Trasporto scolastico, discriminazione indiretta disabilità, Tribunale di Milano, sentenza del 3 giugno 2021

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

PRIMA CIVILE

ORDINANZA

– il Giudice

rilevato che:

– la difesa di XXX e di XXX, ricorrenti in proprio e quali legali rappresentanti della figlia minore XXX, hanno chiesto al Tribunale adito, ex artt.702 bis c.p.c. e 28 D.lgs. n.150 del 2011, di:

a) accertare la natura illecita della condotta del Comune di Milano per il mancato espletamento del servizio di trasporto scolastico nei confronti di XXX, alunna con disabilità ai sensi del DPCM n.185 del 2006, in violazione del principio della parità di trattamento con gli altri alunni

b) condannare l’Ente territoriale all’immediata cessazione delle condotte illecite e al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti

c) adottare un piano di eliminazione degli effetti della condotta discriminatoria che impedisca al Comune di far gravare sui genitori l’onere organizzativo ed economico del servizio di trasporto scolastico

– il servizio oggetto di contestazione riguarda il tragitto di andata e ritorno della minore tra la propria residenza milanese e l’Istituto XXX, sito in XXX (MI);

-gli anni scolastici in esame sono il primo (2017-2018), il secondo (2018-2019) ed il terzo (2019-2020) ed i successivi;

– con riferimento al primo anno (2017-2018), i ricorrenti hanno dichiarato di aver provveduto al trasporto dapprima direttamente e, a partire da gennaio 2018, mediante una cooperativa, dopo aver ricevuto un contributo comunale (disposto con determinazione dirigenziale del 16 novembre 2017 Area Domiciliarità e Cultura della salute, ai sensi dell’art.14 del Reg. per gli interventi ed i servizi sociali);

– per i due anni scolastici successivi, essi hanno chiesto la condanna del Comune al rimborso della somma di € 6.755,00, sostenuta per aver organizzato in proprio, tramite una cooperativa, il servizio di trasporto per l’anno 2018-2019, nonché dell’ulteriore somma mensile di € 850,00 per il trasporto nell’anno scolastico 2019-2020;

– in realtà, la difesa dei ricorrenti, oltre a lamentare un danno patrimoniale, ha allegato in via principale, sulla base di un analitico quadro normativo e giurisprudenziale, la mancata predisposizione, da parte del Comune, di un servizio di trasporto scolastico gratuito per gli alunni con disabilità, quale contemplato dall’art.18 della l. n.118 del 1971 per la scuola dell’obbligo ed esteso alla scuola superiore a seguito della sentenza n.215 del 1987 della Corte Costituzionale;

– in particolare, la difesa ha richiamato il fondamentale diritto del disabile all’istruzione come enucleato, con i suoi corollari, dalla sentenza n.80 del 2010 della Corte Costituzionale;

– essa ha lamentato che la mancata predisposizione, da parte del Comune, di un servizio di trasporto gratuito (e, cioè, con oneri organizzativi ed economici a carico dell’Ente), costituisce una lesione del diritto soggettivo all’istruzione, con specifico riferimento agli aspetti attinenti alla predisposizione delle condizioni materiali per il pieno esercizio dello stesso nell’interesse delle persone disabili, realizzata mediante una condotta discriminatoria ai sensi della l.n.67 del 1 marzo 2006;

– la contrazione del diritto soggettivo all’istruzione, conseguente alla disparità di trattamento per gli alunni con disabilità rispetto agli altri alunni che non necessitano di tale servizio, verrebbe a configurarsi, secondo la difesa dei ricorrenti, non solo nell’ipotesi di integrale trasferimento, in capo ai genitori, dell’onere dell’organizzazione del servizio di trasporto, ma anche nell’ipotesi di rimborso dei costi del servizio privato;

– in tutte le superiori ipotesi, infatti, gli alunni con disabilità verrebbero comunque posti in una posizione di svantaggio rispetto agli altri alunni;

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– la difesa della Regione Lombardia, evocata nel procedimento dal Comune di Milano, ha eccepito in via preliminare la carenza di giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria in favore di quella amministrativa;

