Discriminazione razziale Ordinanza Tribunale di Torino, 18 maggio 2018, contenuto pubblicato sul sito Asgi (Associazione per gli Studi Giuridici Italiani)

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il giudice dr. Ludovico Sburlati,

sciogliendo la riserva assunta nella causa in intestazione,

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Le domande proposte dall’Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione ai sensi degli art. 44 D. L.vo 286/1998, 4 D. L.vo 215/2003 e 28 D. L.vo 150/2011 hanno a oggetto l’accertamento del carattere discriminatorio del “Bando di selezione per la formazione di una graduatoria volta all’assunzione di personale operaio addetto alla manutenzione del verde”, emesso dall’Azienda Servizi Territoriali Genova Spa con avviso del 19/10/2017, nella parte in cui indica tra i requisiti per l’ammissione la “Cittadinanza italiana o di Stato appartenente all’Unione Europea”, con adozione dei conseguenti provvedimenti idonei a rimuoverne gli effetti e, in subordine, condanna al risarcimento del danno (ric. p. 14 – 15).

L’Azienda Servizi Territoriali Genova Spa, in via preliminare, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, l’incompetenza per territorio del Tribunale di Torino (in quanto sarebbe competente quello di Genova) e il difetto di interesse dell’attrice; nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo in particolare di essere una pubblica amministrazione, di considerare il bando eterointegrato dall’art. 38 D. L.vo 165/2001 e di avere in concreto ammesso alla selezione tutti i richiedenti dotati dei requisiti previsti da quest’ultima norma.

Tutte le eccezioni preliminari della convenuta sono infondate.

Per quanto concerne la prima, va osservato che nella specie la sussistenza della giurisdizione ordinaria emerge da espresse previsioni normative in materia sia di discriminazione che di società a partecipazione pubblica.

Sotto il primo e più specifico profilo, si rileva che l’art. 44 c. 1 D. L.vo 286/1998 prevede la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria “quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione” e che l’art. 28 c. 5 D. L.vo 150/2011 stabilisce che i provvedimenti del giudice adito ex art. 702 bis Cpc possono essere adottati “anche nei confronti della pubblica amministrazione”.

Sulla base di queste disposizioni, la Corte di Cassazione ha pertanto affermato che il legislatore ha “inteso configurare, a tutela del soggetto potenziale vittima delle discriminazioni, una specifica posizione di diritto soggettivo, e specificamente un diritto qualificabile come diritto assoluto in quanto posto a presidio di una area di libertà e potenzialità del soggetto, rispetto a qualsiasi tipo di violazione della stessa” (Cass., Sez. Un., 7186/2011).

Si è quindi di recente precisato che la disciplina in esame è “applicabile a tutte le controversie in materia di discriminazione, comprese quelle ricollegabili ad un rapporto di lavoro, tanto privato quanto pubblico” (Cass. 3936/2017).

Sotto il secondo e più generale aspetto, rileva invece l’art. 19 D. L.vo 175/2016, secondo cui, per quanto concerne le società a partecipazione pubblica, “resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale”.

Ne discende il rigetto dell’eccezione relativa  al difetto di giurisdizione.

Ad analoga conclusione si deve giungere per quanto concerne l’eccezione di incompetenza per territorio, atteso che ai sensi dell’art. 28 c. 2 D. L.vo 150/2011 “è competente il tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio”; l’attrice ha sede in Torino; tale competenza è stata affermata dalla Corte di Cassazione con riferimento a un altro ricorso dell’Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione (Cass. 24419/2013; in tal senso, sempre con riferimento a questa stessa parte, Trib. Torino ord. 14/04/2014).

Né risulta fondata l’eccezione relativa al difetto di interesse, la cui sussistenza non può essere esclusa dall’ammissione alla selezione di tutti i richiedenti, essendo stato allegato un comportamento discriminatorio di carattere collettivo.

Passando al merito – premesso che l’art. 43 c. 2 lett. e) D. L.vo 286/1998 definisce come atto di discriminazione del datore di lavoro “qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza … ad una cittadinanza …” -, va precisato che l’attrice chiede la modifica del bando al fine di consentire la partecipazione, in via principale, “a tutti i cittadini di paesi terzi in possesso di un titolo che consenta di lavorare” e, in subordine, a coloro che siano “in possesso di uno dei titoli di soggiorno” di cui all’art. 38 D. L.vo 165/2001 (ric. p. 14).

