Lavoratrici in congedo per gravidanza, Discriminazione di genere, Tribunale di Voghera, sentenza del 25 maggio 2005

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI VOGHERA

in persona del giudice del lavoro dr.ssa Giulia DOSSI, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 85 R.G.L. 2004, promossa da

E.S.

con i procc. avv.ti Alberto Guariso ed Eugenio Polizzi, elettivamente domiciliata presso la sede CISL, via Ricotti n. 5, Voghera,

– ricorrente –

contro

SPVF s.a.s

V C s.r.l.

con il proc. avv. Cristiana Sorasio, elettivamente domiciliate presso lo studio dell’avv. Giampiero Armano, via Scovenna n. 5, Voghera,

V M s.a.s.

con il pro. avv. Paolo Simondi, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Giampiero Armano, via Scovenna n. 5, Voghera

– convenute –

 

Oggetto: risarcimento dei danni per comportamento discriminatorio; impugnazione di licenziamento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Voghera, quale giudice del lavoro, depositato in cancelleria il 30.3.2004, E S espone di essere stata assunta alle dipendenze di V F s.a.s. a decorrere dal 2.8.1999 con mansioni di assistente socio assistenziale (ASA) e inquadramento nel IV livello CCNL personale del settore socio sanitario assistenziale educativo (ANASTE).

V F s.a.s. gestiva una casa di riposo per anziani ed operava in modo fortemente integrato con le società V C s.r.l. e V M s.a.s. (che svolgevano identica attività): le tre società facevano capo agli stessi soggetti (i coniugi M A e G Z), le case di riposo avevano il medesimo direttore sanitario (la dr.ssa T) e talvolta i dipendenti dell’una prestavano servizio all’interno dell’altra.

Dal mese di luglio 2003 la ricorrente era rimasta assente dal lavoro perché in gravidanza.

All’inizio del mese di settembre 2003 M A aveva convocato una riunione con il personale di V F s.a.s. ed aveva comunicato che, entro breve tempo, l’attività sarebbe cessata. Aveva peraltro dichiarato che non intendeva licenziare alcun dipendente, in quanto presso le case di riposo gestite da V C s.r.l. e da V M s.a.s. vi era necessità di personale. Aveva quindi richiesto a ciascuna lavoratrice di formulare un’opzione per l’una o l’altra delle strutture anzidette.

Alla riunione avevano partecipato tutte le dipendenti di V F s.a.s. ad eccezione della ricorrente e di B M, entrambe in congedo per maternità.

Dopo qualche tempo le lavoratrici presenti alla riunione avevano cessato il rapporto di lavoro con V F s.a.s. e, subito dopo, erano state assunte, in base alle preferenze espresse, alle dipendenze di V C s.r.l. o di V M s.a.s.

La ricorrente, venuta a conoscenza della riunione di cui si è detto, aveva contattato A e quest’ultimo l’aveva rassicurata circa la futura ripresa del lavoro presso una delle due case di riposo.

In data 26.11.2003 la ricorrente era stata convocata telefonicamente presso V M s.a.s. e qui le era stata consegnata una lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, datata 1.10.2003, nella quale era indicata come data di cessazione del rapporto il 16.11.2003.

Aveva impugnato il licenziamento con lettera in data 15.12.2003.

Tutto ciò esposto, dedotto il carattere discriminatorio della mancata offerta di assunzione presso V C s.r.l. o presso V M s.a.s., nonché l’illegittimità (e comunque la temporanea inefficacia, sino al termine del congedo per maternità) del licenziamento intimato da V F s.a.s., la ricorrente chiede: accertarsi e dichiararsi il carattere discriminatorio ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 26.3.2001 n. 151 del comportamento tenuto dalle tre società convenute e conseguentemente dichiararsi l’obbligo di V C s.r.l. e di V M s.a.s. di assumere la ricorrente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e tempo pieno, qualifica di ASA e inquadramento al IV livello CCNL personale del settore socio sanitario assistenziale educativo (ANASTE), nonché condannarsi le tre società convenute (in solido o in via disgiuntiva) a pagarle la somma mensile di € 1.376,88 per il periodo dal 16.11.2003 alla data di adempimento dell’obbligo anzidetto e a risarcirle il danno esistenziale, indicato nell’importo di € 3.000,00 o nella diversa somma da liquidarsi in via equitativa; dichiararsi nullo o annullarsi il licenziamento intimato da V F s.a.s. con lettera datata 1.10.2003, con tutte le conseguenze di cui all’art. 18 legge 20.5.1970 n. 300; condannarsi V F s.a.s. a corrispondere alla ricorrente, in forza della temporanea inefficacia del licenziamento, € 9.284,72 a titolo di differenze retributive, € 664,70 a titolo di differenza sul trattamento di fine rapporto, € 1.465,06 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, per un totale di € 11.414,48.

