Offesa ad una confessione religiosa mediante vilipendio alle persone, titolo giornalistico, assoluzione per insussistenza del fatto, Tribunale Ordinario Di Milano, sezione penale, sentenza 10 luglio 2018

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

SEZIONE X PENALE REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dr.ssa Ombretta Malatesta, all’udienza del 10 luglio 2018 ha pronunciato e pubblicato la seguente

SENTENZA

nei confronti di *** *** IMPUTATO in ordine al seguente reato: delitto di cui agli artt. 403 c.p. e 3, comma 1, L.205/1993: offendeva pubblicamente la confessione religiosa dell’Islam, mediante vilipendio di coloro che la professano, pubblicando sulla prima pagina del quotidiano “Libero” dell’8 gennaio 2015 un articolo di apertura” con l’occhiello “strage in un giornale a Parigi” e titolo “Questo è 1’Islam”, immediatamente sopra la fotografia dell’esecuzione capitale commessa da un terrorista in occasione dei fatti accaduti n Parigi il 7 gennaio 2015, all’esterno e all’interno della sede del giornale satirico Charlie Hebdo. Fatto aggravato perché commesso per finalità di discriminazione e di odio religioso. In Milano, l’8 gennaio 2015. Con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. Evidenziata la parte civile in Associazione CAIM – Coordinamento delle Associazioni Islamiche di Milano e provincia e Monza e Brianza, con sede in Milano viale Monza 50 in persona del Presidente e Legale Rappresentante *** ***, difesa di fiducia dall’Avv. *** ***.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Pubblico Ministero: chiede la condanna, riconosciuta la contestata recidiva, alla pena della multa di euro 7.500,00. La Difesa di parte civile: si riporta alle conclusioni scritte che deposita, insieme alla nota spese, specificando a chiarimento che la richiesta di provvisionale è pari ad euro 10.000. La Difesa dell’imputato: chiede, esclusa la contestata recidiva, l’assoluzione perché il fatto non sussiste; chiede in ogni caso il rigetto della domanda risarcitoria della parte civile.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto emesso in data 8 marzo 2017 l’imputato veniva citato a giudizio avanti al Tribunale di Milano in composizione monocratica per rispondere del reato meglio indicato in epigrafe. All’udienza in data 27 novembre 2017 il Tribunale, verificata la regolare costituzione del contraddittorio, disponeva procedersi in assenza dell’imputato, ritualmente citato e non comparso, sussistendo le condizioni di cui all’art. 420 bis comma 2 c.p.p. e, rigettata l’eccezione formulata dalla difesa dell’imputato, giusta ordinanza dettata nel verbale di udienza da ritenersi qui integralmente richiamata ammetteva la costituzione di parte civile di CAIM – Coordinamento delle Associazioni Islamiche di Milano e provincia, Monza e Brianza. A questo punto la Difesa di parte civile chiedeva la citazione, quali responsabili civili, dell’editoriale Libero s.r.l. e della Finanziaria Tosinvest S.p.a.: il Pubblico Ministero si associava a tale richiesta, mentre il Difensore dell’imputato si opponeva alla citazione della Finanziaria Tosinvest S.p.a. sulla base delle argomentazioni compendiate nella memoria depositata in data 5 dicembre 2017, alla quale si fa rinvio. Esaminate le produzioni delle parti, all’udienza del 17 gennaio 2018, il Tribunale pronunciava ordinanza – allegata al verbale d’udienza e da ritenersi qui integralmente richiamata- con la quale, rigettata la richiesta della Difesa dell’imputato, ammetteva la citazione dei responsabili civili Editoriale Libero s.r.l. e Finanziaria Tosinvest S.p.a. e, avendo la Difesa dell’imputato richiesto di fruire di un termine per le proprie valutazioni in ordine alla strategia difensiva, rinviava all’udienza del 23 marzo 2018 per l’apertura del dibattimento e l’ulteriore prosieguo. A tale udienza il Tribunale, presente l’imputato, ne revocava la dichiarazione di assenza. I responsabili civili Editoriale Libero S.r.l. e Finanziaria Tosinvest S.p.a. depositavano atto di costituzione in giudizio ed il Pubblico Ministero, su sollecitazione del Giudicante, integrava il fascicolo del dibattimento, ai sensi dell’art. 431 c.p.p., fornendo l’articolo giornalistico – corpo del reato per cui si procede – anche in supporto informatico. A quel punto il Difensore dell’imputato, munito di procura speciale, avanzava richiesta di giudizio “abbreviato/condizionato” alla produzione della sentenza resa dal Tribunale di Milano sez. VII penale a carico del medesimo imputato, divenuta irrevocabile il 2 febbraio 2018 ed, avendo il Pubblico Ministero chiesto un termine per esprimersi sulla richiesta, il Giudicante rinviava all’udienza del 28 marzo 2018, data in cui, all’esito del parere del requirente, dava lettura alle parti dell1ordinanza – allegata al verbale e qui integralmente richiamata – con la quale ammetteva il giudizio abbreviato richiesto dal Difensore deiJiimputato ed acquisiva la sentenza resa dal Tribunale di Milano n. 12730 del 2017. 3 A quel punto, si disponeva l’esclusione della parte civile dal procedimento ai sensi dell’art. 87 comma 3 c.p.p. e si rinviava il procedimento all’udienza del 16 maggio 2018, in cui l’imputato rendeva spontanee dichiarazioni. All’udienza del 15 giugno 2018 il Tribunale invitava le parti a formulare le rispettive conclusioni, all’esito delle quali il P.M. chiedeva, riconosciuta la recidiva contestata, pronunciarsi condanna alla pena della multa di euro 7.500,00; la Difesa di parte civile depositava conclusioni scritte insieme alla nota spese, chiarendo che la richiesta di provvisionale ammontava ad euro 10.000,00; la Difesa dell’imputato chiedeva assolversi l’imputato perché il fatto allo stesso ascritto non sussiste; rilevava, in ogni caso, che dovesse escludersi la contestata recidiva e che dovesse rigettarsi la domanda risarcitoria della parte civile. 11 Pubblico Ministero, a quel punto, chiedeva di poter illustrare repliche per il cui svolgimento si rinviava all’odierna udienza, in cui il Tribunale, a seguito della camera di consiglio, pubblicava la sentenza mediante lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il capo d’imputazione, il Pubblico Ministero contesta a *** *** di aver commesso il delitto di cui all’art. 403 c.p. per la pubblicazione, sul quotidiano Libero dell’8 gennaio 2015, di un articolo di apertura «avente occhiello “Strage in un giornale di Parigi” e titolo “Questo è l’lslam” immediatamente sopra la fotografia dell’esecuzione capitale commesso da un terrorista in occasione dei fatti accaduti a Parigi il 7 gennaio 2015, all’esterno ed all’interno del giornale satirico “Charlie Hebdo”». Il fatto, secondo la contestazione, risultava vieppiù aggravato dall’essere stato commesso per finalità di discriminazione e di odio religioso e da soggetto recidivo ai sensi dell’art. 99 comma 4 c.p.p. Tanto premesso, ritiene il Tribunale che il fatto non sussista in quanto non sussumibile nella norma di cui all’art. 403 c.p. La disamina dell’iter procedimentale Al fine di illustrare le conclusioni cui il Tribunale è pervenuto, occorre innanzitutto precisare che il presente procedimento prende avvio dalla denuncia – querela presentata, con atto del 12 febbraio 2016, dal Coordinamento delle Associazioni Islamiche di Milano Monza e Brianza (d’ora innanzi CAIM). Il CAIM si doleva che l’accostamento dell’Islam al terrorismo, operato dalla titolazione dell’articolo comparso su Libero, esorbitava dall’area di tutela della libera manifestazione del pensiero e dei suoi corollari (il diritto di cronaca e di critica) e ledeva i beni giuridici della dignità umana e della pari dignità sociale, protetti dall’art. 3 Cost. 4 A conforto di tale assunto, veniva