Discriminazione lavoratori part time, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sentenza del 2 febbraio 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice unico del Tribunale di santa Maria Capua Vetere, in funzione del  giudice del lavoro, dott. Francesco Cislaghi, all’udienza di discussione del 2 febbraio 2016 ha pronunciato mediante pubblica lettura la seguente

SENTENZA

Nella causa n ………………….. RG lavoro

Tra

V.L. rappresentata e difesa, per procura a margine al ricorso, dall’avvocato Arcangelo Zampella, presso il quale elettivamente domiciliata in Calvano, Corso Umberto, 321

Ricorrente

Contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore e legale rappresentante, rappresentata e difesa ex art 417 bis c.p.c. dai dottori Mariarosa Papa e Antonio Arciprete, elettivamente domiciliati in Napoli, via Diaz n. 11 presso la Direzione Regionale della Campania;

resistente

e

Ministero dellEconomia e delle Finanze, in personale del Ministro p.t. , rap.ta e difesa ex art 417 bis c.p.c. dai dottori Tonina Gardu e Luigi Ricciardi, elett.mente dom.ta in Caserta, Via Lamberti 15, presso la Ragioneria Territoriale dello Stato;

resistente

Ragioni di fatto e diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 10 ottobre 2012, l’istante, in epigrafe indicata, dipendente dell’Agenzia delle Entrate dal 1986, con inquadramento economico III livello,  del CCNL di comparto, fascia retributiva F4, premesso di aver partecipato alla procedura selettiva interna indetta con nota 186578/2010 per la promozione alla fascia superiore, esponeva di avere ottenuto punti 48,5 anziché i dovuti 50 nella graduatoria finale, lamentando l’erronea valutazione da parte dell’Amministrazione  procedente dei seguenti titoli:

  1. Omessa considerazione della frequentazione dal 1 ottobre 1985 al 30 giugno 1986 del corso di reclutamento presso la scuola superiore della PA con superamento dell’esame finale (art. 5 comma 9 dpr 44/1990), la quale avrebbe determinato l’accesso ai punti 1,5 utili per il passaggio alla fscia f5;
  2. Omessa preferenza della ricorrente rispetto ai candidati con pari punteggio nonostante costei avesse maggiore esperienza di servizio nella fascia retributiva di appartenenza, in violazione della nota prot. 186578/2010;
  3. Erronea considerazione dell’anzianità nella fascia di appartenenza e dell’anzianità complessiva.

Pertanto adiva il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, perché accertasse, in virtù dei titoli posseduti, il proprio diritto ad essere collocata nella posizione corretta della graduatoria mediante attribuzione di punti 50 anziché 48,5; in subordine chiedeva dichiararsi il diritto al collocamento in graduatoria preferenziale rispetto ai candidati a parità di punteggio 48,5; con conseguente condanna dell’Agenzia delle Entrate all’inquadramento della ricorrente nella fascia f5 e al risarcimento del danno morale sofferto.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Economia  e delle Finanze, che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.

Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate che chiedeva il rigetto della domanda.

Regolarmente instauratosi il contraddittorio mediante assolvimento da parte dell’Agenzia delle Entrate del provvedimento di integrazione del contraddittorio nei confronti delle persone incluse nella graduatoria in posizione anteriore alla ricorrente fino al punteggio di 50, la causa era decisa all’odierna udienza.

Il Tribunale osserva.

In via preliminare occorre soffermarsi sulla legittimazione nel presente giudizio.

