Discriminazione diretta di genere, Tribunale di Crotone, decreto 17 maggio 2012

 IL TRIBUNALE DI CROTONE

Controversie di Lavoro e Previdenza

in persona del Giudice del lavoro dott. ssa Valeria Salatino ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento ex art. 38 del D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, iscritto al n. 476  del ruolo generale degli affari contenziosi per l’anno 2012, promosso dalla Consigliera di Parità della Regione Calabria pro tempore Maria Stella Ciarletta, in rappresentanza di D R G, nei confronti dell’ASP di Crotone;

a scioglimento della riserva assunta all’udienza dell’8 maggio 2012;

letti gli atti ed esaminati i documenti di causa;

osserva e rileva

Con ricorso depositato il 15.03.2012 la Consigliera di Parità della Regione Calabria, giusta delega rilasciata in data 7.11.2011, ha promosso azione ex art. 38 del D. Lgs. n. 198/2006 per denunciare la discriminazione di genere posta in essere dall’ASP di Crotone nei confronti della Dott. ssa G D R, assunta alle dipendenze dell’ente convenuto con contratto di lavoro a tempo determinato, per il periodo dal 6.10.2010 al 31.12.2010, con funzioni di dirigente presso il Servizio Farmaceutico Territoriale.

A sostegno della domanda ha dedotto che all’atto della presa di servizio la D Rsi trovava al sesto mese di gravidanza e che, pertanto, aveva prestato la propria attività lavorativa sino all’inizio del periodo di astensione per maternità; che nel mese di agosto 2011 la D R aveva appreso che tutti gli altri incarichi a tempo determinato con scadenza al 31.12.2010, ivi compresi quelli rientranti nel suo stesso raggruppamento dirigenziale di farmacisti, erano stati prorogati di un anno, a seguito dell’autorizzazione in tal senso ricevuta dalla Presidenza della Giunta Regionale e dal Commissario Straordinario dell’ASP e stante la necessità di fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali; che l’esclusione della D R appariva priva di adeguata motivazione in considerazione della circostanza che la stessa era stata inserita nell’elenco dei dirigenti sanitari interessati al rinnovo degli incarichi a tempo determinato con scadenza al 31.12.2010, giusta nota prot. n. 36247 del 18.11.2010, confermata in parte qua dalla determinazione n. 1470 del 30.12.2010 a firma del Direttore dell’Ufficio Risorse Umane; che nella nota n. 1877 del 16.11.2010 la Direttrice del Servizio Farmaceutico definiva indispensabile poter contare sulle due unità lavorative in servizio, affermando tuttavia che il rinnovo dell’incarico conferito alla D R non poteva avvenire automaticamente attesa la sua condizione di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio; che l’Azienda sanitaria con determina n. 69 del 19.01.2011, anziché rinnovare il contratto della De Rose, aveva indetto un avviso pubblico per il conferimento di un incarico temporaneo per n. 2 posti di farmacista dirigente, di cui 1 per il servizio farmaceutico territoriale ed 1 per il servizio farmaceutico ospedaliero, riducendo di un’unità i posti assegnati al servizio territoriale ed affidando il relativo incarico al Dott. De F A.

Ha chiesto, pertanto, in via principale, la condanna dell’ASP di Crotone al riconoscimento integrale del servizio ai fini economici, per mesi sedici, alla stipula di un nuovo rapporto di lavoro qualora dovessero intervenire ulteriori proroghe, nonché al risarcimento del danno ovvero all’adempimento dell’obbligazione pecuniaria inerente al rapporto di lavoro invalidamente non prorogato per la somma di € 55.646,27 (oltre interessi e rivalutazione); in subordine, la condanna dell’ente convenuto alla proroga del contratto a termine della ricorrente per lo stesso periodo di tempo riconosciuto agli altri dirigenti con contratto in scadenza al 31.12.2010, ovvero per sedici mesi, attraverso la stipula di un nuovo contratto a termine, nonché alla stipula di un nuovo rapporto di lavoro qualora dovessero intervenire ulteriori proroghe; in ogni caso, la condanna dell’ASP al risarcimento del danno da perdita di chance, quantificato in € 35.000,00 o nella maggiore somma accertata in corso di causa, nonché del danno non patrimoniale sofferto, quantificato in € 30.000,00 o nella maggiore somma accertata in corso di causa.