citata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Pen. Sez. III, 13.12.2007, Brigantini e altri) e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Cedu, II sez., sent. 16.7.2009, Feret c. Belgio), che univocamente escludeva la legittimità di manifestazioni del pensiero che ledono la dignità dell’essere umano. Si evidenziava, inoltre, che l’accostamento tra “Islam” e terrorismo risultava tanto più assurdo nel caso specifico, in cui il poliziotto ucciso in maniera cosi vile e barbara nella fotografia riprodotta era proprio di religione musulmana. Le espressioni contenute nell’articolo avevano, inoltre, ingenerato un pericolo concreto di “atteggiamenti discriminatori”. Il CAIM, da ultimo, lamentava di aver subito un danno dalla pubblicazione di tale titolo, essendo un ente rappresentativo delle comunità islamiche presenti sul territorio nazionale e contemplante, all’art. 2 del proprio atto costitutivo, una serie di obiettivi come la promozione del dialogo interreligioso e la cooperazione fra la comunità islamica e la società civile che appaiono profondamente frustrati da messaggi come quello oggetto di doglianza. La Difesa dell’imputato, con la memoria depositata a seguito dell’avviso di conclusione delle indagini, a discolpa di *** *** deduceva che nessuna responsabilità potesse ravvisarsi in capo al proprio assistito in ordine al delitto di cui all’art. 403 c.p. al medesimo contestato. A tal proposito, deduceva la “totale inoffensività” delle espressioni ivi utilizzate, la carenza di un’offesa penalmente rilevante alla confessione religiosa dell’lslam e, soprattutto, la mancanza di “vilipendio di chi la professa”. Respingeva, immediatamente, la plausibilità dell’equiparazione – con il titolo “Questo è 1’Islam” – tra coloro che professano la religione e gli autori dell’attentato terroristico avvenuto il giorno seguente. Non vi sarebbe, infatti, secondo la prospettazione difensiva, nella titolazione dell’articolo – né tramite lettura istantanea del titolo stesso, né alla luce delle argomentazioni contenute nell’articolo- spazio per giungere a tale conclusione. “Questo è L’lslam” sarebbe titolo descrittivo del “ruolo e significato assunti dalla violenza e dalle sue estrinsecazioni” all’interno del Corano e non invece titolo comparativo con il fenomeno terroristico. Tale articolo sarebbe stato pubblicato, secondo la tesi sostenuta dalla Difesa, unicamente allo scopo di sollecitare il lettore ad un’analisi sulle radici storiche della religione islamica 5 e del relativo testo sacro, all’indomani della strage compiuta il 7 gennaio 2015 presso la redazione del giornale satirico francese “Charlie Hebdo”. *** avrebbe, al fine di incentivare un dibattito, sposato la tesi, ricavata da numerosi studiosi (anche di fede islamica) e che si inserisce all’interno di un dibattito culturale, secondo cui la violenza manifestata tramite gli attacchi terroristici di matrice islamica non è radicata nelle condizioni, di qualunque natura esse siano, in cui versano i singoli autori, bensi nei testi fondanti della religione, costituendo la violenza “una componente intrinseca del testo sacro della religione islamica, sin dai suoi albori” (cfr. doc 1, allegato alla memoria depositata, “Adouis Violenza e lslam- Conversazioni cou Hourin Abdelounlled”). A tal fine, citava, a titolo esemplificativo, alcuni versetti del Corano incentrati sul tema del castigo1. Citava, altresì, alcuni riferimenti a Dio, definito con connotazioni “esplicitamente riconducibili a manifestazioni di natura violenta”. Tale lettura dei testi, che privilegia i versetti violenti piuttosto che quelli che postulano la tolleranza, si estrinsecherebbe negli attentati terroristici, i quali non sarebbero dunque il risultato di una deformazione dell’lslam, ma, al contrario, la riproduzione in concreto di tale esegesi. Il Difensore citava, a tal proposito, l’affermazione dell’islamologo Samir Khalil Samir: “Ciò significa che quando alcuni fanatici uccidono bambini, donne e uomini in nome dell’Islam puro e autentico, oppure del Corano e della tradizione maomettana, nessuno può dirgli: “Voi non siete varie autentici musulmani. Al massimo si può affermare: “la vostra lettura dell’Islam non è la nostra” (cfr. “Cento domande sull’Islam – intervista a Samir Khalil Samir” p. 43 – stralcio allegato alla memoria). 1 “Non lasciar sulla Terra dei Negatori vivo nessuno” (Corano, 71:26); “E noi ci vendicammo di loro e li affogammo nel mare perchè tacciavano di menzogna i nostri segni” (Corano, 7:136); “Il giorno in cui li stringeremo di stretta tremenda e suprema allora Ci vendicheremo” (Corano, 44:16); “Colui che Allah guida è ben diretto, ma, quanto coloro che Allah svia, non troverai per loro patroni all’infuori di Lui, e nel Giorno della Resurrezione li riuniremo [trascinandoli] sui loro volti ciechi, muti e sordi. L’Inferno sarà la loro dimora e ogni volta che si raffredderà ne ravviveremo le fiamme” (Corano, 17:97); “Il Giorno in cui i loro volti saranno rivoltati nel Fuoco, diranno: ‘Ahi no, ah, se avessimo obbedito ad Allah, se avessimo obbedito al Messaggero” (Corano, 33:66); “Ma per quei che lo rinnegano saran tagliate vesti di fuoco, e versata sarà sul loro capo acqua bollente, che corroderà quel che hanno nel ventre e la pelle; e saran frustati colà con fruste di ferro; e ogni qualvolta vorranno, afflitti d’agonia, uscire di là, vi saran ricacciati al grido: «Gustate il tormento del fuoco bruciante»” (Corano, 22:19-22); “Quelli che osano disobbedire saran trascinati nell’acqua bollente, poi nel Fuoco bruciati” (Corano, 40:71-72); “Prendetelo, incatenatelo! Giù nel Fuoco bruciatelo! A una catena di settanta cubiti costringetelo” (Corano, 69:30-32); “Gravi catena a fiamme abbiamo in serbo ! E cibo soffocante e castigo cocente” (Corano, 73:12-13); “Uguali a coloro che staranno eterni nel fuoco, abbeverati d’acqua bollente che dilanierà le loro viscere” (Corano, 47:15); “Ecco lo gustino ora: acqua bollente e liquidi infetti! E altre specie di simil tormento” (Corano, 38:57-58); “Coloro che invece non credono, avranno il fuoco dell’Inferno: giammai sarà decisa la loro morte e nulla sottratto al castigo. Ricompenseremo così ogni ingrato” (Corano, 35:36) 2 Corano, 3:4: “In verità, a coloro che negano i segni di Allah, un duro castigo! Allah è potente e vendicatore”; Corano 5:95: “Allah ha perdonato il passato ma si vendicherà sui recidivi. Allah è potente, è il Padrone della Vendetta”; Corano 14:47: “Allah è l’Eccelso, il Vendicatore”. 6 In tale contesto, la stampa avrebbe il dovere di stimolare un dibattito e comprendere le ragioni di tale fenomeno, non potendo essere compromessa la libertà di manifestazione del pensiero dei giornalisti: le espressioni contenute nel titolo dell’articolo sarebbero perciò legittime e non denigratorie. Sotto il profilo di stretto diritto, la Difesa rilevava come la norma incriminatrice di cui all’art. 403 c.p. sia espressione di una precisa scelta del legislatore, il quale ha lasciato fuori dall’area della punibilità il vilipendio diretto alla religione, punendo invece solamente quelle condotte che “passino per il tramite di un’aggressione a persone”. Il fondamento del delitto di cui all’art. 403 c.p. starebbe unicamente nell’“aggressione ingiustificata verso persone, cose o funzioni, che ne costituiscano l’oggetto materiale” e fondamentale sarebbe, nell’offesa contro la persona, il collegamento funzionale con la religione: la persona deve cioè essere vilipesa “perché la professa”. Anche a voler ipotizzare, dunque, che il titolo “Questo è l’lslam” possa aver impropriamente associato al contenuto dei testi sacri un richiamo alla violenza, “L’unico destinatario de/messaggio sarebbe da individuare