Come noto, l’art. 1 del d.m. 28 dicembre 2000, ai sensi del d.lgs 30 luglio 1999, n. 300, ha disposto l’introduzione delle c.d. Agenzie Fiscali, divenute operative a partire dal 1 gennaio 2001 ed aventi personalità giuridica di diritto pubblico. Tuttavia, l’operatività delle suddette Agenzie solo a partire dal 1 gennaio 2001 non esclude la loro legittimazione passiva nei giudizi relativi a pretese che facciano riferimento, in tutto o in parte, al periodo ad esso antecedente. Infatti, secondo il d. lgs. 300 cit., alle agenzie fiscale sono stati trasferiti “ i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze che vengono esercitate secondo la disciplina dell’organizzazione interna di ciascuna agenzia” (art 57). Con l’art. 61 è stata attribuita alle agenzie fiscali, sulla base del regolamento di amministrazione che regola l’organizzazione ed il funzionamento dell’agenzia e detta anche le norme per l’assunzione del personale (vedi lettere b e c art 71 cit.). E’ dunque evidente che la legittimazione passiva in ordine alle questioni sorte per i singoli rapporti di lavoro del personale dipendente delle agenzie non possa che essere passata, unitamente al trasferimento dei relativi rapporti giuridici menzionato dall’art 57 cit.., alle predette agenzie, senza che possa ipotizzarsi un passaggio ratione temporis in mancanza di una disciplina in tal senso che consenta di segmentare il rapporto di lavoro e le questioni sorte in corrispondenza del segmento temporale individuato dalla data di attivazione delle agenzie (con decorrenza dal 1.1.2001 giusta dm 28.12.2000).  in tal senso si è anche espressa correttamente la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 7 novembre 2006 ove si legge: “ non si rinviene nel decreto legislativo prima esaminato una disposizione che in qualche modo possa conformare l’intento legislativo di ancorare la legittimazione passiva del Ministero i rapporti sorti o maturati prima della predetta data del 1.1.2001. Al contrario la disposizione di carattere generale di cui all’art. 1 del dlvo 300 del 1999 prevede che in nessun caso le norme dello stesso decreto legislativo possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato ovvero alle sue amministrazioni centrali, di funzioni comunque attribuite alle varie autonomie funzionali oggetto del riordine e della istituzione” ( analogamente cfr. Cass. Sentenza n. 1054 del 19 gennaio 2006 e Cass. Sentenza 15617 del 12 luglio 2007; cfr. anche sentenze Corte d’appello di Napoli 5667/2009 e 6323/2011.

Pertanto nel caso di specie deve essere affermata la legittimazione passiva della sola Agenzia delle Entrate.

Passando al merito della lite, l’art. 5 comma 9 dpr 44/1990 invocato da parte ricorrente a sostegno dell’assegnazione di ulteriori 1,5 punti rispetto a  quelli riconosciuti in graduatoria, dispone “i   fini   di  quanto  richiesto  dai  requisiti  di  accesso dall’esterno  per  i  profili  professionali  di   ottava   qualifica funzionale,  il superamento dei corsi-concorsi di reclutamento, anche in fase di espletamento, tenuti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione,  ai  sensi  degli  articoli  1  e  2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile  1972,  n.  472,  e  successive modificazioni   e   integrazioni,   e’   considerato  equivalente  al superamento di un corso di specializzazione post-laurea. Ai fini di quanto richiesto dai requisiti di accesso dall’esterno per i profili professionali di ottava qualifica funzionale, il superamento dei corsi-concorsi di reclutamento, anche in fase di espletamento tenuti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione,  ai  sensi  degli  articoli  1  e  2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile  1972,  n.  472,  e  successive modificazioni   e   integrazioni,   e’   considerato  equivalente  al superamento di un corso di specializzazione post-laurea.”

Ebbene, il tenore letterale della norma è chiaro nell’attribuire al superamento dei corsi concorsi  di reclutamento una totale equivalenza rispetto al superamento di un corso di specializzazione post- laurea solo in riferimento ai requisiti di accesso dall’esterno per i profili professionali di ottava qualifica funzionale, di modo che cil bando di concorso interno de quo, nel ritenere non valutabili i corsi – concorsi per il reclutamento tenuti dalla SSPA (cfr. istruzioni operative della Direzione Centrale del Personale rispetto all’atto di avvio della procedura 186578 del 30 dicembre 2010) non risulta essere violato di alcuna disposizione cogente di legge o regolamento. Né l’informativa alle OO.SS di cui all’all. B pag 17 della produzione attorea appare dorata dei caratteri dell’impegno formale dell’amministrazione all’equiparazione dei titoli per la procedura per cui è causa, trattandosi piuttosto di una fase di confronto sindacale non confluita nella discrezionale scelta datoriale di cui alle suddette istruzioni operative.

In via subordinata, parte ricorrente lamenta di non essere stata proferita tra i candidati a pari punteggio per una erronea valutazione nell’esperienza professionale della fascia di appartenenza.

In proposito, si osserva che l’Agenzia delle Entrate ha correttamente calcolato l’anzianità complessiva di tutti i candidati sulla base della decorrenza economica e non giuridica, che appare privo di illegittimità o incoerenza con la volontà di tener conto del momento a partire dal quale h avuto inizio concretamente l’attività lavorativa e quindi la crescita professionale oggetto del vaglio datoriale.

Resta da considerare poi come risulti pacifico tra le parti il dato del calcolo matematico dell’anzianità della V in fascia F4 con decurtazione del punteggio in considerazione di un periodo di lavoro part time dal 5 novembre 2007.