– richiamando la sent.n.1044 del 13 luglio 2011 del TAR Lombardia, essa ha sostenuto che la fattispecie in esame, attinendo al servizio di trasporto pubblico a favore di soggetti portatori di disabilità rientrerebbe nella previsione dell’art.33, comma secondo, del D.lgs. n.80 del 1998 (oggi art.133, comma primo, lett. c) del D.lgs. n.104 del 2010);

– com’è noto, tale norma devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, tra le altre, le controversie riguardanti le attività e le prestazioni erogate nell’espletamento di pubblici servizi, comprese quelle afferenti all’ambito della pubblica istruzione, con l’eccezione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati (in questo senso, Cass.SU n.3058 del 9 febbraio 2009);

– nel presente procedimento, , attinente all’esercizio di un potere discrezionale della P.A. in materia di pubblico servizio, sussisterebbe pertanto la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo;

– in realtà, il presupposto dal quale muove il ricorso in esame è costituito dalla violazione del diritto soggettivo all’istruzione — nel senso lato allegato dalla difesa dei ricorrenti (e, dunque, comprensivo del diritto al trasporto gratuito per gli alunni disabili) — che, coperto da garanzia costituzionale, vede l’Autorità giudiziaria ordinaria quale giudice naturale nell’ipotesi che essa derivi da condotte della P.A. difformi dal principio della parità di trattamento ex l.n.67 del 1 marzo 2006;

– in quest’ottica, appaiono allora pienamente condivisibili le argomentazioni svolte dalla difesa del Comune di Milano, la quale ha sostenuto che: “…il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di accertamento del carattere discriminatorio della condotta posta in essere a danno dei ricorrenti in relazione alla mancata attivazione ed erogazione del servizio di trasporto scolastico ed al mancato integrale rimborso dei costi sostenuti, con conseguente richiesta di condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, oltre all’adozione di un piano di rimozione degli effetti della condotta discriminatoria tenuta, ai sensi dell’art. 28, comma 5, del D. Lgs. n. 150/2011.

A riguardo, come è stato chiarito anche dalla recente sentenza del Consiglio di Stato, n. 4342 del 14/09/2017 “sussiste la giurisdizione del giudice civile, quando l’interessato espressamente lamenti innanzi a tale giudice che l’Amministrazione scolastica abbia posto in essere un comportamento discriminatorio a proprio danno”.

In tal caso trovano, infatti, applicazione l’art. 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67 (che ha richiamato l’art. 44 del testo unico 25 luglio 1998, n. 286, sulla “Azione civile contro la discriminazione”) e – per gli aspetti processuali – l’art. 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

Va sottolineato che il medesimo art. 3 della legge n. 67 del 2006 prevede una fattispecie tipica devoluta alla giurisdizione del giudice civile ed ha il suo ambito di applicazione esclusivamente e tassativamente quando il ricorrente deduca specificamente la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, (il che in concreto è quanto è stato rappresentato nell’atto introduttivo del presente giudizio).

E’ pacifico, dunque, che il presente giudizio abbia ad oggetto l’accertamento della ricorrenza di una condotta discriminatoria a danno dei ricorrenti.

E’ altrettanto pacifico che il Comune di Milano, in sede di comparsa di costituzione e risposta, abbia dedotto il proprio difetto di titolarità del rapporto giuridico controverso, indicando la Regione quale unica eventuale responsabile della condotta lamentata.

Stante, dunque, l’estensione automatica della domanda dell’attore nei confronti della chiamata in causa, è evidente che oggetto del presente giudizio è l’accertamento della condotta discriminatoria posta in essere da Regione Lombardia nei confronti dei ricorrenti, quale ente competente in materia di trasporto di alunni disabili, che frequentano scuole secondarie di secondo grado.

Risulta, quindi, non pertinente la giurisprudenza richiamata da controparte, che riguarda la diversa ipotesi in cui oggetto di doglianza di chi agisce in giudizio sono le scelte o i provvedimenti dell’amministrazione adottati nell’esercizio del proprio potere discrezionale di gestione del servizio scolastico.

