Molestia, comportamenti che violano dignità umana, Corte d’Appello di Brescia , sentenza del 18/01/2019

La corte d’Appello di Brescia, Sezione Prima Civile

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella casua civile R.G ……… promossa con atto di citazione notificato in data 26 aprile e posta in decisione all’udienza collegiale del 19/09/2018

Da

F E Rappresentato e difeso dall’avvocato Mazzoni Stefano dall’avvocato Foroni Pietro e dall’Avvocato De Vecchi del foro di Milano, quest’ultimo procuratore domiciliatiario, come da procura in calce all’atto di citazione.

APPELLANTE

CONTRO

La società cooperativa

E

L’associazione ……………………… in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentate e difese dall’avvocato Lavanna Marta e dall’avvocato Guariso Alberto del foro di Brescia e domicilate presso la CGIL di Brescia come da procura a margine del ricorso introduttivo del giudzio di primo grado.

APPELLATO

In punto di appello a ordinanza del tribuanle in data 30 novembre 2016/2 marzo 2017/ n. …..

CONCLUSIONI

Dell’appellante

Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Brescia, contrariis reiectis, per motivi di cui in premessa, in riforma dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Brescia in data 30.11.2016 comunicata in data 28.03.17, così giudicare:

in via principale e nel merito : annullare e riformare in toto,perché illegittima, ordinanza impugnata e conseguentemente dichiarare ammissibile e/o rigettare per i motivi di cui alle premesse, ogni domanda formulata dalle attrici nel giudizio di primo grado.

In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio.

Dell’appellato

Voglia la Corte d’Appello di Brescia, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,

rigettare l’appello avversario e conseguentemente confermare integralmente ordinanza di primo grado , adottando eventualmente ogni provvedimento ritenuto opportuno nell’ambito  del “piano di rimozione” previsto dall’art 28 d.lgs. 150/11. Con vittoria di spese del grado da distrarsi in favore dei procuratori intestatari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art 28 d-lgs 150/11 e art 44 d-lgs 286/98 depositato in data 3 luglio 2015, la società cooperativa – Onlus ………………. E …………………. Avevano convenuta davanti al Tribunale di Brescia al di 1) far dichiarare il carattere discriminatorio e/o molesto ai sensi dell’art. 2 D.Lgs. 215/2003 del comportamento, infra meglio descritto, tenuto dalla convenuta; 2) sentirla condannare al pagamento a favore di ogni ricorrente di una somma non inferiore ad € 5.000,00, a titolo di risarcimento per il danno non patrimoniale; 3) far ordinare alla convenuta la cessazione immediata del comportamento, la pubblicazione del provvedimento con modalità che ne garantiscano la visibilità nonché l’adozione di un piano di rimozione idoneo a prevenire il futuro ripetersi di simili episodi.

I ricorrenti avevano infatti contestato che, in data 12/06/2015, F   E… avesse postato sulle proprie pagine Facebook una fotografia del quotidiano Bresciaoggi avente ad oggetto l’elenco di vari soggetti gestori di progetti di accoglienza di cittadini stranieri, tra i quali ………….. e ……….., allegando il seguente commento: “Questo è l’elenco di tutte le cooperative e fondazioni e altri operatori che con la faccetta misericordiosa di chi fa la beneficenza stanno invece LUCRANDO sul traffico di clandestini”… “questi enti prendono PIÙ DI 1000 EURO AL MESE PER OGNI IMMIGRATO! Tutti soldi nostri, ma se il Governo proprio vuole usare i nostri soldi per mantenere qualcuno, che mantenga i suoi cittadini almeno, non quelli dell’Africa!”.

I ricorrenti, dunque, sostenevano:

– che il post rientrasse nella nozione di “molestia” ex art. 2 co.3 D.lgs. 215/03 in quanto suscettibile di determinare un clima umiliante, offensivo, ostile a causa a) del suo carattere irridente e sbeffeggiante nei confronti degli enti di accoglienza, la cui attività è dipinta nel post come criminosa poiché volta al compimento del reato di favoreggiamento dell’ingresso illegale di stranieri di cui all’art 12 T.U. Immigrazione; b) del suo carattere offensivo da un lato nei confronti della reputazione dei suddetti enti, accusati di lucrare sul “traffico di clandestini”, e dall’altro lato nei confronti dei richiedenti asilo, la cui presenza nel territorio italiano è legittima nonché costituzionalmente protetta dall’art. 10 Cost., accostati pubblicamente dalla E… ai clandestini, la cui presenza è invece illegale, con grave lesione della dignità dei primi;

– che il post ponesse in essere una “discriminazione per associazione” atteso che, ai sensi dell’art. 2 co. 3 D. Lgs. 215/2003, ciò che rileva è che la dignità di un soggetto sia violata per motivi di razza o etnia, non che il soggetto leso sia in sé stesso qualificato da particolare razza o etnia;

– che il post contenesse offese “per ritorsione” ex art 4 bis D.Lgs. 215/2003: le dichiarazioni moleste contenute del post, infatti, sono reazione all’attività svolta dalle associazioni che, in senso lato, è volta ad ottenere la parità di trattamento (quanto al diritto di soggiorno e alle varie prestazioni connesse);

– di essere legittimati alla proposizione del ricorso: la società cooperativa KP…..e l’associazione P…. E… in quanto direttamente lese dal post in parola, l’associazione A.s.g.i., invece, in virtù degli artt. 7 direttiva 2000/43 e 4-5-6 D.Lgs. 215/2003, per cui sono legittimati anche soggetti diversi da quelli effettivamente lesi purché inseriti nell’elenco di cui all’art. 5 e titolari di un interesse al contrasto delle discriminazioni e “nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione”.