nell’lslam stesso”, in quanto fenomeno religioso, “e non in coloro che lo professano, in quanto fedeli musulmani”. Ogni eventuale riferimento ai fedeli dovrebbe, in tale prospettiva, considerarsi “al più un mero effetto indiretto dell’analisi critica del contenuto dei testi sacri e, per tali ragioni, insuscettibile di superare la soglia di punibilità stabilita dal legislatore” con riferimento all’art. 403 c.p. Con la sentenza n. 12730/17 del18/12/17, irrevocabile il 2/2/2018, il Tribunale di Milano assolveva *** *** dal reato “di cui agli arti. 403 c.p. e 3, comma l L. 205/1993, perché, pubblicando sulla prima pagina del quotidiano “Libero del 14 novembre 2015 un articolo recante il titolo “Bastardi islamici’ riferito ai fatti accaduti a Parigi il 13 settembre 2015, offendeva pubblicamente la confessione religiosa dell’lslam, mediante vilipendio di coloro che la professano. Fatto aggravato perché commesso per finalità di discriminazione e di odio religioso. In Milano, il 14 novembre 2015”, con la formula “il fatto non sussiste”. Con tale pronuncia, il Giudice si soffermava, preliminarmente, sull’evoluzione normativa subita dal reato di cui all’art. 403 c.p. a seguito della legge 24.4.2006 n. 85, ricordando come tale norma delinei un vilipendio solo “indiretto”, punito esclusivamente in presenza di un’aggressione a persone, cose o funzioni. Evidenziava come – essendo rimasta la religione cattolica priva di tutela penale a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 402 c.p., giusta sentenza della Corte n. 508 del20.11.2000 – la fattispecie può ritenersi integrata solo ove si realizzi l’offesa alla confessione attraverso il vilipendio diretto alle persone o ai suoi ministri di culto. In tale ottica, le persone (o i ministri di culto), pur vittime dirette della condotta vilipendiosa, risultano offese dal reato “in quanto funzionalmente collegate alla religione che professano”. Tanto premesso, pur riconoscendo la valenza “provocatoria”, “suggestiva”, “fastidiosa”, “offensiva” e “pericolosa” di tale titolo, e comprendendo, altresì, le ragioni per cui coloro 7 che professano la religione islamica possano sentirsi “chiamati in causa” in quanto associati ai terroristi, il Giudice metteva in luce la necessità di operare un rigoroso vaglio “sulle conseguenze che il titolo di giornale può avere procurato nelle comunità islamiche rispetto alle conseguenze di ben diversa portata che l’atto terroristico in sé e per sé ha creato sul piano dell’integrazione sociale e del dialogo interreligioso”. Ciò premesso, escludeva che vi fosse vilipendio della religione, evidenziando come, sul piano della tipicità della norma, l’offesa deve essere diretta alla persona ed il sentimento religioso della collettività dei fedeli offeso attraverso la condotta offensiva. Ne inferiva, dunque, che “non vi è vilipendio se l’offesa è rivolta alla moltitudine indifferenziata dei credenti”. Per questo motivo il Giudice mandava assolto l’imputato, il quale, pur utilizzando espressioni “non condivisibili per il contenuto intrinsecamente spregiativo delle stesse e per l’ambigua attribuzione dei termini, non ha commesso vilipendio della religione perché non ha diretto la sua azione a un ministro di culto o al singolo individuo che la professa”. Nel corso delle spontanee dichiarazioni rese all’udienza del 16 maggio 2018, *** *** sottolineava, innanzitutto, come il titolo “Questo è l’Islam”, da lui redatto, venisse pubblicato il giorno successivo alla strage terroristica avvenuta a Parigi presso la redazione del settimanale satirico Charlie Hebdo, in cui avevano perso la vita dodici persone. Ebbene, *** sosteneva come i carnefici, nell’esecuzione della strage, affondassero i propri convincimenti precisamente nei principi dell’Islam: l’attentato non risulterebbe, dunque, riconducibile – secondo il suo punto di vista – ad “un pazzo o di due pazzi, o di tre pazzi” ma, al contrario, sarebbe opera di soggetti che agivano in base ai dettami dell’Islam. L’imputato, pertanto, si difendeva affermando che, nella stesura del titolo oggetto di contestazione, non aveva intenzione di offendere nessuno, ma desiderava far discutere e riflettere su questo tema, come è compito di un giornalista. A dimostrazione della tesi sopra esposta, citava un brano tratto dal libro ” La guerra alla fine dei tempi” in cui Graeme Wood scriveva: “Guardate questa dissonanza cognitiva ha ancora il potere di confondermi … si tratta di persone intelligenti che credono alle cose più malvagie. ( … ) La dichiarazione di fede dello stato islamico, secondo cui non esiste altro Dio al di fuori di Allah e Maometto, il suo Profeta, impone una missione dolorosa ai musulmani che odiano il gruppo ( … ) Lo stato islamico è un fenomeno musulmano, forse perverso, certamente ultraviolento, ma musulmano per definizione”. Citava, inoltre, una frase tratta della scrittrice somala Ayaan Hirsi Alì del seguente tenore: “(…)l’appello alla violenza e la sua giustificazione sono esplicitamente presenti nei testi sacri dell’Islam. E non solo: questa violenza è autorizzata dalla teologia e di per sé innescata da un certo numero di infrazioni”. 8 Si doleva che, se pur si trattasse di un’esegesi del Corano portata avanti da una minoranza della religione musulmana, il dibattito culturale su questi temi all’interno della comunità occidentale viene costantemente osteggiato. L’imputato difendeva, dunque, il proprio diritto di criticare, sostenendo, da ultimo, che, se la stessa titolazione fosse stata diretta al cristianesimo, nessuno avrebbe sporto querela: a tal fine, citava un brano tratto dal libro di Piergiorgio Odifreddi “Perché non possiamo essere cristiani e meno che mai cattolici” in cui si accostava il termine cristiano a quello di “cretino” ed evidenziava che nessuna querela era stata presentata avverso l’autore del testo. La definizione del perimetro accusatorio Le osservazioni sviluppate dal Tribunale di Milano – sez. VII penale valgono a fortiori nella fattispecie sottoposta allo scrutinio di questo Giudicante in cui è massimamente chiaro che l’unico soggetto passivo del vilipendio è l’“Islamismo” come tale, fenomeno globale avente una radice eminentemente religiosa. Il fatto nella sua struttura essenziale è il seguente: *** ***, il giorno successivo alla strage al giornale satirico Charlie Hebdo, pubblicava sulla prima pagina di “Libero” un articolo di apertura avente titolo “Questo è l’Islam”, occhiello “strage in un giornale a Parigi” e recante la fotografia dell’esecuzione capitale commessa da uno dei terroristi in occasione di tale attentato. Con le illustrate conclusioni, il Pubblico Ministero delineava in modo chiaro ed univoco il perimetro accusatorio, rilevando come il nucleo della contestazione atteneva all’associazione letterale e visiva tra l’occhiello (”Strage in un giornale a Parigi”), la riproduzione fotografica sottostante ed il titolo “Questo è l’Islam”. Da tale indebita assimilazione per immedesimazione tra Islam e terrorismo, il requirente inferiva la consumazione del delitto in contestazione. Non solo ripetutamente richiamava tali tre elementi quali l’oggetto espresso ed esclusivo della contestazione ma non svolgeva alcun, neppur lato, riferimento al sottotitolo ed al contenuto dell’articolo. La stessa Difesa dell’imputato e di parte civile sviluppano le proprie rispettive osservazioni solo su titolo, occhiello e fotografia. Ne deriva che il perimetro entro il quale questo Giudicante deve svolgere le sue valutazioni è definito dalla combinazione di tali tre elementi: un’eventuale dilatazione dell’imputazione fuori dai contorni stabiliti dalla dialettica processuale delle parti determinerebbe una patente violazione del diritto di difesa.