Per tali ragioni, si ritiene che sussista la competenza del Giudice Ordinario a conoscere della domanda formulata dagli odierni ricorrenti, anche con riferimento alla chiamata in causa di Regione Lombardia…”

– l’unico, ma fondamentale, limite alla giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria è quello delineato da Cass.ord. n.3842 del 15 febbraio 2021, secondo la quale:

L’azione contro la discriminazione prevista dall’art. 44 d.lgs. n. 286 del 1998 può essere esperita anche quando il comportamento pregiudizievole sia posto in essere da un ente pubblico mediante l’adozione di un atto amministrativo, potendo in questo caso il giudice ordinario disapplicare l’atto denunziato assumendo i provvedimenti idonei a rimuoverne gli effetti, senza che ciò comporti alcuna interferenza nell’esercizio della potestà amministrativa…”

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– nel merito, con riferimento alla disciplina normativa regionale attinente alla presente fattispecie, è sufficiente richiamare la puntuale ricostruzione prospettata dalla difesa dei ricorrenti, secondo la quale:

“…con la…legge 208/2015 (art. 1 comma 947) è stato espressamente previsto che “le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all’art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all’art. 139, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite alle regioni a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data già prevedono l’attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata.

Regione Lombardia, in virtù di questa riforma statale ha quindi successivamente ridefinito con L.R. n. 15/2017 (di modifica della L.R. n. 19/2007, art. 6) – a partire dall’anno scolastico 2017/2018 – le competenze relative alla realizzazione degli interventi per l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità di secondo ciclo, prevedendo nello specifico l’attribuzione ai comuni delle funzioni relative alla gestione dei servizi di trasporto scolastico e di assistenza per l’autonomia e la comunicazione a favore degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale che frequentano percorsi scolastici e formativi di secondo ciclo, fermo restando la promozione ed il sostegno da parte della Regione.

La specifica norma regionale attualmente in vigore (art. 6 L.R. 19/2007 comma 1 bis 1) stabilisce infatti che “E’ trasferito ai comuni, in forma singola o associata, lo svolgimento, in relazione all’istruzione secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi di trasporto e di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale”.

La successiva normativa regionale di attuazione (D.G.R. 6832/2017 “Linee guida per lo svolgimento dei servizi di supporto dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità”) ha poi previsto che tali servizi siano attivati e realizzati dal Comune di residenza dello studente con mezzi propri o tramite l’affidamento a soggetti terzi ovvero per il tramite delle famiglie che selezionano direttamente i soggetti che effettuano il trasporto o provvedono all’effettuazione del servizio con mezzi privati – anche attraverso un sistema a voucher – tenendo conto delle specifiche connotazioni territoriali della domanda e le esigenze delle famiglie. (cfr doc. 28 e doc. 29 – Linee Guida regionali e relativo allegato).

Non dissimilmente, per l’a.s. 2019/2020, anche il decreto regionale 9263/2019 (doc. 25), espressamente richiamato dalla nota 1.10.2019 (doc. 24) – visto, in particolare, l’art. 6, co. 1bis1, della L.R. n. 19/2017 – ha previsto (a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018) il trasferimento ai comuni, in forma singola o associata, delle funzioni relative allo svolgimento, in relazione all’istruzione secondaria di secondo grado, ed ha approvato l’Avviso pubblico concernente le modalità operative per la presentazione delle domande e l’assegnazione dei contributi a favore dei comuni e, come tale, non a favore delle famiglie.

Il medesimo decreto precisa e conferma, anche con riferimento al servizio di trasporto scolastico che il servizio è realizzato dai Comuni, in forma singola o associata, con mezzi propri o tramite l’affidamento a soggetti terzi – anche “in house” -, ovvero per il tramite delle famiglie che selezionano direttamente i soggetti che effettuano il trasporto o provvedono all’effettuazione del servizio con mezzi privati.

E’, peraltro, di tutta evidenza che, anche nel caso di selezione del trasportatore da parte delle famiglie, essa non può che avvenire nell’ambito delle strutture accreditare dai Comuni ex art. 13 co. 1 lett. d) L.r. 3/2008 ed anche in questo caso i Comuni provvedono al rimborso delle spese – tutte, non solo nella misura del contributo regionale – sostenute dalle famiglie.