Costituendosi in giudizio, l’ASP di Crotone ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità della domanda per difetto dei presupposti tipici dello strumento speciale prescelto e, segnatamente, per mancata allegazione e prova in ordine alla sussistenza di un attuale ed effettivo comportamento discriminatorio da rimuovere, evidenziando che l’Azienda sanitaria, nonostante fosse a conoscenza dello stato di gravidanza della D R, aveva incluso la medesima tra i dirigenti interessati alla proroga dei contratti a tempo determinato con scadenza al 31.12.2010, per i quali era stata chiesta ed ottenuta la relativa autorizzazione da parte dell’ente regionale, ma che a causa della sua grave esposizione debitoria aveva potuto procedere soltanto alla proroga di due dei quattro incarichi aventi scadenza al 31.12.2010, uno per il servizio farmaceutico del presidio ospedaliero e l’altro per il servizio territoriale, affidato quest’ultimo al Dott. D F A, collocatosi al secondo posto nella graduatoria di merito; che alcun valore di atto discriminatorio poteva attribuirsi all’avviso pubblico indetto con la determina n. 69/2011, trattandosi di una procedura finalizzata alla formazione di una graduatoria da utilizzare solo alla scadenza dei contratti prorogati e non nell’immediatezza; che, infine, l’ASP non era obbligata alla proroga dei contratti a tempo determinato in questione, avendone soltanto la facoltà in presenza di obiettive, comprovate ed inderogabili esigenze di servizio e dovendo garantire i livelli minimi di assistenza ospedaliera e territoriale nell’ottica del contenimento della spesa sanitaria; ha concluso, pertanto, per il rigetto di tutte le domande formulate, comprese quelle di tenore risarcitorio, perché generiche, infondate e non provate.

In via preliminare deve rilevarsi che l’art. 36 del D. Lgs. n. 198/2006, come modificato dal D. Lgs. n. 5/2010, riconosce alle consigliere e ai consiglieri di parità provinciali e regionali competenti per territorio la facoltà di ricorrere innanzi al Tribunale in funzione di giudice del lavoro o, per i rapporti sottoposti alla sua giurisdizione, al Tribunale amministrativo regionale territorialmente competente, su delega della persona che vi ha interesse, ovvero di intervenire nei giudizi promossi dalla medesima, qualora l’azione abbia ad oggetto la dichiarazione delle discriminazioni poste in essere in violazione dei divieti di cui al capo II del titolo I (pari opportunità nel lavoro), o di qualunque discriminazione nell’accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro, compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al D. Lgs. 252/2005.

Per quel che concerne il procedimento speciale attivato nel caso di specie, poi, l’art. 38 del medesimo decreto prevede che i consiglieri di parità provinciali e regionali, su delega del lavoratore, possano adire il giudice del lavoro del luogo ove è avvenuto il comportamento denunziato, ovvero il tribunale amministrativo regionale competente, al fine di ottenere la cessazione del comportamento illegittimo (perché discriminatorio nei termini sopraindicati) e la rimozione degli effetti, oltre al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova fornita.

Ebbene, nell’ipotesi che occupa può affermarsi la legittimazione processuale attiva della consigliera regionale di parità, in quanto la stessa si fonda sulla delega scritta conferita dalla dott. ssa D R all’Avv. Maria Stella Ciarletta ed acquista al protocollo della Regione Calabria – Dipartimento Presidenza n. 20178 del 7.11.2011 (allegata al fascicolo di parte).