Tanto premesso, ritiene il Giudicante che siano certamente condivisibili le osservazioni svolte dalla Pubblica Accusa in ordine alla valenza offensiva della titolazione dell’articolo; non risulta, tuttavia, condivisibile l’assunta sussumibilità del fatto nel delitto di cui all’art. 403 c.p. 9 Il vilipendio alla religione islamica Ritiene, innanzitutto, il Tribunale che il complesso della titolazione integri vilipendio alla religione islamica. In via preliminare rispetto alla disamina dei profili di merito, occorre chiarire il concetto di “vilipendio” come enucleato dalla Corte Costituzionale e costantemente ripreso dalle pronunce della Corte di Cassazione. A riguardo, con pronuncia numero 20 del 1974, invero ricognitiva del consolidato portato giurisprudenziale, la Corte Costituzionale osservava come “il vilipendio consiste nel tenere a vile, nel ricusare qualsiasi valore etico o sociale o politico all’entità contro cui la manifestazione è diretta sì da negarle ogni prestigio, rispetto, fiducia, in modo idoneo a indurre i destinatari della manifestazione (si consideri che per il delitto di cui all’art. 290 è richiesto l’elemento della pubblicità quale definito nell’art. 266, quarto comma) al disprezzo delle istituzioni o addirittura ad ingiustificate disobbedienze”. Rappresenta sentenza cardine in materia quella n. 188 del 1975, resa sulla questione di legittimità costituzionale degli artt. 403 e 405 del codice penale in relazione agli artt. 3 e 20 della Costituzione, la quale bene chiarisce anche i limiti del vilipendio rispetto alla libertà di manifestazione del pensiero. Nell’escludere i lamentati profili di incostituzionalità, la Corte statuiva che “il sentimento religioso, quale vive nell’intimo della coscienza individuale e si estende anche a gruppi più o meno numerosi di persone legate tra loro dal vincolo della professione di una fede comune, è da considerare tra i beni costituzionalmente rilevanti, come risulta coordinando gli artt. 2, 8 e 19 Cost., ed è indirettamente confermato anche dal primo comma dell’art. 3 e dall’art. 20. Perciò il vilipendio di una religione, tanto più se posto in essere attraverso il vilipendio di coloro che la professano o di un ministro del culto rispettivo, come nell’ipotesi dell’art. 403 cod. pen., che qui interessa, legittimamente può limitare l’ambito di operatività dell’art. 21: sempre che, beninteso, la figura della condotta vilipendiosa sia circoscritta entro i giusti confini, segnati, per un verso, dallo stesso significato etimologico della parola (che vuol dire “tenere a vile”, e quindi additare al pubblico disprezzo o dileggio), e per altro verso, dalla esigenza – cui sopra si è accennato – di rendere compatibile la tutela penale accordata al bene protetto dalla norma in questione con la più ampia libertà di manifestazione del proprio pensiero in materia religiosa, con specifico riferimento alla quale non a caso l’art. 19 anticipa, in termini quanto mai espliciti, il più generale principio dell’art. 21. È evidente, ad esempio, a tacer d’altro, che non sussisterebbe quella libertà di far “propaganda” per una religione, come espressamente prevede e consente l’art. 19, se chi di tale diritto si avvale non potesse altrettanto liberamente dimostrarne la superiorità nei confronti di altre, di queste ultime criticando i presupposti o i dogmi. Il vilipendio, dunque, non si confonde né con la discussione su temi religiosi, così a livello scientifico come a livello divulgativo, né con la critica e la confutazione pur se vivacemente 10 polemica; né con l’espressione di radicale dissenso da ogni concezione richiamantesi a valori religiosi trascendenti, in nome di ideologie immanentistiche o positivistiche od altre che siano. Sono, invece, vilipendio, e pertanto esclusi dalla garanzia dell’art. 21 (e dell’art. 19), la contumelia, lo scherno, l’offesa, per dir così, fine a sé stessa, che costituisce ad un tempo ingiuria al credente (e perciò lesione della sua personalità) e oltraggio ai valori etici di cui si sostanzia ed alimenta il fenomeno religioso, oggettivamente riguardato”. Tanto premesso, nella presente vicenda non è in discussione che, con il titolo, l’occhiello e la fotografia, l’imputato si riferiva all’ “Islam” come tale, quale fenomeno religioso globale in sé. Inoltre, il titolo “Questo è l’lslam”, nel frapporsi tra l’evidenza della strage appena perpetrata presso la redazione di “Charlie Hebdo” (stigmatizzata dalla frase “Strage in un giornale a Parigi”) e l’immagine del terrorista che uccide, identificava il fenomeno islamico per associazione con l’attentato terroristico. La comparazione espressa tra l’“Islam” e la strage terroristica presso la sede del giornale satirico definisce in modo biunivoco il fenomeno islamico ed il terrorismo spietato di stampo jihadista, stigmatizzato anche dall’immagine fotografica emblematicamente riprodotta. Tale assimilazione non trova, in realtà, alcun fondamento nel dibattito scientifico contemporaneo: non si rinviene, infatti, alcuno studioso o autorevole esperto il quale definisca l’Islamismo come religione che professa il terrorismo. Lo stesso Difensore dell’imputato, con la memoria ex art. 415 bis c.p.p., escludeva la plausibilità di tale assimilazione, sull’assunto che il titolo avesse natura meramente “descrittiva” e “non certo comparativa con il fenomeno terroristico”; spostava, dunque, la prospettiva rilevando come siffatta titolazione – muovendo dall’analisi storica dell’islamismo – si proponeva di esaminare ruolo e significato assunti dalla “violenza” (e non dal terrorismo) all’interno del Corano. A confutazione di ciò, si ribadisce che il titolo “Questo è l’Islam” ha natura certamente descrittiva del fenomeno islamico ma per comparazione con il fenomeno terroristico: il pronome “questo”, infatti, richiama, nel definire l’Islamismo, al fatto sotto precisato, vale a dire alla strage terroristica di Parigi. L’accostamento asciutto ed elementare effettuato dal giornalista tra la “strage in un giornale a Parigi” e “Questo è l’Islam” non lascia adito a dubbi sull’assimilazione tra religione e terrorismo. Qualsiasi lettore medio – ma anche quello più attento – che si approcci alla complessiva titolazione dell’articolo certamente riceve un messaggio chiaro ed univoco di un’assimilazione assolutizzante tra Islam e terrorismo. Se questa risulta, dunque, l’unica plausibile lettura della combinazione titolo – occhiellofotografia, è innegabile che da essa derivi un gratuito dileggio all’Islam, qualificato come 11 religione che professa il terrorismo, fenomeno certamente negativo, artefice di efferate stragi. La stessa Corte EDU, con la pronuncia n. 23131/03, “Norwood vs. United Kingdom”, ha censurato, sotto il profilo della violazione dell’art. 17 della Convenzione dei Diritti dell’Uomo, ogni condotta che colleghi- equiparandola -la religione islamica con gli atti terroristici. Si badi bene che, nel caso sottoposto allo scrutinio della Corte, l’imputato aveva esibito sulla finestra di casa sua un poster con la fotografia delle Torri Gemelle in fiamme e le parole: “Islam out of Britain”: la Corte stigmatizzava in ogni caso come censurabile la stereotipata assimilazione di tutta la religione islamica al terrorismo e non la riteneva scriminata dall’art. 10 della stessa Convenzione che tutela la “liberta di manifestazione del pensiero”. Ciò risulta tanto più vero nella presente vicenda. Appare, infatti, chiaro che tale definizione del fenomeno islamico, apparsa su un quotidiano nazionale ad alta tiratura e conseguentemente letta da un numero elevato di persone, non solo crei un pubblico e diffuso dileggio della religione ma determini un pericolo concreto ed attuale del sorgere di sentimenti di odio e di discriminazione da parte del pubblico, al quale viene trasmesso il messaggio secondo cui all’Islam debbano ricondursi le stragi. Nell’individuare nella religione islamica il nemico da cui difendersi, tale titolazione certamente instilla nel lettore, già segnato dalla paura derivante dall’efferatezza dell’ennesimo attentato, sentimenti di odio e di discriminazione verso tutti coloro che tale religione professano, identificati quali potenziali terroristi. Il quadro appena descritto non viene modificato neppure dalla tesi difensiva secondo cui siffatta titolazione – muovendo dall’analisi storica dell’Islamismo – si proponeva di esaminare ruolo e significato assunti dalla “violenza” all’interno del Corano. Si osserva, a riguardo, innanzi tutto, che né il titolo né l’occhiello presentano alcun riferimento al testo sacro di quella religione ma afferiscono alla religione tout court. Inoltre, ed in via dirimente, si evidenzia che il titolo non riguarda la “violenza” ma afferisce specificamente ad un fenomeno socio-politico attuale quale è il terrorismo internazionale riconducibile all’Isis. L’oggetto del titolo non risulta, dunque, la violenza nel Corano ma il diverso binomio lslam-terrorismo. Quanto, poi, al ruolo della violenza, occorre osservare che nella prima parte della memoria difensiva, si assume un legame teologico tra il tema del castigo ultraterreno, certamente presente in molti passi del Corano, e quello