Il tutto con interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese, diritti e onorari, da distrarsi a favore dei procuratori anticipatari.

Tutte le parti convenute si sono costituite ritualmente in giudizio.

V F s.a.s. ha eccepito, in via preliminare, la decadenza della ricorrente dal termine di impugnazione del licenziamento.

V C s.r.l. ha eccepito – sempre in via preliminare – l’incompetenza territoriale del giudice adito (per essere competente il Tribunale di Pavia), nonché il difetto di interesse ad agire in capo alla ricorrente ed il proprio difetto di legittimazione passiva.

V M s.a.s., a sua volta, ha dedotto la carenza di legittimazione attiva della ricorrente e la propria carenza di legittimazione passiva.

Nel merito tutte le parti convenute hanno contestato la fondatezza delle deduzioni e domande avversarie, delle quali hanno chiesto il rigetto.

Con vittoria di spese, diritti e onorari.

All’udienza ex art. 420 c.p.c. il legale della ricorrente ha dato atto che, nelle more, l’INPS aveva corrisposto l’indennità di maternità ed ha pertanto ridotto la domanda per differenze retributive – originariamente indicate in € 9.284,72 – all’importo di € 640,90 (pari all’indennità sostitutiva delle ferie maturate nel periodo di congedo per maternità); ha ribadito la domanda di pagamento di € 664,70 (a titolo di differenza sul TFR in relazione a quanto maturato nel periodo anzidetto); ha inoltre rettificato l’importo richiesto a titolo di indennità sostitutiva del preavviso da € 1.465,06 ad € 1.709,00.

Interrogata liberamente la ricorrente (unica parte comparsa personalmente), ammessa ed espletata la prova testimoniale dedotta dalle parti, la causa è stata oralmente discussa e quindi decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

  1. In via preliminare deve essere disattesa l’eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla convenuta V C s.r.l..

Deduce quest’ultima che la competenza a conoscere delle domande proposte nei suoi confronti spetterebbe al Tribunale di Pavia e non al Tribunale di Voghera, poiché la società ha sede in Dorno, ossia nel circondario del Tribunale di Pavia; non potrebbero, d’altra parte, trovare applicazione gli ulteriori criteri di individuazione della competenza dettati dall’art. 413, comma 2, c.p.c. (quello del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro e quello del luogo in cui si trova la dipendenza a cui è addetto il lavoratore), in quanto tra la ricorrente e V C s.r.l. non è intercorso alcun rapporto di lavoro.

Il rilievo secondo cui, con riferimento alle domande proposte nei confronti di V C s.r.l., non possono trovare applicazione i criteri regolativi della competenza dettati dall’art. 413, comma 2, c.p.c. (essendo tale norma operante solo con riguardo alle pretese inerenti ad un rapporto di lavoro già costituito) è corretto.

Dovrebbe dunque trovare applicazione il criterio sussidiario posto dal penultimo comma dell’art. 413 c.p.c., secondo cui “qualora non trovino applicazione le disposizioni dei commi precedenti, si applicano quelle dell’art. 18” (e si ritiene, in via di interpretazione analogica, quelle dell’art. 19 c.p.c.).

In base a tale criterio la competenza a conoscere delle domande in esame spetterebbe allora al Tribunale di Pavia (essendo la sede della società V C s.r.l. compresa nel circondario di quell’ufficio giudiziario).

Occorre tuttavia considerare che le domande proposte nei confronti di V C s.r.l. sono oggettivamente connesse a quelle proposte nei confronti di V F s.a.s. e di V M s.a.s., avendo almeno in parte identico oggetto e titolo (risarcimento del danno conseguente a condotta discriminatoria).

E’ pacifica, d’altra parte, la competenza del Tribunale di Voghera, quale giudice del lavoro, a conoscere delle domande proposte nei confronti di V F s.a.s. e di V M s.a.s..

