Divieto di discriminazione in ragione della razza e dell’origine etnica, Tribunale di Como 16 agosto 2019.

XXX con  il  patrocinio    dell’ avv. MAESTRI ANDREA e dell’avv. SACCO GIORGIO; elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MAESTRI ANDREA

RICORRENTE

contro

MINISTERO    DELL’INTERNO   (C.F.   00000000000)   con   il   patrocinio   dell’ AVVOCATURA DELLO STATO    MILANO    elettivamente    domiciliato    in   VIA    FREGUGLIA     1   MILANO presso AVVOCATURA  STATO  MILANO  

RESISTENTI

Il giudice , scaduti i termini per memorie delle parti, assegnati all’udienza 29/05/2019, ha emesso la seguente

ordinanza Con  ricorso ex artt. 28 D Lgs  150/2011, 44 D Lgs 286/1998  e 4 D Lgs 215/2003, XXX cittadina  peruviana  in  possesso  di  permesso  di  soggiorno,  che,  quale interprete di lingua spagno la, il 28/1/2019 aveva stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata di un mese, con la cooperativa  ….. che,  per  conto  dell’agenzia  europea  EASO  (European   Asylum  Support    Office), l’ Ufficio europeo indipendente di sostegno per l’asilo, forniva agli Stati membri e nello specifico, alla  Questura  di  Milano,  il  necessario  supporto  per  la  traduzione  con  interpreti  qualificati    -lamentava  che  con   una  telefonata   del   14/2/2019,   la cooperativa aveva comunicato l ‘ anticipato recesso unilaterale dal contratto, invitandola a non presentarsi l’indomani al lavoro, indicazione  da  lei  disattesa,  in  quanto  si  era  recata  nella  Questura  di  Milano,  ma  ne era stata ” allontanata, senza motivazioni, se non l’indicazione informale di una direttiva ad personam giunta in tal senso nientemeno che dal Ministero dell’Interno”

Deduceva pertanto, la violazione del divieto di condotte di contenuto discriminatorio di  cui,  avendo  la  cooperativa  negato  l’esibizione di copia della nota ministeriale con la quale le era stato inibito l’ingresso nella Questura di Milano, ipotizzava il collegamento con la pubblicazione del libro Lettera agli italiani come  me con cui XXXX aveva manifestato il proprio impegno in favore dei cittadini extracomunitari, e chiedeva la condanna dei resistenti al risarcimento dei danni, quantificati in complessivi € 25.000,00 oltre alla pubblicazione del provvedimento su un quotidiano nazionale

Si   costituiva  la  cooperativa che  eccepiva l’incompetenza territoriale di questo Tribunale, in quanto nel ricorso, la residenza della ricorrente veniva indicata in Limbiate e nel merito, l’infondatezza della domanda, essendosi limitata a dare esecuzione alla richiesta della committente, l’agenzia EASO – che a sua volta aveva ricevuto una comunicazione ufficiale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza di sospensione della collaborazione tra    la Questura  di Milano,  in attesa dei  risultati  delle indagini avviate nei suoi confronti – nel rispetto di quanto previsto dal contratto – essendo stata messa in dubbio l’affidabilità del suo operato, in un settore particolarmente sensibile, quello della sicurezza nazionale – e in particolare, dell’art 7 che, in conformità all’art 2237 co 1 cc, le consentiva il recesso unilaterale, con il solo obbligo del preavviso minimo di 1O giorni, di cm aveva poi versato la relativa indennità sostitutiva.           