Tale decurtazione risulta frutto diretto dell’applicazione delle istruzioni operative della Direzione Centrale, ove si legge: “ per i periodi part time, il punteggio è ridotto in proporzione alla percentuale del tempo lavorato ogni anno, indipendentemente dalla tipologia del tempo parziale (orizzontale, verticale, misto).”

Orbene, premesso che tale riproporzionamento non risulta essere incluso direttamente nel bando bensì in distinte istruzioni operative, l’art. 4 d.gl.s. 61/2000 testualmente prevede che “fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi di cui all’articolo 1 comma 3, per il solo motivo di lavorare a tempo parziale. L’applicazione del principio di non discriminazione comporta che :

  1. Il lavoratore a tempo parziale benefici dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile, in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione oraria; la durata del periodo di prova e delle ferie annuali; la durata del periodo di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità; la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia; infortuni sul lavoro, malattie professionali; l’applicazione delle norme a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro; l’accesso ad iniziative di formazione professionale organizzate dal datore di lavoro; l’accesso a servizi sociali aziendali; i criteri del calcolo delle competenze indirette differite previsti dai contratti collettivi di lavoro; i diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modifiche. I contratti collettivi di cui all’art 1, comma 3 possono provvedere a modulare la durata del periodo di prova e quella del periodo  di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia qualora l’assunzione avvenga con contratto a tempo parziale di tipo verticale;
  2. Il trattamento del lavoratore a tempo parziale sia riproporzionato in vigore della ridotta entità della prestazione lavorativa in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa; l’importo della retribuzione feriale; l’importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità. Resta ferma la facoltà per il contratto individuale di lavoro e per i contratti collettivi, di cui all’art. 1 comma 3, di prevedere che la corresponsione ai lavoratori a tempo parziale di emolumenti retributivi, in particolare a carattere variabile, sia effettuata in misura più che proporzionale.

la norma quindi afferma in linea di principio il principio di non discriminazione e delinea poi alcune ipotesi di legittimo riproporzionamento (tra le quali non figura l professionalità del dipendente part time) da intendersi necessariamente quali ipotesi tassative in quanto eccezionale alla regola generale.

Pertanto, la riduzione del punteggio per espletamento di part time risulta essere  violazione diretta dell’art 4 d.lgs 6172000 nonché espressione di discriminazione indiretta nei confronti del genere femminile ai sensi degli artt dall’art 25, comma 2, 38 comma 1, del decreto legislativo  1982006, visto il dato notorio per cui la maggior parte dei part time riguarda lavori di sesso femminile (cfr in tale senso Tribunale di Sondrio del 19 marzo 2014 in causa G contro Agenzia delle Entrate, sentenza del Tribunale di Torino del 11.6.2013 in rg 5790/2012 R. contro Agenzia delle Entrate, ordinanza del Tribunale di Roma del 3 ottobre 2011 in causa O contro Agenzia delle Dogane,  sentenza 496/29015 del Tribunale di Torino prodotta all’udienza odierna da parte ricorrente).

Va in definitiva accertata e dichiarata l’illegittimità della valutazione effettuata dall’agenzia delle Entrate nell’applicazione dei criteri di preferenza nei confronti della V e in particolare in relazione alla riproduzione proporzionale delle mensilità valutabili per il periodo di servizio complessivamente da questa prestato in regime di tempo parziale.

Alla luce delle precedenti considerazioni la domanda principale va rigettata, mentre, in accoglimento della domanda subordinata, va ordinato all’Agenzia delle Entrate di riformulare la graduatoria di cui alla selezione interna indetta con nota 186578/2010 per l promozione alla fascia superiore, mediante assegnazione alla ricorrente di un punteggio non decurtato in relazione alla esecuzione di lavoro part time del 5 novembre 2007.

Va respinta la domanda risarcitoria per genericità della deduzione del danno sofferto e per difetto di prova del medesimo.

Per la complessità e novità delle questioni trattate, per la reciproca soccombenza, per l’evocazione in giudizio di soggetto non legittimato, si stima equa la compensazione delle spese di lite.

PQM

Il tribunale

  1. Dichiara l’illegittimità della valutazione effettuata dall’Agenzia delle Entrate nell’applicazione dei criteri di preferenza nei confronti della V e in particolare in relazione alla riduzione proporzionale dell’anzianità valutabile per il periodo di servizio complessivamente da questa prestato in regime di tempo parziale;
  2. per l’effetto, ordina all’Agenzia delle Entrate di valutare nuovamente la posizione della ricorrente nel senso esposto in motivazione;
  3. Rigetta ogni altra domanda;
  4. D compensa le spese di lite;

Santa Maria Capua Vetere, 2.2.2016

Il Giudice Francesco Cislaghi