Deve pertanto ritenersi che, ai sensi dell’art. 33 c.p.c., anche le domande svolte nei confronti di V C s.r.l. possano essere proposte avanti al medesimo giudice, territorialmente competente relativamente alle prime.

L’art. 33 c.p.c. non trova invero applicazione qualora venga in rilievo la competenza territoriale inderogabile.

Si ritiene tuttavia che, in relazione alle disposizioni dettate dall’art. 413 c.p.c., siano inderogabili solo i criteri posti dai commi 2, 3 e 4 e non quello sussidiario dettato dal penultimo comma, proprio perché la norma contenuta in tale comma indica il foro generale delle persone fisiche (e, deve ritenersi in via interpretativa, il foro generale delle persone giuridiche).

Ne deriva allora che, qualora la competenza per territorio in una controversia di lavoro debba essere determinata facendo riferimento – come nel caso in esame – al suddetto criterio sussidiario, non sussiste alcun divieto per l’applicabilità dell’art. 33 c.p.c. (in questi termini cfr. Cass., sez. lav., 8.5.1998 n. 4707).

Alla luce di quanto esposto deve essere dunque affermata la competenza di questo giudice a conoscere delle cause promosse dall’odierna ricorrente nei confronti di tutte le parti convenute.

  1. Nel merito le domande svolte dalla S sono parzialmente fondate e meritano accoglimento nei limiti di seguito esposti.

2.1. Sotto un primo profilo la ricorrente deduce che la condotta posta in essere dalle tre società convenute – consistita nel non avere formulato alla medesima, dopo la cessazione dell’attività di V F s.a.s., proposta di assunzione presso V M s.a.s. o presso V C s.r.l. – avrebbe carattere discriminatorio ai sensi dell’art. 1 legge 9.12.1977 n. 903 e dell’art. 3 d.lgs. 26.3.2001 n. 151, essendo stata determinata unicamente dallo stato di gravidanza della lavoratrice.

Tutte le dipendenti di V F s.a.s., in concomitanza con la chiusura della casa di riposo gestita da quest’ultima, erano infatti state assunte presso l’una o l’altra delle due società (V M s.a.s. o V C s.r.l.), ad eccezione della ricorrente e di altra lavoratrice (B M) che si trovavano entrambe in maternità.

Secondo la prospettazione della ricorrente le tre società – che costituirebbero nel loro complesso, in ragione dei collegamenti tra gli assetti proprietari, della sostanziale identità degli amministratori, e della gestione integrata delle rispettive attività, un “gruppo di imprese” – avrebbero agito congiuntamente nell’ambito di un unitario disegno discriminatorio e sarebbero pertanto tutte egualmente responsabili dei danni cagionati alla lavoratrice.

Le convenute contestano, in primo luogo, sia la propria appartenenza ad un unico gruppo di imprese sia la possibilità di qualificare il gruppo come soggetto giuridico autonomo rispetto alle società che lo compongono, con conseguente impossibilità di estendere ad una società del gruppo obblighi derivanti da rapporti giuridici imputabili ad altra società del medesimo gruppo.

Contestano, in ogni caso, la sussistenza di condotte discriminatorie a danno della ricorrente. In particolare, tanto V  M s.a.s. quanto V C s.r.l. deducono che l’unico criterio adottato nella selezione per l’assunzione delle lavoratrici ex dipendenti di V F s.a.s. era stato quello dell’esperienza e della professionalità acquisite: le lavoratrici assunte vantavano, cioè, un’esperienza professionale maggiore rispetto a quella della ricorrente.

Alla luce delle difese svolte dalle parti, della documentazione in atti e delle risultanze dell’istruttoria orale (in merito alla quale si osserva che non possono essere utilizzate le dichiarazioni rese da B M, in quanto la medesima non era stata previamente indicata quale teste), possono ritenersi come acquisiti i seguenti dati di fatto:

  1. V F s.a.s. ha quale socio accomandante D A e quale socio accomandatario M A (cfr. atto costitutivo e successivo atto di cessione di quote in data 21.12.1994); V C s.r.l. ha quali soci Domenico A e Sara A e quale amministratore Marcello A (cfr. atto costitutivo nonché delibera dell’assemblea dei soci in data 27.3.2002); V M s.a.s. ha quale amministratore (e dunque, si presume, quale socio accomandatario) la moglie di M A, G Z (indicata nella memoria di costituzione come legale rappresentante e dai testi escussi come amministratrice della società), e tra i propri soci, D A (cfr. dichiarazioni della teste C C, dipendente dello studio di consulenza del lavoro delle tre società).
  2. Nel settembre del 2003 A ed A convocarono una riunione con le dipendenti di V F s.a.s. comunicando loro che entro breve la struttura avrebbe cessato l’attività; nel corso della riunione venne prospettata alle lavoratrici la possibilità, almeno entro certi limiti, di essere ricollocate presso le case di riposo gestite da V C s.r.l. o da V M s.a.s.. Tale ultima circostanza è sostanzialmente riconosciuta dalla stessa V F s.a.s.: nella memoria di costituzione della società si afferma infatti che, nel corso della riunione con le dipendenti di cui si è detto, “il signor A informava che nelle case di cura di V M e V C era necessario incrementare il personale e che avrebbe potuto consigliare ai soci di assumere alcune tra loro”. L’intenzione di collocare le dipendenti di V F s.a.s. presso le case di riposo gestite dalle altre due società era stata, d’altra parte, espressa da D A (socio di tutte le tre società) al proprio consulente del lavoro (cfr. dichiarazioni della teste C: “A […] disse che voleva cercare di ricollocare presso le altre strutture il numero maggiore possibile di dipendenti di V F. Concordammo che vi sarebbe stata una riunione con tutto il personale, nella quale si sarebbe detto al personale che l’azienda avrebbe chiuso e, se i dipendenti avessero voluto continuare a collaborare, per qualcuno si sarebbe potuto trovare un posto presso V C o V M”. La teste B G (all’epoca dei fatti dipendente di V F s.a.s. con mansioni di ASA) ha inoltre riferito: “alla riunione il sig. A ci disse che la struttura chiudeva e che potevamo o trovarci un altro lavoro oppure scegliere se andare a V M o a V C.”. La teste L M (all’epoca dei fatti dipendente di V F s.a.s. con mansioni di infermiera professionale), non presente personalmente alla riunione anzidetta, ha dichiarato: “nel settembre del 2003 il signor A mi disse che V F chiudeva e che c’era la possibilità per me di lavorare a V C o V M. Io ho scelto V M. […] Le colleghe di V F con cui avevo parlato mi dissero che nella riunione del settembre 2003 il sig. A aveva formulato loro la stessa offerta che aveva fatto a me”. Le testi P Pe M  G hanno riferito circostanze parzialmente diverse in merito a ciò che fu detto nel corso della riunione tenutasi nel settembre 2003; in particolare le due testimoni hanno negato che A ed A avessero prospettato alle lavoratrici la possibilità di essere assunte presso V M s.a.s. o presso V C s.r.l.; tale affermazione contrasta però, oltre che con le dichiarazioni delle testi G e M, anche con quanto riferito dalla teste C, nonché con le stesse difese svolte da V Fs.a.s. (secondo cui, come detto in precedenza, nel corso della riunione A aveva informato le lavoratrici del fatto che V C s.r.l. e V M s.a.s. avrebbero incrementato l’organico ed aveva dichiarato che avrebbe consigliato ai soci delle due società – amministrate rispettivamente dallo stesso A e dalla moglie – l’assunzione di un certo numero di dipendenti). Deve pertanto ritenersi sostanzialmente provato che, durante la riunione tenutasi nel mese di settembre 2003, i soci di V F s.a.s., A e AR, abbiano informato le lavoratrici della possibilità di un’assunzione presso V C s.r.l. o V M s.a.s..
  3. Successivamente alla riunione anzidetta, tutte le dipendenti con mansioni di ASA (ad eccezione della ricorrente e di B M, entrambe in maternità), nonché L M, infermiera professionale, hanno cessato il rapporto di lavoro con V Fs.a.s. e sono state effettivamente assunte alle dipendenze di V C s.r.l. o di V M s.a.s.. Tale circostanza è sostanzialmente incontestata tra le parti e comunque confermata dall’istruttoria (cfr. in particolare le dichiarazioni della teste M). Dai libri matricola in atti risulta che le lavoratrici ASA assunte alle dipendenze di V M s.a.s. (G, P e P) avevano maturato un’anzianità di servizio presso V F s.a.s. superiore a quella dell’odierna ricorrente. Delle lavoratrici ASA assunte da V C s.r.l. (G, B, G, L, L, M), due (B e L) avevano maturato un’anzianità di servizio alle dipendenze di V F s.a.s. inferiore a quella della ricorrente; quest’ultima era stata infatti assunta il 2.8.1999, mentre la B il 6.10.1999 e la LOMBARDI il 4.9.2000.

