Collocamento mirato disabili, Tribunale di Benevento, sentenza 19.04.2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Benevento

Sezione Lavoro

 

Il Giudice designato, dr. Marina Campidoglio

nella causa iscritta al n. 4116/2017R. G. Aff. Cont. Lavoro

TRA

*** , elettivamente domiciliato in atti   presso lo studio dell’avv. PERIFANO LUIGI DIEGO, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Carmine Lombardi in virtù di procura a margine del ricorso; – ricorrente –

CONTRO

A O “G.R” elettivamente domiciliato presso CORSO   UMBERTO   I,   35      NAPOLI,   rappresentato   e   difeso   dall’avv. BIAMONTE ALESSANDRO giusta delega in atti; – resistente –

 

all’udienza  del  19/04/2018  ha  pronunciato  la  seguente  sentenza,  mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 3.8.17 parte ricorrente esponeva di essere iscritto nell’elenco provinciale degli invalidi civili presso la DTL di Benevento; che, a seguito di concorso pubblico   per titoli ed esami bandito dalla resistente con delibera n.  524  del  17.4.15 per  la  copertura di  *** a tempo pieno e indeterminato interamente riservato all’inserimento dei disabili di cui all’art. 1 legge n. 68.99, si collocava al primo posto e veniva dichiarato vincitore; che con delibera del 29.3.17 la resistente, a seguito dell’accertamento delle condizioni di veridicità delle dichiazioni lo dichiarava decaduto dal diritto di assunzione per non aver alla data del bando il requisito della disoccupazione. Concludeva chiedendo “PRELIMINARMENTE e solo nella denegata ipotesi che l’On.le Tribunale dovesse ritenere applicabile al caso di specie la normativa di cui alla L. 68/99 nella parte in cui richiede il requisito  della  disoccupazione  per  l’assunzione  del  disabile  vincitore  di concorso, dichiarare non manifestamente infondate le eccezioni di incostituzionalità ut supra formulate , e , conseguentemente, sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 2, e 8, comma 2, della legge L. 68/99 nella parte in cui, per effetto del loro combinato disposto, prevedono, per le assunzioni nella Pubblica Amministrazione tramite procedura concorsuale, che i lavoratori disabili, vincitori di concorso, risultino iscritti nell’apposito elenco dei disoccupati tenuto presso il competente centro per   l’impiego, in quanto per tutte le ragioni ampliamente esposte nei motivi di ricorso che precedono, le suddette disposizioni risultano in contrasto con gli artt. 2, 4, 10, 35, 38, 97 e 117 della Carta Costituzionale.   IN VIA PRINCIPALE, PREVIA DISAPPLICAZIONE: a)della Delibera del D.G. dell’A.O. G. R di Benevento, n. 196 del 28 aprile 2017, avente ad oggetto: <<Concorso pubblico, per titoli ed esami, per nr. ***, riservato ex art. 8 Legge n. 68-99 – approvazione graduatoria. Non immissione in servizio dei primi due candidati in graduatoria>> ; b)del Bando di concorso pubblicato sul BUR Campania n. 33 del 25 maggio 2015   per la copertura di nr. 3 posti di Collaboratore Amministrativo – cat. D, riservati alla categoria dei disabili ex Legge n. 68/99, nella parte in cui prevede che << I candidati appartenenti alla categoria dei disabili dovranno essere iscritti all’elenco di cui all’art. 8 della Legge 68/1999 sia al momento della partecipazione   al   concorso,   sia   al   momento   dell’assunzione>>  siccome illegittimi, invalidi e niuno producente effetto giuridico 1. accertare e dichiarare il  diritto  del  ricorrente  ad  essere  assunto,  alle  dipendenze  dall’A.O.  “G. R” di Benevento con contratto a tempo indeterminato nel posto di ***, in quanto in possesso dei requisiti di legge e vincitore, quale primo classificato nella graduatoria finale di merito, del concorso riservato alle categorie protette, indetto dall’Azienda Ospedaliera “G. R” con  Bando  pubblicato sul  BURC  n.  33  del  25  maggio 2015,  con decorrenza dalla data di approvazione della graduatoria finale di merito del concorso o con la diversa decorrenza che risulterà di giustizia;  2. condannare l’A.O. G. R in persona del l.r.p.t. ad adottare e a dare esecuzione a tutti gli atti di competenza per l’assunzione a tempo indeterminato del ricorrente nel suddetto ruolo di Collaboratore amministrativo cat. D con la decorrenza di cui sopra; 3. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, ovvero morali, biologici, psicologici ed esistenziali, subiti  e/o  subendi  in  conseguenza della  mancata  immissione in servizio, a seguito della vincita di pubblico concorso, alle dipendenze dell’Azienda Ospedaliera G. R di Benevento, con conseguente condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento di tutti i danni di cui  al chiesto accertamento, nella misura che risulterà di giustizia, anche a seguito di CTU o di liquidazione in via equitativa da parte dell’On.le Giudicante;    IN TUTTI I CASI   condannare   l’Azienda   ospedaliera   “G.   R”   di   Benevento   al pagamento di  spese e  compensi professionali, con  distrazione in  favore dei sottoscritti difensori antistatari”.