della violenza politica terrena: avverso l’esistenza di un automatismo tra i due temi, si osserva che il nesso tra escatologia e politica va dimostrato, non può essere presupposto come autoevidente. Per fare un esempio attinto da un’altra tradizione religiosa, l’Antico Testamento contiene con grande frequenza l’idea che Israele sia un popolo eletto. Sarebbe però inaccettabile,  a partire da questo dato teologico, passare senza mediazioni al dato politico attuale e affermare, ad esempio, che le politiche di Israele nei confronti dei palestinesi oggi siano dettate dall’idea venero-testamentaria del popolo eletto. È noto, infatti, che questa idea ha avuto diverse declinazioni nella storia, di cui quella esclusivistica è solo una. Se l’esempio nei confronti di Israele risulta alla nostra sensibilità giustamente inaccettabile, altrettanto ci deve apparire l’applicazione dello stesso metodo al testo sacro dell’Islam. È bene ricordare, inoltre, che anche la descrizione di Dio come punitore, su cui si attarda il documento, non è estranea all’Antico Testamento e pure, in dimensione escatologica, al Nuovo (si pensi alla scena del giudizio finale in Matteo o all’Apocalisse), ma stabilire un legame diretto tra queste immagini bibliche e l’attualità rappresenterebbe l’inconcepibile banalizzazione di una tradizione complessa. Nella seconda parte della memoria invece si trovano affermazioni più condivisibili: è innegabile, infatti, che la dimensione della violenza fisica (non di Dio, ma dei credenti, non nell’altra vita, ma in questa) sia presente nel Corano3. Occorre, tuttavia, registrare che è sempre attuale un dibattito scientifico sul carattere offensivo o difensivo della violenza nell’Islamismo classico in cui autorevoli autori sostengono la plausibilità dell’una e come dell’altra ipotesi”4: non può, dunque, condividersi la lettura univoca ed assolutizzante del Difensore secondo cui la violenza predicata dal Corano ha natura esclusivamente offensiva. Tale interpretazione monolitica tralascia, inoltre, la complessa tradizione esegetica classica: a riguardo, lo stesso Adonis, nel testo allegato dalla Difesa alla memoria 3 Vedi Giorgio Paolucci e Camille Eid, “Cento domande sull’Islam – Intervista a Samir Khalil Samir”, Marietti, pag. 38 – cfr. allegato alla memoria difensiva; in cui si evidenzia che “La violenza è d’altronde chiaramente presente nella vita stessa di Maometto. È qui interessante anche osservare che le prime biografie del fondatore non portano il nome di sira, come saranno chiamate nel terzo secolo dell’egira, (IX secolo dell’era cristiana), bensì quello di kitab almaghazi, ossia “il Libro delle razzie”. È stato lo stesso Maometto a condurre sistematicamente, come capo politico, queste razzie, ad organizzarle e conquistare, una dopo l’altra, le varie tribù arabe. E queste si sono sottomesse a lui e al suo Dio, pagando un tributo che permetteva a Maometto di lanciarsi in nuove conquiste. Subito dopo la sua morte (632) molte tribù si sono ribellate al suo successore, il califfo Abu Bakr al-Siddiq (632-634), rifiutando di continuare a pagare il tributo cosicché il califfo ha dovuto dichiarare loro guerra. Gli storiografi musulmani chiamano queste guerre Hurub alridda, le guerre degli apostati. Da qui è derivato l’obbligo di uccidere chiunque si tiri indietro, l’apostata che rinnega la sua fede. Bisogna tuttavia aggiungere che i compagni del califfo gli hanno fatto notare che quelle tribù rifiutavano di pagare il tributo senza per questo rigettare l’islam. In realtà le tribù consideravano Maometto più come leader politico che come profeta religioso e non erano disposte, alla sua morte, a riconoscere un altro capo. La violenza, in definitiva, ha fatto parte dell’islam nascente. In quell’epoca, nessuno trovava nulla di riprovevole nelle azioni belliche di Maometto dato che le guerre erano una componente della cultura beduina dell’Arabia. Ma il problema è che, oggi, i gruppi musulmani più agguerriti continuano ad adottare quel modello. Dicono: «Anche noi dobbiamo portare all’islam i non musulmani come ha fatto il Profeta, con la guerra e la violenza», e fondano queste affermazioni su alcuni versetti del Corano”. 4 Si considerino su questo dibattito specifico due autori che sostengono punti di vista opposti, David Cook, “Storia del Jihad”, Einaudi 2007 (violenza offensiva) e Asma Afsaruddin, “Striving in the path of God”, Oxford University Press 2013 (violenza difensiva). 13 difensiva, evidenzia l’esistenza, sin dall’Islamismo classico, di un “lato luminoso, rappresentato dai mutaziliti, dai filosofi e dai mistici”5. Sono, poi, le Scritture stesse a realizzare richiami espressi alla pace. Lo stesso testo “Cento domande sull’Islam”, nello stralcio fornito dal Difensore dell’imputato, evidenzia come nel Corano si trovino dei versetti in favore della tolleranza religiosa: in tal direzione deve ricordarsi il versetto 256 della sura della Vacca (II) sul divieto di costringere la gente a credere il quale deve interpretarsi, secondo la tradizione di Bonelli, con l’espressione ”non vi sia costrizione alcuna per la religione, la via retta si distingue bene dall’errore” mentre, secondo quella di Peirone con la frase: “non ci sia coercizione in materia di libertà religiosa: la strada diritta è facilmente distinguibile dall’errore” (cfr. stralcio testo, allegato alla memoria ex art. 415 bis c.p.p., pag. 39). Del pari, risponde allo stesso principio il versetto 99 della sura di Giona (X) che, nella tradizione di Bonelli, recita: “Se però il tuo Signore lo avesse voluto, quelli che sono sulla terra avrebbero creduto tutti iu generale; vuoi tu forse costringere gli uomini a divenire credenti?”; Peirone, a sua volta, traduce così: “ Se volesse il Signore, tutti quelli che sono sulla terra crederebbero. Ma tu non puoi prendere la gente per il collo perché credano!” (cfr. stralcio testo, allegato alla memoria ex art. 415 bis c.p.p., pag. 39). L’esistenza di più interpretazioni possibili del medesimo testo trova origine nello stesso declinarsi storico e teoretico del monoteismo proprio della religione islamica: per la centralità della rivelazione e del messaggio di Dio, i musulmani, dopo la morte di Maometto, hanno abbracciato quello che Bernard Weiss ha definito un approccio testuale e “intenzionalista” al testo6. Con questa formula Weiss sottolineava che l’obiettivo principale dei musulmani era quello di capire l’“intenzione” divina attraverso il “testo” rivelato. In questo senso, la ragione umana era uno strumento importante per comprendere la conoscenza divina, ma non poteva funzionare in maniera indipendente, bensì doveva seguire parametri fissati dalla rivelazione stessa. A fronte di tale impostazione teoretica, interpretare il Corano non era un compito facile: la complessità linguistica del testo, la sua struttura non lineare, la natura frammentaria della rivelazione, i suoi diversi contesti e i molteplici dialetti usati nella sua trasmissione resero molto difficile la convergenza su un’interpretazione unitaria. Di conseguenza i tentativi umani di decifrare l’intenzione divina erano considerati alla stregua di interpretazioni possibili: questo probabilismo7 significava che mentre agli studiosi era affidato il compito di comprendere l’intenzione divina sulla base delle fonti scritturali, essi dovevano accettare I’esistenza di più opinioni legittime. 5 Adonis, “Violenza e Islam. Conversazioni con Houria Abdelouahed” – pag. 30 dello stralcio riportato dalla Difesa dell’imputato. 6 Bernard Weiss, “The Spirit of Islamic Law”, Georgia University Press, Atlanta, 2006, cap. 3; 7 Ibidem, cap. 5.  La legittimità del probabilismo era una conseguenza naturale di un approccio testuale e intenzionalista al Corano che affermava la sovranità divina. Essa era, inoltre, il naturale esito di un approccio segmentato e specializzato al sapere, che riconosceva come determinati temi trattati nel Corano richiedessero degli esperti, vista l’assenza di un’unica guida infallibile. Nel loro insieme, segmentazione, specializzazione, testualismo, intenzionalismo e probabilismo precludevano, in linea teorica, l’esistenza di un’unica lettura del Corano. Come evidenziato dallo stesso testo “Cento domande sull’islam”8, di fronte a versetti contradditori, la tradizione musulmana ha cercato di trovare un metodo di interpretazione chiamato “Il principio dell’abrogante e dell’abrogato”. A tal fine, si osserva quanto segue. “La teoria è semplice: Dio, dopo aver dato una disposizione o un ordine, può dare un ordine opposto per motivi contrari. Si tratta quindi si sapere quale sia l’ultimo ordine di Dio con cui viene cancellata e abrogata la disposizione precedente. Questo tema è stato trattato da decine di esegeti i quali hanno scritto lunghi trattati intitolati “Dell’abrogante e dell’abrogato”, senza purtroppo raggiungere un consenso che ci permetta di dire con chiarezza: questi versetti hanno abrogato quelli, e questi sono stati abrogati da quelli. Il principio dell’abrogante e dell’abrogato trova del resto fondamento nel versetto 106 della Sura della Vacca (II): «Non abroghiamo un versetto nè te lo facciamo dimenticare senza dartene