Esaminando il merito della controversia, pare opportuno ribadire che la discriminazione di genere denunciata dalla ricorrente consiste nella mancata proroga del contratto a tempo determinato con scadenza al 31.12.2010, stipulato dalla dott. ssa D R a seguito dello scorrimento della graduatoria relativa all’avviso pubblico per la copertura temporanea di n. 2 posti di farmacista dirigente per il servizio farmaceutico territoriale, di cui alla determina n. 865 del 3.07.2009.

Più in particolare, i fatti dedotti a sostegno della tesi attorea sono i seguenti:

  • alla nota prot. n. 36247 del 18.11.2010, con la quale il Commissario Straordinario aveva richiesto alla Regione Calabria l’autorizzazione al rinnovo dei contratti a tempo determinato con scadenza al 31.12.2010, era stato allegato l’elenco dei dirigenti interessati, tra i quali figurava anche la D R;
  • nella nota prot. n. 1877 del 16.11.2010 la Direttrice del Servizio farmaceutico, pur ritenendo l’indispensabilità delle due unità lavorative con qualifica dirigenziale addette al servizio farmaceutico, aveva evidenziato che il rinnovo dell’incarico a favore della D R non poteva avvenire in modo automatico, stante la sua condizione di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio;
  • il Commissario Straordinario dell’ASP aveva autorizzato il rinnovo di tutte le posizioni dirigenziali a tempo determinato con scadenza al 31.12.2010, deliberando, tuttavia, la proroga degli incarichi in essere, ad eccezione di quello affidato all’odierna ricorrente;
  • con determina n. 69 del 19.01.2011 era stato bandito un avviso pubblico per la copertura temporanea di n. 2 posti di farmacista dirigente, di cui uno per il servizio territoriale e l’altro per il servizio ospedaliero, allo scopo di coprire due posizioni dirigenziali, una delle quali precedentemente occupata dalla lavoratrice.

Ciò posto, giova evidenziare che l’art 38 del D. Lgs. n. 198/2006 riprende le norme già contenute nell’art 15 della L. n. 903/1977, unitamente all’art 4, comma 13, della L. n. 125/1999, che a partire dal 2000 ha consentito di esperire l’azione in esame “per ogni tipologia di discriminazione”.

L’azione di cui all’art 38 citato è disciplinata quale procedimento speciale di carattere sommario volto a perseguire obiettivi di superiore effettività della tutela, atteso che i provvedimenti giurisdizionali emessi all’esito di tale procedimento hanno contenuto inibitorio e in senso lato ripristinatorio, mentre l’urgenza è ritenuta per legge in re ipsa, senza la necessità della valutazione in concreto da parte del giudice.

Inoltre, l’opponibilità del “decreto” nel termine di quindici giorni e la sua idoneità  a passare in giudicato in caso di mancanza di opposizione consentono di ritenere fondata la tesi, affermatasi in dottrina, secondo la quale il legislatore avrebbe tenuto presente, nella regolamentazione del procedimento in esame, il modello del procedimento di natura sommaria non cautelare ex art. 28 della L. n. 300/1970.

A tale premessa consegue che – analogamente a quanto si afferma con riferimento all’azione per la repressione della condotta antisindacale – la attualità della condotta di cui si asserisce la natura discriminatoria costituisce condizione dell’azione, con l’ulteriore conseguenza che l’insussistenza di tale requisito comporta la inammissibilità della domanda, in quanto solo l’attualità del comportamento denunciato o, quanto meno, dei suoi effetti rende utiliter data una pronuncia di mero accertamento del carattere discriminatorio della condotta datoriale, finalizzata a precluderne la reiterazione.