 

Si costituiva la resistente chiedendo il rigetto del proposto ricorso e comunque la reiezione della proposta domanda risarcitoria.

 

L’odierna controversia ha ad oggetto la legittimità o meno dell’esclusione del ricorrente dalla graduatoria del concorso de quo ed in particolare l’atto con il quale l’ente convenuto ha negato al ricorrente il diritto all’assunzione, per non essere in possesso “dei requisiti necessari per l’assunzione, ossia l’iscrizione negli elenchi provinciali dei disabili disoccupati di cui all’art. 8 della Legge 68/99  sia  alla  data  di  scadenza del  bando  sia  all’atto  di  assunzione come previsto dal bando e dalla normativa vigente.

Ciò premesso occorre innanzitutto richiamare la normativa di riferimento.

Ai sensi dell’art. 38 Cost., lo Stato deve garantire ad ogni cittadino, inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, il mantenimento e l’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.

 

La legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata a garantire “la promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato” (art.1), ha determinato nella tutela degli invalidi un salto di qualità rispetto alla L. 2 aprile, poiché, come osservato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, ad un sistema che risentiva della concezione volta a configurare l’inserimento degli invalidi nelle imprese come un peso da sopportare in chiave solidaristica, se ne è sostituito altro, volto a coniugare la valorizzazione delle capacità professionali del disabile con la funzionalità economica delle imprese stesse.

La  normativa,  inoltre,  manifesta  rispetto  al  passato  una  più  accentuata sensibilità del legislatore verso la persona affetta da disabilità, resa evidente dal riallineamento dei parametri delle quote di riserva a quelli fissati dagli altri paesi europei, nonché dalla equiparazione dei datori di lavoro pubblici a quelli privati, con la perdita da parte dei primi del privilegio, accordato dall’art. 12 della L. n. 482 del 1968, di subordinare l’assunzione degli invalidi al verificarsi delle vacanze in organico ( Cass. S.U. 22 febbraio 2007 n. 4110).

Anche nell’UE e nell’ordinamento internazionale la tutela del disabile ha assunto un ruolo sempre più pregnante. La Carta dei diritti fondamentali dell’UE  – proclamata a Nizza nel 2000 e successivamente adottata a Strasburgo il 13 dicembre 2007 – all’art. 26 (intitolato “Inserimento dei disabili”) stabilisce che: “L’Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese  a  garantirne  l’autonomia,  l’inserimento  sociale  e  professionale  e  la partecipazione alla vita della comunità”. A questa Carta l’art. 6, del Trattato di Lisbona ha attributo il valore giuridico dei trattati, ma anche in precedenza ad essa  è   stato  riconosciuto  “carattere  espressivo  di   principi  comuni  agli ordinamenti Europei” avente, quindi, come tale valore di ausilio interpretativo. Inoltre,  la  Convenzione  delle  Nazioni  Unite  sui  diritti  delle  persone  con disabilità, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, entrata in vigore sul piano internazionale il 3 maggio 2008 e ratificata e resa esecutiva dall’Italia con L. 3 marzo 2009, n. 18, all’art. 27, statuisce che “gli Stati Parti riconoscono il diritto al lavoro delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri; segnatamente il diritto di potersi mantenere attraverso un  lavoro liberamente scelto o  accettato in  un  mercato del  lavoro e  in  un ambiente lavorativo aperto, che favorisca l’inclusione e l’accessibilità alle persone con disabilità…diritto che deve essere garantito, anche attraverso l’adozione di “appropriate iniziative” volte, fra l’altro, a favorire l’assunzione delle persone con disabilità nel settore pubblico ovvero il loro impiego nel settore privato”.