La normativa attualmente in vigore affida pertanto senza alcun dubbio ai Comuni lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni con disabilità frequentanti le scuole superiori.

L’Ente Locale competente a fornire il servizio di trasporto scolastico a favore di XXX risulta essere pertanto il Comune di Milano…”

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– proprio con riferimento alle Linee Guida sopra richiamate, la difesa del Comune, dal canto suo, ha correttamente sottolineato che:

“…nelle linee guida la Regione riconosce espressamente al punto 4.2 che “i Comuni sono individuati quali enti gestori dei servizi”.

Le linee guida stabiliscono che il servizio di trasporto a favore di studenti con disabilità venga attivato dal comune di residenza dello studente.

Il comune provvede alla valutazione delle richieste e alla formulazione dell’elenco dei beneficiari e al termine dell’istruttoria presenta alla Regione, tramite apposito sistema informativo, la richiesta di contributo (punto 4.3).

Le linee guida prevedono, quindi, che il servizio possa essere realizzato dai comuni con mezzi propri o tramite l’affidamento ai terzi, ovvero per il tramite delle famiglie che selezionano i soggetti che effettuano il trasporto, o vi provvedono direttamente (punto 4.4.).

Il valore del contributo riconosciuto dalla Regione è determinato in base alla distanza chilometrica percorsa, calcolando, per ogni giornata di frequenza, due viaggi per 0,40 centesimi di euro al chilometro (punto 4.5).

Successivamente, con decreto n. 8764 del 18 luglio 2017, Regione Lombardia, prevedendo

espressamente le modalità di finanziamento ai punti n. 2 e 3, ha approvato l’avviso pubblico recante le modalità per l’assegnazione di contributi ai comuni a copertura degli oneri derivanti dallo svolgimento dei servizi di trasporto scolastico ed assistenza educativa specialistica a favore degli studenti con disabilità di secondo ciclo per l’anno educativo 2017/18, e con Decreto n. 8368 del 07 giugno 2018 per i contributi relativi all’anno scolastico 2018/2019 (cfr. doc. n. 2)…”

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– sulla base del complessivo quadro normativo sopra delineato, può affermarsi che, in quanto effettivo gestore dei servizi di trasporto scolastico e di assistenza a favore degli alunni con disabilità (sulla base del trasferimento dei poteri da parte della Regione), il Comune di Milano è il titolare esclusivo del potere di organizzazione del servizio, mediante l’adozione di specifici atti amministrativi riferiti alle posizioni dei vari beneficiari;

– si tratta di un potere il cui esercizio, circoscritto nei limiti disposti dalla Regione Lombardia con le citate Linee guida, è rimesso alla discrezionalità amministrativa dell’Ente comunale, il quale, pertanto, risponde della eventuale lesione di diritti dei terzi, anche nell’ipotesi che questa sia ascrivibile alla violazione del principio della parità di trattamento ai sensi della cit. l.n.67 del 1 marzo 2016;

– la responsabilità della Regione Lombardia — titolare del potere-dovere di promozione e sostegno dei servizi di trasporto per gli alunni con disabilità (ma non anche della competenza in ordine al concreto svolgimento di tali servizi, trasferita ai Comuni ai sensi dell’art.6, primo comma bis, l. reg.n.15 del 2017) — può invece configurarsi esclusivamente sotto il profilo della (eventuale) inidoneità dei criteri guida al fine di assicurare, nell’ottica del preminente diritto all’istruzione degli alunni con disabilità, l’espletamento dei servizi di trasporto ed il relativo sostegno economico ai Comuni erogatori a condizioni di parità di trattamento con gli altri alunni;

– ne consegue che eventuali condotte lesive di tale diritto possono essere imputate al Comune di Milano e/o alla Regione Lombardia a seconda che le condotte lesive del principio di parità di trattamento, ove effettivamente provate nella loro sussistenza, rientrino nell’uno e/o all’altro ambito di titolarità delle rispettive competenze;

– è poi pacifico, per consolidata giurisprudenza relativa alla l.n.67 del 1 marzo 2016, che le condotte contestate, ove poste in essere dalla P.A., possono essere di natura commissiva e/o omissiva, poiché anche l’inerzia del soggetto pubblico può comportare una lesione del principio della parità di trattamento degli aventi diritto;