Quanto alla nozione di discriminazione diretta rilevante ai fini delle pari opportunità tra uomo e donna nei rapporti economici, l’art. 25 del D. Lgs. n. 198/2006 prevede testualmente che “costituisce discriminazione diretta, ai sensi del presente titolo, qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento, nonché l’ordine di porre in essere un atto o comportamento, che produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un’altra lavoratrice o un altro lavoratore in situazione analoga (comma 1). ….. Costituisce discriminazione, ai sensi del presente titolo, ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell’esercizio dei relativi diritti (comma 2-bis)”.

Ebbene, delineato il quadro normativo in cui si inserisce la vicenda in esame, deve rilevarsi che l’istruttoria espletata in corso di causa non ha consentito di escludere che l’ASP di Crotone abbia posto in essere nei confronti della lavoratrice ricorrente una condotta discriminatoria in ragione del suo stato di gravidanza e puerperio.

Ed invero, a fronte degli elementi di fatto addotti da parte ricorrente al fine di supportare la tesi della discriminazione di genere subita dalla D R, si ritiene che l’ente convenuto non sia riuscito dimostrare l’insussistenza della discriminazione, secondo il criterio di distribuzione dell’onere della prova previsto dall’art. 40 del D. Lgs. citato.

Innanzitutto, occorre precisare che costituiscono dati pacifici tra le parti che al momento della stipula del contratto a tempo determinato l’Azienda sanitaria fosse a conoscenza dello stato di gravidanza della D R, che la ricorrente sia stata assunta per il periodo dal 6.10.2010 al 31.12.2010 con la qualifica di dirigente farmacista nella disciplina di farmaceutica territoriale, per l’incremento della distribuzione diretta dei farmaci e dei presidi, che la medesima sia stata collocata in interdizione anticipata dal lavoro a decorrere dal 9.10.2010 e, successivamente, in astensione obbligatoria a far data dal 15.11.2010, fruendo dell’indennità di maternità fino al 30.04.2011, che il suo contratto di lavoro sia stato l’unico a non essere prorogato.

Dalla documentazione depositata in atti si evince, inoltre, che con nota prot. n. 36247 del 18.11.2010 il Commissario Straordinario dell’ASP ha richiesto alla Regione Calabria – Assessorato Tutela della Salute di essere autorizzato alla proroga dei contratti a tempo determinato per i profili della dirigenza medica in scadenza al 31.12.2010, evidenziando l’indifferibilità ed urgenza di tale proroga al fine di garantire i livelli di assistenza sia ospedaliera che territoriale ed individuando tra i dirigenti medici destinatari degli incarichi a termine da prorogare anche l’odierna ricorrente.

Si rileva, altresì, che nella nota prot. n. 39435 del 16.12.2010 il Commissario Straordinario ha ribadito la necessità di autorizzare il Dirigente dell’Ufficio Risorse Umane ad adottare le determine relative alla proroga per 12 mesi del personale medico di cui alla nota predetta, nella considerazione che detto personale fosse indispensabile per garantire il diritto alla salute ed i previsti livelli di assistenza.

Si osserva, ancora, che la volontà di prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato dei dirigenti medici di cui al più volte citato elenco è stata ulteriormente confermata dalla nota prot. n. 1470 del 30.12.2010, di rettifica del termine di scadenza delle proroghe del personale dirigenziale indicato nelle varie determine adottate tra il 20 ed il 22.12.2010.

Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, deve ritenersi quantomeno contraddittorio il comportamento tenuto dall’ente datoriale nei confronti della D R, posto che l’Azienda sanitaria, da un lato, ha sempre inserito la ricorrente nell’elenco dei dirigenti interessati alla proroga dei contratti a tempo determinato, evidenziando l’indispensabilità di conseguire tale proroga al fine di salvaguardare i livelli minimi di assistenza territoriale ed ospedaliera, e, dall’altro lato, ha manifestato in senso contrario la volontà di non avvalersi per il futuro della sua prestazione lavorativa, non prorogandole il contratto in scadenza al 31.12.2010.