Si costituiva anche il Ministero dell’Interno che, oltre a contestare la competenza territoriale di questo Tribunale, eccepiva l’inammissibilità della domanda, in mancanza un rapporto contrattuale con la ricorrente, che era stata solo messa a disposizione della Questura di Milano dalla cooperativa per conto di EASO, per il servizio di mediazione linguistico – culturale in lingua spagnola, in due diversi periodi, nel secondo dei quali, a febbraio 2019, la Questura di Milano aveva  riscontrato un notevole aumento  degli  accessi  di  richiedenti  asilo di nazionalità  peruviana,  non rilevato  nei precedenti mesi, senza che la situazione politica del Perù potesse giustificarlo, per cui aveva avviato delle verifiche interne e con e-mail del 14/2/2019 il funzionario della Questura responsabile della  IV Sezione Rifugiati aveva chiesto alla Direzione Centrale dell’immigrazione  e della Polizia   delle Frontiere  del  Ministero  l’immediata  sostituzione  della  ricorrente,  poi accordata  in  pari  data ·…., negando pertanto, di aver mai espresso valutazioni di gradimento o meno nei confronti della stessa, anche in relazione a eventuali ipotesi di incompatibilità con l’attività da lei svolta all’esterno della Questura di Milano, di cui era venuto a conoscenza solo successivamente, dalle  notizie apparse sulla stampa e sui socia! network

In udienza la ricorrente ha depositato il proprio certificato di residenza dimostrando così che quella di……,, indicata nel ricorso era frutto di  un mero errore,  ragion  per cui  la cooperativa a ha poi formalmente  rinunciato a detta eccezione, Di conseguenza, il procedimento risulta correttamente instaurato nel foro previsto dall’art 28 co 2 D Lgs 150/2011 La  causa  può essere  decisa senza  dar corso all’istruttoria,  in  quanto  le circostanze  di  fatto sono sostanzialmente pacifiche.

La domanda di  XXX ha per oggetto  l’ accertamento della discriminazione subita, la sua cessazione e il risarcimento del danno.

L’effettiva ragione che ha indotto la Questura di Milano a chiedere e ottenere da EASO, l’ agenzia europea committente della cooperativa l’immediata sostituzione della ricorrente dal servizio di mediazione linguistico – culturale in lingua spagnola, è emersa solo a seguito della costituzione  del Ministero,  che  ha  precisato  che  il  giorno  dopo  detta  sostituzione,  il  15/ 2/2019,  la  Dirigente dell’ Ufficio Immigrazione della Questura di Milano, dr.ssa I J , aveva informato la Direzione Centrale  dell’Immigrazione e della  Polizia  delle  Frontiere  del  Ministero  dell’Interno  di  aver rilevato un ingiustificato aumento degli accessi dei richiedenti asilo di nazionalità peruviana , a decorrere dal 2/1/2019, proprio in coincidenza con il servizio svolto dalla ricorrente, perché “nel mese di gennaio 2018 si era presentato un solo richiedente peruviano a fronte di ben 68 nel gennaio di quest’anno. Nell’intero mese di periodo 2018 sono stati registrati 1O accessi, mentre al 5 febbraio 2019 gli accessi registrati sono già 14.

Al riguardo, giova rilevare che dai report EASO risulta che nell’anno 2017 nell’Unione Europea sono state registrate 51O richieste di protezione internazionale di stranieri  di  nazionalità peruviana, a dimostrazione che i numeri rilevati presso la Questura di Milano appaiono eccessivi rispetto alla situazione complessiva  a livello europeo”  (e-mail  15/2/2019 – doc 3  Ministero).

Non vi sono elementi per sostenere – come ritenuto invece dalla ricorrente – che tale motivazione, per il solo fatto di essere successiva alla sua sospensione, peraltro di un solo giorno appena, sia un espediente, ideato al solo fine di celarne la vera ragione, di natura politica e ideologica – per il suo impegno culturale e sociale per il riconoscimento della nazionalità italiana ai cittadini extracomunitari, ormai integrati nello Stato – anche perché all’epoca, nessuna iniziativa era stata ancora intrapresa dalla ricorrente per contestare tale decisione, per cui non vi era ancora l’esigenza per il Ministero, di precostituirsi un’ eventua le motivazione “di comodo”, da ritenere come tale, del tutto inattendibile.

Paradossalmente è proprio l ‘ in consistenza della motivazione ” ufficiale ” a rivelarne l’ autenticità (perché per sviare eventuali sospetti da quella effettiva, se ne sarebbe adottata un’ altra, sicuramente più convincente)  e la natura discriminatoria.

Infatti, anche a voler ritenere esatti i dati contenuti nella e-mail del 15/2/2019, il Ministero, oltre a non rivelare quali esito abbiano poi avuto le verifiche interne, dirette ad accertare un eventuale coinvolgimento di XXX nell’ incremento delle domande di asilo di cittadini peruviani alla Questura di Milano, nonostante i mesi ormai trascorsi, non ha tantomeno indicato se, dopo il suo allontanamento, tali domande si siano eventualmente ridotte in misura sensibile.

li  Ministero  non  ha neppure ritenuto opportuno  indicare se il dato rilevato all’inizio del 2019  per Milano, rispetto a quello dell’anno precedente, fosse del tutto anomalo, anche rispetto a quello di altre grandi città d’Italia, non sembrando significativo il dato complessivo rilevato nel 2017 per l’intera Comunità Europea, cioè due anni prima, per l’incostanza dei flussi migratori.

In ogni caso, non è stato neanche dedotto che le domande dei cittadini peruviani fossero pure inammissibili e quindi, avessero ingiustificatamente aggravato il carico di lavoro dell’Ufficio Immigrazione (circostanza comunque non provata).

L’inconsistenza dei sospetti sulla condotta della ricorrente, rivelatisi del tutto  inidonei  a giustificarne l’ allontanamento , ne svela anche la reale natura discriminatoria perchè tale provvedimento si è basato sul sillogismo, del tutto indimostrato, che l’incremento delle domande di asilo dei cittadini peruviani era stato favorito unicamente dall’illegittimo interessamento di un’altra persona, che operava necessariamente all’interno dell’Ufficio Immigrazione e aveva la loro medesima  nazionalità.

In definitiva,  la Questura  di Milano  ha chiesto l’immediata  sostituzione di   XXX solo perché aveva la stessa nazionalità peruviana di coloro che, a suo giudizio , avevano presentato  un numero di domande di asilo superiore al passato ma del  tutto  ingiustificatamente, valutazione  questa, non solo indimostrata , ma neppure sostenibile a livello indiziario, stante l’assoluta inconsistenza dei sospetti sul suo corretto operato come mediatrice linguistico – culturale di lingua spagnola.

Si è quindi trattato dì una decisione sicuramente discriminatoria perché in ragione della nazionalità, è stato riservato alla sola ricorrente un trattamento diverso e peggiore, rispetto a quello degli altri interpreti, reclutati dalla cooperativa , per conto dell’ agenzia EASO.

Come noto in fatti, il divieto di discriminazioni in ragione della razza e dall’origine etnica, che trova il suo fondamentale presidio nell’art 3 cost., è stato poi esplicitato ne ll’ art 43 co 1 O Lgs 286/1998 TU Immigrazione, di contenuto generale, non limitato ai soli lavoratori, e quindi nel D Lgs 215/2003 di attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica che – a differenza del successivo D Lgs 216/2003, di attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – è finalizzato a colpire tali discriminazioni indipendentemente dal contesto in cui si verificano, mentre il secondo, ha un ‘ applicazione ristretta al mondo del lavoro, in riferimento alle discriminazioni per ragioni relative alla religione, alle convinzioni personali, agli hand icap , all’età e all’orientamento sessuale del lavoratore.

In particolare, l’art  2 col  lett.  b) D.Lgs. 215/2003  qualifica  come discriminazione diretta  l’ipotesi  in cui ” per la razza o l’origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in situazione analoga” e il co 4 precisa  che  “l’ordine  di discriminare persone a causa della razza o dell’origine etnica è considerato una discriminazione”.

Di conseguenza, della richiesta di immediata sostituzione della ricorrente rivolta dal Ministero all’agenzia EASO, a cui la cooperativa ITC ha dato poi esecuzione, risponde esclusivamente il Ministero, non solo perché la cooperativa non aveva possibilità di opporsi, non avendo certo il  potere di imporre la presenza nell’Ufficio Immigrazione della Questura di un’interprete  a questa “non gradita”, ma soprattutto perché, come riconosciuto dalla stessa ricorrente , l’agenzia europea EASO, dopo essere venuta a conoscenza delle indagini in corso, le aveva proposto, sempre tramite la cooperativa • altre posizioni dove svolgere la  stessa  funzione,  condotta  indicativa  che  entrambe non condividevano assolutamente la decisione della Questura, che in definitiva, l’ha loro ordinata e imposta.

