Buoni spesa per generi alimentari, Esclusione dei nuclei in stato di bisogno non residenti anagraficamente, Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, decreto del 21 aprile 2020

Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 124 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Fausto Corti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in L’Aquila, via Caserma Angelini n. 14;

contro

Comune dell’Aquila non costituito in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

nella sola parte in cui riservano l’accesso alla misura di sostegno ai nuclei familiari “residenti nel Comune dell’Aquila”, dei seguenti provvedimenti:

1) la Deliberazione della Giunta del Comune dell’Aquila n. 211/2020;

2) la successiva determinazione dirigenziale n. 1500/2020;

3) l’Avviso Pubblico per l’assegnazione dei buoni spesa per generi alimentari Emergenza Covid.19 – OPC n. 658 del 29 marzo 2020

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;

CONSIDERATO:

— che la ricorrente esattamente ricorda come il “Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio – Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica” (UNAR) nelle “Linee Guida in materia di solidarietà alimentare in esecuzione dell’ordinanza della C.P.C.n. 658/2020 ha affermato che “..qualora fosse richiesto il requisito della residenza nei Comuni interessati, … questo requisito” avrebbe “…l’effetto di discriminare i potenziali beneficiari (senza fissa dimora) individuabili senza dubbio come soggetti in evidente stato di altissima fragilità sociale”;

–che, in conseguenza, il provvedimento impugnato non appare prima facie legittimo, nella parte in cui riserva l’accesso alla misura di sostegno ai nuclei in stato di bisogno, solo ai “residenti nel Comune dell’Aquila”;

RITENUTO altresì, quanto al danno, che in relazione alle lamentate difficoltà economica del nucleo familiare deve, pertanto, accogliersi l’istanza di sospensione interinale degli atti impugnati, nella parte in cui escludono la possibilità di accedere al bando ai cittadini non residenti anagraficamente e per l’effetto deve ammettersi con riserva la ricorrente a partecipare al bando per sé, per il marito -OMISSIS-e per il figlio -OMISSIS-.

P.Q.M.

Accoglie l’istanza di sospensione interinale degli atti impugnati nei sensi e nei modi di cui in motivazione.

Fissa la Camera di Consiglio per la discussione collegiale dell’istanza cautelare alla Camera di Consiglio del 20.5.2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

A) Dati sensibili diversi dalla salute

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente e dei suoi familiari.

Così deciso in L’Aquila il giorno 21 aprile 2020.

 

  Il Presidente
  Umberto Realfonzo