Inoltre, non appaiono affatto convincenti le ragioni addotte dall’ASP per giustificare l’esclusione della sola lavoratrice istante dai c.d. “rinnovi” contrattuali.

Ed invero, al riguardo non può considerarsi dirimente la nota prot. n. 3317 dell’11.02.2010 (prodotta dall’ASP all’udienza dell’8.05.2012), atteso che la mera facoltà riconosciuta alle aziende di procedere alla proroga dei rapporti di lavoro temporanei in scadenza, menzionata nella nota suddetta, riguarda il periodo fino al 31.12.2010 e non già quello successivo che costituisce oggetto di giudizio.

Va, poi, sottolineato che, in risposta alla sollecitazione proveniente dalla Regione Calabria (cfr. nota prot. n. 6063 del 15.12.2010), di porre in essere tutti i necessari provvedimenti autorizzativi finalizzati all’esigenza di garantire gli attuali LEA a salvaguardia della tutela della salute dei cittadini calabresi, l’Azienda sanitaria crotonese – come già detto – si era determinata nel senso di ritenere doverosa l’autorizzazione della proroga di tutti i rapporti a tempo determinato in scadenza al 31.12.2010, stante la necessità di garantire la tutela del diritto alla salute ed i previsti livelli di assistenza.

Quanto alla nota prot. n. 1022 del 22.09.2011, si osserva che soltanto a decorrere dal 22.09.2011 è stata revocata la circolare del Dipartimento Tutela Salute n. 8898/SIAR del 22.04.2011, con la quale era stata demandata alle aziende sanitarie ed ospedaliere l’adozione di tutti i provvedimenti diretti all’assunzione a tempo determinato delle unità di personale necessarie a garantire i LEA.

Non risulta, pertanto, adeguatamente provato che la mancata proroga del contratto di cui si discute sia da ricollegare alla notevole esposizione debitoria dell’Azienda ovvero ad una sopravvenuta diversa valutazione del fabbisogno di personale da adibire al servizio farmaceutico.

Le difese di parte resistente sul punto, infatti, si pongono in contrasto con la più volte ribadita e manifestata esigenza di prorogare tutti i contratti a tempo determinato del ruolo sanitario, compresi quelli relativi al servizio farmaceutico, senza contare che nella memoria di costituzione è la stessa ASP a denunciare l’inconferenza del riferimento all’avviso pubblico bandito con determina n. 69 del 19.01.2011, perché destinato a valere per il periodo successivo alla scadenza dei contratti prorogati.

Alcun connotato discriminatorio, invece, può assegnarsi alla nota prot. n. 1877/SFT del 16.11.2010, avente ad oggetto “relazione proroga n. 2 farmacisti dirigenti per il servizio farmaceutico territoriale”, in quanto l’indicazione circa l’opportunità di considerare una soluzione alternativa al rinnovo automatico per la D R va interpretata nel senso che lo stato di gravidanza della medesima avrebbe potuto costituire un ostacolo, nell’immediatezza (ovvero, alla scadenza del contratto fissata per il 31.12.2010), alla prosecuzione dell’attività di distribuzione diretta svolta dal servizio, attesa l’inesigibilità ex lege della prestazione lavorativa nel periodo di astensione obbligatoria.

Se ne evince quindi che, in assenza di una giustificazione alternativa che spettava all’Azienda sanitaria offrire, ex art. 40 del D. Lgs. n. 198/2006, deve concludersi che non sia stata superata la presunzione circa la sussistenza di comportamento discriminatorio in ragione del sesso perpetrato ai danni della ricorrente, non risultando peraltro smentita l’affermazione secondo cui soltanto il rapporto di lavoro della D R non sarebbe stato prorogato.

All’uopo, pare opportuno richiamare la sentenza Dekker della Corte di Giustizia (CGE 8.11.1990 in causa C-177/1988), per la quale la mancata assunzione di una donna in gravidanza costituisce discriminazione diretta in ragione del genere anche se non vi è prova che al suo posto sia stato assunto un uomo, perché il trattamento di svantaggio basato sulla gravidanza può necessariamente riguardare solo le donne.

