Sede di concorso e gravidanza a rischio, Tar Lazio, 28 marzo 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8032 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Laura Stella Pepe, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Caltabiano, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del Tar Lazio in Roma, via Flaminia n. 189;

contro

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Usr – Ufficio Scolastico Regionale Per Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti di

A C, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

“buona scuola” – d.m. M.I.U.R. n. 106 del 23 febbraio 2016 ( medie – superiori);

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e di Usr – Ufficio Scolastico Regionale Per Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 marzo 2017 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Considerato che:

– con il bando del 23.2.2016 pubblicato in G.U. in data 26 febbraio 2016 n. 16, serie concorsi ed esami, il M.I.U.R. ha indetto il concorso pubblico, per titoli e esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado, al quale la ricorrente ha chiesto di partecipare presentando regolare domanda di ammissione online tramite il sito M.I.U.R.;

– a seguito della pubblicazione del calendario delle prove di esame, avvenuto con pubblicazione su G.U. del 12.04.2016, la ricorrente è venuta a conoscenza del fatto che avrebbe dovuto svolgere la prova a Caserta il 09.05.2016, data di espletamento della prova relativa alla sua classe di concorso AC24 e AC25;

– con lettera inviata tramite pec in data 21.4.2016, la ricorrente, essendo in stato di gravidanza a rischio di minaccia di parto pretermine (parto poi avvenuto in data 17.5.2016), ha chiesto, allegando certificazione medica, l’avvicinamento della sede concorsuale o, in alternativa di potere svolgere una prova suppletiva in data successiva al parto;

– con la nota del 3.5.2016, 1’U.S.R. Campania – Ufficio VI ha comunicato alla ricorrente che le era stato concesso lo spostamento di sede della prova scritta da Caserta a Napoli;

– quest’ultimo spostamento, tuttavia, non risolveva il problema della ricorrente, che è rimasta nella stessa impossibilità di sostenere la prova di esami non potendosi spostare sia per la gravidanza a rischio sia perché per le donne in gravidanza è possibile viaggiare (se munite di certificato medico) sino alla 36° settimana, mentre superato tale termine (36° settimana in poi) scatta il cosiddetto “divieto di decollo”, per evitare il pericolo che il piccolo venga alla luce in aereo e in questo caso non è, dunque, possibile viaggiare in aereo neppure se si è in possesso del certificato medico e, alla data fissata per la prova, la ricorrente non avrebbe mai potuto raggiungere la sede di esame proprio in quanto la stessa si sarebbe trovata già ben oltre la 36° settimana di gravidanza;

– con la lettera inviata tramite pec in data 1.6.2016, la ricorrente – venuta a conoscenza della necessità di fissare una nuova sessione per lo svolgimento delle prove con riserva dei docenti che avevano presentato ricorso – ha reiterato la richiesta di ammissione alla sessione suppletiva /straordinaria, senza però ricevere riscontro alcuno da parte del M.I.U.R.;

Considerato che, con il ricorso in trattazione, la ricorrente ha dedotto che:

– gli artt. 3 e 51 della Costituzione garantiscono a tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, la possibilità di accesso agli uffici pubblici, e ciò in ragione del più generale principio di uguaglianza sancito dalla carta costituzionale e questi fondamentali principi hanno trovato riconoscimento non solo in sede nazionale con l’art. l del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) ma anche sul piano della normativa comunitaria e in particolare nella direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all’applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto concerne l’accesso al lavoro;

– l’esclusione della candidata incinta ovvero l’impedire alla stessa di potere svolgere le prove perché in stato di gravidanza è in palese contrasto con gli artt. 3 e 51 della Costituzione;

– la condizione di maternità impone, alle pubbliche amministrazioni, di adottare ogni misura necessaria per garantire la tutela della donna e della maternità e assicurarle la partecipazione al concorso in condizioni di parità effettiva con gli altri candidati;

– nel caso di specie, l’invocato spostamento della prova selettiva non sarebbe stato impossibile in quanto una nuova data doveva, e deve ancora, essere fissata per i docenti ricorrenti;

– in via meramente cautelativa, per l’ipotesi in cui risultasse necessario ai fini dell’annullamento dell’impugnato diniego, l’illegittimità parziale del bando alla clausola art. 7, comma 4, nella parte in cui prescrive che: “perde il diritto a sostenere la prova il concorrente che non si presenta nel giorno, luogo, ora stabiliti” in quanto tale previsione non è applicabile alla ricorrente che ha comunicato diverso tempo prima della data prevista per la prova, con lettera inviata tramite pec in data 21.04.2016, di essere in stato di gravidanza a rischio di minaccia di parto pretermine (doc. 4) – (parto poi avvenuto in data 17.05.2016) e ha chiesto, tempestivamente e motivatamente (allegando certificazione medica), l’avvicinamento della sede concorsuale o, in alternativa di potere svolgere una prova suppletiva in data successiva al parto;

Considerato che il ricorso, a conferma della disposta sospensione cautelare, è fondato e merita accoglimento sulla base dell’assorbente considerazione che, sebbene in un momento successivo alla prima richiesta della ricorrente di spostamento della sede e di differimento della data, comunque il M.I.U.R. aveva fissato, o comunque era tenuto a fissare, le date suppletive per l’espletamento delle prove scritte da parte dei concorrenti ammessi con riserva in sede giurisdizionale;

Considerato che, attesa la peculiarietà della vicenda, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere