Stato di gravidanza e mancata assunzione in un concorso pubblico, Tribunale di Roma sentenza del 16 febbraio 2021

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

 I sez lavoro

Il giudice designato, dott.ssa. Elisabetta Capaccioli

sul ricorso ex art. 38 Dlgs n. 198/2006 n.11800 del Ruolo affari contenziosi civili

dell’anno 2020, vertente

T R A

L M

 (avv.to F. Santoro )

 ricorrente

E

REGIONE LAZIO

 ( avv.to E. Prezioso )

 Convenuto

AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA S. ANDREA

 ( avv. A Samengo )

a seguito dell’udienza di trattazione scritta ex art. 83, comma 7, lett. h) del D.L. 18/2020 e succ .mod. del 16/2/2021 :

 OSSERVA

con ricorso ex art art. 38 Dlgs n. 198/2006 L Mconveniva i convenuti in epigrafe al fine di sentir “ Accertare e dichiarare la sussistenza di una discriminazione ai danni della sig.ra M L, in ragione del suo stato di gravidanza, consistita nella mancata assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per 12 mesi alle dipendenze degli enti e aziende del Servizio Sanitario Regionale, nonostante l’utile collocazione della medesima al n. 1605 della graduatoria di merito utilizzata a tal fine (approvata in via definitiva con Deliberazione n. 57 del 30/01/2020 del D.G. dell’azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea) e scorrimento della graduatoria stessa in favore di altri soggetti collocati in posizioni inferiori rispetto a quella della ricorrente; per l’effetto, se necessario previa disapplicazione di ogni illegittimo atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguenziale adottati dall’Amministrazione regionale e dall’Azienda ospedaliera convenute, rimuovere gli effetti di tale discriminazione, ordinando e/o disponendo l’assunzione, ora per l’allora e/o con effetto immediato nei confronti delle convenute, della sig.ra L M con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per 12 mesi alle dipendenze di una delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale, come individuati nella comunicazione della Direzione regionale salute e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio del 12 marzo 2020 (cfr. doc. 5 cit.) e condannare il datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni maturate e maturande sin dalla data di tempestiva assunzione che si sarebbe realizzata in assenza della condotta discriminatoria; in subordine, fermo l’accertamento e declaratoria dell’avvenuta discriminazione in ragione dello stato di gravidanza nei confronti della ricorrente, se necessario previa disapplicazione di ogni illegittimo atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguenziale adottati dall’Amministrazione regionale e dall’Azienda ospedaliera convenute, condannare l’Amministrazione regionale e dall’Azienda ospedaliera convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, al risarcimento del danno patrimoniale patito dalla sig.ra L M, da parametrarsi alle 12 mensilità di retribuzione che avrebbe percepito  qualora, in assenza del comportamento discriminatorio, fosse stata assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso una delle strutture ospedaliere previste e inquadrata come Collaboratore Professionale Sanitario – C.P.S. -, Infermiere, cat. D del CCNL Comparto sanità S.S.N., pari ad € 23.074,40; in via ulteriormente gradata, condannare l’Amministrazione regionale e dall’Azienda ospedaliera convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, alla tutela risarcitoria in favore della ricorrente che verrà ritenuta di giustizia; condannare, in ogni caso, l’Amministrazione regionale e dall’Azienda ospedaliera convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, al pagamento delle spese di lite, oltre Iva e Cpa, spese generali come per legge” il tutto con vittoria di spese da distrarsi .