uno migliore o uguale. Non sai che Dio è onnipotente? ( .. ) Gli studiosi musulmani sono unanimi nel distinguere le sure del periodo della Mecca (610- 622) da quelle di Medina (622-632). All’interno di questi due periodi, però, non sono riusciti a stabilire unanimemente l’ordine esatto di successione delle sure. Gli Orientalisti invece hanno cercato di precisare all’interno del periodo meccano tre tappe, e in generale di precisare mnggiormente l’ordine di successione, fissando alcune date. In Egitto, ad esempio, è molto diffusa l’opinione secondo cui il cosiddetto versetto della Spada (ayat al-sayf) ha abrogato più di cento versetti”, un modo di dire che si riferisce, a tutti quelli “pacifici” . Il versetto recita: “Uccideteli dovunque si trovino” (Vacca Il, 191). Il problema è che, quale che sia la loro posizione, i musulmani non hanno mai ammesso che un qualunque versetto coranico non abbia più valore oggi. Perciò gli ulema sono costretti a dire di non condividere la scelta di chi adotta come normativa il versetto della Spada anche se non possono condannarlo. In tal modo, ci sono nel Corano due scelte diverse: una aggressiva e l’altra pacifica, ambedue accettabili. Ci vorrebbe un’autorità, unanimemente riconosciuta dai musulmani, e/te possa dire: d’ora in poi, solo questo versetto ha valore. Ma questo non accade”. Se, dunque, segmentazione, specializzazione, testualismo, intenzionalismo e probabilismo precludevano, sin dalle origini, una lettura unitaria della rivelazione, anche nell’attualità permane la possibilità di esegesi diverse. 8 Giorgio Paolucci e Camille Eid, “Cento domande sull’Islam – Intervista a Samir Khalil Samir”, Marietti, pagg. 42 e 43- cfr. allegato alla memoria. 15 In tale contesto, vanno ricordate le testimonianze anche nel mondo di oggi di intellettuali, tra i musulmani, che propongono un lslam completamente non violento9. In tal senso, correttamente il Pubblico Ministero ha ricordato anche la lettera aperta a Ibrahim Awwad Al-Badri, alias “Abu Bakr Al-Baghdadi”, (il Califfo deJl’autoproclamato Stato lslamico), ai combattenti ed ai seguaci dello “Stato Islamico”, sottoscritta da più di 120 studiosi di primo piano del mondo Musulmano che screditano lo “Stato Islamico” e chi pretende di poterlo rappresentare senza averne titolo né adeguate conoscenze delle scritture. Appare rilevante, proprio alla luce dei temi appena trattati, la distanza ideale ed escatologica che passa – pur all’interno della medesima religione islamica – tra i contenuti di pace trasfusi in tale lettera e quelli diametralmente opposti espressi dal terrorismo jihadista. A riguardo, si osserva che tale lettera, scritta “in nome di Allah”, recitava nella prima parte del testo i punti secondo i quali lo Stato Islamico agiva secondo regole contrarie a quelle dettate dal Corano, evidenziando che: – nell’Islam è vietato lanciare fatwa senza le conoscenze necessarie, banalizzare i punti della Shari’ a ed ignorare le scienze islamiche; – è vietato ignorare la realtà dei tempi, è vietato uccidere un innocente, emissari, ambasciatori e diplomatici, giornalisti e lavoratori umanitari; – la Jihad è una guerra difensiva, non permessa senza giusta causa; – una persona non può essere dichiarata non musulmana se non lo dichiara chiaramente e non si possono attaccare né i Cristiani né i “Popoli delle Scritture”; -è obbligatorio considerare gli Yazidi ”Popolo delle Scritture”; – è vietato torturare, sfigurare ( … ), è vietato dichiarare il “Califfato” senza il consenso di tutti i Musulmani”. *************** Quello islamico è, dunque, un fenomeno sin dalle sue origini ed anche oggi assai complesso e multiforme, nel cui alveo sono presenti opzioni ermeneutiche tra loro del 9 Jawdat Said, “Vie islamiche alla non violenza”, Zikkaron 2017. 16 tutto differenti: se è possibile riconoscervi un’opzione violenta, è altrettanto lecita e presente un’altra tollerante e pronta al dialogo. Se ne inferisce che è, dunque, ontologicamente scorretto e storicamente fuorviante, identificare il fenomeno in modo monolitico ed assolutizzante con il terrorismo internazionale di stampo jihadista. È certamente legittimo sollecitare un dialogo sul tema della “violenza” nell’Islam, come dichiarato dall’imputato, essendo dovere del giornalismo informare e sollecitare riflessioni, anche con toni accesi, su tematiche di sicuro interesse generale. Tale situazione non si è tuttavia verificata nella presente fattispecie in cui l’identificazione dell’Islamismo non è appena con la “violenza” (fattore, in sé, non descrittivo di tutto il mondo islamico) ma persino con il terrorismo, fenomeno espressivo di una violenza offensiva anarchica e rivolta anche verso innocenti, artefice di drammatiche stragi in tutto il mondo. Il binomio “Islamismo=terrorismo” costituisce dileggio per la religione islamica, essendo quest’ultima assimilata in modo pieno e senza mediazione alcuna ad un fenomeno produttivo di morte e distruzione, come tale, indubbiamente deprecabile. Si ribadisce, inoltre, che la titolazione posta a fondamento dell’imputazione non afferisce alla violenza nel Corano ma, appunto, pone un nesso di identificazione tra l’Islam ed il Terrorismo di matrice jihadista. In ogni caso, anche diversamente argomentando, l’affermazione assolutizzante per cui la violenza offensiva che sfocia nel fenomeno terrorismo è tratto sotteso a tutta la religione islamica globalmente intesa – è in sé mistificante e depaupera la religione di contenuti ideali positivi suoi propri, riducendola a stereotipo negativo pericoloso per la società civile. Tale definizione – nel suo tratto massimalista – proietta una sicura immagine dell’Islam quale entità inaffidabile, pericolosa e minacciosa per la collettività, così sottoponendola certamente al pubblico disprezzo. Ne consegue, pertanto, che la complessiva titolazione dell’articolo costituisce dileggio all’lslam, quale fenomeno religioso in sé. Resta, a questo punto, di accertare se il vilipendio all’Islamismo nei suoi contenuti dogmatici profondi integri il delitto di cui all’art. 403 c.p. A riguardo, ritiene il Giudicante che l’inquadramento storico-sistematico della norma in esame imponga l’assoluzione dell’imputato per insussistenza del fatto. L’evoluzione storica e sistematica dell’art. 403 c.p. in relazione all’art. 402 c.p. e la conseguente insussistenza del reato contestato La norma di cui all’art. 403 c.p. al primo comma punisce la condotta di chi pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa.  Il secondo comma punisce più gravemente, con la multa da 2000 a 6000 euro, l’offesa alla confessione mediante vilipendio ad un ministro del culto. Il contenuto precettivo della norma non ha subito modifiche, se non a seguito della legge del 2006, la quale ha introdotto l’attuale “confessione religiosa” in luogo della preesistente “religione di Stato”. Quanto alla sussunzione nel fatto, non è dubbio che l’lslamismo rappresenti una confessione religiosa che, pur non avendo stipulato alcuna intesa con lo Stato Italiano, tale deve ritenersi per pacifico riconoscimento sociale: annovera quasi 2 miliardi di fedeli nel mondo e rappresenta la seconda fede per numero di persone in Italia. Il dato non è in discussione neppure per la Difesa dell’imputato. Ad ogni buon conto, merita osservare che i riconoscimenti pubblici sono rilevanti: innanzitutto, con provvedimento del 10 settembre 2005, veniva istituita la Consulta islamica, organismo di carattere consultivo presso il Ministero dell’Interno; l’11 febbraio 2010 veniva costituito presso il Viminale il Comitato per l’Islam italiano, organismo collegiale con funzioni consultive sui temi dell’immigrazione, per migliorare l’inserimento sociale e l’integrazione delle comunità musulmane nella società nazionale; il 1° febbraio 2017 veniva siglato con le principali associazioni islamiche italiane, il “Patto nazionale per un Islam italiano, espressione di una comunità aperta, integrata e aderente ai valori e principi dell’ordinamento statale” redatto con la collaborazione del consiglio per i rapporti con l’Islam italiano recepito dal Ministero dell’Interno. Non è neppure in dubbio che il reato di cui all’art. 403 c.p. tuteli il sentimento individuale anche nella sua dimensione super-individuale cioè collettiva, come pare desumersi da alcuni elementi posti dal diritto positivo, quali, innanzitutto, la previsione della procedibilità d’ufficio, l’esigenza della pubblicità, il fatto che l’offesa al ministro del culto sia punita in maniera più grave. Al fine di comprendere le conclusioni cui il Tribunale è pervenuto, appare a questo punto necessario ripercorrere l’evoluzione legislativa e giurisprudenziale subita dall’art. 403 c.p. ed, in genere, dai reati di “opinione”. Ebbene, nel loro impianto codicistico originario, i delitti in parola previsti sotto il titolo IV del capo l del codice penale – cui si può aggiungere anche la contravvenzione di bestemmia -offrivano una “tutela privilegiata”, sia dal punto di vista qualitativo che dal punto di vista quantitativo, alla religione cattolica: infatti, le fattispecie di cui all’art. 402 c.p. (“Vilipendio della religione dello Stato”) e all’art. 