Si era costituita in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta in data 19 novembre 2015, F… E…. resistendo alle domande formulate dai ricorrenti In particolare, la resistente, rimosso il post contestato al momento della notifica del ricorso, si era difesa in primis negando il carattere discriminatorio dello stesso, il quale non conteneva riferimento alcuno ad una particolare razza né aveva lo scopo di ledere la dignità dei richiedenti asilo o di recare danno alla reputazione delle associazioni, profilo quest’ultimo peraltro estraneo alla domanda ai sensi dell’art. 112 c.p.c. In secundis, F.. E… si opponeva alle sanzioni richieste dalle ricorrenti facendo leva sul diritto, costituzionalmente riconosciuto ad ogni individuo dall’art. 21 della Costituzione, di manifestare liberamente il proprio pensiero.

Così radicatosi il contraddittorio, con l’ordinanza ora impugnata (in data 30 novembre 2016/2 marzo 2017, n. 11217/2015) l’adito Tribunale di Brescia ha accolto le domande delle ricorrenti, ritenendo sussistente la legittimazione attiva di queste, dichiarando il carattere discriminatorio della condotta denunciata e condannando la resistente al pagamento di € 2.000,00 a favore di ogni associazione ricorrente, oltre spese, rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a..

L’estensore della sentenza, infatti, ha ritenuto che “il post ha valenza irridente e sbeffeggiante ove indica le associazioni che danno ospitalità ai soggetto come chi ‘opera con la faccetta misericordiosa di chi fa la beneficenza’ attributivo di un fine illecito di lucro; denigratorio e offensivo laddove indica che i richiedenti asilo siano clandestini, atteso i richiedenti asilo vengono degradati al rango di chi viola il TU sulla immigrazione, messi in evidenza con assoluta convinzione da parte della convenuta ed evidenziate con caratteri cubitali e vari punti esclamativi”.

Avverso detta ordinanza, comunicata in data 28 marzo 2017, F E ha proposto appello con atto di citazione notificato in data 26 aprile 2017, chiedendone la totale riforma.

Si sono costituite in giudizio la società cooperativa …., l’associazione … e A.s.g.i., resistendo al gravame. Così radicatosi il contraddittorio e sospesa l’efficacia esecutiva dell’ordinanza appellata con ordinanza in data 4 ottobre 2017, la Corte ha autorizzato le parti a precisare le conclusioni, come riportate in epigrafe, all’udienza collegiale del 19 settembre 2018, quindi, scaduti i termini di cui all’art. 190 c.p.c., ha deliberato la presente sentenza nella camera di consiglio del 19 gennaio 2019.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appellante espone le proprie ragioni articolandole in quattro motivi. In prima battuta, è logicamente opportuno discostarsi dall’impostazione data all’atto di citazione d’appello per volger subito l’attenzione al terzo tema di doglianza, il cui ipotetico accoglimento avrebbe effetto assorbente per le rimanenti lamentele. Con tale censura, dunque, si critica la “carenza di legittimazione attiva delle ricorrenti appellate”: il patrocinio della Signora E sostiene che non sussistano, in capo alle odierne appellate, i presupposti di cui ai numeri 1(delega espressa) e 3 (discriminazione collettiva) dell’art. 5 D.Lgs. 215/2003. Il motivo non è meritevole di accoglimento. L’assenza della “delega espressa rilasciata, a pena di nullità, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione”, prevista dall’art. 5 co. 1, non è infatti elemento rilevante, dal momento che tale comma si riferisce alla discriminazione di soggetti passivi specifici, singolarmente individuabili. Il post in esame, invece, riferendosi con il termine “clandestini” al gruppo indeterminato dei richiedenti asilo e non essendo dunque individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione, corrisponde piuttosto alla fattispecie della discriminazione collettiva prevista al comma terzo. Va da sé che, non essendo possibile che un gruppo indeterminato di individui rilasci una delega espressa che rispetti le forme richieste, l’unico requisito della legittimazione che residua in caso di discriminazione collettiva è l’iscrizione dell’ente nell’apposito elenco approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità, requisito questo rispettato dalle associazioni appellate. Con il primo motivo d’appello, poi, si lamenta l’“omessa motivazione della sentenza o comunque l’errata valutazione dei fatti di causa e dell’asserita esistenza del carattere discriminatorio in merito al post pubblicato dalla Signora E”. L’appellante, infatti, ritiene non sia possibile comprendere l’iter logico seguito dal Giudicante per ravvisare la natura discriminatoria per motivi di razza o etnia dell’espressione contestata. Nello specifico, il Giudice di prime cure da un lato avrebbe immotivatamente interpretato il termine “lucrano” in senso negativo, nonostante l’autrice del post non avesse alcuna intenzione di accusare le odierne appellate di svolgere attività illecite, dall’altro avrebbe omesso di chiarire come la denunciata espressione, pur se “irridente e sbeffeggiante”, sia idonea a violare i principi di tutela dello straniero, dal momento che non contiene alcun riferimento a persone appartenenti ad una pagina.