Ciò posto in punto di fatto, ci si limita brevemente ad osservare, quanto al contenuto e all’ambito di applicazione del principio di non discriminazione per ragioni di genere nell’accesso al lavoro (del quale costituisce evidente corollario il divieto di discriminazione in ragione dello stato di gravidanza), che tale principio – sancito nella normativa comunitaria dalle Direttive 75/117 e 76/207 e nella legislazione italiana dalle leggi 9.12.1977 n. 903 e 10.4.1991 n. 125, nonché dal d.lgs. 26.3.2001 n. 151 – si riferisce non solo all’ipotesi di discriminazioni attuate nel corso di un rapporto di lavoro già costituito, ma anche all’ipotesi di discriminazioni attuate nella fase di assunzione.

Il principio in esame, nel vietare qualsiasi disparità di trattamento fondata sul sesso, incide anche sulle fasi che precedono la costituzione del rapporto di lavoro e limita in tal senso il potere imprenditoriale di scelta del personale da assumere.

Ove si riscontri l’esistenza di obiettivi trattamenti differenziali pregiudizievoli tra soggetti femminili e maschili (così come tra soggetti in stato di gravidanza e non), il datore di lavoro deve dimostrare, al fine di escludere il carattere discriminatorio di tali differenze, che esse trovino fondamento in ragioni oggettive e soggettive diverse dal fattore (quale l’appartenenza ad un sesso o lo stato di gravidanza) che la legge vieta di porre a base di trattamenti diversi.

Ciò è quanto si ricava anche dall’art. 4 legge 10.4.1991 n. 125, secondo cui, quando il ricorrente fornisce elementi di fatto idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell’esistenza di atti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso, spetta al convenuto l’onere della prova sulla insussistenza della discriminazione. Si ritiene che la norma delinei una presunzione legale relativa (che opera a condizione che il ricorrente abbia fornito elementi di fatto tali da far apparire verosimile l’esistenza della discriminazione), con l’effetto di porre a carico del convenuto l’onere della prova contraria.

Venendo ad esaminare la fattispecie oggetto di causa, si osserva che, a fronte della cessazione dell’attività di V F s.a.s., la decisione di ricollocare il personale dipendente ASA di tale società presso V C s.r.l. e V M s.a.s., nei limiti del fabbisogno occupazionale di queste ultime, è stata attuata secondo modalità che hanno prodotto un indubbio effetto pregiudizievole nei confronti delle lavoratrici che si trovavano in stato di gravidanza (le uniche a non avere ricevuto un’offerta di assunzione).

A tale riguardo non appare rilevante stabilire se tra le tre società sussistessero collegamenti tali da poter ritenere le stesse quali parti di un unico “gruppo di imprese”, qualificabile come centro autonomo di imputazione di effetti giuridici; ciò che rileva è unicamente che le tre società abbiano assunto la decisione anzidetta (del che non può ragionevolmente dubitarsi, considerati gli elementi in fatto sopra evidenziati) e vi abbiano dato concreta attuazione.

Considerato dunque che le modalità di attuazione della scelta imprenditoriale in esame hanno condotto ad una obiettiva disparità di trattamento, con effetti pregiudizievoli nei confronti delle lavoratrici che si trovavano in stato di gravidanza, le convenute erano gravate dell’onere di dimostrare che tale disparità di trattamento era fondata non sul fattore vietato (ossia, appunto, lo stato di gravidanza), bensì su fattori diversi, così da rendere la stessa giustificata.

In particolare VILLA CHIARA s.r.l. e VILLA MATER s.a.s. avrebbero dovuto dimostrare che la selezione delle lavoratrici da assumere era stata operata secondo criteri oggettivi e verificabili, estranei alla considerazione dello stato di gravidanza; VILLA FERRARI s.a.s., a sua volta, avrebbe dovuto allegare e dimostrare le ragioni giustificatrici della condotta dei propri soci e amministratori, consistita nell’aver dato a tutte le dipendenti presenti alla riunione tenutasi nel settembre 2003 – e non invece alle due dipendenti assenti per maternità – l’opportunità di trovare una futura collocazione presso le strutture gestite da VILLA CHIARA s.r.l. o da VILLA MATER s.a.s., dopo la cessazione dell’attività da parte di VILLA FERRARI s.a.s. stessa.