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– occorre, pertanto, di esaminare le Linee guida regionali e, quindi, di verificare le concrete modalità di gestione del servizio di trasporto apprestate dall’Ente comunale;

– va premesso che la tutela del diritto all’istruzione, invocata dalla difesa dei ricorrenti sotto il profilo dell’omessa predisposizione di un servizio di trasporto adeguato alle condizioni di disabilità della figlia minorenne, può configurarsi anche rispetto alla scelta dei genitori di iscrivere XXX presso un Istituto scolastico sito in un Comune (XXX) diverso da quello di residenza;

– si tratta, infatti, di una tutela che assume particolare valenza nei casi in cui, come il presente,

l’individuazione dell’Istituto scolastico rivesta particolare importanza proprio in considerazione delle condizioni di disabilità dell’alunna e, quindi, sulla base dei piani educativi offerti, della qualità del personale docente e di sostegno, della logistica dell’istituto, ecc.;

– ne consegue che il diritto dell’utente con disabilità di usufruire del trasporto scolastico comunale non può essere condizionato o compresso dall’ubicazione dell’Istituto fuori del territorio del Comune responsabile della gestione del servizio;

– ciò chiarito, è allora necessario analizzare le cit. Linee Guida, approvate dalla Regione Lombardia con la delibera n. X/6832 del 30 giugno 2017 (doc.28 ric.);

– esse consentono di individuare i soggetti direttamente beneficiari del servizio (gli alunni con disabilità), le modalità di erogazione del servizio (secondo una scala di soluzioni alternative rispetto a quella della predisposizione del servizio con oneri organizzativi ed economici interamente a carico del Comune), l’entità del contributo economico erogato nell’ipotesi che il servizio venga reso da soggetti terzi o apprestato dai genitori;

– in particolare, le Linee Guida dispongono, ai paragrafi n.1 e 4, quanto segue:

“…1. Finalità Le presenti linee guida sono volte a definire – in attuazione degli articoli 5 e 6 della l.r. 19/2007 e s.m.i. – i criteri e le modalità operative per lo svolgimento da parte dei Comuni dei servizi di trasporto scolastico e di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale, in relazione all’istruzione secondaria di secondo grado e alla formazione professionale, nonché per la realizzazione da parte della Regione degli interventi per l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriali, in relazione a ogni ordine e grado di istruzione e alla formazione professionale.

4.1 Destinatari Sono destinatari del servizio di trasporto scolastico gli studenti con disabilità fisica, intellettiva e sensoriale, residenti in Lombardia o in altri comuni ma con specifiche situazioni familiari (a titolo esemplificativo: affido presso famiglie residenti nella Regione, collocamento presso famiglie/comunità del territorio regionale disposto dal Tribunale competente), frequentanti istituti scolastici secondari di secondo grado o percorsi di istruzione e formazione professionale in diritto dovere, privi di autonomia e in possesso di certificazione di disabilità e di diagnosi funzionale nella quale sia esplicitata la necessità di trasporto

4.4 Modalità di erogazione del servizio Il servizio è realizzato dai Comuni, in forma singola o associata, con mezzi propri o tramite l’affidamento a soggetti terzi -anche “in house”-, ovvero per il tramite delle famiglie che selezionano direttamente i soggetti che effettuano il trasporto o provvedono all’effettuazione del servizio con mezzi privati.