In particolare l’art. 3 della legge 68.99 impone, ai datori di lavoro pubblici e privati  di  assumere  alle  proprie  dipendenze  lavoratori  appartenenti  alle categorie protette, nel rispetto delle quote indicate dal comma 1, e detto obbligo risulta particolarmente accentuato per le pubbliche amministrazioni, alle quali non si applica la limitazione prevista dal 2° comma e, pertanto, anche qualora occupino alle  proprie dipendenze meno di  35  dipendenti, sono  obbligate al rispetto della quota, a prescindere dalla necessità di procedere a nuove assunzioni. Quanto alle modalità di avviamento al lavoro, va detto che il legislatore ha tenuto conto delle peculiarità del lavoro pubblico contrattualizzato rispetto   a   quello   privato,   ed   in   particolare   dell’insuperabile   principio dell’accesso mediante concorso, fissato dall’art. 97 della Carta fondamentale e a più riprese ribadito dalla Consulta come cardine di portata generale, derogabile solo in casi eccezionali dalla legge, nei limiti della ragionevolezza.

L’art. 7, pertanto, mentre al comma 1 ha stabilito che i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici adempiono l’obbligo imposto dall’art. 3 ” mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti o mediante la stipula delle convenzioni di cui all’art. 11″, al comma 2 ha previsto distinte ipotesi di assunzione per le pubbliche amministrazioni, che tengono conto delle diverse modalità di reclutamento disciplinate dall’art. 36 del d.lgs 3 febbraio 1993 n. 29, poi trasfuso nell’art. 35 del d.lgs n. 165 del 2001.

La norma, infatti, dopo avere richiamato il comma 2 dell’art. 36 (che testualmente recita: Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui all’articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, come integrato dall’articolo 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere), del quale prevede l’applicazione salva l’ipotesi disciplinata dall’art. 11 della stessa legge n. 68 dei 1999 ( che riguarda le “convenzioni di integrazione lavorativa”), aggiunge che per le assunzioni effettuate tramite procedure selettive ” i lavoratori disabili iscritti nell’elenco dei cui all’articolo 8, comma 2, della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti, nei limiti della complessiva quota d’obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso”.

In tal modo il legislatore ha inteso armonizzare la disciplina del collocamento dei disabili con il principio, fissato dall’art. 36 del d.lgs n. 29 del 1993, nel testo vigente a  seguito delle modifiche apportate dal d.lgs n. 80 del 1998, e poi ribadito dall’art. 35 del d.lgs n. 165 del 2001, secondo cui è consentito alle pubbliche amministrazioni il ricorso all’avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento solo per le qualifiche e i profili per i quali è richiesto il requisito della scuola dell’obbligo. Per le qualifiche più elevate, invece, è necessaria la procedura concorsuale, in occasione della quale l’ente, ove non abbia già adempiuto l’obbligo del necessario rispetto delle quote, è tenuto ad osservare la riserva in favore del disabile, che sia incluso nell’elenco di cui all’art. 8 della legge, nel quale possono essere iscritte “le persone di cui al comma 1 dell’art. 1 che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative”.

Nel sistema della legge, finalizzata in via principale (ma non esclusiva) a garantire l’inserimento nel mondo del  lavoro del disabile, la  riserva opera, quindi, innanzitutto in favore del portatore di handicap che, oltre ad essere affetto da disabilità, sia anche privo di occupazione.

Il legislatore, peraltro, aveva aggiunto, all’art. 16 comma 2, che “i disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 3, anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre i limiti dei posti ad essi riservati nel concorso”.