Come precedentemente esposto, tanto VILLA CHIARA s.r.l. quanto VILLA MATER s.a.s. hanno dichiarato, nelle proprie difese, che il criterio adottato per la scelta del personale era stato quello dell’esperienza professionale maturata.

Tale criterio può astrattamente costituire ragione giustificatrice di un differente trattamento nella selezione del personale da assumere.

Le assunzioni operate da VILLA MATER s.a.s. appaiono effettivamente conformi a tale criterio: le lavoratrici assunte avevano tutte un’anzianità di servizio presso VILLA FERRARI s.a.s. superiore di circa sette anni rispetto a quella della ricorrente.

Le assunzioni operate da VILLA CHIARA s.r.l. non rispondono invece al criterio enunciato: come precedentemente evidenziato, ben due lavoratrici assunte (B e L) avevano, infatti, un’anzianità di servizio alle dipendenze di V Fs.a.s. inferiore a quella della ricorrente.

V C s.r.l., nelle proprie difese, sostiene di avere considerato anche la professionalità acquisita in precedenza dalla lavoratrici, presso datori di lavoro diversi da V Fs.a.s. ed afferma a tale proposito che la B aveva “un’esperienza in campo socio assistenziale dal 30.5.1998 e un’esperienza lavorativa nel complesso a partire dal 5.7.1991”, mentre la L “risultava avere un’esperienza in campo socio assistenziale dal 4.9.2000 e un’esperienza lavorativa nel complesso a partire dal 19.2.1987”.

Anche volendo considerare l’esperienza professionale globalmente maturata dalle lavoratrici (anche al di fuori di V F s.a.s.), risulterebbe comunque che, quantomeno con riferimento ad un caso – quello di D L –, V C s.r.l. ha certamente disatteso il criterio di selezione enunciato: è pacifico, infatti, che la L, all’epoca dell’assunzione, aveva maturato un’esperienza in campo socio assistenziale inferiore a quella della ricorrente (la generica attività lavorativa svolta in settori del tutto differenti è evidentemente irrilevante ai fini di una valutazione condotta alla stregua del criterio dell’esperienza professionale).

Risulta dunque smentito l’assunto di V C s.r.l. in ordine ai motivi che avevano determinato la non assunzione della S (ossia la minore esperienza professionale di quest’ultima rispetto alle colleghe).

La società non ha pertanto assolto all’onere di provare la sussistenza di valide ragioni giustificatrici della disparità di trattamento tra la ricorrente e tutte le altre dipendenti di V F s.a.s. che, all’epoca dei fatti, non erano in stato di gravidanza.

Poiché, come sopra evidenziato, la disparità di trattamento è indubbia e la ricorrente ha fornito elementi di fatto (in primis il dato statistico della non assunzione di tutte e sole le lavoratrici che si trovavano in gravidanza) idonei a far apparire verosimile l’esistenza della discriminazione, il mancato raggiungimento della prova contraria da parte della convenuta onerata determina la soccombenza di quest’ultima.

Deve dunque affermarsi il carattere discriminatorio della condotta tenuta da V C s.r.l., consistita nel non avere formulato offerta di assunzione alla ricorrente (in ragione dello stato di gravidanza di quest’ultima), dopo la cessazione dell’attività da parte di V F s.a.s..

Alla realizzazione della condotta discriminatoria e alla causazione dell’effetto pregiudizievole ha cooperato anche V F s.a.s., attraverso l’azione dei propri soci e del proprio amministratore, i quali, come precedentemente evidenziato, hanno negato alla ricorrente la chance (offerta invece a tutte le lavoratrici presenti alla riunione tenutasi nel settembre 2003) di trovare una nuova collocazione, dopo la cessazione dell’attività di V F s.a.s., presso le altre due società. Anche in tal caso deve ritenersi che il trattamento differenziale sia stato determinato dallo stato di gravidanza della S, atteso il rilevante dato statistico dell’esclusione di tutte le lavoratrici in gravidanza e non essendo stata fornita dalla convenuta alcuna altra valida ragione giustificatrice al riguardo.