4.5 Criteri, modalità e tempistiche di assegnazione del contributo Il valore del contributo per ciascuno studente disabile è determinato in base alla distanza chilometrica riferita alla percorrenza di viaggio (andata e ritorno) e in base ai giorni di effettiva frequenza secondo il calendario scolastico definito dalla Regione. L’importo massimo del contributo è definito nei seguenti importi: Fascia chilometrica (andata e ritorno) Contributo massimo riconosciuto Fino a 10 km € 1.500.00 Oltre i 10 km e fino a 20 km € 2.500,00 Oltre i 20 km e fino a 30 km € 3.500,00 Oltre i 30 km € 4.000,00 Il preventivo di spesa è effettuato calcolando, per ogni giornata di frequenza, due viaggi per 0,40 € al Km. E’ escluso dal contributo l’utilizzo di mezzi ordinari di trasporto pubblico regionale o locale di cui alla l.r. 4 aprile 2012, n. 6 “Disciplina del settore dei trasporti”. La liquidazione del contributo ai Comuni avviene con le seguenti modalità: – il 50% a conclusione dell’istruttoria delle domande presentate in via telematica dai comuni, e comunque entro il termine di 90 giorni dall’inizio dell’anno scolastico; – la restante quota –nei limiti delle spese sostenute e sino all’importo massimo riconoscibile- a consuntivo, al termine di ciascun anno scolastico, previa presentazione di rendicontazione finale. I Comuni provvedono al rimborso delle spese sostenute dalle famiglie che hanno effettuato autonomamente il servizio e che ne abbiano fatto esplicita richiesta. L’ importo del contributo può essere oggetto di rideterminazione nell’ambito dei provvedimenti attuativi di cui al paragrafo 4.7. ad esito dell’attività di verifica e monitoraggio di cui al successivo paragrafo 4.6.

4.6 Verifiche, monitoraggio e rendicontazione I Comuni destinatari del contributo sono tenuti a conservare – per ciascun anno scolastico e formativo – la documentazione giustificativa dei servizi erogati e i relativi atti contabili, al fine di consentire le verifiche – anche a campione – svolte dai competenti uffici territoriali della Regione. I Comuni sono inoltre tenuti ad alimentare il monitoraggio regionale sull’apposito sistema informativo, trasmettendo i dati relativi all’attivazione dei servizi e all’assegnazione dei contributi.

A conclusione dell’anno scolastico i Comuni sono tenuti a trasmettere la seguente documentazione: – relazione di rendicontazione finale e giustificativa delle spese sostenute; – attestazione di regolare esecuzione del servizio…”

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– l’art.4.5 prevede, pertanto, diverse modalità di erogazione del servizio, dall’assunzione diretta dello stesso da parte dei Comuni, all’affidamento a terzi (individuati eventualmente anche tramite le famiglie);

– ora, come indicato in premessa, esula dalla giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria il potere di sindacare nel merito le concrete modalità di esercizio del servizio di trasporto per gli alunni con disabilità individuate dalla Regione e, quindi, la natura e la qualità dei servizi prescelti;

– invece, ai fini dell’accertamento della violazione della parità di trattamento per gli alunni con disabilità nella loro tutela del diritto all’istruzione, è consentito all’A.G.O. di disapplicare l’atto eventualmente lesivo, assumendo, ai sensi della l. n.67 del 1 marzo 2006, i provvedimenti idonei a rimuoverne gli effetti, senza che ciò comporti alcuna interferenza nell’esercizio della potestà amministrativa;

– nell’ambito di questa valutazione, di natura meramente incidentale, e, pertanto, con piena salvezza della validità ed efficacia amministrativa della condotta della P.A. (la cui valutazione è invece rimessa al Giudice amministrativo), assume rilievo, come già anticipato, anche l’inerzia del soggetto pubblico, a fronte dell’obbligo degli Enti territoriali a ciò preposti (Comune e Regione) di assicurare in ogni caso la parità di trattamento degli alunni disabili nella tutela effettiva del diritto all’istruzione;

– ciò premesso, costituisce senz’altro condotta lesiva della tutela della parità di trattamento degli alunni disabili la scelta di una modalità di erogazione del servizio, pur tra quelle discrezionalmente individuate dalla Regione Lombardia all’art.4.4 delle cit. Linee Guida (ovvero, alla radice, la mancata adozione di una delle modalità ivi previste), che non assicuri quanto meno l’integrale rifusione, in favore degli alunni con disabilità, nella loro qualità di destinatari diretti del servizio (art.4.1), delle spese sostenute dalle famiglie “…che selezionano direttamente i soggetti che effettuano il trasporto o provvedono all’effettuazione del servizio con mezzi privati…”;