Nella specie, risulta fondata la domanda principale, mentre non può trovare applicazione l’art. 38 D. L.vo 165/2001 (invocato dalla convenuta), che limita il novero dei soggetti che “possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”.

Al riguardo, va infatti osservato, per un verso, che tale norma non è richiamata dall’art. 19 D. L.vo 175/2016, ai sensi del quale, “salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni” del codice civile e del diritto privato (Cass. 7222/2018); per altro verso, che a questi fini l’Azienda Servizi Territoriali Genova Spa non è una pubblica amministrazione, non rientrando nell’elenco di cui all’art. 1 D. L.vo 165/2001.

Quest’ultima affermazione trova riscontro nel più recente e specifico orientamento della Corte di Cassazione, la quale, con riferimento alle società in house e alla questione relativa alla necessità “di seguire per le assunzioni il regime del pubblico concorso” – escludendo la valenza generale della sentenza n. 26283/2013 (riferita alla disciplina del riparto di giurisdizione nel caso di azione di responsabilità per danno erariale) e muovendo dal presupposto secondo cui “sarebbe illogico postulare che la scelta di quel paradigma privatistico per la realizzazione delle finalità perseguite dalla pubblica amministrazione sia giuridicamente priva di conseguenze” – ha attribuito al giudice ordinario la relativa controversia, affermando che le società a partecipazione pubblica totale o di controllo non sono equiparabili alle pubbliche amministrazioni (Cass., Sez. Un., 7759/2017).

Né si può ritenere operante in questo caso il principio generale di eterointegrazione del bando, considerato, per un verso, che esso è invocato dalla convenuta solo con riferimento ai soggetti individuati nell’art. 38 D. L.vo 165/2001, non operante nella specie; per altro verso, che il suo illegittimo contenuto configura una discriminazione secondo i principi affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, essendo idoneo “a dissuadere fortemente determinati candidati dal presentare le proprie candidature e, quindi, a ostacolare il loro accesso al mercato del lavoro” (Corte Giust. Ue, 10/07/2008, causa C-54/2007).

Per tutti gli esposti motivi, risulta accertato il carattere discriminatorio del bando in esame, nella parte in cui indica tra i requisiti per l’ammissione la “Cittadinanza italiana o di Stato appartenente all’Unione Europea”, con conseguente necessità di adottare “ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti” ex art. 28 c. 5 D. L.vo 150/2011.

Questa specifica previsione normativa priva di rilevanza i precedenti giurisprudenziali invocati dalla convenuta, che non riguardano comportamenti discriminatori, nei confronti dei quali l’ordinamento appresta più incisive forme di tutela, coerenti con la natura assoluta del diritto leso.

Va pertanto ordinato all’Azienda Servizi Territoriali Genova Spa di modificare il bando, indicando che è consentita la partecipazione anche a tutti i cittadini di Paesi terzi in possesso di un titolo di soggiorno che consenta l’accesso al lavoro e fissando un nuovo termine per la presentazione delle relative domande.

L’accoglimento della domanda principale assorbe le questioni relative a quella di risarcimento del danno, proposta solo in via subordinata.

Il limitato ambito territoriale di operatività della convenuta esclude l’opportunità della pubblicazione del provvedimento su un quotidiano di tiratura nazionale.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e, tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate, si liquidano in € 3.223,33 per compenso (con riferimento ai 2/3 dei valori medi della tabella di riferimento), con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%.

PQM

Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, ordina all’Azienda Servizi Territoriali Genova Spa di modificare il bando del 19/10/2017, indicando che è consentita la partecipazione a tutti i cittadini di Paesi terzi in possesso di un titolo di soggiorno che consenta l’accesso al lavoro e fissando un nuovo termine per la presentazione delle relative domande;

condanna l’Azienda Servizi Territoriali Genova Spa a rimborsare all’Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione le spese di lite, liquidate in € 3.223,33 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva.

Si comunichi.

Torino, 18/05/2018.

IL GIUDICE

Ludovico Sburlati