Premetteva di aver partecipato al “concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 258 posti di collaboratore professionale sanitario infermiere cat. D – di cui alla nota Regione Lazio prot. n. U0641451 del 16.10.2018 – per le esigenze dell’azienda ospedaliero universitaria Sant’Andrea – con la riserva di n. 49 posti a favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 comma 543 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e n. 209 posti non riservati ex lege 208/2015 ed ex DCA 385/2016”, essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura , tra i quali la laurea infermieristica e l’iscrizione nell’apposito albo professionale; all’esito della valutazione dei titoli posseduti e dell’espletamento delle diverse prove concorsuali,era stata collocata al n. 1605 della relativa graduatoria di merito (con punteggio totale di 65,680), approvata in via definitiva con Deliberazione n. 57 del 30 gennaio 2020 del Direttore Generale dell’Azienda ospedaliera Sant’Andrea; pertanto seppur idonea, non era rientrata tra i soggetti vincitori del concorso a tempo indeterminato ; successivamente, con nota della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, Area Risorse Umane, della Regione Lazio, indirizzata al Direttore generale dell’Azienda ospedaliera Sant’Andrea, “emersa la necessità di procedere all’implementazione del personale da assegnare al potenziamento dei servizi assistenziali inerenti l’emergenza epidemiologica dal COVID 19”, era stato chiesto all’Azienda “di procedere … all’acquisizione delle preferenze espresse, per tutte le Aziende del SSR, dagli idonei della graduatoria del concorso per <C.P.S. Infermiere cat. D> approvata con deliberazioni n. 1147 del 12.12.2019, n. 9 del 15.01.2020 e n. 57 del 30.01.2020, per i primi 500 nominativi utilmente collocati nella stessa. (…)”, con previsione che “L’assunzione di tali soggetti avverrà con contratto di lavoro a tempo determinato di natura subordinata della durata di 12 mesi (…)”; in virtù di ciò, con e-mail del 12 marzo 2020 da parte della citata Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria, nella persona del dott. C F, è stato comunicato alla ricorrente: “ (…) la SV è stata individuata tra coloro che sono risultati essere interessati a detta procedura in quanto rientranti tra i soggetti idonei utilmente collocati in graduatoria. Pertanto la invitiamo a comunicare le proprie preferenze rispondendo all’indirizzo mail area risorseumane.regione.lazio@gmail.com, entro e non oltre 24 ore dalla presente. L’assunzione avverrà con contratto di lavoro di natura subordinata della durata di 12 mesi. Non è previsto alcun termine dilatorio per l’accettazione della proposta di assunzione, e la sede di destinazione sarà correlata alle funzioni aziendali riferibili all’attività di cura e di prevenzione per COVID-19. (…)Ai fini dell’adesione dovrà dare riscontro alla presente compilando la tabella di seguito riportata, esprimendo le preferenze in ordine numerico crescente (…) Qualora la S.V. non riscontri alla presente o non rispetti il termine previsto, non sarà inserito tra gli idonei a partecipare allo scorrimento di cui sopra (…)”; nel rispetto del termine perentorio assegnatole e delle specifiche modalità previste per l’adesione, rispondeva con e-mail recante pari data, avendo comunicato le proprie preferenze in merito alle strutture di assegnazione (nell’ordine: Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini; Policlinico Umberto I; I.N.M.I. Spallanzani; ASL Roma 2; Azienda ospedaliera San Giovanni), allegando il proprio documento di identità e comunicando, altresì, di trovarsi “… in gravidanza con data presunta parto 4/07/2020” ; al 3 aprile 2020, non avendo ricevuto alcun riscontro alla comunicazione di cui sopra, scriveva nuovamente al funzionario della Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio richiedendo “… informazioni per la chiamata a tempo determinato, dato che ho comunicato le preferenze per mail,  così come indicato da voi, e attualmente non ho ricevuto risposta. Vorrei conoscere le modalità di chiamata, dato che sono stati convocati dalle aziende, per le quali anche io ho espresso preferenza, persone che sono in posizioni più basse della mia, nella graduatoria di merito. (…)”; nella replica da parte della Regione Lazio (cfr. doc. 5 cit.), la motivazione addotta per giustificare il “salto” nelle assunzioni a tempo determinato a danno dei essa ricorrente , con scorrimento della graduatoria di merito in favore dei soggetti collocatisi in posizioni inferiori, era consistita, per l’appunto, nell’espresso riferimento allo stato di gravidanza dalla medesima comunicato (“Ma Lei ha comunicato di essere in gravidanza”); alla ulteriore richiesta di chiarimenti della ricorrente (“Ho comunicato lo stato di gravidanza, quindi sono impossibilitata a firmare un contratto? Non mi trovo in maternità obbligatoria”, , non era più seguito riscontro; l’amministrazione convenuta aveva proceduto ad effettuare le chiamate per le assunzioni a tempo determinato dei soggetti utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso per “C.P.S. Infermiere cat. D” a partire dal numero 1487 fino al numero 4450 (sig.ra Vanessa Tantari, nata il 30/10/1982); l’amministrazione convenuta ha, altresì, proceduto a chiamare ed assumere a tempo determinato numerosi soggetti collocati nella citata graduatoria di merito in posizioni inferiori rispetto a quella occupata dalla sig.ra L M.