724 co. 1 c.p. (“Bestemmia) incriminavano soltanto le offese alla religione cattolica; le norme di cui all’art. 403 e 404 c.p., inoltre, punivano, con pene aventi la medesima cornice edittale, l’offesa alla religione commessa mediante vilipendio, rispettivamente, diretto a persone o a cose. L’art. 406 c.p. comminava una pena più lieve qualora i fatti di cui agli artt. 403-405 c.p. fossero stati commessi a danno di culti diversi da quello cattolico; nessuna tutela penalistica, infine, era offerta ai culti cosiddetti “non ammessi”, vale a dire non riconosciuti dallo Stato né in modo esplicito (per effetto della Legge 1159/1929 o in base 18 a trattati internazionali o ancora, a partire dal1984, in base a intese), né implicito (mediante atti statali di approvazione di ministri di culto o di erezione di enti con finalità religiosa). Secondo l’elaborazione giurisprudenziale formatasi in materia, emergeva con chiarezza che – laddove l’offesa ricadesse sul patrimonio storico, etico e dogmatico posto a fondamento della religione o sulle sue manifestazioni rituali – tale condotta integrasse il delitto di cui all’art. 402c.p. In tal senso, la Suprema Corte di Cassazione, con orientamento univoco, evidenziava, sotto il vigore dell’art. 402 c.p., che dovesse trovare applicazione tale norma in ipotesi di offesa diretta alla religione attraverso un giudizio irriguardoso, immotivato e sommario, avverso “le affermazioni dogmatiche” o “le manifestazioni rituali della religione di Stato” (cfr. Cass. sez. III, 10 luglio 1959 e nei medesimi termini Cass. sez. III, 6 giugno 1961 n. 1734). Ancora, la Suprema Corte di Cassazione insegnava che “il delitto di vilipendio della religione cattolica si concreta attraverso un giudizio offensivo in una manifestazione dispregiativa dei valori etico-spirituali di tale religione nella sua interezza o in rapporto ad almeno una delle componenti fondamentali. Questi valori si identificano in tutto quanto si sublima nella fede, cioè nelle credenze fondamentali, i dogmi, i sacramenti ed i riti, tenendo presente clte in questi ultimi rientrano le preghiere e le benedizioni, che attengono ai rapporti tra gli uomini e la divinità e sono, quindi, manifestazione spirituali della religione stessa” (cfr. Cass. pen. sez III, 23 novembre 1967 n.1389). In senso conforme, più recentemente, la Corte di Cassazione, con pronuncia n. 1062 del 7 novembre 1980, ribadiva che “In condotta di vilipendio della religione incriminata dall’art. 402 c.p. consiste nella pubblica espressione di discorsi, ( … ) nei confronti delle verità di fede affermate dalla religione cattolica e dei simboli e delle persone da essa venerate” (cfr. Cass. pen. sez. III. 7 novembre 1980 n. 1062). Diversamente, quando l’offesa si direzionava verso persone o cose, pur obiettivandosi anche in un’offesa alla religione, essa integrava i diversi reati di cui, rispettivamente, agli artt. 403 e 404 c.p. Con particolare riguardo all’art. 403 c.p., qui in trattazione (ma uguali considerazioni possono estendersi all’art. 404 c.p.), si evidenziava trattarsi di reato plurioffensivo, diretto a tutelare le offese recate al singolo in quanto rivolte alla religione e se ne inferiva che, anche sotto il profilo soggettivo, dovesse essere compiuta un’indagine diretta ad accertare se l’autore del fatto, nel tenere la condotta tipica, avesse la coscienza e volontà di offendere il sentimento religioso altrui. Pur rimanendo un reato a dolo generico, e non a dolo specifico (non richiedendosi la finalità di vilipendiare), l’offesa alla religione doveva essere oggetto di rappresentazione e volizione del soggetto attivo, anche solo sotto il profilo del dolo eventuale. 19 Più semplificata risultava l’indagine laddove, ai sensi dell’art. 403 c.p., comma 2, il vilipendio riguardava un ministro del culto: in tal caso, si evidenziava che “vilipendiare il ministro del culto equivale a recare offesa alla religione dello Stato. Consegue che il dolo di offendere il ministro di culto cattolico nell’esercizio dei suoi poteri non è diverso da quello di recare offesa alla religione dello Stato” (cfr. Cass. sez. III, 17 febbraio 1960 ed in senso conforme anche Cass. sez. II 20 giugno 1966 n. 1799). Con la pronuncia della Corte costituzionale n. 508 del 2000, veniva dichiarata l’illegittimità dell’art. 402 del codice penale per violazione dei parametri di cui agli artt. 3 e 8 della Carta. A riguardo, la Corte spiegava che tale norma, “posta dal legislatore penale del 1930” trova fondamento “nelle concezioni politiche dell’epoca, in cui era riconosciuto il cattolicesimo quale fattore di unità morale della nazione. In questo senso, la religione cattolica era “religione dello Stato” – anzi necessariamente “la sola” religione dello Stato (formula risalente all’art. 1 dello Statuto albertino e riportata a novella vita dall’art. 1 del Trattato fra la Santa Sede e l’Italia del 1929): oltre che essere considerata oggetto di professione di fede, essa era assunta a elemento costitutivo della compagine statale e, come tale, formava oggetto di particolare protezione anche nell’interesse dello Stato.”. Evidenziava, dunque, come “Le ragioni che giustificavano questa norma nel suo contesto originario sono anche quelle che ne determinano l’incostituzionalità nell’attuale”. In tal senso, precisava che “In forza dei principi fondamentali di uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione (art. 3 della Costituzione) e di uguale libertà davanti alla legge di tutte le confessioni religiose (art. 8 della Costituzione), l’atteggiamento dello Stato non può che essere di equidistanza e imparzialità nei confronti di queste ultime, senza che assumano rilevanza alcuna il dato quantitativo dell’adesione più o meno diffusa a questa o a quella confessione religiosa (sentenze nn. 925 del 1988, 440 del 1995 e 329 del 1997) e la maggiore o minore ampiezza delle reazioni sociali che possono seguire alla violazione dei diritti di una o di un’altra di esse (ancora la sentenza n. 329 del 1997), imponendosi la pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede quale che sia la confessione di appartenenza (così ancora la sentenza n. 440 del 1995), ferma naturalmente la possibilità di regolare bilateralmente e quindi in modo differenziato, nella loro specificità, i rapporti dello Stato con la Chiesa cattolica tramite lo strumento concordatario (art. 7 della Costituzione) e con le confessioni religiose diverse da quella cattolica tramite intese (art. 8)”. Fondava tali conclusioni sull’assunto che l’“equidistanza e imparzialità è il riflesso del principio di laicità che la Corte costituzionale ha tratto dal sistema delle norme costituzionali, un principio che assurge al rango di “principio supremo” (sentenze nn. 203 del 1989, 259 del 1990, 195 del 1993 e 329 del 1997), caratterizzando in senso pluralistico la forma del nostro Stato, entro il quale hanno da convivere, in uguaglianza di libertà, fedi, culture e tradizioni diverse (sentenza n. 440 del 1995)”. Se, dunque, l'”equidistanza e l’ imparzialità ” tra le confessioni imponevano, nel rispetto degli artt. 3 e 8 della Costituzione, di espungere la norma, per come formulata, 20 dall’ordinamento positivo, la Corte svolgeva un’ultima postilla al proprio ragionamento che- a giudizio di questo Giudicante- apriva al legislatore concrete e percorribili strade per una ridefinizione, in chiave egualitaria, della norma in questione. Osservava, infatti, la Corte che ” sebbene il sopra evocato principio di laicità non implichi indifferenza e astensione dello Stato dinanzi alle religioni ma legittimi interventi legislativi a protezione della libertà di religione (sentenza n. 203 del 1989), in sede di controllo di costituzionalità di norme penali si dà solo la prima possibilità. Alla seconda, osta infatti comunque la particolare riserva di legge stabilita dalla Costituzione in materia di reati e pene (art. 25, secondo comma) a cui consegue l’esclusione delle sentenze d’incostituzionalità aventi valenze additive, secondo l’orientamento di questa Corte (v., in analoga materia, la sentenza n. 440 del 1995). La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 402 del codice penale si impone dunque nella forma semplice, esclusivamente ablativa “. La Corte, dunque, puntualizzava che, sulla base del medesimo principio di laicità dello Stato inteso nella sua accezione “dinamica”, potevano ipotizzarsi nuovi “interventi” in sede penale “a protezione della libertà religiosa” di tutte le confessioni; non di meno prendeva atto che essi, a causa della riserva di legge dettata dall’art. 25 Cast., competevano solo al legislatore ordinario. Tale pronuncia in realtà si poneva nel solco di altre della Corte Costituzione che investendo, a partire dal 1995, i reati in materia religiosa, provvedevano a rimuoverne gli effetti discriminatori a scapito delle religioni diverse da quella cattolica: -sia di natura qualitativa (oltre, alla rimozione della tutela riservata alla sola religione cattolica dall’art. 402 c.p. di cui si è appena detto, quella di cui all’art. 724 c.p. veniva, invece, estesa anche ai culti acattolici); -sia di natura quantitativa (le differenze