Discriminazione razziale, mancata concessione dell’assegno di maternità ai cittadini extracomunitari, Tribunale di Brescia, ordinanza del 5 ottobre 2015

TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

Il Giudice del Lavoro dott. Mariarosa Pipponzi,

a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 27 maggio 2015

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

esaminati gli atti ed i documenti di causa ;

RILEVATO

-che S. S. ha chiesto -previo accertamento del carattere discriminatorio della condotta tenuta dall’INPS consistente nell’averle negato l’assegno di maternità di cui all’all’art. 75 D.lgs n. 151\2000 a causa della mancata titolarità del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo – la condanna al pagamento della somma di euro 1691,05 oltre interessi legali ;

– che la ricorrente ha inoltre chiesto l’emissione di provvedimenti atti a rimuovere tale comportamento discriminatorio ed evitare la sua reiterazione;

– che l’INPS si è costituito in giudizio sostenendo l’ inammissibilità dell’esercizio dell’azione ex art. 28 d.lgs n.150\ 11 e 44 TU non vertendosi in una fattispecie di discriminazione né diretta né indiretta ed invocando l’applicazione dell’art. 3 del D.lgs, n. 215\03. Ad avviso della parte convenuta, infatti, la decisione assunta in via amministrativa era la mera conseguenza dell’applicazione della normativa vigente che collegava il riconoscimento dell’assegno di maternità sia alla sussistenza dei requisiti contributivi, sia al possesso dei documenti di lungo soggiornante;

che sempre ad avviso dell’INPS: a) la domanda di accertamento del diritto della ricorrente a percepire l’assegno di maternità era ammissibile ma infondata; b) non sussisteva la giurisdizione del giudice adito in merito alla domanda proposta sub lettera d);

– che solo con la memoria difensiva l’INPS ha contestato la sussistenza del requisito contributivo avendo, invece, il provvedimento oggetto del ricorso motivato il rigetto solo sul seguente presupposto “ non risulta in possesso della carta di soggiorno”;

– che, pertanto, questo Giudice ha autorizzato il difensore della ricorrente alla all’integrazione della documentazione resa necessaria dalle nuove contestazioni mosse dall’INPS in relazione all’unica domanda dall’istituto ritenuta ammissibile, ma non ha autorizzato la modifica delle conclusioni ;

OSSERVA

che sussiste il presupposto per l’utilizzo dell’azione prevista dagli articoli 28 D.lgs n.150\11 e 44 TU immigrazione costituito dalla dedotta sussistenza di un comportamento “discriminatorio per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”. L’asserita discriminazione, infatti, consegue alla richiesta inoltrata dall’INPS di pagamento dell’assegno di maternità negato sul mero presupposto della mancanza della Carta di Soggiorno requisito non richiesto ai cittadini italiani;

-che sussiste la giurisdizione del giudice adito in quanto la ricorrente rivendica il diritto soggettivo ed assoluto a non essere discriminata come, del resto, la stessa Corte di Cassazione Sez. Unite nella sentenza n.3670\11 ha correttamente sottolineato;

-che il provvedimento di diniego presentato dall’INPS e prodotto in giudizio ( ved. fascicolo ricorrente) motiva il provvedimento di rigetto solo sul presupposto “ non risulta in possesso della carta di soggiorno”;

che la richiesta di pagamento dell’assegno di maternità è stata svolta dalla difesa della ricorrente ( ved. pagina 9 del ricorso) quale sanzione diretta a rimuovere gli effetti della lesione operata;

– che, infatti, non è stato proposto un ricorso ex art. 442 cpc al fine di ottenere l’accertamento del diritto della ricorrente alla prestazione negata dall’istituto previdenziale;

– che, pertanto, per decidere la presente vertenza non vi è alcun motivo di indagare, come vorrebbe l’INPS, se la ricorrente fosse stata o meno in possesso dei requisiti contributivi necessari per ottenere la provvidenza poiché, come già sopra sottolineato, il diniego è stato motivato con la carenza della titolarità della Carta di Soggiorno ed è tale comportamento che è stato stigmatizzato quale discriminatorio;

– che ad avviso di questo Giudice non si può negare che la norma in esame ponendo come requisito per la fruizione dell’assegno di maternità dello Stato il possesso della nazionalità italiana o l’essere titolare di permesso CE per lungo-soggiornanti abbia una portata discriminatoria in quanto attribuisce un trattamento differenziato basato, seppur indirettamente, sulla nazionalità e si pone in contrasto con i principi fondamentali e le norma imperative del diritto dell’Unione ed in particolare con il precetto di cui al’art.14 CEDU replicato nell’articolo 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea ;

che, del resto, il citato contrasto è stato nuovamente sottolineato dalla Corte Costituzionale da ultimo nella sentenza n.22 del 2015 che ha ribadito quanto già affermato nella nota sentenza n.40\2013, seppure con riferimento all’art.80 comma 19 della legge n.388\200 il quale “ enunciando che le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi alle condizioni previste dalla legislazione medesima agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno ( poi permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) “ contiene la medesima limitazione poi riprodotta nell’art. 75 della legge n. 151\2001 in esame ( emessa prima dell’intervento demolitore della Corte Costituzionale attuato a partire dalla pronuncia n.306\08) .