Deduceva che lo scorrimento della graduatoria di merito in favore di soggetti inseriti in posizioni inferiori rispetto a quella di essa ricorrente , e la conseguente mancata assunzione con contratto di lavoro subordinato a termine alle dipendenze di una delle aziende e degli enti del Sevizio Sanitario Regionale, avevano determinato un evidente danno patrimoniale e che tale comportamento integrava discriminazione ai sensi dell’art. 25, “Discriminazione diretta e indiretta”, D. Lgs. n. 198/2006 .  Argomentato diffusamente in diritto concludeva come sopra riportato .

Si costituiva la Regione Lazio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva “ essendo gli atti impugnati dalla ricorrente assunti dall’Azienda Sanitaria in quanto attinenti alla sua sfera di competenza “ ;nel merito argomentava in ordine all’infondatezza di alcun comportamento discriminatorio non potendo la ricorrente vantare alcun diritto e/o interesse legittimo all’instaurazione di rapporto di pubblico impego. Concludeva chiedendo “ I) In via pregiudiziale e di rito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Regione Lazio per quanto già esposto; II) Dichiarare infondata la domanda di accertamento e dichiarazione di sussistenza di discriminazione ai danni della sig.ra L M, ex art. 3 e 37, Cost., per difetto di presupposto eziologico; III) Respingere la domanda avversa, diretta all’accertamento e dichiarazione di sussistenza di discriminazione ai danni della sig.ra L M, non configurandosi i presupposti ex artt. 25, c. 1 e 2-bis, 27, c. 1 e 2, 31, c. 1, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nonché ex artt. 7, c. 1 e 35, d.lgs. 165/2001 e disposizioni dello Statuto dei Lavoratori, in mancanza del presupposto eziologico; VI) In caso di soccombenza, ex art. 91 c.p.c., negare la richiesta di maggiorazione del 30% del difensore avv. Fabio Santoro, presentata ex art. 4, c. 1-bis, D.M. 10.03.2014, in quanto i collegamenti ipertestuali e l’atto NON risultano ad oggi navigabili”

Si costituiva l’Azienda Ospedaliero- universitaria S. Andrea evidenziando il proprio difetto di legittimazione passiva . Sul punto deduceva di esser solo il soggetto che aveva gestito il concorso per infermieri bandito dalla Regione Lazio, ma di non aver posto in essere nessuno degli atti per i quali si contesta l’ipotizzata discriminazione né peraltro essa Azienda Ospedaliera era stata indicata dalla ricorrente tra le sue preferenze e ciò veniva ulteriormente a confermare l’estraneità dell’Azienda dai fatti di causa, anche tenuto conto che l’eccepita discriminazione era stata allegata in relazione a carteggio intercorso esclusivamente tra la ricorrente e la Regione Lazio . Concludeva chiedendo dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva e, per l’effetto, dichiarare l’inammissibilità delle domande formulate nei propri confronti o, in ogni caso la loro infondatezza, rigettando il ricorso avversario.

Alla prima udienza del 22 settembre 2020 parte ricorrente rappresentava che in data 5/8/2020 aveva sottoscritto contratto di lavoro con il Policlinico Tor Vergata ; insisteva nel ricorso producendo documentazione relativa alle assunzioni di lavoratori in posizioni di graduatorie inferiori presso le strutture per le quali essa lavoratrice aveva espresso preferenza . Il G.L. sentite le  parti formulava proposta conciliativa consistente nella rinuncia al ricorso a fronte dell’assunzione a tempo indeterminato della ricorrente nella struttura preferita dalla ricorrente , Policlinico Umberto I, in luogo dell’assunzione medio tempore intervenuta . La ricorrente accettava la proposta del Giudice . La Regione Lazio chiedeva rinvio; nulla eccepiva l’Azienda Ospedaliero- Universitaria S. Andrea. Alla successiva udienza del 16/11/2020 il difensore della Regione Lazio chiedeva di depositare nota della Regione Lazio ; parte ricorrente si opponeva stante la tardività della produzione . Rilevata la tardività della produzione ,la causa veniva rinviata per decisione .