Accertato dunque il carattere discriminatorio delle condotte evidenziate e la concorrente responsabilità di V C s.r.l. e di V F s.a.s., deve essere dichiarato, a titolo di rimozione degli effetti delle condotte stesse e dunque di risarcimento del danno in forma specifica, l’obbligo di V C s.r.l. di formulare alla ricorrente proposta di assunzione con mansioni di assistente socio assistenziale (ASA).

A titolo di risarcimento per equivalente del danno (patrimoniale e non patrimoniale) subito dalla ricorrente in conseguenza delle condotte accertate, V C s.r.l. e V FERRARI s.a.s. devono essere altresì condannate, in solido tra loro, a corrispondere alla S l’importo mensile di € 1.376,88 (pari alla retribuzione dalla medesima percepita alle dipendenze di V Fs.a.s.) dalla data di cessazione del congedo per maternità (ossia dal 25 luglio 2004) sino all’adempimento dell’obbligo anzidetto, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.

Non si evidenziano invece, per quanto precedentemente esposto, comportamenti discriminatori da parte di V M s.a.s., né un diretto coinvolgimento della medesima nelle condotte poste in essere da V C s.r.l. e da V F s.a.s., cosicché le pretese risarcitorie avanzate nei confronti di detta società non possono essere accolte.

2.2. Quanto alle domande aventi ad oggetto il licenziamento intimato da V F s.a.s., la ricorrente ne afferma in primo luogo l’illegittimità in quanto anch’esso sarebbe parte del disegno discriminatorio realizzato dalle convenute.

La tesi non può essere condivisa.

Secondo quanto precedentemente esposto, il comportamento discriminatorio posto in essere in danno della ricorrente ha riguardato essenzialmente la mancata offerta di assunzione presso V C s.r.l., in concomitanza con la cessazione dell’attività di V F s.a.s. ed in presenza della dichiarata intenzione di ricollocare presso V M s.a.s. o presso V C s.r.l. il maggior numero possibile di dipendenti della prima (intenzione manifestata dal socio di tutte le tre società convenute D A, alla quale hanno fatto seguito conformi offerte di assunzione rivolte a tutte le lavoratrici che non si trovavano in stato di gravidanza).

La cessazione in quanto tale dell’attività di V F s.a.s. non è stata oggetto di specifica contestazione nell’ambito del presente giudizio (la ricorrente ha bensì adombrato che l’attività non sia effettivamente cessata ma sia in realtà proseguita in capo a V CHIARA s.r.l. e a V M s.a.s. e, tuttavia, ha dichiarato di riservare ad altro giudizio la ricostruzione dell’operazione sotto il profilo del trasferimento di azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c.).

Se dunque la cessazione dell’attività non è posta in dubbio in questa sede, il licenziamento della ricorrente appare giustificato e legittimo (non operando, come noto, il divieto di licenziamento in gravidanza nell’ipotesi di cessazione dell’attività dell’azienda, ai sensi dell’art. 54 d.lgs. 26.3.2001 n. 151), né esso configura in sé comportamento discriminatorio, né si pone in correlazione con le condotte discriminatorie accertate al paragrafo che precede, le quali attengono ad una fase diversa ed autonoma (quella, appunto, dell’assunzione presso le altre due società convenute del personale proveniente da V F s.a.s., in coincidenza con la chiusura della casa di riposo gestita da quest’ultima).

Le domande di annullamento del licenziamento e di reintegrazione, con tutti gli effetti di cui all’art. 18 legge 20.5.1970 n. 300, devono essere pertanto rigettate.

Quanto esposto è assorbente rispetto all’eccezione di tardiva impugnazione del licenziamento, formulata da V F s.a.s..

Devono essere parimenti rigettate le domande aventi ad oggetto il pagamento di differenze sul trattamento di fine rapporto e sull’indennità sostitutiva delle ferie, sull’assunto che il licenziamento, quand’anche legittimo, sarebbe comunque inefficace sino alla cessazione del congedo per maternità ex art. 16 d.lgs. 26.3.2001 n. 151 (ossia sino alla data del 25.7.2004).

L’assunto non è condivisibile, dovendosi ritenere che il licenziamento legittimamente intimato in periodo di gravidanza, per una delle ipotesi previste dall’art. 54 d.lgs. 26.3.2001 n. 151, sia immediatamente efficace, salvo, ove sussistente, l’obbligo di preavviso. La sanzione della temporanea inefficacia del licenziamento, ai sensi dell’art. 2110 c.c., è infatti superata dalla sanzione della nullità, sancita dalla successiva legislazione speciale a tutela della maternità; laddove tale sanzione non trovi applicazione, per non essere operante il divieto di licenziamento, non si vede perché l’efficacia del recesso debba rimanere sospesa sino allo scadere del periodo di congedo.

