Gravidanza e differimento prove concorsuali, Tar Lazio, Sentenza del 21 maggio 2021

sul ricorso numero di registro generale 1826 del 2012, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Grazia Carcione, Erica Lucarelli, con domicilio eletto presso lo studio Maria Grazia Carcione in Roma, piazza Borghese, 3;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-non costituiti in giudizio;

per l’annullamento:

– del provvedimento n. 0005593 del 20/12/2011 del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, a firma del Dirigente medico Balletta di esclusione dalla riconvocazione all’accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica ed attitudinale;

– della motivazione inoltrata in data 09/02/2012 dal Ministero dell’Interno Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, a firma del Dirigente medico Balletta contenente i motivi di esclusione;

– di ogni altro atto, preordinato e/o conseguente comunque lesivo degli interessi della ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 21 maggio 2021 la dott.ssa Lucia Gizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.Con ricorso ritualmente notificato, -OMISSIS- impugnava il provvedimento n. 5593 del 20.12.2011, con cui il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco rifiutava di riconvocarla per le prove di idoneità psico-fisica e attitudinale, nonché della motivazione dell’esclusione comunicatale il 9.2.2012. La ricorrente chiedeva altresì la condanna al risarcimento del danno.

La ricorrente premetteva che: aveva partecipato al concorso per 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco, indetto con d.m. n. 5140 del 6.11.2008, ed aveva superato la prova preselettiva, la prova motorio-attitudinale e la prova orale ed era stata convocata, per il 19.1.2011, per le prove di idoneità psico-fisica; ella aveva inviato un certificato medico attestante lo stato di gravidanza; il Ministero, con nota n. 3420 del 28.7.2011, l’aveva riconvocata per il giorno 14.9.2011; ella aveva inviato un nuovo certificato medico, attestante la necessità che le figlie, nate il 21.5.2011, venissero allattate al seno e assistite dalla madre; il Ministero dell’Interno, con nota n. 4996 del 14.11.2011, aveva riconvocato la ricorrente per il giorno 30.11.2011; ella aveva inviato un nuovo certificato medico attestante la necessità che le figlie venissero allattate al seno e ricevessero cure; il Ministero dell’Interno, con il provvedimento gravato, le aveva comunicato l’insufficienza della documentazione prodotta a giustificare l’assenza e non aveva proceduto a nuova riconvocazione; ella aveva chiesto all’amministrazione di motivare la propria decisione e la stessa, con nota del 9.2.2012, le aveva indicato le relative ragioni.

A fondamento del gravame, la ricorrente deduceva violazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 241 del 1990, 4 e 8 Cost., 8 del d.lgs. n. 151 del 2001, nonché eccesso di potere sotto diversi profili.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno.

Con ordinanza n. 1486 del 2012, il Collegio rigettava la domanda cautelare.

All’udienza del 21.5.2021, la causa veniva trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.

Oggetto di ricorso è il provvedimento n. 5593 del 20.12.2011, con cui il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco ha rifiutato di riconvocare la ricorrente per le prove di idoneità psico-fisica e attitudinale, relative al concorso per 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco, indetto con d.m. n. 5140 del 6.11.2008.

L’art. 9 del bando di concorso prevedeva, per i candidati inseriti in graduatoria, la sottoposizione agli accertamenti psico-fisici e attitudinali, senza alcun riferimento ad eventuali impedimenti dovuti allo stato di gravidanza e/o puerperio.

Come già rilevato da questo Tribunale, in una fattispecie analoga e comunque relativa alla medesima fattispecie concorsuale (Tar Lazio, Roma, n. 2475 del 2011), è evidente che lo stato di gravidanza o di puerperio costituisce obiettivo, temporaneo impedimento alla prova concorsuale o all’accertamento dell’idoneità. Tuttavia, è regola generale, dettata dai princìpi di imparzialità (par condicio), efficienza, concentrazione e buon andamento, che le prove dei candidati che partecipano ai concorsi pubblici e gli accertamenti di idoneità psico-fisica e attitudinali, laddove richiesti per i candidati che si siano collocati utilmente in graduatoria, siano effettuati entro il termine stabilito dal bando di concorso in relazione ai tempi necessari per la definizione della procedura.

Ebbene, risponde proprio a detti princìpi la fissazione di un termine ultimo perentorio per la conclusione delle procedure concorsuali e, conseguentemente, per la verifica del possesso dei prescritti requisiti, e ciò anche per le ipotesi di temporaneo impedimento quale quella in esame, che non può comportare la dilazione nell’approvazione della graduatoria né una sua successiva modifica o integrazione a seguito della cessazione della causa dell’impedimento.

Nel caso di specie, l’Amministrazione ha rinviato gli accertamento di idoneità psico-fisica e attitudinali, su istanza della ricorrente, due volte: prima, a causa del suo stato di gravidanza (dal 19.1.2011 al 14.9.2011); poi (dal 14.9.2011 al 30.11.2011), per esigenza di assistenza e allattamento delle figlie, nate il 21.5.2011. A fronte di una nuova istanza di rinvio della convocazione da parte della ricorrente, il Ministero dell’Interno, invece, le ha comunicato l’insufficienza della documentazione prodotta a giustificazione dell’assenza e non ha proceduto a nuova riconvocazione.

Il Ministero stesso ha chiarito le ragioni di tale diniego, evidenziando la genericità del certificato medico allegato all’istanza di rinvio della ricorrente, che si limitava a manifestare la necessità di cure materne da parte delle neonate e di allattamento al seno, ma non attestava l’impossibilità delle minori di spostarsi dal luogo di residenza e di viaggiare con la madre, anche alla luce del tempo trascorso dal parto (avvenuto sei mesi prima).

Ritiene il Collegio che il comportamento dell’amministrazione – che ha comunque dilatato i tempi della procedura concorsuale, alla luce delle prescrizioni mediche presentate dalla ricorrente, rinviando la sua convocazione per gli accertamento di idoneità psico-fisica e attitudinali ben due volte e per 11 mesi (da metà gennaio a fine novembre 2011) – non risulta illegittimo, ma anzi risponde a criteri di ragionevolezza ed alle sopra evidenziate esigenze di efficienza e buon andamento.

Il Ministero, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, peraltro, ha adeguatamente e sufficientemente motivato le ragioni della propria decisione, alla luce della data del parto e del tempo da esso trascorso, della genericità del certificato medico allegato, della mancata indicazione delle ragioni di impossibilità di spostarsi con le figlie, della mancata richiesta, da parte della candidata, di avvalersi dell’apposita assistenza.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va rigettato. La particolarità della fattispecie è ritenuta dal Collegio giusta ed eccezionale causa per disporre la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute di parte ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio da remoto del giorno 21 maggio 2021 con l’intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente FF

Marco Poppi, Consigliere

Lucia Gizzi, Consigliere, Estensore