– nella fattispecie in esame, i ricorrenti hanno allegato e provato documentalmente di avere sostenuto esborsi per complessivi € 6.755,00 (doc.30), i quali non sono stati coperti dall’ammontare del minor contributo previsto dalle cit. Linee Guida ed erogato dal Comune di Milano;

– è pertanto evidente la lesione del diritto all’istruzione (nella declinazione del diritto al trasporto gratuito) per l’alunna con disabilità, la quale, per l’insufficienza del contributo economico comunale, è stata posta in una condizione deteriore, ai sensi e per gli effetti di cui alla cit. l.n.67 del 1 marzo 2006, rispetto agli alunni che, in quanto privi di disabilità, non necessitano del servizio di trasporto;

– ne consegue che il Comune di Milano e la Regione Lombardia, in ragione delle rispettive competenze (onere di gestione del servizio e di erogazione dei contributi economici, il Comune, e titolarità della disciplina generale di indirizzo e di finanziamento ai Comuni, la Regione), vanno condannati in solido al risarcimento del danno emergente subito dai ricorrenti, pari ad € 6.755,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli esborsi al saldo effettivo;

– essi devono inoltre essere condannati, ai sensi dell’art.3 della l.n.67 del 1 marzo 2006, ad adottare ogni iniziativa idonea a rimuovere per il futuro gli effetti della disparità di trattamento nei confronti di XXX, assicurando alla stessa quanto meno l’integrale rimborso dei costi del trasporto scolastico;

– la solidarietà passiva dell’obbligazione risarcitoria — nonché l’obbligo di rimozione degli effetti delle condotte in esame nell’ambito delle rispettive competenze — è giustificata dai concorrenti ruoli svolti dal Comune di Milano (quale concreto gestore del servizio ed erogatore dei contributi) e dalla Regione Lombardia (titolare della potestà di programmazione e di trasferimento delle risorse economiche);

– il pari coinvolgimento dei due Enti territoriali in ragione delle rispettive competenze in materia vanifica pertanto la questione dei costi del trasporto di XXX nella tratta esterna alla circoscrizione del Comune di Milano, poiché essi rientrano comunque negli obblighi organizzativi ed economici a carico dei due Enti;

– per i medesimi motivi, l’azione di manleva del Comune di Milano nei confronti della Regione va accolta nei limiti dell’eccedenza che, rispetto alla metà della somma dovuta ai ricorrenti, il primo sia chiamato effettivamente a corrispondere agli aventi diritto;

– la domanda dei ricorrenti non può, invece essere accolta con riferimento ai danni non patrimoniali lamentati;

– la difesa non ha infatti specificatamente allegato e provato (o chiesto di dimostrare) la natura e la gravità di questi danni, il nesso causale con l’evento di danno ed i danni conseguenza;

– le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

– nei rapporti tra il convenuto ed il terzo chiamato, le spese processuali devono essere integralmente compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, accertata la natura lesiva del diritto all’istruzione di XXX sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto agli alunni senza disabilità, ogni altra domanda od eccezione rigettata, così

dispone

1) ai sensi della l.n.67 del 1 marzo 2016, condanna il Comune di Milano e la Regione Lombardia, nell’ambito delle rispettive competenze, a rimuovere le condizioni lesive della disparità di trattamento di XXX rispetto agli alunni senza disabilità, assicurando per la ricorrente la integrale gratuità del trasporto scolastico;

2) condanna il Comune di Milano e la Regione Lombardia, in via tra loro solidale, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dai ricorrenti, pari ad € 6.755,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli esborsi al saldo effettivo;

3) condanna la Regione Lombardia a tenere indenne il Comune di Milano dell’eccedenza che, rispetto alla metà della somma dovuta ai sensi del cap.2), il primo sia chiamato effettivamente a corrispondere ai ricorrenti;

4) condanna il Comune di Milano e la Regione Lombardia, in via solidale, alle rifusione delle spese processuali sostenute dai ricorrenti e che si liquidano in complessivi € 6.085,00, di cui € 200,00 per spese ed € 5.885,00, oltre CPA, spese generali ed IVA se dovuta.

Si comunichi.

Milano, 3 giugno 2021

Il Giudice

dott. Angelo Claudio Ricciardi