Non ha alcun rilievo infatti, l’assenza di un rapporto contrattuale diretto tra la ricorrente e il Ministero dell’Interno, perché, come si è detto, il divieto di discriminazioni per l’origine etnica prescinde dall’esistenza di un contratto di lavoro tra le parti, per cui vale ed è quindi efficace, in qualsiasi contesto delle relazioni sociali

Passando all’esame delle conseguenze sanzionatorie, cominciando dalla domanda di  cessazione della condotta discriminatoria, essendo ormai scaduto al 28/2/2019 il termine del contratto di collaborazione coordinata e continuativa concluso con la cooperativa –  già  al  momento  del deposito del ricorso (3/4/2019), può solo disporsi, per il futuro, la revoca, ove fosse stata disposta  dal Ministero resistente, del divieto al rinnovo di incarichi alla ricorrente presso qualsiasi Questura  o altro ufficio pubblico.

Per  quanto  concerne   il  risarcimento   del  danno,  avendo  XXX già  ottenuto  dalla cooperativa  lii  il  pagamento  dell’indennità  sostitutiva  del  mancato  preavviso  del  recesso  (10 giorni) di€ 840,25, le spetta la somma di€ 336,1O che avrebbe percepito se le fosse stato consentito di continuare a lavorare fino al 28/2/2019, data di scadenza del contratto, cioè anche nei quattro giorni successivi al termine del preavviso.

Nessuna somma può esserle liquidata per la perdita di ulteriori occasioni di lavoro,  neppure  indicate, comunque da escludere per il futuro, per effetto dell’imposizione del precedente divieto.

Anche il danno non patrimoniale o morale, peraltro dedotto in modo assolutamente generico, non è stato in alcun modo provato.

Appare comunque opportuno osservare che l’art 28 co 6 D Lgs 150/201 I consente al giudice di condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche tenendo conto del fatto che l’atto o il comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione a una precedente azione giudizi ale , ovvero ingiusta reazione a una precedente attività del soggetto leso volta, ad ottenere il rispetto  del principio della parità di trattamento ipotesi che Cass SU 16601/2017 ricomprende tra i casi tipizzati dei cd. risarcimenti punitivi, ma che non risulta essersi concretamente verificata nella vicenda in esame, come implicitamente desumibile  anche dalla mancanza di un’esplicita  richiesta al   riguardo della ricorrente.

Infine, in base al successivo co 7 dell’art 28 cit. dev’essere ordinata la pubblicazione del dispositivo della presente ordinanza, per una sola volta, a cura della ricorrente ma a spese del Ministero resistente, sul quotidiano il Corriere della Sera.

Appare corretto compensare le spese del procedimento tra la ricorrente e la cooperativa mentre quelle tra la ricorrente e il Ministero, liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza di quest’ultimo.

PQM

visti gli artt 28 D Lgs 150/2011, 44 D Lgs 286/1998, 4 D Lgs 215/2003 e 702 cpc

dichiara

il carattere discriminatorio della condotta tenuta dal Ministero dell’Interno, per aver richiesto e ottenuto dalla cooperativa l’immediata sostituzione di XXX mediatrice linguistico – culturale in lingua spagnola alla Questura di Milano e conseguentemente,

ordina

al Ministero del!’ Interno di cessare l’eventuale reiterazione della condotta discriminatoria;

condanna

il Ministero dell’Interno al pagamento di € 336, I O a  titolo  di  risarcimento  danni,  oltre  interessi  legali  dal 28/2/2019  al saldo;

ordina

la pubblicazione del dispositivo della presente ordinanza, per una sola volta, a cura della ricorrente ma a spese del Ministero resistente, sul quotidiano il Corriere della Sera;

compensa le spese di giudizio tra la ricorrente e la cooperativa –

condanna

il Ministero dell’Interno al pagamento del spese di giudizio sostenute dalla ricorrente, da distrarre in favore dei suoi difensori, che hanno dichiarato di averle anticipate, liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa.

Si comunichi.

Como, 16/8/2019