L’art. 25, comma 9 bis, D.L. n. 90/2014 (cosiddetto Decreto Semplificazioni) convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014 ed inserito in fase di conversione, ha novellato il secondo comma dell’articolo 16 della L. n. 68/1999 abolendo l’inciso relativo alla disoccupazione, per cui la nuova formulazione del comma è la seguente: “I disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 3, anche oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso”.

Con l’entrata in vigore della nuova norma (19 agosto 2014), non vi è più dubbio che il disabile per poter usufruire delle quote di riserva debba essere iscritto, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 68/1999, negli elenchi dei disoccupati sia al momento della partecipazione al  concorso sia  soprattutto al  momento della stipulazione del contratto di lavoro.

Probabilmente il Legislatore è stato mosso oltre che dall’esigenza di comporre la difformità   di   opinioni   sul   tema,   anche   dall’intento   di   sanare   quella contraddizione interna  alla  L.  n.  68/1999  che  per  certi  versi,  nel  dibattito giurisprudenziale (v. Cons. Stato n. 380/2012), ha condotto ad una sorta di precostituita prevalenza del dato testuale di cui al comma 2 dell’art. 16 (il quale non menziona espressamente il momento in cui il mancato possesso dello stato di disoccupazione possa nondimeno risultare indifferente ai fini dell’assunzione) sull’art. 7 (il quale richiede in modo espresso l’iscrizione del candidato che partecipa alla procedura concorsuale negli elenchi dei disabili che risultino disoccupati).

Infatti, mentre il comma 2 dell’art.7 richiede in modo espresso l’iscrizione del candidato dei concorsi pubblici negli elenchi dei disabili che risultino disoccupati, il comma 2  dell’art.16, invece, prevedeva  essere  indifferente il mancato possesso dello stato di disoccupazione ai fini dell’assunzione dei vincitori di detti concorsi pubblici.

Venendo al caso di specie, parte ricorrente sostiene la illegittimità e l’inapplicabilità della normativa di riferimento, superata a suo dire dalla normativa comunitaria e dalla legge di ratifica n.18.09, in quanto violativa del principio di tutela del diritto alla progressione di carriera dei soggetti appartenenti alle categorie protette.

Invero, come da tempo affermato proprio dalla Corte Costituzionale, la tutela delle categorie protette, accordata consentendo un più agevole reperimento di un’occupazione, deve essere ragionevolmente contemperata con l’interesse, di pari rango costituzionale, a che la pubblica amministrazione possa disporre di strumenti di selezione volti alla provvista di impiegati idonei allo svolgimento delle funzioni. D’altra parte, nella Costituzione non è rinvenibile una tutela delle categorie protette estesa dall’ingresso nel mondo del lavoro allo sviluppo di carriera, prescindendo dall’interesse di altri soggetti presenti o aspiranti ad entrarvi, oltre che dall’interesse dell’amministrazione. L’art. 38 Cost. si limita a stabilire che «gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale» e non attribuisce un diritto incondizionato a posizioni  di  favore  nell’ambito  dei  percorsi  professionali  ed  a  favorire  lo sviluppo di carriera dei soggetti svantaggiati (peraltro occupati) in danno dei disabili disoccupati.

Non appare dunque conforme a  Costituzione una previsione che, muovendo dall’intento di favorire tale sviluppo, sacrifichi irragionevolmente e ingiustificatamente le posizioni di soggetti meritevoli di tutela all’interno dell’impiego pubblico, l’interesse della stessa amministrazione pubblica, oltre che dei disabili disoccupati.

Peraltro nel caso in esame non siamo di fronte ad un’ipotesi di concorso finalizzato alla progressione della carriera bensì di un concorso riservato a disabili disoccupati finalizzato all’assunzione degli stessi così come previsto dalla legge.

L’assunto   di   parte   ricorrente   non   può   essere   condiviso   anche   perché contrasterebbe con molteplici parametri costituzionali: con l’art. 3 Cost., atteso che il riconoscimento della tutela incondizionata alle categorie protette comprimerebbe posizioni giuridiche professionali consolidate in capo ad altri soggetti; con l’art. 4 Cost., per gli stessi motivi, essendo questo volto a promuovere le condizioni idonee a rendere effettivo l’esercizio del diritto al lavoro; con l’art. 38, perché promuovendo indiscriminatamente lo sviluppo di carriera, si supererebbero gli adeguati livelli di tutela imposti dal rispetto dei canoni di solidarietà che devono ispirare la legislazione sociale, specialmente in materia di impiego pubblico e con l’art. 97 Cost., in quanto violando i canoni di buon andamento e imparzialità, mediante la compressione dell’esigenza della pubblica amministrazione alla selezione dei  soggetti maggiormente idonei a ricoprire le posizioni di responsabilità, si travalica il quantum di tutela riconoscibile ai soggetti svantaggiati dagli artt. 3, 4, e 38 Cost. (v. sentenza 190.06).