Preliminarmente si rileva che l’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla Regione Lazio appare destituita di fondamento avendo la ricorrente pacificamente fatto domanda per bando di concorso emesso dalla Regione Lazio per coprire posti vacanti di collaboratore sanitario ospedaliero in diverse Asl ed aziende Ospedaliere dislocate sul territorio della Regione Lazio.( cfr pg 2 della comparsa di costituzione della Regione Lazio ) . L’azienda Ospedaliero – universitaria S. Andrea ha solo gestito la procedura concorsuale , conclusasi come da graduatoria nella quale la ricorrente era individuata al n. 1605 della relativa graduatoria di merito (con punteggio totale di 65,680 ) quale idonea non vincitrice . I comportamenti denunciati dalla ricorrente , successivi alla conclusione della procedura , rispetto alla quale la predetta Azienda Ospedaliera è stata mero esecutore , non possono in alcun modo essere imputati tale Azienda che difetta sul punto di legittimazione passiva .

Ciò detto , è dato non contestato che a seguito dell’emergenza Covid la Direzione Regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio ha ritenuto di utilizzare con scorrimento la graduatoria nella quale la ricorrente si era collocata in posizione utile ed il 12/3/2020 ha inviato e mail ( all 5 al ricorso ) alla ricorrente proprio al fine di consentirle di esprimere preferenze ; la ricorrente esprimeva le proprie preferenze e comunicava di trovarsi in stato di gravidanza chiedendo altresì spiegazioni in ordine all’assunzione di soggetti collocati in posizioni inferiori ( all 6 al ricorso ) ; nella replica la Regione Lazio evidenziava solo che la ricorrente era in stato di gravidanza ( Ma lei ha comunicato di essere in stato di gravidanza “) . Deve ritenersi che avendo l’amministrazione ritenuto , per sopperire ad un’ esigenza straordinaria ,di ricorrere allo scorrimento della graduatorie già formate ciò non possa implicare l’assunzione di soggetti in posizioni inferiori a quelle della ricorrente ( circostanza questa pacifica perché documentata e non contestata dalla Regione Lazio ) solo perché in stato di gravidanza. Tale condizione non faceva affatto venir meno il diritto della ricorrente all’assunzione , salvo eventuale sospensione della prestazione lavorativa ove incompatibile con lo stato di gravidanza . Il comportamento della Regione Lazio , derivato da scelta discrezionale dell’Amministrazione di utilizzare la graduatoria già esistente, senz’altro improntato a criteri di trasparenza, efficienza e correttezza , non poteva in ogni caso giustificare un’ alterazione della graduatoria in presenza di situazioni che , piuttosto , dovevano essere tutelate proprio in nome dei criteri sopra enunciati . Sussiste quindi il comportamento discriminatorio denunciato .

Parte ricorrente nelle note autorizzate ha evidenziato che l’assunzione di essa ricorrente aveva fatto venir meno l’interesse alla pronunzia in merito all’assunzione a tempo determinato , ma non anche al risarcimento del danno da parametrarsi alle retribuzioni mensili che la ricorrente avrebbe potuto percepire dal marzo 2020 fino all’agosto 2020 ( data di assunzione ) e quindi per 5 mesi per un importo che deve liquidarsi in € 9614,33 ( importo ottenuto riparametrando quanto richiesto in ricorso per 12 mesi , importo non contestato dalla Regione Lazio se non dall’ottavo mese in poi) , oltre accessori dalla maturazione al saldo .

L’esito della lite giustifica la compensazione delle spese di lite tra la ricorrente e l’Azienda Ospedaliero – universitaria S. Andrea ; le spese di lite tra la ricorrente e a Regione Lazio, liquidate e distratte come da dispositivo , seguono la soccombenza .

 PQM

accerta e dichiara la sussistenza di un comportamento discriminatorio da parte della Regione Lazio nei confronti della ricorrente ;

dichiara il difetto di legittimazione passiva dell’Azienda Ospedaliero – universitaria S. Andrea ;

condanna la Regione Lazio al risarcimento del danno in favore della ricorrente liquidato in € 9614,33 , oltre accessori dalla maturazione al saldo ;

compensa le spese di lite tra la ricorrente e dell’Azienda Ospedaliero – universitaria S. Andrea ;

condanna la Regione Lazio al pagamento in favore del procuratore antistatario della ricorrente di € 3800,00 oltre accessori di legge .

Roma , 16/2/2021 Il G.L.

 Dott.ssa E. Capaccioli