Si ha discriminazione diretta, infatti, non solo quando il criterio utilizzato sia quello vietato (nel caso di specie, il sesso) ma anche quando il criterio sia inscindibilmente collegato a quello vietato, venendo tra l’altro con ciò a mancare persino quella “neutralità apparente” del criterio che è propria della discriminazione indiretta.

Per quel che concerne l’attualità della condotta discriminatoria, la documentazione allegata al fascicolo attoreo comprova che gli incarichi a tempo determinato conferiti al personale con qualifica di dirigente sanitario sono stati ulteriormente prorogati, senza soluzione di continuità, per le medesime ragioni addotte in precedenza, dapprima per un periodo di quattro mesi fino al 30.04.2012 (cfr. delibera n. 259 del 29.12.2011, nella quale si specifica che è stata verificata la sostenibilità del relativo costo nonché il rispetto del tetto massimo di spesa previsto per il personale, trattandosi di spesa consolidata nel bilancio di esercizio 2011) e, successivamente, fino al 31.10.2012 (cfr. determina n. 435 del 30.04.2012, nella quale si puntualizza ancora una volta che è stata verificata la sostenibilità del relativo costo nonché il rispetto del tetto massimo di spesa previsto per il personale, trattandosi di spesa consolidata).

Sotto il profilo delle conseguenze sanzionatorie, innanzitutto si ritiene di dover accordare alla lavoratrice la tutela risarcitoria che la stessa ha invocato in via principale.

Non può, infatti, costituire ostacolo al risarcimento del danno la mancanza di un elemento soggettivo attribuibile alla P.A., in quanto la colpa dell’ente pubblico deve essere intesa non come colpa soggettiva del singolo funzionario agente, ma come colpa di apparato della P.A., configurabile ove l’attività amministrativa sia avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione alle quali l’esercizio della funzione amministrativa deve ispirarsi e che si pongono quali limiti esterni alla discrezionalità (cfr. Tribunale di Padova 30.07.2010).

Deve, quindi, ordinarsi all’ASP di Crotone la cessazione del comportamento illegittimo ed affermarsi, in via di rimozione degli effetti, il diritto della ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale commisurato alle retribuzioni non corrisposte per il periodo di mancata proroga del rapporto di lavoro (sedici mesi), detraendo dalla somma di € 55.646,27, indicata in ricorso, l’importo percepito sino al 30.04.2011 a titolo di indennità di maternità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Viceversa, non può esserle riconosciuto il diritto alla stipula di un nuovo rapporto di lavoro nell’ipotesi di ulteriori proroghe dei contratti a tempo determinato, in considerazione della circostanza che la costituzione ex novo di un rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione integra evidentemente una fattispecie del tutto diversa dalla proroga del contratto a termine già in essere, al quale aspirava parte ricorrente.

Al riguardo, giova richiamare l’orientamento espresso in un’ipotesi simile dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in caso di comportamenti datoriali discriminatori, il giudice competente, su ricorso del lavoratore, è tenuto ad ordinare, qualora ne ricorrano le condizioni di legge a seguito dello speciale procedimento previsto dall’art. 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti, senza che, però, attraverso l’esperimento di tale rimedio giudiziale, il lavoratore che si ritenga discriminato possa ottenere il riconoscimento in proprio favore di una specifica progressione in carriera ad un apposito livello o ad una certa categoria e con riferimento ad un tempo determinato, a preferenza di altri soggetti dell’altro sesso. In proposito, anche l’art. 4 della successiva legge 10 aprile 1991, n. 125, appresta ai lavoratori, in presenza di un atto o di un comportamento discriminatorio di carattere collettivo per ragione di sesso, una tutela di carattere interdittivo mediante l’ottenimento di un ordine del giudice al datore di lavoro di definire un piano di rimozione delle discriminazioni accertate, che, però, non comporta di per sé l’attribuzione diretta ed immediata di posizioni lavorative superiori come reclamate (Cass. Sez. Lav. n. 11661 del 18.05.2006).