Si ritiene invece dovuto il pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso.

Nell’ipotesi di licenziamento per cessazione dell’attività vige l’obbligo di preavviso.

Nel caso di specie V F s.a.s. non ha rispettato tale obbligo.

Dall’istruttoria svolta è emerso infatti che la lettera di licenziamento, datata 1.10.2003 e nella quale è indicata come data di cessazione del rapporto il 16.11.2003, è stata in realtà consegnata alla ricorrente il 26.11.2003.

Il teste M C, marito della ricorrente, ha dichiarato di avere accompagnato la moglie in tale data presso la sede di V M s.a.s., dove le era stata consegnata la lettera di licenziamento datata 1.10.2003; proprio in ragione della discordanza tra data indicata sulla lettera a data di effettiva consegna della medesima, la ricorrente si era rivolta al sindacato.

Le dichiarazioni del teste C non possono ritenersi smentite da quanto riferito della teste C, la quale ha dichiarato di avere predisposto la lettera di licenziamento della ricorrente alla fine di settembre 2003 e di averla consegnata all’amministratore di V F s.a.s., M A, negli stessi giorni. La teste non è stata infatti in grado di riferire con sufficiente precisione quando A le aveva effettivamente restituito la lettera sottoscritta dalla lavoratrice, essendosi limitata ad affermare in proposito: “non ricordo quando [la lettera] mi sia stata restituita sottoscritta per accettazione; in genere i documenti ritornano dopo una ventina di giorni e credo che questo sia accaduto anche in questa occasione”.

Poiché dunque il licenziamento risulta intimato senza il rispetto del termine di preavviso, spetta alla ricorrente il pagamento della relativa indennità sostitutiva, pari all’importo lordo di € 1.709,00.

V F s.a.s. deve essere conseguentemente condannata a corrispondere alla ricorrente l’anzidetto l’importo, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di comunicazione del licenziamento (ossia, per quanto esposto, dal 26.11.2003) al saldo.

 

Il parziale accoglimento delle domande svolte nei confronti di V C s.r.l. e di S P V F s.a.s. giustifica la condanna delle due società in solido a rifondere alla ricorrente due terzi delle spese di giudizio (secondo gli importi liquidati in dispositivo e con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari) e la compensazione tra dette parti delle ulteriori spese.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio tra la ricorrente e V M s.a.s..

La presente sentenza è dichiarata ex lege provvisoriamente esecutiva.

P.Q.M.

 

definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa od assorbita, così provvede:

  • dichiara il carattere discriminatorio del comportamento tenuto da V C s.r.l. e da S P V F s.a.s., consistito nella mancata offerta alla ricorrente (in ragione dello stato di gravidanza di quest’ultima) dell’assunzione presso V C s.r.l., dopo la cessazione dell’attività da parte di S P V F s.a.s.;
  • a titolo di risarcimento del danno conseguente al comportamento discriminatorio di cui al capo che precede, dichiara l’obbligo di V C s.r.l. di formulare alla ricorrente proposta di assunzione con mansioni di assistente socio assistenziale e condanna V C s.r.l. e S P V F s.a.s., in solido tra loro, a corrispondere alla ricorrente l’importo mensile di € 1.376,88 dalla data del 25 luglio 2004 sino all’adempimento dell’obbligo anzidetto, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
  • condanna V F s.a.s. a corrispondere alla ricorrente l’importo lordo di € 1.709,00 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal 26 novembre 2003 al saldo;
  • condanna V C s.r.l. e S P V F s.a.s., in solido tra loro, a rifondere alla ricorrente due terzi delle spese di giudizio che, in tale proporzione, liquida in € 4.000,00 (100,00+1.200,00+2.700,00) oltre accessori di legge e distrae a favore dei difensori dichiaratisi antistatari, dichiarandole compensate per la restante parte;
  • compensa integralmente le spese di giudizio tra la ricorrente e V M s.a.s.;
  • dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti.

Voghera, 25 maggio 2005

IL GIUDICE

 

Giulia DOSSI