Le doglianze, intimamente connesse, vanno esaminate congiuntamente: entrambe non trovano il consenso della Corte.

Il Collegio rileva come la fattispecie delle molestie ex art. 2 co. 3 D.Lgs. 215/2003 addebitata dagli enti ricorrenti al comportamento tenuto dall’odierna appellante sia pienamente integrata. Il legislatore, infatti, accosta ed equipara alle ipotesi di discriminazione diretta e indiretta previste al comma primo, “quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante ed offensivo”. Il post scritto da F  E, attribuendo il fine lucrativo agli enti elencati e parlando di situazioni di clandestinità, può dunque essere considerato molesto. Ciò si afferma non tanto valorizzando il profilo del danno all’immagine e alla reputazione, estraneo al thema decidendum ai sensi dell’art. 112 c.p.c., quanto valorizzando: a) per quanto riguarda l’attribuzione dello scopo di lucro, il fatto che un’affermazione di tal genere, visibile ad un numero potenzialmente illimitato di utenti del social network in quanto pubblica e più volte condivisa, è sicuramente idonea a creare un “clima intimidatorio” e “ostile” nei confronti delle associazioni, clima che può avere senz’altro ripercussioni dirette sui servizi resi ai richiedenti asilo. b) per quanto riguarda l’utilizzo del termine “clandestini”, il fatto che riferire quest’ultimo ai richiedenti asilo, cui l’art. 10 Cost. attribuisce il diritto di fare ingresso nel territorio dello Stato e presentare richiesta di protezione internazionale, significa sostanzialmente insinuare che tali soggetti siano in una posizione di illegalità, con “l’effetto di violare la dignità” della suddetta categoria di individui.

Ad abundantiam, si segnala che la condanna disposta dal primo Giudice potrebbe confermarsi anche riconducendo la frase contestata ad una diversa fattispecie, quella della “ritorsione” ex art. 4 bis D.Lgs. 215/2003, secondo cui “la tutela giurisdizionale di cui all’art. 4 si applica altresì avverso ogni comportamento pregiudizievole posto in essere, nei confronti della persona lesa da una discriminazione diretta o indiretta o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attività diretta ad ottenere la parità di trattamento”.

Con il quarto ed ultimo motivo d’appello, infine, si censura l’“illegittimità della condanna al risarcimento del danno”. Il Giudice di prime cure, a parer dell’appellante, avrebbe difatti perseguito un proprio fine sanzionatorio e persecutorio introducendo una nuova ed innominata categoria di danno non patrimoniale e condannando F E ad una somma sproporzionata, anche in considerazione del fatto che le odierne appellate non solo non avevano provato l’entità del danno, ma nemmeno avevano allegato di subito uno. La doglianza non ha pregio. Il primo Giudice, infatti, lungi dal voler offrire un “fulgido esempio di giurisprudenza creativa” introducendo surrettiziamente una nuova categoria di danno non prevista dal nostro sistema normativo e giurisprudenziale, non ha fatto altro che dar corretta applicazione alla legge, la quale dispone che “con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell’atto discriminatorio, ove ancora sussistente, nonché la rimozione degli effetti. Al fine di impedirne la ripetizione, il giudice può ordinare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate”. A nulla dunque valgono le contestazioni formulate dall’appellante al fine di segnalare l’inadempimento degli oneri di allegazione e di prova che generalmente sono previsti laddove vi sia una domanda risarcitoria, dal momento che si tratta, nel caso di specie, di un danno in re ipsa, risarcibile per espressa previsione legislativa: per tali ragioni, il Collegio afferma la congruità delle sanzioni disposte dal Tribunale. La condanna ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. s’impone avendo la parte appellante insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ed avendo censurato la sentenza impugnata in termini la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere da essa apprezzata in modo da evitare il gravame. Si reputa equo rapportare la somma da corrispondere alle parti appellate all’ammontare delle spese di lite liquidate a sensi dell’art. 91 c.p.c..

Al rigetto dell’appello segue la condanna di F  E a rimborsare agli enti appellati le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A recentemente approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 (scaglione di valore dichiarato da euro 5.201,01 sino ad euro 26.000,00).

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando: respinge l’appello proposto da F  E  avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Brescia n. 11217/2015 in data 30 novembre 2016/2 marzo 2017. Condanna la parte appellante a rimborsare alle appellate le spese del grado, che si liquidano in euro 1.080,00 per la “fase di studio”, euro 877,00 per la “fase introduttiva” ed euro 1.820,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge. Visto l’art. 96 comma 3 c.p.c., condanna l’appellante a pagare in favore della controparte la somma di euro 3.340,00. Sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 9 gennaio 2019.

IL PRESIDENTE EST. Donato Pianta