La Corte Costituzionale, com’è noto, ha osservato che “ La norma oggetto di impugnativa si rivela, pertanto, fortemente restrittiva – e per molti aspetti intrinsecamente derogatoria – rispetto alla generale previsione dettata in materia di prestazioni sociali ed assistenziali in favore dei cittadini extracomunitari dall’art. 41 del d.lgs. n. 286 del 1998, il quale, invece, prevede che «Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti». Il legislatore della legge finanziaria del 2001, proprio in tema di prestazioni che, in base alla legge, sono configurate come «diritti soggettivi» e proprio nei confronti di soggetti ……particolarmente bisognevoli di specifiche misure di assistenza( come indubbiamente è la madre priva di reddito e di indennità di disoccupazione) , ha così finito per introdurre nei confronti degli stranieri, pur legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, una variegata gamma di presupposti limitativi, contrassegnati dai diversi requisiti cui altra normativa (per di più iscritta in un panorama di adattamento alle previsioni della richiamata direttiva 2003/109/CE, dettate da esigenze del tutto estranee al tema qui in discorso) ha subordinato il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo. Il che ha generato una indubbia disparità di trattamento fra stranieri e cittadini, particolarmente grave non solo per il diretto coinvolgimento di diritti fondamentali della persona, ma anche perché destinata a riverberarsi automaticamente nei confronti degli stessi nuclei familiari in cui i potenziali beneficiari delle provvidenze – non di rado anche minori – si trovano inseriti”.

La più generale previsione del possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo – individuato, come si è detto, dalla norma impugnata quale pre-requisito per il conseguimento delle provvidenze sociali in favore deglistranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato – è stata invece scrutinata, sul versante della titolarità del permesso di soggiorno da almeno cinque anni, nelle sentenze n. 187 del 2010 (riguardante l’assegno mensile di invalidità, di cui all’art. 13 della legge n. 118 del 1971) e n. 329 del 2011 (concernente la indennità di frequenza di cui all’art. 1 della legge 11.10.1990, n. 289, recante «Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21.11.1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un’indennità di frequenza per i minori invalidi»). In entrambe le occasioni, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale della normativa denunciata, la Corte, in particolare, rilevò che – ove si tratti, come nei casi allora delibati,” di provvidenze destinate al sostentamento della persona nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il disabile si trova inserito – qualsiasi discrimine fra cittadini e stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei soggetti, finisce per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all’art. 14 della CEDU, avuto riguardo alla interpretazione rigorosa che di tale norma è stata offerta dalla giurisprudenza della Corte Europea.”

-che da ultimo tale concetto è stato ribadito anche sentenza n. 22 del 2015 che ha chiaramente sottolineato che il requisito del carattere temporale nel caso di stranieri extracomunitari è incompatibile con l’indifferibilità e la pregnanza dei relativi bisogni ed «ineluttabilmente finirebbe per innestare nel tessuto normativo condizioni incoerenti e incompatibili con la natura stessa delle provvidenze, generando effetti irragionevolmente pregiudizievoli rispetto al valore fondamentale di ciascuna persona».

-che indubbiamente l’assegno di maternità rientra nell’ambito delle prestazioni di sicurezza sociale e la sua regolamentazione pertanto non può violare la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione e, di conseguenza, il principio di nondiscriminazione di cui al già citato articolo 21 della Carta ( interpretato ai sensi dell’art. 52 della Carta stessa alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo)

-che, peraltro, ad avviso di questo Giudice non vi è necessità di rimettere la questione al vaglio della Corte Costituzionale in quanto ormai le disposizioni della Comunità Europea più sopra enunciate hanno un’ efficacia verticale diretta sin dalla entrata in vigore del Trattato di Lisbona ( ved. modifiche apportate all’articolo 6 del Trattato sulla Unione Europea), essendo pacifico che la materia della sicurezza sociale ( nell’ampia nozione conseguente alla lettura operata dalla Corte di Giustizia) , rientra fra le materie regolate dal diritto dell’Unione;

-che conseguentemente la norma nazionale ( articolo 75 d.lgs n. 151\01) confliggendo con il divieto di discriminazione va disapplicata e che merita riconoscimento la richiesta della ricorrente di ottenere il pagamento della somma di euro 1.691,05 oltre interessi legali con decorrenza dalla data di deposito del ricorso al saldo effettivo;

– che il comportamento della pubblica amministrazione è oggettivamente discriminatorio ex art 44 TU immigrazione ovi si prospetti, come nella specie, la necessità di disapplicare la legge per contrasto con il diritto comunitario;

– che, tuttavia non può essere accolta la richiesta di pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale dell’INPS, trattandosi di condotta amministrativa il cui carattere discriminatorio è stato posto in essere in osservanza a disposizioni di legge vigente ;

-che alla ricorrente va riconosciuto anche il diritto alla rifusione delle spese di lite in quanto l’INPS non si è limitata ad opporre la mera applicazione di disposizioni legislative , ma ha formulato eccezioni del tutto pretestuose ( quali la inammissibilità della presente azione e la carenza di giurisdizione del giudice adito) ed ha eccepito la carenza di requisiti contributivi, neppure palesata nel provvedimento di reiezione in via amministrativa;

PQM

Dichiara il carattere discriminatorio del diniego opposto dall’INPS alla domanda di assegno di maternità ex art. 75 d.lgs n.151\2001 e per l’effetto condanna l’INPS a versare alla ricorrente la somma di euro 1.691,05 oltre interessi legali con decorrenza dalla data del deposito del ricorso al saldo effettivo;

-condanna l’INPS a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in complessive euro 2000,00 oltre Iva Cpa e spese generali al 15% con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario

Si comunichi.

Così deciso in Brescia il 5 ottobre 2015

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dott. Mariarosa Pipponzi