2011\/98\/UE \u00e8 direttamente applicabile nell\u2019ordinamento nazionale; che essa impone un trattamento paritario, nell\u2019erogazione degli ANF, tra lavoratori italiani e cittadini di Paesi terzi legalmente soggiornanti a fini lavorativi e, dunque, impone di considerare nel nucleo familiare di questi ultimi anche i familiari residenti all\u2019estero; che non vi sono margini per un apprezzamento circa le ragioni che hanno mosso il legislatore nazionale ad introdurre il regime differenziato; che non \u00e8 possibile dare della norma nazionale un\u2019interpretazione conforme alla norma comunitaria, trattandosi di disposizioni di contenuto incompatibile.<\/p>\n<p>\u00c8 noto, infine, che l\u2019obbligo di applicazione diretta delle Direttive autoesecutive, indipendentemente dal recepimento da parte dello Stato nell\u2019ordinamento interno, grava su tutti i soggetti competenti a dare esecuzione alle leggi, tanto se dotati di poteri di dichiarazione del diritto, come gli organi giurisdizionali, quanto se privi di tali poteri, come gli organi della pubblica Amministrazione (qual \u00e8, nel caso in esame, l\u2019INPS): sia i giudici nazionali sia gli organi amministrativi, infatti, sono tenuti ad applicare integralmente il diritto dell\u2019Unione e a tutelare i diritti che quest\u2019ultimo conferisce ai singoli, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v., in tal senso, CGUE 22.6.1989, C-103\/88, <em>Costanzo<\/em>, punti 30-33, CGUE 11.1.2007, C-208\/05, <em>ITC<\/em>, punti 68-69, e CGUE 14.10.2010, C-243\/09, <em>Fu\u00df<\/em>, punti 61-63).<\/p>\n<p>Restano assorbiti il secondo ed il terzo motivo di appello, con i quali si deduce l\u2019erroneit\u00e0 dell\u2019ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la disparit\u00e0 di trattamento tra italiani e stranieri prevista dall\u2019art. 2, comma 6 bis, cit. trovi giustificazione nella diversa possibilit\u00e0 di controllo della condizione reddituale dei familiari del lavoratore richiedente l\u2019ANF e nella parte in cui ha ritenuto che l\u2019eventuale esigenza di ulteriore documentazione potesse precludere l\u2019accertamento del diritto alla parit\u00e0 di trattamento.<\/p>\n<p>Con il quarto motivo, l\u2019appellante deduce l\u2019erroneit\u00e0 dell\u2019ordinanza nella parte in cui ha ritenuto che egli non avrebbe provato il reddito dei propri familiari e il conseguente mancato superamento dei limiti reddituali.<\/p>\n<p>Il motivo \u00e8 fondato.<\/p>\n<p>Ogni questione sulla sussistenza del requisito reddituale \u00e8 assorbita dal fatto che l\u2019INPS, costituendosi nel giudizio di primo grado, non ha mosso alcuna contestazione sulla dichiarazione reddituale del sig. B G, sicch\u00e9 il dato del mancato superamento del limite di reddito complessivo del nucleo familiare deve ritenersi definitivamente acquisito al processo.<\/p>\n<p>Con l\u2019ultimo motivo l\u2019appellante censura l\u2019ordinanza nella parte in cui ha escluso la sussistenza di una discriminazione.<\/p>\n<p>Il motivo \u00e8 fondato.<\/p>\n<p>L\u2019appellante \u00e8 stato escluso da un beneficio a causa della sua nazionalit\u00e0 (l\u2019art. 2, comma 6 bis, cit. comporta che solo gli stranieri, a differenza degli italiani, non possono percepire l\u2019ANF nel caso in cui il loro familiare risieda all\u2019estero).<\/p>\n<p>La nazionalit\u00e0 \u00e8 certamente un fattore di discriminazione vietato (ex art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell\u2019Unione Europea ed ex 43 T.U. immigrazione) e la prestazione richiesta rientra nel settore della sicurezza sociale, ove il principio di parit\u00e0 di trattamento tra diverse nazionalit\u00e0 \u00e8 garantito da una norma espressa (l\u2019art. 12 della Direttiva 2011\/98).<\/p>\n<p>A tutto ci\u00f2 consegue che la mancata concessione ai cittadini di paesi terzi, titolari di permesso di soggiorno in Italia ai fini lavorativi, i cui familiari a carico siano residenti all\u2019estero, dell\u2019assegno per il nucleo familiare previsto dall\u2019art. 2 D.L. 69\/1988, conv. in L. 153\/1988, costituisce discriiminazione collettiva per ragioni di nazionalit\u00e0, per violazione della clausola di parit\u00e0 di trattamento prevista dall\u2019art. 12 della Direttiva 2011\/98\/UE nel settore della sicurezza sociale, in relazione alle prestazioni familiari.<\/p>\n<p>Non resta, pertanto, che disapplicare la norma nazionale contrastante con la disposizione comunitaria direttamente efficace, e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall\u2019INPS consistente nell\u2019aver negato all\u2019appellante l\u2019assegno per il nucleo familiare per il periodo 1.1.2014 \u2013 30.6.2015; l\u2019INPS dovr\u00e0 cessare la condotta discriminatoria e deve essere condannato a pagare all\u2019appellante euro 4.649,94 (il <em>quantum <\/em>non \u00e8 contestato), oltre interessi legali.<\/p>\n<p>Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>P.Q. M.<\/strong><\/p>\n<p>Visto l\u2019art. 702 quater c.p.c.,<\/p>\n<p>in accoglimento dell\u2019appello,<\/p>\n<p>dichiara il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall\u2019INPS consistente nell\u2019aver negato all\u2019appellante l\u2019assegno per il nucleo familiare per il periodo 1.1.2014 \u2013 30.6.2015;<\/p>\n<p>ordina all\u2019INPS di cessare la condotta discriminatoria e, per l\u2019effetto, condanna l\u2019INPS a pagare all\u2019appellante euro 4.649,94 oltre interessi;<\/p>\n<p>condanna l\u2019INPS a rimborsare all\u2019appellante le spese di entrambi i gradi, liquidate per il primo in euro 2.000,00 e per il presente grado in euro 2.500,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa, con distrazione a favore del difensore.<\/p>\n<p>Cos\u00ec deciso all\u2019udienza del 13.9.2017<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D\u2019APPELLO DI TORINO SEZIONE LAVORO Composta da: Dott. 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