Buoni spesa per generi alimentari, esclusione di soggetti non titolari del permesso di soggiorno e non residenti anagraficamente nel territorio Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata decreto 29 aprile 2020

 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

 

Il Presidente

ha pronunciato  il presente

 

DECRETO

 

sulla  richiesta  di   decreto  cautelare   ante   causam,   proposta  da

rappresentato e difeso dall’avvocato Angela Maria Bitonti, con domicilio digitale con1e  da PEC da Registri di  Giustizia;

contro

Comune di Matera, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

della delibera di Giunta n. 74 del 31/3/2020, nella sola parte in cui riserva l’accesso alla misura di sostegno (buoni spesa) ai nuclei familiari titolari di permesso di soggiorno e residenti nel Comune di Matera, nonché di ogni altro provvedimento ad esso annesso, connesso, presupposto conseguenziale e non conosciuto ovvero a questo preliminare.

Vista l’istanza di misure  cautelari  anteriori alla causa  proposta dal  ricorrente,   ai

sensi dell’art. 61 c.p.a., con i relativi allegati;

Premesso che le contestazioni  dedotte dal ricorrente  non appaiono,  ad una  prima sommaria delibazione, manifestamente infondate, fatte salve le determinazioni di competenza del Collegio in ordine alla fondatezza delle pretese avanzate con l’impugnativa ovvero alla sussistenza dei presupposti per il consolidamento della tutela cautelare;

Ritenuto che le circostanze rappresentate dal ricorrente in ordine alla propria situazione familiare ed economica sembrano idonee a giustificare una estrema gravità ed urgenza;

Considerato che l’ ammissione con riserva della domanda di accesso al beneficio presentata dal ricorrente non risulta pregiudizievole dell’interesse pubblico affidato alla cura dell’amministrazione nonché delle aspettative di altri soggetti aspiranti ai benefici;

Dato atto che il presente decreto monocratico va notificato a cura del richiedente entro il termine perentorio indicato in dispositivo ed è efficace nei limiti e con i termini previsti dall’art. 61, co. 5, c.p.a.;

P.Q.M.

in accoglimento dell’istanza cautelare anteriore alla causa, sospende la delibera di Giunta n. 74 del 31/3/2020 nella parte in cui limita l’accesso alla misura di sostegno (buoni spesa) ai nuclei familiari titolari di permesso di soggiorno e residenti nel Comune di Matera, ai fini dell’ ammissione con riserva allo scrutinio della domanda presentata del ricorrente per l’ accesso alla misura di sostegno, fermi restando gli ulteriori requisiti e criteri di valutazione; fissa nel contempo il termine perentorio di giorni tre per la notificazione del presente decreto, a cura della parte ricorrente, alle altre parti, con espressa avvertenza che il presente provvedimento perde effetto ove il ricorso con la domanda cautelare non sia notificato entro quindici giorni dalla data odierna e depositato nei successivi cinque giorni con l’ istanza di fissazione di udienza, fermo restando che la misura concessa con il presente decreto non può avere comunque effetto oltre i sessanta giorni, fatte salve le determinazioni adottate in corso di causa.

Manda la Segreteria per conseguenti comunicazioni.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’ articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’ articolo 6, paragrafo 1, lettera[), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all’ oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato nella sentenza o nel provvedimento.

Così deciso il giorno 29 aprile 2020

 

Il Presidente Fabio Donadono