 

Da ciò consegue che alcuna questione di legittimità costituzionale può porsi. Parte ricorrente sostiene altresì che la norma in questione ovvero la legge 68/99, (l’art. 7, che richiede l’iscrizione dei lavoratori disabili nell’elenco di cui al successivo art.  8,  comma 2,  ovvero  nell’elenco, con  unica  graduatoria, dei disabili  che  risultino  disoccupati)  riguarderebbe  esclusivamente  i  concorsi pubblici  in  cui  sia  prevista  la  riserva  dei  posti  per  i  disabili,  mentre  non troverebbe applicazione nei concorsi, quale quello che ne occupa, interamente destinati a soggetti appartenenti alle categorie protette e ciò perché nei concorsi in cui opera la quota di riserva, vi è la necessità di armonizzare la tutela del disabile, imposta dall’art. 38 della Costituzione, dal Diritto dell’Unione Europea e dagli obblighi internazionali assunti dallo Stato Italiano con altri valori di rilievo costituzionale, quali sono quelli consacrati nell’art. 97 della Costituzione, che  postulano  la  necessità  di  preservare,  nelle  procedure  di  assunzione  di pubblici dipendenti, l’integrità del principio secondo il quale la selezione deve avvenire in base al merito e nel rispetto del criterio della par condicio dei partecipanti, ovvero dell’eguaglianza di trattamento.

 

Anche tale doglianza risulta infondata; proprio dalla lettera della norma non si evince alcun distinguo tra concorso riservato ai disabili in via esclusiva e non. Invero la ratio della Legge n. 68/1999 è quella di favorire l’inserimento lavorativo del soggetto svantaggiato che versi nello stato di disoccupazione.

 

Venendo meno la disoccupazione (e dunque l’iscrizione nelle liste), non vi è più tutela da accordare secundum legem a chi non rientri più negli elenchi dell’art. 8 cit..

E’  indubbio  infatti  che  “la  legge  attribuisca  la  qualità  di  “riservista”  alla persona disabile in possesso dei requisiti di cui agli artt. 1 e 8, alla quale l’assunzione deve essere garantita, ove ritenuta idonea all’esito del concorso pubblico.

Diversamente, aderendo alla tesi attorea, si creerebbe un favor per il soggetto non  più  iscritto (in  quanto medio tempore «occupato») ai  danni degli altri concorrenti ancora in attesa di occupazione (e  iscritti  nelle cd. liste speciali), pervenendosi all’effetto distorsivo di consolidamento della posizione lavorativa del soggetto non più inoccupato in spregio all’aspirazione dell’inserimento lavorativo di tutti gli altri concorrenti ancora in attesa di occupazione e perciò iscritti nelle liste ex art. 8 L. 68/1999. E’ proprio la permanenza dell’iscrizione al   momento   dell’assunzione   (e   dunque   il   perdurare   dello   stato   di disoccupazione) ad assolvere alla funzione di garanzia dell’interesse tutelato dalla norma speciale e non l’opposto.

 

Da ciò consegue che il comportamento tenuto dalla resistente è legittimo e conforme alla normativa soprarichiamata.

Il ricorso pertanto deve essere rigettato.

La novità della materia e delle questioni trattate induce alla compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

 

Il  Giudice,  Dott.ssa  Marina  Campidoglio,  definitivamente pronunciando  sul ricorso proposto da  *** nei confronti dell’Azienda Ospedaliera “G. R” in persona del l.r.p.t. cosi provvede:

1)  rigetta il ricorso

2) dichiara interamente compensate le spese di lite. Così deciso in Benevento,

19/04/2018

Il Giudice

Dott.ssa Marina Campidoglio