di pena, previste originariamente dagli artt. 403, 404 e 405 c.p. rispetto alle ipotesi di cui all’art. 406 c.p., venivano, infatti, eliminate). Con la riforma attuata attraverso la legge n. 85 del 24 febbraio 2006, il legislatore prendeva sostanzialmente atto del nuovo assetto dei delitti contro il sentimento religioso, risultante dai summenzionati, plurimi interventi della Corte costituzionale: in tal senso, provvedeva a cancellare ogni riferimento alla religione cattolica quale religione di Stato ed abrogava l’art. 406 c.p., che faceva riferimento ai culti acattolici, divenuta norma ormai superflua. Quanto al profilo sanzionatorio, il legislatore del 2006 sceglieva di rinunziare alla pena detentiva per tutti i reati d’opinione (fatta eccezione per quello di cui all’art. 404, comma 2 c.p. oltre che per la turbatio sacrorum di cui all’art. 405 c.p.). i quali risultano attualmente puniti con una assai modesta pena pecuniaria. Di rilievo, in realtà, è ciò che il legislatore decideva di “non fare”. Innanzitutto, non metteva mano al precetto proprio dei reati già previsti dal Codice Rocco, stabilendo solo al secondo comma dell’art. 404 del codice penale una nuova fattispecie di reato (“il danneggiamento di cose attinenti al culto”) che, prevedendo un 21 forte inasprimento della pena rispetto alle restanti ipotesi criminose ricomprese all’interno del titolo IV, induceva molti commentatori a ritenerne la dimensione di “reato d’opinione” sfumata a favore, invece, di una prevalente dimensione di “reato di danno patrimoniale alle cose”. Inoltre, per quanto di stretto rilievo ai fini del presente procedimento, nel porre mano ad un intervento riformatore nell’ambito del libro Il, capo l, titolo IV, il legislatore rinunciava a veicolare nel nuovo sistema la tutela penale diretta del vilipendio alla religione come tale, con la possibile previsione di una riedizione dell’art. 402 c.p. esteso egualitariamente a tutte le confessioni religioni. Tale opzione, certamente suggerita dal Giudice costituzionale, e, come tale, autenticamente rispettosa del principio di laicità dello Stato, non è stata accolta dal legislatore. Alla stregua della scelta di politica criminale operata dal riformatore, di non ripristinare il delitto di vilipendio diretto della religione, deve ritenersi attualmente esclusa dall’alveo del rilievo penale la punizione delle manifestazioni vilipendiose alla religione come tale nella sua dimensione dogmatica ed escatologica e nella sua struttura ritualistica. Del pari, per l’assenza di interventi riformatori che abbiamo diversamente strutturato il precetto delle norme residuate dall’intervento ablatorio della Corte Costituzionale, deve ritenersi che nel sistema oggi in vigore residui la punizione delle offese alla religione che hanno nelle persone (art. 403 c.p.), nelle cose (art. 404 c.p.) o nei simboli del culto (art. 406 c.p.) l’oggetto diretto del vilipendio. Ritiene in conclusione il Tribunale che – in assenza di una modifica del precetto esistente – non possa ad oggi discostarsi dal significato che la norma di cui all’art. 403 c.p. ha conservato nel tempo e assunto nell’elaborazione giurisprudenziale ante-riforma in cui era chiara la cesura tra le offese mosse al patrimonio ideale proprio della confessione, punite a mente dell’art. 402 c.p. da quelle, invece, che, mediate dalle offese a persone, cadevano sotto la fattispecie di cui all’art. 403 c.p. L’estensione della fattispecie di cui all’art. 403 c.p. alle offese arrecate alla religione come tale importerebbe, per contro, un’applicazione analogica del precetto in malam partem non consentita. Inoltre, sotto il profilo sistematico, tale soluzione finirebbe col contraddire l’intenzione del legislatore, come tracciata dal riformatore del 2006, il quale – nell’aderire ai rilievi espressi dalla Corte costituzionale con riguardo ai reati tuttora in vigore – nel contempo deliberatamente e definitivamente decideva di non riservare una tutela penale esclusiva al patrimonio ideale delle confessioni religiose come tali. Ne deriva che, avendo *** ***, con il titolo oggetto di incolpazione, individuato nella violenza espressa del terrorismo una qualità “ontologica” dell’Islamismo come fenomeno religioso in sé, limpidamente indicava l’“Islam” quale oggetto esclusivo del vilipendio. 22 Se, dunque, prima dell’abolizione dell’art. 402 c.p., la Suprema Corte di Cassazione insegnava che in tale norma si esaurisce il disvalore delle “manifestazioni dispregiative della religione- quali credenze fondamentali, i dogmi, i sacramenti ed i riti” – in quanto elementi che “attengono ai rapporti tra gli uomini e la divinità e sono, quindi, manifestazione spirituali della religione stessa” (cfr. Cass. pen. sez. III, 23 novembre 1967 n.1389), appare di tutta evidenza che solo nell’alveo di tale ipotesi delittuosa- oggi abrogata – possa tuttora sussumersi il fatto qui sottoposto a giudizio. Se, poi, come si è detto, anche I’ elaborazione giurisprudenziale anteriore all’abrogazione dell’art. 402 c.p. rinveniva nell’art. 403 la sola tutela mediata della libertà religiosa, e non anche quella diretta alla religione, non si comprenderebbe perché- inalterato il precetto nella norma dell’art. 403 c.p. ed abolito l’art. 402 c.p.si debba operare un’indebita estensione della fattispecie in questione anche rispetto al diritto vivente espresso su tale ultima fattispecie. In tale prospettiva, non si rinvengono pronunce della Suprema Corte successive alla declaratoria di incostituzionalità dell’art. 402 codice penale che – occupandosi del dileggio alla religione in quanto tale – abbiano sussunto il fatto nella norma di cui all’art. 403 c.p. In particolare, non è assimilabile a quello sottoposto allo scrutinio del Giudicante il caso esaminato dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 10535 del 2009 richiamata, con significati opposti, da entrambe le parti processuali. In quella sede, il Tribunale del riesame di Catania, prima, e la Corte di Cassazione, poi, occupandosi di un forum, avevano ritenuto che integrasse il precetto di cui all’art. 403 c.p. l’espressione “Gesù è un bastardo e bastardi sono i suoi seguaci”. In tal caso, a differenza di quello sottoposto all’attenzione di questo Giudicante, l’offesa era diretta (e non mediata) verso “i seguaci di Gesù”, come soggetti fisici, espressamente qualificati come “bastardi”: costoro, diretti destinatari con “Gesù” delle offese, pur non essendo determinati, rappresentavano un’entità esattamente determinabile sotto il profilo sociologico. Nel caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte, vi era, dunque, attraverso l’offesa diretta alle persone dei cristiani, un’offesa mediata alla religione cattolica rappresentata simbolicamente da “Gesù”. In tale prospettiva, appare del tutto in linea, valutata la concreta fattispecie, la statuizione allora resa secondo cui, per integrare la norma di cui all’art. 403 c.p., non occorre che “le espressioni di vilipendio debbano essere rivolte a fedeli ben determinati, ben potendo invece, come nella specie, essere genericamente riferite alla indistinta generalità dei fedeli”: nella fattispecie allora in esame, infatti, i soggetti passivi diretti del vilipendio erano i “seguaci di Gesù “, categoria invero ben determinabile sociologicamente. 23 Ribadiva, in tal senso, la Suprema Corte che la norma protegge “il sentimento religioso di per sé, sanzionando le pubbliche offese verso lo stesso attuate mediante vilipendio dei fedeli di una confessione religiosa”. Diversamente, nel caso sottoposto alla cognizione di questo Giudicante, l’offesa era rivolta alla religione come tale e, solo mediatamente ed indirettamente, ai suoi proseliti: è in sé innegabile che il dileggio e la denigrazione dei valori profondi della religione leda il sentimento religioso, quale vive nell’intimo della coscienza individuale di chi professa quel credo; non di meno, se si ritenesse che con ogni offesa diretta ai dogmi della religione si integri il delitto di cui all’art. 403 c.p., si realizzerebbe un’inversione nella struttura bifasica tipica della norma per cui, attraverso l’offesa alla religione, si giungerebbe all’offesa di tutti gli indistinti appartenenti alla stessa. Cosi facendo, in realtà, si attuerebbe di fatto una reviviscenza della norma di cui all’art. 402 c.p., dichiarata incostituzionale, e ciò in violazione dell’art. 25 della Costituzione che pone una riserva di legge in materia penale in capo al solo legislatore. In conclusione, da una lettura storico-sistematica e costituzionalmente orientata, deve escludersi che il vilipendio alla religione islamica come tale, nei suoi contenuti teoreticodogmatici, possa integrare il delitto di cui all’art. 403 c.p. Da ciò segue l’assoluzione dell’imputato con la formula di rito. In ragione della natura e della complessità delle questioni trattate, si stimano congrui novanta giorni per la stesura dei motivi della decisione.

P.Q.M.

Visto l’art. 530 c.p.p., assolve *** *** dal reato al medesimo ascritto perché il fatto non sussiste;

Visto l’art. 544 comma 3 c.p.p., indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Milano, il 10 luglio 2018