Quanto alle ulteriori ipotesi di danno prospettate, la lavoratrice ha lamentato il pregiudizio da perdita di chance derivante dal mancato riconoscimento del punteggio che avrebbe potuto conseguire per effetto delle proroghe negate nell’ambito delle procedure selettive pubbliche a cui ha partecipato o potrà partecipare in futuro; ha chiesto, altresì, la liquidazione del danno non patrimoniale da discriminazione, ovvero del pregiudizio morale ed esistenziale subito in un momento di peculiare debolezza e sensibilità dovute alla sua condizione di gravidanza e puerperio.

Per quel che concerne il primo aspetto, si evidenzia che il danno da perdita di chance va inteso non come mancato conseguimento di un risultato probabile, ma come mera perdita della possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito (e il conseguente evento di danno) ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale (cfr. Cass. 17.04.2008 n. 10111).

Nel caso di specie, la ricorrente ha documentalmente provato di aver presentato domanda di partecipazione a diversi di avvisi e concorsi pubblici per la copertura di incarichi dirigenziali a tempo determinato o indeterminato nella disciplina farmaceutica ospedaliera e territoriale.

Pertanto, trattandosi di procedure selettive per soli titoli ovvero per titoli ed esami, deve ritenersi che, se il contratto di lavoro alle dipendenze dell’ASP di Crotone fosse stato prorogato, la stessa avrebbe potuto vantare un punteggio via via maggiore, incrementandosi le probabilità di ottenere il risultato sperato mediante il positivo superamento delle selezioni suddette ovvero mediante il conseguimento di una migliore collocazione in graduatoria.

Va, quindi, riconosciuto alla lavoratrice il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita di chance, da quantificarsi equitativamente in € 7.500,00 (oltre interessi legali e rivalutazione monetaria), tenuto conto della durata del rapporto di lavoro in contestazione, nonché dell’effettiva probabilità di successo atteso l’esiguo numero dei posti da coprire per ciascuna procedura.

Infine, deve affermarsi anche il diritto della ricorrente al risarcimento del pregiudizio morale ed esistenziale sofferto a causa della discriminazione subita, determinato in via equitativa nella somma di € 2.500,00 (oltre interessi legali e rivalutazione monetaria), considerata la reiterazione della condotta illegittima ed il momento di particolare fragilità vissuto dalla lavoratrice a causa dello stato di gravidanza e puerperio.

In ragione della complessità, novità e controvertibilità delle questioni affrontate le spese del giudizio si compensano tra le parti.

P.Q.M.

  • accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara discriminatoria la condotta tenuta dall’ASP di Crotone nei confronti della dott. ssa D R G, consistente nella mancata proroga del contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 31.12.2010;
  • ordina all’Azienda sanitaria la cessazione del comportamento illegittimo e, in via di rimozione degli effetti, condanna l’ente al risarcimento in favore della D R del danno patrimoniale commisurato alle retribuzioni non corrisposte per il periodo di mancata proroga (sedici mesi), pari alla differenza tra la somma di € 55.646,27, indicata in ricorso, e l’importo percepito sino al 30.04.2011 a titolo di indennità di maternità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
  • condanna, altresì, l’ASP di Crotone al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 7.500,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita di chance, nonché della somma di € 2.500,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del pregiudizio morale ed esistenziale cagionato dalla discriminazione sofferta;
  • compensa tra le parti le spese del giudizio.

Si comunichi anche a mezzo fax.

Crotone, 17 maggio 2012

IL GIUDICE DEL LAVORO

DOTT.SSA VALERAI SALATINO